LEGGE 29 novembre 1980, n. 887

Type Legge
Publication 1980-11-29
Ultimo aggiornamento 1980-12-29
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 21 La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta dell'esportatore di tali prodotti, o nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, o per iniziativa di detto esportatore, dal competente ufficio doganale dello Stato, paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati. Essa e' redatta in due esemplari, uno dei quali e' rilasciato al richiedente, cui spetta farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale cui si richiede, per tali prodotti, il certificato di circolazione delle merci EUR. 1. Il secondo esemplare e' conservato per almeno tre anni nell'ufficio di rilascio.

Protocollo n. 1-art. 22

ARTICOLO 22 Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.

Protocollo n. 1-art. 23

ARTICOLO 23. 1. Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR. 1 nonche' dei formulari EUR. 2. La Commissione trasmette questi dati alle autorita' doganali degli Stati membri. 2. Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo, gli Stati membri, i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto, delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR. 2 e dell'autenticita' e della regolarita' delle schede informative di cui all'articolo 20.

Protocollo n. 1-art. 24

ARTICOLO 24 Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.

Protocollo n. 1-art. 25

ARTICOLO 25 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticita' del documento o sulla esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR. 1 oppure il formulario EUR. 2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR. 1 oppure al formulario EUR. 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia, e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatta le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della Convenzione in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di applicare le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di tre mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate, e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorita' doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o qualora esse creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, dette contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 28. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.

Protocollo n. 1-art. 26

ARTICOLO 26 Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all'articolo 25 e con metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.

Protocollo n. 1-art. 27

ARTICOLO 27 Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunita' ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari. Il Consiglio dei Ministri terra' conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine. Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

Protocollo n. 1-art. 28

ARTICOLO 28 1. E' istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo, e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 27. 3. Alle condizioni precisate all'articolo 30, il comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo. 4. Il comitato e' composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione che si occupano di problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP, responsabili dei problemi doganali, dall'altro.

Protocollo n. 1-art. 29

ARTICOLO 29 Il comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei Ministri i provvedimenti del caso.

Protocollo n. 1-art. 30

ARTICOLO 30 1. Il comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie. A questo scopo, prima che gli Stati ACP chiedano una pronuncia del comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati notificano alla Comunita' la loro richiesta, in base ad una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa n° 10. 2. Nell'esame delle domande si tiene particolare conto: a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati; b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilita' di continuare le proprie esportazioni nella Comunita', e particolarmente i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attivita'; c) dei casi specifici nei quali si puo' chiaramente dimostrare che importanti investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisce l'attuazione di un programma di investimenti, consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive. 3. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema. 4. Inoltre, le domande di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto dei seguenti fattori: a) incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere; b) necessita' di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato e delle sue difficolta'. 5. Nell'esame delle domande caso per caso si tiene conto in particolare della possibilita' di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari dei paesi in via di sviluppo vicini, o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o piu' Stati ACP mantengono relazioni particolari, purche' possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa. 6. Il comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinche' una decisione possa essere presa al piu' presto, comunque non oltre tre mesi dopo la notifica della richiesta alla Comunita'. In mancanza di decisione del comitato, il comitato degli ambasciatori delibera entro un mese dalla data di ricezione della domanda. 7. a) Le deroghe hanno validita' per un periodo deciso dal comitato, che sara' di norma di due anni. Questo periodo puo' essere portato ad un massimo di tre anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato. b) La decisione di deroga puo' prevedere un rinnovo per un anno senza necessita' di una nuova decisione del comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo che sono oggetto della deroga. c) In caso di obiezioni alla proroga, il comitato le esamina prima possibile e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 6. Saranno prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

Protocollo n. 1-art. 31

ARTICOLO 31 Le parti contraenti concordano di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi domanda di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe contemporaneamente alla data di entrata in vigore della convenzione.

Protocollo n. 1-art. 32

ARTICOLO 32 Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Protocollo n. 1-art. 33

ARTICOLO 33 La Comunita' e gli Stati ACP adottano, per quanto li riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Allegati-Allegato I

ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1, ad articoli 1 e 2 (1) Le espressioni "uno o piu' Stati ACP", "Comunita'" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-fattoria" a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori cui appartengono, purche' rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa n° 6. Nota 2, ad articolo 1, paragrafo 1, lettera b) Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunita', o di un paese e territorio, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonche' i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3, ad articolo 1 Quando si applica una regola di percentuale, per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunita' o negli Stati ACP o nei paesi e territori. Nota 4, ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4 Quando il prodotto figura nell'elenco A, la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 5, ad articolo 1 Per l'applicazione delle norme di origine, si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute. Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 6 L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro od in uno Stato ACP; - che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP; - che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati che sono parti della convenzione o ad una societa' la cui sede principale e' in uno di detti Stati, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati parti della convenzione e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle societa' di persone o alle societa' a responsabilita' limitata, appartiene almeno per il 50% a detti Stati, ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi; - il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, e' composto almeno per il 50% di cittadini degli Stati parti della convenzione. Nota 7, ad articolo 4 Per "prezzo franco fabbrica" s'intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata una lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" s'intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Nota 8, ad articolo 23 Le autorita' consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto e' stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei paesi e territori interessati. Nota 9, ad articolo 1, paragrafo 3 Per "paesi e territori" ai sensi del presente protocollo s'intendono i paesi e territori di cui alla parte IV del trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Nota 10, ad articolo 30, paragrafo 1 Per facilitare al comitato di cooperazione doganale l'esame delle domande di deroga, lo Stato ACP richiedente fornisce, a corredo della sua domanda, una documentazione piu' possibile completa, che risponda in particolare ai punti riportati di seguito. - Denominazione del prodotto finito - Natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi - Natura e quantitativo di prodotti originari degli Stati ACP, della Comunita' o dei paesi e territori d'oltremare, o ivi trasformati - Processo di fabbricazione - Valore aggiunto - Personale impiegato nell'impresa interessata - Volume delle esportazioni previste nella Comunita' - Altre possibilita' d'approvvigionamento in materie prime - Giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento - Altre osservazioni. Lo stesso vale per quanto riguarda eventuali proroghe. Il termine di cui al paragrafo 6 dell'articolo 30 decorre dalla data di presentazione della domanda alla Comunita'.

