DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1981, n. 521
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1975 che ha approvato lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, che ha approvato e reso esecutiva la convenzione stipulata in data 7 agosto 1975 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni;
Riconosciuta l'opportunita' di assentire alla RAI, per un nuovo periodo di sei anni, la concessione in esclusiva sul territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare;
Sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
E' concesso in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana, Societa' per azioni, alle condizioni e con le modalita' stabilite dall'acclusa convenzione, il servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare sul territorio nazionale. E' concesso inoltre, senza esclusivita', il servizio di radiofotografia circolare.
Art. 2
E' approvata l'annessa convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., ai sensi e per gli effetti dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
PERTINI SPADOLINI - GASPARI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1981
Atti di Governo, registro n. 35, foglio n. 9
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 1
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, S.p.A., PER LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA CIRCOLARE CONVENZIONE tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione in esclusiva sul territorio nazionale del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare. PREMESSO che l'art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103, attribuisce al Governo la facolta' di provvedere al servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare mediante atto di concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica; che la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a., per la concessione del predetto servizio pubblico, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1975, n. 452, ha scadenza in data 11 agosto 1981; che sussiste la necessita' di rinnovare la predetta convenzione per un ulteriore periodo di sei anni, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 14 aprile 1975, n. 103; tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - in persona del direttore generale dott. Ugo Monaco - che in seguito verra' piu' brevemente denominato "amministrazione" - e la RAI - Radiotelevisione italiana, S.p.a, con sede in Roma - legalmente rappresentata dal presidente dott. Sergio Zavoli, all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione della RAI in data 29-30 luglio 1981 - che nel corso del presente atto verra' piu' brevemente denominata "RAI" o "societa' concessionaria" - si conviene e si stipula quanto appresso. Art. 1. Oggetto della concessione E' concesso in esclusiva alla RAI il servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, via radio, via cavo, via filo e con qualunque altro mezzo trasmissivo, siccome oggetto di riserva statale ai sensi dell'art. 43 della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della legge 14 aprile 1975, n. 103, cosi' come modificati per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976. La societa' concessionaria e' tenuta, alle condizioni e con le modalita' di cui ai successivi articoli, a diffondere, in regime di servizio pubblico, i programmi di cui al precedente comma sul territorio nazionale. La concessione conseguentemente comprende: a) l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva come specificata nei commi precedenti; b) la trasmissione mediante gli impianti predetti di programmi di qualsivoglia natura nel rispetto degli indirizzi generali formulati dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a norma dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103. E' concesso, inoltre, senza esclusivita', il servizio di radio-fotografia circolare. E' vietata la subconcessione, anche parziale, dei servizi previsti nella presente convenzione.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 2
Art. 2. Fonti legislative e regolamentari La RAI e' tenuta ad esercitare i servizi in concessione nel rispetto delle norme e delle indicazioni della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), delle [sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 15 luglio 1976](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::) e [n. 148 del 14 luglio 1981](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), degli indirizzi della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, delle decisioni del Parlamento in occasione della presentazione della relazione annuale o riguardanti materie inerenti il servizio pubblico radiotelevisivo e, in quanto compatibili, delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, nonche' degli accordi internazionali e delle norme tecniche, emanate dagli organismi internazionali competenti, concernenti la stessa materia.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 3
