LEGGE 2 aprile 1882, n. 674
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi gia' degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)