LEGGE 2 maggio 1983, n. 307

Type Legge
Publication 1983-05-02
Ultimo aggiornamento 1983-06-27
State In force
Source Normattiva
articles 3
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Articolo 51 Operazioni commerciali con non membri 1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali. 2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento dai membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali. 3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformita' all'articolo 52. 4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 puo' informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 57 o riferirne al Consiglio in conformita' all'articolo 59.

Accordo-art. 52

Articolo 52 Informazione 1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione: a) delle informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonche', b) qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao. 2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare le relazioni periodiche sulle politiche di produzione e di consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale. 3. Se un membro non fornisce o ha difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo' chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito il Consiglio puo' attuare gli opportuni provvedimenti. 4. Alle date opportune, e comunque non meno di due, volte l'anno, il Consiglio pubblica delle stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

Accordo-art. 53

Articolo 53 Studi Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza sulla produzione e sul consumo di cacao dei provvedimenti attuati dai governi dei paesi esportatori e dei paesi importatori, la possibilita' di aumentare il consumo di cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonche' le conseguenze dell'applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e puo' rivolgere ai membri raccomandazioni sui temi da studiare. Al fine di incoraggiare questi studi il Consiglio puo' cooperare con le organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Accordo-art. 54

Articolo 54 Esame annuo e relazione annuale 1. Entro il piu' breve termine dopo la fine di ciascun anno cacao, il Consiglio esamina il funzionamento del presente accordo ed il modo di cui i membri si conformano ai principi del medesimo e cercano di realizzarne gli obiettivi. In tale occasione puo' rivolgere ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento dell'accordo. 2. Il Consiglio pubblica una relazione annuale, comprendente una sezione relativa all'esame annuo di cui al paragrafo I. 3. Il Consiglio puo' inoltre pubblicare qualsiasi altra informazione da esso giudicata appropriata.

Accordo-art. 55

Articolo 55 Dispensa dagli obblighi in circostanze eccezionali 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria. 2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrafo I, il Consiglio precisa esplicitamente secondo quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato dall'obbligo, nonche' i motivi della dispensa. 3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda: a) l'obbligo derivante dall'articolo 24 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento; b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi contributo riscosso, a termine dell'articolo 35.

Accordo-art. 56

Articolo 56 Misure differenziate e correttive I membri importatori in via di sviluppo nonche' i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presente accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prendera' le misure suddette in conformita' della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

Accordo-art. 57

Articolo 57 Consultazioni Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro puo' formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilita' di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili sul bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione puo', a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformita' all'articolo 58.

Accordo-art. 58

Articolo 58 Vertenze 1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non siano risolte dalle parti in causa vengono deferite, a richiesta di una delle parti, al Consiglio per decisione. 2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo I ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure un numero di membri tale da assicurare almeno un terzo dei voti possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciare una decisione, l'opinione sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3. 3. a) Salvo che il Consiglio decida diversamente all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto nel modo seguente: i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra e' un giurista qualificato e sperimentato; ii) due persone con analoghe qualificazioni designate dai membri importatori; iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate a norma dei punti i) e ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal presidente del Consiglio. b) I cittadini delle parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale. c) i membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo. d) Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione. 4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale i sottoposti al Consiglio, il quale compone la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Accordo-art. 59

Articolo 59 Azione del Consiglio in caso di denuncia 1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito. 2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione. 3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio puo' con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo, ivi compreso l'articolo 69: a) sospendere questo membro dal diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e, b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalla eleggibilita' ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantoche' non avra' adempiuto i suoi obblighi. 4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformita' del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.

Accordo-art. 60

Articolo 60 Eque norme di lavoro I membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e della piena occupazione, essi cercheranno di mantenere nei vari settori della produzione del cacao dei paesi interessati, proporzionalmente al loro grado di sviluppo, eque norme e condizioni di lavoro, sia per la manodopera agricola che per quella industriale.

Accordo-art. 61

Articolo 61 Firma Dal 5 gennaio 1981 al 31 marzo 1981 il presente accordo sara' aperto presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1980.

Accordo-art. 62

Articolo 62 Depositario Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del presente accordo.

Accordo-art. 63

Articolo 63 Ratifica, accettazione, approvazione 1. Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 maggio 1981. Tuttavia il Consiglio istituito a termini dell'accordo internazionale sul cacao dal 1975 o il Consiglio istituito a termine del presente accordo potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data. 3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se e' membro esportatore o membro importatore.

Accordo-art. 64

Articolo 64 Adesione 1. Il presente accordo e' aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio. 2. Il Consiglio istituito a termine dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente accordo. 3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo I il Consiglio indica in quale allegato del presente accordo e' da considerarsi compreso lo Stato che vi aderisce, nel caso in cui non figuri in nessuno di essi. 4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.

