LEGGE 10 aprile 1981, n. 157
ARTICOLO 2. 1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate, esclusi i marittimi. 2. Ove risulti necessario, l'autorita' competente o qualsiasi organismo appropriato in ciascun Paese potra', dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove ne esistano, adottare misure per escludere dall'applicazione della convenzione delle categorie limitate di persone impiegate, laddove tale applicazione solleverebbe problemi particolari di esecuzione o di ordine costituzionale o legislativo di una certa importanza. 3. Ciascun membro che ratifica la convenzione dovra' indicare, nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che e' tenuto a presentare in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, motivandolo, le categorie che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo ed esporre, in successivi rapporti, lo stato della legislazione e delle consuetudini interne relative alle suddette categorie, precisando in che misura e' stato dato effetto o ci si e' proposti di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le categorie in questione.
Convenzione 132-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Tutte le persone cui si applica la convenzione avranno diritto a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima. 2. Ciascun membro che ratifichi la Convenzione dovra' specificare la durata del congedo in una dichiarazione annessa alla ratifica. 3. La durata del congedo non dovra' in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio. 4. Ciascun membro che abbia ratificato la Convenzione potra' informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della ratifica di essa.
Convenzione 132-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalita' del congedo prescritto all'articolo 3 di cui sopra, avra' diritto, per l'anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta. 2. Ai fini del presente articolo, il termine "anno" indica un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dalla autorita' competente o dall'organismo appropriato nel Paese interessato.
Convenzione 132-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Un periodo di servizio minimo potra' essere richiesto per aver diritto ad un congedo annuale pagato. 2. Spettera' all'autorita' competente o all'organismo appropriato, nel Paese interessato, di fissare la durata di tale periodo di servizio minimo, ma esso non dovra' in alcun caso superare i sei mesi. 3. Il criterio di calcolo del periodo di servizio, al fine di determinare il diritto al congedo, sara' fissato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 4. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volonta' della persona impiegata interessata, come anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternita', saranno calcolate nel periodo di servizio.
Convenzione 132-art. 6
ARTICOLO 6. 1. I giorni festivi ufficiali e consuetudinari che si situino o meno nel periodo di congedo annuale non saranno computati nel congedo pagato annuale minimo prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 di cui sopra. 2. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese, i periodi di inabilita' al lavoro derivanti da malattie o incidenti non possono essere calcolati nel congedo pagato minimo annuale, prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione.
Convenzione 132-art. 7
ARTICOLO 7. 1. Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media remunerazione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 2. I compensi dovuti in base al paragrafo 1 sopracitato dovranno essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia diversamente stabilito mediante accordo tra il datore di lavoro e detta persona.
Convenzione 132-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Il funzionamento del congedo annuale pagato potra' essere autorizzato dall'autorita' competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese. 2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovra' corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.
Convenzione 132-art. 9
ARTICOLO 9. 1. La parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente convenzione dovra' essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che da' diritto al congedo. 2. Ogni parte di congedo annuale che superi un minimo stabilito potra', con il consenso della persona impiegata interessata, essere rinviata, per un periodo limitato, oltre i limiti indicati al paragrafo I del presente articolo. 3. Il minimo di congedo che non potra' essere soggetto a tale rinvio e il periodo limitato suscettibile di rinvio saranno stabiliti dalle autorita' competenti, previa consultazione delle organizzazioni interessate degli imprenditori e dei lavoratori, sia mediante trattative collettive, sia con qualsiasi altra modalita' conforme alla pratica nazionale e che appaia adeguata, tenuto conto delle condizioni specifiche di ciascun paese.
Convenzione 132-art. 10
ARTICOLO 10. 1. L'epoca in cui sara' preso il congedo sara' stabilita dal datore di lavoro dopo aver consultato la persona interessata o i suoi rappresentanti, a meno che non sia stabilita per via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale. 2. Per stabilire l'epoca in cui il congedo sara' preso, si terra' conto delle esigenze del lavoro e della possibilita' di riposo e di svago che sono offerte alla persona interessata.
Convenzione 132-art. 11
ARTICOLO 11. Ogni persona impiegata, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che puo' essere richiesto in conformita' con il paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente convenzione, deve godere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di un congedo pagato, proporzionale alla durata del periodo di servizio per cui non ha ancora usufruito di congedo, o di una indennita' compensatoria, oppure di un credito di congedo equivalente.
Convenzione 132-art. 12
ARTICOLO 12. Qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al diritto al congedo minimo annuale pagato previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione, o relativo alla rinuncia a detto congedo mediante una indennita', o in qualsiasi altro modo, deve, secondo le condizioni nazionali, essere nullo di pieno diritto, o vietato.
