DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1981, n. 212

Type DPR
Publication 1981-02-10
Ultimo aggiornamento 2014-03-20
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta legge che prevede l'emanazione delle prescrizioni tecniche adeguate alle corrispondenti disposizioni approvate dai competenti organi delle Comunita' europee;

Viste le seguenti direttive particolari adottate dal Consiglio delle Comunita' europee in materia di omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote;

74/152/CEE del 4 marzo 1974 concernente la velocita' massima e le piattaforme di carico;

74/346/CEE del 25 giugno 1974 concernente i retrovisori;

74/347/CEE del 25 giugno 1974 concernente il campo di visibilita' ed i tergicristalli modificata con direttiva

79/1073/CEE del 22 novembre 1979;

75/321/CEE del 20 maggio 1975 concernente lo sterzo;

75/322/CEE del 20 maggio 1975 concernente la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;

76/432/CEE del 6 aprile 1976 concernente la frenatura;

76/763/CEE del 27 luglio 1976 concernente i sedili per accompagnatore;

77/311/CEE del 29 marzo 1977 concernente il livello sonoro all'orecchio del conducente;

77/536/CEE del 28 giugno 1977 concernente i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

77/537/CEE del 28 giugno 1977 concernente le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel;

78/764/CEE del 25 luglio 1978 concernente il sedile del conducente;

78/933/CEE del 17 ottobre 1978 concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

Attesa la necessita' di conformarsi alle prescrizioni tecniche adottate con le predette direttive particolari;

Visto il capo I del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda: a) velocita' massima e piattaforme di carico; b) retrovisori; c) campo di visibilita' e tergicristalli; d) sterzo; e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; f) frenatura; g) sedili per accompagnatore; h) livello sonoro all'orecchio del conducente; i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel; m) sedile del conducente; n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12. I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o piu' piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non puo' superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia. Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti: 90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Durante un periodo transitorio che terminera' ad una data che sara' fissata dai competenti organi Comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8. Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti: 96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8 o 92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8. Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equipaggiare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche: - altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm, - carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm, - possibilita' di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione, - ((massa compresa tra 1,5 e 6 tonnellate)), corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonche' il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore. I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore.

Art. 2

Ai fini dell'omologazione nazionale del tipo di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda i dispositivi e le caratteristiche di cui al precedente articolo, il costruttore o altro soggetto legalmente abilitato ha facolta', ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 572, di richiedere l'applicazione delle prescrizioni tecniche indicate negli allegati da 1 a 12.

Art. 3

A tutti gli effetti fanno parte integrante del presente decreto i seguenti documenti: Allegato

1.- Prescrizioni concernenti la velocita' massima e le piattaforme di carico; Allegato

2.- Prescrizioni concernenti i retrovisori; Allegato

3.- Prescrizioni concernenti il campo di visibilita' ed i tergicristalli; Allegato

4.- Prescrizioni concernenti lo sterzo; Allegato

5.- Prescrizioni concernenti la soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata; Allegato

6.- Prescrizioni concernenti la frenatura; Allegato

7.- Prescrizioni concernenti i sedili per accompagnatore; Allegato

8.- Prescrizioni concernenti il livello sonoro all'orecchio del conducente; Allegato

9.- Prescrizioni concernenti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento; Allegato

10.- Prescrizioni concernenti le misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel; Allegato

11.- Prescrizioni concernenti il sedile del conducente; Allegato

12.- Prescrizioni concernenti l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.

PERTINI FORLANI - FORMICA - PANDOLFI - BARTOLOMEI - FOSCHI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1981

Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 25

Allegato 1

ALLEGATI ALLEGATO 1 1. VELOCITA' MASSIMA PER COSTRUZIONE 1.1 Per l'omologazione, la velocita' media e misurata su pista rettilinea, percorsa nei due sensi di marcia con partenza lanciata. La pista deve essere compatta, della lunghezza minima di 100 m e con superficie piana; sono tuttavia ammesse pendenze dell'1,5% al massimo. 1.2 Al momento della prova, il trattore e' scarico, in ordine di marcia, senza zavorra o speciale attrezzatura e la pressione dei pneumatici e' quella prescritta per l'uso su strada. 1.3 Al momento della prova, il trattore e' munito di pneumatici nuovi della massima dimensione prevista dal costruttore per il trattore. 1.4 Il rapporto di trasmissione utilizzato al momento della prova e' quello corrispondente alla velocita' massima del veicolo, ed il comando di alimentazione di carburante e' spinto a fondo. 1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, e' ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocita' misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari. 1.6 Perche' le autorita' competenti per l'omologazione dei trattori possano calcolare la velocita' massima teorica dei trattori stessi, i costruttori precisano a titoli indicativo il rapporto di trasmissione, l'avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo, nonche' il numero dei giri del motore a potenza massima, con comando di alimentazione spinto a fondo e regolatore, se esiste, tarato come previsto dal costruttore. 2. PIATTAFORMA DI CARICO 2.1 Il centro di gravita' della piattaforma deve essere situato tra gli assi. 2.2 Le dimensioni della piattaforma devono essere tali che: - la lunghezza non superi 1,4 volte la carreggiata anteriore o posteriore del trattore, - la larghezza non superi quella massima complessiva del trattore non attrezzato. ((- per i trattori di categoria T4.3 la lunghezza della piattaforma non e' superiore a 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o, se maggiore, posteriore.)) 2.3 La piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del trattore. 2.4 Il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm al di sopra del suolo. 2.5 Il montaggio ed il tipo della piattaforma devono essere tali che, a carico normale, il campo di visibilita' del conducente resti sufficiente e che i vari dispositivi regolamentari di illuminazione e di segnalazione luminosa possano continuare a svolgere la loro funzione. 2.6 La piattaforma di carico dev'essere amovibile; essa deve essere fissata al trattore in modo da escludere il pericolo che se ne distacchi accidentalmente. Visto, il Ministro dei trasporti FORMICA

Allegato 2

ALLEGATO 2 1. DEFINIZIONI 1.1. Per "retrovisore" si intende un dispositivo destinato ad assicurare, entro un campo di visibilita' geometricamente definito al punto 2.5, una buona visibilita' posteriore non impedita, entro limiti ragionevoli, da parti costitutive del trattore o dagli occupanti del trattore o dagli occupanti del trattore stesso. 1.2. Per "retrovisore interno" si intende il dispositivo definito al punto 1.1 collocato all'interno dell'abitacolo. 1.3. Per "retrovisore esterno" si intende il dispositivo definito al punto 1.1, montato su un elemento della superficie esterna del trattore. 1.4. Per "categoria di retrovisori" si intende l'insieme dei dispositivi che possiedono una o piu' caratteristiche o funzioni in comune. I retrovisori interni sono classificati nella categoria I. I retrovisori esterni sono classificati nella categoria II. 2. NORME DI MONTAGGIO 2.1. Osservazioni generali 2.1.1. Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori della categoria I e II provvisti del marchio di omologazione CEE previsto nella direttiva 71/127/CEE del Consiglio del 1 marzo 1971 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai retrovisori dei veicoli a motore (1) modificata dall'atto di adesione. (2) 2.1.2. Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da rimanere in posizione stabile nelle condizioni normali di guida. 2.2. Numero Tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovra' essere montato sul lato sinistro del trattore negli Stati membri in cui la circolazione e' a destra e sul lato destro negli Stati membri in cui la circolazione e' a sinistra. 2.3. Posizione 2.3.1. Il retrovisore esterno deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada definita al punto 2.5. 2.3.2. Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l'area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne e' provvisto. 2.3.3. La sporgenza del retrovisore, rispetto alla sagoma esterna del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non deve essere molto superiore a quella necessaria per rispettare il campo di visibilita' prescritto al punto 2.5. 2.3.4. Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore e' situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore e' sotto carico, non deve sporgere di altre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore. 2.3.5. Alle condizioni che figurano ai punti 2.3.3 e 2.3.4 le larghezze massime autorizzate per i trattori possono essere oltrepassate dai retrovisori. 2.4. Regolazione 2.4.1. Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente nella sua posizione di guida. 2.4.2. Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente dall'interno del trattore. Il blocco in posizione puo' tuttavia essere effettuato dall'esterno. 2.4.3. Non sono sottoposti alle prescrizioni del punto 2.4.2 i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti. 2.5. Campo di visibilita' 2.5.1. Stati membri in cui la circolazione e' a destra Il campo di visibilita' del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a sinistra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremita' sinistra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio. 2.5.2. Stati membri in cui la circolazione e' a sinistra Il campo di visibilita' del retrovisore esterno di destra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all'orizzonte situata a destra del piano parallelo al piano verticale longitudinale medio tangente all'estremita' destra della larghezza fuori tutto del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio. Visto, il Ministro dei trasporti FORMICA

