DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1983, n. 348

Type DPR
Publication 1983-06-25
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47, ottavo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1983, con la quale, respinte le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti, e' stata approvata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la disciplina del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico del rapporto di impiego del personale delle unita' sanitarie locali contenuta negli accordi stipulati fra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate, rispettivamente in data 2 febbraio 1983 e 25 marzo 1983, nonche' nel protocollo in data 29 aprile 1983, firmato tra le stesse parti, contenente meri aspetti di coordinamento e di migliore specificazione dei due precedenti accordi;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi indicati in premessa nel testo annesso al presente decreto.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 849 miliardi per l'anno 1983, in lire 1.470 miliardi per l'anno 1984 e in lire 1.791 miliardi per l'anno 1985, si provvede a carico del fondo sanitario nazionale iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni 1984 e 1985. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PERTINI FANFANI - SCHIETROMA - ALTISSIMO - GORIA - BODRATO - SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1983

Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 4

Accordo-art. 1

Art. 1. Campo d'applicazione dell'accordo Il presente accordo nazionale unico, previsto dall'[articolo 47 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art47) nonche' dall'[art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761~art30), disciplina il trattamento economico e gli istituti normativi ad esso espressamente demandati dalle predette disposizioni legislative di tutto il personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali. I suoi contenuti si applicano, altresi', al personale dipendente dagli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all'[art. 42 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art42). Fatte salve le previste ipotesi di accordi decentrati di cui al presente accordo e' vietata la stipula di accordi integrativi da parte delle regioni o delle unita' sanitarie locali che prevedano erogazioni economiche aggiuntive a quelle previste dal presente accordo. Gli eventuali accordi raggiunti in deroga al precedente comma sono nulli di diritto.

Accordo-art. 2

Art. 2. Accordi decentrati Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina del presente accordo le parti convengono di demandare in sede decentrata, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, la regolamentazione delle seguenti materie: a) formazione e aggiornamento professionale nel quadro dei programmi regionali, nonche' riqualificazione del personale in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture delle unita' sanitarie locali; b) articolazione degli orari di lavoro; c) standards di rendimento, ivi comprese le verifiche periodiche sui risultati delle attivita' svolte; d) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardante il personale dipendente; e) organizzazione interna degli uffici e dei servizi.

Accordo-art. 3

Art. 3. Durata dell'accordo Il presente accordo si riferisce al periodo 1 gennaio 1983-31 dicembre 1984; i suoi effetti economici si protraggono fino al 30 giugno 1985.

Accordo-art. 4

Art. 4. Piante organiche La riconversione delle piante organiche provvisorie verra' determinata dando anche attuazione al disposto dell'ultima comma dell'[art. 17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art17) e dell'[art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art69) nel quadro della programmazione regionale.

Accordo-art. 5

Art. 5. Orario di lavoro L'orario di lavoro settimanale per tutti i dipendenti delle unita' sanitarie locali e' fissato in 38 ore da articolarsi su 6 o 5 giornate a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. Per il personale medico a tempo definito l'orario settimanale di lavoro e' fissato in 28 ore e 30 minuti. I procedimenti di rispetto dell'orario di lavoro, omogenei per tutti i dipendenti, devono essere costituiti da mezzi meccanici. Contestualmente all'entrata in vigore dell'orario di cui sopra, l'istituto della pausa previsto dal punto 3.7 dell'accordo unico nazionale del personale ospedaliero siglato in data 24 giugno 1980 e' abolito. Conseguentemente e con la decorrenza di cui sopra perdono efficacia le delibere attuative di accordi regionali o aziendali che prevedono qualsiasi forma di pausa o benefici di qualsiasi natura di essa sostitutivi. Nei casi in cui il dipendente debba prestare servizio in piu' sedi il tempo normale di percorrenza tra l'una e l'altra sede si computa nell'orario di servizio con le coperture assicurative previste dalla legge.

Accordo-art. 6

Art. 6. Turni di servizio ed organizzazione del lavoro Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi, l'organizzazione del lavoro puo' essere basata su piu' turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'[art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art32) tenendo conto della necessita' di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale e' tenuto a svolgere la propria attivita' nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unita' sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto - nei servizi ove cio' e' richiesto - la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilita'. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilita' di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione, gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate.

Accordo-art. 7

Art. 7. Lavoro straordinario Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate. Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 100 ore annue. Le unita' sanitarie locali, per comprovate ed improcrastinabili esigenze di servizio e previo confronto con le organizzazioni sindacali, possono autorizzare prestazioni di lavoro straordinario per particolari e definite funzioni, posizione di lavoro o settori di attivita' (guardia ecc.) in deroga al limite massimo di cui al precedente comma. Il lavoro straordinario puo', a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con riposi sostitutivi. Non sono compresi nel tetto di cui al secondo comma le ore di straordinario prestate nei seguenti casi: richiamo in servizio per pronte disponibilita', comando per esigenze di servizio, partecipazione a' riunioni di organi collegiali, partecipazione ad attivita' concorsuali ove non diano luogo ad altre forme di compenso. In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro 3 mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e comunque e non oltre 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente accordo, al fine del superamento della situazione disomogenea dei settori di provenienza del personale del Servizio sanitario nazionale, viene adottata per tutto il personale di cui sopra la normativa concernente i limiti massimi consentiti prevista dall'art. 11 dell'accordo nazionale unico di lavoro del settore ospedaliero del 17 febbraio 1979. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo nazionale di lavoro, la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario e' determinata dalla seguente formula: stipendio tabellare iniziale mensile + I.I.S. mensile (al 1 gennaio 1983) + rateo 13ª ------------------------------------------------------ 175 Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge la misura oraria cosi' determinata e' maggiorata del 30%; per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge la maggiorazione e' del 50%. Ai medici a tempo definito compete per il lavoro straordinario reso oltre l'orario d'obbligo la stessa tariffa spettante ai corrispondenti medici a tempo pieno.