Convenzione 132-art. 13
ARTICOLO 13. L'autorita' competente o l'organismo appropriato in ciascun Paese puo' adottare regole particolari che prevedano il caso in cui una persona impiegata eserciti durante il suo congedo una attivita' remunerata incompatibile con l'oggetto di questo congedo.
Convenzione 132-art. 14
ARTICOLO 14. Per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle regole o disposizioni relative ai congedi pagati, devono essere adottate misure effettive mediante le quali viene dato effetto alle disposizioni della presente convenzione.
Convenzione 132-art. 15
ARTICOLO 15. 1. Ciascun membro puo' accettare gli obblighi della presente convenzione separatamente: a) per le persone impiegate nei settori economici diversi dalla agricoltura; b) per le persone impiegate nell'agricoltura. 2. Ciascun membro deve precisare, nella propria ratifica, se' accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui al sotto-paragrafo a) del paragrafo 1 sopracitato, o per le persone di cui al sottoparagrafo b) dello stesso paragrafo, oppure per le une e le altre. 3. Ciascun membro che, al momento della ratifica, non ha accettato gli obblighi della presente convenzione altro che per le persone di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 sopracitato, puo' ulteriormente notificate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della convenzione per tutte le persone cui si applica la presente convenzione.
Convenzione 132-art. 16
ARTICOLO 16. La presente convenzione rivede la convenzione sui congedi pagati, 1936, e la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni qui di seguito indicate: a) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nei settori economici diversi dall'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione sui congedi pagati, 1936, implica a pieno diritto la denuncia immediata di questa ultima convenzione; b) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nell'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione, sui congedi pagati (agricoltura), 1952, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest'ultima Convenzione; c) l'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude a ulteriore ratifica la Convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.
Convenzione 132-art. 17
ARTICOLO 17. Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Convenzione 132-art. 18
ARTICOLO 18. 1. La presente Convenzione non vincolera' che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. In seguito, questa Convenzione entrera' in vigore per ogni membro dodici mesi dopo la data in cui e' stata registrata la propria ratifica.
Convenzione 132-art. 19
ARTICOLO 19. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione la puo' denunciare alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avra' effetto che dopo un anno dalla registrazione della stessa. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione, che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni citato al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.
Convenzione 132-art. 20
ARTICOLO 20. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli saranno comunicate dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore.
Convenzione 132-art. 21
ARTICOLO 21. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, notizie complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avra' registrato, in conformita' con i precedenti articoli.
Convenzione 132-art. 22
ARTICOLO 22. Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione parziale o totale di essa.
Convenzione 132-art. 23
ARTICOLO 23. 1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione che modifichi totalmente o in parte presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione comportante revisione determinerebbe di diritto, nonostante il sopra-citato articolo 19, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione comportante revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei membri. 7. La presente convenzione rimarra' in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificheranno la nuova Convenzione comportante revisione.
Convenzione 132-art. 24
ARTICOLO 24. Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantaquattresima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 25 giugno 1970. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi venticinque di giugno 1970: Il Presidente della Conferenza, V. MANICKAVASAGAM. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.
Convenzione 134-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 134 CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI MARITTIMI La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 per la sua cinquantacinquesima sessione; Preso atto dei termini delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali sul lavoro esistenti, applicabili al lavoro a bordo di navi nonche' nei porti e concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro dei marittimi, e in particolare dei termini della raccomandazione sull'ispezione del lavoro (marittimi) del 1926; della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro del 1929; della convenzione sulla protezione degli scaricatori contro gli infortuni (riveduta) del 1932 della convenzione sulle visite mediche dei marittimi del 1946, e della convenzione come pure della raccomandazione sul controllo delle macchine del 1963; Preso atto dei termini della convenzione sulla salvaguardia della vita umana per mare del 1960, e della regolamentazione in allegato alla convenzione internazionale sulle linee mercantili, riveduta nel 1966, che prevedono un certo numero di misure di sicurezza da adottare a bordo delle navi onde garantire la salvaguardia di coloro che vi lavorano; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in navigazione e nei porti, tema che figura al punto cinque dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale; Considerato che per il successo dell'azione intrapresa nel campo della prevenzione degli infortuni a bordo di navi e' necessario mantenere una stretta collaborazione, nei rispettivi campi, fra l'Organizzazione internazionale del Lavoro, e l'Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima; Considerato che le seguenti norme sono pertanto state elaborate in collaborazione con l'Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima, e che ci si propone di perseguire la collaborazione con detta organizzazione per l'applicazione di tali norme, ha adottato, oggi, trenta ottobre millenovecentosettanta, la convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sulla prevenzione degli infortuni (marittimi), 1970): ARTICOLO 1. 1. Ai fini della presente convenzione, il termine "marittimi" si applica a chiunque presti, a qualsiasi titolo, servizio a bordo di una nave, che non sia nave da guerra, registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione e normalmente adibita alla navigazione marittima. 2. Ove sorgano dubbi circa l'inclusione di talune categorie di persone fra i marittimi, la questione sara' risolta in ciascun Paese dalla competente autorita', previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 3. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "infortuni sul lavoro" si applica agli infortuni di cui sono vittime i marittimi in ragione e nell'adempimento del loro lavoro.
