DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1982, n. 655

Type DPR
Publication 1982-05-29
Ultimo aggiornamento 2025-12-18
State In force
Source Normattiva
articles 256
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Art. 169. Oggetti ammessi condizionatamente Irresponsabilita' dell'Amministrazione I commestibili, i liquidi, i semi di bachi, e in genere tutti gli oggetti e le merci che possano facilmente spezzarsi, guastarsi, disperdersi o corrompersi, e gli animali vivi ammessi al trasporto, sono accettati a rischio del mittente, anche se cio' non risulti da esplicita dichiarazione, nel senso che l'Amministrazione non risponde della rottura, della dispersione, del naturale deperimento di tali oggetti e merci, ne' della morte degli animali, sebbene dal mittente siano state osservate tutte le norme prescritte per la spedizione di essi. L'Amministrazione e' tenuta al pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 70 del codice postale per l'avaria dei pacchi accettati, a causa della fragilita' del contenuto, con la tariffa di ingombranti. L'accettazione dei generi di monopolio dello Stato e di altri prodotti ed oggetti la cui circolazione nella Repubblica o la cui esportazione sia vincolata a determinate prescrizioni o restrizioni, e' subordinata alla constatazione da parte degli uffici postali che siano state osservate ed adempiute dal mittente le speciali norme vigenti in materia. L'Amministrazione non assume responsabilita' per le conseguenze della eventuale accettazione, da parte degli uffici, di pacchi postali inammissibili ai sensi del presente e del precedente art. 168 e per i quali non siano state osservate le prescritte formalita'. L'Amministrazione e' soltanto tenuta, per i pacchi postali diretti all'estero e restituiti dagli uffici di scambio italiani, a rimborsare l'ammontare dei diritti territoriali e marittimi dovuti alle Amministrazioni estere, purche' l'accettazione non sia stata effettuata in seguito a falsa dichiarazione del contenuto.

Regolamento - art. 170

Art. 170. Bollettini di spedizione - Francatura Per l'accettazione di ciascun pacco postale deve essere usato un apposito bollettino di spedizione. La francatura dei pacchi e' corrisposta mediante speciali francobolli che devono essere applicati nei modi indicati dalla Amministrazione. I francobolli apposti in modo difforme da quello prescritto si considerano come non applicati. La francatura puo' essere effettuata anche a mezzo di apposite macchine affrancatrici. L'Amministrazione puo' autorizzare gli utenti di tali macchine affrancatrici, che ne facciano richiesta, a stampare per loro uso i bollettini, con le caratteristiche che saranno da essa determinate.

Regolamento - art. 171

Art. 171. Compilazione del bollettino di spedizione - Disposizioni preventive Sul bollettino di spedizione, che deve essere compilato in ogni sua parte dal mittente, e sul pacco devono essere indicati in modo chiaro e preciso gli indirizzi del destinatario e del mittente nonche' la qualita' e la quantita' degli oggetti contenuti nel pacco stesso. L'indirizzo puo' essere indicato anche su un'etichetta saldamente attaccata al pacco, tranne che questo sia assicurato. Se il pacco e' assicurato o gravato di assegno, sul bollettino e sul pacco deve essere indicato, in tutte lettere e cifre e senza cancellature o correzioni, l'importo del valore dichiarato o dell'assegno. Il mittente deve indicare sia sul bollettino che sul pacco in quale modo intenda disporre del pacco nel caso in cui non possa esserne effettuata, per qualsiasi motivo, la consegna al destinatario.

Regolamento - art. 172

Art. 172. Obbligo di presentare la documentazione prescritta All'atto dell'impostazione del pacco, il mittente deve presentare, unitamente al bollettino di spedizione, gli altri documenti prescritti da leggi o da regolamenti.

Regolamento - art. 173

Art. 173. Imballaggio dei pacchi - Responsabilita' del mittente per danni derivanti dai difetti d'imballaggio Il pacco deve essere, a cura del mittente, rivestito di un involucro suggellato tale da ben garantire il suo contenuto e da non permettere che un'eventuale manomissione possa essere perpetrata senza lasciare tracce apparenti di violazione. Il contenuto deve, inoltre, essere imballato in modo da escludere qualsiasi pericolo di danno alle persone e alle cose e da essere preservato dai danni che potrebbero arrecargli l'attrito, la pressione e l'umidita', avuto riguardo al peso, alla qualita' della merce e alla durata del trasporto. L'Amministrazione puo' ammettere al trasporto, anche senza alcun involucro o imballaggio, determinati oggetti non disgregabili ed esigere imballaggi speciali per i pacchi assicurati, per quelli contenenti oggetti di metallo o di materie pesanti, animali vivi, liquidi, materie grasse facili a liquefarsi, colori e materie di cui sia ammessa la spedizione con particolari modalita'. Il mittente e' responsabile degli eventuali danni che puo' cagionare il difetto di confezione del pacco da lui spedito.

Regolamento - art. 174

Art. 174. Elementi che deve contenere la ricevuta rilasciata al mittente Per ciascun pacco impostato e' rilasciata al mittente ricevuta recante l'indicazione degli estremi dell'invio ed, eventualmente, l'ammontare del valore dichiarato o dell'assegno. Per i pacchi assicurati anche contro i rischi di forza maggiore deve essere apposta sul bollettino, sulla ricevuta e sul ((pacco)) la indicazione "F.M.".

Regolamento - art. 175

Art. 175. In che modo il mittente puo' disporre preventivamente del pacco Con l'indicazione preventiva che deve fare sul pacco e sul relativo bollettino di spedizione, ai sensi del precedente art. 171, il mittente puo' disporre soltanto: il rinvio del pacco, la rispedizione o il divieto di rispedizione, la consegna ad altro destinatario (eventualmente senza riscuotere l'assegno o riscuotendo una somma inferiore a quella indicata), l'invio di un avviso di giacenza e l'abbandono del pacco. L'abbandono non esonera, pero', il mittente dal pagamento di tutti i diritti di cui il pacco fosse gravato.

Regolamento - art. 176

Art. 176. Diritti del mittente e del destinatario Il mittente puo' ritirare il pacco postale prima della partenza, ma senza diritto al rimborso delle tasse pagate. Dopo la partenza e prima della consegna al destinatario, ove non vi siano opposizioni, sequestri o pignoramenti, il mittente puo' chiedere per posta o per telegrafo la restituzione del pacco, farne cambiare la destinazione e l'indirizzo e annullare o diminuire l'importo dell'assegno. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al secondo comma del precedente art. 42. Nel caso di restituzione al mittente di un pacco diretto all'estero, non ancora partito o rimesso dalle amministrazioni estere, e' ammesso il rimborso della quota parte delle tasse spettanti alle dette amministrazioni. ((1)) Il destinatario puo' rifiutare il pacco o, in caso di cambiamento di indirizzo, richiedere la consegna o la rispedizione al nuovo indirizzo.

Regolamento - art. 177

Art. 177. Apertura dei pacchi provenienti dall'estero o diretti all'estero I pacchi postali provenienti dall'estero o diretti all'estero possono essere aperti negli uffici di sdoganamento, stabiliti dall'Amministrazione d'intesa col Ministero delle finanze, in presenza degli impiegati postali che rappresentano l'utente, per l'esazione dei diritti doganali, per l'accertamento delle leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane e per l'irrogazione delle eventuali sanzioni.

