LEGGE 29 settembre 1980, n. 662

Type Legge
Publication 1980-09-29
Ultimo aggiornamento 1980-10-23
State In force
Source Normattiva
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APPENDICE I DIRETTIVE PER LA CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE DELLE SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE Categoria A. Sostanze che sono bioaccumulabili e suscettibili di costituire un pericolo per la vita acquatica e per la salute umana, o che sono altamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 4, definito con l'espressione TLm inferiore a 1 ppm); appartengono a questa categoria anche certe sostanze moderatamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm), quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di tali sostanze. Categoria B. Sostanze che sono bioaccumulabili con ritenzione breve, dell'ordine di una settimana o inferiore ad una settimana; o che sono suscettibili di alterare l'alimento marino; o che sono moderatamente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 3, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 1 ppm ed inferiore a 10 ppm); appartengono a questa categoria anche certe sostanze leggermente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 10 ppm ed inferiore a 100 ppm), quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o a caratteristiche speciali di dette sostanze. Categoria C. Sostanze che sono lievemente tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 2, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 10 ppm ed inferiore a 100 ppm); appartengono a tale categoria anche alcune sostanze non tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 100 ppm ed inferiore a 1000 ppm) quando si dia una importanza particolare a fattori di pericolo addizionali o alle caratteristiche speciali di tali sostanze. Categoria D. Sostanze che in pratica non sono tossiche per la vita acquatica (grado di pericolosita' 1, definito con l'espressione TLm eguale o maggiore di 100 ppm ed inferiore a 1000 ppm); o che formano dei depositi sul fondo del mare con una elevata richiesta biochimica di ossigeno (BOD); o che sono altamente pericolose per la salute umana con un LD50 minore di 5 mg/kg; o che causano una moderata riduzione delle attrattive dei luoghi per la loro persistenza, gli odori, le caratteristiche tossiche o irritanti, che sono suscettibili di nuocere all'utilizzazione delle spiagge; o che sono moderatamente pericolose per la salute umana, con un LD50 eguale o maggiore di 5 mg/kg e inferiore a 50 mg/kg e producono una lieve diminuzione delle attrattive dei luoghi. Altre sostanze liquide (ai fini della Norma 4 del presente Allegato). Sostanze diverse da quelle classificate nelle suddette categorie A, B, C e D.

Allegato II-Appendice II

APPENDICE II LISTA DELLE SOSTANZE NOCIVE TRASPORTATE ALLA RINFUSA Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Appendice III

APPENDICE III ELENCO DELLE ALTRE SOSTANZE LIQUIDE TRASPORTATE ALLA RINFUSA Acetato di isopropile Acetato di metilamile Acetonitrile (cianuro di metile) Acqua Alcoli grassi (C12 - C20 ) Alcool amilico terziario Alcool butilico normale Alcool decilico normale Alcool etilico Alcool isodecilico Alcool isopropilico Alcool metilico Alcool ottildecilico Butirrolattone Cloruro di calcio (soluzione) Dietanolammina Dietilene-glicol Dipentene Dipropilene-glicol Esano normale Eptano normale Eptene (miscela di isomeri) Etere butilico Etilene-glicol Glicerina Latte Ligroina Melasse Metil-etil-chetone (2 butanone) Olio di fegato di merluzzo Olio di noci di cocco Olio di oliva Olio di ricino Ossido di propilene Polipropilen-glicol Propilene tetramero Propilene trimero Sorbitolo Succo di limone Tridecanolo Trietilene-glicol Trietilene tetramina Tripropilen-glicol Vino Zolfo liquido

Allegato II-Appendice IV

APPENDICE IV REGISTRO DI CARICO PER LE NAVI CHE TRASPORTANO SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II-Appendice V

APPENDICE V Modello di certificato CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO RELATIVO AL TRASPORTO DI SOSTANZE LIQUIDE NOCIVE ALLA RINFUSA (1973) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