Allegato 3

ALLEGATO 3 CAMPO DI VISIBILITA' DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI 1. DEFINIZIONI 1.1. Campo di visibilita' Per "campo di visibilita'" si intendono tutte le direzioni in avanti e di lato, in cui il conducente del trattore e' in grado di vedere. 1.2. Punto di riferimento Per "punto di riferimento" si intende la posizione stabilita per convenzione, degli occhi del conducente del trattore considerati come un unico punto. Detto punto di riferimento si colloca sul piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore che passa per il centro del sedile, a 700 mm sulla verticale al di sopra della linea d'intersezione di questo piano con la superficie del sedile e a 270 mm dal piano verticale tangente al limite anteriore del sedile e perpendicolare al piano mediano longitudinale del trattore - in direzione del sostegno del bacino (fig. 1). Il punto di riferimento cosi' determinato vale per il sedile vuoto, nella posizione di regolazione media indicata dal costruttore del trattore. 1.3. Emiciclo di visibilita' Per "emiciclo di visibilita'" si intende il semicerchio descritto da un raggio di 12 metri attorno al punto individuato dalla proiezione verticale sul piano stradale del punto di riferimento in modo che l'arco - visto nel senso della direzione di marcia - si trovi anteriormente al trattore e che il diametro delimitante l'emiciclo formi un angolo retto con l'asse longitudinale del trattore (fig. 2). 1.4. Effetto di schermo Per "effetto di schermo" si intendono le corde dei settori dell'emiciclo di visibilita' che vengono occultate da elementi costruttivi, quali i montanti del tetto, i tubi per l'aspirazione dell'aria e lo scarico dei gas e la cornice del parabrezza. 1.5. Settore di visibilita' Per "settore di visibilita'" si intende la parte del campo di visibilita' delimitata: 1.5.1. verso l'alto, da un piano orizzontale passante per il punto di riferimento. 1.5.2. sul piano stradale, dalla zona esterna all'emiciclo di visibilita' adiacente al settore dell'emiciclo di visibilita', la cui corda della lunghezza di 9,5 m e' perpendicolare al piano parallelo al piano mediano longitudinale del trattore passante per il centro del sedile del conducente e che e' diviso in due da questo piano. 1.6. Raggio d'azione dei tergicristallo Per "raggio d'azione dei tergicristallo" si intende il settore della superficie esterna del parabrezza sulla quale agiscono i tergicristallo. 2. PRESCRIZIONI 2.1. Generalita' Il trattore deve essere costruito ed equipaggiato in modo da garantire al conducente, nella circolazione stradale e nell'attivita' agricola o forestale, un campo di visibilita' sufficiente nelle normali condizioni di circolazione stradale e di lavoro agricolo e forestale. Il campo di visibilita' e' ritenuto sufficiente quando il conducente puo' vedere, per quanto possibile, una parte di ciascuna ruota anteriore e quando sono soddisfatte le prescrizioni che seguono. 2.2. Controllo del campo di visibilita' 2.2.1. Procedimento di delimitazione dell'effetto di schermo 2.2.1.1 "Il trattore va collocato su un piano orizzontale, come indicato nella figura 2. Collocare su un supporto che passa per il punto di riferimento due sorgenti luminose puntiformi (ad esempio: 2 X 150 W, 12 V) simmetriche rispetto a detto punto di riferimento e distanti 65 mm fra di loro. Il supporto deve poter ruotare, nel suo punto centrale, attorno ad un asse verticale che passa per il punto di riferimento. Nella misurazione dell'effetto di schermo, esso deve essere orientato in modo che la linea la quale collega le sorgenti luminose sia perpendicolare alla linea che collega il punto di riferimento con l'elemento costruttivo che ostruisce la vista. Le sovrapposizioni delle zone scure (nuclei d'ombra) prodotte dall'elemento costruttivo che ostruisce la vista sull'emiciclo di visibilita' in occasione dell'accensione contemporanea od alternata delle due sorgenti luminose vanno misurate come effetti di schermo, a norma del punto 1.4 figura 3)." 2.2.1.2 L'effetto di schermo non deve avere un'estensione superiore a 700 mm." 2.2.1.3. "L'effetto di schermo derivante da elementi costruttivi vicini, larghi oltre 80 mm, deve essere tale da lasciare tra i centri di due effetti di schermo una distanza di almeno 2.200 mm, misura come corda dell'emiciclo di visibilita'." 2.2.1.4 Sulla superficie totale dell'emiciclo di visibilita' non si devono avere piu' di 6 effetti di schermo. Nel settore di visibilita' di cui al punto 1.5 non ne possono entrare piu' di 2. 2.2.1.5 "Al di fuori del settore di visibilita', qualora gli elementi costruttivi che lo provocano non possano essere sagomati o applicati in altro modo, puo' essere ammesso un effetto di schermo fino a 1.500 mm. Su ciascuna parte dell'emiciclo di visibilita' esterna al settore di visibilita', possono sussistere complessivamente due effetti di schermo dei quali uno non sia superiore a 700 mm e l'altro a 1.500 mm oppure nessuno dei due sia superiore a 1.200 mm. 2.2.1.6. Le limitazioni della visibilita' dovute alla presenza di retrovisori di modello autorizzato non sono prese in considerazione quando per motivi di fabbricazione non e' possibile ovviare a tale inconveniente. 2.2.2 Calcolo matematico degli effetti di schermo nella visione binoculare. 2.2.2.1. "L'ammissibilita' di singoli effetti di schermo puo' venire calcolata matematicamente invece di procedere secondo il punto 2.2.1. Per quanto riguarda la dimensione, la ripartizione e il numero degli effetti di schermo valgono le norme di cui ai punti 2.2.1.2., 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 e 2.2.1.6." 2.2.2.2 Per la visione binoculare, con una distanza fra gli occhi di 65 mm, l'effetto di schermo, espresso in millimetri, e' ottenuto con la formula: x = b-65/a X 12000+65 dove a = distanza in millimetri fra l'elemento che impedisce la visibilita' e il punto di riferimento, misurata sul raggio visivo che congiunge il punto di riferimento, il centro dell'elemento e il perimetro dell'emiciclo di visibilita'; b = larghezza in millimetri dell'elemento che impedisce la visibilita' misurata, sulla linea orizzontale, perpendicolarmente al raggio visivo. 2.3. Le procedure di controllo di cui al punto 2.2 possono essere sostituite da altre procedure quando ne venga dimostrata l'equivalenza. 2.4 Qualora, per effetto di schermo, vengano sollevate contestazioni concernenti la mancanza di conformita' accertata ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977 n. 572, fa fede la procedura indicata al punto 2.2.2. 2.5 "Per determinare l'effetto di schermo nel settore della visibilita', l'effetto di schermo dovuto alla cornice del parabrezza ed a qualsiasi altro ostacolo puo', a norma del punto 2.2.1.4, essere considerato come un solo effetto di schermo a condizione che la distanza tra i punti piu' esterni di effetto di schermo non superi 700 mm.". 2.6. Tergicristallo 2.6.1. Se sul trattore e' montato un parabrezza, questo deve essere munito di uno o piu' tergicristallo azionati da un motorino. Il loro campo d'azione deve consentire una visibilita' netta verso l'avanti corrispondente ad una corda di almeno 8 m di lunghezza tracciata sull'emiciclo di visibilita' all'interno del settore di visibilita'. 2.6.2. La velocita' di funzionamento dei tergicristallo deve essere di almeno 20 cicli al minuto. Figura 1 Parte di provvedimento in formato grafico Figura 2 Parte di provvedimento in formato grafico Figura 3 Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro dei trasporti FORMICA

