DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1982, n. 371
Art. 78. Proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca Ai proventi delle prestazioni derivanti da contratti e convenzioni di ricerca e consulenza per conto terzi si applicano le norme del precedente articolo fatti salvi i criteri di ripartizione stabiliti con l'apposito regolamento di cui all'[art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art66).
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 79
Art. 79. Ambito di applicazione Sono sottoposti alle norme di cui al presente titolo tutti i dipartimenti costituiti nell'Universita'.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 80
Art. 80. Consiglio di dipartimento Il consiglio di dipartimento detta i criteri generali per la utilizzazione dei fondi a disposizione del dipartimento stesso; approva entro il 15 giugno le richieste di finanziamento predisposte dal direttore coadiuvato dalla giunta ed il piano annuale delle ricerche; approva inoltre entro il 15 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 81
Art. 81. Direttore del dipartimento Il direttore del dipartimento e' responsabile della gestione amministrativa e contabile del dipartimento stesso anche se concernente l'attivita' didattica e scientifica di altri docenti e ricercatori. Il direttore, coadiuvato dalla giunta del dipartimento e tenendo conto dei criteri generali dettati dal consiglio di dipartimento di cui al precedente art. 80, predispone annualmente entro il 31 maggio le richieste di finanziamento al consiglio di amministrazione della Universita' corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche del dipartimento stesso. Il direttore entro il 30 novembre predispone il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti: a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attivita' didattiche di ricerca in corso nel dipartimento; b) eventuali esegenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno; ((1)) c) conseguimento delle finalita' preventivate nell'ambito della sperimentazione ((organizzativa)) e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attivita' a carattere interdipartimentale e ((interuniversitaria)); d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d'esercizio. Il direttore del dipartimento provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del dipartimento stesso e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme che regolano l'amministrazione e la contabilita'; egli e' altresi' tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali. Il direttore del dipartimento designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 82
Art. 82. Esercizio finanziario e bilancio di previsione L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria e' unica come e' unico il bilancio; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve ((risultare)) in pareggio. Il bilancio di previsione del dipartimento e' formulato in termini finanziari di cassa; l'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. Il bilancio di previsione, redatto in conformita' all'allegato I, viene trasmesso al consiglio di amministrazione, a cura del direttore del dipartimento, per essere allegato al bilancio dell'Universita', entro i 5 giorni successivi alla data di approvazione da parte del consiglio di dipartimento. Le variazioni di bilancio sono deliberate nei modi e con le procedure previste per il bilancio stesso.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 83
Art. 83. Fondi del dipartimento I ((dipartimenti)) possono disporre dei seguenti fondi: 1) dotazione ordinaria di funzionamento; 2) assegnazioni per acquisto di attrezzature didattiche e librarle; 3) assegnazioni per la ricerca scientifica ivi comprese quelle per attrezzature; 4) tasse per iscrizione a scuole o corsi istituiti presso il dipartiment((stesso)), contributi di laboratorio, biblioteca, esercitazioni ed internato; 5) contributi di enti e di privati versati per convenzione o a titolo di liberalita'; 6) finanziamenti mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attivita' di ricerca e consulenza; 7) quote di proventi per prestazioni a pagamento; 8) interessi attivi maturati sul c/c bancario del dipartimento; 9) ogni altro fondo specificatamente destinato per legge o per disposizioni del consiglio di amministrazione all'attivita' del dipartimento.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 84