Convenzione 134-art. 2
ARTICOLO 2. 1. In ogni Paese marittimo, la competente autorita' dovra' adottare le necessarie misure affinche' gli infortuni sul lavoro siano oggetto di opportune inchieste e rapporti e affinche' vengano predisposte e vagliate dettagliate statistiche su tali infortuni. 2. Ogni infortunio sul lavoro dovra' essere segnalato e le statistiche non si limiteranno ai soli infortuni mortali o agli infortuni coinvolgenti la stessa nave. 3. Le statistiche verteranno sul numero, sulla natura, sulle cause e sulle conseguenze degli infortuni sul lavoro e specificheranno in quale parte della nave - il ponte, la sala macchine o i locali adibiti ai servizi generali, ad esempio - ed in quale luogo - in mare o in un porto, ad esempio - l'incidente si e' verificato. 4. La competente autorita' dovra' avviare un'inchiesta sulle cause e sulle circostanze degli infortuni sul lavoro implicanti perdita di vite umane o gravi lesioni personali, come pure su tutti gli altri infortuni contemplati dalla legge nazionale.
Convenzione 134-art. 3
ARTICOLO 3. Onde disporre di solide basi per la prevenzione degli infortuni connessi ai rischi propri dei servizi marittimi, ricerche dovranno essere promosse sull'evoluzione in genere di questo tipo di infortuni e sui rischi messi in luce dalle statistiche.
Convenzione 134-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti. 2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all'esercizio del mestiere di marittimo. 3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti punti: a) disposizioni generali e disposizioni di base; b) aspetti strutturali delle navi; c) macchinari; d) speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei ponti; e) materiale di carico e scarico; f) prevenzione ed estinzione degli incendi; g) ancore, catene e cavi; h) carichi pericolosi e zavorre; i) attrezzature individuali di protezione.
Convenzione 134-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni contemplate all'articolo 4 dovranno chiaramente indicare l'obbligo della loro applicazione da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate. 2. In genere, all'obbligo per l'armatore di fornire materiale protettivo o altri dispositivi di prevenzione infortuni dovranno corrispondere disposizioni in virtu' delle quali ai marittimi sara' fatto obbligo di utilizzare detto materiale e detti dispositivi e di rispettare le misure di prevenzione loro predisposte.
Convenzione 134-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con ispezioni o altri mezzi, la messa in applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4. 2. Opportune misure dovranno essere adottate affinche' siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4. 3. Le autorita' incaricate dell'ispezione e del controllo della applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 dovranno avere dimestichezza con il lavoro marittimo ed i suoi usi. 4. Onde facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4, il testo o una sintesi di queste disposizioni dovranno essere posti all'attenzione dei marittimi, ad esempio tramite la loro affissione a bordo, in punti ben visibili.
Convenzione 134-art. 7
ARTICOLO 7. Disposizioni dovranno essere prese per la nomina di una o piu' persone qualificate o per la costituzione di un comitato qualificato composto di membri dell'equipaggio, responsabili, sotto l'autorita' del comandante, della prevenzione infortuni.
Convenzione 134-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere predisposti dalla competente autorita' in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi. 2. L'attuazione di questi programmi dovra' avvenire in modo che la competente autorita', gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi, o chi per loro, vi prendano parte attiva. 3. In particolare, saranno create commissioni miste, nazionali o locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.
Convenzione 134-art. 9
ARTICOLO 9. 1. La competente autorita' dovra' favorire e, per quanto possibile, tenuto conto delle condizioni proprie di ogni Paese, prevedere l'inclusione dell'insegnamento relativo alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro nei programmi dei centri di formazione professionale destinati ai marittimi delle diverse categorie e funzioni; tale insegnamento dovra' rientrare nei programmi stessi di insegnamento professionale. 2. Inoltre, dovranno essere prese le piu' opportune misure, ad esempio con avvertenze ufficiali contenenti le necessarie istruzioni, onde attirare l'attenzione dei marittimi su determinati rischi.
Convenzione 134-art. 10
ARTICOLO 10. I membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all'aiuto di organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali, ad uniformare al massimo le varie altre disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Convenzione 134-art. 11
ARTICOLO 11. Le ratifiche formali della presente della convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Convenzione 134-art. 12
ARTICOLO 12. 1. La presente convenzione non vincolera' che i membri della Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale. 3. Successivamente, la presente convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Convenzione 134-art. 13
ARTICOLO 13. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potra' denunziarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' affetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facolta' di denunzia contemplata dal presente articolo dovra' ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.