Allegati-Allegato II

ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che comportano un cambiamento di voce tariffaria, ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti derivanti da tali operazioni, oppure lo conferiscono soltanto a determinate condizioni Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato III

ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti ottenuti da queste operazioni Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato IV

ALLEGATO IV Elenco C Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione, del presente protocollo Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato V

ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato VI

ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato VII

ALLEGATO VII MODELLO DI DICHIARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegato VIII

ALLEGATO VIII COMUNITA' EUROPEE Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2-art. 1

PROTOCOLLO N° 2 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni LE ALTE PARTI CONTRAENTI HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni che sono allegate alla convenzione: ARTICOLO 1 Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati ACP, dall'altro, assumono l'onere delle spese da essi sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio dei Ministri e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda aia le pose di personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o da uno degli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Protocollo n. 2-art. 2

ARTICOLO 2 La Comunita' e gli Stati ACP assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni dell'Assemblea consultiva. Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni. Le spese per il servizio d'interpretazione durante le sedute e per la traduzione e riproduzione dei documenti le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture, uscieri, ecc.) sono sostenute della Comunita' o dagli Stati ACP a seconda che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP.

Protocollo n. 2-art. 3

ARTICOLO 3 Gli arbitri designati a norma dell'articolo 176 della convenzione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Queste ultime sono stabilite dal Consiglio dei Ministri. Le spese di viaggio e di soggiorno degli arbitri sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati ACP. Le spese di cancelleria per l'istruzione delle controversie e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc.) sono sostenute dalla Comunita'. Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate con le altre spese e sono oggetto di anticipi pagati dalle parti alle condizioni stabilite dalla decisione degli arbitri.

Protocollo n. 3-art. 1

PROTOCOLLO N° 3 sui privilegi e sulle immunita' LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Sollecite di favorire, con la conclusione di un protocollo sui privilegi e sulle immunita', il buon funzionamento della convenzione nonche' la preparazione dei suoi lavori e l'esecuzione dei provvedimenti presi per la sua applicazione. Considerando che e' pertanto opportuno prevedere i privilegi e le immunita' di cui potranno avvalersi le persone che partecipano a lavori inerenti all'applicazione della Convenzione, nonche' il regime delle comunicazioni ufficiali relative a detti lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' Europee firmato a Bruxelles l'8 aprile 1965, Considerando altresi' che e' opportuno prevedere il regime da applicare ai beni, fondi e averi del Consiglio dei Ministri ACP ed al suo personale, Considerando che l'accordo di Georgetown del 6 giugno 1975 ha istituito il gruppo degli Stati ACP, un Consiglio dei Ministri ACP e un Comitato degli Ambasciatori ACP; che detti organi del gruppo degli Stati ACP sono assistiti dal segretariato generale ACP; HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, allegate alla convenzione: ARTICOLO 1 I rappresentanti dei governi degli Stati membri e degli Stati ACP ed i rappresentanti delle istituzioni delle Comunita' Europee nonche' i loro consiglieri ed esperti e i Membri del personale del Segretariato degli Stati ACP che partecipano nel territorio degli Stati membri o degli Stati ACP ai lavori delle istituzioni della convenzione o degli organi di coordinamento, oppure a lavori relativi alla applicazione della convenzione, vi godono, durante l'esercizio delle loro funzioni o nei loro viaggi a destinazione del luogo della missione o in provenienza dal medesimo, dei privilegi, delle immunita' o delle agevolazioni d'uso. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresi' ai membri dell'assemblea consultiva della convenzione, agli arbitri che possono essere designati in virtu' della convenzione, ai membri degli organismi consultivi degli ambienti economici e sociali che possono essere istituiti e ai funzionari e agenti dei medesimi, ai membri degli organi della Banca Europea per gli Investimenti, al personale di quest'ultima, al personale del Centro per lo sviluppo industriale e al personale del Centro tecnico di cooperazione agricola.

Protocollo n. 3-art. 2

ARTICOLO 2 I locali e gli edifici utilizzati a fini ufficiali dal Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. Salvo nella misura necessaria alle inchieste alle quali un incidente causato da un autoveicolo appartenente al suddetto Consiglio o circolante per conto di quest'ultimo puo' dar luogo in caso di infrazione alle norme che regolano la circolazione stradale o di incidenti causati da tale veicolo, i beni e gli averi del Consiglio dei Ministri ACP non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri istituito dalla convenzione.

Protocollo n. 3-art. 3

ARTICOLO 3 Gli archivi del Consiglio dei Ministri ACP sono inviolabili.

Protocollo n. 3-art. 4

ARTICOLO 4 Il Consiglio dei Ministri ACP, i suoi averi, le sue entrate e gli altri suoi beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. Ove il Consiglio dei Ministri ACP effettui acquisti considerevoli di beni immobili o mobili che siano strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' amministrative ufficiali ed il cui prezzo comprenda imposte indirette o tasse sulla vendita, lo Stato ospitante adotta, ogni qualvolta cio' sia possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono e il rimborso di tali imposte e tasse. Nessuna esenzione e' concessa per imposte, tasse, diritti e canoni che costituiscono mera remunerazione di servizi prestati.

Protocollo n. 3-art. 5

ARTICOLO 5 Il Consiglio dei Ministri ACP e' esente da qualsiasi dazio doganale, divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non possono essere veduti ne' ceduti a titolo oneroso o gratuito nel territorio del paese in cui sono stati importati, salvo che cio' avvenga a condizioni approvate dal governo di questo paese.

