LEGGE 14 aprile 1982, n. 326
ARTICOLO 11 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.
Protocollo n. 3-art. 12
ARTICOLO 12 Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali dello Stato di importazione secondo le modalita' previste dalle norme ivi vigenti. Le autorita' suddette hanno la facolta' di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.
Protocollo n. 3-art. 13
ARTICOLO 13 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine 5 dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.
Protocollo n. 3-art. 14
ARTICOLO 14 L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalita' di importazione delle merci, non comporta ipso facto la invalidita' del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.
Protocollo n. 3-art. 15
ARTICOLO 15 La sostituzione di uno o piu' certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o piu' altri certificati SUR. 1 e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovano le merci.
Protocollo n. 3-art. 16
ARTICOLO 16 Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo 8 compilato dall'esportatore, sotto la responsabilita' di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso 8 redatto in una delle lingue nelle quali 8 redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Se le merci contenute nella spedizione sono gia' state oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore puo' indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario SUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno di e 8 mm in piu' a ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare 8 una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m2. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonche' un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo. E' redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalita' previste dai regolamenti doganali e postali.
Protocollo n. 3-art. 17
ARTICOLO 17 1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci cono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicita' di tale dichiarazione. 2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale, le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantita', non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 90 unita' di conto europee quando si tratta di piccole spedizioni o a 235 unita' di conto europee, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Protocollo n. 3-art. 18
ARTICOLO 18 1. Le merci spedite dalla Comunita' o dalla Jugoslavia per un'esposizione in un altro paese e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Jugoslavia o nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purche' ottemperino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie della Comunita' o della Jugoslavia e purche' sia data dimostrazione probante alle autorita' doganali: a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunita' o dalla Jugoslavia nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte; b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Jugoslavia o nella Comunita'; c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Jugoslavia o nella Comunita', nello stato in cui erano state inviate all'esposizione; d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione. 2. Alle autorita' di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.
Protocollo n. 3-art. 19
ARTICOLO 19 1. Quando un certificato e rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle qual il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo 7, paragrafo 3, l'esportatore deve: - indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce; - attestare che non e' stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi. 2. Le autorita' doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono confermi a quelle della documentazione corrispondente. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAGLICE AUSGESTELT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLOENDE", "IZDATO NAKNADNO".
Protocollo n. 3-art. 20
ARTICOLO 20 In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore puo' chiedere alle autorita' doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato cosi' rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".
Protocollo n. 3-art. 21
ARTICOLO 21 La Jugoslavia e la Comunita' prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservare nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.
Protocollo n. 3-art. 22
ARTICOLO 22 Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, la Jugoslavia e la Comunita' si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticita' dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi e delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR. 2.
Protocollo n. 3-art. 23
ARTICOLO 23 Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR. 2 contenente dati inesatti.
Protocollo n. 3-art. 24
ARTICOLO 24 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticita' del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione. 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorita' doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorita' doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilita' di ritirare le merci, riservandosi pero' di prendere le misure conservative ritenute necessarie. 3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al piu' presto alle autorita' doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale. Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorita' doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
Protocollo n. 3-art. 25
ARTICOLO 25 Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Protocollo n. 3-art. 26
ARTICOLO 26 1. E' istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale. 2. Il Comitato e' composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali della Jugoslavia.
Protocollo n. 3-art. 27
ARTICOLO 27 La Comunita' e la Jugoslavia adottano le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'accordo.
Protocollo n. 3-art. 28
ARTICOLO 28 La Comunita' e la Jugoslavia adottano, per quanto le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.
Protocollo n. 3-art. 29
ARTICOLO 29 Le parti contraenti convengono di prendere le misure necessarie per evitare nell'applicazione del presente protocollo le distorsioni del traffico. Il Consiglio di cooperazioni esamina, su domanda di una delle due parti e si pronuncia entro un termine ragionevole circa l'adozione di misure appropriate nell'ambito del presente protocollo.
Protocollo n. 3-art. 30
ARTICOLO 30 Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.
Protocollo n. 3-art. 31
ARTICOLO 31 Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio e sono in regime di deposito provvisorio,di deposito doganale o di zona franca nella Comunita' o in Jugoslavia possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti giustificativi del trasporto diretto.
