LEGGE 14 aprile 1982, n. 159
ARTICOLO 44. (Altri provvedimenti). 1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere lo sviluppo dell'economia della gomma naturale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espansione e del miglioramento della produzione, della produttivita' e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente ottenendo maggiore sicurezza di approvvigionamento. 2. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire i seguenti punti: a) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici; b) programmi e progetti volti a migliorare la produttivita' dell'industria della gomma naturale; c) mezzi per migliorare la qualita' delle forniture di gomma naturale e per ottenere uniformita' nelle norme qualitative e nella presentazione del prodotto; e d) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo. 3. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune, una volta istituito. 4. Se del caso il Consiglio puo' formulare raccomandazioni ai membri, a istituti internazionali, nonche' ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo. 5. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.
Accordo-art. 45
ARTICOLO 45. (Consultazioni). Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle politiche governative che riguardano direttamente l'offerta e la domanda nel settore della gomma naturale. Il Consiglio puo' sottoporre le proprie raccomandazioni all'esame dei membri.
Accordo-art. 46
ARTICOLO 46. (Statistiche e informazioni). 1. Il Consiglio raccoglie, confronta e, se del caso, pubblica le informazioni statistiche sulla gomma naturale e sui settori affini necessarie al buon funzionamento del presente accordo. 2. I membri forniscono al Consiglio sollecitamente e con la massima ampiezza i dati disponibili sulla produzione, sul consumo e sugli scambi internazionali di gomma naturale, secondo le categorie specifiche. 3. Il Consiglio puo' chiedere inoltre ai membri di fornire altre informazioni, comprese quelle su settori affini, eventualmente necessarie al buon funzionamento del presente accordo. 4. I membri devono fornire le suddette statistiche ed informazioni entro un termine ragionevole con la massima ampiezza, compatibilmente con la rispettiva legislazione nazionale. 5. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le adeguate organizzazioni internazionali, compreso il gruppo di studio internazionale sulla gomma e con le borse di prodotti di base per garantire la disponibilita' di dati recenti e sicuri relativi a produzione, consumo, scorte, scambi internazionali e prezzi della gomma naturale, nonche' ad altri settori che influenzano la domanda e l'offerta del settore. 6. Il Consiglio cerca di evitare che le informazioni pubblicate possano pregiudicare il carattere riservato delle funzioni di persone o societa' che producono, trasformano o commercializzano la gomma naturale o prodotti affini.
Accordo-art. 47
ARTICOLO 47. (Valutazione annuale, stime e studi). 1. Il Consiglio prepara e pubblica una valutazione annuale sulla situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate. 2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale di tutti i tipi e qualita' per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate. 3. Il Consiglio provvede (oppure prende gli opportuni accordi in proposito) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale, nonche' sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.
Accordo-art. 48
ARTICOLO 48. (Esame annuale). 1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento dell'accordo alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 e ne comunica i risultati ai membri. 2. Il Consiglio puo' quindi formulare raccomandazioni dirette ai membri e prendere successivamente le misure di sua competenza per migliorare l'efficacia del funzionamento del presente accordo.
Accordo-art. 49
ARTICOLO 49. (Obblighi generali dei membri). 1. Per la durata del presente accordo i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi. 2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e la modernizzazione dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori. 3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.
Accordo-art. 50
ARTICOLO 50. (Ostacoli agli scambi). 1. In conformita' della valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articolo 47, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato. 2. Per favorire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio puo' raccomandare ai membri di definire, nelle adeguate sedi internazionali, disposizioni pratiche e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i risultati di dette raccomandazioni.
Accordo-art. 51
ARTICOLO 51. (Trasporto e strutture di mercato nel settore della gomma naturale). Il Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonche' il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.
Accordo-art. 52
ARTICOLO 52. (Provvedimenti differenziali e riparatori). I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilita' di adottare detti provvedimenti in conformita' dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo.
