LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Type Legge
Publication 1983-12-27
Ultimo aggiornamento 2011-07-17
State In force
Source Normattiva
articles 40
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Il fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste nel citato articolo, e' ripartito per l'esercizio 1984 dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri: a) assegnazione di una quota uniforme per le spese generali di gestione delle unita' sanitarie locali; b) determinazione di un fondo di sviluppo per il finanziamento di attivita' e presidi a dislocazione disomogenea nel territorio nazionale da ripartire selettivamente per l'attivazione di servizi e presidi nelle localita' carenti e per finanziare in maniera differenziata e con vincolo di destinazione le attivita' di alta specializzazione a bacino di utenza interregionale; c) enucleazione di un fondo per attivita' di rilievo a destinazione vincolata; d) ripartizione della quota ulteriore del fondo secondo la popolazione presente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, con compensazione centrale della mobilita' sanitaria. A tal fine le regioni sono tenute a far pervenire al Ministero della sanita' ogni tre mesi i dati necessari a determinare la mobilita' sanitaria registrata e la migrazione temporanea, sulla base di schede tipo di rilevazione predisposte dallo stesso Ministero, distinta per l'assistenza ospedaliera in generale, specialistica e di alta specializzazione. Le quote del fondo di sviluppo assegnate per l'attivazione di nuovi servizi sono erogate a dimostrazione della effettiva realizzazione dei servizi stessi e del conseguente potenziamento dei livelli di assistenza. Il fondo per attivita' a destinazione vincolata e' ripartito per il finanziamento delle seguenti attivita': a) formazione professionale di base delle figure infermieristiche tecniche e aggiornamento professionale del personale dipendente; b) progetti-obiettivo di rilevanza nazionale; c) progetti-obiettivo di rilevanza regionale; d) ricerca finalizzata; e) educazione sanitaria. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' consentito alle regioni, sentite le unita' sanitarie locali, di utilizzare parte del fondo sanitario regionale per attivita' svolte nell'interesse e per conto delle unita' sanitarie locali, quando sia dimostrata la convenienza economica o lo consigli il rilievo regionale dell'attivita' da svolgere. Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attivita' gestionale ed economica delle unita' sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato. Il terzo periodo del primo comma dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' abrogato.

Art. 28

A decorrere dal 1984, qualora il consuntivo dell'esercizio finanziario si chiuda con un disavanzo non ripianabile con risorse a disposizione dell'unita' sanitaria locale e non siano previste misure adeguate per riassorbirlo entro il secondo anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo, la regione provvede ad esercitare, previa diffida, attraverso il comitato regionale di controllo, i poteri sostitutivi relativamente agli atti di competenza del comitato di gestione e dell'assemblea dell'unita' sanitaria locale, ovvero richiede, con deliberazione motivata in riferimento a inadempienze del comitato di gestione, lo scioglimento di quest'ultimo al commissario del Governo. Il comitato deve essere ricostituito entro sei mesi.

Art. 29

Nel rispetto delle previsioni finanziarie di cui all'articolo 25, a decorrere dall'esercizio 1984, il disavanzo di gestione risultante dal conto consuntivo dell'unita' sanitaria locale, ferma restando l'applicazione dell'articolo precedente, e' ripianato a cura della regione o provincia autonoma competente. Quando il disavanzo non puo' essere ripianato con le disponibilita' complessive di parte corrente della quota del fondo sanitario nazionale assegnate alla regione o provincia autonoma, o con le disponibilita' derivanti dalle entrate previste dal secondo comma dell'articolo 25, la regione o provincia autonoma e' tenuta a ripianare il disavanzo delle unita' sanitarie locali mediante: 1) prelievo dei fondi necessari dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e per le regioni a statuto speciale o province autonome dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste dai rispettivi ordinamenti; ((1)) 2) quote di partecipazione al costo delle prestazioni, con esenzione dei soggetti esonerati dalla partecipazione alla spesa in base a leggi nazionali e garantendo la gratuita' delle prestazioni ospedaliere e la somministrazione gratuita dei farmaci di cui al secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Limitatamente all'esercizio 1984 la disposizione di cui al primo comma si applica esclusivamente al disavanzo della gestione di competenza.

Art. 30

Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attivita' di tipo socio-assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unita' sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attivita' di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unita' sanitarie locali tengono separata contabilita' per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate.

