LEGGE 6 febbraio 1981, n. 43
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975: A) 8 marzo 1971: protocollo che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955; B) 25 settembre 1975: protocollo addizionale n. 1 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929; protocollo addizionale n. 2 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955; protocollo addizionale n. 3 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e dal protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971; protocollo di Montreal n. 4 che modifica la convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli XX, VII, VII, VIII e XVIII dei protocolli stessi.
PERTINI FORLANI - COLOMBO - SARTI - REVIGLIO - FORMICA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Protocole
PROTOCOLE portant modification de la Convention pour l'unification de certaines regles relatives au transport aerien international signee a' Varsovie le 12 octobre 1929 amendee par le Protocole fait a' La Haye le 28 septembre 1955 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli. PROTOCOLLO che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 emendata con il Protocollo adottato all'Aja il 28 settembre 1955. I GOVERNI SOTTOSCRITTI: CONSIDERANDO che e' auspicabile emendare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata con il Protocollo adottato all'Aja il 28 settembre 1955, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo. La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente Capitolo e' la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955.
Protocollo-art. II
Articolo II. L'articolo 3 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 3. 1. - In occasione del trasporto di passeggeri, deve essere consegnato un titolo di trasporto individuale o collettivo contenente: a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione: b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una medesima Alta Parte contraente e se, sono previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di tali scali. 2. - L'impiego di qualsiasi altra modalita' che attesti le indicazioni di cui al comma 1, a) e b), puo' sostituirsi alla consegna del titolo di trasporto menzionato al suddetto comma. 3. - L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto che sara' nondimeno soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi comprese quelle concernenti la limitazione di responsabilita'".
Protocollo-art. III
Articolo III. L'articolo 4 della Convenzione viene soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 4. 1. - Per il trasporto di bagagli registrati, dovra' essere rilasciata una bolla dei bagagli che, nel caso non sia unita ad un titolo di trasporto conforme alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1°, o non sia inclusa in detto titolo di trasporto, dovra' contenere: a) l'indicazione dei punti di partenza e di destinazione; b) se i punti di partenza e di destinazione sono situati sul territorio di una stessa Alta Parte contraente e se sono previsti uno o piu' scali sul territorio di un altro Stato, l'indicazione di uno di detti scali. 2. - L'impiego di qualsiasi altra modalita' che attesti le indicazioni di cui al comma 1, a) e b) puo' sostituirsi al rilascio della bolla dei bagagli menzionata al suddetto comma. 3. - L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente non pregiudica l'esistenza ne' la validita' del contratto di trasporto che sara' nondimeno soggetto alle norme della presente Convenzione, ivi incluse quelle riguardanti la limitazione delle responsabilita'".
Protocollo-art. IV
Articolo IV. L'articolo 17 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: 1. - Il trasportatore e' responsabile del danno verificatosi in caso di morte o di qualsiasi lesione subita da un passeggero, per il motivo stesso che il fatto che ha causato la morte o la lesione si e' prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco. Tuttavia, il trasportatore non e' responsabile se la morte o la lesione sono derivati unicamente dallo stato di salute del passeggero. 2. - Il trasportatore e' responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli, per il motivo stesso che il fatto all'origine della distruzione, della perdita o del deterioramento si e' prodotto a bordo dell'aeromobile nel corso di qualsiasi operazione di imbarco o di sbarco oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il trasportatore aveva in custodia i bagagli. Tuttavia il trasportatore non e' responsabile se il danno deriva unicamente dalla natura dei bagagli o da difetto loro proprio. 3. - Con riserva di disposizioni contrarie, nella presente Convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli registrati che gli oggetti trasportati dal passeggero".
Protocollo-art. V
Articolo V. All'articolo 18 della Convenzione, i commi 1 e 2 sono soppressi e sostituiti dalle seguenti disposizioni: "1. - Il trasportatore e' responsabile del danno verificatosi in caso di distruzione, perdita o deterioramento delle merci allorche' il fatto che ha causato il danno si e' prodotto durante il trasporto aereo. 2. - Il trasporto aereo, ai sensi del comma precedente, comprende il periodo durante il quale le merci si trovano sotto la custodia del trasportatore, sia in aerodromo che a bordo di un aeromobile, in caso di atterraggio fuori da un aerodromo, o in un luogo qualsiasi".
Protocollo-art. VI
Articolo VI. L'articolo 20 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 20. 1. - Nel trasporto di passeggeri e di bagagli il trasportatore non e' responsabile dei danni derivanti da un ritardo se dimostra che egli stesso e i suoi dipendenti avevano adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. 2. - Nel trasporto di merci, il trasportatore non e' responsabile dei danni prodottisi in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo ove dimostri che egli stesso e i suoi incaricati avevano adottato tutte le misure atte ad evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle".
Protocollo-art. VII
Articolo VII. L'articolo 21 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 21. Nel caso in cui dimostri la responsabilita' nel provocare il danno o nel contribuirvi, della persona che chiede il risarcimento, il trasportatore e' esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilita' nei confronti di tale persona, nella misura in cui la detta responsabilita' ha causato il danno o vi ha contribuito. Allorche' una richiesta di risarcimento viene presentata da una persona diversa dal passeggero, a causa della morte o di una lesione subita da quest'ultimo, il trasportatore e' ugualmente esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilita' nella misura in cui egli dimostri la responsabilita' di tale passeggero nel provocare il danno o nel contribuirvi".