Protocollo n. 3-art. 6

ARTICOLO 6 Per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, la Comunita' Economica Europea, le istituzioni della convenzione e gli organi di coordinamento godono nel territorio degli Stati che sono parti della convenzione del trattamento concesso alle organizzazioni internazionali. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Comunita', delle istituzioni della convenzione e degli organi di coordinamento non possono essere censurate.

Protocollo n. 3-art. 7

ARTICOLO 7 Il(I) Segretario (Segretari) e il(i) Segretario (Segretari) aggiunto(i) del Consiglio dei Ministri ACP e gli altri membri permanenti del personale di grado superiore del medesimo che gli Stati ACP devono designare beneficiano nello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP, sotto la responsabilita' del presidente in carica del comitato degli ambasciatori ACP, dei vantaggi riconosciuti ai membri del personale diplomatico delle missioni diplomatiche. Il coniuge e i figli minorenni conviventi beneficiano, alle stesse condizioni, dei vantaggi riconosciuti al coniuge e ai figli minorenni dei membri del personale diplomatico.

Protocollo n. 3-art. 8

ARTICOLO 8 Lo Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP riconosce agli agenti permanenti del Segretariato degli Stati ACP diversi da quelli indicati all'articolo 7 l'immunita' di giurisdizione solamente per gli atti da essi compiuti in veste ufficiale e nei limiti delle loro attribuzioni. Sono esclusi dall'immunita' i casi di infrazione alle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli da parte di un agente permanente del personale del Segretariato degli Stati ACP o di danni causati da un autoveicolo di sua proprieta' o da lui guidato.

Protocollo n. 3-art. 9

ARTICOLO 9 I nomi, le qualifiche e gli indirizzi del presidente in carica del Comitato degli Ambasciatori ACP, del (dei) Segretario (Segretari) e del (dei) Segretario (Segretari) aggiunto (aggiunti) del Consiglio dei Ministri ACP, nonche' degli agenti permanenti del personale del Segretariato degli Stati ACT sono comunicati periodicamente, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri ACP, al governo dello Stato che ospita la sede del Consiglio dei Ministri ACP.

Protocollo n. 3-art. 10

ARTICOLO 10 I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

Protocollo n. 3-art. 11

ARTICOLO 11 L'articolo 176 della convenzione e' applicabile alle vertenze relative al presente protocollo. Il Consiglio dei Ministri ACP e la Banca Europea per gli Investimenti possono essere parti di un procedimento d'arbitrato,

Protocollo n. 4-art. 1

PROTOCOLLO N° 4 relative alle banane La Comunita' e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi che seguono per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione. ARTICOLO 1 In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunita', nessuno Stato ACP sara' posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l'accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi.

Protocollo n. 4-art. 2

ARTICOLO 2 Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunita' si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane. Questo scopo sara' perseguito con tutti i mezzi disponibili ai sensi della cooperazione finanziaria e tecnica. Dette azioni saranno concepite in modo da consentire agli Stati ACP, ed in particolare alla Somalia, tenuto conto delle loro situazioni 1 speciali, di essere maggiormente competitivi, tanto sui loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunita'. Esse verranno attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguarderanno in particolare i seguenti settori: - miglioramento delle condizioni di produzione, raccolta, trattamento e trasporto interno, - promozione commerciale.

Protocollo n. 4-art. 3

ARTICOLO 3 Per conseguire questi obiettivi, le due parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto permanente, assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare allo scopo di suggerire soluzioni.

Protocollo n. 4-art. 4

ARTICOLO 4 Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un'organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo, la Comunita' apportera' il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le saranno presentata per appoggiare le attivita' di detta organizzazione che rientrano tra le azioni regionali in materia di cooperazione finanziaria e tecnica.

Protocollo n. 5-art. 1

PROTOCOLLO N° 5 relativo al rum ARTICOLO 1 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcoli, i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunita' in esenzione da dazi doganali, a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunita' nonche' tra i vari Stati membri.

Protocollo n. 5-art. 2

ARTICOLO 2 a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, la Comunita' fissa ogni anno, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione, i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui piu' elevati importati dagli Stati ACP nella Comunita' negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche, maggiorati di un tasso d'aumento annuo del 40%, per quanto concerne il mercato del Regno Unito, e del 18% per gli altri mercati della Comunita'. b) Qualora l'applicazione del punto a) ostacolasse lo sviluppo duna corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro, la Comunita' prenderebbe provvedimenti per ovviare a tale situazione. c) La Comunita' s'impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d'incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente, d) La Comunita' si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b). e) La Comunita' si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali.

Protocollo n. 5-art. 3

ARTICOLO 3 Per conseguire tali obiettivi, le parti convengono di concertarsi nell'ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell'esame continuo dei problemi specifici che l'applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare.

Protocollo n. 5-art. 4

ARTICOLO 4 Su richiesta degli Stati ACP, la comunita', nel quadro delle disposizioni del titolo I, capitolo 3 aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e no della Comunita' stessa.

Protocollo n. 6-art. 1

PROTOCOLLO N° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' ARTICOLO 1 1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato piu' favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo piu' favorita. Per l'applicazione del primo comma non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in via di sviluppo. 2. Perno restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita', il regime di cui agli articoli da 2 a 12.

Protocollo n. 6-art. 2

ARTICOLO 2 I contratti di appalto finanziati dalla Comunita' non sono soggetti ne' alle tasse di bollo e di registro ne' ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario. Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalita' della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP. Questa formalita' puo' portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.

Protocollo n. 6-art. 3

ARTICOLO 3 1. I contratti di studi, di controllo e di sorveglianza finanziati dalla Comunita', non sono soggetti alla riscossione di imposte sulla cifra di affari nello Stato ACP beneficiario. 2. Gli utili risultanti dall'esecuzione degli appalti di opere, studi, controllo e sorveglianza finanziati dalla Comunita' sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP, purche' le persone fisiche o giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato un centro di attivita' stabile o purche' la durata di esecuzione dei contratti aia superiore a sei mesi.