Allegato 4

ALLEGATO 4 DEFINIZIONI 1.1. "Dispositivo di sterzo" Per "dispositivo di sterzo" si intende il dispositivo completo che ha la funzione di ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore. Il dispositivo di sterzo puo' comprendere: - l'organo di comando, - la trasmissione, - le ruote direttrici, - eventualmente, un dispositivo speciale atto a produrre l'energia ausiliaria o l'energia indipendente. 1.1.1. "Organo di comando" Per "organo di comando" si intende l'organo direttamente azionato dal conducente per dirigere il trattore. 1.1.2. "Trasmissione" Per "trasmissione" si intende l'insieme degli elementi compresi tra l'organo di comando e le ruote direttrici, esclusi i dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. La trasmissione puo' essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica o mista. 1.1.3. "Ruote direttrici" Per "ruote direttrici" si intendono: - le ruote la cui direzione rispetto al trattore puo' essere modificata direttamente o indirettamente per ottenere il cambiamento della direzione di marcia del trattore; - le ruote dei trattori articolati; - le ruote dei trattori per i quali il cambio di direzione si ottiene mediante differenziazione della velocita' delle ruote di no stesso asse. Le ruote autodirettrici non sono ruote direttrici. 1.1.4. "Dispositivo speciale" Per "dispositivo speciale" si intende la parte del dispositivo di sterzo che fornisce l'energia ausiliaria o l'energia indipendente. L'energia ausiliaria e l'energia indipendente possono essere prodotte con sistema meccanico, idraulico, pneumatico, elettrico o misto (per esempio con pompe ad olio, compressori pneumatici, accumulatori, ecc.). 1.2. Varie categorie di dispositivi di sterzo 1.2.1. A seconda della sorgente dell'energia trasmessa alle ruote direttrici, si distinguono le seguenti categorie di dispositivi di sterzo: 1.2.1.1. sterzo manuale nel quale tale energia e' fornita esclusivamente dall'energia muscolare del conducente; 1.2.1.2. sterzo assistito nel quale tale energia e' fornita dall'energia muscolare del conducente e dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4.; i dispositivi di sterzo nei quali l'energia e' esclusivamente fornita, in condizioni normali, dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., ma che in caso di cedimento di tali dispositivi speciali consentono di utilizzare l'energia muscolare del conducente per ottenere la sterzatura, sono considerati come "sterzo assistito" ; 1.2.1.3. sterzo asservito nel quale tale energia e' fornita esclusivamente dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. 1.3. "Forza sul comando" Per "forza sul comando" si intende la forza esercitata dal conducente sull'organo di comando per dirigere il trattore. 2. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE, DI MONTAGGIO E DI CONTROLLO 2.1. Prescrizione generale 2.1.1. Il dispositivo di sterzo deve garantire una guida facile e sicura del trattore e deve rispondere alle prescrizioni particolari di cui al punito 2.2. 2.2. Prescrizioni particolari 2.2.1. Organo di comando. 2.2.1.1. L'organo di comando deve essere maneggevole e facilmente impugnabile; esso deve essere concepito in modo da permettere una sterzatura progressiva. Il senso del movimento impresso all'organo di comando deve corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia del trattore. 2.2.1.2. La forza sul comando occorrente per descrivere un cerchio di 12 m di raggio al momento del passaggio dalla direzione rettilinea alla sterzatura non deve superare 25 da N. Nei dispositivi di sterzo assistito, nel caso in cui l'energia ausiliaria venisse a mancare, la forza sul comando non deve superare 60 da N. 2.2.1.3. Per il controllo della prescrizione di cui al punto 2.2.1.2., il trattore deve essere condotto in modo da descrivere su strada asciutta piana e di buona aderenza una spirale con partenza in rettilineo ad una velocita di 10 km/h. La forza sul comando si rileva fino al momento in cui la posizione dello sterzo corrisponde ad un cerchio di 12 m di raggio. La durata della manovra (tempo intercorso dal momento in cui l'organo di comando comincia ad essere azionato fino al momento in cui esso - raggiunge la posizione per la misura) non deve essere superiore a 5 s nei casi normali ed a 8 s in caso di cedimento del dispositivo speciale. Deve essere effettuata una sterzatura verso destra ed una verso sinistra. All'atto della prova il trattore deve avere il peso massimo tecnicamente ammesso; la ripartizione di questo peso sugli assi e la pressione dei pneumatici devono corrispondere alle indicazioni fornite dal costruttore. 2.2.2. Trasmissione 2.2.2.1. I dispositivi di sterzo non devono avere ne' trasmissioni elettriche ne' trasmissioni esclusivamente pneumatiche. 2.2.2.2. Le trasmissioni debbono essere concepite in modo da sopportare le sollecitazioni alle quali sono soggette durante il funzionamento. Esse debbono essere facilmente accessibili agli effetti della manutenzione e del controllo. 2.2.2.3. Qualora i dispositivi di trasmissione non siano di tiro esclusivamente idraulico, la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funzionamento degli organi di trasmissione idraulica o pneumatica. 2.2.2.4. I dispositivi di sterzo con organi di trasmissione puramente idraulici e i relativi dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4. debbono soddisfare alle seguenti condizioni: 2.2.2.4.1. il circuito o parti di esso debbono essere protetti contro una pressione eccessiva da uno o piu' dispositivi di limitazione di pressione; 2.2.2.4.2. i dispositivi di limitazione di pressione debbono essere tarati in modo da non superare la pressione T pari alla pressione massima di funzionamento indicata dal costruttore; 2.2.2.4.3. le caratteristiche e dimensioni delle tubazioni debbono essere tali che le tubazioni resistano a quattro volte la pressione T (pressione di taratura dei dispositivi di limitazione di pressione); le tubazioni debbono essere disposte sul trattore in punti riparati, in modo che i rischi di rottura a causa di urto o di scosse vengano ridotti al minimo e i rischi di rottura per attrito possano essere considerati trascurabili. 2.2.3. Ruote direttrici 2.2.3.1. Tutte le ruote possono essere direttrici. 2.2.4. Dispositivi speciali 2.2.4.1. I dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4., utilizzati nelle categorie di sterzatura definite ai punti 1.2.1.2. e 1.2.1.3. sono ammessi alle condizioni seguenti: 2.2.4.1.1. Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo assistito, definito al punto 1.2.1.2., la guida del trattore deve essere possibile anche in caso di mancato funzionamento dei dispositivi speciali come e' stato gia' precisato al punto 2.2.1.2. Quando lo sterzo assistito non dispone di una propria fonte di energia, esso deve disporre di un proprio accumulatore di energia. Detto accumulatore di energia puo' essere sostituito da un dispositivo autonomo che assicuri con priorita' l'alimentazione di energia del dispositivo di sterzo sugli altri sistemi collegati con la comune fonte di energia. Il dispositivo di sterzo e il sistema di frenaggio non debbono avere una fonte di energia comune. Se l'energia utilizzata e' costituita dall'aria compressa, il relativo serbatoio deve essere protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale. Quando, in condizioni normali, l'energia e' esclusivamente fornita dai dispositivi speciali di cui al punto 1.1.4, lo sterzo assistito deve essere munito di un segnale ottico o acustico che entri in azione qualora, in caso di cedimento di detti dispositivi speciali, lo sforzo necessario per azionare il comando superi 25 da N. 2.2.4.1.2. Nell'equipaggiamento con dispositivi di sterzo asservito definito al punto 1.2.1.3., ammessi se a trasmissione puramente idraulica, in caso di mancato funzionamento del dispositivo speciale deve essere possibile effettuare, mediante un dispositivo speciale ausiliario, le due manovre di cui al punto 2.2.1.3. Il dispositivo speciale ausiliario puo' essere un serbatoio di aria o gas compressi. Si possono utilizzare come dispositivo speciale ausiliario una pompa ad olio oppure un compressore d'aria quando l'avviamento di tale dispositivo e' collegato con il movimento delle ruote del trattore e non puo' essere disaccoppiato. Il mancato funzionamento del dispositivo speciale deve essere indicato da un segnale ottico oppure acustico. 2.2.4.1.2.1. Se il dispositivo speciale e' pneumatico, esso deve essere munito di un serbatoio di aria proprio, protetto con una valvola di sbarramento unidirezionale. Il volume di questo serbatoio d'aria deve essere calcolato in modo che siano possibili almeno sette manovre complete (da un fine corsa all'altro) prima che la pressione del serbatoio scenda alla meta' della pressione di funzionamento; la prova deve essere effettuata con le ruote direttrici sollevate dal suolo. Visto, il Ministro dei trasporti FORMICA