ALLEGATO III NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA SOSTANZE NOCIVE TRASPORTATE PER MARE IN COLLI O IN CONTENITORI, IN CISTERNE O IN VAGONI CISTERNA STRADALI E FERROVIARI Norma 1. Campo di applicazione 1. Salvo espressa disposizione contraria, le norme del presente Allegato si applicano a tutte le navi che trasportano sostanze nocive in colli, o in contenitori, o in contenitori-cisterna o in vagoni-cisterna stradali e ferroviari. 2. Tale trasporto di sostanze nocive e' vietato a meno che non venga effettuato conformemente alle disposizioni del presente Allegato. 3. Per completare le disposizioni del presente Allegato, il Governo di ciascuna Parte contraente della Convenzione emana o fa emanare norme particolareggiate relative all'imballaggio, alla marcatura, all'etichettatura, ai documenti, allo stivaggio, ai limiti quantitativi, alle eccezioni e alle notifiche, al fine di prevenire o ridurre al minimo l'inquinamento dell'ambiente marino da sostanze nocive. 4. Ai fini del presente Allegato gli imballaggi, i contenitori, i contenitori-cisterna, i vagoni-cisterna stradali e ferroviari che sono gia' stati usati per il trasporto di sostanze nocive sono anche essi considerati come sostanze nocive, a meno che non siano state prese sufficienti precauzioni al fine di assicurare che non contengano piu' alcun residuo pericoloso per l'ambiente marino. Norma 2. Imballaggio Gli imballaggi, i contenitori, i contenitori-cisterna, i vagoni-cisterna stradali e ferroviari devono essere tali da ridurre al minimo i pericoli ai quali e' esposto l'ambiente marino, tenuto conto dei loro contenuto specifico. Norma 3. Marcatura e etichettatura Ogni collo, sia spedito individualmente che in gruppi o in contenitori, ogni contenitore, ogni contenitore-cisterna, ogni vagone-cisterna stradale e ferroviario, contenenti una sostanza nociva devono essere contrassegnati in modo durevole con la denominazione tecnica esatta (la denominazione commerciale non dovrebbe essere utilizzata al posto della denominazione tecnica esatta) e inoltre provvisti di una etichetta o di un marchio distintivo che indichi che il contenuto e' pericoloso. Questa identificazione deve essere completata, se e' possibile, con qualsiasi altro mezzo, per esempio indicando il numero di riferimento delle Nazioni Unite. Norma 4. Documenti 1. In tutti i documenti relativi al trasporto in mare di sostanze nocive in cui viene fatta menzione di dette sostanze, si usa la denominazione tecnica esatta della sostanza (e non la denominazione commerciale). 2. I documenti di spedizione forniti dallo spedizioniere devono comprendere un certificato o una dichiarazione che attesta che il carico presentato per il trasporto e' adeguatamente imballato, marcato e etichettato e in condizioni tali da ridurre al minimo i pericoli che il suo trasporto puo' presentare per l'ambiente marino. 3. Qualunque nave che trasporta sostanze nocive deve possedere uno speciale elenco o manifesto in cui sono menzionate le sostanze nocive imbarcate e il luogo in cui si trovano. Invece di detto elenco o di detto manifesto, puo' essere usato un piano di stivaggio particolareggiato che indica il luogo in cui si trovano tutte le sostanze nocive a bordo. Copie di detti documenti verranno conservate anche a terra dall'armatore della nave o da un suo rappresentante, finche' le sostanze nocive non saranno state scaricate. 4. Quando una nave possiede un elenco, un manifesto speciale o un piano di stivaggio particolareggiato, in conformita' alle disposizioni in vigore della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare relative al trasporto di merci pericolose, i documenti richiesti ai fini del presente Allegato possono essere riuniti con i documenti relativi alle merci pericolose. Quando i documenti sono combinati, deve essere fatta una netta distinzione tra le merci pericolose e le sostanze nocive. Norma 5. Stivaggio Le sostanze nocive vengono stivate e fissate in modo appropriato, da ridurre al minimo i pericoli per l'ambiente marino, senza arrecare pregiudizio alla sicurezza della nave e delle persone a bordo. Norma 6. Limiti quantitativi Puo' essere necessario, per validi motivi scientifici e tecnici, vietare il trasporto su una data nave di alcune sostanze nocive che sono molto pericolose per l'ambiente marino o limitare la quantita' di dette sostanze che puo' essere trasportata da una stessa nave. Fissando tali limiti, bisogna tenere in debita considerazione le dimensioni, la costruzione e l'equipaggiamento della nave, nonche' l'imballaggio e le proprieta' intrinseche di ciascuna sostanza. Norma 7. Eccezioni 1. Lo scarico per getto in mare di merci nocive trasportate in colli, in contenitori, in contenitori-cisterna, in vagoni-cisterna stradali o ferroviari e' vietato, a meno che non sia necessario per garantire la sicurezza della nave o per salvare delle vite umane in mare. 2. Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, misure adeguate potranno essere adottate in funzione delle proprieta' fisiche, chimiche e biologiche delle sostanze nocive, per disciplinare lo scarico in mare delle acque di pulitura delle loro perdite, a condizione che l'applicazione di dette misure non comprometta la sicurezza della nave e delle persone a bordo. Norma 8. Notifica In caso di alcune sostanze nocive che potrebbero essere segnalate dal Governo di una Parte alla Convenzione, il comandante o l'armatore della nave, o un suo rappresentante, notifica all'autorita' portuale competente la sua intenzione di caricare o di scaricare dette sostanze almeno 24 ore prima di detta operazione.