Regolamento - art. 178

Art. 178. Recapito a domicilio I pacchi postali sono recapitati a domicilio a cura dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli indirizzati fermo posta od a persone di cui non sia conosciuto il domicilio o dimoranti in localita' sprovviste di adeguati mezzi di trasporto postale. I provvedimenti tariffari possono determinare i limiti di valore entro i quali i pacchi assicurati o gravati di assegno o di diritti postali e doganali possano essere recapitati a domicilio. Per il recapito a domicilio dei pacchi postali a mezzo di ricevitori o di portalettere puo' essere stabilito anche un limite di peso.

Regolamento - art. 179

Art. 179. Distribuzione in ufficio - Avviso di arrivo I pacchi postali che non possono essere recapitati a domicilio, quelli non potuti consegnare per qualsiasi motivo al destinatario, sebbene portati a domicilio, e quelli indirizzati fermo posta sono distribuiti in ufficio. In tal caso deve essere inviato gratuitamente al destinatario un avviso per informarlo dell'arrivo del pacco. Trascorsi quindici giorni dalla data d'invio dell'avviso senza che il destinatario abbia curato il ritiro del pacco, il pacco stesso e' considerato come inesitato e ad esso sono applicabili le norme dei successivi articoli ((183, 184 e 185)). Il predetto termine e' elevato a un mese per i pacchi di cui non sia stato possibile recapitare l'avviso al destinatario e per quelli indirizzati fermo posta. Sono considerati subito inesitati i pacchi rifiutati dal destinatario.

Regolamento - art. 180

Art. 180. Cautela nella consegna dei pacchi La consegna dei pacchi postali e' eseguita in conformita' delle disposizioni dei precedenti articoli 37 e 38, applicando a quelli ordinari le disposizioni relative alle corrispondenze raccomandate ed a quelli assicurati le disposizioni relative alle corrispondenze assicurate.

Regolamento - art. 181

Art. 181. Apertura dei pacchi per accertamenti contravvenzionali Oltre che nei casi previsti dal precedente art. 177, i pacchi postali possono essere aperti in qualunque ufficio, a richiesta dei funzionari e degli agenti finanziari, qualora questi ultimi ritengano che vi sia violazione delle leggi sulle dogane, sui monopoli ed in genere di tutte le disposizioni aventi forza di legge che essi sono, chiamati ad applicare o a far osservare. L'ufficio postale di destinazione puo' aprire il pacco per il quale vi sia fondato sospetto che contenga merci non dichiarate, il cui trasporto e' vietato, o corrispondenze in frode alla esclusivita'. L'apertura di un pacco postale nell'ufficio di destinazione e' eseguita in presenza del destinatario, che e' invitato ad assistervi o a farsi rappresentare. In caso di rifiuto o di mancata presentazione del destinatario il pacco e' considerato come inesitato e non puo' essere restituito al mittente, ne' consegnato ad altro destinatario senza la ricognizione del contenuto per l'applicazione delle eventuali sanzioni. Qualora sia accertata contravvenzione deve essere compilato apposito verbale.

Regolamento - art. 182

Art. 182. Pagamento delle somme gravanti i pacchi Effettuato il pagamento dei diritti doganali, delle tasse, soprattasse e ammende eventualmente gravanti il pacco postale, al destinatario debbono essere consegnate, a seconda dei casi, le bollette doganali e le copie dei verbali di contravvenzione. Nel caso di rifiuto di pacchi postali da parte del destinatario o di irreperibilita' di questo, l'Amministrazione ha facolta' di procedere contro il mittente per il pagamento delle tasse, soprattasse e ammende.

Regolamento - art. 183

Art. 183. Avvisi di giacenza Qualora il mittente abbia richiesto, a norma dell'art. 176, la segnalazione di giacenza del pacco postale non potuto recapitare o rifiutato dal destinatario, l'Amministrazione gli comunica la giacenza a mezzo di uno speciale avviso. Uguale avviso gli e' inviato se il pacco sia trattenuto, in corso di trasporto, dalla dogana o dalla posta per cause non dipendenti da forza maggiore. In risposta all'avviso di giacenza, il mittente puo' rettificare l'indirizzo, dare una delle disposizioni indicate nell'art. 176 o chiedere che il destinatario sia di nuovo invitato a ritirare il pacco, riducendo l'assegno o assumendo il pagamento dei diritti di cui sia eventualmente gravato. Gli avvisi hanno corso gratuitamente. In attesa della disposizione del mittente, l'ufficio puo', a richiesta del destinatario, consegnargli il pacco o rispedirlo alla sua nuova residenza, dandone comunicazione al mittente.

Regolamento - art. 184

Art. 184. Rinvio all'origine dei pacchi non potuti recapitare Il pacco postale di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario e' rinviato al mittente, salvo che questi non abbia disposto che sia considerato come abbandonato. Il rinvio viene eseguito alla scadenza dei termini di giacenza previsti dall'art. 179 quando il mittente abbia disposto, ai sensi dell'art. 176, la restituzione del pacco o se non abbia dato alcuna disposizione o se le disposizioni date non siano ammesse o non abbiano reso possibile la consegna del pacco. Il pacco e' subito rinviato quando le disposizioni date in risposta all'avviso di giacenza di cui al precedente art. 183 non siano ammesse o non abbiano reso possibile la consegna del pacco. Qualora il mittente non abbia dato risposta all'avviso di giacenza, il rinvio e' eseguito un mese dopo la spedizione dell'avviso stesso.

Regolamento - art. 185

Art. 185. Rispedizione dei pacchi Ai fini di cui al primo comma dell'art. 68 del codice postale, non e' soggetta a tassa la rispedizione di un pacco tra due localita' facenti parte dello stesso comune. La tassa cui e' soggetto il pacco postale rinviato al mittente ai sensi del terzo comma dell'art. 68 del codice postale, se non pagata anticipatamente, e' riscossa all'atto della consegna del pacco. La rispedizione all'estero di un pacco proveniente dallo interno della Repubblica puo' essere effettuata solo se siano osservate tutte le formalita' prescritte per i pacchi diretti all'estero e siano pagate le relative tasse di spedizione.

Regolamento - art. 186

Art. 186. Tassa di custodia Agli effetti dell'applicazione della tassa di custodia, il periodo di giacenza gratuita di un pacco postale, nel caso in cui l'avviso di cui all'art. 179 non abbia potuto essere consegnato per irreperibilita' del mittente o del destinatario, decorre dalla data di spedizione dell'avviso stesso. La tassa di custodia, una volta applicata, rimane sempre a carico del pacco. Nel caso di rispedizione o di rinvio all'origine del pacco le tasse di custodia eventualmente applicate dai vari uffici si cumulano fino al limite massimo stabilito dal provvedimento tariffario di cui all'art. 7 del codice postale.

Regolamento - art. 187

Art. 187. Verifica dei pacchi per accertamenti di avarie o deficienze Il destinatario, o in caso di rinvio all'origine il mittente, ha diritto di chiedere che il pacco avente tracce esteriori di violazione o di avaria sia, prima della consegna, pesato e aperto in sua presenza per verificarne il contenuto. Qualora dalla verifica del contenuto, eseguita in base ai documenti esistenti, e, per i pacchi provenienti dall'estero, in base alle bollette di sdoganamento, si accertino deficienze od avarie, l'ufficio compila apposito verbale che deve essere sottoscritto anche dal destinatario o dal mittente. I funzionari di dogana devono, se richiesti, ((prestarsi)) a concorrere con quelli dell'Amministrazione nella constatazione di avarie, deficienze od altro nei pacchi postali soggetti a vincoli o formalita' doganali ed a sottoscrivere i documenti comprovanti le constatazioni stesse. Il destinatario o il mittente e' libero di rifiutare o di ritirare il pacco verificato; in quest'ultimo caso devono essere pagati tutti i diritti di cui il pacco sia eventualmente gravato. Se il pacco e' gravato di assegno o di diritti doganali, il destinatario e' tenuto a darne ricevuta prima della verifica, pagando l'importo dell'assegno, dei dazi e degli altri diritti di cui il pacco sia gravato; eseguita la verifica, egli e' tenuto, in ogni caso, a ritirare il pacco, che a tutti gli effetti si considera consegnato. Il destinatario, in caso di ritiro, e il mittente, anche in caso di rifiuto, hanno facolta' di richiedere copia dei verbali compilati. Nel caso di rifiuto da parte del destinatario, il verbale compilato in sua presenza fa fede anche nei confronti ((del)) mittente, quanto alla quantita', qualita' e stato del contenuto del pacco, se il mittente medesimo non abbia mosso altre eccezioni sulla integrita' del pacco all'atto del ritiro e chiesto una nuova verifica. La consegna del pacco verificato al destinatario o al mittente lascia impregiudicato il loro eventuale diritto alle indennita' previste dalla legge.