Convenzione 134-art. 14
ARTICOLO 14. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica nonche' delle denunzie pervenutegli dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione del secondo strumento di ratifica pervenutogli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore dalla presente convenzione.
Convenzione 134-art. 15
ARTICOLO 15. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunzie da lui registrate in conformita' dei precedenti articoli.
Convenzione 134-art. 16
ARTICOLO 16. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro sottoporra' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se e' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua globale o parziale revisione.
Convenzione 134-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda globalmente o parzialmente la presente convenzione, e salvo che sia diversamente disposto dalla nuova convenzione: a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comportera', di diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta la presente convenzione cessera' di essere aperta a ratifica da parte dei membri. 2. La presente convenzione restera' tuttavia in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
Convenzione 134-art. 18
ARTICOLO 18. Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantacinquesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 30 ottobre 1970. IN FEDE DI CHE hanno apposto la loro firma, oggi, trenta ottobre 1970: Il Presidente della Conferenza, NAGENDRA SINGH. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.
Convenzione 135-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 135 CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NELL'AZIENDA E ALLE AGEVOLAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE LORO CONCESSE La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Preso atto delle disposizioni della Convenzione sul diritto di associazione e di trattativa collettiva (1949), che protegge i lavoratori da qualsiasi atto di discriminazione tendente a violare la liberta' sindacale in materia di impiego; Considerato che e' auspicabile adottare disposizioni integrative riguardanti i rappresentanti dei lavoratori; Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, tema che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale, adotta, oggi, ventitre' giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione, che sara' denominata Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971: ARTICOLO 1 I rappresentanti dei lavoratori nell'azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualita' di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attivita' in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attivita' sindacali, purche' agiscano in conformita' alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore.
Convenzione 135-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nell'azienda, devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni. 2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche del sistema di relazioni professionali predominante nel Paese, sia delle esigenze, dell'importanza e delle possibilita' dell'azienda interessata. 3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dell'azienda interessata.
Convenzione 135-art. 3
ARTICOLO 3. Ai fini della presente convenzione, i termini "rappresentanti dei lavoratori" indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano: a) rappresentanti sindacali, cioe' rappresentanti nominati o eletti da sindacati o dai membri di sindacati; b) oppure rappresentanti eletti, cioe' rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'azienda in conformita' con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi, e le cui funzioni non si estendano ad attivita' riconosciute, nei Paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.
Convenzione 135-art. 4
ARTICOLO 4. La legislazione nazionale, gli accordi collettivi, le sentenze arbitrali o le decisioni giudiziarie potranno determinare il tipo o i tipi di rappresentanti dei lavoratori che dovranno avere diritto alla protezione e alle agevolazioni previste dalla presente Convenzione.
Convenzione 135-art. 5
ARTICOLO 5. Qualora in un'azienda vi siano sia rappresentanti sindacali che rappresentanti eletti, dovranno essere adottate misure adeguate, ogni qualvolta sara' necessario, per garantire che la presenza dei rappresentanti eletti non indebolisca la situazione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti, e per incoraggiare la collaborazione, su tutte le questioni pertinenti, tra i rappresentanti eletti, da un lato, ed i sindacati interessati e i loro rappresentanti, dall'altro.
Convenzione 135-art. 6
ARTICOLO 6. L'applicazione delle disposizioni della Convenzione potra' essere assicurata o tramite la legislazione nazionale, o accordi collettivi o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.
Convenzione 135-art. 7
ARTICOLO 7. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Convenzione 135-art. 8
ARTICOLO 8. 1. La presente Convenzione vincolera' solo i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. Successivamente la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Convenzione 135-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avra' effetto che un anno dopo la sua registrazione. 2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione che - entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente - non fara' uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potra' denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Convenzione 135-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno trasmesse dai membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione 135-art. 11
ARTICOLO 11. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, i dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformita' dei precedenti articoli.
Convenzione 135-art. 12
ARTICOLO 12. Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera' se e' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Convenzione 135-art. 13
ARTICOLO 13. 1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente: a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comportera' di pieno diritto, nonostante l'articolo 5 sopracitato, la immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore; b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cessera' di essere aperti alla ratifica dei membri. 2. La presente Convenzione restera' tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificherebbero la Convenzione riveduta.
Convenzione 135-art. 14
ARTICOLO 14. Le versioni francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantaseiesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 23 giugno 1971 IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi trenta giugno 1971, Il Presidente della Conferenza, PIERRE WALINE. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.