Allegato IV

ALLEGATO IV NOME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ACQUE DI SCARICO DELLE NAVI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "nave nuova" si intende una nave: a) il cui contratto di costruzione e' stato stipulato o, in assenza di un contratto di costruzione, la cui chiglia e' stata impostata o la cui costruzione si trova ad uno stato di avanzamento equivalente, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato o successivamente; o b) la cui consegna viene effettuata tre anni o piu' dopo l'entrata in vigore del presente Allegato. 2. Per "nave esistente" si intende una nave che non e' una "nave nuova". 3. Per "acque di scarico" si intende: a) drenaggio e altri rifiuti provenienti da un qualunque tipo di gabinetti, orinatoi e scarichi di w.c.; b) drenaggio proveniente da lavabi, tinozze e condotte di scarico situate nei locali riservati a cure mediche (infermeria, sala di assistenza medica, eccetera); c) drenaggio proveniente dagli spazi utilizzati per il trasporto di animali viventi; d) le altre acque di rifiuto qualora siano mescolate ai drenaggi sopra menzionati; 4. Per "cisterna di raccolta" si intende qualunque cisterna destinata a raccogliere e a conservare le acque di scarico. 5. Con l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" si intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione conformemente al diritto internazionale; tuttavia ai fini della presente Convenzione con l'espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia si intende a partire da una linea tracciata da un punto di latitudine 11° Sud e di longitudine 142°08' Est fino ad un punto della costa australiana di latitudine 10°35' Sud, poi tra i seguenti punti: longitudine 141°55' Est fino ad un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino ad un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino ad un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino ad un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino ad un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino ad un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino ad un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino ad un punto della costa australiana in latitudine 24°42' Sud, longitudine 153°15' Est. Norma 2. Campo di applicazione Le disposizioni del presente Allegato si applicano: a) i) alle navi nuove la cui stazza lorda sia pari o superiore alle 200 tonnellate; ii) alle navi nuove la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; iii) alle navi nuove la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone; e b) i) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia pari o superiore alle 200 tonnellate, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; ii) alle navi esistenti la cui stazza lorda sia inferiore alle 200 tonnellate e che sono autorizzate al trasporto di piu' di 10 persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato; e iii) alle navi esistenti la cui stazza lorda non sia misurata e che sono autorizzate a trasportare piu' di 10 persone, 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Allegato. Norma 3. Ispezioni 1. Le navi soggette alle disposizioni del presente Allegato e che effettuano viaggi verso porti o terminali situati al largo entro i confini giurisdizionali di altre Parti alla Convenzione sono sottoposte alle ispezioni qui di seguito specificate: a)una visita iniziale della nave, prima della sua entrata in servizio o prima che le venga rilasciato, per la prima volta, il certificato prescritto dalla Norma 4 del presente Allegato; questa visita dovra' comprendere tutti quegli accertamenti che assicurino che sono state soddisfatte le seguenti condizioni: i) quando una nave e' dotata di un impianto per il trattamento delle acque di scarico, esso deve essere conforme alle norme di sfruttamento stabilite in conformita' alle norme ed ai metodi di prova messi a punto dall'Organizzazione; ii) quando la nave e' dotata di un dispositivo di polverizzazione e di disinfezione delle acque usate, tale dispositivo deve essere del tipo approvato dall'Autorita'; iii) quando la nave e' dotata di una cisterna di raccolta, la cui capacita' deve essere sufficiente, secondo il parere dell'Autorita', a conservare tutte le acque di scarico della nave, tenendo conto del servizio della nave, del numero di persone a bordo e degli altri fattori pertinenti. La cisterna di raccolta deve essere munita di un dispositivo che indichi visibilmente la quantita' del contenuto; e iv) quando la nave e' dotata di una tubatura che sbocca all'esterno, permettendo lo scarico delle acque usate in impianti di raccolta, e tale tubatura e' munita di un raccordo a terra standardizzato conforme alla norma 11 del presente Allegato. La visita deve essere tale da garantire che l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni e i materiali siano pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; b) visite periodiche ad intervalli stabiliti dall'Autorita', purche' non superino i cinque anni, e che permettano di accertare che l'equipaggiamento, gli accessori, le sistemazioni ed i materiali sono pienamente conformi alle relative disposizioni del presente Allegato; tuttavia, in caso di proroga della durata del certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973), conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 4 della Norma 7 del presente Allegato, gli intervalli tra le visite periodiche possono essere prolungati corrispondentemente. 2. Per quanto riguarda le navi che non sono sottoposte alle disposizioni del paragrafo 1 della presente Norma, l'Autorita' stabilisce le misure da adottare affinche' vengano rispettate le disposizioni del presente Allegato. 3. Le visite alle navi, per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del presente Allegato, vengono effettuate da funzionari dell'Autorita'; tuttavia l'Autorita' puo' affidare tali visite ad ispettori nominati a tale scopo, o ad organismi da essa autorizzati. In ogni caso, l'Autorita' interessata si rende pienamente garante della completa esecuzione e dell'efficacia delle ispezioni. 4. Dopo una qualunque delle visite previste dalla presente Norma, non si potra' apportare, senza l'autorizzazione dell'Autorita', alcun sostanziale cambiamento, tranne che una semplice sostituzione all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni e ai materiali che sono stati oggetto della visita. Norma 4. Rilascio dei certificati 1. Un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene rilasciato, a seguito della visita effettuata in conformita' alle disposizioni della Norma 3 del presente Allegato, a tutte le navi che effettuano viaggi verso porti o terminali situati al largo posti sotto la giurisdizione di altre Parti della Convenzione. 