Regolamento - art. 188

Art. 188. Vendita e distruzione dei pacchi Il pacco, il cui contenuto debba essere venduto o distrutto, e' aperto con le norme prescritte dall'Amministrazione. La vendita e' fatta al migliore offerente e l'importo ricavatone, previa deduzione delle spese, tasse, soprattasse e imposte gravanti sul pacco, viene corrisposto al mittente o, a richiesta di questo, al destinatario. Nel caso in cui l'avente diritto abbia rinunciato per iscritto all'importo ricavato dalla vendita questo e' subito incamerato dalla Amministrazione. Tanto per la vendita, quanto per la distruzione deve essere compilato il relativo verbale che, nel primo caso, deve essere firmato anche dall'acquirente.

Regolamento - art. 189

Art. 189. Trasporto dei pacchi postali urgenti Il trasporto dei pacchi urgenti e' effettuato con i mezzi ferroviari, tranviari, automobilistici, di navigazione interna e di procacciato, anche se, in base alle leggi e convenzioni vigenti, impiegati dell'Amministrazione per l'invio delle sole corrispondenze.

Regolamento - art. 190

Art. 190. Pacchi postali contenenti indumenti civili delle reclute e richiamati alle armi Per essere ammessi ad usufruire della speciale tariffa prevista dall'art. 64 del codice postale, i pacchi postali contenenti abiti civili delle reclute o dei richiamati alle armi debbono essere spediti per il tramite dell'autorita' militare, che deve convalidare la regolarita' della spedizione, apponendo sul pacco e sul relativo bollettino apposita attestazione.

Regolamento - art. 191

Art. 191. Autorizzazione di procedure semplificate per l'accettazione di rilevanti quantitativi di pacchi Quando speciali circostanze lo richiedano, l'Amministrazione, con le modalita' e condizioni da essa stabilite, puo' consentire particolari procedure semplificate per l'accettazione e la francatura di rilevanti quantitativi di pacchi. L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa, a giudizio della Amministrazione, quando non siano state osservate le modalita' e condizioni prescritte o per altre gravi irregolarita' oppure quando siano cessate le speciali circostanze che ne determinarono il rilascio. Le procedure semplificate per la spedizione all'estero dei pacchi postali sono stabilite d'intesa con il Ministero delle finanze.

Regolamento - art. 192

Art. 192. Autorizzazione a valersi della riduzione tariffaria prevista dal codice postale Gli utenti che singolarmente spediscono, nel servizio postale interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che intendono valersi della riduzione di tariffa prevista dal codice postale debbono chiedere l'autorizzazione alla direzione compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale. A coloro che comprovino di aver spedito, nei dodici mesi precedenti, almeno cinquantamila o centomila o duecentomila pacchi ovvero centomila o duecentomila o quattrocentomila pieghi voluminosi, e' accordata, per l'anno successivo, una riduzione sulle rispettive tariffe normali nelle misure stabilite con decreto ministeriale. La riduzione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed e' accordata anno per anno. Le riduzioni non si applicano sulle tasse o soprattasse stabilite per i servizi accessori, ne' possono essere cumulate con altre riduzioni comunque concesse. Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi i pacchetti postali, i campioni di merci, le incisioni o registrazioni foniche su disco, su nastro o su filo, purche' non realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi stessi, per fruire delle agevolazioni tariffarie, devono essere di peso non inferiore ai 500 grammi ed essere spediti in raccomandazione.

Regolamento - art. 193

Art. 193. Condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista dal codice postale Al raggiungimento dei quantitativi minimi indicati nel precedente art. 192 non possono concorrere i pacchi o i pieghi voluminosi di piu' mittenti, anche se tra loro esista un qualsiasi rapporto di affari, ne' quelli ammessi, per altro titolo, a fruire di un trattamento tariffario ridotto. La riduzione di tariffa e' concessa a condizione che il mittente provveda: a) ad effettuare in proprio le operazioni di accettazione dei pacchi o dei pieghi voluminosi con le procedure preventivamente approvate dall'Amministrazione; b) a ripartire direttamente i pacchi o i pieghi voluminosi secondo gli schemi concordati con la direzione compartimentale competente; c) ad effettuare in proprio il carico dei pacchi o dei pieghi voluminosi, ripartiti come alla lettera precedente, sui mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione oppure a curarne il trasporto, a proprio spese, all'ufficio postale designato dalla competente direzione compartimentale.

Regolamento - art. 194

Art. 194. Sospensione e revoca dell'autorizzazione Il direttore compartimentale, con proprio motivato provvedimento, puo' sospendere o revocare l'autorizzazione quando non siano state osservate, in tutto od in parte, le norme dei precedenti articoli 192 e 193, salva l'applicazione dell'articolo 82 del codice postale. L'autorizzazione deve essere revocata in caso di accertate discordanze fra i quantitativi o i pesi indicati nelle dichiarazioni e quelli effettivi degli oggetti spediti.

Regolamento - art. 195

Art. 195. Domanda di autorizzazione Chiunque intenda eseguire, per conto di terzi, il trasporto dei pacchi e colli di peso fino a 20 chilogrammi deve farne domanda al direttore provinciale delle poste competente per territorio, corredandola dei documenti prescritti dalla Amministrazione postale e comprovando di essere gia' autorizzato a esercitare la sua attivita' in base alle disposizioni legislative vigenti.

Regolamento - art. 196

Art. 196. Validita', durata e revoca della concessione La concessione e' rilasciata a tempo indeterminato ed e' valevole anche per tutte le agenzie o filiali del concessionario, purche' le stesse siano indicate nella domanda di concessione. Per la revoca della concessione valgono, oltre le disposizioni contenute nell'art. 30 codice postale anche quelle dettate dall'articolo 124 del presente regolamento.

Regolamento - art. 197

Art. 197. Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta Sui pacchi e colli soggetti all'esclusivita' devono essere chiaramente indicati il nome, il cognome, l'indirizzo del mittente e del destinatario ed il peso. E' consentito riportare i suddetti elementi, anziche' sui pacchi e colli, sulla distinta di accompagnamento o altro documento equipollente, purche' i pacchi ed i colli vengano contrassegnati da appositi numeri di codice corrispondenti a quelli indicati nei predetti documenti.

Regolamento - art. 198

Art. 198. Diritto a favore dell'Amministrazione Il diritto a favore dell'Amministrazione, stabilito con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale, e' commisurato al peso di ciascun pacco o collo soggetto all'esclusivita'. Le spedizioni della stessa qualita' di merce, di peso complessivo superiore ai 20 chilogrammi suddivise in piu' pacchi o colli o prive di imballaggio e caricate alla rinfusa, non sono soggette al pagamento del diritto di cui sopra, purche' siano dirette dallo stesso mittente allo stesso destinatario e siano accompagnate da regolare fattura o copia di essa oppure da distinta di spedizione o di accompagnamento o lettera di vettura. Se la spedizione e' di peso inferiore a 20 chilogrammi viene considerata come unico pacco e per essa deve essere corrisposto il relativo diritto. Ai fini di cui al comma precedente i vettori non possono costituirsi mittenti o destinatari.

