LEGGE 24 ottobre 1980, n. 744

Type Legge
Publication 1980-10-24
Ultimo aggiornamento 1980-11-12
State In force
Source Normattiva
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Articolo 6 1. a) I riferimenti, nell'Atto del 1934, all'"Ufficio internazionale della proprieta' industriale a Berna", all'"Ufficio internazionale di Berna" o all'"Ufficio internazionale" vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell'articolo 1 del presente Atto complementare. b) L'articolo 15 dell'Atto del 1934 e' abrogato. c) Qualsiasi modificazione del regolamento d'esecuzione contemplato nell'articolo 20 dell'atto del 1934 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'articolo 2.2 a) iii) e 3 d). d) Nell'articolo 21 dell'Atto del 1934, le parole "riveduta nel 1928" sono sostituite dalle parole "per la protezione delle opere letterarie e artistiche". e) I riferimenti, nell'articolo 22 dell'Atto del 1934, agli articoli 16, 16-bis e 17-bis della "Convenzione generale" vanno intesi come fatti a quelle disposizioni dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale che, in quest'ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16, 16-bis e 17-bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi. 2. a) Qualsiasi modificazione delle tasse indicate nell'articolo 3 dell'Atto aggiuntivo del 1961 va effettuata secondo la procedura prescritta dall'articolo 2.2. a) iii) e 3 d). b) L'alinea 1 dell'articolo 4 dell'Atto aggiuntivo del 1961, come anche le parole "quando il fondo di riserva ha raggiunto questo ammontare" dell'alinea 2 del predetto articolo, sono abrogati. c) I riferimenti, nell'articolo 6.2 dell'Atto aggiuntivo del 1961, agli articoli 16 e 16-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale vanno intesi come fatti alle disposizioni dell'Atto di Stoccolma di detta Convenzione che, in quest'ultimo Atto, corrispondono agli articoli 16 e 16-bis degli Atti anteriori della Convenzione di Parigi. d) I riferimenti, negli alinea 1 e 3 dell'articolo 7 dell'Atto aggiuntivo del 1961, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale.

Atto - art. 7

Articolo 7 1. I riferimenti, nell'Atto del 1960, all'"Ufficio dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale" o all'"Ufficio internazionale)" vanno intesi come fatti all'Ufficio internazionale indicato nell'articolo 1 del presente Atto complementare. 2. Gli articoli 19, 20, 21 e 22 dell'Atto del 1960 sono abrogati. 3. I riferimenti, nell'atto del 1960, al Governo della Confederazione Svizzera vanno intesi come fatti al Direttore generale. 4. Nell'articolo 29 dell'Atto del 1960, le parole "periodiche" (alinea 1) e "del Comitato internazionale dei disegni o modelli o" (alinea 2) sono soppresse.

Atto - art. 8

Articolo 8 1. a) I Paesi che, prima del 13 gennaio 1968, hanno ratificato l'Atto del 1934 o l'Atto del 1960 o aderito ad almeno uno di questi Atti, possono firmare e ratificare il presente Atto complementare oppure aderirvi. b) La ratifica del presente Atto complementare, o l'adesione al medesimo, da parte di un Paese che e' vincolato dall'Atto del 1934 ma non dall'Atto aggiuntivo del 1961, implica automaticamente la ratifica dell'Atto aggiuntivo del 1961 o l'adesione ad esso. 2. Gli strumenti di ratifica e d'adesione vanno depositati presso il Direttore generale.

Atto - art. 9

Articolo 9 1. Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione. 2. Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto complementare entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.

Atto - art. 10

Articolo 10 1. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'alinea seguente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1934 o non vi abbia aderito sara' vincolato dall'Atto aggiuntivo del 1961 e dagli articoli da 1 a 6 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua adesione all'Atto del 1934; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non e' ancora entrato in vigore ai sensi dell'articolo 9.1, detto Paese sara' vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'articolo 9.1. 2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'alinea precedente, ogni Paese che non abbia ratificato l'Atto del 1960 o non vi abbia aderito sara' vincolato dagli articoli da 1 a 7 del presente Atto complementare a decorrere dalla data in cui prende effetto la sua ratifica o la sua adesione all'Atto del 1960; tuttavia, se in tale data il presente Atto complementare non e' ancora entrato in vigore ai sensi dell'articolo 9.1, detto Paese sara' vincolato dai precitati articoli del presente Atto complementare soltanto a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo ai sensi dell'articolo 9.1.

Atto - art. 11

Articolo 11 1. a) Il presente Atto complementare e' firmato in un solo esemplare in lingua francese e depositato presso il Governo della Svezia. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea dovesse indicare. 2. Il presente Atto complementare rimane aperto alla firma, a Stoccolma, fino al 13 gennaio 1968. 3. Il Direttore generale trasmette due copie del testo firmato del presente Atto complementare, certificate conformi dal Governo della Svezia, ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e al Governo di ogni altro Paese che ne faccia domanda. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Atto complementare presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, l'entrata in vigore e qualsiasi altra appropriata notificazione.

Atto - art. 12

Articolo 12 Fino all'entrata in funzione del primo Direttore generale, i riferimenti testuali all'Ufficio internazionale dell'Organizzazione o al Direttore generale vanno intesi come fatti rispettivamente all'Ufficio dell'Unione istituita dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale o al suo Direttore. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Atto complementare. FATTO a Stoccolma, il 14 luglio 1967. (Seguono le firme).

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