Accordo-art. 53
ARTICOLO 53. (Esenzione dagli obblighi). 1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, di emergenza o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente accordo, il Consiglio con voto speciale puo' esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di soddisfare detto obbligo. 2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo i del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.
Accordo-art. 54
ARTICOLO 54. (Norme di lavoro eque). I membri dichiarano di impegnarsi a mantenere le norme di lavoro intese a migliorare il tenore di vita dei lavoratori nei rispettivi settori della gomma naturale.
Accordo-art. 55
ARTICOLO 55. (Ricorsi). 1. Qualsiasi ricorso sul mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro, su richiesta del membro autore del ricorso, deve essere presentato al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, prende una decisione in proposito. 2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere della violazione. 3. Qualora, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il Consiglio concluda che un membro ha commesso un'infrazione al presente accordo, esso puo' prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente accordo: a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di Consiglio e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 19 e di far parte di tali comitati finche' non abbia adempiuto ai propri obblighi; oppure b) agire in conformita' dell'articolo 65, se la violazione pregiudica seriamente il funzionamento del presente accordo.
Accordo-art. 56
ARTICOLO 56. (Controversie). 1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio che decide in merito. 2. Qualora una controversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri; con almeno un terzo del totale dei voti, puo' domandare al Consiglio, previa discussione e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo sulle questioni oggetto di controversia. 3. a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva e' composta di cinque persone, secondo i seguenti criteri: i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a quelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato in campo giuridico, nominate dai membri esportatori; ii) due persone nominate dai membri importatori in base agli stessi criteri; iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti i) e ii) oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio. b) I cittadini dei membri o dei paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva. c) I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo. d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione. 4. Il parere della commissione consultiva, con i relativi motivi, viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.
Accordo-art. 57
ARTICOLO 57. (Firma). Dal 2 gennaio al 30 giugno 1980 compreso il presente accordo sara' aperto, presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978.
Accordo-art. 58
ARTICOLO 58. (Depositario). Il Segretario Generale delle Nazioni Unite viene designato depositario del presente accordo.
Accordo-art. 59
ARTICOLO 59. (Ratifica, accettazione e approvazione). 1. Il presente accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 30 settembre 1980. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data. 3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
Accordo-art. 60
ARTICOLO 60. (Notifica di applicazione provvisoria). 1. Il governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario, in qualsiasi momento, della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformita' dell'articolo 61, oppure, se gia' e' in vigore, ad una data determinata. 2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo puo' dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative. Tuttavia detto governo deve adempiere tutti gli obblighi finanziari relativi al bilancio amministrativo. L'appartenenza provvisoria di un governo, in seguito a detta notifica, non deve superare i diciotto mesi dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. In caso di necessita' di fondi per il bilancio della scorta stabilizzatrice entro il periodo di diciotto mesi, il Consiglio decidera' sullo status di un governo membro a titolo provvisorio a norma del presente paragrafo.
Accordo-art. 61
ARTICOLO 61. (Entrata in vigore). 1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 1 ottobre 1980 o in qualsiasi data successiva, se entro quel termine i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80 per cento delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo. 2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 1 ottobre 1980, oppure in qualsiasi data entro i due anni successivi, se entro detto termine i governi che rappresentano almeno il 65 per cento delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno il 65 per cento delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno informato il depositario, in conformita' dell'articolo 60, della propria intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. L'accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di diciotto mesi, a meno che non entri in vigore definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformita' del paragrafo 4 del presente articolo. 3. Se, a norma del paragrafo 2, il presente accordo non entra in vigore provvisoriamente entro due anni dal 1 ottobre 1980, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro un termine quanto piu' possibile ravvicinato dopo quella data, invita i governi che hanno depositato gli strumenti li ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonche' tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978, a riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente ai governi in grado di prendere le necessarie misure di agire in conseguenza per mettere tra loro in vigore il presente accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante questa riunione non si raggiunga alcuna conclusione, il Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, puo' convocare ulteriori riunioni. 4. Se, entro diciotto mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria dell'accordo a norma del paragrafo 2, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente accordo a norma del paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, entro il termine piu' ravvicinato possibile, e comunque prima della fine del suddetto periodo di diciotto mesi, convoca i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio, nonche' tutti gli altri partecipanti alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1978, al fine di esaminare il futuro del presente accordo. Tenuto conto delle raccomandazioni formulate nella riunione convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, il Consiglio si riunisce per decidere sul futuro del presente accordo. In particolare, il Consiglio decide con voto speciale sulle seguenti possibilita': a) mettere definitivamente in vigore il presente accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente; b) mantenere l'accordo provvisoriamente in vigore tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno; oppure c) negoziare nuovamente l'accordo. Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente accordo scade alla fine del periodo di diciotto mesi. 5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito. 6. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la prima sessione del Consiglio al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Accordo-art. 62
ARTICOLO 62. (Adesione). 1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo, alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un limite di tempo per il deposito degli strumenti d'adesione. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito nelle condizioni di adesione. 2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.