Regolamento - art. 199

Art. 199. Modalita' di pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione Il pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione si effettua mediante l'applicazione sui pacchi e sui colli di marche speciali o di cartellini con impronta di macchina affrancatrice. Le marche speciali devono essere annullate con il bollo a data o a mano con inchiostro indelebile subito dopo la loro applicazione. Le impronte di macchine affrancatrici devono essere nitide e conformi alle norme vigenti. Le marche speciali e le impronte di macchine affrancatrici possono essere apposte direttamente sulle bollette di accompagnamento emesse dal concessionario o sul documento di accompagnamento, rilasciato dal mittente, debitamente timbrato dal vettore. Quando i pacchi e i colli hanno in comune la localita' di provenienza e quella di destinazione, il concessionario puo' applicare una unica impronta di macchina affrancatrice sulla distinta di accompagnamento dei pacchi per l'importo complessivo dei diritti dovuti all'Amministrazione. Le date dei bolli e dell'impronta delle macchine affrancatrici e quelle apposte a mano devono essere quelle del giorno, in cui i pacchi e i colli sono consegnati alla persona incaricata del trasporto. Quando speciali circostanze lo richiedano l'Amministrazione con le modalita' e le condizioni da essa stabilite, puo' consentire particolari procedure semplificate per la riscossione del diritto di monopolio.

Regolamento - art. 200

Art. 200. Pacchi da e per l'estero Per il trasporto di pacchi o colli da e per l'estero, di peso sino a 20 chilogrammi, non e' dovuto il diritto a favore dell'Amministrazione postale.

Regolamento - art. 201

Art. 201. Penalita' Il concessionario e' sottoposto alle sanzioni previste dall'articolo 59 del codice postale, nel caso in cui venga accertato che le marche ed i cartellini con le impronte di macchine affrancatrici applicati sui pacchi e sui colli, sulle bollette o sulle distinte non siano conformi alle disposizioni di cui all'art. ((199)).

Regolamento - art. 202

Art. 202. Controlli statistiche e tariffe Il concessionario e' obbligato a permettere l'accesso nei suoi uffici e recapiti, oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti postali incaricati del controllo ed a mettere a loro disposizione i registri ed i documenti dai quali devono risultare le operazioni di trasporto effettuate, il concessionario deve inviare, entro il mese di gennaio, alla direzione provinciale che gli ha assentito la concessione, una statistica dei pacchi e colli trasportati nell'anno solare precedente, distinti nei modi prescritti dall'Amministrazione e con l'indicazione dei diritti corrisposti a quest'ultima. I concessionari non possono stabilire tariffe inferiori a quelle vigenti per il servizio gestito direttamente dall'Amministrazione.

Regolamento - art. 203

Art. 203. Irresponsabilita' dell'Amministrazione L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il trasporto dei pacchi e colli esercitato dai concessionari e dalle loro filiali o agenzie.

Regolamento - art. 204

Art. 204. Definizione di privato Per "privato", agli effetti degli articoli 41, lettera a) e 58, n. 3, lettera c), del codice postale, s'intende chi non faccia professione di vettore, ne' sia addetto ad imprese di trasporti o commissioni.

Regolamento - art. 205

Art. 205. Trattamento degli oggetti trasportati in violazione della esclusivita' Gli oggetti di corrispondenza sequestrati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del codice postale, debbono essere consegnati al piu' presto, con una copia del verbale, all'ufficio postale piu' vicino, per essere distribuiti od avviati a destinazione. Gli oggetti di corrispondenza di cui al precedente comma sono sottoposti a carico del destinatario alla tassa delle corrispondenze non francate. I pacchi trasportati in violazione dell'esclusivita' sono lasciati in possesso del vettore per l'ulteriore corso.

Regolamento - art. 206

Art. 206. Violazioni ripetute Quando, in occasione dell'accertamento di una violazione, si constati che anche anteriormente il trasgressore abbia commesso analoghe infrazioni, se ne fa speciale menzione nel verbale, per l'applicazione delle sanzioni comminate dalle leggi in vigore.

Regolamento - art. 207

Art. 207. Trasporto da parte di concessionari di ferrovie e tranvie I concessionari di ferrovie e di tranvie sono tenuti ad eseguire il trasporto e lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali con le modalita' e le condizioni stabilite da apposite convenzioni.

Regolamento - art. 208

Art. 208. Trasporto da parte di concessionari di funivie, funicolari ed ascensori I concessionari dell'esercizio di funivie, funicolari ed ascensori in servizio pubblico sono tenuti ad eseguire il trasporto e lo scambio degli effetti postali nei limiti ed alle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri che disciplina la concessione.

Regolamento - art. 209

Art. 209. Trasporto da parte di esercenti servizi pubblici automobilistici o filovie Le imprese esercenti servizi pubblici automobilistici o filovie sono tenute ad eseguire il trasporto e lo scambio degli effetti postali con lo modalita' ed i limiti stabiliti dalle convenzioni stipulate con l'Amministrazione sulla base di principi generali fissati con decreto ministeriale da adottare d'intesa con il Ministero dei trasporti.

Regolamento - art. 210

Art. 210. Trasporto obbligatorio da parte di societa' di navigazione marittima ed interna I concessionari di servizi di navigazione interna, comunque sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali alle condizioni stabilite negli atti di concessione. Gli esercenti linee di navigazione marittima comunque sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali alle condizioni stabilite dalle convenzioni. Gli esercenti linee di navigazione marittima e interna, non contemplate nei commi precedenti, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali, alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni da stipularsi con l'Amministrazione, e, quando ne sia il caso, nell'atto di concessione del guidone postale a termine delle disposizioni vigenti. In ogni caso i capitani delle navi mercantili ed i loro raccomandatari sono obbligati a ricevere e trasportare gratuitamente le corrispondenze loro consegnate dagli agenti dell'Amministrazione p.t.o di consoli italiani all'estero.

Regolamento - art. 211

Art. 211. Trasporto obbligatorio per le societa' di navigazione aerea I concessionari di linee di navigazione aerea sono obbligati a trasportare gratuitamente chilogrammi tre di corrispondenze postali per ogni viaggio in partenza da aeroporti situati nel territorio della Repubblica ed a trasportare, pure gratuitamente, i pieghi diplomatici provenienti dal Ministero degli affari esteri e diretti alle ambasciate e legazioni e quelli provenienti dalle ambasciate e legazioni diretta all'anzidetto Ministero. I detti concessionari hanno, inoltre, l'obbligo di trasportare gli altri effetti postali e le corrispondenze oltre il predetto limite di peso e fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile, per ogni viaggio, alle condizioni stabilite nelle relative convenzioni. Per particolari contingenze, il limite del trasporto gratuito di tre chilogrammi di corrispondenze, previsto dal primo comma del presente articolo, puo' essere ridotto. Ove si tratti di linee transoceaniche potra' concedersi la totale esenzione dall'obbligo del trasporto gratuito.

Regolamento - art. 212

Art. 212. Variazione dei tipi di carte-valori Salva la disposizione dell'art. ((213)) del presente regolamento, l'istituzione, la soppressione e le modificazioni dei tipi e specie delle carte valori postali sono disposte con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 32 del codice postale.