Protocollo-art. VIII
Articolo VIII. L'articolo 22 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 22. 1. - a) Nel trasporto delle persone la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di un milione e cinquecentomila franchi per l'insieme delle richieste presentate a qualsiasi titolo per il risarcimento del danno subito in conseguenza della morte o di lesioni di un passeggero. Nel caso in cui, in base alla legge del tribunale incaricato, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale di rendita non puo' superare la cifra di un milione cinquecentomila franchi. b) In caso di ritardo nel trasporto di persone, la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di sessantaduemila e cinquecento franchi per passeggero. c) Nel trasporto di bagagli, la responsabilita' del trasportatore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo e' limitata alla somma di quindicimila franchi per passeggero. 2. - a) Nel trasporto di merci, la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di duecentocinquanta franchi per chilogrammo, a meno che non sia stata fatta dal mittente una dichiarazione speciale di interesse alla consegna al momento della rimessa dei colli al trasportatore e dietro eventuale pagamento di una tassa supplementare. In questo caso, il trasportatore sara' tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa e' superiore all'interesse male del mittente alla consegna. b) In caso di perdita, deterioramento o ritardo di una parte delle merci o di qualsiasi oggetto ivi contenuto, soltanto il peso totale del o dei colli di cui trattasi e' preso in considerazione per determinare il limite di responsabilita' del trasportatore. Tuttavia allorche' la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci o di un oggetto in esse contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo, occorre prendere in considerazione il peso totale di tali colli per determinare il limite di responsabilita'. 3. - a) I tribunali delle Alte Parti contraenti che non abbiano la facolta', in virtu' di una propria legge, di stanziare fondi per le spese processuali, ivi inclusi gli onorari degli avvocati, avranno, nelle istanze cui si applica la presente Convenzione, il potere di rifondere all'attore, a loro discrezione, per intero o in parte le spese processuali, ivi inclusi gli onorari d'avvocato che essi giudichino ragionevoli. b) Il pagamento delle spese processuali, ivi inclusi gli onorari d'avvocato viene accordato, in virtu' del comma a), solo se l'attore ha notificato per iscritto al trasportatore l'ammontare della somma richiesta, ivi incluso il calcolo dettagliato di tale somma, e se il trasportatore nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione di tale richiesta, non ha inoltrato una offerta scritta di regolamento per un ammontare pari almeno a quello dei danni interessi concessi dal tribunale a concorrenza del limite applicabile. Tale termine e' prorogato fino al giorno dalla presentazione dell'istanza se questa e' posteriore alla scadenza di tale termine. c) Le spese processuali ivi inclusi gli onorari d'avvocato non vengono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal presente articolo. 4. - Le somme indicate in franchi nel presente articolo e allo articolo 42 sono considerate come riferentisi ad una unita' monetaria costituita da sessantacinque milligrammi e mezzo di: oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in qualsiasi moneta nazionale in cifre tonde. La conversione di tali somme in monete nazionali diverse dalle monete-oro sara' effettuata nel caso di istanza giudiziaria secondo il valore-oro di tali monete alla data della sentenza".
Protocollo-art. IX
Articolo IX. L'articolo 24 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 24. 1. - Nel trasporto delle merci, ogni azione di responsabilita', a qualsiasi titolo, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione. 2. - Nel trasporto dei passeggeri e dei bagagli, ogni azione di responsabilita' intentata a qualsiasi titolo, o in virtu' della presente Convenzione, o in ragione di un contratto o di un atto illecito o per qualsiasi altra causa, puo' essere esercitata solo alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Convenzione, senza pregiudizio per la determinazione delle persone che hanno il diritto di agire in giudizio e per i loro rispettivi diritti. Tali limiti di responsabilita' costituiscono un massimo e sono invalicabili, quali che siano le circostanze che si trovano all'origine della responsabilita'.
Protocollo-art. X
Articolo X. L'articolo 25 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 25. Il limite di responsabilita' previsto dall'articolo 22, comma 2, non si applica se e' dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del trasportatore o dei suoi dipendenti, compiuti sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne derivera' un danno, purche', nel caso di un atto o di una omissione di dipendenti, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni".
Protocollo-art. XI
Articolo XI. I commi 1 e 3 dell'articolo 25 A della Convenzione sono soppressi e sostituiti dalle seguenti disposizioni: "1. - Se un'azione viene intentata contro un dipendente del trasportatore a seguito di un danno previsto dalla Convenzione, tale dipendente, ove dimostri di aver agito nell'esercizio delle sue funzioni, potra' avvalersi dei limiti di responsabilita' invocabili dal trasportatore in virtu' della presente Convenzione. 3. - Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano al trasporto di merci se viene dimostrato che il danno deriva da un atto o da una omissione del dipendente commessi o con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente o con la consapevolezza che probabilmente ne derivera' un danno".
Protocollo-art. XII
Articolo XII. All'articolo 28 della Convenzione, l'attuale comma 2 diventa comma 3 e al suo posto viene inserito il seguente comma 2: "2. - Per quanto riguarda il danno derivante dalla morte, da una lesione o dal ritardo subito da un passeggero nonche' dalla distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo dei bagagli, l'azione di responsabilita' puo' essere intentata davanti ad uno dei tribunali indicati al 1° comma del presente articolo, o, sul territorio di un'Alta Parte contraente, davanti al tribunale nella cui giurisdizione il trasportatore possiede una impresa, se il passeggero ha il proprio domicilio o la propria residenza permanente sul territorio della medesima Alta Parte contraente".
Protocollo-art. XIII
Articolo XIII. Dopo l'articolo 30 della Convenzione viene inserito il seguente articolo: "Articolo 30 A. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo l'azione volta ad accertare se la persona considerata responsabile in virtu' delle sue disposizioni abbia in atto un ricorso contro qualsiasi altra persona".