Art. 84. Riscossione delle entrate I dipartimenti non possono ricevere fondi se non per il tramite dell'amministrazione universitaria con le modalita' di cui al presente titolo ad eccezione degli interessi attivi maturati sull'apposito c/c bancario intestato al dipartimento ed attivato sulla stessa azienda o istituto di credito dell'Universita'. L'universita' trasferisce tempestivamente i fondi di spettanza del dipartimento mediante ordinativo diretto a favore del dipartimento stesso dandone a questo contestuale comunicazione. Il dipartimento provvede alla corrispondente riscossione mediante reversale d'incasso. Le reversali d'incasso numerate in ordine progressivo per ciascun anno finanziario sono firmate dal direttore e dal segretario amministrativo del dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono. Le reversali contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome, cognome o denominazione del debitore; d) causale della riscossione; e) importo in cifre e in lettere; f) data di emissione. Per gli interessi attivi maturati sul c/c bancario, il dipartimento emette corrispondente reversale di incasso e ne da ((contestuale)) comunicazione all'Universita'. Le reversali sono cronologicamente registrate nel giornale di cassa del dipartimento e nei partitari di entrata prima dell'invio all'istituto cassiere.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 85
Art. 85. Avanzo di cassa Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del presunto avanzo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce comprensivo dell'ammontare degli interessi attivi maturati sul c/c bancario. Il presunto avanzo di cassa e' iscritto come prima posta della entrata del bilancio.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 86
Art. 86. Spese Il pagamento delle spese e' ordinato mediante emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'apposito c/c bancario. I mandati di pagamento sono firmati dal direttore e dal segretario amministrativo del dipartimento o da coloro che legittimamente li sostituiscono. I mandati contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di bilancio; c) nome e cognome o denominazione del creditore; d) causale del pagamento; e) importo in cifre e in lettere; f) modalita' di estinzione del titolo; g) data di emissione. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. E' vietata l'emissione di mandati di pagamento per somme eccedenti quelle effettivamente disponibili sul c/c bancario. I mandati di pagamento inestinti al 31 dicembre di ciascun anno sono comunicati dall'istituto cassiere al dipartimento. I mandati di pagamento non estinti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello di emissione sono restituiti dall'istituto cassiere al dipartimento per il loro annullamento. I mandati sono cronologicamente registrati nel giornale di cassa del dipartimento e nei partitari di ((uscita prima dell'invio)) all' istituto cassiere.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 87
Art. 87. Documentazione dei mandati di ((pagamento)) Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, dalle fatture e dai documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dai verbali di collaudo ove richiesti, dai buoni di carico quando si tratta di beni inventariali ovvero da bolletta di consegna, e da ogni altro documento che giustifichi la spesa; puo' prescindersi dalla allegazione contestuale del buono di carico nei casi di abbonamento o prenotazione a periodici o altro Tale documentazione e' vistata dal direttore del dipartimento. Al mandato estinto e' allegata la documentazione della spesa.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 88
Art. 88. Modalita' particolari di estinzione dei mandati di pagamento I dipartimenti possono disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i ((mandati di pagamento)) siano estinti mediante: a) accreditamento in c/c postale a favore del creditore, nonche' mediante vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale; b) commutazione in assegno circolare non trasferibile allo ordine del creditore, da spedire all'indirizzo del medesimo, con spese a suo carico; c) accreditamento in c/c bancario intestato al creditore. Le dichiarazioni di accreditamento e di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazioni recanti gli estremi relativi all'operazione e il timbro dell'istituto cassiere.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 89
Art. 89. Gestione del fondo per piccole spese Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti il direttore del dipartimento puo' disporre di un fondo ((di importo)) comunque non superiore a L. 2.000.000, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. A tal fine ciascun dipartimento deve tenere apposito registro ((per le piccole)) spese nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento sia le piccole spese effettuate. Alla fine dell'esercizio il direttore restituisce mediante versamento all'istituto cassiere il fondo di cui al primo comma. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono le lire 20 mila, il direttore del dipartimento e' esentato, sotto la sua personale responsabilita', dall'obbligo di documentazione. La prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potra' essere costituita da apposita dichiarazione del direttore. Non e' consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000 lire. Le spese di cui sopra vanno comunque annotate su apposito registro di cassa e non possono eccedere le 200.000 lire mensili.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 90