Accordo-art. 8

Art. 8. Assenze per malattia Il dipendente che per malattia non sia in condizioni di prestare servizio deve darne comunicazione tempestiva all'amministrazione e trasmettere il certificato medico entro il terzo giorno di assenza. Per quanto concerne le modalita' della richiesta degli accertamenti, della concessione dell'aspettativa o del congedo straordinario, nonche' le visite di controllo, si applica la normativa vigente in materia per i dipendenti civili dello Stato, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3) e [n. 686 del 3 maggio 1957](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-05-03;686), e successive modificazioni ed integrazioni. Per il personale iscritto all'I.N.A.I.L., o ad altre forme di assicurazione il cui contributo o premio sia a totale carico dell'amministrazione, quest'ultima ha diritto di rivalsa sulle somme percepite dal dipendente dagli istituti assicurativi a titolo di indennita' temporanea per i periodi di assenza. Nel caso che l'assenza per malattia sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, riconosciuto secondo le norme di legge, il dipendente conserva il diritto al congedo ordinario.

Accordo-art. 9

Art. 9. Congedo ordinario Il dipendente ha diritto, per ogni anno solare, ad un congedo ordinario di 30 giorni lavorativi; per il personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti il suddetto congedo e' aumentato di 15 giorni. Il dipendente ha anche diritto per ciascun anno, ai sensi della [legge 23 dicembre 1977, n. 937](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1977-12-23;937), a due giornate da aggiungersi al congedo ordinario nonche' a quattro giornate di permesso retribuito, da fruirsi entro l'anno solare; qualora le quattro giornate di permesso di cui sopra non possano essere fruite per esigenze di servizio nell'arco dell'anno solare cui si riferiscono, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde. Il godimento del congedo ordinario avverra' in modo programmato nelle forme che saranno definite dall'amministrazione tenuto conto delle necessita' di garantire, comunque, a tutti i dipendenti un periodo di 15 giorni nel periodo estivo. Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su 6 giorni settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere fatto con riferimento a giornate lavorative di 6 ore e 20 minuti per i dipendenti con orario settimanale di 38 ore e di 4,45 ore rispettivamente per i medici a tempo definito con orario di 28,30 ore e di ore 3,10 per i dipendenti ad orario di 19 ore. Il dipendente assunto posteriormente al 1 gennaio di ogni anno ha diritto di usufruire di un numero di giornate proporzionale al periodo di servizio che prestera' nell'anno. Il congedo ordinario e' irrinunciabile e non e' monetizzabile. Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto alla fruizione dei congedi non goduti entro il primo semestre dell'anno successivo. La fruizione del congedo ordinario e' interrotta in caso di ricovero ospedaliero o gravi malattie od infortuni gravi adeguatamente documentati e comunque comportanti attestata incapacita' lavorativa. Ai fini del computo delle ferie la settimana va considerata comunque su 6 giornate lavorative.

Accordo-art. 10

Art. 10. Congedo straordinario Al personale spettano di diritto congedi straordinari retribuiti nei seguenti casi: per richiamo alle armi, o per altre esigenze di pubblica necessita' di carattere temporaneo, limitatamente ad un periodo massimo di 2 mesi, superato il quale il dipendente e' posto in aspettativa; per matrimonio, limitatamente a giorni 15; per gravidanza e puerperio, si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri; per esami attinenti alla carriera e per esami attinenti al perfezionamento professionale, limitatamente al tempo necessario per sostenere le prove stesse ivi compreso il tempo strettamente necessario per il trasferimento alla e dalla sede di esame; qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, che debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidita', limitatamente ad un periodo di 30 giorni. Per le cure termali resta ferma la disciplina di cui all'[art. 9 del decreto-legge 11 maggio 1983, n. 176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1983-05-11;176~art9); per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive; per infermita' temporaneamente invalidante; per partecipazione a congressi; per corsi di aggiornamento e di specializzazione; per lutti o altri gravi motivi. L'amministrazione, comunque, oltre i casi previsti da particolari disposizioni di legge, previo accertamento della fondatezza della richiesta, puo' autorizzare congedi straordinari non eccedenti, cumulativamente nell'anno solare, la durata massima di 2 mesi. Il personale, che, a qualunque titolo, ha fruito di un congedo straordinario, conserva il diritto al congedo ordinario. Il congedo straordinario e' considerato utile come periodo di servizio a tutti gli effetti. Il trattamento economico spettante al dipendente nei periodi di congedo straordinario e' quello previsto per i dipendenti civili dello Stato.

Accordo-art. 11

Art. 11. Recupero di giornate per attivita' lavorative prestate in giornate festive Il riposo settimanale coincide, di regola, con la giornata domenicale. A tal fine il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro, e' fissato in numero di 52 all'anno, meno le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dal congedo ordinario. Ove non possa essere fruito nella relativa giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di regola entro la settimana successiva, in giorno concordato fra l'interessato e il responsabile del servizio, avuto riguardo alle esigenze del servizio. Il riposo settimanale non e' rinunciabile e non puo' essere monetizzato. ((La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo, ne' a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata nel precedente secondo comma)). ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384) ha disposto (con l'art. 134, comma 6) che "dopo l'ultimo comma dell'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1983-06-25;348~art11), sono inseriti i seguenti: "La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata dal secondo comma"".

Accordo-art. 12

Art. 12. Equo indennizzo Nei confronti del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale si applicano per quanto concerne l'equo indennizzo le disposizioni stabilite in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3), e successive integrazioni e modificazioni. Le misure dell'equo indennizzo sono stabilite secondo le seguenti modalita': a) per la determinazione dell'equo indennizzo si considera la classe iniziale di stipendio del livello di appartenenza maggiorata dell'80%; b) la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrita' fisica iscritte alla prima categoria della tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1978-12-23;915), e' pari a 2,5 volte l'importo dello stipendio determinato a norma del precedente punto a); c) per la liquidazione dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico corrispondente al livello retributivo di appartenenza del dipendente al momento della presentazione della domanda; d) per le domande presentate anteriormente alla data di inquadramento dei nuovi livelli retributivi, la liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al trattamento economico attribuito in sede di inquadramento; e) restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrita' fisica inferiori a quelle di prima categoria. L'amministrazione ha diritto di dedurre dall'importo dell'equo indennizzo, e fino a concorrenza del medesimo, eventuali somme percepite allo stesso titolo dal dipendente per effetto di assicurazione obbligatoria o facoltativa i cui contributi o premi siano stati corrisposti dall'amministrazione stessa. Nel caso che per effetto di tali assicurazioni l'indennizzo venga liquidato al dipendente sotto la forma di rendita vitalizia, il relativo recupero avverra' capitalizzando la rendita stessa in relazione all'eta' dell'interessato.