Art. 3. Attivita' collaterali La RAI provvede alla conservazione ed alla diffusione delle proprie produzioni artistiche e culturali e di quelle comunque connesse alle attivita' istituzionali, nonche', in genere, alle inerenti attivita' commerciali. Essa puo', pertanto, esercitare le correlative attivita' economiche editoriali, libraria, discografica, di supporti audiovisivi, di sfruttamento cinematografico, teatrale e concertistico, di vendita dei programmi e di utilizzazione dei diritti da loro derivanti, di conseguimento e sfruttamento di brevetti, di assistenza e collaborazione tecnica a terzi e simili - purche' esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale. La pubblicita' radiofonica e televisiva e' ammessa nei limiti previsti dalla legge e in conformita' agli indirizzi generali stabiliti in materia dalla competente commissione parlamentare. Allo svolgimento delle attivita' di cui ai precedenti commi la RAI potra' provvedere direttamente o a mezzo di societa' controllate, nel cui ambito la societa' concessionaria informera' la sua attivita' alla [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), in attuazione degli indirizzi generali dettati dalla commissione parlamentare sulla base di quanto specificamente disposto da tale legge. Non e' ammessa la partecipazione della RAI a societa' di persone.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 4
Art. 4. Utilizzazioni particolari degli impianti La RAI ha la facolta' di utilizzare i propri impianti tecnici, purche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra alla equilibrata gestione aziendale, per la predisposizione e il transito dei programmi radiofonici e televisivi da e per l'estero richiesti da organismi radiotelevisivi di altri Paesi, informandone, con relazioni periodiche, l'amministrazione. La stessa concessionaria, inoltre, sempreche' non risulti di pregiudizio al regolare svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorra all'equilibrata gestione aziendale, puo' utilizzare i propri impianti tecnici, previa richiesta o autorizzazione di volta in volta dell'amministrazione, per: a) l'organizzazione e la realizzazione di conferenze radiotelevisive, secondo le norme vigenti e alle condizioni che dall'amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria; b) l'organizzazione e la realizzazione, alle condizioni e secondo le norme vigenti, di programmi televisivi a circuito chiuso; c) il transito dei programmi radiofonici e televisivi nell'ambito del territorio nazionale, secondo le norme vigenti, alle condizioni che dall'amministrazione saranno stabilite, sentita la societa' concessionaria.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 5
Art. 5. Capitale della societa' concessionaria Il capitale della societa' concessionaria, che alla data di entrata in vigore della presente convenzione e' di lire 40 miliardi, deve essere adeguato all'entita' e al valore degli impianti da gestire, nonche' agli sviluppi dei medesimi. Le azioni della RAI possono essere trasferite solo allo Stato o ad altri enti pubblici, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. La predetta limitazione alla negoziabilita' delle azioni deve essere annotata sui relativi titoli.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 6
Art. 6. Sede sociale e struttura organizzativa della societa' concessionaria La RAI deve conservare la propria sede sociale e la direzione generale in Roma. La struttura organizzativa e produttiva della RAI e' regolata dalle prescrizioni della [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103). La societa' concessionaria e' tenuta all'osservanza degli indirizzi generali della commissione parlamentare; la RAI e' altresi' tenuta ad applicare i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 7
Art. 7. Preventivo dei ricavi e dei costi, bilancio consuntivo e controllo Il preventivo globale annuo dei ricavi di esercizio della RAI dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione della stessa entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovra' essere comunicato all'amministrazione ed al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione. Il preventivo globale annuo dei costi di esercizio dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione della RAI entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e dovra' essere comunicato all'amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione. Le eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate nel corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate all'amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera. Il bilancio consuntivo e il relativo conto dei profitti e delle perdite dovranno essere comunicati all'amministrazione e al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci della societa' concessionaria. L'amministrazione e il Ministero del tesoro esercitano i controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi assunti dalla societa' concessionaria con la presente convenzione, ai sensi e secondo le modalita' degli articoli 193 e 210 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156). La societa' concessionaria dovra' tenere a disposizione dell'amministrazione e del Ministero del tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 8