Regolamento - art. 213

Art. 213. Carte-valori commemorative o celebrative L'emissione di carte-valori postali per commemorare personaggi o celebrare avvenimenti di particolare importanza e' autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri: i valori e le caratteristiche sono determinati con le modalita' fissate dal secondo comma dell'art. 32 del codice postale. La emissione e' attuata a cura esclusiva dello Stato, senza ingerenza di eventuali promotori della emissione. E' vietata qualsiasi cessione gratuita di carte-valori postali a favore dei promotori anche dopo che ne sia cessata la validita'.

Regolamento - art. 214

Art. 214. Cessazione della validita' di carte valori. Cambio Nel caso di soppressione o di modificazione di carte valori, sono fissati i termini entro i quali saranno rispettivamente ammessi l'uso da parte del pubblico ed il cambio. Quando concorrano particolari ragioni, l'Amministrazione ha facolta' di disporre la immediata cessazione dell'uso, stabilendo un periodo di tempo entro il quale e' ammesso il cambio. Non sono ammessi la restituzione delle carte-valori verso rimborso del prezzo ed il cambio delle carte-valori medesime sciupate o traforate.

Regolamento - art. 215

Art. 215. Smercio delle carte-valori La vendita delle carte-valori postali e' fatta indistintamente da tutti gli uffici postali. La rivendita e' fatta dagli spacciatori di generi monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma puo' anche essere affidata ad altri, mediante autorizzazione dell'Amministrazione. L'Amministrazione stessa ha facolta' di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che siano sufficientemente provviste di carte valori-postali. Le autorizzazioni possono essere revocate. E' vietato ai venditori e rivenditori di carte-valori postali di venderle o di rivenderle a prezzi diversi da quelli nominali o in uno stato diverso da quello in cui sono fornite dall'Amministrazione e di farne acquisto, non solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio postale che non sia quello designato dall'Amministrazione. ((Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantita', non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente piu' corso legale, non piu' rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore e' autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in piu' lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico)). I rivenditori ricevono un aggio, la cui misura viene determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro. I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo delle carte-valori che ritirano.

Regolamento - art. 216

Art. 216. Carte-valori traforate - Francobolli macchiati o formati di piu' parti Le carte valori si vendono non bollate e debbono essere adoperate nello stato in cui sono fornite dall'Amministrazione. I francobolli possono essere traforati in modo che la traforatura riproduca le iniziali del nome e del cognome dei mittenti o determinate cifre: la parte traforata non deve, pero', superare in grandezza il terzo della superficie dei francobolli stessi. Non sono ammessi francobolli macchiati o mancanti di qualche parte che superi un decimo della loro superficie. Salve le eventuali sanzioni penali, non sono ammessi francobolli. formati da piu' parti, o sui quali sia stato steso uno strato di qualsiasi materia.

Regolamento - art. 217

Art. 217. Carte-valori gia' adoperate, alterate o supposte false Le corrispondenze di francatura facoltativa sulle quali fossero applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o gia' adoperati, od altrimenti non ammissibili, hanno corso non tenendosi conto dei fracobolli stessi, salvo il diritto dei destinatari di chiedere il rimborso delle tasse pagate quando tali francobolli siano riconosciuti validi. Le corrispondenze ordinarie di francatura obbligatoria, sulle quali fossero stati applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o gia' adoperati od altrimenti non ammissibili, sono spedite subito alla direzione provinciale p.t. che, a seconda dei casi, le rimette in corso, le toglie definitivamente di corso o le invia alla autorita' giudiziaria. Qualora si tratti di francobolli supposti falsi o alterati o di francobolli autentici sottoposti a qualsiasi operazione diretta, sia pure con la riunione di piu' parti staccate, a togliere da essi le tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali sono applicati debbono, a richiesta, consegnare le rispettive buste o fasce agli uffici postali di destinazione e, nel caso di oggetti senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne per iscritto i mittenti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme penali. Le cartoline debbono essere consegnate intere. Agli stessi obblighi sono soggetti i mittenti di corrispondenze raccomandate od assicurate che apparissero, all'atto della impostazione, munite di francobolli falsi od alterati nei modi indicati dal comma precedente. Se i destinatari o i mittenti ricusano di ottemperare a tali prescrizioni gli oggetti anzidetti sono spediti intatti alla direzione provinciale p.t. che, dopo averli esaminati, o li rimette in corso o li invia all'autorita' giudiziaria. Anche i bollettini ed i francobolli per pacchi, sospetti di falso, di alterazione o di precedente uso, sono trasmessi dagli uffici alla direzione provinciale p.t. per le determinazioni di competenza; gli esibitori sono tenuti a consegnarli dietro richiesta degli uffici stessi. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle impronte di macchine affrancatrici.

Regolamento - art. 218

Art. 218. Carte-valori non valide Non sono valide, agli effetti della francatura, le carte-valori postali dichiarate fuori corso, quelle di altre amministrazioni e quelle che fossero gia' state utilizzate per altra francatura, salvo, in questa ultima circostanza, l'eventuale applicazione delle norme penali nei casi previsti dall'articolo precedente. I francobolli impressi sulle cartoline e sui biglietti postali non sono validi per altri usi. I francobolli emessi per il pagamento di tasse relative a prestazioni speciali sono validi esclusivamente per le prestazioni medesime.

Regolamento - art. 219

Art. 219. Impostazione delle corrispondenze e dei pacchi Le corrispondenze ordinarie in partenza - fatta eccezione per gli oggetti spediti in abbonamento postale e per le corrispondenze francate a macchina, per le quali valgono le particolari disposizioni contenute nel presente regolamento - debbono essere immesse nelle apposite buche o cassette, quando il loro volume lo consenta. I pacchi, le corrispondenze che si vogliano raccomandare od assicurare, nonche' quelle che non possono essere immesse nelle buche o cassette, debbono essere consegnati agli uffici postali. Gli uffici postali accettano i pacchi, nonche' gli oggetti da spedirsi in raccomandazione o in assicurazione, con le modalita' e nei limiti stabiliti dall'Amministrazione. I portalettere preposti alle ricevitorie accettano altresi' e distribuiscono, nei limiti per essi stabiliti, pacchi e corrispondenze raccomandate od assicurate; per gli oggetti accettati rilasciano ai mittenti ricevute provvisorie, che sostituiscono successivamente con le ricevute definitive degli uffici postali.

Regolamento - art. 220

Art. 220. Reclami per smarrimento - Indennita' Il mittente che reclami per oggetti raccomandati o assicurati o per i pacchi o per mancato rimborso di assegno devo esibire la ricevuta d'impostazione e curare che a tergo di essa sia fatta annotazione del reclamo e della data di questo, convalidata con la firma dell'impiegato postale e col bollo d'ufficio. L'Amministrazione provvede alla corresponsione delle indennita' dovute non appena abbia accertato, in via amministrativa, l'esistenza del relativo diritto. Ai fini della corresponsione dell'indennita' sono equiparati agli oggetti smarriti quelli che non siano stati consegnati regolarmente, secondo le disposizioni del presente regolamento, e non possano essere recuperati, come pure quelli da cui sia stato sottratto tutto il contenuto. L'Amministrazione puo' accettare reclami oltre il termine stabilito dall'art. 91 del codice postale, ai soli effetti di conoscere l'esito della spedizione, ferma rimanendo, pero', la sua irresponsabilita' ai sensi dell'art. 96, lettera f), del codice stesso.