Accordo-art. 13

Art. 13. Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, l'amministrazione non potra' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima ai aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, appartenenti allo stesso livello funzionale retributivo. A tali fini il dipendente puo' essere applicato alle nuove funzioni anche in soprannumero riassorbibile, con contestuale congelamento del posto lasciato disponibile fino al riassorbimento del posto sopranumerario.

Accordo-art. 14

Art. 14. Mobilita' L'istituto della mobilita' e' da intendere come utilizzazione temporanea o definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella di provenienza, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni funzionali. Di conseguenza, non rientra nella disciplina della mobilita' l'utilizzazione del personale nell'ambito dello stesso servizio o presidio o stabilimento, per la quale fattispecie vige il normale potere di organizzazione dell'amministrazione.

Accordo-art. 15

Art. 15. Mobilita' d'urgenza Nei casi in cui, nell'ambito dell'unita' sanitaria locale, sia necessario soddisfare le esigenze funzionali dei servizi, a seguito di eventi contingenti e non prevedibili, l'utilizzazione temporanea e provvisoria dei dipendenti in servizio, presidio e ufficio diverso da quello di assegnazione e' disposta limitatamente al perdurare delle situazioni predette. L'utilizzazione comporta, di regola, un impegno individuale mensile non superiore al 20% del normale orario di lavoro e, comunque, per un massimo 120 ore nell'anno solare. Tale utilizzazione e' disposta dai responsabili dei servizi o presidi o uffici. La mobilita' presuppone l'utilizzo del personale di uguale ruolo, profilo professionale e posizione funzionale; la mobilita' del personale medico e' assicurata dall'equipe, nell'ambito della stessa disciplina, ferma restando la necessita' di assicurare in via prioritaria la funzionalita' dell'unita' operativa di provenienza. Al personale interessato spetta l'indennita' di missione prevista dalla normativa vigente, se e in quanto dovuta.

Accordo-art. 16

Art. 16. Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'unita' sanitaria locale Per motivate esigenze di servizio o a domanda la amministrazione, prima di procedere all'attivazione delle relative procedure concorsuali, puo' disporre misure di mobilita' ordinaria, da adottare mediante provvedimenti formali di trasferimento ai sensi dell'[art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761~art39), nel rispetto dei seguenti criteri e salvo quanto previsto dall'ultimo comma del predetto articolo: adeguata e tempestiva informazione sulla disponibilita' dei posti da ricoprire mediante mobilita' del personale; compilazione di graduatorie separate per le richieste di trasferimento a domanda e per i trasferimenti necessitati sulla base dei titoli posseduti, dell'anzianita' di servizio, della situazione familiare e della residenza anagrafica. Le graduatorie sono formate da apposite commissioni paritetiche nominate dal comitato di gestione, previa intesa a livello regionale o locale. I titoli posseduti sono valutati in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione. La determinazione dei punteggi per la formazione delle graduatorie va effettuata tenendo presente che si possono attribuire: per l'anzianita' di servizio . . . . . . . . . . . . massimo punti 15 per la situazione familiare. . . . . . . . . . . . . massimo punti 15 per la residenza anagrafica. . . . . . . . . . . . . massimo punti 15 per i titoli posseduti. . . . . . . . . . . . . . . . massimo punti 5 per un totale complessivo di massimo 50 punti; utilizzo delle graduatorie dei trasferimenti necessitati a partire dall'ultimo classificato, ove non sia possibile utilizzare la graduatoria dei trasferimenti a domanda. Ai fini dei provvedimenti di trasferimento, sino alla costituzione della commissione di cui all'[art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761~art60), dovra' essere sentita una commissione paritetica composta da rappresentanti dell'amministrazione, tra i quali viene nominato il presidente, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

Accordo-art. 17

Art. 17. Trasferimenti interregionali Fermo restando quanto previsto dall'[art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761~art42), e ad integrazione dello stesso, si stabilisce quanto segue: a) qualora, esperiti i trasferimenti, i comandi, i concorsi, non risultino assegnati tutti i posti messi a concorso, le regioni pubblicizzano, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione, i posti disponibili e le rispettive sedi per i trasferimenti interregionali, fissando il termine entro cui gli interessati possono presentare domanda inviandone copia, per conoscenza, alla unita' sanitaria locale di appartenenza; b) il trasferimento e' disposto a favore: di coloro che risultino in possesso dei maggiori titoli da valutarsi in conformita' dei criteri stabiliti per i rispettivi concorsi di assunzione, per quanto attiene al personale appartenente ai profili professionali per i quali e' richiesto il diploma di laurea; di coloro che siano in possesso di maggiore anzianita' effettiva di servizio nella posizione funzionale di appartenenza, per il restante personale. Nel caso di pari anzianita' vengono valutati nell'ordine: la ricongiunzione al nucleo familiare; il numero dei familiari che compongono il nucleo stesso; la maggior distanza tra la sede di appartenenza e quella per cui si chiede il trasferimento; l'anzianita' complessiva di servizio; c) per gli istanti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di cui alla lettera b) la regione di destinazione richiede a quella di provenienza l'adozione del provvedimento di trasferimento e la conseguente cancellazione dai ruoli di cui all'[art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979-12-20;761~art7), disponendo contestualmente a sua volta l'iscrizione nei propri ruoli e l'assegnazione degli interessati alle unita' sanitarie locali presso cui sono disponibili i posti. Allo scopo di favorire la mobilita' di cui trattasi, al personale trasferito compete, in aggiunta al trattamento di trasferimento, l'indennita' di missione per 120 giorni dall'inizio del servizio presso la nuova sede.