Accordo-art. 65

Articolo 65 Notifica di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al depositario che applichera' il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dell'articolo 66 oppure, se e' gia' in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica dichiara, all'atto della stessa, se e' membro esportatore o membro importatore. 2. Un governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo I. che applichera' il presente accordo quando quest'ultimo entrera' in vigore, oppure a una data specificata, e' pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarra' fintantoche' non avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Accordo-art. 66

Articolo 66 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 aprile 1981 o ad una data qualsiasi dei due mesi successivi, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 70% delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrera' inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Se il presente accordo non sara' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' del paragrafo I, entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 aprile 1981 o ad una data qualsiasi dei due mesi successivi, se a tale data i governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 70% delle importazioni totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio. 3. Se le condizioni di entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 31 maggio 1981, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite convochera', entro il piu' breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente. Durante il periodo in cui il presente accordo sara' in vigore a titolo provvisorio ai termini del presente paragrafo, i governi che avranno deciso di metterlo in vigore fra di loro a titolo provvisorio, interamente o parzialmente, saranno membri a titolo provvisorio. Tali governi potranno riunirsi per riesaminare la situazione e decidere se il presente accordo entrera' in vigore fra di loro a titolo definitivo, se rimarra' in vigore a titolo provvisorio o se cessera' di essere in vigore.

Accordo-art. 67

Articolo 67 Riserve Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.

Accordo-art. 68

Articolo 68 Recesso 1. in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo' recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione. 2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.

Accordo-art. 69

Articolo 69 Espulsione Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, puo', con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'Organizzazione.

Accordo-art. 70

Articolo 70 Liquidazione dei conti da casi di recesso o di espulsione 1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da detto membro, che d'altra parte e' tenuto e pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente accordo ai termini dell'articolo 72, paragrafo 2, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli sembra piu' equo. 2. Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, ne' degli altri averi dell'Organizzazione; d'altro canto, non puo' essere imputata a detto membro alcuna parte o dell'organizzazione quando il presente accordo prende fine, a meno che non si tratti di un membro esportatore le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 1. In tal caso il membro esportatore ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice all'atto della liquidazione di quest'ultima conformemente alle disposizioni dell'articolo 39, oppure alla scadenza dell'accordo, se essa e' anteriore, rimanendo inteso che detto membro esportatore notifichera' il suo recesso al depositario con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accordo-art. 71

Articolo 71 Durata, proroga ed estinzione 1. Il presente accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4. 2. Fintantoche' il presente accordo sara' in vigore il Consiglio potra', con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinche' il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3. 3. Prima della fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 il Consiglio potra', con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per uno o piu' periodi che non superino complessivamente due anni cacao. Il Consiglio notifichera' al depositario la proroga o le proroghe. 4. In qualsiasi momento il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma dell'articolo 35 sussistono finche' non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice. Il Consiglio notifica la decisione al depositario. 5. Il Consiglio restera' in funzione anche dopo l'estinzione del presente accordo per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avra' i poteri ed esercitera' le funzioni necessarie a tale scopo. 6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 68, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo, nella forma in cui e' prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo membro cessa di essere membro alla fine del terzo anno cacao intero.

Accordo-art. 72

Articolo 72 Emendamenti 1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un emendamento al presente accordo. L'emendamento ha efficacia cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri esportatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio puo' fissare con votazione speciale. Il Consiglio puo' stabilire un termine entro il quale ciascuna parte contraente deve notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non e' entrato in vigore, lo si considera revocato. 2. I membri a nome dei quali non e' stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente accordo, a meno che non provino al Consiglio, nel caso della prima riunione indetta dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, che non hanno potuto fare accettare l'emendamento a tempo debito a causa delle difficolta' incontrate per condurre a termine l'iter costituzionale e che il Consiglio non decida di prorogare per detti membri il termine di accettazione fino a quando non saranno state superate queste difficolta'. I membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finche' non ne abbiano notificato l'accettazione. 3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente perche' l'emendamento produca i suoi effetti.

Accordo-art. 73

Articolo 73 Disposizioni supplementari e transitorie 1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1975. 2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'accordo internazionale sul cacao del 1975, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadono a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo. 3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo. In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate. Fatto a Ginevra, il diciannove novembre millenovecentottanta, in un unico esemplare in lingua francese, inglese, russa e spagnola, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede.

Allegato A

ALLEGATO A Paesi produttori che esportano annualmente 10.000 tonnellate o piu' di cacao ordinario Brasile Nigeria Costa d'Avorio Repubblica dominicana Gana Repubblica Unita del Camerun Malesia Togo Messico

Allegato B

ALLEGATO B Paesi produttori che esportano annualmente meno di 10.000 tonnellate di cacao ordinario Angola Isole Salomone Benin Liberia Bolivia Nicaragua Colombia Nuove Ebridi Congo Uganda Costa Rica Papuasia-Nuova Guinea Cuba Peru' Figi Filippine Gabon Repubblica Unita di Tanzania Guatemala Sao Tome' e Principe Guinea Equatoriale Sierra Leone Haiti Zaire Honduras

Allegato C

ALLEGATO C Produttori di cacao fine ("fine" o "flavour") 1. Paesi produttori che esportano esclusivamente cacao fine ("fine" o "flavour") Dominica 1aint Lucia Ecuador Saint Vincent e Grenadine Grenada Samoa Indonesia Sri Lanka Giamaica Suriname Madagascar Trinita' e Tobago Panama Venezuela 2. Paesi produttori che esportano, ma non esclusivamente, cacao fine ("fine" o "flavour") Costa Rica (25%) Sao Tome' e Principe (50%) Papuasia-Nuova Guinea (75%)

Allegato D

ALLEGATO D Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 66 (a) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

ALLEGATO E Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 66 (a) Parte di provvedimento in formato grafico

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