Regolamento - art. 221

Art. 221. Determinazione dell'indennita' per oggetti assicurati contenenti titoli a corso variabile Per la determinazione dell'indennita' da corrispondersi, ai sensi degli articoli 49 e 70 del codice postale, agli aventi diritto per il caso di perdita, manomissione od avaria di oggetti assicurati, i titoli a corso variabile sono valutati al prezzo di borsa del giorno della loro impostazione.

Regolamento - art. 222

Art. 222. Controversie per l'applicazione di tasse Allorquando sorga controversia sulla tariffa relativa a determinati oggetti in partenza, si applica quella piu' elevata e vengono compilati appositi verbali, firmati dagli agenti postali e dai mittenti. Tali verbali sono rimessi alle direzioni provinciali per le determinazioni di competenza.

Regolamento - art. 223

Art. 223. Affrancazione di spese Il mittente di corrispondenze o pacchi che voglia assumere a suo carico, ai sensi dell'art, 89 del codice postale, il pagamento dei dazi doganali o di altri diritti, deve depositare presso l'ufficio di impostazione, a titolo di garanzia del pagamento, una somma pari al prevedibile importo dei dazi o diritti. Tale deposito gli sara' restituito previa deduzione delle somme di cui gli oggetti siano stati gravati e delle tasse e diritti postali, inerenti al rimborso. Qualora, pero', il deposito risulti insufficiente a coprire le spese, il mittente e' tenuto a pagare quanto avesse versato in meno.

Regolamento - art. 224

Art. 224. Deficienza di francatura di raccomandate, assicurate e pacchi In caso di deficienza di francatura accertata durante il trasporto, le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali hanno egualmente corso, salvo il diritto dell'Amministrazione di recuperare, a norma dell'art. 90 del codice postale, quanto sia dovuto dagli utenti; in caso di accertata impossibilita' di procedere a detto recupero le somme dovute sono poste a carico dell'operatore che ha provveduto all'accettazione.

Regolamento - art. 225

Art. 225. Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto da' luogo alla sanzione stabilita dall'art. 82 del codice postale, quando sia fatta dal mittente allo scopo di procurarsi un indebito profitto, o di sottrarsi alla applicazione di imposte e tasse, o a divieti, limitazioni o speciali modalita' riguardanti la spedizione di determinate merci.

Regolamento - art. 226

Art. 226. Uso di espedienti per far ritenere avvenuta o non dovuta la corresponsione delle tasse Gli espedienti posti in atto nella spedizione o rispedizione degli oggetti, allo scopo di far ritenere avvenuta o non dovuta la corresponsione delle tasse postali, danno luogo, a carico dei mittenti, all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 82 del codice postale, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena piu' grave.

Regolamento - art. 227

Art. 227. Assicurazione convenzionale di documenti o carte di particolare importanza I pieghi sottoposti ad assicurazione convenzionale ai sensi dell'art. 84, quinto comma, del codice postale, debbono essere confezionati con involucri solidi e chiusi con suggelli di ceralacca, aventi contrassegno particolare, in numero sufficiente a garantire il contenuto. I pacchi con assicurazione convenzionale debbono essere confezionati con le norme stabilite per i pacchi assicurati. Il mittente deve scrivere sull'involucro la dichiarazione del valore in tutte lettere, senza cancellature e correzioni con la formula: "Assicurazione convenzionale per lire.......". Sulle ricevute rilasciate per ogni piego o pacco deve essere fatta l'indicazione: e Assicurazione convenzionale s. Anche gli oggetti con assicurazione convenzionale possono essere assicurati contro i rischi di forza maggiore.

Regolamento - art. 228

Art. 228. Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici L'istituto postelegrafonici puo' provvedere, ai sensi dell'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-04-08;542~art1), all'assicurazione degli invii postali nei casi nei quali non e' ammessa l'assicurazione diretta da parte dell'Amministrazione. L'istituto si avvale in tal caso degli uffici postali, e deve osservare le norme e le condizioni contenute in apposito capitolato d'oneri emanato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Regolamento - art. 229

Art. 229. Servizi con l'estero Le condizioni riguardanti i servizi nei rapporti internazionali sono regolate dalle convenzioni e dagli accordi in vigore. Le norme del codice postale e quelle del presente regolamento sono applicabili anche a tali servizi, in quanto non sia altrimenti disposto nelle convenzioni ed accordi predetti e nei relativi regolamenti.

Regolamento - art. 230

Art. 230. Riscossione dell'assegno all'atto della consegna degli oggetti Le corrispondenze e i pacchi gravati di assegno, ai sensi dell'art. 85 del codice postale, non sono consegnati ai destinatari senza il pagamento contestuale dell'importo dell'assegno.

Regolamento - art. 231

Art. 231. Forma esterna degli oggetti gravati d'assegno Indicazioni prescritte - Tassa Per la forma esterna degli oggetti da spedirsi con assegno e per la consegna dei medesimi agli uffici di partenza, valgono le norme prescritte per le corrispondenze e i pacchi della stessa natura non gravati di assegno: L'importo dell'assegno deve essere scritto in cifre ed in lettere, senza cancellature ne' correzioni, al di sopra dell'indirizzo degli oggetti che ne sono gravati, con la formula: "Assegno lire.......". Nei casi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione puo' essere scritto solo in cifre. Per gli oggetti assicurati, l'indicazione dell'assegno deve far seguito a quella del valore, e puo' essere di somma uguale, superiore od inferiore, sempre pero' entro i limiti massimi stabiliti per gli assegni medesimi. La tassa di assegno va corrisposta in aggiunta a quella ordinaria e a quella di raccomandazione o di assicurazione, a seconda dei casi.

Regolamento - art. 232

Art. 232. Distribuzione degli oggetti - Rimborso dell'assegno Per la distribuzione degli oggetti gravati di assegno valgono, a seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le corrispondenze raccomandate od assicurate e per i pacchi. Se il destinatario non paga integralmente l'importo dell'assegno, l'oggetto si considera rifiutato. L'ufficio converte la somma riscossa in vaglia ordinario a favore del mittente dell'oggetto, detratta la tassa del vaglia, o la versa in conto corrente, sempre sotto deduzione della tassa, qualora il mittente sia un correntista e abbia preventivamente chiesto tale forma di rimborso. Ai vaglia ed ai versamenti in conto corrente sono applicabili le disposizioni riguardanti i servizi relativi.

Regolamento - art. 233

Art. 233. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 2 DICEMBRE 2025, N. 182](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182)))

Regolamento - art. 234

Art. 234. Oggetti ammessi al recapito per espresso Indicazione su di essi delle generalita' del mittente Sono ammessi al recapito per espresso le corrispondenze ordinarie, raccomandate ed assicurate e i pacchi postali ordinari e assicurati, anche se le une e gli altri siano gravati di assegno. La richiesta del recapito per espresso e' fatta mediante la indicazione "Espresso" apposta sul recto degli oggetti e per i pacchi anche sul bollettino. A tergo delle corrispondenze per le quali sia chiesto il recapito per espresso il mittente deve scrivere il suo nome, cognome e indirizzo. Le corrispondenze ordinarie di francatura facoltativa per le tali sia chiesto il recapito per espresso e che rechino almeno i francobolli o le impronte di macchine affrancatrici di valore corrispondente al diritto relativo, sono recapitate per espresso e tassate per la eventuale deficienza della francatura ordinaria ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del codice postale. Se il valore dei francobolli non raggiunga l'importo del diritto per espresso, le corrispondenze sono recapitate coi mezzi ordinari. La disposizione del comma precedente non si applica alle corrispondenze di francatura obbligatoria.

