LEGGE 14 maggio 1981, n. 219
(((Programma degli interventi) Entro il 30 ottobre 1984 i commissari straordinari del Governo, nella relazione da presentare ai sensi dell'articolo 84, indicano al CIPE il quadro completo degli obiettivi del programma e la definitiva previsione di spesa. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, le parole: "1.720 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "2.220 miliardi"; corrispondentemente, al secondo comma, lettera c), del medesimo articolo, le parole: "200 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "700 miliardi". Ai maggiori oneri derivanti dal comma precedente per il pagamento delle rate di ammortamento del prestito estero autorizzato dall'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge per l'anno finanziario 1984, e per gli anni 1985 e 1986 con riduzione delle quote predisposte ai fini del bilancio triennale 1984-1986, per la voce "difesa del suolo"))
Art. 84-ter
(Insediamenti abitativi, commerciali e industriali)
Nelle aree acquisite al programma, i commissari straordinari del Governo possono realizzare costruzioni provvisorie in misura non superiore a 900 unita' abitative o commerciali al fine di consentire la sistemazione di famiglie e di piccoli esercizi di commercio e di artigianato che occupano immobili da recuperare. Ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, nelle zone appositamente individuate possono assegnarsi aree con diritto di superficie per consentire il trasferimento delle attivita' industriali ed artigianali la cui attuale ubicazione contrasta con norme di sicurezza e di igiene pubblica, nonche' con gli strumenti urbanistici come modificati dagli interventi del programma straordinario. Gli edifici compresi nelle aree acquisite ai sensi dell'articolo 80 possono essere demoliti, anche per motivate ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma stesso.((13)) Costituisce oggetto della concessione di cui all'articolo 81 anche l'affidamento di sola progettazione nell'ambito di recupero nel comprensorio di competenza di ciascun concessionario, al fine di conseguire l'inquadramento urbanistico delle opere da realizzare. Il costo di detta progettazione e' convenzionalmente stabilito dal commissario straordinario. I commissari straordinari possono convenire corrispettivi forfettari per le opere del recupero edilizio e per quelle relative alle urbanizzazioni, purche' siano approvati dal CIPE, previo parere del Ministro dei lavori pubblici. Fino a quando non siano determinati per legge gli enti destinatari delle opere edilizie, di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese le attrezzature pubbliche, i commissari straordinari consegnano le opere stesse ai rispettivi comuni territorialmente competenti per la normale gestione o per l'affidamento della gestione agli enti interessati. I poteri per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione per pubblica utilita' conferiti ai commissari straordinari hanno decorrenza dal 18 maggio 1981. I componenti dei comitati tecnico-amministrativi continuano ad essere in posizione di comando per l'intero periodo di svolgimento dell'incarico e sono dispensati da ogni attivita' del proprio ufficio fino alla cessazione dell'attivita' del commissario straordinario. Il trattamento economico corrisposto dal comune di Napoli, dalla regione Campania e da altri enti locali territoriali a favore del personale che, comunque, presti la propria opera presso i commissariati straordinari resta a carico degli enti stessi. Fino alla completa realizzazione del programma straordinario, il magistrato della Corte dei conti attualmente incaricato del controllo, cui e' riconosciuta l'indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 84, viene inviato in missione, a carico dei fondi stanziati per il programma stesso, presso gli organi gestori con il trattamento di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 18982 n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. i commissari straordinari, nei limiti delle spese di organizzazione fissate nella misura massima del cinque per cento degli stanziamenti per il programma, continuano ad avvalersi di personale dipendente da pubbliche amministrazioni, anche senza comando. Al predetto personale, senza comando o distacco, e al personale estraneo temporaneamente assunto si conferiscono trattamenti economici analoghi a quelli adottati per il personale statale comandato. ----------------- AGGIORNAMENTO (13) La L. 28 ottobre 1986, n. 730 ha disposto (con l'art. 6 comma 7) che "le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui al terzo comma dell'articolo 84-ter della medesima legge devono essere intese nel senso che gli edifici individuati possono essere comunque demoliti per ragioni urbanistiche inerenti alla realizzazione del programma".
Art. 85
(Norma finanziaria).
((Per l'attuazione degli interventi di cui al presente titolo, sono costituiti, per il biennio 1981-82, due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, amministrati, rispettivamente, dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo ai sensi dei precedenti articoli 80 e 82. I fondi, le cui disponibilita' affluiscono ad apposite contabilita' speciali istituite presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono alimentati dalla complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Per l'anno 1981, le quote da assegnare ai predetti fondi restano determinate, rispettivamente, in lire 300 miliardi e in lire 150 miliardi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i commissari straordinari di cui al precedente primo comma, sono determinate le somme da destinare, a valere sulla complessiva somma di lire 1.500 miliardi di cui al presente articolo, alle spese di organizzazione finalizzate agli interventi edilizi di cui al presente titolo. Alla complessiva quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'art. 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Tale quota costituisce anticipazione della Cassa depositi e prestiti al Ministero del tesoro, concessa, al tasso vigente per i mutui, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima e rimborsabile in venti annualita', con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui ha luogo la somministrazione della somma anticipata. Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi, relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro e' autorizzato, nel quadro della manovra complessiva di bilancio che sara' determinata in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonche' per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa)) Data a Roma, addi' 14 maggio 1981 PERTINI FORLANI - ANDREATTA LA MALFA Visto, il guardasigilli: SARTI
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