Protocollo n. 3-art. 32
ARTICOLO 32 Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "Osservazioni" del certificato.
Protocollo n. 3-Allegato I
ALLEGATO I NOTE ESPLICATIVE Nota 1 - ad articolo 1 e 2 Le espressioni "la Comunita'" o "la Jugoslavia" comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunita' o della Jugoslavia. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purche' le stesse rispondano alle condizioni di cui alla nota esplicativa 5 Nota 2 - ad articolo 1 Allo scopo di determinare se una merce 5 originaria della Comunita' o della Jugoslavia non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale prodotto siano o meno originari di paesi terzi. Nota 3 - ad articolo 3, paragrafi 1 e 2 e ad articolo 4 Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato. Nota 4 - ad articolo 1 Gli imballaggi sono considerati un tutto unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio. Nota 5 - ad articolo 2, lettera f) L'espressione "loro navi" si applica soltanto alle navi: - immatricolate o registrate in uno Stato membro o in Jugoslavia; - che battono bandiera di uno Stato membro o della Jugoslavia; - che, per quanto riguarda gli Stati membri, appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati membri o ad una societa' avente la sede principale in uno Stato membro e di cui l'amministratore o gli amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione e del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati membri e di cui, inoltre, il capitale, per quanto concerne le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, appartiene almeno per il 50% agli Stati membri, a collettivita' pubbliche o a cittadini degli Stati membri; - che, per quanto concerne la Jugoslavia, appartengono almeno per il 51% a cittadini della Jugoslavia o ad organizzazioni di lavoro associato aventi sede principale in Jugoslavia e di cui l'amministratore o gli amministratori ed i membri dell'organo d'amministrazione sono cittadini della Jugoslavia e di cui, inoltre, per quanto concerne gli investimenti di stranieri nelle organizzazioni di lavoro associato iugoslave, almeno il 51% degli investimenti appartiene a cittadini della Jugoslavia o ad organizzazioni di lavoro associato iugoslave; - il cui stato maggiore 5 interamente composto da cittadini degli Stati membri o della Jugoslavia; - e il cui equipaggio 8 composto, almeno nella proporzione del 75%, da cittadini degli Stati membri o della Jugoslavia. Nota 6 - ad articolo. 4 Per "prezzo franco fabbrica" si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento 5 stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati. Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
Protocollo n. 3-Allegato II
ALLEGATO II ELENCO A Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 3-Allegato III
ALLEGATO III ELENCO B Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di "prodotti originari" ai prodotti che ne sono oggetto Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 3-Allegato IV
ALLEGATO IV ELENCO Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 3-Allegato V
ALLEGATO V CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo n. 3-Allegato VI
ALLEGATO VI Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari di Sua Maesta il Re dei Belgi, di Sua Maesta la Regina di Danimarca, del Presidente della Repubblica federale di Germania, del Presidente della Repubblica francese, del Presidente dell'Irlanda, del Presidente della Repubblica italiana, di Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, di Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi, di Sua Maesta la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e del Consiglio delle Comunita europee, da una parte, e del Presidente della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altra, riuniti a Belgrado il due aprile millenovecentoottanta per la firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, all'atto della firma di tale accordo hanno - adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti elencate in appresso: 1. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 nonche' agli articoli 21, 22 e 23 2..Dichiarazione comune relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Iugoslavia 3. Dichiarazione comune relativa alla zona istituita dagli accordi firmati ad Osimo 4. Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo 5. Dichiarazione comune relativa al protocollo no 3 6. Dichiarazione di intenti delle parti contraenti 7. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione e ai contatti fra l'Assemblea parlamentare europea e i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I. 8. Dichiarazione comune relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunita' 9. Dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo - preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso: 1. Dichiarazione della Jugoslavia relativa all'articolo 24 2. Dichiarazione della Jugoslavia relativa a taluni prodotti agricoli 3. Dichiarazione della Comunita relativa al regime comunitario applicabile all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Jugoslavia 4. Dichiarazione della Comunita relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo 5. Dichiarazione della Comunita relativa all'unita di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n. 2 6. Dichiarazione della Comunita relativa all'articolo 29 del protocollo n. 3 7. Dichiarazione della Comunita relativa al sistema della preferenze tariffarie generalizzate 8. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino e preso atto: - dello scambio di lettere relativo alle operazioni di lavorazione e di trasformazione di taluni articoli tessili - dello scambio di lettere relativo alla manodopera iugoslava occupata nella Comunita'. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale. I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validita', alle stesse condizioni dell'accordo di cooperazione. Fatto a Belgrado, addi' due aprile millenovecentoottanta. Pour Sa Majeste' le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, For Hendes Majestat Danmarks Dronning, Fuer den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland, Pour le President de la Republique francaise, For the President of Ireland, Per il Presidente della Repubblica italiana, Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, For Her Majesty the Queen of the United Kingdom or Great Britain and Northern Ireland, For Radet for De europaiske Fallesskaber, Fur den Rat der Europaischen Gemeinschaften, For the Council of the European Communities, Pour le Conseil dea Communautes europeennes, Per il Consiglio delle Comunita' Europee, Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen, Za Predsednika Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije, Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Dichiarazioni comuni
Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1 nonche' agli articoli 21, 22 e 23 La Comunita' e la Jugoslavia convengono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui al protocollo n. 1 nonche' i contingenti tariffari comunitari di cui agli articoli 21, 22 e 23 saranno applicati "pro rata temporis". Dichiarazione comune relativa al regime comunitario da applicare all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Iugoslavia La Comunita' e la Jugoslavia convengono che la sospensione al 30% del prelievo integrale venga applicata ad una quantita' massima di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso il cui livello e' fissato ogni anno dal Consiglio delle Comunita' europee, conformemente al regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968. Per la redazione del bilancio estimativo la Comunita' e la Jugoslavia applicano la seguente procedura di collaborazione: 1. I servizi della Commissione raccolgono i dati forniti dagli Stati membri della Comunita' circa il rispettivo fabbisogno di animali destinati all'ingrasso. Sulla base di questi dati e alla luce delle loro previsioni, essi formulano una stima globale del fabbisogno comunitario. 2. Le competenti autorita' iugoslave verranno informate di queste stime. 3. Verranno quindi organizzate con la massima sollecitudine riunioni tra le autorita' competenti iugoslave ed i servizi della Commissione. Le riunioni saranno destinate: - ad uno scambio di opinioni sull'insieme del mercato della carne bovina nella Comunita', nonche' sulle prospettive di produzione e di consumo; - ad un'analisi comparativa degli elementi che permettono di formulare le stime del fabbisogno comunitario in materia di animali vivi destinati all'ingrasso; - ad uno scambio delle informazioni riguardanti le possibilita' di esportazione della Jugoslavia. 4. A conclusione di dotte riunioni, la Commissione redige un progetto di bilancio da trasmettere al Consiglio, prendendo in considerazione tutti gli elementi che sono emersi dalle discussioni e che si prestano ad una valutazione quantitativa quanto piu' possibile realistica. Il progetto di bilancio trasmesso al Consiglio sara' corredato di un documento che riporta il contenuto essenziale delle opinioni espresse dai partecipanti sul fabbisogno della Comunita' e sulle loro possibilita' di esportazione in ordine ai prodotti in causa. 5. Questo bilancio dovrebbe essere redatto in modo da garantire un regolare approvvigionamento del mercato comunitario e da permettere un aumento delle importazioni in funzione dell'incremento del fabbisogno comunitario, tenendo conto della prevedibile espansione di questo mercato. Alla luce di quanto precede, si suppone che i livelli annui delle importazioni di animali destinati all'ingrasso a titolo del bilancio presentino una tendenza al rialzo per un periodo di vari anni, in funzione dell'aumento del fabbisogno comunitario. Dichiarazione comune relativa alla zona istituita dagli accordi firmati ad Osimo Consapevoli dell'importanza annessa allo sviluppo della zona franca istituita dagli accordi firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, le parti contraenti riaffermano la loro volonta' di conferire tutto l'interesse possibile all'applicazione delle disposizioni dell'accordo inerenti allo sviluppo della zona suddetta. A tal fine esse ritengono indispensabile, oltre alla necessita' di sviluppare in modo particolare le azioni di cooperazione volte a favorire gli investimenti nella zona franca, l'attuazione di misure di promozione commerciale, nella pia ampia misura compatibile con l'accordo. Di conseguenza esse hanno convenuto che i prodotti che saranno fabbricati nella zona potranno beneficiare di un regime all'importazione per quanto possibile favorevole e stabile. A tal fine, esse ritengono necessario dispensare detti prodotti dalle misure che esse potrebbero essere indotte ad attuare a norma degli articoli 20 e 29 o del protocollo n. 1. Tenuto conto degli obiettivi da conseguire ne derivera', particolarmente per il Consiglio di cooperazione, la necessita', in caso di determinazione di massimali tariffari, di accordare un trattamento speciale ai prodotti che hanno acquisito l'origine nella zona e, di conseguenza, di stabilire detti massimali ad un livello che garantisca l'effettivo beneficio del regime speciale deciso per i prodotti in causa, senza compromettere l'obiettivo di evitare le perturbazioni sul mercato. Inoltre, nell'ambito dell'applicazione degli articoli 20 o 29 dell'accordo, le parti contraenti definiranno le condizioni atte ad agevolare la commercializzazione dei prodotti fabbricati nella zona. Dichiarazione comune relativa all'articolo 42 dell'accordo Le parti contraenti decidono che, nell'ambito del Consiglio di cooperazione, le modalita' che si rivelassero necessarie per constatare che i prodotti contemplati all'articolo 42 hanno acquisito l'origine nella zona istituita dagli accordi firmati ad Osimo saranno stabilite nel piu' breve tempo possibile per tener conto, in particolare, dello sviluppo della zona suddetta. Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 3 Per quanto riguarda la Jugoslavia, l'espressione "autorita' doganali" contenuta nel protocollo n. 3 comprende anche le autorita' pubbliche autorizzate in questo paese in materia di rilascio, di visto e di controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR 1 e di eventuale controllo di autenticita' dei formulari EUR 2. Dichiarazione di intenti delle parti contraenti 1. Ambo le parti precisano che l'applicazione dell'accordo implica da parte loro l'impegno, in funzione del rispettivo sviluppo economico, di promuovere, ogni qualvolta possibile, la presa in considerazione favorevole dei reciproci interessi commerciali, economici e finanziari. 2. Esse concordano di presentare ogni anno all'esame del Consiglio di cooperazione le misure attuate da entrambe le parti in applicazione del paragrafo 1, nonche' le disposizioni relative ai regimi speciali contemplati nell'accordo. Dichiarazione comune relativa, alla cooperazione e ai contatti fra l'Assemblea parlamentare europea ed i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I. Le parti contraenti hanno deciso di contribuire al proseguimento della cooperazione e dei contatti stabiliti tra l'Assemblea parlamentare europea ed i rappresentanti dell'Assemblea della R.S.F.I. Dichiarazione comune relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunita' Le parti contraenti dell'accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'accordo ai quali si procedera' nel quadro del GATT. Dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo La Comunita' economica europea ed i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono di interpretare l'accordo nel senso che l'espressione "parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunita' e gli Stati membri oppure gli Stati membri o la Comunita' separatamente nonche' la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunita'. Dichiarazione della Jugoslavia relativa all'articolo 24 La Jugoslavia si impegna affinche' la somma delle sue esportazioni dei prodotti riportati all'allegato C dell'accordo non superi in nessun caso il volume indicato all'articolo 24, paragrafo 2, lettera e), nella situazione di mercato di cui al suddetto paragrafo. Dichiarazione dalla Jugoslavia relativa a taluni prodotti agricoli Considerata l'entita' delle sue esportazioni agricole nel mercato comunitario e l'evoluzione sfavorevole di queste esportazioni, la Jugoslavia ha ribadito il proprio interesse per i prodotti appartenenti ai settori degli ortofrutticoli freschi e conservati, delle conserve di carni suine, delle carni ovine, del vino e del tabacco. Essa presentera' la questione al Consiglio di cooperazione al fine di ricercare soluzioni adeguate, conformemente agli scopi contemplati dall'accordo. Dichiarazione della Comunita' relativa al regime comunitario applicabile all'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, originari e provenienti dalla Jugoslavia Durante il periodo di validita' dell'accordo e per una quantita' da determinare conformemente alla procedura concordata nella relativa dichiarazione comune, la Comunita' si impegna a limitare al 30% del prelievo integrale l'importo del prelievo applicabile all'importazione dei giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso vivo inferiore o pari a 300 kg, della voce 01.02 A II ex b), originari e provenienti dalla Jugoslavia. Dichiarazione della Comunita' relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo La Comunita' dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 35 e 36 dell'accordo, secondo la procedura e le modalita' degli articoli 37 e 38, nonche' a norma dell'articolo 40, potra' essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni. Dichiarazione della Comunita' relativa all'uniti di conto europea di cui all'articolo 2 del protocollo n. 2 L'unita' di conto europea usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del protocollo n. 2 e' definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunita'. Marco tedesco 0,828 Sterlina inglese 0,0885 Franco francese 1,15 Lira italiana 109 Fiorino olandese 0,286 Franco belga 3,66 Franco lussemburghese 0,14 Corona danese 0,217 Lira sterlina irlandese 0,00759 Il valore dell'unita' di conto europea in una qualsiasi moneta e' pari alla somma dei controvalori espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al primo comma. Esso e' determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio. I tassi giornalieri di conversione nelle varie monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. Dichiarazione della Comunita' relativa all'articolo 29 del protocollo n. 3 Nell'intento di evitare per quanto possibile le distorsioni tra i regimi da essa applicati nelle relazioni con i partner commerciali e riferendosi all'articolo 29 del protocollo n. 3, la Comunita' si riserva, durante l'applicazione dell'accordo, di presentare all'esame del Consiglio di cooperazione la possibilita' di instaurare misure che non consentano, per i prodotti impiegati, la restituzione dei dazi doganali o il beneficio dell'esonero dai dazi doganali sotto qualsiasi forma. Dichiarazione della Comunita' relativa al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate 1. La Comunita' dichiara che l'accordo non pregiudica il mantenimento della Jugoslavia nell'elenco dei paesi beneficiari dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunita'. 2. Il paragrafo i sara' applicato in conformita' con le pertinenti disposizioni dell'accordo. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino L'accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.