Art. 8. Congruita' dei ricavi globali La RAI, anche ai fini delle verifiche della congruita' dei ricavi globali, e' tenuta comunque a presentare all'amministrazione, entro il mese di giugno di ogni anno, proiezioni triennali dei prevedibili costi e dei ricavi aziendali di attendibile acquisizione, opportunamente documentate nelle singole voci di costo e di ricavo anche mediante gli elementi forniti dalla contabilita' industriale, che la RAI e' impegnata ad introdurre. Apposita evidenza sara' data ai riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei piani di investimento di cui all'art. 17. I ricavi della societa' concessionaria, costituiti dai canoni di abbonamento nonche' dai proventi derivanti dalla pubblicita' radiofonica e televisiva e dagli altri ricavi consentiti dalla legge, debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente ed economica gestione dei servizi radiotelevisivi, anche per consentire una efficace pianificazione pluriennale dell'attivita' aziendale. A tal fine ogni due anni l'amministrazione, di concerto con il Ministero del tesoro, verifichera' la congruita' dei canoni predetti, tenendo conto anche dell'andamento degli altri ricavi sopra indicati e sulla base della documentazione di cui ai commi precedenti. L'amministrazione, ove dai risultati della verifica ne emerga la necessita', adottera', sentita la commissione parlamentare, i provvedimenti di competenza, atti ad assicurare un livello di introiti complessivi della RAI tali da garantire l'equilibrio della gestione dell'azienda. L'amministrazione potra' effettuare, anche su richiesta della RAI, verifiche di congruita' in anticipo rispetto alla cadenza biennale di cui al precedente quarto comma. Rimangono ferme, quanto alla determinazione del livello massimo degli introiti pubblicitari, la procedura prevista dall'[art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art21), e la competenza della commissione paritetica istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1967.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 9
Art. 9. Esercizio del servizio radiotelevisivo mediante gli impianti esistenti Il servizio radiotelevisivo oggetto della presente convenzione e' esercitato, salvo quanto disposto nei successivi articoli, con gli impianti esistenti mediante: a) tre reti radiofoniche a modulazione d'ampiezza e tre a modulazione di frequenza per la diffusione circolare via radio di almeno tre programmi; mediante tali reti e' possibile anche la diffusione di un programma articolato in ambito regionale; b) cinque canali per la filodiffusione radiofonica, tre dei quali destinati alla simultanea trasmissione dei programmi radiofonici di cui alla precedente lettera e due alla trasmissione di altri programmi. La RAI ha la facolta' di utilizzare un sesto canale di filodiffusione per consentire l'ascolto stereofonico di programmi trasmessi dagli altri canali; c) tre reti televisive per la diffusione circolare via radio di altrettanti programmi; una di tali reti e' idonea anche ad una separata e contemporanea utilizzazione per la diffusione di programmi articolati in ambito regionale. La consistenza degli impianti alla data di stipula della presente convenzione, ivi compresi quelli destinati ai servizi previsti da convenzioni aggiuntive ai sensi degli [articoli 19](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19) e [20 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art20), risulta dall'allegato A. La durata di diffusione dei programmi non potra' essere inferiore a: una media annua di 45 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera a); una media annua di 24 ore giornaliere complessive per i due canali della filodiffusione destinati, ai sensi della lettera b), alla trasmissione di programmi diversi e autonomi da quelli di radiodiffusione sonora; una media annua di 20 ore giornaliere complessive mediante le reti di cui alla lettera c), di cui non meno di 2/3 a colori. Ciascuna delle anzidette durate sara' calcolata considerando tutti i programmi effettuati, qualunque ne siano la natura, il contenuto e la provenienza e tenendo conto, per le trasmissioni regionali e sub-regionali, dell'ambito della diffusione, mediante una ponderazione basata sulla relativa popolazione. La percentuale massima dei messaggi pubblicitari radiofonici e televisivi del 5%, di cui all'[art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art21), va riferita rispettivamente all'ammontare annuale effettivo delle ore di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, cosi' come definiti nel comma precedente.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 10