Protocollo n. 6-art. 4

ARTICOLO 4 1. Le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture finanziato dalla Comunita' sono effettuate senza che l'attraversamento del cordone doganale dello Stato ACP beneficiario comporti la riscossione di dazi doganali, dazi di entrata, tasse o prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Qualsiasi appalto di forniture finanziato dalla Comunita' che riguardi un prodotto originario dello Stato ACP beneficiario, viene concluso per il prezzo franco stabilimento della fornitura in questione, maggiorato delle imposte interne applicate nello Stato ACP a detta fornitura. 3. Le esenzioni di riscossione sono espressamente precisate nel testo stesso del contratto di appalto.

Protocollo n. 6-art. 5

ARTICOLO 5 Gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonche', in genere, di tutti i materiali inclusi in un appalto di opere finanziato dalla Comunita' sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario.

Protocollo n. 6-art. 6

ARTICOLO 6 Le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare materiali professionali beneficiano, per gli stessi, dietro loro domanda, della concessione del regime di temporanea importazione, quale definito dalla legislazione nazionale dello Stato ACP beneficiario.

Protocollo n. 6-art. 7

ARTICOLO 7 I materiali professionali necessari all'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studi, di controllo o di sorveglianza sono ammessi temporaneamente, nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, in franchigia di diritti fiscali, diritti di entrata, dazi doganali ed altre tasse di effetto equivalente, purche' tali diritti, dazi e tasse non costituiscano la rimunerazione di una prestazione di servizio.

Protocollo n. 6-art. 8

ARTICOLO 8 1. L'importazioni di effetti ed oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un contratto di studio, di controllo o di sorveglianza si effettua, nel limite delle disposizioni previste dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario, in esenzione dalla riscossione dei dazi doganali, dazi di entrata, tasse ed altri prelievi fiscali di effetto equivalente. 2. Queste disposizioni si applicano altresi' ai familiari delle persone di cui al paragrafo 1.

Protocollo n. 6-art. 9

ARTICOLO 9 1. Il delegato della Commissione ed il personale delle delegazioni, ad esclusione del personale assunto in loco, sono esonerati da qualsiasi imposta diretta nello Stato ACP in cui sono insediati. 2. Il personale di cui al paragrafo 1 beneficia altresi' delle disposizioni dell'articolo 8.

Protocollo n. 6-art. 10

ARTICOLO 10 Gli Stati ACP concedono l'esenzione da qualsiasi imposta o prelievo fiscale, nazionale o locale, sugli interessi, sulle commissioni e sugli ammortamenti dovuti per i contributi concessi dalla Comunita' in forma di prestiti speciali, prestiti subordinati o condizionali con capitali di rischio o prestiti sulle risorse proprie della banca di cui agli articoli 101 e 105 della convenzione.

Protocollo n. 6-art. 11

ARTICOLO 11 Qualsiasi materia non contemplata dal presente protocollo resta soggetta alla legislazione nazionale degli Stati aderenti alla convenzione.

Protocollo n. 6-art. 12

ARTICOLO 12 Le precedenti disposizioni sono applicabili alla esecuzione di tutti i contratti d'appalto finanziati dalla Comunita', stipulati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.

Protocollo n. 7-art. 1

PROTOCOLLO N° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACI-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione PROTOCOLLO N° 3 relativo allo zucchero ACP ARTICOLO 1 1. La Comunita' si impegna senza limiti di tempo ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP, i quali a loro volta si impegnano a fornire tali quantitativi. 2. La clausola di salvaguardia di cui all'articolo 10 della convenzione non e' applicabile. L'applicazione del presente protocollo e' assicurata nel quadro della gestione dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero, senza tuttavia che cio' possa pregiudicare l'impegno assunto dalla Comunita' ai sensi del paragrafo 1.

Protocollo n. 7-art. 2

ARTICOLO 2 1. Fatto salvo l'articolo 7, eventuali modifiche del presente protocollo possono entrare in vigore soltanto dopo cinque anni dalla data d'entrata in vigore della convenzione. Trascorso tale periodo, le modifiche eventualmente adottate di comune accordo entrano in vigore a una data da convenire. 2. Le condizioni d'applicazione della garanzia di cui all'articolo 1 sono riesaminate prima della fine del settimo anno della loro applicazione.

Protocollo n. 7-art. 3

ARTICOLO 3 1. I quantitativi di zucchero di canna di cui all'articolo 1, espressi in tonnellate di zucchero bianco, in appresso denominati "quantitativi convenuti", che devono essere consegnati in ciascuno dei periodi annui previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, sono i seguenti: Barbados 49.300 Figi 163.600 Giamaica 118.300 Guyana 157.700 Kenya 5.000 Madagascar 10.000 Malawi 20.000 Maurizio 487.200 Repubblica popolare del Congo 10.000 Swaziland 116.400 Tanzania 10.000 Trinidad 8 Tobago 69.000 Uganda 5.000 2. Fermo restando l'articolo 7, tali quantitativi non Possono essere ridotti senza il consenso dei singoli Stati interessati. 3. Nondimeno, fino al 30 giugno 1975, i quantitativi convenuti, espressi in tonnellate di zucchero bianco, sono i seguenti: Barbados 29.600 Figi 25.600 Giamaica 83.800 Guyana 29.600 Madagascar 2.000 Maurizio 65.300 Swaziland 19.700 Trinidad e Tobago 54.200.