Scambio di lettere
SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI LAVORAZIONE E DI TRASFORMAZIONE DI TALUNI ARTICOLI TESSILI Signor Presidente, mi pregio di notificarLe la seguente comunicazione: La Comunita si riserva il diritto di attuare disposizioni riguardanti le operazioni di lavorazione e di trasformazione degli articoli tessili, le quali saranno subordinate ad autorizzazione; dette disposizioni sostituiranno quelle attualmente in vigore in taluni Stati membri della Comunita'. A questo proposito, la Comunita cerchera di mantenere le correnti di scambio instauratesi finora con la Jugoslavia. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu alta stima. Presidente della delegazione della Comunita economica Europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "mi pregio di notificarLe la seguente comunicazione: La Comunita si riserva il diritto di attuare disposizioni riguardanti le operazioni di lavorazione e di trasformazione degli articoli tessili, le quali saranno subordinate ad autorizzazione ; dette disposizioni sostituiranno quelle attualmente in vigore in taluni Stati membri della Comunita'. A questo proposito, la Comunita cerchera di mantenere le correnti di scambio instauratesi finora con la Jugoslavia. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera". Mi pregio accusare ricevuta della Sua lettera. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu alta stima. Presidente della delegazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia
Scambio di lettere
SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALLA MANODOPERA IUGOSLAVA OCCUPATA NELLA COMUNITA' Signor Presidente, mi pregio informarLa a nome degli Stati membri della Comunita che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nell'ambito di colloqui da prevedere a tal fine, sulla situazione della manodopera iugoslava occupata nella Comunita'. Questi scambi di opinioni saranno intesi ad esaminare le possibilita di compiere progressi nella realizzazione dell'uguaglianza del trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari nonche dei membri delle loro famiglie in fatto di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle vigenti disposizioni comunitarie. Gli scambi di opinioni, che non dovranno riguardare le macerie contemplate dall'accordo, verteranno in particolare sui problemi socio-culturali e soprattutto sulle azioni che potrebbero essere intraprese con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia al fine di promuovere l'insegnamento della lingua e dalla cultura del paese di origine e di mantenere i legami ,con la cultura di detto paese. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e precisare nel contempo che la Jugoslavia intende partecipare alle succitate azioni soprattutto sul piano delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali. Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia piu alta considerazione. Presidente della delegazione della Comunita economica europea Signor Presidente, con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue: "mi pregio informarLa a nome degli Stati membri della Comunita che questi ultimi sono disposti a precedere a scambi di opinioni, nell'ambito di colloqui da prevedere a tal fine, sulla situazione della manodopera Jugoslavia occupata nella Comunita' . Questi scambi di opinioni saranno intesi ad esaminare le Possibilita di compiere progressi nella realizzazione dell'uguaglianza del trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari nonche dei membri delle loro famiglie in ratto di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle vigenti disposizioni comunitarie. Gli scambi di opinioni, che non dovranno riguardare le materie contemplate dall'accordo, verteranno in particolare sui problemi socio-culturali e soprattutto sulle azioni che potrebbero essere intraprese con la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia al fine di promuovere l'insegnamento della lingua e della cultura del paese di origine e di mantenere i legami con la cultura di detto paese. Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e precisare nel contempo che la Jugoslavia intende partecipare alle succitate azioni soprattutto sul piano delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali.". Mi pregio accusare ricevuta della lettera di cui sopra e preciso nel contempo che la Jugoslavia intende partecipare alle succitate azioni soprattutto sul piano delle necessarie risorse umane, finanziarie e materiali. Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia piu alta considerazione. Presidente della delegazione della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita europea del carbone e dell'acciaio, e LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO da un lato, e LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, dall'altro, CONSIDERANDO che la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunita'; PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtu' di altri accordi internazionali, DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: ARTICOLO 1 Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 Nel settore commerciale il presente accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessita' di realizzare un miglior equilibrio dei loro scambi commerciali, al fine di migliorare le condizioni di accesso dei prodotti iugoslavi al mercato comunitario.