Allegato 5

ALLEGATO 5 CAPO I DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, ISCRIZIONI, OMOLOGAZIONE CEE, CARATTERISTICHE, PROVE, CONFORMITA DELLA PRODUZIONE (1.) 2. DEFINIZIONI Ai sensi della presente direttiva: (2.1.) 2.2. per "tipo di trattore per quanto concerne il dispositivo antiradiodisturbo", si intendono i trattori che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti: 2.2.1. le forme e i materiali della parte della carrozzeria che costituisce il vano motore e la parte dell'abitacolo piu' vicina ad esso; 2.2.2. il tipo di motore (due o quattro tempi, numero dei cilindri e cilindrata, numero di carburatori, disposizione delle valvole, potenza massima e regime di rotazione corrispondente, ecc.); 2.2.3. l'ubicazione o il modello dei dispositivi del circuito di accensione (bobina, spinterogeno, candele, schermature, ecc.); 2.2.4. l'ubicazione degli elementi metallici situati nel vano motore (per esempio apparecchi di riscaldamento, ruota di scorta, filtro d'aria, ecc.); 2.3. per "limitazione dei disturbi radioelettrici" si intende una diminuzione dei disturbi radioelettrici nella gamma di frequenza della radiodiffusione e della televisione tale che il funzionamento degli apparecchi riceventi che non fanno parte del trattore non sia disturbato in modo sensibile; tale condizione e' considerata soddisfatta se il livello di disturbo e' inferiore ai limiti imposti dalle prescrizioni del punto 6.2.2.; 2.4. per "dispositivo antiradiodisturbo" si intende un insieme completo di elementi necessari a limitare i disturbi radioelettrici provocati dal sistema di accensione di un trattore. Il dispositivo antiradiodisturbo comprende i fili di collegamento a massa e gli elementi schermanti montati con il preciso scopo di limitare i disturbi radio-elettrici; 2.5. per "dispositivi antiradiodisturbo di tipo diverso" si intendono dispositivi che presentano fra loro differenze essenziali per quanto riguarda: 2.5.1. dispositivi i cui elementi portano marchi di fabbrica o marchi commerciali diversi; 2.5.2. dispositivi in cui sono diverse le caratteristiche "ad alta frequenza" di un elemento qualsiasi o i cui elementi hanno una forma o dimensioni diverse; 2.5.3. dispositivi in cui almeno un elemento e' basato su principi di funzionamento diversi; 2.5.4. dispositivi i cui elementi sono combinati in modo diverso; 2.6. per "elemento di un dispositivo antiradiodisturbo" si intende uno dei componenti isolati dell'insieme che costituisce il dispositivo antiradiodisturbo. 3. DOMANDA D'OMOLOGAZIONE CEE 3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore per quanto concerne il dispositivo antiradiodisturbo e' presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario. 3.2. Essa e' accompagnata dai documenti indicati in appresso, in triplice esemplare, e dalle seguenti indicazioni: 3.2.1. descrizione del tipo di trattore con riferimento ai punti di cui al punto 2.2., accompagnata da una vista esplosa o da una fotografia del vano motore. Si devono indicare i numeri e/o i simboli che caratterizzano il tipo di motore e il tipo di trattore; 3.2.2. distinta degli elementi, debitamente identificati, che costituiscono il dispositivo antiradiodisturbo; 3.2.3. disegni particolareggiati di ciascun elemento per facilitarne l'individuazione e l'identificazione; 3.2.4. indicazione del valore nominale delle resistenze misurato in corrente continua e, per i cavi di accensione resistivi, indicazione della resistenza nominale per metro. 3.3. Inoltre, la domanda di omologazione CEE e' accompagnata da un campione del dispositivo antiradiodisturbo. 3.4. Un trattore rappresentativo del tipo di trattori da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione. 4. ISCRIZIONI 4.1. Gli elementi del dispositivo antiradiodisturbo recano: 4.1.1. il marchio di fabbrica o il marchio commerciale del fabbricante del dispositivo e dei suoi elementi; 4.1.2. la designazione commerciale data dal fabbricante. 4.2. Le iscrizioni devono essere ripetute sui cavi di antiradiodisturbo almeno ogni 12 cm. 4.3. I marchi debbono essere ben leggibili e indelebili. 5. OMOLOGAZIONE CEE (5.1.) (5.2.) 5.3. Si acclude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello indicato al capo IV. (5.4.) (5.5.) (5.6.) 6. CARATTERISTICHE 6.1. Caratteristiche generali Gli elementi del dispositivo antiradiodisturbo devono essere concepiti, costruiti e montati in modo che, in normali condizioni di impiego, il trattore possa soddisfare alle prescrizioni della presente direttiva. 6.2. Caratteristiche radioelettriche 6.2.1. Metodo di misura L'emissione di disturbo provocata dal tipo di trattore presentato all'omologazione e misurata con il metodo descritto nel capo II. 6.2.2. Limiti di riferimento 6.2.2.1. I limiti di emissione, basati su misure di "quasi cresta", sono di 50 microV/m nella gamma di frequenza da 40 a 75 MHz e da 50 a 120 microV/m nella gamma di frequenza da 75 a 250 MHz e tale limite, oltre i 75 MHz, aumenta linearmente con la frequenza. 6.2.2.2. Quando le misure sono effettuate con un apparecchio per le misure della cresta, i risultati ottenuti, espressi in microV/m, devono essere divisi per 10. 6.2.3. Sul tipo di trattore presentato all'omologazione per i dispositivi antiradiodisturbo i valori misurati devono essere inferiori almeno del 20% ai limiti di riferimento. 7. PROVE Il controllo della conformita' alle prescrizioni del punto 6 e' effettuato secondo il metodo indicato nel capo II. 9. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE (9.1.) 9.2. Nella verifica della conformita' di un trattore prelevato dalla serie si ritiene che la produzione sia conforme alle disposizioni della presente direttiva se i livelli misurati non superano di oltre il 25% i limiti prescritti nel punto 6.2.2. 9.3. Se almeno uno dei livelli misurati sul trattore prelevato dalla serie supera di oltre il 25% i limiti prescritti nel punto 6.2.2., il costruttore ha la facolta' di chiedere che siano effettuate misure su un campione di almeno 6 trattori prelevati dalla serie. I risultati per ciascuna gamma di frequenza dovranno essere interpretati secondo il metodo statistico indicato nel capo III. (10.) (11.) ((8)) CAPO II METODO DI MISURA DEI DISTURBI RADIOELETTRICI PROVOCATI DAI SISTEMI DI ACCENSIONE AD ALTA TENSIONE 1. APPARECCHI DI MISURA Gli apparecchi di misura devono possedere le caratteristiche indicate nella pubblicazione n. 2 (prima edizione 1961) del comitato internazionale speciale per i disturbi radioelettrici (C.I.S.P.R.) o le caratteristiche applicabili all'apparecchio di misura del tipo "cresta", secondo le indicazioni contenute nella pubblicazione 5 (prima edizione 1967) del C.I.S.P.R. Nota - Quando gli apparecchi di cui si dispone non corrispondono completamente a tutte le caratteristiche suindicate, si devono precisare le differenze. 2. ESPRESSIONE DEI RISULTATI I risultati delle misure devono essere espressi in microV/m per una larghezza di banda di 120 kHz. Per i risultati statistici si deve impiegare l'unita' logaritmica dB (microV/m). Se per alcune frequenze la larghezza effettiva di banda B (espressa in kHz) dell'apparecchio di misura differisce leggermente da 120 kHz, i valori indicati sono riportati 120 alla larghezza di gamma di 120 kHz moltiplicandoli per il fattore 3. LUOGO Dl MISURA Si deve scegliere come area di misura un terreno orizzontale che non comprenda superfici con potere riflettente avvertibile entro una ellisse il cui asse maggiore misuri 20 metri e l'asse minore 17,3 metri. L'antenna ed il centro del motore sono posti sull'asse maggiore dell'ellisse e il piano di simmetria del trattore e' parallelo all'asse minore. L'antenna e il punto in cui il lato del motore ad essa vicino interseca l'asse maggiore si trovano rispettivamente nell'uno e nell'altro fuoco dell'ellisse. L'apparecchio di misura, ovvero una cabina o un veicolo che lo contenga, puo' essere situato all'interno dell'ellisse, purche' si trovi, rispetto all'antenna, a una distanza orizzontale di almeno 3 metri e dal lato opposto a quello del trattore sottoposto alle misure. Inoltre e' necessario accertarsi che non esistano disturbi o segnali estranei alle misure, che possano influire sensibilmente sii queste ultime; a tal fine si procede ad un controllo prima e dopo la misura, a motore fermo. La misura non puo' essere considerata soddisfacente se non supera di almeno 10 dB il massimo valore costatato nel controllo anteriore e posteriore. 4. TRATTORE 4.1. Devono essere in funzione soltanto gli apparecchi elettrici ausiliari necessari alla marcia del motore. 4.2. Il motore deve avere la temperatura normale di funzionamento. Nel corso di ogni misura il regime del motore deve essere il seguente: Parte di provvedimento in formato grafico 4.3. Le misure non devono essere eseguite mentre piove sul trattore ne' durante i dieci minuti successivi alla cessazione della pioggia. 5. ANTENNA 5.1. Altezza Il centro del dipolo deve essere ad una altezza di 3 m sopra il livello del suolo. 5.2. Distanza di misura La distanza orizzontale fra l'antenna e la parte metallica piu' vicina del trattore deve essere di 10 metri. 5.3. Posizione dell'antenna rispetto al trattore L'antenna e' sistemata successivamente a sinistra e a destra del trattore, in due posizioni di misura, parallelamente al piano di simmetria del trattore e in corrispondenza del centro del motore (cfr. appendice del presente allegato). 5.4. Polarizzazione dell'antenna Per ogni punto di misura le letture devono essere eseguite con il dipolo in posizione orizzontale e in posizione verticale (cfr. appendice del presente capo). 5.5. Letture La maggiore delle quattro letture deve essere assunta come valore caratteristico della frequenza alla quale sono state eseguite le misure. 6. FREQUENZE Le misure devono essere eseguite nella gamma da 40 a 250 MHz. Si ritiene che un trattore molto probabilmente soddisfi ai valori limite prescritti nella gamma di frequenze, quando vi soddisfa per i 6 valori della frequenza: 45, 65, 90, 150, 180 e 220 MHz (± 5 MHz). (La tolleranza di 5 MHz per i sei valori della frequenza scelti deve consentire di tener conto di un eventuale disturbo provocato da emissioni sul valore nominale della frequenza). Appendice POLARIZZAZIONE DELL'ANTENNA RISPETTO AL TRATTORE (esempio) Parte di provvedimento in formato grafico Piano Antenna dipolo in posizione per la misura, della componente orizzontale della radiazione Parte di provvedimento in formato grafico Elevazione Antenna dipolo in posizione per la misura della componente verticale della radiazione CAPO III METODO STATISTICO DI CONTROLLO DELL'ANTIRADIODISTURBO Parte di provvedimento in formato grafico CAPO IV REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI TRATTORE PER QUANTO RIGUARDA IL DISPOSITIVO ANTIRADIODISTURBO Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro dei trasporti FORMICA