Art. 10. Sviluppo delle reti, degli impianti e dei servizi Ai sensi dell'[art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art14) la RAI si impegna: 1) a completare entro il 31 dicembre 1983 la realizzazione degli impianti radiofonici a modulazione di ampiezza e a modulazione di frequenza e degli impianti televisivi relativi alla 1ª, 2ª, 3ª rete, nonche' degli impianti di collegamento previsti nei piani gia' approvati dall'amministrazione di cui all'allegato B; 2) per la diffusione radiofonica: a) a migliorare la ricezione dei propri programmi sul territorio nazionale irradiati sulle reti a modulazione di ampiezza e ad adeguarsi alle indicazioni dell'accordo di Ginevra 1975; b) ad introdurre il servizio stereofonico sulle tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza; 3) per la diffusione televisiva: a) ad eliminare, per la 1ª e 2ª rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e ad estendere il servizio sino ai centri abitati con popolazione non inferiore a 900 abitanti; b) per la 3ª rete, a provvedere prioritariamente a riequilibrare, fino al limite del 65%, il grado di servizio regionale in quelle regioni in cui esso risulta comparativamente inferiore con particolare riguardo a quelle meridionali, estendendo gradualmente entro il 1985 il servizio regionale ai capoluoghi di provincia secondo l'ordine delle regioni meno favorite. Tale estensione dovra' realizzarsi tenendo conto della esigenza di assicurare un adeguato spazio alla radiodiffusione privata in ambito locale, secondo quanto enunciato dal primo comma del successivo art. 12; c) la RAI potra' stipulare convenzioni con le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane o appositi consorzi di enti locali, che prevedano apporti di beni, diritti e servizi, dandone preventiva comunicazione all'amministrazione. Ove con le dette convenzioni si eccedano i sopra indicati limiti di estensione delle reti televisive, i progetti degli impianti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione ai sensi dell'art. 185 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156); d) a sostituire il canale "C" attualmente utilizzato da alcuni impianti della lª rete televisiva; 4) per i collegamenti: a potenziare, secondo criteri di economicita' di gestione e di sicurezza di esercizio, la rete dei collegamenti e dei relativi impianti per adeguarli alle esigenze del servizio ed al progresso tecnologico. Tale potenziamento terra' anche conto delle possibilita' offerte dalla rete pubblica ai sensi dell'art. 15 della presente convenzione, nonche' del fatto che i collegamenti a rimbalzo per l'alimentazione di emergenza di alcuni trasmettitori non verranno protetti dalle interferenze; 5) ad introdurre il servizio "televideo" sulle proprie reti televisive, al termine del periodo di sperimentazione, alle modalita' tecniche e condizioni che saranno indicate dall'amministrazione, sentito il parere della commissione parlamentare.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 11
Art. 11. Attivita' di ricerca e di sperimentazione Al fine di conseguire il miglioramento dei servizi la RAI e' tenuta a svolgere ricerche e sperimentazioni sulle piu' avanzate tecniche in materia di trasmissioni radiofonica e televisiva. Le ricerche e le sperimentazioni riguardano fra l'altro anche reti via cavo pluricanali, trasmissioni di informazioni addizionali sui trasmettitori radiofonici, trasmissioni di piu' canali audio associati al programma TV, nuove tecniche di trasmissione televisiva, secondo programmi di massima e piani particolari sottoposti all'amministrazione che li approva sentito il consiglio superiore tecnico. La RAI si impegna a sperimentare la diffusione diretta dei programmi da satellite. In conformita' all'attuale quadro legislativo, definito dalla [legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103), ed alle indicazioni delle [sentenze della Corte costituzionale n. 202 del 1976](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::) e [n. 148 del 1981](https://e-justice.europa.eu/ecli/ECLI::::), che riservano alla societa' concessionaria la diffusione in ambito nazionale, la sperimentazione del servizio di radiodiffusione radiofonica e televisiva su scala nazionale e' attribuita alla RAI in esclusiva e sara' svolta sulla base di un piano generale, che verra' predisposto dall'amministrazione con la collaborazione della societa' concessionaria, finalizzato al coordinamento con i programmi nazionali ed internazionali riguardanti il settore e con i piani di sviluppo dell'industria nazionale interessata. La RAI