2. Questo certificato viene rilasciato dall'Autorita', o da un agente o da un organismo da essa debitamente autorizzato. In ogni caso, l'Autorita' assume la piena responsabilita' del certificato rilasciato. Norma 5. Rilascio di un certificato da parte di un altro Governo 1. Il Governo di una Parte della Convenzione puo', su richiesta dell'Autorita', far visitare una nave e se ritiene che siano osservate le disposizioni del presente Allegato puo' rilasciare o far rilasciare alla nave un certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) in conformita' al presente Allegato. 2. Una copia del certificato ed una copia del rapporto di visita vengono inviate, appena possibile, all'Autorita' che ha richiesto la visita. 3. Un certificato cosi' rilasciato deve contenere una dichiarazione attestante che esso e' rilasciato su richiesta dell'Autorita'; esso ha lo stesso valore e viene accettato alle stesse condizioni di un certificato rilasciato in applicazione della Norma 4 del presente Allegato. 4. Non puo' essere rilasciato alcun certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) ad una nave che batte la bandiera di uno Stato che non e' Parte della Convenzione. Norma 6. Modello dei certificati Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene redatto nella lingua dello Stato che lo rilascia, conformemente al modello che figura nell'Appendice del presente Allegato. Se la lingua usata non e' ne' l'inglese, ne' il francese, il testo deve comprendere anche una traduzione in una di queste due lingue. Norma 7. Durata della validita' del certificato 1. Il certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973) viene rilasciato per un periodo la cui durata viene stabilita dall'Autorita' e non puo' tuttavia superare i cinque anni dalla data del rilascio, salvo che nei casi previsti ai paragrafi 2, 3 e 4 della presente Norma. 2. Se al momento della scadenza del suo certificato una nave non si trova in un porto o in un terminale al largo, nei confini giurisdizionali della Parte della Convenzione di cui la nave batte la bandiera, la validita' del Certificato puo' essere prorogata dall'Autorita'; tuttavia tale proroga deve essere accordata solo per permettere alla nave di portare a termine il suo viaggio verso lo Stato del quale batte bandiera o nel quale deve essere visitata, e cio' soltanto nel caso in cui tale misura appaia opportuna e ragionevole. 3. Nessun certificato puo' cosi' essere prorogato per un periodo superiore ai cinque mesi ed una nave che beneficia di tale proroga ha il diritto, quando arriva nello Stato del quale batte bandiera o nel porto dove deve essere visitata, di lasciare tale porto o tale Stato senza avere prima ottenuto un nuovo certificato. 4. Un certificato che non e' stato prorogato in virtu' delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma puo' essere prorogato dall'Autorita' per un termine di grazia non superiore ad un mese dalla data di scadenza indicata sul certificato. 5. Il certificato non e' piu' valido se la nave ha subito sostanziali modifiche all'equipaggiamento, agli accessori, alle sistemazioni o ai materiali che sono richiesti, salvo una semplice sostituzione, senza l'autorizzazione dell'Autorita'. 6. Qualunque certificato rilasciato ad una nave non e' piu' valido quando la nave passa a battere bandiera di un altro Stato, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 della presente Norma. 7. Quando una nave passa a battere bandiera per un'altra Parte il certificato rimane valido per un periodo di tempo non superiore ai cinque mesi, se la durata della sua validita' copre tale periodo, o fino alla data in cui l'Autorita' rilascia un altro certificato se tale data e' piu' vicina. Il Governo della Parte della quale la nave precedentemente batteva bandiera invia all'Autorita' appena possibile dopo il cambiamento di bandiera, una copia del certificato di cui la nave era in possesso al momento del cambiamento, nonche', se del caso, una copia del rapporto di visita. Norma 8. Scarico delle acque usate 1. Con riserva delle disposizioni della Norma 9 del presente Allegato, lo scarico in mare di acque usate e' vietato, a meno che non vengano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la nave scarichi le acque usate, dopo triturazione e disinfezione a mezzo di un dispositivo approvato dall'Autorita' in conformita' alle disposizioni della Norma 3, paragrafo 1, alinea a) quando la nave si trova ad una distanza superiore alle quattro miglia marine dalla terra piu' vicina e scarichi le acque usate non triturate e non disinfettate ad una distanza superiore alle dodici miglia marine da quest'ultima; in ogni caso, le acque usate conservate nelle cisterne di raccolta devono essere scaricate non tutte in una volta ma a poco a poco quando la nave e' in rotta e proceda ad una velocita' di almeno 4 nodi. Il tasso di scarico viene approvato dall'Autorita' che si basa sulle Norme elaborate dall'Organizzazione; b) le acque usate della nave vengono trattate in un impianto adeguato che l'Autorita' ha verificato essere conforme alle Norme operative previste dalla Norma 3, paragrafo 1, alinea a) i) del presente Allegato, e i) i risultati della prova dell'impianto vengono riportati nel certificato internazionale di prevenzione dell'inquinamento da acque di scarico (1973); ii) inoltre, l'effluente non lascia solidi galleggianti visibili nell'acqua circostante e non provochi mutamenti di colorazione di detta acqua. c) la nave si trovi nelle acque che rientrano nella giurisdizione di uno Stato e scarichi le sue acque usate conformemente alle disposizioni meno severe che potrebbero essere imposte da detto Stato; 2. Quando le acque di scarico sono mescolate a residui o acque di rifiuto il cui scarico e' sottoposto a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni le piu' severe. Norma 9. Eccezioni La norma 8 del presente Allegato non viene applicata: a) allo scarico di acque usate effettuato da una nave per garantire la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo e salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico di acque usate dovuto ad una avaria alla nave o al suo equipaggiamento, se sono state prese prima e dopo l'avaria precauzioni ragionevoli per prevenire o ridurre al minimo tale scarico. Norma 10. Impianti di raccolta 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di raccolta delle acque di scarico adeguate ai bisogni delle navi che li utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 2. I Governi delle Parti notificano all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente Norma. Norma 11. Raccordo di collegamento delle tubature di scarico Per permettere il raccordo delle tubature degli impianti di raccolta alle tubature di scarico della nave, sia le une che le altre devono essere munite di raccordi di collegamento standardizzati aventi dimensioni conformi a quelle della seguente tabella: Dimensioni standardizzate delle flange dei raccordi di collegamento dei tubi di scarico