Art. 90. Rendicontazione ((La rendicontazione)) si articola in un conto consuntivo di cassa e nella situazione patrimoniale predisposti dal direttore del dipartimento entro il 15 marzo. Essi, accompagnati dalla relazione di cui al precedente art. 81, sono sottoposti all'approvazione del consiglio del dipartimento entro il 31 marzo. Nella relazione debbono essere evidenziati i risultati generali della gestione del bilancio e le variazioni apportate alla previsione nel corso dell'esercizio. Il conto consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa in conformita' all'allegato L al presente regolamento. In ((esso)) debbono risultare le previsioni iniziali, le variazioni apportate durante l'anno, le somme riscosse e quelle pagate. La situazione patrimoniale redatta in conformita' all'allegato M indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio e pone in evidenza le variazioni intervenute e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 91
Art. 91. Scritture contabili Il dipartimento tiene le seguenti scritture: a) un partitario delle entrate contenente per ciascun capitolo di entrata lo stanziamento iniziale e le variazioni successive e le somme riscosse; b) un partitario delle spese contenente per ciascun capitolo di spesa lo stanziamento iniziale e le variazioni successive e le somme pagate; c) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi; d) i registri degli inventari.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 92
Art. 92. Consegnatario dei beni Il direttore del dipartimento e' consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze del dipartimento stesso e risultanti nei registri inventariali da redigersi in conformita' a quanto previsto nei precedenti ((articoli)) 37 e 38.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 93
Art. 93. Norme comuni alla gestione degli istituti Per quanto concerne le spese per anticipazioni alle missioni dei componenti il dipartimento, le spese per pubblicazioni nonche' la disciplina dei proventi per prestazioni a pagamento e per quelli derivanti da ((contratti e convenzioni di ricerca)) e consulenza, si applicano ai dipartimenti le disposizioni contenute rispettivamente negli articoli 70, quarto comma, 74, 77 e 78 del presente regolamento. A tal fine le attribuzioni previste per il direttore d'istituto e per il consiglio d'istituto si intendono demandate al direttore del: dipartimento ed al consiglio di dipartimento.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 94
Art. 94. Rinvio a norme e competenze Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste nei titoli I, II e III del presente regolamento. Ai lavori, agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere cui si provveda con le procedure contrattuali o convenzionali previste dal titolo III, ad eccezione delle spese in economia, la competenza alle procedure medesime e' propria dell'Universita', fatta salva la facolta' del dipartimento di proporre o promuovere la stipulazione dei contratti o delle convenzioni medesime.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 95
Art. 95. Centri interdipartimentali Per la gestione amministrativo-contabile dei centri interdipartimentali di cui all'[art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art89), si applicano le norme di cui al titolo V del presente regolamento. La gestione puo' essere affidata ad uno dei dipartimenti che contribuisce alla costituzione del centro. Nell'atto istitutivo di ciascun centro interdipartimentale dovranno essere indicate le attribuzioni degli organi in materia di gestione finanziaria e contabile.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 96
Art. 96. Centri di servizi interdipartimentali Ai centri di servizi interdipartimentali di cui all'[art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art90), puo' applicarsi la disciplina di gestione amministrativo-contabile prevista nel titolo IV ovvero quella prevista nel titolo V del presente regolamento. La deliberazione istitutiva deve prevedere il regime prescelto nonche' indicare le attribuzioni degli organi in materia di gestione finanziaria e contabile.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 97
Art. 97. Collaborazione interuniversitaria Le convenzioni istitutive di centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari devono prevedere le modalita' di gestione amministrativa e contabile ed indicare in particolare l'Universita' cui e' affidata la gestione medesima, le norme applicabili, nonche' le attribuzioni degli organi in materia. Le convenzioni relative alla costituzione di consorzi, sia fra ((Universita' italiane che fra Universita' italiane e Universita' di Paesi stranieri)) devono indicare le modalita' di gestione amministrativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dall' art. 91, ultimo comma, del [decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382).