Accordo-art. 18

Art. 18. Rapporto a meta' tempo Le unita' sanitarie locali possono istituire, in via sperimentale, nel quadro della programmazione regionale ed in relazione a particolari esigenze di servizio nell'interesse dell'utenza, e previa consultazione con le organizzazioni sindacali di cui all'[art. 47 della legge numero 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), posti di ruolo con rapporto a meta' tempo nel limite massimo del 5% dei posti di organico a orario pieno previsti per ciascuna posizione funzionale, con esclusione dei profili professionali per cui sia richiesto il diploma di laurea e delle posizioni funzionali di coordinamento e/o di responsabilita' operative dove l'orario di servizio e' articolato su 24 ore. L'istituzione di posti con rapporto a meta' tempo non puo' comportare modifiche quantitative delle piante organiche, considerando a tal fine due posti a meta' tempo pari a un posto a orario pieno e viceversa. L'assunzione in un posto con rapporto a meta' tempo comporta la prestazione del 50% dell'orario di lavoro; tale orario e' comunque articolato su 5 giorni settimanali. Salvo quanto previsto al comma successivo, al rapporto di lavoro a meta' tempo si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti, doveri e incompatibilita', previste per il normale rapporto di lavoro, ivi compresa l'incompatibilita' assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato e qualsiasi attivita' libero professionale. Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a meta' tempo e' pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. La progressione economica sullo stipendio e' quella prevista per il restante personale calcolata sul 50% dello stipendio spettante al personale di pari posizione funzionale a orario intero. Il personale con rapporto a meta' tempo non puo' eseguire prestazioni oltre il suo normale orario di lavoro, ne' puo' fruire di benefici che comportino riduzioni di lavoro (esempio: diritto allo studio). La copertura dei posti con rapporto a meta' tempo avviene nel rispetto delle normative concorsuali previste dalla normativa vigente. In ogni caso, prima dell'attivazione delle suddette procedure, l'unita' sanitaria locale deve consentire al proprio personale di ruolo gia' in servizio la possibilita' di optare per i posti con rapporto a meta' tempo. In caso di opzioni superiori ai posti disponibili, per l'assegnazione si applicano i criteri di cui all'[art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art40). Analoghe procedure si applicano nel caso di richieste per il passaggio a posti a orario pieno. Le richieste di passaggio a rapporto a meta' tempo o viceversa sono possibili dopo che siano trascorsi due anni dal precedente passaggio o dall'assunzione. Il dipendente con rapporto di lavoro a meta' tempo ha diritto a 26 giornate di congedo ordinario in quanto il suo orario di lavoro settimanale e' articolato su 5 giornate lavorative. La parte pubblica si impegna ad attivare con la massima urgenza le iniziative necessarie per regolare, con apposita legge, gli aspetti previdenziali e di quiescenza dell'istituto di cui trattasi nonche' del rapporto a tempo parziale degli ex medici condotti.

Accordo-art. 19

Art. 19. Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica L'aggiornamento professionale, il cui finanziamento e' determinato dal Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazioni vincolate, comprende: a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal S.S.N.; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, ricompresi nei programmi regionali; c) i comandi speciali per le finalita' e con le modalita' di cui all'[art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art45), ultimo comma; d) l'uso di testi, riviste tecniche e altro materiale bibliografico messo a disposizione dal S.S.N.; e) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; f) iniziative facoltative, selezionate dagli interessati, anche in ambito extraregionale. Le quote di F.S.N. vincolate all'attivita' in questione sono ripartite, in linea di principio, nel quadro della programmazione degli interventi in materia a livello regionale e di U.S.L., secondo le articolazioni sopra specificate, nel modo seguente: a) e b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% c). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% d) ed e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% f). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32% I programmi regionali e di singola U.S.L. sono determinati con la partecipazione delle OO.SS. e delle organizzazioni sindacali mediche firmatarie del presente accordo. A tali fini, in sede regionale e presso ogni singola U.S.L., verranno istituite apposite commissioni paritetiche per il personale medico e non medico composte da membri nominati rispettivamente dalla giunta regionale e dal comitato di gestione e da membri designati dalle organizzazioni sindacali interessate, tenendo debito conto delle particolari problematiche dell'aggiornamento del personale medico. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle discipline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia sanitaria del personale, sia amministrativo che sanitario, nelle linee di indirizzo del piano sanitario nazionale. Per l'aggiornamento facoltativo, il concorso del Servizio sanitario nazionale e' strettamente subordinato ad effettive e documentate iniziative connesse con la attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico scientifico composto da membri designati dalle amministrazioni, scelti fra il personale dipendente, e da membri designati dalle organizzazioni sindacali interessate. Il comitato di gestione di norma approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. La partecipazione all'attivita' didattica si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell'[art. 39 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art39); b) preparazione degli assistenti in formazione; c) aggiornamento professionale obbligatorio dei medici organizzato dal Servizio sanitario nazionale; d) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione del personale non medico. Le attivita' sub b), c) e d) sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere privilegiata la capacita' precipua a parita' di qualifica; il rapporto di lavoro a tempo pieno costituisce titolo di priorita'. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio, e' remunerata, in via forfettaria con un compenso orario di L. 20.000 lorde comprensivo dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra e' ridotto del 50% a compensazione dell'impegno per la preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati in quanto effettuato fuori dell'orario di servizio.

Accordo-art. 20

Art. 20. Principio della omogeneizzazione economica tra accordo di lavoro e convenzioni Sara' provveduto apposito disegno di legge, nell'arco di vigenza del presente accordo, a disciplinare il regime delle incompatibilita' al fine di raggiungere l'obiettivo della omogeneizzazione del settore sanitario complessivo e ad adottare gli opportuni provvedimenti rivolti a garantire la unicita' della delegazione di parte pubblica e l'allineamento delle cadenze temporali per l'accordo e le convenzioni. Nel quadro della contestualita' e contemporaneita' tra accordo unico nazionale [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) e convenzioni ex art. 48 della stessa legge, si riconosce che il principio della omogeneizzazione fra i due istituti costituisce il punto obbligatorio di riferimento per il confronto fra parte pubblica e parti sociali.