Regolamento - art. 235

Art. 235. Corrispondenza fuori dispaccio Le corrispondenze ordinarie per le quali il mittente richiede che abbiano corso fuori dispaccio, per essere consegnate direttamente dagli incaricati del trasporto, sono sottoposte al pagamento della tassa speciale relativa. L'Amministrazione puo' consentire che senza il pagamento della sopratassa di espresso i pieghi di giornali quotidiani o di altri periodici, diretti a rivenditori di determinate localita' e quelli indirizzati al personale di determinate stazioni ferroviarie, nonche' le corrispondenze ordinarie dirette alle redazioni di giornali e periodici dai loro corrispondenti siano spediti fuori dei dispacci ordinari, per essere consegnati direttamente ai destinatari dagli incaricati del trasporto.

Regolamento - art. 236

Art. 236. Impostazione degli espressi Le corrispondenze per espresso debbono essere immesse nelle cassette postali comuni, o in quelle speciali, ad esse destinate, ove esistano. Sono presentati agli sportelli degli uffici postali: a) i pacchi postali; b) gli oggetti da raccomandare o da assicurare; c) gli oggetti voluminosi che non possono immettersi nelle cassette; d) le corrispondenze recapitabili in loco, presentate all'ufficio postale o telegrafico che direttamente provvede al recapito. Per le corrispondenze ordinarie da recapitarsi per espresso non si rilascia ricevuta, ancorche' consegnato allo sportello.

Regolamento - art. 237

Art. 237. Recapito degli espressi Gli oggetti da recapitare per espresso sono spediti con i mezzi normali: il recapito a domicilio e' effettuato di norma con personale e con mezzi speciali. L'Amministrazione, pero', non garantisce il recapito per espresso nelle localita' difficilmente accessibili a causa delle condizioni atmosferiche o della viabilita'. Gli oggetti che non sia stato possibile consegnare per assenza del destinatario o per altre cause sono recapitate con i mezzi ordinari. Per gli oggetti assicurati o gravati di assegno che superino i limiti stabiliti per il recapito in via normale e per quelli che, per peso o volume, siano difficilmente trasportabili dagli agenti postali, l'Amministrazione si limita ad inviare per espresso un avviso di arrivo al destinatario che deve provvedere al ritiro dell'oggetto presso l'ufficio. Sono applicabili al recapito delle corrispondenze per espresso le disposizioni dell'art. 38.

Regolamento - art. 238

Art. 238. Recapito per espresso richiesto dai destinatari Il destinatario puo' richiedere il recapito per espresso delle corrispondenze o dei pacchi, a lui diretti, anticipando la tassa speciale di espresso.

Regolamento - art. 239

Art. 239. Condizioni per fruire della tariffa speciale Le case editrici o librarie che, per la spedizione di libri, intendono avvalersi della riduzione di tariffa prevista dall'art. 98 del codice postale, debbono chiedere apposita autorizzazione alla Amministrazione, alla quale debbono dimostrare documentalmente tale loro qualita'. Sotto la denominazione di libri sono anche ammessi: 1) le produzioni musicali, purche' riunite in volume, esclusi quindi i pezzi staccati; 2) le carte geografiche o topografiche riunite insieme in atlanti; 3) le dispense e i fascicoli staccati di opere librarie, spediti isolatamente, anche se accompagnati dalla copertina in carta o in tela; 4) i cataloghi che si riferiscono esclusivamente ad opere librarie. Sui pieghi o pacchi ammessi alla riduzione di tariffa deve essere apposta con timbro o a stampa l'indicazione: e Tariffa ridotta - Autorizzazione N.....del.... della direzione provinciale di...." Salva l'applicazione dell'art. 82 del codice postale, l'autorizzazione viene sospesa e revocata quando non ricorrano le condizioni stabilite dal presente articolo.

Regolamento - art. 240

Art. 240. Dichiarazione di spedizione per i pieghi sottofascia di libri spediti in via ordinaria Per i pieghi di libri spediti in via ordinaria ed a tariffa ridotta, l'Amministrazione rilascia, a richiesta dei mittenti, una dichiarazione di spedizione consistente nell'apposizione del bollo a data dell'ufficio postale di accettazione su una distinta dei pieghi presentata dai mittenti medesimi. I pieghi descritti nella distinta di cui al comma precedente non hanno alcun trattamento speciale ne' per quanto concerne il trasporto o il recapito ne' per quanto riguarda la irresponsabilita' dell'Amministrazione.

Regolamento - art. 241

Art. 241. Limiti del servizio - Tassa speciale Facolta' dell'Amministrazione di ricorrere ai mezzi normali Sono ammessi normalmente al trasporto per via aerea tutti gli invii postali. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo', tuttavia, disporre esclusioni e limitazioni anche temporanee e per determinate linee. L'Amministrazione ha, altresi', la facolta' di dar corso coi mezzi normali agli invii per i quali sia stata corrisposta la tassa speciale di posta aerea, quando, per mancata utilizzazione dei mezzi aerei immediati, ritenga di poter conseguire un piu' sollecito inoltro con i mezzi ordinari o sia nella impossibilita' di servirsi, per qualsiasi ragione, dei mezzi aerei. In tali casi i pacchi sono inoltrati con il trattamento previsto per i pacchi urgenti. L'Amministrazione, per il diverso avviamento, non assume maggiori responsabilita' di quelle previste dal codice postale e non e' tenuta al rimborso della tassa speciale di trasporto aereo.

Regolamento - art. 242

Art. 242. Modalita' per il pagamento della tassa speciale Corrispondenze aeree non interamente francate Per le corrispondenze da trasportarsi per via aerea la tassa speciale di trasporto aereo e' corrisposta mediante francobolli speciali da applicarsi sugli invii. In mancanza di francobolli speciali possono applicarsi quelli ordinari. Per i pacchi si applicano sul bollettino i francobolli prescritti dall'art. 170. Le corrispondenze ordinarie aeree non francate o francate insufficientemente non hanno corso quando siano a francatura obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del codice postale; quelle a francatura facoltativa hanno corso coi mezzi aerei soltanto se risulti interamente pagata la tassa speciale di trasporto aereo, e sono sottoposte a tassa per la mancanza o deficienza di francatura. Quando la tassa speciale non risulti interamente pagata, le corrispondenze hanno il trattamento normale.

Regolamento - art. 243

Art. 243. Autorizzazione ad affrancare mediante impronte di macchine affrancatrici I mittenti, preventivamente autorizzati dalla Amministrazione, possono affrancare le corrispondenze ed i pacchi mediante l'applicazione di impronte di macchine affrancatrici. Le tasse speciali di posta pneumatica, di trasporto aereo e di recapito per espresso possono essere rappresentate, anziche' dai francobolli in uso per tali servizi speciali, da impronte delle macchine affrancatrici, purche' siano apposte sugli invii le indicazioni relative ai servizi stessi. E' consentito, altresi', di completare con francobolli la eventuale insufficienza di valore delle impronte delle macchine affrancatrici.

Regolamento - art. 244

Art. 244. Concessionari per la vendita o noleggio delle macchine Deposito della macchina tipo Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine affrancatrici deve ottenere dall'Amministrazione la preventiva approvazione del tipo. A tal uopo deve presentare, per l'esame tecnico, una macchina campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti per cio' al concessionario alcun compenso. Le macchine debbono offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento ed essere atte ad imprimere sulle corrispondenze o sui bollettini di spedizione dei pacchi una o piu' impronte rappresentative dell'importo della tassa ed un bollo a calendario con l'indicazione del luogo d'impostazione.

Regolamento - art. 245

Art. 245. Approvazione del tipo di macchina e facolta' dell'Amministrazione L'approvazione dei tipi di macchine, con l'autorizzazione alla vendita o noleggio, e' data con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'Amministrazione si riserva ampia facolta' di limitare, sospendere o revocare l'uso delle macchine, senza che sia per cio' tenuta a corrispondere alcuna indennita'.