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 1. Ferme restando le speciali disposizioni di cui al paragrafo 2, i prodotti originari della Jugoslavia sono ammessi all'importazione nella Comunita' senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente ed esenti da dazi doganali e tasse di effetto equivalente. 2. Le importazioni dei prodotti elencati qui di seguito sono subordinate ad un sistema di massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi, conformemente ai paragrafi 3-7; i massimali fissati per l'anno dell'entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fianco di ciascun prodotto. Parte di provvedimento in formato grafico 3. Non appena e' raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 2, puo' essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi. 4. Se per due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono state inferiori all'80% dell'importo stabilito, la Comunita' puo' soprassedere all'applicazione di detto massimale. 5. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, gli importi dei massimali indicati al paragrafo 2 sono maggiorati del 5% ogni anno. 6. In caso di difficolta' congiunturali, la Comunita' si riserva la possibilita' di rinnovare per un anno il o i massimali stabiliti per l'anno precedente. 7. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunita' si riserva di adire il Comitato misto per definire le speciali, condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il Comitato misto stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica in mancanza di decisione del Comitato misto entro questo termine, la Comunita' puo' prendere le misure necessarie. Tuttavia dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni dei paragrafi 2-6, alle condizioni stabilite da questi ultimi. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di Comitato misto, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione sul rispettivo mercato delle parti contraenti. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e dice previsioni di produzione e di esportazione a medio ed a lungo termine. Il Comitato misto esamina periodicamente le misure prese a norma del primo comma per verificarne la compatibilita' con gli obiettivi dell'accordo.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 Le disposizioni degli articoli 26-40 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 Le disposizioni che determinano le norme d'origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si applicano al presente accordo.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 1. Se le offerte presentate dagli operatori economici iugoslavi rischiano di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio e' imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, l'altra parte contraente puo' attuare le misure appropriate, alle condizioni e secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le parti contraenti comunicano al Comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate. Se la Jugoslavia non ha messo fine alle pratiche in questione entro il termine fissato dal Comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui e' stato adito, l'altra parte contraente puo' adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per porvi fine; in particolare, essa puo' procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 L'accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, ne' i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 1. E' istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione. 2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le, parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. 3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 1. Il Comitato misto e' composto da rappresentanti delle parti contraenti. 2. Il Comitato misto si pronuncia di comune accordo.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 1. La presidenza del Comitato misto e' esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo modalita' che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 2. Il Comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessita', a richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno. 3. Il Comitato misto puo' decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 Le disposizioni degli articoli 41-43 e 53-57 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 1. Nel settore commerciale, la graduale eliminazione degli ostacoli per la parte essenziale degli scambi tra le parti contraenti viene effettuata a tappe. La durata della prima tappa viene fissata a cinque anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regime relativo agli scambi commerciali. 2. Un anno prima dello spirare del regime di cui al titolo I, le parti contraenti avviano negoziati secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, al fine di determinare il successivo regime degli scambi commerciali, alla luce dei risultati del presente accordo, della situazione economica in Jugoslavia e nella Comunita' e tenuto soprattutto conto del grado di sviluppo raggiunto dalla Jugoslavia, per effettuare da ambo le parti dei progressi sulla via del conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 Il presente accordo si applica al territorio in cui e' d'applicazione il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni fissate dal trattato stesso, e al territorio della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 L'allegato, le dichiarazioni e lo scambio di lettere che figurano nell'atto finale fanno parte integrante del presente accordo.