Accordo-art. 21

Art. 21. Questioni peculiari di interesse medico Si riconosce che nella materia contrattuale del comparto della sanita' esistono questioni peculiari di esclusivo o prevalente interesse del personale medico, quali il tempo pieno ed il tempo definito, l'emergenza medica (guardia e pronta disponibilita), la libera professione, l'attivita' ambulatoriale specialistica, l'aggiornamento professionale specifico per il medico, le indennita' mediche. La definizione degli istituti di cui sopra in sede di confronto avviene con le rappresentanze sindacali mediche nazionali firmatarie del presente accordo. Le predette questioni che si configurano in singoli istituti o in aspetti particolari di essi, ai vari livelli di negoziato previsto dalla normativa generale, saranno oggetto di momenti di trattazione specifica da ricondurre successivamente nell'ambito della trattativa generale, quale specificita' nella unicita' contrattuale.

Accordo-art. 22

Art. 22. Caratteristiche del rapporto di lavoro del medico Il rapporto di lavoro del medico puo' essere ai sensi degli [articoli 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47) e 35 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761) a "tempo pieno" o a "tempo definito" ed entrambi i rapporti devono essere intesi quali rapporti ordinari di lavoro. Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito spetta l'indennita' integrativa speciale in misura intera, con il conseguente divieto di percepirla nelle altre attivita' compatibili e con l'obbligo di renderne edotte le amministrazioni interessate. I medici hanno: l'obbligo di prestare 38 ore settimanali se a "tempo pieno" e 28,30 ore settimanali se a "tempo definito"; l'obbligo di prestare l'attivita' per i servizi istituzionali e sociali demandati alla U.S.L. dalla [legge numero 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833) nonche' attivita' consultive richieste dall'amministrazione per altri destinatari entro l'orario di servizio, senza alcuna forma di compenso, fatto salvo il rimborso spese ove competa. Nel rapporto di lavoro a tempo pieno e' previsto che quattro ore dell'orario settimanale di servizio siano destinate ad attivita' non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attivita' didattiche, la ricerca finalizzata, etc. Tale riserva di ore non rientra nei normali turni di assistenza; non puo' mai essere oggetto di separata e aggiuntiva retribuzione per l'eventuale impiego in attivita' ordinarie; va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma puo' anche essere cumulata per impieghi come sopra specificati in ragione d'anno o per particolari necessita' di servizio. In ogni caso va resa compatibile con le esigenze funzionali della struttura. I medici a tempo definito hanno il diritto-dovere di partecipare alle stesse attivita' nell'ambito del normale orario di servizio, ma senza riserve di ore. Nel pieno rispetto di quanto previsto per il medico dal presente accordo e di quanto stabilito dalle leggi vigenti, i medici a "tempo definito" hanno facolta' di svolgere l'attivita' professionale non rientrante nel rapporto di lavoro, che non sia in contrasto, secondo quanto stabilito dalla legge, con gli interessi e i fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, oppure incompatibile con gli orari di servizio. In ogni caso tali attivita' non debbono configurare un distinto rapporto di impiego.

Accordo-art. 23

Art. 23. Assistente in formazione L'assistente in formazione deve prestare servizio per un tempo corrispondente a quello del medico a tempo pieno ed allo stesso sono riconosciute le indennita' previste per i medici a tempo pieno. Nell'attesa che venga definito con apposito provvedimento il relativo profilo professionale, l'assistente in formazione non puo' essere adibito singolarmente alle attivita' di guardia medica e di ambulatorio specialistico, in quanto tali attivita' comportano esclusiva responsabilita' diretta e autonomia decisionale. L'assistente in formazione non puo' altresi' accedere, durante il periodo della formazione, alle convenzioni di cui all'[art. 48 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48). Al termine del triennio di formazione, l'assistente deve espressamente pronunciarsi per il tempo pieno o il tempo definito, fatte salve le determinazioni regionali in materia.

Accordo-art. 24

Art. 24. Servizio medico di emergenza La presenza medica in ospedale ed in particolari servizi, commisurata alle effettive esigenze di servizio, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione dei servizi e una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di lavoro. Tale presenza medica e' destinata a far fronte ad esigenze ordinarie e ad esigenze di emergenza. Negli orari in cui ((non)) si svolge ordinaria attivita' di servizio le esigenze di emergenza interne sono soddisfatte: dal dipartimento di emergenza, laddove esso e istituito, eventualmente integrato, ove necessario, da altri servizi di guardia o di pronta disponibilita'; nei casi in cui il dipartimento di emergenza non sia stato ancora istituito, da un servizio di guardia attiva organizzato nell'ambito di una razionale articolazione degli orari di servizio e realizzato su base dipartimentale e interdivisionale, nonche', ove necessario, da servizi di pronta disponibilita'; e' prevista l'assegnazione di idoneo locale per il personale medico in servizio notturno di guardia; mediante servizi di pronta disponibilita', integrativa di servizio medico di guardia attiva o sostitutiva di detto servizio, in attesa del superamento dell'istituto della pronta disponibilita' stessa con le rideterminazioni degli organici in un rinnovato quadro socio-economico del Paese.

Accordo-art. 25

Art. 25. Servizio di pronta disponibilita' Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita', ove richiesto da inderogabili necessita', sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, tutti i dipendenti dell'ente, ciascuno per le proprie competenze. Il servizio di pronta disponibilita' e' organizzato utilizzando di norma personale della stessa disciplina o di discipline che abbiano una corrispondenza sotto il profilo della competenza diagnostico-terapeutica. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' in misura indifferenziata ed indivisibile di L. 24.000 per ogni 12 ore quale compenso forfettario per turno di pronta disponibilita' sia sostitutiva che, per quanto riguarda i medici, integrativa, salvo comprovate esigenze di servizio da concordare con le organizzazioni sindacali. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente, medico e non medico, piu' di 10 pronte disponibilita' nel mese. Per quanto concerne il personale medico, il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e', di norma, di competenza del primario o aiuto capo-sezione o servizio autonomo, degli aiuti e degli assistenti con almeno 5 anni di anzianita', nonche', solo per particolari necessita', degli altri assistenti. Per il personale medico il servizio di pronta disponibilita' sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari e degli aiuti capi sezione o servizio autonomo.