Regolamento - art. 246

Art. 246. Obblighi dei concessionari - Penalita' - Cauzione Le macchine fornite agli utenti debbono essere identiche, anche nei congegni particolari, al campione depositato presso l'Amministrazione. Esse debbono essere vendite o locato senza i relativi punzoni, la cui fabbricazione e' riservata allo Stato e che sono forniti in uso dall'Amministrazione postale dietro un corrispettivo da essa stabilito. Il fornitore deve dare partecipazione all'Amministrazione con lettera raccomandata, di ogni vendita, locazione o cessione di macchine affrancatrici, indicando il nome e il domicilio dell'acquirente, locatario o cessionario. Indipendentemente dalle pene comminate dall'art. 33 del codice postale, il fornitore e' responsabile, in solido con l'utente, dei danni che possono derivare all'Amministrazione da frodi o abusi resi possibili da difetti di costruzione o imperfetto funzionamento delle macchine o da abusiva fornitura di punzoni, in contravvenzione al disposto del primo comma del presente articolo, o da omissione della partecipazione prescritta dal secondo comma. A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi gli autorizzati debbono versare una cauzione, nella misura stabilita dall'Amministrazione, che puo' essere costituita anche con titoli di Stato valutati al corso del giorno in cui vengono depositati.

Regolamento - art. 247

Art. 247. Utenti di macchine affrancatrici - Domanda di autorizzazione Per ottenere l'autorizzazione, a usare le macchine affrancatrici, deve rivolgersi domanda all'Amministrazione indicando il tipo di macchina prescelto, il nome del fornitore, la spesa media giornaliera sostenuta per la francatura delle proprie corrispondenze o dei pacchi e il preciso recapito ove la macchina sara' messa in funzione. Alla domanda deve essere unita una ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della somma stabilita dall'Amministrazione, quale corrispettivo dell'uso dei punzoni. L'Amministrazione per concedere l'autorizzazione terra' conto dell'ammontare della spesa media per francatura denunciata.

Regolamento - art. 248

Art. 248. Punzoni delle macchine affrancatrici - Collaudo I punzoni forniti all'utente rimangono di proprieta' dell'Amministrazione e debbono essere restituiti quando sono sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della macchina. L'utente e' obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente deteriorati. Appena applicati i punzoni la macchina deve essere verificata, collaudata e suggellata dall'Amministrazione. Il certificato di collaudo, attestante che la macchina e' conforme al campione depositato e funziona regolarmente, e' redatto in due esemplari uno dei quali e' consegnato all'utente. Nell'atto di autorizzazione sono stabilite le condizioni per l'uso della macchina e le penalita' alle quali puo' essere sottoposto l'utente in caso di trasgressione, salva l'eventuale applicazione dell'art. 82 del codice postale.

Regolamento - art. 249

Art. 249. Caratteristiche dell'impronta della macchina affrancatrice Le impronte delle macchine affrancatrici debbono essere nitide ed impressa con inchiostro di colore rosso vivo direttamente sugli involucri delle corrispondenze o sui bollettini di spedizione dei pacchi, a seconda dei casi. La data del bollo deva essere quella del giorno in cui gli oggetti sono consegnati all'ufficio postale designato o, se trattasi di corrispondenza in corso particolare, alla persona incaricata del trasporto o recapito. E' eccezionalmente consentito che il bollo rechi la data del giorno precedente a quello della consegna, ma in tal caso sulle corrispondenze o sui bollettini dei pacchi l'ufficio postale accettante deve apporre il proprio bollo con la data della effettiva impostazione.

Regolamento - art. 250

Art. 250. Impostazione degli oggetti francati a macchina Distinta corrispondenze rinvenute nelle buche Gli oggetti francati a macchina, da spedirsi a mezzo dei servizi postali, debbono essere consegnati all'ufficio designato dall'Amministrazione, insieme con una distinta indicante la quantita' degli oggetti medesimi e delle corrispondenze eventualmente inviate in corso particolare nonche' l'importo delle tasse dovute. Gli oggetti la cui francatura sia completata con francobolli debbono essere consegnati separatamente. E' pero' consentito che le corrispondenze ordinarie siano imbucate nelle comuni cassette d'impostazione, purche' incluse, insieme con la relativa distinta, in apposita busta che deve essere francata per l'importo del diritto stabilito nei provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale, e diretta all'ufficio preventivamente designato dall'Amministrazione. Le corrispondenze francate a macchina che si rinvengono nelle cassette di impostazione senza che siano state osservate le formalita' indicate nel comma precedente e tutti gli oggetti per i quali il bollo rechi una data non rispondente alle prescrizioni del precedente articolo, come pure quelli per i quali non siano state osservate le altre norme del presente capo, sono restituite al mittente.

Regolamento - art. 251

Art. 251. Apertura del conto di credito per la francatura meccanica Prima che la macchina sia messa in opera, l'utente deve chiedere l'apertura di un conto di credito, depositando una somma corrispondente alla presunta francatura di un mese, senza pero' superare la portata massima del contatore. Quando la presunta francatura di un mese sia di notevole importo, l'Amministrazione puo' consentire che la misura del deposito sia inferiore a quella stabilita dal comma precedente; in ogni caso, pero', il deposito deve essere reintegrato quando le tasse delle corrispondenze spedite abbiano assorbito i quattro quinti di esso. Non sono accettate corrispondenze o pacchi per la cui francatura non esista nel conto il corrispondente importo. L'uso della macchina, quando sia esaurito il credito, puo' dar luogo a carico degli utenti all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 82 del codice postale. Per la tenuta del conto di credito non e' dovuta dall'utente alcuna provvigione.

Regolamento - art. 252

Art. 252. Divieto di abbonare impronte valori di corrispondenze che non hanno avuto corso; diritto percentuale dell'Amministrazione Non e' consentito l'abbuono di impronte illeggibili e di scatti a vuoto. E' ammesso solamente l'abbuono delle impronte applicate su oggetti che non debbano aver corso, a condizione, pero', che l'abbuono stesso sia chiesto all'atto della presentazione della distinta in cui sono comprese le corrispondenze e che siano consegnate le buste, le fascette, le cartoline e i bollettini interi relativi. L'importo dell'abbuono e' corrisposto direttamente all'utente. Dall'importo dell'abbuono viene trattenuto dall'Amministrazione un diritto percentuale nella misura determinata con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.

Regolamento - art. 253

Art. 253. Divieto di trasferire le macchine - Verifiche E' vietato all'utente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, di trasferire definitivamente o temporaneamente la macchina affrancatrice ad altra persona o in altro locale, di sostituirla, di modificarla e di utilizzare pezzi di ricambio. L'Amministrazione ha piena facolta' di eseguire verifiche sulle macchine affrancatrici; all'uopo i suoi agenti hanno diritto di accesso nei locali ove sono messe in opera.

Regolamento - art. 254

Art. 254. Revoca o rinunzia dell'utenza L'Amministrazione puo' revocare l'autorizzazione all'uso di macchine affrancatrici a quegli utenti che incorrano in frequenti errori. L'utente puo', in ogni caso, rinunziare all'uso della macchina affrancatrice, dandone partecipazione all'Amministrazione. Quando sia revocata l'autorizzazione per la vendita o la locazione di un determinato tipo di macchina gli utenti devono immediatamente dismetterla. Nei casi contemplati nel presente articolo l'utente deve riconsegnare i punzoni all'Amministrazione che deve restituire il residuo del deposito costituito con il conto di credito. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni GASPARI

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