Allegato 6

ALLEGATO 6 CAPO I DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO 1. DEFINIZIONI 1.1. Tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura Per "tipo di trattore per quanto riguarda il sistema di frenatura" si intendono i trattori che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti: 1.1.1. peso a vuoto, come definito al punto 1.18, 1.1.2. peso massimo, come definito al punto 1.16, 1.1.3. ripartizione del peso tra gli assi, 1.1.4. peso massimo tecnicamente ammissibile su ogni asse, 1.1.5. velocita' massima per costruzione, 1.1.6. dispositivo di frenatura di tipo differente (in particolare presenza o meno dell'equipaggiamento per la frenatura del rimorchio), 1.1.7. numero e disposizione degli assi frenati, 1.1.8. tipo di motore, 1.1.9. demoltiplicazione totale della trasmissione corrispondente alla velocita' massima, 1.1.10. dimensione dei pneumatici degli assi frenati. 1.2. Dispositivo di frenatura Per "dispositivo di frenatura" si intende il complesso degli organi che hanno la funzione di diminuire od annullare progressivamente la velocita' di un trattore in marcia, oppure di mantenerlo immobile se esso e' gia' fermo. Tali funzioni sono specificate al punto 4.1.2. Il dispositivo e' costituito dal comando, dalla trasmissione e dal freno propriamente detto. 1.3. Frenatura moderabile Per "frenatura moderabile" si intende una frenatura durante la quale, all'interno del campo di funzionamento normale del dispositivo, sia al momento dell'applicazione che durante il disinnesto dei freni: 1.3.1. il conducente possa, in ogni momento, aumentare o ridurre la forza di frenatura agendo sul comando, 1.3.2. la forza di frenatura agisca nello stesso senso dell'azione sul comando (funzioni aventi lo stesso senso), 1.3.3. sia possibile procedere senza difficolta' ad una regolazione sufficientemente esatta della forza di frenatura. 1.4. Comando Per "comando" si intende l'organo direttamente azionato dal conducente per fornire alla trasmissione l'energia necessaria alla frenatura oppure per controllarla. Tale energia puo' essere costituita dalla forza muscolare del conducente o provenire da un'altra sorgente d'energia controllata dal conducente stesso, oppure da una combinazione di queste diverse categorie di energia. 1.5. Trasmissione Per "trasmissione" si intende il complesso costituito dagli elementi inseriti tra il comando ed il freno, e che li collega funzionalmente. La trasmissione puo' essere meccanica, idraulica, pneumatica, elettrica, oppure mista. Quando la frenatura e' realizzata o assistita da una sorgente di energia indipendente dal conducente, ma controllata da quest'ultimo, anche la riserva di energia che il dispositivo comporta fa parte della trasmissione. 1.6. Freno Per "freno" si intende l'organo nel quale si sviluppano le forze che si oppongono al moto del trattore. Il freno puo' essere del tipo ad attrito (quando le forze sono originate dall'attrito fra due parti in moto relativo, appartenenti entrambe al trattore), elettrico (quando le forze sorgono per azione elettromagnetica tra due elementi in moto relativo, ma non in contatto fra di loro, appartenenti entrambi al trattore), a fluido (quando le forze si sviluppano per l'azione di un fluido interposto fra due elementi in movimento relativo, appartenenti entrambi al trattore) o motore (quando le forze provengono da un aumento artificiale dell'azione frenante del motore trasmessa alle ruote). Un dispositivo, che blocca meccanicamente il sistema di trasmissione del trattore, ma che non puo' essere azionato quando il trattore e' in movimento, e' considerato come un freno di stazionamento. 1.7. Dispositivi di frenatura di tipo differente Per "dispositivi di frenatura di tipo differente" si intendono i dispositivi che differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti: 1.7.1. dispositivi nei quali tino o piu' elementi presentano caratteristiche diverse, in particolare per quanto concerne i materiali, la forma o la grandezza, 1.7.2. dispositivi i cui elementi sono combinati in modo diverso. 1.8. Elemento di un dispositivo di frenatura Per "elemento di un dispositivo di frenatura" si intende tino dei componenti singoli il cui insieme forma il dispositivo di frenatura. 1.9. Frenatura continua Per "frenatura continua" si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta con un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche: 1.9.1. organo di comando unico che il conducente aziona con un'unica manovra graduabile dal proprio posto di guida, 1.9.2. l'energia utilizzata per la frenatura, dei veicoli che costituiscono il complesso e' fornita dalla stessa sorgente di energia (che puo' essere la forza muscolare del conducente), 1.9.3. l'impianto di frenatura realizza, in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa. 1.10. Frenatura semicontinua Per "frenatura semicontinua" si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante un dispositivo che presenti le seguenti caratteristiche: 1.10.1. organo di comando unico che il conducente aziona con unica manovra graduabile dal proprio posto di guida, 1.10.2. l'energia utilizzata per la frenatura dei veicoli che costituiscono il complesso e' fornita da diverse sorgenti di energia (una di esse puo' essere la forza muscolare del conducente), 1.10.3. l'impianto di frenatura realizza, in modo simultaneo oppure convenientemente sfasato, la frenatura dei singoli veicoli che formano il complesso, qualunque sia la loro posizione relativa. 1.11. Frenatura indipendente assistita Per "frenatura indipendente assistita" si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche: 1.11.1. il comando del freno del veicolo trattore e' indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati; quest'ultimo e' comunque montato sul trattore in modo da poter essere azionato agevolmente dal conducente seduto al posto di guida, 1.11.2. l'energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati non deve provenire dalla forza muscolare del conducente. 1.12. Frenatura indipendente Per "frenatura indipendente" si intende la frenatura del complesso di veicoli ottenuta mediante dispositivi che presentino le seguenti caratteristiche: 1.12.1. il comando del freno del veicolo trattore e' indipendente da quello per la frenatura dei veicoli rimorchiati; quest'ultimo e' comunque montato sul trattore in modo da poter essere agevolmente azionato dal conducente seduto al posto di guida, 1.12.2. l'energia impiegata per la frenatura dei veicoli rimorchiati proviene dalla forza muscolare del conducente. 1.13. Frenatura automatica Per "frenatura automatica" si intende la frenatura del o dei veicoli rimorchiati che avviene automaticamente, nel caso di distacco di elementi che costituiscono il complesso di veicoli accoppiati, anche in caso di rottura degli organi di traino, senza che risulti annullata l'efficienza della frenatura del resto del complesso. 1.14. Frenatura ad inerzia Per "frenatura ad inerzia" si intende la frenatura effettuata utilizzando le forze che nascono per l'avvicinamento del veicolo rimorchiato al trattore. 1.15. Trattore carico Per "trattore carico" si intende, salvo indicazioni particolari, il trattore caricato in modo da raggiungere il suo peso massimo. 1.16. Peso massimo Per "peso massimo" si intende il peso massimo tecnicamente ammissibile dichiarato dal costruttore (questo peso puo' essere superiore al peso massimo autorizzato). 1.17. Trattore a vuoto Per "trattore a vuoto" si intende il trattore in ordine di marcia, con serbatoi e radiatore pieni, con un conducente di una massa di 75 kg, senza passeggeri ne' accessori in opzione ne carico. 1.18. Peso a vuoto Per "peso a vuoto" si intende il peso del trattore a vuoto. 2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE 2.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di trattore, per quanto concerne il sistema di frenatura, va presentata dal costruttore o dal suo mandatario. 2.2. Tale domanda deve essere corredata dai documenti elencati qui di seguito, in triplice copia, nonche' dalle seguenti indicazioni: 2.2.1. descrizione del tipo di trattore per quanto riguarda i punti di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.10. Vanno indicati i numeri e/o i simboli attribuiti dal costruttore o dal suo mandatario al tipo di trattore, 2.2.2. elenco degli elementi, debitamente contrassegnati, che formano il dispositivo di frenatura, 2.2.3. schema del dispositivo di frenatura con indicazione della posizione di ciascuno dei suoi elementi sul trattore, allo scopo di permettere l'individuazione e l'identificazione dei diversi elementi. 2.3. Devono inoltre essere presentati: 2.3.1. un trattore rappresentativo del tipo di trattore da omologare, 2.3.2. a richiesta, disegni di formato massimo A 4 (210 mm X 297 mm), o piegati in tale formato, e in scala appropriata. 