Accordo-art. 63
ARTICOLO 63. (Emendamenti). 1. Il Consiglio, con voto speciale, puo' raccomandare ai membri emendamenti al presente accordo. 2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri notificano al depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento. 3. Un emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente, e da parte di almeno due terzi dei membri importatori che dispongono come minimo dell'85 per cento dei voti del gruppo corrispondente. 4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente, articolo relative alla data stabilita dal consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento, a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso. 5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un emendamento alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente a decorrere da tale data, a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilita' di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali, e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro prima della notifica della relativa accettazione. 6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni relative all'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.
Accordo-art. 64
ARTICOLO 64. (Recesso). 1. Un membro puo' recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria iniziativa al Consiglio. 2. Un anno dopo la ricezione della notifica da parte del depositario il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Accordo-art. 65
ARTICOLO 65. (Esclusione). Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente accordo, puo' con voto speciale escludere detto membro dall'accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Accordo-art. 66
ARTICOLO 66. (Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione, oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento). 1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo a causa dei seguenti motivi: a) non accettazione di un emendamento al presente accordo in conformita' dell'articolo 63; b) recesso dal presente accordo in virtu' dell'articolo 64; oppure c) esclusione dal presente accordo in conformita' dell'articolo 65. 2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo. 3. Il Consiglio rimborsa la quota del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformita' dell'articolo 41, ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della quota di eventuali eccedenze. a) Il rimborso ad un membro che cessa di essere parte contraente, perche' non puo' accettare un emendamento al presente accordo, deve essere effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione. b) Il rimborso ad un membro che recede dall'accordo deve essere effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito al recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente accordo, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 67, prima del rimborso ed in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41 e al paragrafo 7 dell'articolo 67. c) Il rimborso ad un membro in caso di esclusione deve essere effettuato sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo. 4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere a), b) o e) del paragrafo 3 del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilita' del bilancio della scorta stabilizzatrice o provocare una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, i pagamenti vengono rinviati fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice puo' essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo d'intervento massimo. Qualora, prima della fine del periodo di un anno di cui all'articolo 64, il Consiglio informi il membro che recede che il pagamento deve essere differito in conformita' del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intenzione di recedere ed il recesso effettivo, su richiesta del membro interessato, puo' essere prorogato fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il pagamento della quota puo' essere effettuato entro sessanta giorni. 5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a norma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non puo' neppure venire imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'organizzazione dopo il pagamento del rimborso.