Convenzione 136-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 136 CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE CONTRO I RISCHI DI INTOSSICAZIONE DOVUTI AL BENZENE La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione contro i rischi dovuti al benzene, che figura al punto sesto dell'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbono assumere la forma di una Convenzione internazionale, adotta, oggi ventitre' giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione che sara' denominata Convenzione sul benzene, 1971: ARTICOLO 1. La presente Convenzione si applica a tutte le attivita' che comportano l'esposizione dei lavoratori: a) a idrocarburo aromatico benzene C6 H6 , qui di seguito chiamato "benzene"; b) ai prodotti il cui tasso di benzene oltrepassa l'1 per cento in volume, qui di seguito chiamati "prodotti contenenti benzene".
Convenzione 136-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi innocui o meno nocivi, devono essere sostituiti al benzene od ai prodotti contenenti benzene. 2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica: a) sulla produzione del benzene; b) all'uso del benzene nei lavori di sintesi chimica; c) all'uso del benzene nei carburanti; d) ai lavori di analisi o di ricerca nei laboratori.
Convenzione 136-art. 3
ARTICOLO 3. 1. In ogni Paese, l'autorita' competente potra' concedere deroghe temporanee al tasso fissato dal comma b) dell'articolo 1 ed alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione, nei limiti e nei termini da fissare dopo consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se ve ne sono. 2. In tal caso, lo Stato membro interessato indichera', nelle sue relazioni sull'applicazione della presente Convenzione che e' tenuto a presentare in virtu' dell'articolo 22 della Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro, la situazione della propria legislazione e della propria prassi relative alle questioni, oggetto delle suddette deroghe, ed i progressi realizzati ai fini dell'applicazione integrale delle disposizioni della convenzione. 3. Allo scadere di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore iniziale della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza una relazione speciale sull'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 e contenente le proposte che riterra' opportune circa le misure da prendere a tale riguardo.
Convenzione 136-art. 4
ARTICOLO 4. 1. L'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene dovra' essere vietato da alcuni lavori che la legislazione nazionale dovra' fissare. 2. Tale divieto deve riguardare per lo meno l'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene quali solventi o diluenti, salvo per le operazioni da effettuare in apparecchi chiusi oppure con altri procedimenti che presentino le stesse condizioni di sicurezza.
Convenzione 136-art. 5
ARTICOLO 5. Misure di prevenzione tecnica e d'igiene del lavoro devono essere applicate allo scopo di assicurare una adeguata protezione dei lavoratori esposti al benzene od a prodotti contenenti benzene.
Convenzione 136-art. 6
ARTICOLO 6. 1. Nei locali dove vengono fabbricati, manipolati od usati benzene o prodotti contenenti benzene, deve essere presa ogni misura atta a prevenire la fuoriuscita di vapori di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro. 2. Quando i lavoratori sono esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro non superi un massimo che l'autorita' competente dovra' fissare, a un livello che non oltrepassi il valore massimo di 25 particelle per milione (80 mg/m3 ). 3. Direttive dell'autorita' competente devono indicare in che modo si deve procedere per determinare la concentrazione di benzene nell'atmosfera di luoghi di lavoro.
Convenzione 136-art. 7
ARTICOLO 7. 1.1 lavori che comportano l'uso di benzene o di prodotti contenenti benzene devono essere eseguiti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi. 2. Quando non e' possibile utilizzare apparecchi chiusi, i posti di lavoro dove vengono usati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere attrezzati di mezzi efficaci atti ad assicurare la evacuazione dei vapori di benzene in misura tale da proteggere la salute dei lavoratori.
Convenzione 136-art. 8
ARTICOLO 8. 1. I lavoratori che rischiano di venire a contatto del benzene liquido o di prodotti liquidi contenenti benzene devono essere muniti di dispositivo di protezione individuale adeguato contro i rischi di assorbimento attraverso la pelle. 2. I lavoratori che, per ragioni particolari, possono trovarsi esposti a concentrazioni di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro che oltrepassano il massimo contemplato al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente convenzione, devono essere muniti di mezzi di protezione individuale adeguati contro i pericoli di inalazione di vapori di benzene; la durata dell'esposizione deve essere limitata il piu' possibile.
Convenzione 136-art. 9
ARTICOLO 9. 1. Qualora dei lavoratori siano destinati ad effettuare lavori che comportano l'esposizione a vapori di benzene o di prodotti contenenti benzene, devono essere sottoposti: a) ad una visita medica attitudinale approfondita, prima dell'impiego, comprendente una analisi del sangue; b) a controlli ulteriori periodici con esami biologici (compresa una analisi del sangue) e la cui frequenza e' fissata dalla legislazione nazionale. 2. Previa consultazione delle organizzazioni piu' rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se esistono, l'autorita' competente di ogni Paese puo' concedere deroghe agli obblighi previsti al paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi di determinate categorie di lavoratori.