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 Ciascuna parte contraente puo' denunciare il presente accordo con preavviso di sei mesi.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 Il presente accordo a redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e serbo-croata, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 Il presente accordo sara' approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo comma. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo. Fatto a Belgrado, addi' due aprile millenovecentoottanta, Pour Sa Majeste' le Roi dea Belges, Voor Zijne Majtesteit de Koning der Belgen, For Hendes Majestaet Danmarks Dronning, Fuer den Prasidenten der Bundesrepublik Deutsehland, Pour le President de la Republique francaise, For the President of Ireland, Per il Presidente della Repubblica italiana, Pour Son Altesse Royale le Grand-Due de Luxembourg, Voor Hare Majesteit de. Koningin der Nederlanden, For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, For Det europaeiske Kul- og Stalfaellesskab, Fuer die Europaische Gemeinschaft fur Kohle und Stahl, For the European Coal and Steel Community, Pour la Communaute' europeenne-du charbon et de l'acier, Per la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, Za Predsednika Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije, Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato
ALLEGATO Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale
ATTO FINALE I rappresanti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Rapubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Stati membri della Comunita europea del carbone e dell'acciaio, della Comunita europea del carbone e dell'acciaio e della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, riuniti a Belgrado il due aprile millenovecentoottanta, per la firma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del cartone e dell'acciaio e la Comunita europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di. Jugoslavia, dall'altro, all'atto della firma di tale accordo hanno - adottato le seguenti dichiarazioni allegate al presente atto: - dichiarazione comune relativa all'articolo 3; - dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo. - preso atto delle dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto: 1) Dichiarazione della Comunita' relativa al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate; 2) Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino. - e preso atto: - dello scambio di lettere relativo all'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Fatto a Belgrado, addi' due aprile millenovecentoottanta. Pour Sa Majeste le Roi des Belges, Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen, For Hendes Majestaet Danmarks Dronning, Fuer den Prasidenten der Bundesrepublik Deutschland, Pour le President de la Republique francaise. For the President of Ireland Per il Presidente della Repubblica italiana, Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, For Det europaeiske Kul- og Stalfallesskab, Fuer die Europaische Gemeinschaft fur Kohle und Stahl, For the European Coal and Steel Community, Pour la Communaute europeenne du charbon et de l'acier, Per la Comunita Europea del Carbone e dell'Acciaio. Voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, Za Predsednika Socijaliaticke Federativne Republike Jugoslavije, Parte di provvedimento in formato grafico
Atto-Dichiarazioni comuni
Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 La Comunita' e la Jugoslavia convengono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 3 saranno applicati "pro rata temporis". Dichiarazione interpretativa relativa alla nozione di "parti contraenti" che figura nell'accordo La Comunita' europea del carbone e dell'acciaio ed i suoi Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia convengono di interpretare l'accordo nel senso che l'espressione "parti contraenti", ivi riportata, significa la Comunita' e gli Stati membri oppure gli Stati membri o la Comunita' separatamente nonche' la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Il senso da dare in ciascun caso a questa espressione sara' dedotto dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonche' dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Dichiarazione della Comunita' relativa al sistema delle preferenze tariffarie generalizzate 1. La Comunita' dichiara che l'accordo non pregiudica il mantenimento della Jugoslavia nell'elenco dei paesi beneficiari dello schema di preferenze tariffarie generalizzate della Comunita'. 2. Il paragrafo 1 sara' applicato in conformita' con le pertinenti disposizioni dell'accordo. Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania sull'applicazione dell'accordo a Berlino L'accordo si applica anche al Land Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.