Protocollo n. 7-art. 4

ARTICOLO 4 1. Gli Stati ACP esportatori di zucchero si impegnano a consegnare, in ogni periodo di dodici mesi compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, denominato in appresso "periodo di consegna", i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, salvo modifiche derivanti dall'applicazione dell'articolo 7. Un impegno analogo vale anche per i quantitativi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, da fornire nel periodo che si conclude il 30 giugno 1975 e che deve essere parimenti considerato come un "periodo di consegna". 2. I quantitativi da consegnare entro il 30 giugno 1975, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comprendono le forniture che, abbandonato il porto di spedizione, siano in viaggio o che, in caso di Stati privi di sbocco diretto al mare, abbiano superato la frontiera. 3. Le consegne di zucchero di canna originario degli Stati ACP effettuate entro il 30 giugno 1975 fruiscono dei prezzi garantiti applicabili nel periodo di consegna che decorre dal 1° luglio 1975. Identiche disposizioni possono essere adottate per periodi di consegna successivi.

Protocollo n. 7-art. 5

ARTICOLO 5 1. Lo zucchero di canna, bianco o greggio e' commercializzato sul mercato della Comunita' a prezzi liberamente negoziati tra acquirenti e venditori. 2. La Comunita' non interviene se uno Stato membro autorizza entro le sue frontiere prezzi di vendita superiori al prezzo d'entrata comunitario. 3. La Comunita' si impegna ad acquistare al prezzo garantito, entro limiti di volume convenuti, quantitativi di zucchero bianco o greggio che non possono essere in essa commercializzati ad un prezzo uguale o superiore al prezzo garantito. 4. Il prezzo garantito, espresso in unita' di conto, e' fissato per zucchero della qualita' tipo, non confezionato, fornito cif nei porti europei della Comunita'. Lo si negozia ogni anno, all'interno della gamma dei prezzi praticati nella Comunita', tenendo conto di tutti i fattori economici di rilievo, e lo si fissa al piu' tardi il 1 maggio che immediatamente precede il periodo di consegna in cui esso va applicato.

Protocollo n. 7-art. 6

ARTICOLO 6 L'acquisto al prezzo garantito di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e' assicurato o da organismi d'intervento o da altri mandatari designati dalla Comunita'.

Protocollo n. 7-art. 7

ARTICOLO 7 1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi, la Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati. 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante. 4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

Protocollo n. 7-art. 8

ARTICOLO 8 1. A richiesta della Comunita' o di uno o piu' Stati fornitori di zucchero ai sensi del presente protocollo si tengono consultazioni in merito alle misure necessarie all'applicazione del medesimo, in un'opportuna sede istituzionale scelta dalle parti contraenti. A tal fine, durante il periodo di applicazione della convenzione ai puo' ricorrere alle istituzioni create dalla medesima. 2. Se la convenzione cessa di avere effetto, gli Stati fornitori di zucchero di cui al paragrafo 1 e la Comunita' adottano disposizioni di carattere istituzionale che permettano di continuare ad applicare le disposizioni del presente protocollo. 3. Le revisioni periodiche previste dal presente protocollo hanno luogo nella sede istituzionale convenuta.

Protocollo n. 7-art. 9

ARTICOLO 9 I particolari tipi di zucchero tradizionalmente forniti agli Stati membri da taluni Stati ACP esportatori sono compresi nei quantitativi di cui all'articolo 3 e soggetti allo stesso regime.

Protocollo n. 7-art. 10

ARTICOLO 10 Le disposizioni del presente protocollo restano in vigore anche oltre la data indicata all'articolo 91 della convenzione. Dopo tale data, il protocollo puo' essere denunciato dalla Comunita' nei confronti di qualsiasi Stato ACP e da qualsiasi Stato ACP nei confronti della Comunita' con preavviso di due anni.

Allegato

Allegato Dichiarazioni relative al protocollo n° 3 della convenzione ACP-CEE di Lome' 1. Dichiarazione comune circa eventuali richieste di partecipazione al protocollo n° 3 Qualora uno Stato ACP che sia parte contraente della convenzione ma non sia espressamente menzionato nel protocollo n° 3 chieda di partecipare alle disposizioni di detto protocollo, la sua domanda viene presa in esame. (1) ------------------------- (1) Allegato XIII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'. 2. Dichiarazione della Comunita' in merito allo zucchero originario di Belize di St. Kitts-Nevis-Anguilla e del Surinam a) La Comunita' si impegna ad adottare misure che permettano di applicare un trattamento identico a quello previsto dal protocollo n° 3 ai seguenti quantitativi di zucchero di canna, bianco o greggio, originario dei seguenti paesi: Belize 39.400 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla 14.800 tonnellate Surinam 4.000 tonnellate b) Tuttavia, sino al 30 giugno 1975 i quantitativi sono i seguenti: Belize 14.800 tonnellate St. Kitts-Nevis-Anguilla 7.900 tonnellate (1) 3. Dichiarazione della Comunita' ad articolo 10 del protocollo n° 3 La Comunita' dichiara che le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo n° 3, le quali prevedono la possibilita' di denunciare, a determinate condizioni ivi stabilite, il protocollo stesso, hanno lo scopo di assicurare la certezza giuridica e non costituiscono, per la Comunita', nessuna modificazione o limitazione dei principi enunciati all'articolo 1 di detto protocollo. (2) ---------------------- (1) Allegato XXI dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'. (2) Allegato XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome'.