potra' realizzare in tempo utile il collegamento tra i propri impianti e la stazione di terra destinata all'invio dei programmi al satellite, ai sensi del successivo art. 15. La RAI e' impegnata a studiare nuove tecniche - specialmente in relazione ai sistemi televideo - e ad applicarle in via graduale, compatibilmente con gli aspetti tecnici, economici e della domanda della utenza, per rendere comprensibili ai privi dell'udito ed ai non vedenti i programmi televisivi, con particolare riguardo ai notiziari informativi. L'amministrazione si riserva di coordinare le sperimentazioni promosse dalla RAI con analoghe ed affini ricerche condotte dalla stessa amministrazione e da altri gestori dei servizi pubblici di telecomunicazioni. La RAI informa periodicamente l'amministrazione e la commissione parlamentare dei risultati conseguiti nella sperimentazione delle nuove tecniche e nella attivita' di ricerca.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 12
Art. 12. Pianificazione e assegnazione di frequenze L'amministrazione elabora e definisce i Piani di assegnazione di frequenze alle stazioni di diffusione radiofonica e televisiva, utilizzando le bande previste a tale scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze. Tali piani sono elaborati avendo cura di assicurare un impiego ottimale dello spettro attribuito alla radiodiffusione dal piano stesso, con l'obbiettivo di estendere possibilmente all'intero territorio nazionale il servizio pubblico e di assicurare adeguato spazio alla radiodiffusione privata. La societa' concessionaria ha l'obbligo di fornire alla amministrazione, su richiesta, la massima collaborazione, sia per la formulazione, sulla base di precise direttive, di ipotesi dei piani di cui al precedente comma, sia per l'utilizzazione in comune dei mezzi tecnici di calcolo in suo possesso, per tutti gli studi di pianificazione che si rendessero necessari anche in vista di impegni internazionali in materia di radiodiffusione. Sino all'approvazione dei piani di cui al primo comma del presente articolo, lo sviluppo delle reti indicato nella presente convenzione avviene in base alle direttive impartite dall'amministrazione, sentito il consiglio superiore tecnico, e le assegnazioni delle frequenze di funzionamento degli impianti vengono definite, con la osservanza dei criteri direttivi indicati nel citato primo comma, in sede di approvazione dei piani tecnici particolari, verificando anche che le estensioni delle reti di cui ai punti 2) e 3) dell'art. 10 non pregiudichino l'obiettivo di assicurare lo spazio che la radiodiffusione privata, censita in base al decreto ministeriale 18 novembre 1980, effettivamente utilizzava alla data del 10 febbraio 1981 sui canali disponibili per la radiodiffusione.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 13
Art. 13. Filodiffusione sonora La RAI si impegna a soddisfare le nuove richieste di utenza nelle citta' gia' servite al momento della stipulazione della presente convenzione e indicate nell'allegato C. La RAI utilizzera', per realizzare tale programma, le reti telefoniche della concessionaria del servizio pubblico telefonico, provvedendo a fornire gli opportuni organi di modulazione ed amplificazione. L'amministrazione stabilira' con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la misura del canone di abbonamento dovuto alla RAI per il servizio di filodiffusione, nonche' la ripartizione del canone stesso tra la RAI e la concessionaria del servizio pubblico telefonico, tenendo conto dei costi rispettivamente sostenuti.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 14
Art. 14. Prestazioni aggiuntive Le prestazioni aggiuntive di cui all'[art. 19, lettere b)](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19-letb) e [c), della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19-letc), e le relative condizioni e modalita' saranno regolate con le speciali convenzioni previste dall'art. 20 della stessa legge, da stipulare con le amministrazioni dello Stato direttamente interessate con l'intervento dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 15
Art. 15. Realizzazione degli impianti La RAI ha l'obbligo di realizzare gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione a perfetta regola d'arte, adottando ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico. Qualora ragioni di indole tecnica ed economica lo consiglino, allo scopo di evitare antieconomiche duplicazioni di impianti, la RAI puo' utilizzare gli esistenti mezzi trasmissivi dell'amministrazione e dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, sempreche' tecnicamente rispondenti o facilmente adattabili alle esigenze del servizio di cui alla presente convenzione. Per sviluppi a piu' lungo termine puo' essere prevista la progettazione di impianti comuni tra RAI ed altri gestori di telecomunicazioni. Le modalita' di uso dovranno essere conformi ai piani tecnici approvati dall'amministrazione e predisposti dalla RAI di intesa con gli altri gestori interessati. I relativi canoni saranno stabiliti dall'amministrazione, in rapporto al costo dei circuiti stessi.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 16