Accordo-art. 26

Art. 26. Libera professione Sara' provveduto con atto di indirizzo e coordinamento alla concreta attuazione dei principi contenuti negli [articoli 35](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art35) e [36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art36) in materia di esercizio della libera professione da parte dei medici a tempo pieno e dei veterinari, all'uopo utilizzando i contributi emersi in sede istruttoria del presente accordo, e ad attivare i necessari flussi informativi di controllo per rendere possibili tempestivi interventi in caso di omissioni o di errate applicazioni dei principi stessi. Sino all'emanazione del provvedimento di cui al comma precedente, le attivita' libero-professionali prestate nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e svolte nei confronti di pazienti paganti in proprio, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, restano disciplinate dalle relative norme contenute nell'accordo unico per il personale ospedaliero del 17 febbraio 1979, salvo quanto previsto dal successivo art. 67. Le suddette attivita', da svolgere rispettivamente fuori dall'orario di servizio o in plus-orario, non concorrono al raggiungimento del tetto retributivo. Il diritto all'attivita' libero-professionale nelle strutture non in grado di assicurare l'esercizio viene comunque garantito prioritariamente con appositi provvedimenti di riorganizzazione dei servizi da parte di ciascuna U.S.L. e, dove manchino le adeguate condizioni, attraverso apposite convenzioni da stipulare ai sensi dell'[art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art35).

Accordo-art. 27

Art. 27. Prestazioni di consulenza e consulti A) In altri servizi sanitari pubblici della stessa U.S.L. Le attivita' di consulenza nella U.S.L. di appartenenza costituiscono, per il personale interessato, compito di istituto da prestarsi quindi nell'ambito del normale orario di servizio. Al personale stesso competono, se ed in quanto dovuti, a norma del vigente contesto normativo, l'indennita' di missione e il compenso per lavoro straordinario. Il personale interessato, nell'ambito dei limiti e modalita' del presente accordo, puo' essere ammesso, presso le strutture cui presta attivita' di consulenza, alla partecipazione agli istituti della incentivazione delle produttivita'. B) In altri servizi sanitari pubblici di altra U.S.L. L'attivita' di consulenza prestata in strutture e servizi di altra U.S.L. e' consentita in un quadro normativo, definito con apposita convenzione fra le UU.SS.LL. interessate, che disciplini: i limiti di orario dell'impegno, comprensivo anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio; le modalita' di compenso, ove l'attivita' di consulenza abbia luogo fuori dal normale orario di lavoro; i limiti orari minimali e massimali per l'attivita' di consulenza, nonche' gli importi dei relativi compensi definiti a livello regionale, sentite le OO.SS. firmatarie rappresentative delle categorie interessate. Nella definizione dei compensi si dovra' comunque tener conto dei compensi per l'attivita' specialistica prestata in regime di convenzione. Il compenso deve affluire all'amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuire il 95% al dipendente avente diritto quale prestatore della consulenza. C) Consulenze a istituzioni pubbliche non sanitarie e a privali. L'attivita' di consulenza prestata a favore di istituzioni pubbliche non sanitarie o di privati e' consentita, quando non sia in contrasto con le finalita' ed i compiti del S.S.N., per il personale interessato, in un quadro normativo, definito con apposita convenzione tra dette istituzioni o privati e l'U.S.L. da cui dipende il personale, che disciplini: i limiti di orario dell'impegno; l'entita' del compenso e le modalita' di corresponsione dello stesso al personale, ove l'attivita' sia svolta fuori del normale orario di lavoro; motivazioni e fini della consulenza onde anche consentire valutazioni di merito sulla natura della stessa e circa la compatibilita' della suddetta con i compiti del S.S.N. e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente. Il relativo compenso dovra' comunque affluire alla amministrazione di appartenenza, che provvede ad attribuirne il 95% al dipendente avente diritto entro 15 giorni dall'introito. D) Consulti. Rientrano nell'attivita' libero-professionale anche i consulti resi dai medici dei servizi di diagnosi e cura con rapporto di lavoro a "tempo pieno" al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche, purche' richiesti dai privati tramite l'amministrazione di appartenenza e da questa autorizzati. In situazioni di urgenza il sanitario a "tempo pieno" potra' accedere direttamente alla richiesta di consulto, preavvisandone il responsabile del servizio e richiedendo poi sollecitamente l'autorizzazione, in via di ratifica, dell'amministrazione. In ogni caso l'onorario del consulto dovra' affluire all'amministrazione di appartenenza, che - se il consulto e' stato effettuato fuori dell'orario di lavoro - provvedera' ad attribuirne il 95% al medico che lo ha prestato. Le attivita' di cui al presente articolo non concorrono alla formazione dei tetti retributivi ed orari.

Accordo-art. 28

Art. 28. Ex medici condotti ed assimilati In sede di primo inquadramento il personale sanitario medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri e' ammesso, a richiesta degli interessati da esercitarsi entro i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, a rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito. Per il personale sanitario ammesso a rapporto di lavoro a tempo definito valgono le compatibilita' di cui alle convenzioni nazionali. Al personale sanitario medico in servizio di ruolo alla data dell'entrata in vigore del presente accordo e non di ruolo alla data del 1 gennaio 1982, in posizione di ex medico condotto, e' consentito l'accesso al servizio di dipendenza per un numero non inferiore a 10 ore settimanali. Le regioni determineranno le fasce orarie sulla base di oggettivi carichi di lavoro. Ai fini del calcolo delle scelte per il rapporto di lavoro ad orario ridotto si utilizza il rapporto 1800:40. Al suddetto personale che non ha operato l'opzione al tempo pieno o al tempo definito e' consentito l'accesso a regime di convenzione di medicina generica o pediatrica come sotto specificato. Il trattamento tabellare delle ore espletate a titolo di dipendenza sara' rapportato sulla quota parte del medico a tempo definito, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale. Per i medici ex condotti ammessi al rapporto di lavoro a orario ridotto, trova attivazione la tabella esemplificativa di scaglionamento dei rientri che segue: Part-time 20 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica: 1 gennaio 1984 1 luglio 1984 1 gennaio 1985 1500 1200 900 Part-time 10 ore settimanali: massimali di scelta di medicina generica: 1 gennaio 1984 1 luglio 1984 1 gennaio 1985 1650 1500 1350 La normativa che concerne la partecipazione dei medici condotti alla convenzione di medicina generica si intende estesa anche ai medici territoriali gia' iscritti negli elenchi di medicina generica ai quali era stata estesa, in via analogica, la normativa degli ex medici condotti. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che approva il presente accordo, le regioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, procederanno alla definizione delle fasce orarie di lavoro per il personale. La normativa di cui sopra ha validita' in modo tassativo fino al 31 maggio 1985. Almeno un mese prima di tale data le parti si incontreranno per verificare la situazione alla luce anche delle strutture sanitarie attivate nel territorio. I trattamenti economici derivanti dalla normativa di cui sopra sono ritenuti tali da non superare nell'insieme, se considerati al netto delle spese di conduzione delle quote capitarie, i proventi spettanti al medico a tempo pieno. La normativa economica di cui al ((presente)) accordo trova attivazione, nei riguardi del personale medico titolare di rapporti convenzionali, dalla data di effettiva decorrenza del nuovo orario di lavoro come sopra determinato. Nelle more resta in vigore l'orario di lavoro e il trattamento economico di cui agli ordinamenti degli enti di provenienza.