Atto Finale

ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta' il Re dei Belgi, di Sua Maesta' la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica Federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, di Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta' la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita' Europee, da una parte, e I plenipotenziari del Capo di Stato delle Bahamas, del Capo di Stato delle Barbados, del Presidente della Repubblica Popolare del Benin, del Presidente della Repubblica di Botswana, del Presidente della Repubblica del Burundi, del Presidente della Repubblica Unita del Camerun, del Presidente della Repubblica di Capo Verde, del Presidente della Repubblica Centroafricana, del Presidente della Repubblica Federale Islamica delle Comore, del Presidente della Repubblica Popolare del Congo, del Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio, del Presidente della Repubblica di Gibuti, del Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri dello Stato Indipendente di Dominica, del Presidente del Consiglio Militare Amministrativo Provvisorio e del Consiglio dei Ministri e Comandante in Capo dell'Esercito Rivoluzionario d'Etiopia, di Sua Maesta' la Regina delle Figi, del Presidente della Repubblica del Gabon, del Presidente della Repubblica del Gambia, del Presidente della Repubblica del Gana, del Capo di Stato di Grenada, del Presidente della Repubblica della Guinea, del Presidente del Consiglio di Stato della Guinea Bissau, del Presidente della Repubblica della Guinea Equatoriale, del Presidente della Repubblica di Guyana, del Presidente della Repubblica dell'Alto Volta, del Capo di Stato della Giamaica, del Presidente della Repubblica del Kenia, del Presidente della Repubblica di Kiribati, di Sua Maesta' il Re del Regno di Lesotho, del Presidente della Repubblica di Liberia, del Presidente della Repubblica Democratica di Madagascar, del Presidente della Repubblica del Malawi, del Presidente della Repubblica del Mali, del Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania, di Sua Maesta' la Regina di Maurizio, del Presidente della Repubblica del Niger, del Capo del Governo Federale della Nigeria, del Capo dello Stato Indipendente di Papua Nuova Guinea, del Presidente della Repubblica del Ruanda, del Presidente della Repubblica di Santa Lucia, del Capo di Stato della Samoa Occidentale, del Presidente della Repubblica Democratica di Sao Tome' e Principe, del Presidente della Repubblica del Senegal, del Presidente della Repubblica delle Seychelles, del Presidente della Repubblica della Sierra Leone, del Presidente dello Stato Indipendente delle Isole Salomone, del Presidente della Repubblica Democratica Somala, Presidente del Consiglio Rivoluzionario Supremo, del Presidente della Repubblica Democratica del Sudan, del Presidente della Repubblica del Surinam, di Sua Maesta' il Re del Regno di Swaziland, del Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, del Presidente della Repubblica del Ciad, del Presidente della Repubblica del Togo, di Sua Maesta' il Re Taufaahau Tupou IV di Tonga, del Presidente della Repubblica di Trinidad e Tobago, di Sua Maesta' la Regina di Tuvalu, del Presidente della Repubblica dell'Uganda, del Presidente della Repubblica dello Zaire, del Presidente della Repubblica dello Zambia, riuniti a Lome', il trentuno ottobre millenovecentosettantanove, per la firma della seconda convenzione ACP-CEE di Lome', hanno adottato i testi seguenti: la seconda convenzione ACP-CEE di Lome', nonche' i seguenti protocolli: Protocollo n° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa Protocollo n° 2 relativo alle spese di funzionamento delle Istituzioni Protocollo n° 3 sui privilegi e sulle immunita' Protocollo n° 4 relativo alle banane Protocollo n° 5 relativo al rum Protocollo n° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP agli appalti finanziati dalla Comunita' Protocollo n° 7 che riprende il testo del protocollo n° 3 sullo zucchero ACP allegato alla convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e le relative dichiarazioni allegate a tale convenzione I plenipotenziari degli Stati membri e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre adottato il testo dell'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio. I plenipotenziari degli Stati membri e delle Comunita' e i plenipotenziari degli Stati ACP hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT (Allegato I) 2. Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione (Allegato II) 3. Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione (Allegato III) 4. Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune (Allegato IV) 5. Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita' Economica Europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland (Allegato V) 6. Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione (Allegato VI) 7. Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dei proventi da esportazione su scala mondiale (Allegato VII) 8. Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari (Allegato VIII) 9. Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione (Allegato IX) 10. Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale (Allegato X) 11. Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione (Allegato XI) 12. Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione (Allegato XII) 13. Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione (Allegato XIII) 14. Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonche' della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo (Allegato XIV) 15. Dichiarazione comune relativa ai lavoratori cittadini di una delle parti contraenti i quali risiedono legalmente sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato ACP (Allegato XV) 16. Dichiarazione comune in merito alla rappresentanza dei raggruppamenti economici regionali (Allegato XVI) 17. Dichiarazione comune sull'articolo 185 della convenzione (Allegato XVII) 18. Dichiarazione comune sulla pesca marittima (Allegato XVIII) 19. Dichiarazione comune relativa ai trasporti marittimi (Allegato XIX) 20. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 1 (Allegato XX) 21. Dichiarazione comune sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XXI) 22. Dichiarazione comune relativa al protocollo n° 5 (Allegato XXII) 23. Dichiarazione comune sull'articolo 1 del protocollo n° 5 (Allegato XXIII) 24. Dichiarazione comune sull'articolo 4 del protocollo n° 5 (Allegato XXIV) I plenipotenziari degli Stati ACP hanno inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione della Comunita' sulla liberalizzazione degli scambi (Allegato XXV) 2. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione (Allegato XXVI) 3. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 3 della convenzione (Allegato XXVII) 4. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) della convenzione (Allegato XXVIII) 5. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 12, paragrafo 3 della convenzione (Allegato XXIX) 6. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 21 della convenzione (Allegato 2000 7. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XXXI) 8. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XXXII) 9. Dichiarazione della Comunita' sull'articolo 156 della convenzione (Allegato XXXIII) 10. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XXXIV) 11. Dichiarazione del rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino della convenzione (Allegato XXXV) 12. Dichiarazione della Comunita' sugli articoli 30 e 31 del protocollo n° 1 (Allegato XXVI) 13. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 1 sull'estensione delle acque territoriali (Allegato XXXVII) 14. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 (Allegato XXXVIII) 15. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 2 sulle spese di funzionamento delle Istituzioni (Allegato XXXIX) 16. Dichiarazione della Comunita' relativa al protocollo n° 3 (Allegato XL) I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto delle dichiarazioni sotto elencate, allegate al presente atto finale: 1. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 2 della convenzione (Allegato XLI) 2. Dichiarazione degli Stati ACP relativa al sistema applicabile ai prodotti minerari (Allegato XLII) 3. Dichiarazione degli Stati ACP sull'articolo 95 della convenzione (Allegato XLIII) 4. Dichiarazione degli Stati ACP sull'origine dei prodotti alieutici (Allegato XLIV) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Allegati I

ALLEGATO I Dichiarazione comune relativa alla presentazione della convenzione al GATT Le parti contraenti si consultano in occasione della presentazione e dell'esame, nell'ambito del GATT, delle disposizioni commerciali della convenzione.