Art. 16. Efficienza degli impianti La RAI si obbliga a mantenere costantemente tutti gli impianti in perfetto stato di funzionamento, eseguendo tempestivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il normale processo di rinnovo degli impianti. La RAI e' tenuta a trasmettere all'amministrazione la documentazione relativa ai rinnovi.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 17
Art. 17. Presentazione dei piani La RAI e' tenuta a sottoporre all'approvazione dell'amministrazione, tenuto conto dei criteri generali formulati dalla commissione parlamentare di cui all'[art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art4), in ordine ai piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, i seguenti tipi di piani: a) piani tecnici di sistema relativi al miglioramento della ricezione dei programmi radiofonici sul territorio nazionale irradiati sulle reti a modulazione di ampiezza ed alla introduzione del servizio stereofonico sulle tre reti radiofoniche a modulazione di frequenza, previsti al punto 2) dell'art. 10 della presente convenzione; b) piani di massima tecnico-finanziari concernenti l'insieme delle realizzazioni relative ad un triennio nel campo degli impianti di diffusione e collegamento. Tali piani indicano le iniziative da avviare a realizzazione nel corso di ciascun esercizio. Essi dovranno indicare le caratteristiche principali degli impianti e, settore per settore, gli indirizzi generali e gli obiettivi che si intendono perseguire con le realizzazioni previste. I piani dovranno comprendere: le previsioni della societa' concessionaria sull'andamento della utenza e dei servizi oggetto della presente convenzione; il programma di sviluppo degli impianti, elaborato anche in relazione al piano generale di sviluppo dei servizi di telecomunicazioni predisposto dall'amministrazione; gli investimenti occorrenti, secondo previsioni di larga massima, e le indicazioni sulle effettive disponibilita' economiche della societa' concessionaria ai valori correnti al momento della presentazione; c) piani particolari concernenti la realizzazione di impianti e reti singole previste nei piani di massima. Essi, tra l'altro, indicano i dati, le caratteristiche e le procedure di progetto e di realizzazione, la destinazione delle opere, la ubicazione e le frequenze di funzionamento richieste e i costi preventivati. Nel caso della attivita' di ricerca e sperimentazione essi conterranno i dettagli e le finalita' dei singoli studi. I piani tecnici di sistema indicati alla lettera a) del presente articolo dovranno essere presentati dalla RAI all'amministrazione entro il 31 dicembre 1981. Entro il mese di settembre di ciascun anno la RAI presentera' all'amministrazione, con adeguata documentazione, il piano di massima tecnico-finanziario per il successivo triennio. Le indicazioni del piano di massima saranno elaborate in forma piu' particolareggiata per il primo anno di validita' del medesimo. Entro novanta giorni dalla presentazione del piano di massima l'amministrazione, sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione e il consiglio di amministrazione, procede alla sua approvazione oppure formula le proprie osservazioni in ordine alla rispondenza del piano ai criteri generali di cui al primo comma del presente articolo. Il termine suddetto e' prorogato di giorni trenta, quando l'amministrazione richieda altri elementi entro sessanta giorni dalla presentazione. I lavori necessari per dare esecuzione ai piani di massima saranno di volta in volta autorizzati secondo i piani particolari che la RAI e' tenuta a presentare con un congruo anticipo sulla prevista data di inizio della realizzazione. L'amministrazione approva, entro sessanta giorni dalla presentazione, il piano particolare. Il termine e' prorogato di giorni sessanta qualora l'amministrazione richieda integrazioni e modifiche. La RAI comunica di volta in volta all'amministrazione la data di attivazione dei singoli impianti inviando il relativo progetto esecutivo. La RAI, inoltre, e' tenuta a fornire tutta la documentazione tecnica richiesta dall'amministrazione.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 18