Protocollo-art. XIV
Articolo XIV. Dopo l'articolo 35 della Convenzione viene inserito il seguente articolo: "Articolo 35 A. 1. - Nulla nella presente Convenzione vieta l'istituzione da parte di uno Stato e l'applicazione sul suo territorio di un sistema di indennizzo complementare a quello previsto dalla presente Convenzione a favore degli attori in caso di morte o di lesioni di un passeggero. Tale sistema deve soddisfare le seguenti condizioni: a) in nessun caso esso deve attribuire al trasportatore e ai suoi dipendenti una qualsiasi altra responsabilita' che si aggiunga a quella attribuita loro sulla base della Convenzione; b) esso non deve imporre al trasportatore nessun onere finanziario o amministrativo diverso dalla esazione nel detto Stato dei contributi dei passeggeri, se ne viene richiesto; c) esso non deve dare luogo ad alcuna discriminazione fra i trasportatori per quanto riguarda i passeggeri interessati; i vantaggi che questi ultimi possono trarre dal sistema debbono essere loro concessi da qualsiasi trasportatore di cui essi utilizzino i servizi; d) allorche' un passeggero ha contribuito a tale sistema, ogni persona che subisca danni a seguito della morte o di lesioni di detto passeggero potra' pretendere di beneficiare dei vantaggi del sistema".
Protocollo-art. XV
Articolo XV. Dopo l'articolo 41 della Convenzione, e' inserito il seguente articolo: "Articolo 42. 1. - Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 41, durante il quinto e il decimo anno successivi alla data di entrata in vigore del suddetto Protocollo, saranno convocate conferenze delle Parti del Protocollo di Guatemala dell'8 marzo 1971 allo scopo di riesaminare il limite fissato dall'articolo 22, comma 1 a) della Convenzione emendata dal suddetto Protocollo. 2. - In occasione di ognuna delle conferenze menzionate al comma 1° del presente articolo, il limite di responsabilita' fissato dall'articoli 22, comma 1 a) in vigore alla data di riunione di tali conferenze non dovra' essere aumentato di una somma superiore a centoottantasettemilacinquecento franchi. 3. - Fatto salvo il comma 2 del presente articolo, il limite di responsabilita' fissato dall'articolo 22, comma 1 a) in vigore alla data di riunione di tali conferenze sara' aumentato di centoottantasettemilacinquecento franchi al 31 dicembre del quinto e del decimo anno successivi all'entrata in vigore del protocollo di cui al comma 1° del presente articolo, a meno che tali conferenze non abbiano deciso diversamente prima delle suddette date con una maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Parti presenti e votanti. 4. - Il limite applicabile sara' quello che, conformemente alle disposizioni dei commi precedenti, era in vigore alla data in cui e' intervenuto il fatto che ha causato la morte o la lesione del passeggero".
Protocollo-art. XVI
Articolo XVI. La Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal presente Protocollo, si applica al trasporto internazionale definito dall'articolo primo della Convenzione allorche' i punti di partenza e di destinazione sono situati tanto sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo quanto sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo se e' previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Protocollo-art. XVII
Articolo XVII. Tra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati ed interpretati come un solo ed unico strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 ed a Guatemala nel 1971.
Protocollo-art. XVIII
Articolo XVIII. Fino alla sua data di entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo XX, il presente Protocollo restera' aperto alla firma di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata e dell'Agenzia internazionale per l'Energia atomica o Parte dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato a divenire parte del presente Protocollo dall'Assemblea generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Protocollo-art. XIX
Articolo XIX. 1. - Il presente Protocollo sara' soggetto alla ratifica degli Stati firmatari. 2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971. 3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
Protocollo-art. XX
Articolo XX. 1. - Il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica, a condizione tuttavia che il traffico internazionale regolare cumulativo - espresso in passeggeri-chilometri, e quale risulta dalle statistiche pubblicate per l'anno 1970 dalla Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale - delle compagnie aeree di cinque Stati che abbiano ratificato il presente Protocollo, rappresenti almeno il 40 per cento del traffico aereo internazionale regolare totale delle compagnie aeree dei Paesi membri dell'Organizzazione della Aviazione civile internazionale registrato nel corso di quello stesso anno. Se, al momento del deposito del trentesimo strumento di ratifica, tale condizione non e' soddisfatta, il Protocollo non entrera' in vigore se non al novantesimo giorno successivo a tale adempimento. Nei confronti di ogni Stato che lo ratifichera' dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica necessario alla sua entrata in vigore, il presente Protocollo entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica. 2. - Dal momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dalla Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile.
Protocollo-art. XXI
Articolo XXI. 1. - Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo restera' aperto all'adesione di ogni Stato di cui all'articolo XVIII. 2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971. 3. - Gli strumenti di adesione saranno depositati presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.
Protocollo-art. XXII
Articolo XXII. 1. - Ogni Parte del presente Protocollo potra' denunciarlo mediante notifica inoltrata all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile. 2. - La denuncia produrra' i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione da parte dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile della notifica della denuncia. 3. - Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse in virtu' dell'articolo 39 della suddetta Convenzione o del Protocollo dell'Aja in virtu' dell'articolo XXIV del suddetto Protocollo non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971.