Convenzione 136-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Le visite mediche previste al paragrafo i dell'articolo 9 della presente Convenzione devono: a) essere effettuate sotto la responsabilita' di un medico riconosciuto qualificato dall'autorita' competente, con l'aiuto, all'occorrenza, di laboratori competenti; b) essere corredate di relativi certificati appropriati. 2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i lavoratori.
Convenzione 136-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Le donne in stato di gravidanza accertato da un medico e le madri nel periodo dell'allattamento non devono essere adibite a lavori che comportino l'esposizione al benzene od a prodotti contenenti benzene. 2. I giovani di eta' inferiore ai diciotto anni non possono essere adibiti a lavori che comportino l'esposizione al benzene o a prodotti contenenti benzene; tale divieto non puo' tuttavia applicarsi ai giovani nel periodo di istruzione o di formazione professionale se sono tenuti sotto controllo tecnico e sanitario adeguato.
Convenzione 136-art. 12
ARTICOLO 12. La parola "Benzene" nonche' i simboli di pericolo appropriati devono essere chiaramente visibili su ogni recipiente contenente benzene o prodotti contenenti benzene.
Convenzione 136-art. 13
ARTICOLO 13. Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie affinche' tutti i lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene ricevano le istruzioni adeguate sulle misure di prevenzione da adottare per salvaguardare la salute ed evitare infortuni, nonche' sulle misure da prendere nel caso in cui dovessero manifestarsi sintomi di intossicazione.
Convenzione 136-art. 14
ARTICOLO 14. Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione: a) prendera', per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, le misure atte a rendere esecutive le disposizioni della presente Convenzione; b) designera', in conformita' alla prassi nazionale, la o le persone alle quali spetta l'obbligo di assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione; c) s'impegnera' ad incaricare servizi d'ispezione adeguati del controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, oppure a verificare che sia assicurata un'ispezione adeguata.
Convenzione 136-art. 15
ARTICOLO 15. Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Convenzione 136-art. 16
ARTICOLO 16. 1. La presente Convenzione vincolera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. Successivamente la presente Convenzione entrera' in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Convenzione 136-art. 17
ARTICOLO 17. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avra' effetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni indicato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, rimarra' vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.
Convenzione 136-art. 18
ARTICOLO 18. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrera' in vigore.
Convenzione 136-art. 19
ARTICOLO 19. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutte le denunzie da lui registrate in conformita' ai precedenti articoli.
Convenzione 136-art. 20
ARTICOLO 20. Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminera', se sara' il caso, la possibilita' di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.
Convenzione 136-art. 21
ARTICOLO 21. 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe pieno diritto, nonostante l'articolo 17 di cui sopra, di immediata denunzia della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.
Convenzione 136-art. 22
ARTICOLO 22. Il testo francese ed il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' quello autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantaseiesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 23 giugno 1971. IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, trenta giugno 1971: Il Presidente della Conferenza, PIERRE WALINE. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.
Convenzione 137-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 137 CONVENZIONE SULLE RIPERCUSSIONI SOCIALI DEI NUOVI METODI DI MANUTENZIONE NEI PORTI La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione; Considerato che i metodi di manutenzione dei porti si sono modificati e continuano a subire importanti modifiche - per esempio in seguito all'adozione di unita' di carico, alla introduzione delle tecniche di trasbordo orizzontale (roll-on/roll-off), alla accresciuta meccanizzazione ed automatizzazione, mentre si manifestano nuove tendenze nel movimento delle merci; che tali modifiche rischiano di accentuarsi ancor piu' in avvenire; Considerato che questi cambiamenti, accelerando il trasporto delle merci, riducendo il tempo di sosta delle navi nei porti e diminuendo le spese di trasporto, possono andare a beneficio della economia del Paese interessato nel suo complesso e contribuire ad aumentare il livello di vita; Considerato che questi cambiamenti hanno anche notevoli ripercussioni sul livello dell'impiego nei porti e sulle condizioni di lavoro e di vita dei portuali, e che si dovrebbero adottare provvedimenti per evitare o ridurre i problemi che ne derivano; Considerato che i lavoratori dei porti dovrebbero partecipare ai benefici rappresentati dai nuovi metodi di manutenzione e che quindi lo studio e l'introduzione di questi metodi dovrebbero essere completati dall'elaborazione e dall'adozione di disposizioni tendenti a migliorare in modo durevole la loro situazione con mezzi quali la regolarizzazione del posto di lavoro e la stabilizzazione del reddito, e con altri provvedimenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro degli interessati, nonche' alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei porti; Avendo deciso di adottare varie disposizioni relative alle ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione (depositi merci), che costituiscono il quinto punto all'ordine del giorno della sessione; Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale, adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosettantatre, la seguente Convenzione, che sara' denominata Convenzione sul lavoro nei porti, 1973: ARTICOLO 1. 1. La Convenzione si applica alle persone disponibili, in modo regolare, per un lavoro di scaricatore che traggono da questo lavoro il loro principale reddito annuo. 2. Ai fini della presente convenzione, i termini "scaricatori" e "lavoro nei porti" indicano persone e attivita' definite tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultate all'atto della elaborazione e della revisione di queste definizioni, oppure prendervi parte in qualsiasi altro modo; si dovra' inoltre tener conto dei nuovi metodi di manutenzione e delle loro ripercussioni sulle varie mansioni degli scaricatori.