Allegati-Allegati II

ALLEGATO II Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati dall'articolo 2, paragrafo 2 della convenzione Le parti contraenti riaffermano che i capitoli 1 e 3 del Titolo I della convenzione si applicano alle relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Durante il periodo di validita' della convenzione, la Comunita' avra' la possibilita' di modificare il regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d'oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP di cui all'articolo 2, paragrafo 2 in funzione delle necessita' di sviluppo economico di tali dipartimenti. Nell'esame di un'eventuale applicazione di questa possibilita', la Comunita' prende in considerazione gli scambi commerciali diretti tra gli Stati ACP e i dipartimenti francesi d'oltremare. Le procedure di informazione e di consultazione si applicheranno tra le parti interessate conformemente alle disposizioni dell'articolo 16.

Allegati-Allegati III

ALLEGATO III Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione Qualora un regime tariffario speciale fosse applicato dagli Stati ACP all'importazione di prodotti originari della Comunita', si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni del protocollo n° 1. In tutti gli altri casi in cui il regime applicato all'importazione dagli Stati ACP richiede la certificazione dell'origine, tali Stati accettano i certificati d'origine conformi alle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia.

Allegati-Allegati IV

ALLEGATO IV Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune Le parti contraenti riconoscono che i prodotti che sono oggetto della politica agricola comune sono sottoposti a regimi e regolamentazioni speciali, soprattutto per quanto riguarda le misure di salvaguardia. Le disposizioni della convenzione relative alla clausola di salvaguardia si applicano a questi prodotti soltanto se sono compatibili con il carattere specifico di detti regimi e regolamentazioni.

Allegati-Allegati V

ALLEGATO V Dichiarazione comune relativa agli scambi tra la Comunita' Economica Europea e il Botswana, il Lesotho e lo Swaziland Considerando la parte I, paragrafo 3 del protocollo n° 22 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati, la Comunita' riconosce e i governi del Botswana, del Lesotho e del Swaziland dichiarano che: - i tre governi s'impegnano ad applicare alle importazioni originarie della Comunita', a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, lo stesso regime tariffario che essi applicano alle importazioni originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono; - questo impegno lascia impregiudicati i vari metodi eventualmente esistenti per il finanziamento dei bilanci dei tre governi, ove esista un nesso tra questo finanziamento e le importazioni originarie della Comunita' e quelle originarie dell'altro paese membro dell'unione doganale cui essi aderiscono; - i tre governi si impegnano ad assicurare, grazie alle disposizioni del loro sistema doganale e in particolare con la applicazione delle norme d'origine stabilite dalla convenzione, che la partecipazione dell'altro paese all'unione doganale cui aderiscono non produrra' alcuna deviazione di traffico a danno della Comunita'.

Allegati-Allegati VI

ALLEGATO VI Dichiarazione comune sull'articolo 46, paragrafo 3 della convenzione Le parti contraenti convengono di mantenere il beneficio delle decisioni prese in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione ACP-CEE di Lome' per i seguenti Stati ACP: Burundi, Etiopia, Guinea Bissau, Ruanda, Swaziland, Comore, Lesotho, Samoa occidentale, Seicelle, Tonga, Capo Verde, Salomone e Tuvalu.

Allegati-Allegati VII

ALLEGATO VII Dichiarazione comune sulla concertazione ACP-CEE in caso di instaurazione di un sistema di stabilizzazione dai proventi da esportazione su scala mondiale Le parti contraenti decidono di concertarsi nel contesto della convenzione per evitare eventuali doppie compensazioni qualora, durante il periodo di applicazione della convenzione, fosse istituito un sistema mondiale di stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Allegati-Allegati VIII

ALLEGATO VIII Dichiarazione comune sull'incoraggiamento degli investimenti minerari Allo scopo di incoraggiare gli investimenti europei nei progetti di sviluppo minerario ed energetico promossi dagli Stati ACP, la Comunita' e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro possono anche concludere, nell'ambito degli obiettivi generali di trattamento degli investimenti di cui al titolo IV, accordi relativi a progetti specifici qualora la Comunita', ed eventualmente imprese europee, partecipino al loro finanziamento.

Allegati-Allegati IX

ALLEGATO IX Dichiarazione comune sull'articolo 64 della convenzione 1. Qualora uno Stato ACP abbia concluso o concluda con uno Stato membro un accordo intergovernativo relativo al trattamento degli investimenti, esso riconosce che il diritto al trattamento non discriminatorio degli investimenti effettuati dagli Stati membri della Comunita' negli Stati ACP prende effetto dall'entrata in vigore della convenzione. 2. a) L'applicazione di questo diritto si basera' su accordi bilaterali intergovernativi di investimento che serviranno come accordi di riferimento. b) Per quanto riguarda gli accordi bilaterali intergovernativi di investimento conclusi prima dell'entrata in vigore della presente convenzione, l'applicazione del trattamento non discriminatorio terra' conto di tutte le disposizioni dell'accordo di riferimento. Gli Stati ACP avranno il diritto di modificare o adeguare tale trattamento qualora obblighi internazionali e/o circostanze cambiate de facto lo richiedano. 3. Ai fini dell'applicazione del trattamento non discriminatorio ai sensi del paragrafo 2, lettera a), gli Stati contraenti ricorreranno ad accordi intergovernativi bilaterali sotto forma di scambi di lettere o in altra forma adeguata determinata dalla legislazione di uno Stato contraente. 4. Gli Stati contraenti hanno il diritto di richiedere la conclusione di siffatti accordi. L'accordo concluso entra in vigore quanto prima in conformita' della legislazione dello Stato membro interessato. 5. I suddetti accordi dirimeranno soltanto le controversie relative agli investimenti sorte dopo l'entrata in vigore della nuova convenzione. 6. Il trattamento degli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente convenzione dovra' essere esaminato dalle due parti alla luce delle disposizioni dell'accordo di riferimento.