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DESCRIZIONE | DIMENSIONI

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Diametro esterno |210 mm

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Diametro interno |secondo il diametro esterno delle tubature

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Diametro del circolo dei |170 mm

centri dei bulloni |

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Feritoie della flangia |4 fori di 18 mm di diametro posti ad ugua

|le distanza sul circolo dei centri dei

|bulloni (avente il diametro sopraindicato)

|, aperti verso la periferia della flangia,

|con larghezza dell'apertura di 18 mm

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Spessore della flangia |16 mm

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Bulloni e dadi: |4, ciascuno, di 16 mm di diametro, di lun-

quantita', diametro |ghezza adeguata


La flangia e' fatta per ricevere le tubature fino a un diametro in- terno massimo di 100 mm.; deve essere in acciaio o altro materiale equivalente e deve avere faccia piana; la flangia, insieme ad un'a- datta guarnizione, deve essere fatta per una pressione di servizio di 6Kg/cm2 .=====================================================================

Per le navi la cui altezza di costruzione e' pari o inferiore ai 5 metri, il diametro interno del raccordo di collegamento puo' essere di 38 millimetri.

Allegato IV-Appendice

APPENDICE DELL'ALLEGATO IV. Modello di certificato. CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA ACQUE DI SCARICO (1973) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

ALLEGATO V. NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DA RIFIUTI DELLE NAVI Norma 1. Definizioni Ai fini del presente Allegato: 1. Per "rifiuti" si intende qualunque specie di viveri, di rifiuti domestici ed operativi, ad eccezione del pesce fresco, che si formano durante l'uso normale di una nave e che possono essere scaricati in modo continuo o periodico, eccettuate quelle sostanze che sono definite o elencate negli altri Allegati della presente Convenzione. 2. Per "a partire dalla terra piu' vicina" si intende a partire dalla linea di base che serve a determinare il mare territoriale del territorio in questione conformemente al diritto internazionale; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, con la espressione "a partire dalla terra piu' vicina" della costa nord-est dell'Australia si intende a partire da una linea tracciata da un punto della costa australiana di latitudine 11°00' Sud e longitudine 142°08' Est fino ad un punto di latitudine 10°35' Sud, longitudine 141°55' Est fino a un punto di latitudine 10°00' Sud longitudine 142°00' Est fino a un punto di latitudine 9°10' Sud longitudine 143°52' Est fino a un punto di latitudine 9°00' Sud longitudine 144°30' Est fino a un punto di latitudine 13°00' Sud longitudine 144°00' Est fino a un punto di latitudine 15°00' Sud longitudine 146°00' Est fino a un punto di latitudine 18°00' Sud longitudine 147°00' Est fino a un punto di latitudine 21°00' Sud longitudine 153°00' Est fino a un punto della costa australiana di latitudine 24°42' e di longitudine 153°15' Est. 3. Per "zona speciale" si intende una zona di mare che, per motivi tecnici riconosciuti connessi alle sue condizioni oceanografiche ed ecologiche, nonche' al carattere particolare del suo traffico, richiede l'adozione di metodi obbligatori speciali per prevenire l'inquinamento marino da rifiuti. Fra le zone speciali figurano quelle elencate nella Norma 5 del presente Allegato. Norma 2. Campo d'applicazione Le disposizioni del presente Allegato si applicano a tutte le navi. Norma 3. Scarico dei rifiuti fuori delle zone speciali 1. Con riserva delle disposizioni delle Norme 4, 5 e 6 del presente Allegato: a) e' vietato lo scarico in mare di qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti; b) lo scarico in mare dei seguenti rifiuti deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso e' vietato se la terra piu' vicina e' a meno: i) di 25 miglia marine, per quanto concerne i materiali di avvolgimento, di legatura e di imballaggio che restano galleggianti; ii) di 12 miglia marine, per quanto riguarda i rifiuti alimentari e tutti gli altri rifiuti, ivi compresi le carte, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili di cucina e simili; c) lo scarico in mare dei rifiuti indicati al comma b) ii) della presente norma, puo' essere autorizzato quando tali rifiuti vengano prima passati attraverso un dispositivo di triturazione o frantumazione e deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra piu' vicina; in ogni caso lo scarico e' vietato se la terra piu' vicina si trova a meno di 3 miglia marine. I rifiuti cosi' triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio avente fori non piu' ampi di 25 millimetri. 2. Quando i rifiuti sono mescolati ad altri residui la cui eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni piu' severe. Norma 4. Disposizioni speciali per lo scarico dei rifiuti 1. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 della presente Norma, viene vietato alle piattaforme fisse o galleggianti che esplorano, sfruttano o trattano al largo le risorse minerali del fondo dei mari e degli oceani, nonche' a tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri da dette piattaforme, di scaricare i materiali previsti dal presente Allegato. 2. Lo scarico in mare dei rifiuti alimentari, da parte di dette piattaforme fisse o galleggianti situate a piu' di 12 miglia marine dalla terra e da parte di tutte le altre navi che si trovano vicino o a meno di 500 metri di dette piattaforme e' autorizzato quando tali rifiuti vengono prima passati attraverso un dispositivo di triturazione o di frantumazione. I rifiuti alimentari cosi' triturati o frantumati devono poter passare attraverso un setaccio aventi fori non piu' ampi di 25 millimetri. Norma 5. Scarico di rifiuti in zone speciali 1. Ai fini del presente Allegato, le zone speciali sono la zona del Mediterraneo, la zona del mar Baltico, la zona del mar Nero, la zona del mar Rosso e la "zona dei Golfi", che sono definite come segue: a) Per zona del mare Mediterraneo, si intende il mare Mediterraneo propriamente detto, con i golfi e i mari che esso comprende, limitato dalla parte del mar Nero dal parallelo 41° N e limitato ad ovest, nello stretto di Gibilterra, dal meridiano 5°36' O. b) Per zona del mar Baltico, si intende il mar Baltico propriamente detto nonche' il golfo di Botnia, il golfo di Finlandia e l'accesso al mar Baltico delimitato dal parallelo di Skaw nello Skagerrak (57°44,8' N). c) Per zona del mar Nero, si intende il mar Nero propriamente detto, limitato dalla parte del Mediterraneo dal parallelo 41° N. d) Per zona del mar Rosso, si intende il mar Rosso propriamente detto nonche' i golfi di Suez e di Aqaba, limitati a sud della lossodromia che collega Ras Siyan (12°8,5' N, 43°19,6' E) e Husn Murad (12° 40,4' N, 43°30,2' E). e) Per "zona dei Golfi" si intende la zona marittima situata a nord-ovest della lossodromia che collega Ras el Had (22°30' N, 59°48' E) e Ras el Fasteh (25°04' N, 61°25' E). 2. Con riserva delle disposizioni della Norma 6 del presente Allegato: a) e' vietato scaricare in mare: i) qualsiasi materia plastica, ivi compresi soprattutto i cavi in materiale sintetico, le reti da pesca in materiale sintetico, i sacchetti in materia plastica per rifiuti; e ii) tutti gli altri rifiuti, ivi compresi gli oggetti di carta, gli stracci, gli oggetti di vetro, gli oggetti metallici, le bottiglie, gli utensili di cucina, ed i materiali per avvolgimento, legatura ed imballaggio; b) lo scarico in mare dei rifiuti alimentari deve essere effettuato il piu' lontano possibile dalla terra, e in ogni caso ad una distanza non inferiore alle 12 miglia marine dalla terra piu' vicina. 3. Quando i rifiuti sono mescolati ad altri scarichi la cui eliminazione o il cui scarico sono sottoposti a disposizioni diverse, vengono applicate le disposizioni piu' severe. 4. Impianti di raccolta nelle zone speciali: a) I Governi delle Parti della Convenzione rivieraschi di una zona speciale si impegnano ad installare, al piu' presto, in tutti i porti della zona speciale, degli impianti di raccolta adeguati, in conformita' alle disposizioni della norma 7 del presente Allegato e tenendo conto delle particolari necessita' delle navi che operano in dette zone. b) I Governi delle Parti interessate devono notificare all'Organizzazione le misure che hanno adottato in applicazione del comma a) della presente Norma. Quando l'Organizzazione avra' ricevuto un numero sufficiente di tali notifiche, fissera' la data in cui entreranno in vigore le disposizioni della presente Norma riguardanti la zona in questione. L'Organizzazione notifichera' a tutte le Parti, con almeno 12 mesi di anticipo, la data da essa fissata. c) A partire da questa data, le navi che fanno scalo anche nei porti delle zone speciali previste in cui gli impianti richiesti non sono ancora disponibili devono conformarsi pienamente a tutte le disposizioni della presente Norma. Norma 6. Eccezioni Le Norme 3, 4 e 5 del presente Allegato non si applicano: a) allo scarico dei rifiuti effettuato da una nave per garantire la sua sicurezza e quella delle persone che si trovano a bordo o per salvare delle vite umane in mare; o b) allo scarico di rifiuti dovuto ad una avaria della nave o al suo equipaggiamento, se sono state prese, prima o dopo l'avaria tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire o ridurre al minimo tale scarico; o c) alla perdita accidentale di reti da pesca in materiale sintetico o di materiali sintetici usati per riparare dette reti, se sono state prese tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire detta perdita. Norma 7. Impianti di raccolta. 1. I Governi delle Parti della Convenzione si impegnano ad assicurare l'installazione, nei porti e nei terminali, di impianti di raccolta di rifiuti adeguati ai bisogni delle navi che le utilizzano, senza causare loro indebiti ritardi. 2. I Governi delle Parti notificano all'Organizzazione, perche' vengano trasmessi alle Parti interessate, tutti i casi in cui siano stati giudicati insufficienti gli impianti previsti dalla presente Norma. ----------------------------