Protocollo-art. XXIII
Articolo XXIII. 1. - Al presente Protocollo potranno essere ammesse soltanto le seguenti riserve: a) uno Stato i cui tribunali non abbiano la facolta', in virtu' di una propria legge, di stanziare fondi per le spese processuali, ivi inclusi gli onorari degli avvocati, puo' dichiarare in qualsiasi momento, mediante una notifica inoltrata all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile che il comma 3 a) dell'articolo 22 non si applica ai suoi tribunali, e b) uno Stato puo' dichiarare in qualsiasi momento mediante notifica inoltrata all'Organizzazione internazionale della Aviazione civile che la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971 non si applica al trasporto di persone, bagagli e merci effettuate per le proprie autorita' militari a bordo di aeromobili immatricolati nel suddetto Stato e la cui intera capacita' sia stata riservata da tali autorita' o per conto di queste. 2. - Ogni Stato che abbia formulato una riserva conformemente al comma precedente potra' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile.
Protocollo-art. XXIV
Articolo XXIV. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile comunichera' sollecitamente a tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o che vi aderiranno, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in vigore del presente Protocollo nonche' tutte le altre informazioni utili.
Protocollo-art. XXV
Articolo XXV. Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da una persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso indicata come Convenzione di Guadalajara), ogni riferimento alla "Convenzione di Varsavia" contenuta nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtu' del contratto di cui al paragrafo b) dell'articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.
Protocollo-art. XXVI
Articolo XXVI. Il presente Protocollo restera' aperto alla firma di ogni Stato di cui all'articolo XVIII presso il Ministero delle Relazioni con l'estero della Repubblica del Guatemala fino al 30 settembre 1971, e successivamente, fino alla sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo XX, presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile. Il Governo della Repubblica del Guatemala informera' con sollecitudine l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile di ogni firma e dalla data di questa durante il periodo nel corso del quale il Protocollo restera' aperto alla firma in Guatemala. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Guatemala il giorno 8 del mese di marzo dell'anno 1971, in tre testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese e spagnola. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile redigera' un testo autentico del presente Protocollo in lingua russa. In caso di divergenze fara' fede il testo in francese, lingua in cui era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
Protocollo 1-art. I
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO N. 1. che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929. I GOVERNI SOTTOSCRITTI: CONSIDERANDO che e' auspicabile emendare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo. La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo e' la Convenzione di Varsavia del 1929.
Protocollo 1-art. II
Articolo II. L'articolo 22 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 22. 1. - In occasione del trasporto di persone, la responsabilita' del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero e' limitata alla somma di 8.300 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennita' possa essere fissata sotto forma di rendita, il capitale di rendita non puo' superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il viaggiatore potra' fissare un limite di responsabilita' piu' elevato. 2. - In occasione del trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilita' del trasportatore sara' limitata alla somma di 17 Diritti di Prelievo speciali per chilogrammo, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna fatta dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore e con l'eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sara' tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa e' superiore all'interesse reale del mittente alla consegna. 3. Per quanto riguarda gli oggetti rimasti in custodia al passeggero, la responsabilita' del trasportatore si limita a 332 Diritti speciali di Prelievo per ciascun passeggero. 4. - Le somme indicate nel presente articolo come Diritti speciali di Prelievo sono valutate in relazione al Diritto speciale di Prelievo cosi' come esso viene definito dal Fondo monetario internazionale. In caso di istanza giudiziaria si effettuera' la conversione di tali somme in valute nazionali sulla base del valore espresso in Diritti speciali di Prelievo di tali valute alla data della sentenza. Il valore in Diritti speciali di Prelievo di una valuta nazionale di un'Alta Parte contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo il criterio di valutazione applicato alla data della sentenza dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni. Il valore in Diritti speciali di Prelievo di una moneta nazionale di un'Alta Parte contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato nel modo indicato da tale Alta Parte contraente. Tuttavia, gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consenta di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 22, al momento della ratifica o dell'adesione o in qualsiasi altro momento successivo, possono dichiarare che il limite di responsabilita' del trasportatore nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio e' fissato nel valore di 125.000 unita' monetarie per ciascun passeggero in relazione al comma 1 dell'articolo 22; in 250 unita' monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 dell'articolo 22 e in 5.000 unita' monetarie per passeggero in relazione al comma 3 dell'articolo 22. Tale unita' monetaria equivale a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale interessata. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuera' in conformita' della legislazione dello Stato in questione":
Protocollo 1-art. III
Articolo III. La Convenzione modificata dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito dall'articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia che tali punti si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo, se e' previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Protocollo 1-art. IV
Articolo IV. La Convenzione il Protocollo saranno considerati e interpretati, tra le Parti al presente Protocollo, come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975.
Protocollo 1-art. V
Articolo V. Il presente Protocollo restera' aperto alla firma di tutti gli Stati fino alla data della sua entrata in vigore, in conformita' delle disposizioni dell'articolo VII.
Protocollo 1-art. VI
Articolo VI. 1. - Il presente Protocollo sara' soggetto a ratifica da parte degli Stati firmatari. 2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l'adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo. 3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Protocollo 1-art. VII
Articolo VII. 1. - Quando il presente Protocollo avra' raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari esso entrera' in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica Nei confronti di ogni Stato che lo ratifichera' successivamente, esso entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato. 2. - Al momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Protocollo 1-art. VIII
Articolo VIII. 1. - Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario. 2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione comporta l'adesione alla Convenzione modificata dal presente Protocollo. 3. - L'adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrra' i suoi effetti il novantesimo giorno successivo a tale deposito.