3. OMOLOGAZIONE CEE Una scheda conforme al modello di cui al capo V va compilata e allegata alla scheda di omologazione CEE. 4. PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE E DI MONTAGGIO 4.1. Considerazioni generali 4.1.1. Dispositivo di frenatura 4.1.1.1. Il dispositivo di frenatura dev'essere concepito, costruito e montato in modo che, in condizioni normali d'impiego e malgrado le vibrazioni cui puo' essere sottoposto, il trattore possa rispondere alle prescrizioni qui di seguito. 4.1.1.2. In particolare, il dispositivo di frenatura dev'essere concepito, costruito e montato in modo da resistere alla corrosione e all'invecchiamento che si producono durante l'utilizzazione e che possono dar luogo ad improvvise perdite di efficacia della frenatura. 4.1.2. Funzioni del dispositivo di frenatura Il dispositivo di frenatura, definito al punto 1.2 deve soddisfare le seguenti condizioni: 4.1.2.1. Frenatura di servizio 4.1.2.1.1. La frenatura di servizio deve consentire di controllare il movimento del trattore e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, alle velocita' ammesse per costruzione, alle condizioni di carico autorizzate e su pendenza ascendente o discendente. La sua azione deve essere moderabile. Queste condizioni sono soddisfatte se le prescrizioni del capo II sono rispettate. Il conducente deve essere in grado di effettuare la frenatura dal suo posto di guida, conservando il controllo dell'organo di direzione del trattore con almeno una mano. Il freno di servizio del trattore puo' essere costituito da un dispositivo destro e da un dispositivo sinistro. I due comandi debbono poter essere resi solidali per poter essere azionati con una sola manovra. Tale collegamento deve poter essere interrotto. Ciascuno dei dispositivi, destro o sinistro, deve essere munito di un sistema di regolazione, manuale o automatico, che consenta di regolare senza difficolta' il sistema di equilibratura dei freni. 4.1.2.2. Frenatura di stazionamento 4.1.2.2.1. La frenatura di stazionamento deve consentire di mantenere immobile il trattore su una pendenza ascendente o discendente, anche in assenza del conducente, poiche' in questo caso gli elementi attivi vengono mantenuti in posizione di bloccaggio con un dispositivo ad azione puramente meccanica. Cio' puo' essere ottenuto per mezzo di un freno che agisca sulla trasmissione. Il conducente deve poter ottenere questa frenatura dal suo posto di guida ed e' ammessa un'azione ripetuta per raggiungere l'efficienza prescritta. 4.2. Caratteristiche dei dispositivi di frenatura 4.2.1. L'insieme dei dispositivi di frenatura di cui e' munito il trattore deve soddisfare le condizioni stabilite per la frenatura di servizio e di stazionamento. 4.2.2. I dispositivi che assicurano la frenatura di servizio e di stazionamento possono avere dell'parti in comune, purche' rispondano alle seguenti prescrizioni: 4.2.2.1. devono esistere almeno due comandi, indipendenti l'uno dall'altro, facilmente accessibili al conducente dal suo posto di guida; questa esigenza deve poter essere rispettata anche se il conducente indossa unti cintura di sicurezza; 4.2.2.2. in caso di rottura di un elemento del dispositivo di frenatura, che non siano i freni (ii sensi del punto 1.6) o di qualsiasi altro guasto del dispositivo di frenatura di servizio (cattivo funzionamento, esaurimento parziale o totale di una riserva di energia), deve essere possibile rallentare progressivamente il trattore, fino ad arresto completo, con una decelerazione di almeno 50% del valore prescritto al punto 2.1.1. del capo II. Questa condizione deve essere soddisfatta tramite una frenatura residua esercitata sulle ruote da una parte e dall'altra del piano longitudinale mediano (senza che il trattore devii dalla sua traiettoria). Per l'applicazione del presente punto, i complessi leva-camma o simili, con cui si azionano i freni, non si considerano comne eventualmente soggetti a rottura. 4.2.3. Anche quando si ricorra ad un'energia diversa dall'energia muscolare del conducente, la sorgente di energia (ad esempio, pompa idraulica, compressione d'aria, ecc.) puo' essere unica, purche' siano soddisfatte le prescrizioni del punto 4.2.2. 4.2.4. Il dispositivo di frenatura di servizio deve agire sulle ruote di almeno un asse. 4.2.5. L'azione frenante del dispositivo di frenatura di servizio deve essere ripartita tra le ruote di uno stesso asse in modo simmetrico rispetto al piano longitudinale mediano del trattore. 4.2.6. Il dispositivo di frenatura di servizio e il dispositivo di frenatura di stazionamento devono agire su superfici frenate rese permanentemente solidali con le ruote da elementi sufficientemente robusti. Nessuna superficie frenata deve poter essere disinnestata dalle ruote.((Quando piu' di un asse e' soggetto all'azione frenante, uno degli assi puo' essere disinnestato a condizione che esso venga innestato automaticamente in caso di attivazione del freno di servizio o in caso di mancato funzionamento del dispositivo di innesto)). Quando un solo asse soggetto all'azione frenante, il differenziale non deve essere montato fra il freno di servizio e la ruota; quando due assi sono soggetti all'azione frenante, il differenziale puo' essere montato fra il freno di servizio e la ruota su tino dei due assi. 4.2.7. L'usura dei freni deve poter essere facilmente compensata mediante regolazione manuale oppure automatica. Inoltre, il comando e gli elementi della trasmissione e dei freni devono avere una riserva di corsa tale che dopo riscaldamento dei freni e dopo un certo grado di usura delle guarnizioni, l'efficienza della frenatura sia assicurata senza necessita' di registrazione immediata. 4.2.8. Nei dispositivi di frenatura a trasmissione idraulica gli orifizi di riempimento dei serbatoi di liquido debbono essere facilmente accessibili; inoltre i recipienti che contengono la riserva di liquido devono essere realizzati in maniera da consentire un facile controllo del livello della riserva senza necessita' di aprirli. 4.2.9. Qualora una frenatura con l'efficienza prescritta risulti impossibile senza l'intervento dell'energia accumulata, ogni trattore dotato di freno azionato con energia prelevata da un serbatoio deve essere munito, oltre al manometro, di un dispositivo di allarme che indichi, per via ottica od acustica, che in una parte qualsiasi a monte del distributore l'energia e' scesa ad un valore uguale od inferiore al 65% del suo valore normale. Tale dispositivo deve essere collegato direttamente e permanentemente al circuito. 4.2.10. Fatte salve le prescrizioni imposte al punto 4.1.2.1, quando l'intervento di una sorgente ausiliaria di energia e' indispensabile per il funzionamento di un dispositivo di frenatura, la riserva di energia deve essere tale che in caso di arresto del motore l'efficienza di frenatura resti sufficiente a consentire l'arresto del trattore nelle condizioni prescritte. 4.2.11. I servizi ausiliari possono prelevare l'energia necessaria soltanto qualora il loro funzionamento non possa contribuire, anche in caso di guasto della sorgente di energia, a far scendere al di sotto del livello indicato al punto 4.2.9 le riserve di energia che alimentano i dispositivi di frenatura. CAPO II PROVE DI FRENATURA E PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA 1. PROVE DI FRENATURA 1.1. Considerazioni generali 1.1.1. ((L'efficienza di un dispositivo di frenatura di servizio e' basata sulla distanza di frenatura calcolata secondo la formula di cui al punto 2.1.1.1)). La distanza di frenatura e' la distanza percorsa dal trattore dal momento in cui il conducente comincia ad agire sul comando del dispositivo fino a quello dell'arresto completo del trattore. L'efficienza di un dispositivo di frenatura di stazionamento e' basata sulla capacita' di mantenere immobile un trattore su una pendenza ascendente o discendente. 1.1.2. Per l'omologazione di qualsiasi trattore l'efficienza di frenatura dev'essere misurata all'atto delle prove su strada; queste prove devono essere effettuate nelle seguenti condizioni: 1.1.2.1. il trattore deve trovarsi nelle condizioni di peso indicate per ciascun tipo di prova. Tali condizioni devono essere indicate nel verbale della prova; 1.1.2.2. durante le prove, la forza esercitata sul comando per ottenere l'efficienza prescritta non deve essere superiore a 60 daN per i comandi a pedale e a 40 daN per i comandi a mano; 1.1.2.3. la strada deve avere una superficie che garantisca buone condizioni di aderenza; 1.1.2.4. le prove devono essere effettuate in condizioni di vento tali da non influenzare i risultati; 1.1.2.5. all'inizio delle prove i pneumatici devono essere freddi e alla pressione prescritta per il carico effettivamente gravante sulle ruote in condizioni statiche; 1.1.2.6. l'efficienza prescritta deve essere ottenuta senza bloccaggio delle ruote, senza che il trattore devii dalla traiettoria e senza anormali vibrazioni. 