Convenzione 137-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Spetta alla politica nazionale sollecitare tutti gli ambienti interessati affinche' venga assicurato agli scaricatori, nella misura del possibile, un posto di lavoro stabile o regolare. 2. Si dovra' comunque assicurare agli scaricatori un periodo minimo di lavoro o un reddito minimo, il cui ammontare e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese e del porto interessati.
Convenzione 137-art. 3
ARTICOLO 3. 1. Saranno istituiti aggiornati dei registri per tutte le categorie professionali di scaricatori di parto, secondo le modalita' fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale. 2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in materia di lavoro nei porti. 3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a lavorare secondo le modalita' fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.
Convenzione 137-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Gli effettivi dei registri verranno periodicamente rivisti allo scopo di fissarli ad un livello corrispondente alle necessita' del porto. 2. Qualora si rendera' necessaria una riduzione degli effettivi di un registro, verra' presa ogni misura opportuna per prevenire od attenuare ogni effetto pregiudizievole agli scaricatori di porto.
Convenzione 137-art. 5
ARTICOLO 5. Allo scopo di trarre dai nuovi metodi di manutenzione i maggiori benefici sociali, spetta alla politica nazionale stimolare i datori di lavoro o le loro organizzazioni, da un lato, e le organizzazioni di lavoratori, dall'altro, a collaborare per il miglioramento della produttivita' nei porti, con il concorso, all'occorrenza, delle autorita' competenti.
Convenzione 137-art. 6
ARTICOLO 6. Gli Stati membri faranno in modo di applicare agli scaricatori di porto norme adeguate in materia di sicurezza, igiene, benessere e formazione professionale dei lavoratori.
Convenzione 137-art. 7
ARTICOLO 7. Nella misura in cui tali norme non verranno applicate mediante contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate tramite la legislazione nazionale.
Convenzione 137-art. 8
ARTICOLO 8. Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Convenzione 137-art. 9
ARTICOLO 9. 1. La presente Convenzione vincolera' soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sara' stata registrata dal Direttore generale. 2. Essa entrera' in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale. 3. Successivamente, questa convenzione entrera' in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Convenzione 137-art. 10
ARTICOLO 10. 1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione potra' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denunzia avra' effetto solo un anno dopo la sua registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione, e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un altro decennio e, successivamente, potra' denunziare la presente Convenzione alo scadere di ogni decennio, nelle condizioni previste dal presente articolo.
Convenzione 137-art. 11
ARTICOLO 11. 1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione. 2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sara' stata comunicata, il Direttore generale richiamera' l'attenzione degli Stati membri della Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione 137-art. 12
ARTICOLO 12. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denunzia da lui registrati in conformita' agli articoli precedenti.
Convenzione 137-art. 13
ARTICOLO 13. Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presentera' alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminera' se e' il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Convenzione 137-art. 14
ARTICOLO 14. 1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti: a) la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 10 sopracitato, l'immediata denunzia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore; b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri. 2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.
Convenzione 137-art. 15
ARTICOLO 15. Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede e' il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantottesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 27 giugno 1973. IN FEDE DI CHE, hanno apposto le loro firme questo ventisettesimo giorno di giugno 1973: Il Presidente della Conferenza, BINTU' A TSHIABOLA. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, WILFRED JENKS.
Convenzione 138-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE 138 CONVENZIONE SULL'ETA' MINIMA PER L'ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione; Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'eta' minima per l'assunzione all'impiego, tema che figura al punto quarto dell'ordine del giorno della sessione; Preso atto dei termini della Convenzione sull'eta' minima (industria), 1919, della Convenzione sull'eta' minima (lavoro marittimo) 1920, della Convenzione sull'eta' minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull'eta' minima (carbonai e fuochisti), 1921, della Convenzione sull'eta' minima (lavori non industriali) 1932, della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (riveduta) sull'eta' minima (industria), 1937, della Convenzione (riveduta), sull'eta' minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull'eta' minima (pescatori), 1959 e della Convenzione sull'eta' minima (lavori sotterranei), 1965; Considerato che e' giunto il momento di adottare uno strumento generale su tale materia, che dovrebbe sostituire gradualmente gli strumenti gia' esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell'abolizione totale del lavoro infantile; Dopo aver deciso che tale strumento prendera' la forma di una Convenzione internazionale; Adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentosettantatre, la Convenzione che segue, che sara' denominata Convenzione sull'eta' minima, 1973: ARTICOLO 1. Ciascun membro per il quale la presente Convenzione e' in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l'eta' minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il piu' completo sviluppo fisico e mentale.