Protocollo 1-art. IX
Articolo IX. 1. - Ogni Parte del presente Protocollo potra' denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia. 2. - La denuncia avra' efficacia sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia, della notifica di denuncia. 3. - Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione da parte di una di esse in virtu' dell'articolo 39 non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione emendata dal presente Protocollo.
Protocollo 1-art. X
Articolo X. Non sara' ammessa alcuna riserva al presente Protocollo.
Protocollo 1-art. XI
Articolo XI. Il Governo della Repubblica Popolare di Polonia comunichera' sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emendata, a tutti gli Stati che firmeranno o aderiranno al presente Protocollo, nonche' all'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, data di firma, data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, data di entrata in vigore del presente Protocollo nonche' ogni altra informazione utile.
Protocollo 1-art. XII
Articolo XII. Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione, complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso denominata "Convenzione di Guadalajara") qualsiasi riferimento alla "Convenzione di Varsavia" contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia modificata dal Protocollo aggiuntivo n. 1 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtu' del contratto menzionato al paragrafo b) dell'articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.
Protocollo 1-art. XIII
Articolo XIII. Sino al 1 gennaio 1976, il presente Protocollo restera' aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale della Aviazione civile; successivamente e sino alla sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. Durante il periodo in cui il Protocollo restera' aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, questa comunichera' sollecitamente al Governo della Repubblica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Montreal il 25 settembre 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnolo e russo. Nel caso di divergenze fara' fede il testo in francese, lingua in cui era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
Protocollo 2-art. I
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO N. 2. che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 emendata dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955. I GOVERNI SOTTOSCRITTI: CONSIDERANDO che e' auspicabile modificare la Convenzione per l'unificazione di talune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo. La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo e' la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955.
Protocollo 2-art. II
Articolo II. L'articolo 22 della Convenzione e soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 22. 1. - Nel trasporto di persone, la responsabilita' del trasportatore nei confronti di ciascun passeggero e' limitata alla somma di 16.600 Diritti speciali di Prelievo. Nel caso in cui, secondo la legge del tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non puo' superare tale limite. Tuttavia, mediante una convenzione speciale con il trasportatore, il passeggero potra' fissare un limite di responsabilita' piu' elevato. 2. - a) Nel trasporto di bagagli registrati e di merci, la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, a meno che non venga effettuata dal mittente al momento della rimessa dei colli al trasportatore una speciale dichiarazione di interesse alla consegna, con l'eventuale pagamento di una tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sara' tenuto a pagare fino alla concorrenza della somma dichiarata, a meno che non dimostri che essa e' superiore allo interesse reale del mittente alla consegna. b) Nel caso di perdita, deterioramento o ritardo nella consegna di una parte dei bagagli registrati o delle merci, o di ogni oggetto in essi contenuto, ai fini della determinazione del limite di responsabilita' del trasportatore, sara' preso in considerazione solamente il peso totale del o dei colli in questione. Tuttavia allorche' la perdita, il deterioramento o il ritardo nella consegna di una parte dei bagagli registrati o delle merci, o di un oggetto in essi contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla medesima bolla (di bagagli) o dalla stessa lettera di trasporto aereo, ai fini della determinazione del limite di responsabilita' dovra' essere preso in considerazione il peso totale dei colli in questione. 3. - In relazione agli oggetti di cui il passeggero mantiene la custodia, la responsabilita' del trasportatore e' limitata a 332 Diritti speciali di Prelievo per passeggero. 4. - I limiti fissati dal presente articolo non hanno l'effetto di privare il tribunale della facolta' di concedere il rimborso, conformemente alla propria legge, di una ulteriore somma corrispondente a una parte o alla totalita' delle spese e di altri oneri processuali sostenuti dall'attore. La disposizione precedente non si applica allorche' l'ammontare dell'indennizzo concesso, escluse le spese e altri oneri processuali, non supera la somma che il trasportatore ha offerto per iscritto all'attore entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui si e' verificato il fatto che ha provocato il danno o prima della presentazione della istanza se questa e' posteriore a tale lasso di tempo. 5. - Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo sono valutate in riferimento al Diritto speciale di Prelievo cosi' come esso e' definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuera', nel caso di istanza giudiziaria, secondo il valore calcolato in Diritti speciali di Prelievo di tali monete alla data della sentenza. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale, e' calcolato in base al metodo di valutazione adottato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritti speciali di Prelievo, di una moneta nazionale di un'Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato sulla base delle indicazioni fornite da tale Alta Parte Contraente. Tuttavia gli Stati che non siano membri del fondo monetario internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni dei commi 1, 2 a) e 3 dell'articolo 22, possono, al momento della ratifica o dell'adozione, o in qualsiasi altro momento successivo, dichiarare che il limite di responsabilita' del trasportatore e' fissato, nei procedimenti giudiziari sul proprio territorio, nella somma di 250.000 unita' monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 1 dell'articolo 22; di 250 unita' monetarie per chilogrammo in relazione al comma 2 a) dell'articolo 22; di 5.000 unita' monetarie per passeggero per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 22. Tale unita' monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di oro al titolo di novecento millesimi di fino. Tali somme possono essere convertite in cifra tonda nella moneta nazionale in questione. La conversione di tale somma in moneta nazionale sara' effettuata conformemente alla legislazione dello Stato in questione".
Protocollo 2-art. III
Articolo III. La Convenzione emendata all'Aja nel 1955 e dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all'articolo primo della Convenzione sia che i punti di partenza e di destinazione siano situati sui territori di due Stati parti del presente Protocollo sia che essi si trovino sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo nel caso sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Protocollo 2-art. IV
Articolo IV. Tra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e il presente Protocollo saranno considerati ed interpretati come un unico e medesimo strumento e saranno denominati Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.