Accordo-art. 29

Art. 29. Tutela della salute e igiene negli ambienti di lavoro Per quanto concerne la normativa sulla tutela della salute e l'igiene negli ambienti di lavoro si fa' riferimento, per quanto compatibile con la nuova organizzazione delle unita' sanitarie locali, al disposto di cui ai primi 7 commi del punto 3.7 dell'ANUL per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980.

Accordo-art. 30

Art. 30. Indumenti di lavoro Al personale cui durante il servizio e' fatto obbligo di indossare una divisa o indumenti di lavoro e calzature appropriate, in relazione al tipo delle prestazioni, verranno forniti gli indumenti stessi a cura e spese dell'amministrazione. Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica.

Accordo-art. 31

Art. 31. Mensa Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti nei giorni di effettiva presenza al lavoro. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e non e' comunque monetizzabile. Il dipendente e' tenuto a pagare almeno un terzo del costo effettivo del pasto completo. Per la concreta attuazione del presente articolo si fa' riferimento alla normativa di cui al successivo art. 32 concernente le attivita' sociali, culturali e ricreative.

Accordo-art. 32

Art. 32. Attivita' sociali, culturali, ricreative Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le amministrazioni, di intesa con le organizzazioni sindacali, iscriveranno a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale.

Accordo-art. 33

Art. 33. Diritto all'informazione a) Informazione per la programmazione. Viene riconosciuto alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo il diritto di informazione in fase di predisposizione degli atti che le parti pubbliche intendono assumere in ordine alla programmazione del settore sanitario per quanto riguarda la funzionalita' dei servizi. b) Informazione per la contrattazione. Per un sempre piu' responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali, le parti si impegnano alla piu' ampia diffusione di dati e di conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e l'applicazione degli accordi di lavoro. c) Sedi di informazione e di intervento. In una visione socio-sanitaria le tre primarie sedi di acquisizione del diritto informativo e di intervento per il sindacato sono quella governativa, regionale e della unita' sanitaria locale. d) Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento e all'efficienza dei servizi, si garantisce alle organizzazioni sindacali la conoscenza degli ordini del giorno delle sedute degli organi delle unita' sanitarie locali nonche' una costante e tempestiva informazione degli atti e provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonche' i programmi, i bilanci e gli investimenti.

Accordo-art. 34

Art. 34. Diritti sindacali In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, viene congelato il numero attuale di aspettative sindacali retribuite. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'organo abilitato ad autorizzare le aspettative di cui sopra e' l'ANCI nazionale.

Accordo-art. 35

Art. 35. Assemblea del personale I dipendenti del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attivita' o in altra sede durante l'orario di lavoro nel limite massimo di 12 ore annue non trasferibili ne' convertibili. Per le ore di partecipazione alle assemblee di cui sopra verra' corrisposta la normale retribuzione. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee da parte delle rappresentanze sindacali sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto di almeno 24 ore. Le modalita' necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie, dall'amministrazione.

Accordo-art. 36

Art. 36. Norma per i dipendenti della unita' sanitaria locale del comune di Campione d'Italia Gli istituti giuridico-economici previsti per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale si applicano anche ai dipendenti della unita' sanitaria locale di Campione d'Italia. In particolare, per quanto concerne il trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti di detta unita' sanitaria locale, il Ministero della sanita', d'intesa con il Ministero del tesoro (R.G.S. e istituti di previdenza), sentita l'ANCI, emanera' apposite norme in considerazione della particolare situazione geografica del comune stesso ove la valuta corrente e' il franco svizzero.

Accordo-art. 37

Art. 37. Livelli retributivi Il trattamento economico tabellare lordo spettante al personale delle unita' sanitarie locali, escluso il personale medico, e' determinato come segue: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annuo Livello 1, par. 100 - Personale addetto alle pulizie .L.((6.081.000)) Livello 2, par. 109 Commessi, agenti tecnici . . . . .L.((7.131.000)) Livello 3, par. 115 Ausiliari socio-sanitari specializzati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.((8.181.000)) Livello 4, par. 133 - Operatori professionali 2ª categoria, operatori tecnici, coadiutori amministrativi . . . . L.((9.181.000)) Livello 5, par. 166 - Operatori professionali 1ª categoria, collaboratori, assistenti tecnici, assistenti amministrativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..L.((10.521.000)) Livello 6, par. 173 - Operatori professionali 1ª categoria, coordinatori, assistenti sociali collaboratori . . . L.((11.631.000)) Livello 7, par. 194 - Operatori professionali dirigenti, assistenti religiosi, assistenti sociali coordinatori, collaboratori amministrativi . . . . . L.((13.631.000)) Livello 8, par. 233 - Veterinari in formazione, collaboratori coordinatori amministrativi. . . . . . L.((15.531.000)) Livello 9, par. 262 - Farmacista, veterinario, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista statistico, sociologo collaboratori; procuratore legale, architetto, geologo, ingegnere, vice direttore amministrativo. L.((18.071.000)) Livello 10, par. 339 - Farmacista, veterinario, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo coadiutori, direttore amministrativo, avvocato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ((25.211.000)) Livello 11, par. 424 - Farmacista, veterinario, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo dirigenti; avvocato, ingegnere, architetto, geologo coordinatori; direttore amministrativo capo servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.((33.593.000)) (4) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il [D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270) ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono a partire dal 1 gennaio 1988. --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il [D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270) come modificato dal [D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-11-28;384) ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono a partire dal 1° luglio 1990.