Protocollo - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo. PROTOCOLLO DEL 1973 SULL'INTERVENTO IN ALTO MARE IN CASO DI INQUINAMENTO DA SOSTANZE DIVERSE DAGLI IDROCARBURI LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, ESSENDO PARTI della Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che causa o che puo' causare un inquinamento da idrocarburi, fatto a Bruxelles, il 29 novembre 1969, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE la risoluzione sulla cooperazione internazionale in materia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi adottata dalla Conferenza giuridica internazionale del 1969 sui danni dovuti all'inquinamento delle acque del mare, PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE anche il fatto che, conformemente a detta risoluzione, l'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima ha intensificato, in collaborazione con tutte le altre organizzazioni internazionali interessate, i suoi lavori relativi ai diversi aspetti dell'inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo I. 1. Le Parti del presente Protocollo possono adottare, in alto mare, le misure necessarie a prevenire, attenuare o eliminare i pericoli gravi ed imminenti che presentano, per le loro coste o per gli interessi connessi, l'inquinamento o una minaccia di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi conseguenti ad un sinistro marittimo o ad azioni connesse a tale sinistro, verosimilmente suscettibili di avere delle conseguenze dannose molto importanti. 2. "Le sostanze diverse dagli idrocarburi" di cui al paragrafo 1 sono: a) le sostanze elencate in una lista che sara' stabilita da un organo competente designato dall'Organizzazione e sara' allegata al presente Protocollo, e b) le altre sostanze suscettibili di mettere in pericolo la salute umana, di nuocere le risorse viventi e la vita marina, di danneggiare le attrattive o di ostacolare qualunque altra utilizzazione legittima del mare. 3. Ogni volta che una Parte interviene per adottare delle misure riguardo ad una sostanza elencata al paragrafo 2, b), detta Parte avra' il compito di stabilire che tale sostanza, nelle circostanze esistenti al momento dell'intervento, potrebbe ragionevolmente creare un pericolo grave ed imminente analogo a quello creato da una qualunque delle sostanze elencate nella lista menzionata al paragrafo 2, a) di cui sopra.

Protocollo - art. II

Articolo II. 1. Le disposizioni dell'articolo I, paragrafo 2 e degli articoli da II a VIII della Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di incidente che provoca o puo' provocare un inquinamento da idrocarburi, 1969, nonche' le disposizioni dell'Allegato della Convenzione stessa, che si riferiscono agli idrocarburi, si applicano alle sostanze previste all'articolo I del presente Protocollo. 2. Ai fini del presente Protocollo, la lista di esperti di cui all'articolo III, paragrafo c) e all'articolo IV della Convenzione deve essere esteso al fine di includere gli esperti qualificati a fornire pareri sulle sostanze diverse dagli idrocarburi. Gli Stati membri dell'Organizzazione e le Parti al Presente Protocollo possono sottoporre dei nomi per la compilazione della lista.