Allegati-Allegati X

ALLEGATO X Dichiarazione comune relativa al finanziamento complementare della cooperazione industriale 1. In fase di negoziato dell'accordo inteso a fare seguito alla convenzione ACP-CEE di Lome', gli Stati ACP e gli Stati membri hanno riconosciuto la necessita' di mobilitare risorse finanziarie supplementari, in modo da disporre di forti capitali per lo sviluppo industriale. In questo contesto, gli Stati ACP e la Comunita' hanno convenuto, dato il carattere tecnico della cooperazione tra la Comunita' e gli Stati ACP, di ricercare e trovare soluzioni adeguate a questo scopo. 2. La Comunita' riconosce l'importanza che gli Stati ACP attribuiscono allo sviluppo industriale nel quadro della loro cooperazione con la Comunita'. Essa afferma la propria volonta' di studiare a fondo con gli Stati ACP i mezzi per mobilitare risorse finanziarie supplementari ai fini dello sviluppo industriale degli Stati ACP. 3. La complessita' e la molteplicita' degli aspetti del problema, cui si aggiunge la necessita' di trovare e di mobilitare risorse supplementari, richiedono profonda riflessione, con l'assistenza degli esperti. 4. La Comunita' e gli Stati ACP, quindi, decidono di intraprendere insieme un'analisi dettagliata di questo problema e dei mezzi per procurarsi risorse supplementari, analisi che dovra' essere conclusa al piu' presto possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la firma della convenzione. La relazione su questo studio sara' immediatamente presentata, tramite il comitato degli ambasciatori, al Consiglio dei ministri per esame e perche' siano prese le misure del caso.

Allegati-Allegati XI

ALLEGATO XI Dichiarazione comune sull'articolo 82 della convenzione Le parti contraenti riconoscono che alcuni degli Stati meno sviluppati, privi di sbocchi sul mare o insulari si trovano in una posizione particolarmente svantaggiata che tende a renderli meno attraenti per gli investimenti rispetto ad altri paesi in via di sviluppo. Pertanto, le parti contraenti convengono che sarebbe auspicabile adottare speciali misure particolari per attirare gli investimenti verso alcuni di questi Stati. In tale prospettiva, le parti contraenti convengono di intraprendere, al piu' presto dopo l'entrata in vigore della convenzione, uno studio comune per individuare quali misure specifiche sia opportuno adottare nei confronti di questi Stati per migliorarne le possibilita' di attirare gli investimenti.

Allegati-Allegati XII

ALLEGATO XII Dichiarazione comune sull'articolo 131 della convenzione Sino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 131, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di appalto pubblici finanziati dal Fondo sono disciplinati: - per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1959, dalla legislazione vigente al 31 gennaio 1975; - per gli altri Stati ACP, dalle loro legislazioni nazionali o prassi stabilite per i contratti internazionali.

Allegati-Allegati XIII

ALLEGATO XIII Dichiarazione comune sull'articolo 132 della convenzione A titolo transitorio ed in attesa che sia messa in applicazione la decisione di cui all'articolo 132, tutte le controversie saranno composte definitivamente secondo il regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale.

Allegati-Allegati XIV

ALLEGATO XIV Dichiarazione comune che riprende il testo degli articoli 24-27 del protocollo n° 2 della convenzione ACP-CEE di Lome', cui si fa riferimento nell'articolo 142 della presente convenzione, nonche' della dichiarazione comune relativa al suddetto articolo 26 di detto protocollo Articolo 24 I contratti di cooperazione tecnica sono stipulati mediante trattativa privata. Taluni contratti possono essere stipulati in seguito a gara d'appalto, specialmente per studi importanti, particolarmente complessi e tecnici, ove motivi di ordine tecnico, economico o finanziario giustifichino il ricorso a detta procedura. Articolo 25 1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che da' luogo ad una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienza e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilita' per l'azione prevista. Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare. 2. Qualora sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto e' assegnato al candidato la cui offerta e' giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico. 3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati. Articolo 26 Nel quadro della regolamentazione comune prevista dall'articolo 22 e delle condizioni generali di pagamento fissate di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati ACP, i contratti di cooperazione tecnica sono elaborati, negoziati e conclusi dalle autorita' competenti degli Stati ACP con il consenso e la partecipazione del delegato della Commissione europea previsto dall'articolo 31, in appresso denominato "il delegato". Articolo 27 La Commissione incoraggia per quanto possibile la cooperazione tra uffici di studio, consulenti tecnici ed esperti degli Stati membri e degli Stati ACP nonche' le associazioni momentanee, i subappalti o l'inserimento di esperti nazionali nei gruppi di consulenti degli Stati membri. Dichiarazione comune ad articolo 26 del protocollo n° 2 a) Sino all'applicazione della decisione prevista dall'articolo 22 del protocollo n° 2, l'esecuzione dei contratti di cooperazione tecnica finanziati dal Fondo e' disciplinata: - per gli Stati ACP parti della convenzione firmata a Yaounde' il 29 luglio 1969, dalle clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo; - per gli altri Stati ACP, ove non sia possibile applicare loro a titolo transitorio le clausole generali attualmente utilizzate nei contratti finanziati dal Fondo, dalle rispettive legislazioni nazionali o dalle prassi da essi seguite in materia di contratti internazionali. b) La Comunita' e gli Stati ACP convengono che la Commissione stabilisca e sottoponga all'accordo degli Stati ACP, nel piu' breve tempo dopo l'entrata in vigore della convenzione, le condizioni generali di pagamento applicabili ai contratti.

Allegati-Allegati XV

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