Protocollo 2-art. V
Articolo V. Il presente Protocollo restera' aperto alla firma di tutti gli Stati fino alla data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo VII.
Protocollo 2-art. VI
Articolo VI. 1. - Il presente Protocollo sara' soggetto alla ratifica degli Stati firmatari. 2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o della Convenzione di Varsavia emanata all'Aja nel 1955, comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975. 3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Protocollo 2-art. VII
Articolo VII. 1. - Allorche' il presente Protocollo avra' raccolto le ratifiche di trenta Stati firmatari, esso entrera' in vigore tra questi Stati il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo Ratifichera' successivamente esso entrera' in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica di tale Stato. 2. - Al momento della sua entrata in vigore il presente Protocollo sara' registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica Popolare di Polonia.
Protocollo 2-art. VIII
Articolo VIII. 1. Successivamente alla sua entrata in vigore il presente Protocollo restera' aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario. 2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, comporta adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975. 3. - Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica Popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.
Protocollo 2-art. IX
Articolo IX. 1. - Ogni Parte del presente Protocollo potra' denunciarlo mediante una notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia. 2. - La denuncia produrra' i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione da parte del Governo della Repubblica Popolare di Polonia della notifica della denuncia. 3. - Tra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse, in virtu' dell'articolo 39 della suddetta Convenzione o la denuncia del Protocollo dell'Aja in virtu' dell'articolo XXIV del suddetto Protocollo non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975.
Protocollo 2-art. X
Articolo X. Non sara' ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, tuttavia ogni Stato potra' in qualsiasi momento dichiarare, mediante notifica inoltrata al Governo della Repubblica Popolare di Polonia che la Convenzione emendata dal presente Protocollo non si applichera' al trasporto di persone, merci e bagagli, effettuato per le proprie autorita' militari a bordo di aeromobili immatricolati nel suddetto Stato e la cui intera capacita' sia stata riservata da parte di tali autorita' o per conto di esse.
Protocollo 2-art. XI
Articolo XI. Il Governo della Repubblica Popolare di Polonia comunichera' sollecitamente a tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o della suddetta Convenzione emendata, nonche' a tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o che vi aderiranno, e alla Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, la data di ogni firma, la data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, la data di entrata in vigore del presente Protocollo nonche' tutte le altre informazioni utili.
Protocollo 2-art. XII
Articolo XII. Tra le Parti del presente Protocollo che siano anche Parti della Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmata a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso denominata <Convenzione di Guadalajara") ogni riferimento alla "Convenzione di Varsavia" contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e dal Protocollo aggiuntivo n. 2 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtu' del contratto menzionato al paragrafo b) dell'articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.
Protocollo 2-art. XIII
Articolo XIII. Fino al 1 gennaio 1976 il presente Protocollo restera' aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile; successivamente e fino alla sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo VII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Popolare di Polonia. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile comunichera' sollecitamente al Governo della Repubblica Popolare di Polonia ogni firma e la data di essa, durante il periodo in cui il Protocollo restera' aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Montreal il 25 settembre dell'anno 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. In caso di divergenze, fara' fede il testo in francese, lingua nella quale era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
Protocollo 3-art. I
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO N. 3. che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955 e dal Protocollo fatto a Guatemala l'8 marzo 1971. I GOVERNI SOTTOSCRITTI: CONSIDERANDO che e auspicabile emendare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955 e dal Protocollo fatto a Guatemala l'8 marzo 1971, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo. La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente capitolo e' la Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971.
Protocollo 3- art. II
Articolo II. L'articolo 22 della Convenzione e' soppresso e sostituito dalle seguenti disposizioni: "Articolo 22. 1. - a) Nel trasporto di persone, la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di 100.000 Diritti speciali di Prelievo per l'insieme delle domande presentate, a qualsiasi titolo, in risarcimento del danno subito in conseguenza della morte o di lesioni di un passeggero. Nel caso in cui, in base alla legge del Tribunale investito, l'indennizzo possa essere fissato sotto forma di rendita, il capitale della rendita non puo' superare i 100.000 Diritti speciali di Prelievo. b) In caso di ritardo nel trasporto di persone, la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di 4.150 Diritti speciali di Prelievo per passeggero. c) Nel trasporto di bagagli, le responsabilita' del trasportatore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo e' limitata alla somma di 1.000 Diritti speciali di Prelievo per passeggero. 2. - a) Nel trasporto di merci, la responsabilita' del trasportatore e' limitata alla somma di 17 Diritti speciali di Prelievo per chilogrammo, salvo speciale dichiarazione di interesse alla consegna da parte del mittente al momento della consegna del collo al trasportatore mediante pagamento di una eventuale tassa supplementare. In tal caso, il trasportatore sara' tenuto a pagare sino a concorrenza della somma dichiarata a meno che egli non dimostri che detta somma e' superiore all'interesse reale del mittente alla consegna. b) In caso di perdita, di deterioramento o di ritardo di una parte delle merci, o di qualsiasi oggetto che sia in esse contenuto, viene preso in considerazione solamente il peso totale del collo o dei colli in questione per determinare il limite di responsabilita' del trasportatore. Tuttavia, allorche' la perdita, il deterioramento o il ritardo di una parte delle merci, o di un oggetto in esse contenuto, pregiudica il valore di altri colli coperti dalla stessa lettera di trasporto aereo, deve essere preso in considerazione il peso totale di tali colli ai fini della determinazione del limite di responsabilita'. 