Art. 18. Controllo della ricezione radiofonica e televisiva La RAI presenta all'amministrazione e alla commissione parlamentare una relazione annuale sui dati relativi: alle caratteristiche dei sistemi per la ricezione radiofonica e televisiva; alle condizioni di ricezione dei programmi radiofonici e televisivi in qualunque punto del territorio nazionale; alla occupazione, nelle varie localita', delle frequenze; agli elementi che localmente degradano la qualita' della ricezione; alla consistenza e alla localizzazione delle utenze. La RAI provvedera', con ogni opportuno mezzo di ricognizione e di indagine, a tenere costantemente aggiornata, anche ai fini dello svolgimento del proprio servizio, i dati di cui al precedente comma. Su richiesta dell'amministrazione, la RAI e' impegnata a collaborare ad ogni altra eventuale verifica o accertamento in ordine all'impiego delle radiofrequenze. La RAI dovra' dare tempestiva notizia ai competenti direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di ogni elemento suscettibile di provocare turbativa al servizio e dovra' fornire la collaborazione tecnica per la sua eliminazione.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 19
Art. 19. Controlli e collaudi La societa' concessionaria e' tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e ai propri impianti al personale dell'amministrazione incaricato dei controlli o del collaudo dei nuovi impianti, da effettuare a norma degli articoli 193 e 200 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156).
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 20
Art. 20. Attrezzature tecniche accessorie I mezzi destinati allo svolgimento del servizio saranno dotati delle necessarie attrezzature tecniche per la trasmissione di segnali di controllo e di telecomando e di tutti gli altri dati ed informazioni occorrenti al loro funzionamento, nonche' di collegamenti telefonici di servizio.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 21
Art. 21. Canone di concessione La RAI corrispondera' un canone annuo del 4,50%, di cui 2,50% all'amministrazione e 2% al Ministero del tesoro, su tutti i proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio (fanno quindi eccezione gli introiti non costituenti proventi quali gli interessi attivi, i contributi per interessi sui mutui, le entrate derivanti da trasformazioni patrimoniali e da accensione di mutui, le somme recuperate o rimborsate da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici quale corrispettivo per l'avvenuta effettuazione di servizi speciali, gli sconti e gli abbuoni concessi dai fornitori su spese gia' contabilizzate), con esclusione della quota sui canoni attribuita all'Accademia di Santa Cecilia ai sensi del [decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 56](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1946-02-08;56), e successive modificazioni. La percentuale del canone di cui al precedente comma, di spettanza del Ministero del tesoro, resta destinata per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'estero. Il versamento del canone dovra' essere effettuato non oltre trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 22
Art. 22. Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la societa' concessionaria e' tenuta a costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 300 milioni in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito risulti diminuito in conseguenza dei prelievi effettuati per penalita' o per altre ragioni, esso deve essere reintegrato dalla societa' concessionaria entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previsto nell'art. 24 della presente convenzione per il ritardo pagamento del canone di concessione. Qualora il ritardo superi un anno l'amministrazione ha la facolta' di applicare alla societa' concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 25. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria. L'amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili verso la societa' concessionaria sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la societa' concessionaria e' tenuta a reintegrare il deposito stesso nei termini sopra indicati.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 23
Art. 23. Riscatto Lo Stato si riserva, alla scadenza della convenzione, di esercitare il diritto di riscatto con le modalita' e condizioni previste dagli articoli 202 e seguenti del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156). Le stesse norme si applicano in caso di anticipata risoluzione del rapporto e nei casi previsti dalla legge.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 24