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 98
Art. 98. Revisori dei conti Presso l'Universita', con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' nominato un collegio dei revisori dei conti composto da: un magistrato della Corte dei conti che ne assume la presidenza, designato dal Presidente della Corte dei conti; due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria, scelti in casi motivati anche tra ((personale)) collocato a riposo di specifiche capacita'. Il collegio dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Con lo stesso decreto e' stabilito il compenso annuo spettante ai revisori a carico del bilancio universitario, da determinarsi sentito il Ministero del tesoro. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione nonche' i bilanci ad esso allegati ai sensi del precedente art. 3, le eventuali variazioni ad esso, ed il conto consuntivo e relativi consuntivi allegati redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa: in particolare redige apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione rettorale, nonche' relazione illustrativa sullo schema di conto consuntivo contenente la attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione. Nelle determinazioni del collegio, in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. I revisori dei conti possono assistere alle ((riunioni)) del consiglio di amministrazione. I regolamenti delle singole Universita' potranno prevedere la obbligatorieta' della presenza dei revisori alle riunioni del consiglio di amministrazione.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 99
Art. 99. Riclassificazione dei residui attivi e passivi Nella prima applicazione del presente regolamento, i residui attivi e passivi sono riclassificati in base alla nuova classificazione prevista nel bilancio di previsione.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 100
Art. 100. Rinvio alle norme di contabilita' generale dello Stato Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge e del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 101
Art. 101. Rapporti contrattuali in corso I rapporti ((contrattuali gia' costituiti e le gare)) in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipulazione dei contratti o della indizione delle gare.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 102
Art. 102. Entrata in vigore In sede di prima applicazione del presente regolamento il bilancio di previsione e il relativo conto consuntivo riguardano il periodo dal 1 novembre 1982 al ((31 dicembre 1983)), da considerarsi come unico esercizio. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla gestione inerente al periodo di cui al comma precedente. La redazione degli inventari, conforme a quanto previsto dal presente regolamento, deve essere effettuata entro tre anni dalla sua applicazione.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 103
Art. 103. Responsabilita' e obbligo di denunzia Il rettore che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilita', deve farne immediata denunzia alla procura generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione dei danni; se il fatto sia imputabile al rettore, la denunzia e' latta dal consiglio di amministrazione.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università- art. 104
Art. 104. Rinvio all'autonomia regolamentare Ciascuna Universita' dovra' procedere all'adozione del proprio regolamento di amministrazione e contabilita' in conformita' alle norme che precedono entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione. Il potere di adeguamento, riconosciuto alle singole Universita' dall'[art. 86, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-07-11;382~art86-com4), si esercita limitatamente ai casi in cui le disposizioni del presente regolamento ne fanno richiamo. Il potere di emanare disposizioni integrative non puo' essere esercitato in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato A
ALLEGATO A ((1)) Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (1) L'errata-corrige in G.U. 29/07/1982, n. 207, ha disposto che: "nell'allegato A, parte seconda, Uscita, nel titolo I, categoria I, capitolo 3, dove e' scritto "previsori" leggasi "revisori"".
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato B
ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato C
ALLEGATO C Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato D
ALLEGATO D Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato E
ALLEGATO E Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato F
ALLEGATO F Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato G
ALLEGATO G Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato H
ALLEGATO H Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato I
ALLEGATO I Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato L
ALLEGATO L Parte di provvedimento in formato grafico ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) L'errata-corrige in G.U. 29/07/1982, n. 207, ha disposto che "nell'allegato L, sezione della spesa, dove e' scritto "pamamenti" leggasi "pagamenti"".
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato M
ALLEGATO M Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato N
ALLEGATO N Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato O
ALLEGATO O Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato P
ALLEGATO P Parte di provvedimento in formato grafico
Schema tipo regolamento di amministrazione e contabilità generale delle università-Allegato Q
ALLEGATO Q Parte di provvedimento in formato grafico
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