Protocollo - art. III

Articolo III. 1. La lista di cui al paragrafo 2, comma a) dell'articolo I viene aggiornata dall'organo competente designato dall'Organizzazione. 2. Qualunque emendamento che una Parte al presente Protocollo propone di apportare alla lista viene sottoposto all'Organizzazione che lo comunica a tutti i membri dell'Organizzazione e a tutte le Parti al presente Protocollo almeno tre mesi prima del suo esame da parte dell'Organo competente. 3. Le Parti del presente Protocollo siano o no membri dell'Organizzazione, sono ammesse a partecipare alle procedure dell'organo competente. 4. Gli emendamenti sono adottati alla maggioranza dei due terzi delle sole Parti del presente Protocollo, presenti e votanti. 5. Ogni emendamento adottato in base al precedente paragrafo 4 viene comunicato dall'Organizzazione a tutte le Parti del presente Protocollo per l'accettazione. 6. Un emendamento viene ritenuto accettato sei mesi dopo che e' stato cosi' comunicato, a meno che, durante tale periodo, almeno un terzo delle Parti del Protocollo non rivolga all'Organizzazione un'obiezione a tale emendamento. 7. Tre mesi dopo la data della sua accettazione, conformemente al precedente paragrafo 6, un emendamento entra in vigore per tutte le Parti del presente Protocollo, ad eccezione di quelle che hanno fatto, prima di tale data, una dichiarazione ai sensi della quale non accettano il detto emendamento.

Protocollo - art. IV

Articolo IV. 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito, nonche' di tutti gli Stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza internazionale del 1973 sull'inquinamento dei mari. Il Protocollo resta aperto alla firma a partire dal 15 gennaio 1974 sino al 31 dicembre 1974 presso la sede dell'Organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati che l'hanno firmato. 3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, gli Stati che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi. 4. Solo gli Stati che abbiano ratificato, accettato o approvato la Convenzione di cui all'articolo II o che vi abbiano aderito, possono ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderire ad esso.

Protocollo - art. V

Articolo V. 1. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento in buona e debita forma presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento del presente Protocollo nei confronti di tutte le Parti esistenti o dopo l'adempimento di tutte le procedure richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento nei confronti delle dette Parti, e' ritenuto applicabile al Protocollo modificato dall'emendamento.

Protocollo - art. VI

Articolo VI. 1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data in cui quindici Stati abbiano depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione, a condizione tuttavia che il presente Protocollo non entri in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo II. 2. Per ciascuno degli Stati che ratifichino, accettino, approvino il presente Protocollo o vi aderiscano successivamente, esso entra in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento appropriato da parte di tale Stato.

Protocollo - art. VII

Articolo VII. 1. Il presente Protocollo puo' essere denunciato da una qualsiasi delle Parti in ogni momento, a partire dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Parte. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento a tale scopo presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data del deposito del relativo strumento presso il Segretario generale dell'Organizzazione o allo spirare di ogni periodo piu' lungo che potra' essere specificato in tale strumento. 4. Ogni denuncia della Convenzione di cui all'articolo II da parte di una Parte costituisce una denuncia del presente Protocollo da parte di tale Parte. Questa acquista efficacia alla data in cui la denuncia della Convenzione acquista essa stessa efficacia in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo XII della detta Convenzione.

Protocollo - art. VIII

Articolo VIII. 1. L'Organizzazione puo' indire una Conferenza avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo. 2. A richiesta di almeno un terzo delle Parti, l'Organizzazione indice una Conferenza delle Parti del presente Protocollo avente lo scopo di rivedere o di emendare il presente Protocollo.

Protocollo - art. IX

Articolo IX. 1. Il presente Protocollo verra' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione: a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento nonche' della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo; ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; iii) di ogni deposito di strumento che denunci il presente Protocollo nonche' della data in cui detta denuncia acquista efficacia; iv) di ogni emendamento del presente Protocollo o del suo Allegato nonche' di ogni obiezione o di ogni dichiarazione in base alle quali il detto emendamento non viene accettato; b) trasmette delle copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati firmatari del Protocollo e a tutti gli Stati che vi aderiscono.

Protocollo - art. X

Articolo X. A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale dell'Organizzazione ne trasmette copia certificata conforme al Segretario generale delle Nazioni Unite al fine della registrazione e della pubblicazione conformemente all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Protocollo - art. XI

Articolo XI. Il presente Protocollo viene redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese, russa, e spagnola, i quattro testi facenti ugualmente fede. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO A LONDRA il 2 novembre 1973. (seguono le firme)

Allegato

ALLEGATO ELENCO DI SOSTANZE STABILITO DAL COMITATO PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO DELL'ORGANIZZAZIONE IN CONFORMITA' AL PARAGRAFO 2(a) DELL'ARTICOLO 1 Parte di provvedimento in formato grafico

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