DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1981, n. 834
TABELLA B LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO 1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani. 2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano. 3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice. 4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici. 5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani. 6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici. 7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrita' del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci. 8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due dita o di uno solo dello stesso o dell'altro piede. 9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi. 10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci. 11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare. 12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entita'. 13) La distonia spastica diffusa del colon. 14) Ernie viscerali contenibili. 15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado. 16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno. 17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale. 18) L'epifora. ((CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ed E)) a) ((Il criterio dell' equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermita' elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", salvo nei casi previsti dalla lettera B, numero 2), e dalla lettera F, numero 8). In tali lettere B, numero 2), ed F, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che, assieme all'assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, esista o meno la necessita' della continua o quasi continua degenza a letto "Ovviamente in tali lettere (B n. 2 e F n. 8) vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessita' della degenza continua o quasi continua a letto)). Le parole "grave" e "notevole", usate per caratterizzare il grado di talune infermita', debbono intendersi in relazione al frado di invalidita' corrispondente alla categoria cui l'infermita' e' ascritta. Con l'espressione "assoluta, totale, completa", applicata alla perdita di organi o funzioni, si intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilita' agli effetti della capacita' a proficuo lavoro. b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalita' ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sara' piu' elevata proporzionalmente alla entita' della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono. c) L'acutezza visiva dovra' essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata. La necessita' di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermita', si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali. Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come e' norma, l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 metri tra lo ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni: V = 10/10 V = 9/10 V = 8/10 V = 7/10 V = 6/10 V = 5/10 V = 4/10 V = 3/10 V = 2/10 V = 1/10 (5/50) Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sara' ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50. Con lo stesso ottotipo si potra' saggiare il rilievo di frazione 1/100, avvicinando l'occhio a 50 cm da esso. Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un visus col quale e' possibile soltanto distinguere a 50 cm le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si puo' determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm); ad un grado inferiore il visus e' ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano. Per cecita' assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecita' assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilita' luminosa. Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio e' cieco, deve essere considerato il visus corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non e' tollerata e, pertanto, deve essere considerato il visus non corretto. d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sara' pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realta', il grado di gravita' e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico. e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entita', estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto. In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza. f) Quando il militare ed il civile, gia' affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per cause della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite. Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti. Col termine "organo" deve intendersi una pluralita' di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e cio' perche' tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto). Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale). Con la dizione ("perdita parziale" dell'organo superstite "venga a perdere.. in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo. Va altresi' considerato alla stregua di "organi pari" quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecita' assoluta e permanente). g) Quando nella tabella A non sia gia' specificatamente prevista - per i monconi degli arti superiori o inferiori - una migliore classificazione in caso di impossibilita' di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione. Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini dell'applicazione della classifica piu' favorevole sopra prevista. h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla settima prevista dalla tabella A, deve essere fatta in base all'entita' dell'enfisema e alla riduzione della capacita' respiratoria (media - marcata - grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.
Tabella C
TABELLA C TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA
Categorie
Importo annuo
Tabella E
TABELLA E TABELLA E ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA' A) 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta e permanente. 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali). 4) Alterazioni delle facolta' mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L'assegno sara' mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanita' mentale e finche' duri tale trattamento. ((L'assegno sara' mantenuto od attribuito anche a coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta' mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. Nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente verra' conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera' applicazione il disposto del secondo comma)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Annue: L. 7.200.000) A-bis) 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani. 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilita' assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Annue: L. 6.480.000) B) 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale. 2) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Annue: L. 5.760.000) C) 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilita' dell'applicazione dell'apparecchio di protesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Annue: L. 5.040.000) D) 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Annue: L. 4.320.000) E) 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale. 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia. 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba. 5) Alterazioni delle facolta' mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche' tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Annue: L. 3.600.000) F) 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme. 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba. 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba. 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba. 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza. 7) Alterazioni delle facolta' mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. 8) Tubercolosi o altre infermita' gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita' a qualsiasi attivita' fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Annue: L. 2.880.000) G) 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 2) La disarticolazione di un'anca. 3) Tutte le alterazioni delle facolta' mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'. 4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacita' a proficuo lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Annue: L. 2.160.000) H) 1) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene. 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale. 3) Sordita' bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico. 4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata. 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Annue: L. 1.440.000)
Tabella F
TABELLA F ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'
Natura del cumulo
Importo annuo
Per due superinvalidita' contemplate nelle lettere A, A-bis e B. 9.978.000
Per due superinvalidita' di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E.
7.599.600
Per due superinvalidita' di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E 4.180.200
Per due superinvalidita' contemplate nella tabella E
3.139.800
Per una seconda infermita' della prima categoria della tabella A. 2.379.600
Per una seconda infermita' della seconda categoria della tabella A. 2.142.000
Per una seconda infermita' della terza categoria della tabella A. 1.903.200
Per una seconda infermita' della quarta categoria della tabella A. 1.665.600
Per una seconda infermita' della quinta categoria della tabella A. 1.428.000
Per una seconda infermita' della sesta categoria della tabella A. 1.189.800
Per una seconda infermita' della settima categoria della tabella A. 951.600
Per una seconda infermita' dell'ottava categoria della tabella A. 714.000
TRATTAMENTO ANNUO SPETTANTE AI CONGIUNTI DEI CADUTI
Soggetti di diritto Importo annuo
Tabella G: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico 1.477.200
Tabella M: Genitori, collaterali ed assimilati - Pensioni normali 805.800
Tabella S: Genitori - Pensioni speciali 790.800
TRATTAMENTO SPETTANTE ALLE VEDOVE ED ORFANI DEGLI INVALIDI DECEDUTI PER CAUSE DIVERSE DALLA INFERMITA' PENSIONATA
Soggetti di diritto Importo annuo
Tabella N: Vedove ed orfani minorenni - Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico:
2ª categoria 778.200
3ª categoria 693.000
4ª categoria 622.800
5ª categoria 565.800
6ª categoria 523.200
7ª categoria 495.000
8ª categoria 481.200
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