3. - a) I Tribunali delle Alte Parti Contraenti che non abbiano la facolta', in virtu' della propria legge, di stanziare fondi per le spese processuali, ivi compresi gli onorari di avvocati, avranno nelle istanze cui si applica la presente Convenzione, il potere di rifondere all'attore, a loro discrezione, tutte o parte delle spese processuali ivi compresi gli onorari di avvocato Che essi ritengano ragionevoli. b) Il pagamento delle spese processuali ivi compresi gli onorari di avvocato e' concesso, in virtu' del comma a), solo se l'attore ha notificato per iscritto al trasportatore l'ammontare della somma richiesta ivi compreso il calcolo dettagliato di tale somma, e se il trasportatore non ha, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione di tale domanda, inoltrato un'offerta scritta di regolamento per un ammontare pari almeno a quello dei danni interessi concessi dal Tribunale a concorrenza del limite applicabile. Tale termine viene prorogato sino al giorno dell'introduzione dell'istanza se quest'ultima e' posteriore alla scadenza di tale termine. c) Le spese processuali, ivi compresi gli onorari di avvocato non sono presi in considerazione ai fini dell'applicazione dei limiti previsti dal presente articolo. 4. - Le somme indicate in Diritti speciali di Prelievo nel presente articolo e nell'articolo 42 sono considerate come riferentesi al Diritto speciale di Prelievo come e' stato definito dal Fondo monetario internazionale. La conversione di tali somme in monete nazionali si effettuera' in caso di istanza giudiziaria in base al valore di tali monete in Diritto speciale di Prelievo alla data della sentenza. Il valore, in Diritto speciale di Prelievo, di una moneta nazionale di una Alta Parte Contraente che sia membro del Fondo monetario internazionale viene calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale alla data della sentenza per le proprie operazioni e transazioni. Il valore, in Diritto speciale di Prelievo, di una moneta nazionale di un'Alta Parte Contraente che non sia membro del Fondo monetario internazionale, viene calcolato secondo le modalita' indicate da tale Alta Parte Contraente. Tuttavia, gli Stati che non siano membri del Fondo monetario internazionale e la cui legislazione non permetta di applicare le disposizioni dei commi 1 e 2 a) dell'articolo 22, possono, al momento della ratifica o dell'adesione, o in ogni momento successivo dichiarare che il limite di responsabilita' del trasportatore e' fissato nei procedimenti giudiziari, sul loro territorio, nella somma di 1.500.000 unita' monetarie per passeggero per quanto attiene al comma 1 a) dell'articolo 22; di 62.500 unita' monetarie per passeggero per quanto attiene al comma 1 b) dell'articolo 22; di 15.000 unita' monetarie per passeggero per quanto attiene al comma 1 b) dell'articolo 22; di 250 unita' monetarie per chilogrammo per quanto concerne il comma 2 a) dell'articolo 22. Uno Stato che applichi le disposizioni di tale comma puo' inoltre dichiarare che la somma di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 42 e' la somma di 187.500 unita' monetarie. Detta unita' monetaria corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. Dette somme possono essere convertite nella moneta nazionale in questione in cifra tonda. La conversione di tale somma in moneta nazionale si effettuera' conformemente alla legislazione dello Stato in causa".
Protocollo 3- art. III
Articolo III. All'articolo 42 della Convenzione, sono soppressi i commi 2 e 3 che vengono sostituiti dalle seguenti disposizioni: "2. - In occasione di ciascuna delle conferenze di cui al comma 1 del presente articolo, il limite di responsabilita' fissato nell'articolo 22, comma 1 a) in vigore alla data dello svolgimento di tali conferenze non potra' essere aumentato di un ammontare superiore a 12.500 Diritti speciali di Prelievo. 3. - Subordinatamente al comma 2 del presente articolo, il limite di responsabilita' fissato all'articolo 22, comma 1 a) in vigore alla data dello svolgimento di tali conferenze verra' aumentato di 12.500 Diritti speciali di Prelievo al 31 dicembre del quinto e del decimo anno successivi alla data di entrata in vigore del Protocollo di cui al comma 1 del presente articolo, a meno che le dette conferenze non abbiano deciso altrimenti prima di tale data ad una maggioranza dei due terzi dei rappresentanti delle Parti presenti e votanti".
Protocollo 3- art. IV
Articolo IV. La Convenzione, emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971 nonche' dal presente Protocollo si applica al trasporto internazionale definito all'articolo primo della Convenzione, allorche' i punti di partenza e di destinazione sono situati sia sul territorio di due Stati parti del presente Protocollo, sia sul territorio di un solo Stato parte del presente Protocollo se e' previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato.
Protocollo 3- art. V
Articolo V. Fra le Parti del presente Protocollo, la Convenzione di Varsavia, emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971 ed il presente Protocollo verranno considerati ed interpretati come un solo ed un medesimo strumento e saranno denominati: Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975.
Protocollo 3- art. VI
Articolo VI. Il presente Protocollo restera' aperto alla firma di tutti gli Stati, sino alla data della sua entrata in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII.
Protocollo 3- art. VII
Articolo VII. 1. - Il presente Protocollo sara' sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. 2. - La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 o da uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971, comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo addizionale n. 3 di Montreal del 1975 e a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975. 3. - Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Protocollo 3- art. VIII
Articolo VIII. 1. - Quando il presente Protocollo avra' riunito le ratifiche di trenta Stati firmatari, entrera' in vigore fra tali Stati il novantesimo giorno dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica. Nei confronti di ogni Stato che lo ratifichera' successivamente, esso entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del proprio strumento di ratifica. 2. - A partire dal momento della sua entrata in vigore, il presente Protocollo verra' registrato presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite dal Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Protocollo 3- art. IX
Articolo IX. 1. - Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario. 2. - L'adesione al presente Protocollo da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 o da parte di uno Stato che non sia parte della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955 e a Guatemala nel 1971 comporta l'adesione alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975. 3. - Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Governo della Repubblica popolare di Polonia e produrranno i loro effetti il novantesimo giorno successivo alla data del loro deposito.