Accordo-art. 67
ARTICOLO 67. (Durata, proroga e risoluzione). 1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtu' dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, oppure risolto a norma dei paragrafi 5 o 6 del medesimo. 2. Prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni e/o di rinegoziarlo. Il Consiglio notifica al depositario tali decisioni. 3. Qualora, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i negoziati su un nuovo accordo destinato a sostituire il presente accordo non siano ancora conclusi, il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga. 4. Se, prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente accordo, un nuovo accordo in sostituzione del presente accordo e' stato negoziato, ma ancora non e' entrato in vigore a titolo definitivo o provvisorio, il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo sino all'entrata in vigore provvisoria o definitiva del nuovo accordo, a condizione che detta proroga non superi i due anni. Il Consiglio notifica al depositario tale proroga. 5. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente accordo in virtu' dei paragrafi 2, 3 o 4 di questo articolo, il presente accordo, qualora sia prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo. 6. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio puo' decidere di risolvere il presente accordo da decorrere da una data da esso stabilita. Il Consiglio notifica al depositario tale decisione. 7. Nonostante la risoluzione dell'accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore ai tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformita' del disposto dell'articolo 41, fatte salve le pertinenti decisioni prese con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.
Accordo-art. 68
ARTICOLO 68. (Riserve). Nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' costituire oggetto di riserve.
Accordo-art. 69
ARTICOLO 69. (Testi dell'accordo facenti fede). I testi del presente accordo redatti in cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno tutti ugualmente fede. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo governo, hanno firmato il presente accordo alle date che figurano a fronte della loro firma. Fatto a Ginevra, il sei di ottobre millenovecentosettantanove. (Seguono le firme).
Accordo-Allegato A
ALLEGATO A. QUOTE DEI SINGOLI PAESI ESPORTATORI NELLE ESPORTAZIONI GLOBALI NETTE DEI PAESI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA GOMMA NATURALE, FISSATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 61 % (a) Bolivia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,081 Camerun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,514 India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,199 Indonesia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,387 Liberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,551 Malaysia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,218 Nigeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,313 Papua-Nuova Guinea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,150 Filippine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.018 Singapore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,406 Sri Lanka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,367 Tailandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,004 Zaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,792 -------- Totale . . . . . . . 100,000 -------------- (a) Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle esportazioni globali nette di gomma naturale nel quinquennio 1974-1978.
Accordo-Allegato B
ALLEGATO B. QUOTE DEI SINGOLI PAESI IMPORTATORI E GRUPPI DI PAESI NELLE IMPORTAZIONI GLOBALI NETTE DEI PAESI PARTECIPANTI ALLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA GOMMA NATURALE, FISSATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 61 % (a) Algeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,081 Australia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,467 Austria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,683 Brasile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,836 Bulgaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,394 Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,934 Cina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,707 Cecoslovacchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,810 Ecuador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,050 Egitto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,097 Comunita' economica europea. . . . . . . . . . . . . . . . . 23,283 Belgio/Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,772 Danimarca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,171 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,428 Repubblica federale di Germania. . . . . . . . . . . . . 6,435 Irlanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,273 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,150 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,733 Regno Unito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,321 Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,051 Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,226 Repubblica democratica tedesca . . . . . . . . . . . . . . . 1,258 Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,141 Guatemala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,070 Ungheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,534 Giappone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,780 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,000 Malta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,000 Messico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,325 Marocco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,150 Nuova Zelanda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,291 Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,094 Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,000 Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,225 Polonia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980 Repubblica di Corea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,189 Romania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,529 Somalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,000 Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,178 Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,439 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,122 Repubblica araba di Siria. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,014 Tunisia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,008 Turchia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,758 Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche . . . . . . . 7,148 Stati Uniti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,756 Uruguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,117 Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,306 Iugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,969 -------- Totale . . . . . . . 100,000 -------------- (a) Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle importazioni nette globali di gomma naturale nel triennio 1976-1978.
Accordo-Allegato C
ALLEGATO C. COSTO DELLA SCORTA STABILIZZATRICE SECONDO LE VALUTAZIONI EFFETTUATE DAL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA GOMMA NATURALE, 1978 In circostanze normali, il costo relativo all'acquisto e alla gestione della scorta stabilizzatrice di 550.000 tonnellate puo' essere calcolato moltiplicando questa cifra per il prezzo di azione limite minimo di 168 centesimi malesi/di Singapore per chilogrammo e aggiungendo un ulteriore 10 per cento del prezzo stesso.
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