Accordo-art. 38

Art. 38. Progressione economica La progressione economica di ciascun livello retributivo si sviluppa in 8 classi biennali del 60% costante calcolato sul valore iniziale e in successivi scatti biennali del 2,50% computati sul valore dell'ottava classe.

Accordo-art. 39

Art. 39. Indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza Ai farmacisti inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la indennita' di assistenza e farmaco-vigilanza nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: livello 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 livello 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000 livello 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000 Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.

Accordo-art. 40

Art. 40. Indennita' di zooiatria, zooprofilassi e igiene alimentare Ai veterinari inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 viene corrisposta la indennita' di zooiatria, zooprofilassi ed igiene alimentare nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: livello 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.000.000 livello 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000.000 livello 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000.000 Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo. A partire dal 1 giugno 1985 agli stessi saranno corrisposte, in analoga misura, le indennita' spettanti ai medici.

Accordo-art. 41

Art. 41. Indennita' di direzione per direttori amministrativi Ai vice direttori amministrativi, direttori amministrativi e direttori amministrativi capi servizio viene corrisposta la indennita' di direzione nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: livello 9 - vice direttore amministrativo. . . . . . . . L. 2.000.000 livello 10 - direttore amministrativo. . . . . . . . . . L. 3.000.000 livello 11 - direttore amministrativo capo servizio. . . L. 4.000.000 Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.

Accordo-art. 42

Art. 42. Indennita' di aggiornamento professionale Al personale inquadrato nei livelli 9, 10 e 11 dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti, compete una indennita' di aggiornamento professionale nelle seguenti misure fisse annue lorde e costanti: livello 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000 livello 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000.000 livello 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000.000 Tali indennita' assorbono sino a concorrenza tutte le altre indennita' finora percepite a qualsiasi titolo.

Accordo-art. 43

Art. 43. Indennita' di partecipazione all'ufficio di direzione di cui all'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art8) Al personale facente parte di diritto dell'ufficio di direzione (capi servizio) spetta una indennita' di lire 4.000.000 in misura fissa e costante annua lorda. Per i medici non e' cumulabile con l'indennita' primariale differenziata.

Accordo-art. 44

Art. 44. Indennita' di coordinamento Ai coordinatori amministrativi e sanitari di cui all'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1979;761~art8) spetta una indennita' differenziata fissa annua lorda e costante di: a) L. 2.800.000 per unita' sanitaria locale fino a 150.000 abitanti; b) L. 3.600.000 per unita' sanitaria locale superiore ai 150.000 abitanti, ovvero con presenza di una struttura ospedaliera generale ex regionale.

Accordo-art. 45

Art. 45. Indennita' di incremento, utilizzazione strutture ed impianti Agli operatori di tutti i ruoli inquadrati dal 1° al 7° livello operanti normalmente o su due turni giornalieri per la ottimale utilizzazione degli impianti attivati per almeno 12 ore giornaliere oppure che siano agenti tecnici operanti su due turni in corsia o struttura protetta anche territoriale o servizi diagnostici compete una indennita' mensile lorda di L. 20.000. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 anche nei servizi diagnostici ovvero in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 25.000. Agli operatori del ruolo sanitario del 4°, 5° e 6° livello operanti normalmente in turni 3 X 8 in reparti di terapia intensiva o sale operatorie compete una indennita' mensile lorda di L. 30.000; tale indennita' compete anche all'operatore professionale dirigente. Al restante personale compreso fra il 1° e l'8° livello, che non rientri nella fattispecie suindicata, sara' corrisposto, per l'intera vigenza dell'accordo, un premio annuo di avvio riforma sanitaria nella misura fissa di L. 180.000 annue lorde. Le indennita' di cui al presente articolo non sono fra loro cumulabili.

Accordo-art. 46

Art. 46. Personale medico VALORI ANNUI LORDI [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v083U03480010046011000102&dgu=1983-07-20&art.dataPubblicazioneGazzetta=1983-07-20&art.codiceRedazionale=083U0348) Al personale apicale medico a tempo pieno, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura. TEMPO DEFINITO [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v083U03480010046011000202&dgu=1983-07-20&art.dataPubblicazioneGazzetta=1983-07-20&art.codiceRedazionale=083U0348) Al personale apicale medico a tempo definito, cui non viene corrisposta l'indennita' differenziata primariale, e' attribuita l'indennita' di dirigenza medica annua di L. 400.000 e l'indennita' specialistica e' ridotta in egual misura. PERIODO DI FORMAZIONE (tre anni) [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=v083U03480010046011000302&dgu=1983-07-20&art.dataPubblicazioneGazzetta=1983-07-20&art.codiceRedazionale=083U0348) La presente tabella, negli importi complessivi, e' estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1 giugno 1985. Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennita' di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6% o ed in successivi aumenti biennali del 2,50% calcolati sul valore dell'ultima classe. L'indennita' di attivita' specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza. Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parita' di posizione dall'insieme dei proventi, non potra' in nessun caso superare per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno. Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennita' medico-professionali di tempo pieno e del 66% non computando le medesime. ((Al personale biologo, chimico e fisico dei laboratori e dei servizi di fisica sanitaria delle unita' sanitarie locali competono, a decorrere dal 1 gennaio 1983 e con lo scaglionamento previsto dal successivo art. 55, l'indennita' di dirigenza e l'indennita' per strutture specialistiche nella identica misura annua lorda prevista per il personale medico. Dalla stessa data viene attribuita la progressione sull' Indennita' per strutture specialistiche stabilita dal precedente quarto comma)).

Accordo-art. 47

Art. 47. Indennita' differenziata di responsabilita' primariale L'indennita' differenziata di responsabilita' primariale spetta ai medici primari. Tale indennita' viene attribuita nelle seguenti misure lorde fisse, per 12 mensilita', con esclusione della 13ª mensilita', secondo l'appartenenza all'area: a) area funzionale di medicina e di direzione sanitaria . . . . . . . . . . . . . L. 210.000 mensili b) area funzionale di chirurgia (ivi comprese le discipline mediche con terapia intensiva) . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000 mensili

Accordo-art. 48

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