Protocollo 3- art. X
Articolo X. 1. - Ogni parte del presente Protocollo potra' denunciarlo mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia. 2. - La denuncia produrra' i propri effetti sei mesi dopo la data di ricezione, da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia, della notifica della denuncia. 3. - Fra le Parti del presente Protocollo, la denuncia della Convenzione di Varsavia da parte di una di esse ii virtu' dell'articolo 39 della detta Convenzione, o del Protocollo dell'Aja in virtu' dell'articolo XXIV di detto Protocollo, o del Protocollo di Guatemala in virtu' dell'articolo XXII di detto Protocollo, non deve essere interpretata come una denuncia della Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975.
Protocollo 3- art. XI
Articolo XI. 1. - Potranno essere ammesse solo le seguenti riserve al presente Protocollo. a) Ogni Stato i cui Tribunali non abbiano la facolta', in virtu' della propria legge, di stanziare fondi per le spese processuali, ivi compresi gli onorari di avvocato, puo' in ogni momento dichiarare mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia che il comma 3 a) dell'articolo 22 non si applica ai propri tribunali. b) Ogni Stato puo' dichiarare in ogni momento, mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia che la Convenzione di Varsavia, emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975 non si applica al trasporto di persone, di bagagli e merci effettuato dalle proprie autorita' militari a bordo di aeromobili immatricolati nel detto Stato e la cui capacita' sia stata riservata da tali autorita' o per conto di queste ultime. c) Ogni stato puo', al momento della ratifica del Protocollo n. 4 di Montreal del 1975, o della adesione a quest'ultimo, o in ogni momento successivo, dichiarare di non essere vincolato dalle disposizioni della Convenzione di Varsavia, emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975, nella misura in cui queste si applicano al trasporto delle merci, della posta e dei pacchi postali. Tale dichiarazione acquistera' efficacia novanta giorni dopo la data della sua ricezione da parte del Governo della Repubblica popolare di Polonia. 2. - Ogni Stato che avra' formulato una riserva conformemente al comma precedente, potra' ritirarla in, ogni momento mediante notifica indirizzata al Governo della Repubblica popolare di Polonia.
Protocollo 3- art. XII
Articolo XII. Il Governo della Repubblica popolare di Polonia informera' sollecitamente tutti gli Stati parti della Convenzione di Varsavia o di detta Convenzione emendata, tutti gli Stati che firmeranno il presente Protocollo o che vi aderiranno, nonche' l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile, della data di ogni firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione, della data di entrata in vigore del presente Protocollo, nonche' di ogni altra utile informazione.
Protocollo 3- art. XIII
Articolo XIII. Fra le Parti del presente Protocollo che sono anche Parti della Convenzione complementare alla Convenzione di Varsavia per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale effettuato da persona diversa dal trasportatore contrattuale, firmato a Guadalajara il 18 settembre 1961 (qui appresso indicata come "Convenzione di Guadalajara"), ogni riferimento alla "Convenzione di Varsavia" contenuto nella Convenzione di Guadalajara si applica alla Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955, a Guatemala nel 1971 e dal Protocollo aggiuntivo n. 3 di Montreal del 1975, nel caso in cui il trasporto effettuato in virtu' del contratto di cui al paragrafo b) dell'articolo primo della Convenzione di Guadalajara sia regolato dal presente Protocollo.
Protocollo 3- art. XIV
Articolo XIV. Il presente Protocollo restera' aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile sino al 1 gennaio 1976; successivamente, sino alla sua entrata in vigore in virtu' dell'articolo VIII, presso il Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica popolare di Polonia. L'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile informera' sollecitamente il Governo della Repubblica popolare di Polonia di ogni firma e della data di questa durante il periodo nel corso del quale il Protocollo sara' aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione internazionale dell'Aviazione civile. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Montreal, il venticinque settembre 1975, in quattro testi autentici redatti nelle lingue francese, inglese, spagnola e russa. In caso di divergenza, fara' fede il testo in francese, lingua nella quale era stata redatta la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929.
Protocollo 4-art. I
PROTOCOLLO DI MONTREAL N. 4. che modifica la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929 emendata dal protocollo fatto all'Aja il 28 settembre 1955. I GOVERNI SOTTOSCRITTI: CONSIDERANDO che e' auspicabile emendare la Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo fatti all'Aja il 28 settembre 1955, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo primo. La Convenzione modificata dalle disposizioni del presente Capitolo e 13 Convenzione di Varsavia emendata all'Aja nel 1955.
Protocollo 4-art. II
Articolo II. Il comma 2 dell'articolo 2 della Convenzione e' soppresso e sostituito da) commi 2 e 3 che seguono: "2. - Nel trasporto delle spedizioni postali, il trasportatore e' responsabile unicamente nei confronti dell'Amministrazione postale competente conformemente alle norme applicabili nei rapporti tra trasportatori e le amministrazioni postali. 3. - Le disposizioni della presente Convenzione, diverse da quelle del precedente comma 2, non si applicano al trasporto delle spedizioni postali".
Protocollo 4-art. III
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