1.1.3. Durante le prove il trattore deve essere equipaggiato delle eventuali parti dei dispositivi di frenatura previsti dal costruttore per i veicoli rimorchiati come definiti ai punti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 del capo I. 1.2. Prova di tipo 0 (prova ordinaria dell'efficienza a freni freddi) 1.2.1. Considerazioni generali 1.2.1.1. All'inizio della prova i freni devono essere freddi; un freno e' considerato freddo se una delle seguenti condizioni e' soddisfatta: 1.2.1.1.1. la temperatura, misurata sul disco oppure all'esterno del tamburo, deve essere inferiore a 100 gradi C; 1.2.1.1.2. nel caso di freni completamente incorporati, compresi i freni a bagno d'olio, la temperatura, misurata all'esterno della scatola del freno deve essere inferiore a 50 gradi C; 1.2.1,1.3. i freni non devono essere stati utilizzati durante un'ora. 1.2.1.2. Durante la prova di frenatura, gli assi non frenati, qualora possano essere disinseriti, non devono essere collegati con gli assi sui quali agiscono i freni. 1.2.1.3. La prova deve essere effettuata nelle seguenti condizioni: 1.2.1.3.1. il trattore deve essere caricato al peso massimo, con l'asse non frenato caricato al suo peso massimo tecnicamente ammissibile e le ruote dell'asse frenato equipaggiate con i pneumatici di maggiori dimensioni previsti dal costruttore. Nel caso di trattori con frenatura su tutte le ruote, l'asse anteriore deve essere caricato al suo peso massimo tecnicamente ammissibile; 1.2.1.3.2. la prova va ripetuta con un trattore scarico avente a bordo soltanto il conducente e, eventualmente, una persona incaricata di seguire i risultati della prova; essa va effettuata con il trattore equipaggiato con i pneumatici di maggiori dimensioni previsti dal costruttore; 1.2.1.3.3. i limiti prescritti per l'efficienza minima, sia per la prova a vuoto che per la prova con carico, devono essere quelli indicati al punto 2.1.1; 1.2.1.3.4. la strada deve essere orizzontale. 1.2.2. La prova di tipo 0 va effettuata: 1.2.2.1. alla velocita' massima per costruzione con motore disinnestato, 1.2.2.2. ((PUNTO SOPPRESSO DAL DECRETO 23 DICEMBRE 1997)). 1.2.2.3. l'efficienza minima prescritta deve essere raggiunta. 1.3. Prova del tipo I (prova di perdita di efficienza) 1.3.1. I trattori carichi vengono provati in modo che l'assorbimento di energia sia equivalente a quello che si produce nello stesso tempo in uni trattore carico condotto ad una velocita' stabilizzata a 80% ± 5% della velocita' prevista per la prova di tipo 0, su un percorso di 1 km in discesa, con pendenza del 10% a motore disinnestato. 1.3.2. Alla fine della prova si misura, nelle condizioni della prova di tipo 0 con motore disinnestato (ma evidentemente con differenti condizioni di temperatura), l'efficienza residua del dispositivo di frenatura di servizio. 2. PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI FRENATURA 2.1. Dispositivi di frenatura di servizio 2.1.1. I freni di servizio dei trattori debbono garantire: ((2.1.1.1 nelle condizioni previste per la prova di tipo 0, una distanza di frenatura calcolata come segue: S max ≤ 0,15 V + V² _____ 116 dove V e' la velocita' massima per costruzione in Km/h e max e' la distanza massima di arresto in metri)). 2.1.1.2. dopo la prova di tipo I, un'efficienza residua non inferiore al 75% di quella prescritta, ne' al 60% del valore constatato al momento della prova di tipo 0 (con motore disinnestato). 2.2. Dispositivi di frenatura di stazionamento 2.2.1. Anche se combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura, il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere il trattore carico immobile su una pendenza ascendente o discendente del 18%. 2.2.2. Sui trattori autorizzati a trainare uno o piu' rimorchi, il dispositivo di frenatura di stazionamento del trattore deve poter mantenere immobile, su una pendenza ascendente o discendente del 12%, un complesso costituito da un trattore a vuoto e da un rimorchio non frenato dello stesso peso (non superiore a 3 t). 2.2.3. Si puo' ammettere un dispositivo di frenatura di stazionamento che deve essere azionato piu' volte prima di raggiungere l'efficienza prescritta. CAPO III FRENI A MOLLA 1. DEFINIZIONE I "freni a molla" sono dispositivi che traggono l'energia necessaria per frenare da una o piu' molle che funzionano da accumulatori di energia. 2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 2.1. Il freno a molla non deve essere usato per la frenatura di servizio. 2.2. Per tutti i valori della pressione che si possono avere nel circuito di alimentazione della camera di compressione, una lieve variazione di questa pressione non deve provocare una forte variazione della forza di frenatura. 2.3. Il circuito di alimentazione della camera di compressione delle molle deve avere una riserva di energia che non alimenti nessun altro dispositivo o attrezzatura. Questa prescrizione non si applica quando le molle possono essere mantenute compresse usando almeno due sistemi tra loro indipendenti. 2.4. Il dispositivo deve essere costruito in modo che sia possibile serrare e allentare i freni almeno tre volte partendo da una pressione iniziale, nella camera di compressione delle molle, uguale alla pressione massima prevista. Questa condizione deve essere soddisfatta quando i freni sono regolati con la massima esattezza. 2.5. La pressione nella camera di compressione, a partire dalla quale le molle cominciano ad azionare i freni, non deve superare, quando i freni sono regolati - con la massima esattezza, l'80% della pressione minima di funzionamento normale disponibile. 2.6. Se la pressione nella camera di compressione delle molle scende al livello del valore a partire dal quale gli elementi dei freni sono messi in movimento, deve entrare in azione un dispositivo di allarme, ottico o acustico. Purche' tale condizione sia soddisfatta, questo dispositivo d'allarme puo' essere lo stesso previsto al punto 4.2.9 del capo I. 2.7. Quando un trattore autorizzato a trainare un rimorchio a frenatura continua o semicontinua e' dotato di freni a molla, il funzionamento automatico di questi freni a imolla deve far funzionare i freni del veicolo trainato. 3. SISTEMA Dl ALLENTAMENTO 3.1. I freni a molla devono essere costruiti in modo che, in caso di guasto, sia possibile allentarli senza doversi servire del loro comando normale. Questa condizione puo' essere soddisfatta mediante un dispositivo ausiliario (pneumatico, meccanico, ecc.). 3.2. Se l'azionamento del dispositivo menzionato al punto 3.1 richiede tino strumento o una chiave, questi debbono trovarsi a bordo del trattore. CAPO IV FRENI DI STAZIONAMENTO A BLOCCAGGIO MECCANICO DEI PISTONI DEI FRENI (FRENI A SCATTO) 1. DEFINIZIONE Per "bloccaggio meccanico dei pistoni dei freni" s'intende un dispositivo che assicura la frenatura di stazionamento bloccando meccanicamente l'asta del pistone del freno. Il bloccaggio meccanico si ottiene evacuando l'aria compressa contenuta nella camera di bloccaggio; esso e' congegnato in modo da poter essere sbloccato quando la camera di bloccaggio viene nuovamente messa in pressione. 2. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 2.1. Quando la pressione nella camera di bloccaggio si avvicina al livello corrispondente al bloccaggio meccanico, deve entrare in funzione un dispositivo d'allarme ottico o acustico. 2.2. Per i cilindri muniti di un dispositivo di bloccaggio meccanico, lo spostamento del pistone del freno deve poter essere assicurato per mezzo di due riserve di energia. 2.3. Il pistone del freno bloccato puo' essere sbloccato soltanto se e' sicuro che il freno possa essere nuovamente azionato dopo questo sbloccaggio. 2.4. Deve essere previsto un dispositivo ausiliario di sbloccaggio (per esempio meccanico o pneumatico) per il caso di guasto della sorgente di energia che alimenta la camera di bloccaggio, utilizzando per esempio l'aria contenuta in un pneumatico del trattore. CAPO V REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DEI TRASPORTI Direzione Generale della Motorizzazione civile e dei Trasporti in concessione MODELLO ALLEGATO ALLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI TRATTORE AGRICOLO O FORESTALE A RUOTE PER QUANTO RIGUARDA LA FRENATURA Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro dei trasporti FORMICA

Allegato 7

((ALLEGATO 7 Eventuali sedili per accompagnatori devono essere conformi alla norma EN 15694:2009)). Visto, il Ministro dei trasporti FORMICA

Allegato 8

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