Scambio di lettere
SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ARTICOLO 60 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO Signor Presidente, a seguito dei. negoziati per la conclusione di un .accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita europea del carbone e dell'acciaio, svoltisi tra i rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e i rappresentanti delle Comunita europee, che trattavano a nome delle rispettive autorita', mi pregio comunicarLe l'accordo delle mie autorita su quanto segue: I rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed i rappresentanti. della Comunita' decidono di elaborare in sede di Comitato misto le misure che consentiranno, durante la prima tappa dell'accordo, di applicare reciprocamente le norme di prezzo stabilite all'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunita europea del carbone e dell'acciaio e le relative disposizioni di applicazione. Prendo atto che le vendite di prodotti siderurgici effettuate nella Comunita dagli esportatori iugoslavi sono soggette al regime dei prezzi di base all'importazione pubblicati nella Gazzetta delle Comunita europee n. L 344 del 31 dicembre 1979. Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia piu alta considerazione. Presidente della delegazione delle Comunita europee Signor Presidente, con lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue: "a seguito dei negoziati per la conclusione di un accordo relativo ai prodotti. di competenza della Comunita europea del carbone e dell'acciaio, svoltisi tra i rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e i rappresentanti delle Comunita europee, che trattavano a nome delle rispettive autorita', mi pregio comunicarLe l'accordo delle mie autorita su quanto segue : I rappresentanti del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ed i rappresentanti della Comunita decidono di elaborare in sede di Comitato misto le misure che consentiranno, durante la prima tappa dell'accordo, di applicare reciprocamente le norme di prezzo stabilite all'articolo 60 del trattato che istituisce la Comunita europea del carbone e dell'acciaio e le relative disposizioni di applicazione. Prendo atto che le vendite di prodotti siderurgica, effettuate nella Comunita dagli esportatori iugoslavi sono soggette al regime dei prezzi di base all'importazione, pubblicati nella Gazzetta delle Comunita europee n. L 344 del 31 dicembre 1979.". Voglia gradire, Signor Presidente, il segno della mia piu alta considerazione. Presidente della delegazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia
Accordo
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE RECANTE MODIFICA DELL'ALLEGATO "A" DELL'ACCORDO PROVVISORIO FRA LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA RELATIVO AGLI SCAMBI COMMERCIALI ED ALLA COOPERAZIONE COMMERCIALE Lettera n. 1 Belgrado, 3 aprile 1981 Signora Presidentessa, mi pregio informarLa che un errore materiale figura nell'allegato A dell'accordo provvisorio relativo agli scambi commerciali ed alla cooperazione commerciale, firmato tra la Comunita economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Dato che questo errore conduce ad un risultato diverso da quello ricercato dalle parti in merito al regime applicabile alle importazioni di taluni prodotti della sottovoce 29.04 della tariffa doganale comune, originari dalla Jugoslavia, occorre modificare l'allegato A come segue: Parte di provvedimento in formato grafico Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente Lettera e di confermarmi nel contempo l'accordo della Sua delegazione sul suo contenuto. Voglia gradire, Signora Presidentessa, l'espressione della mia piu alta considerazione. A nome del Consiglio delle Comunita europee Lettera n. 2 Belgrado, 3 aprile 1981 Signor Presidente, con la Sua lettera in data odierna Ella mi ha comunicato quanto segue: "mi pregio informarLa che un errore materiale figura nell'allegato A dell'accordo provvisorio relativo commerciali ed alla cooperazione commerciale, firmato tra la Comunita economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. Dato che questo errore conduce ad un risultato diverso da quello ricercato dalle parti in merito al regime applicabile alle importazioni di taluni prodotti della sottovoce 29.04 della tariffa doganale comune, originari dalla Jugoslavia, occorre modificare l'allegato A come segue: Parte di provvedimento in formato grafico Le sarei grato se volesse accusare ricevuta della presente lettera e di confermarmi nel contempo l'accordo della Sua delegazione sul suo contenuto.". Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera e Le confermo l'accordo della mia delegazione sul suo contenuto. Voglia gradire, Signor Presidente, l'espressione della mia piu alta considerazione. A nome del Consiglio esecutivo federale della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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