Art. 24. Penalita' In caso di ritardo nel pagamento del canone di concessione e di qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta all'amministrazione a norma della presente convenzione, la societa' concessionaria sara' gravata di una penale fino a un massimo dei 2,50% in ragione d'anno in piu' del tasso ufficiale di sconto vigente alla data in cui detti pagamenti debbono essere eseguiti. Ove il ritardo superi un mese, la penale stessa sara' elevata fino a un massimo del 5% in ragione d'anno in piu' del tasso ufficiale di sconto. Qualora il ritardo superi l'anno, l'amministrazione ha la facolta' di applicare alla societa' concessionaria la sanzione prevista nel successivo art. 25. Per tutte le altre violazioni agli obblighi della presente convenzione, che non comportino una sanzione piu' grave, o per la inosservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti relativi ai servizi oggetto della presente concessione, l'amministrazione, dopo la debita contestazione alla societa' concessionaria, puo' applicare alla stessa una penalita' da un minimo di un milione di lire ad un massimo di dieci milioni di lire per ciascuna infrazione riscontrata. La suddetta penalita' non esonera la societa' concessionaria da eventuali responsabilita' verso terzi. Il pagamento delle penalita' indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla societa' concessionaria, che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 22 della presente convenzione. Qualora il ritardo nei pagamenti sia dovuto a cause non imputabili alla societa' concessionaria, l'amministrazione - sentito il consiglio di amministrazione - puo' non far luogo all'applicazione delle penalita' previste nel presente articolo o comunque revocarle.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 25
Art. 25. Decadenza In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a norma dell'art. 191 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156), puo' essere disposta la decadenza della concessione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il parere della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di decadenza l'amministrazione ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale e di prendere immediatamente possesso degli impianti adibiti ai servizi oggetto della concessione. L'amministrazione puo' assumere in gestione diretta gli impianti medesimi e, entro e non oltre sei mesi, accordare la gestione stessa in concessione ad altra societa', ferme restando le attribuzioni e i poteri della commissione parlamentare. Ove sia pronunciata la decadenza, l'amministrazione resta esonerata da ogni responsabilita' nei confronti dei terzi.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 26
Art. 26. Collegio arbitrale Tutte le controversie, che sorgano nel corso della presente concessione e per le quali non sia stato possibile raggiungere un accordo, sono deferite all'esame di un collegio arbitrale composto da cinque membri, designati uno dall'amministrazione, uno dal Ministero del tesoro, due dalla societa' concessionaria ed uno, con funzione di presidente, dal Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 27
Art. 27. Estensione e durata della concessione La concessione si estende a tutto il territorio della Repubblica. Essa ha la durata di sei anni a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che approva la presente convenzione ed e' rinnovabile per un periodo non superiore, ai sensi dell'[art. 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art14).
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 28
Art. 28. Revisione eventuale della convenzione Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della presente convenzione siano emanate leggi aventi contenuto in tutto o in parte innovatore della materia disciplinata dalle precedenti disposizioni, la presente convenzione verra' opportunamente adeguata con le modalita' previste dall'[art. 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art3), e dall'art. 196 del testo unico approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-03-29;156).
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 29
Art. 29. Registrazione ed efficacia L'efficacia della convenzione e' subordinata alla registrazione alla Corte dei conti del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva.
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-art. 30
Art. 30. Norma transitoria Per l'anno di entrata in vigore della presente convenzione i termini di presentazione delle proiezioni triennali del conto economico di cui all'art. 8, comma primo, e del piano di massima tecnico-finanziario di cui all'art. 17, comma primo, punto b), sono fissati al 31 gennaio 1982. Restano fermi, per le successive scadenze di presentazione delle proiezioni e dei piani predetti, i termini stabiliti rispettivamente all'art. 8, comma primo, e all'art. 17, comma terzo, della presente convenzione. La durata delle convenzioni aggiuntive stipulate in attuazione dell'[art. 19 della legge 14 aprile 1975, n. 103](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art19), e' prorogata sino alla entrata in vigore delle nuove convenzioni e comunque non oltre il 28 febbraio 1982. Roma, addi' 7 agosto 1981 Per la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. Il presidente: dott. Sergio ZAVOLI Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Il direttore generale: dott. Ugo MONACO
Convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-Allegato A
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)