Convenzione 138-art. 2
ARTICOLO 2. 1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovra' specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un'eta' minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di eta' inferiore a quella minima potra' essere assunta all'impiego o al lavoro qualunque sia la professione. 2. Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione potra', in seguito, informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l'eta' minima precedentemente specificata. 3. L'eta' minima specificata in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo non dovra' essere inferiore all'eta' in cui termina la scuola dell'obbligo, ne' in ogni caso inferiore ai quindici anni. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potra', previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo, tempo, una eta' minima di quattordici anni 5. Ogni membro che avra' specificato una eta' minima di quattordici anni in virtu' del precedente paragrafo dovra' dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro: a) o che sussiste ancora il motivo della sua decisione; b) o che rinuncia ad avvalerei del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.
Convenzione 138-art. 3
ARTICOLO 3. 1. L'eta' minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, puo' compromettere la salute, la sicurezza o la moralita' degli adolescenti non dovra' essere inferiore ai diciotto anni. 2. I tipi di impiego o di lavoro previsti al precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall'autorita' competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono. 3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorita' competente potra', dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l'impiego o il lavoro di adolescenti dall'eta' di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralita' siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto una istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d'attivita' corrispondente.
Convenzione 138-art. 4
ARTICOLO 4. 1. Se sara' necessario e dopo avere consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorita' competente potra' non applicare la presente Convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l'applicazione della presente Convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficolta' d'esecuzione. 2. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovra' indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima, che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo i del presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura e' stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente Convenzione per quanto riguarda dette categorie. 3. Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall'articolo 3.
Convenzione 138-art. 5
ARTICOLO 5. 1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potra', previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo I del presente articolo dovra' specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attivita' economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente Convenzione. 3. Il campo di applicazione della presente Convenzione dovra' comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie manifatturiere; l'edilizia ed i lavori pubblici; l'elettricita', il gas e l'acqua; i servizi sanitari; i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati. 4. Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della Convenzione in virtu' del presente articolo: a) dovra' indicare, nei rapporti che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione generale dell'impiego o del lavoro degli adolescenti e dei bambini nei settori di attivita' che sono esclusi dal campo d'applicazione della presente Convenzione, nonche' i progressi realizzati in vista di una piu' ampia applicazione delle disposizioni della Convenzione; b) potra', in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della Convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.
Convenzione 138-art. 6
ARTICOLO 6. La presente Convenzione non si applica ne' al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, ne' al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorita' competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante: a) o di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilita' spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale; b) o di un programma di formazione professionale approvato dall'autorita' competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda; c) o di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.
Convenzione 138-art. 7
ARTICOLO 7. 1. La legislazione nazionale potra' autorizzare l'impiego in lavori leggeri di giovani di eta' dai tredici ai quindici anni o l'esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che: a) non danneggino la loro salute o il loro sviluppo; b) non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorita' competente o la loro attitudine a beneficiare dell'istruzione ricevuta. 2. La legislazione nazionale potra' altresi', con riserva delle condizioni previste al comma a) e b) del precedente paragrafo 1, autorizzare l'impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo. 3. L'autorita' competente determinera' le attivita' nelle quali l'impiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fissera' la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione. 4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si e' avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 2 puo', fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di eta' di tredici e quindici anni di cui al paragrafo I con dodici e quattordici anni, e il limite di eta' di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.
Convenzione 138-art. 8
ARTICOLO 8. 1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorita' competente potra' autorizzare, in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attivita' quali gli spettacoli artistici. 2. Le autorizzazioni cosi' concesse dovranno limitare la durata, in ore, dell'impiego o del lavoro autorizzati e fissarne le condizioni.
Convenzione 138-art. 9
ARTICOLO 9. 1. L'autorita' competente dovra' adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione. 2. La legislazione nazionale o l'autorita' competente dovra' specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla Convenzione. 3. La legislazione nazionale o l'autorita' competente dovra' prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovra' avere e tenere a disposizione; detti registri e documenti dovranno indicare il nome e l'eta' o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di eta' inferiore ai diciotto anni.
Convenzione 138-art. 10
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