Art. 31

Il Ministro della sanita' provvede, con proprio decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, udito previamente il Consiglio di Stato, alla definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unita' sanitarie locali, nonche' di capitolati speciali. ((1)) E' istituito presso le regioni l'albo regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' provvede, con propri decreti, all'individuazione delle tipologie e delle classi di appartenenza, dei requisiti per l'iscrizione nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria.

Art. 32

Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', in attuazione dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ferme restando le disposizioni del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, procede con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale, alla revisione generale del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, avendo riguardo, per quanto concerne la fascia esente da ogni partecipazione, ai farmaci ad azione specifica, prescrivibili unicamente per la terapia di forme morbose di grave pericolosita', con esclusione da tale fascia dei medicinali suscettibili di impiego in situazioni patologiche diverse, secondo criteri di rigorosa selezione per gli altri prodotti, prevedendo confezioni ridotte in funzione dei cicli di malattia e garantendo comunque il contenimento della spesa farmaceutica per il 1984 entro il limite di lire 4.000 miliardi. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita' presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulla prevedibile evoluzione della spesa farmaceutica per l'anno 1984, che tenga conto della ristrutturazione del prontuario terapeutico, e sull'andamento della spesa sanitaria nel primo trimestre dell'anno in relazione alla complessiva manovra finanziaria delineata dalla presente legge. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanita', il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e il Ministro per il commercio con l'estero, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dell'industria, presenta al CIPE un piano di settore per la ristrutturazione della produzione dei farmaci. Il piano di settore deve avere particolare riguardo alle trasformazioni poliennali, allo sviluppo della ricerca finalizzata, alle produzioni innovative, all'esportazione e all'occupazione. Esso deve, altresi', essere in armonia con i criteri indicati per la ristrutturazione e la riqualificazione del prontuario terapeutico. Per l'esercizio 1984 le prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo ed in particolare le prestazioni di tomografia assiale computerizzata (TAC), di ecografia, di diagnostica radioimmunologica (RIA) di costo complessivo superiore a lire 150.000, e di ortopanoramica, debbono essere eseguite su prescrizioni dello specialista del Servizio sanitario nazionale presso le strutture pubbliche che erogano assistenza pubblica ai sensi degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o, in via eccezionale, in caso di impossibilita' accertata, presso strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. ((6)) Le commissioni regionali di controllo, di cui all'articolo 24 debbono valutare con particolare attenzione i dati relativi alle prestazioni in questione e alla spesa conseguente. Per gli esami ad alto costo si procede, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad una accurata revisione delle tariffe, delle voci prescrivibili e dei tempi di ripetizione degli accertamenti. Per l'esercizio 1984, non possono essere prescritti a carico del Servizio sanitario nazionale accertamenti specialistici di laboratorio e diagnostico-strumentali occorrenti al cittadino per sue esigenze non di tipo diagnostico-curativo, legate al rilascio di documenti amministrativi - ad esclusione delle certificazioni obbligatorie per legge per motivi di studio e di lavoro - e all'esercizio di attivita' volontarie sportive professionistiche.(2)

Art. 33

A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, e' ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all'articolo 12, comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, gia' elevata dall'articolo 14, terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed esercenti attivita' commerciali, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, gia' elevata dall'articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO E DI TARIFFE

Art. 34

Per l'anno 1984 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.383.308.175.000 ed in lire 1.798.647.454.000. Al definitivo equilibrio delle rispettive gestioni le predette aziende sono tenute a provvedere mediante i necessari adeguamenti tariffari. Per il finanziamento di investimenti le aziende autonome possono contrarre mutui all'estero. All'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1981, n. 17. All'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 531, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Alle operazioni finanziarie di cui sopra si applicano le norme di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843". Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, l'importo complessivo previsto dall'articolo 1 della predetta legge viene elevato da lire 2.750 miliardi a lire 3.531 miliardi. Gli importi stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, sono elevati rispettivamente: da lire 250 miliardi a 280 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi; da lire 100 miliardi a lire 113 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonche' il potenziamento dei servizi di bancoposta; da lire 260 miliardi a lire 290 miliardi per il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati; da lire 40 miliardi a lire 46 miliardi per il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; da lire 350 miliardi a lire 477 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione, della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonche' per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale; da lire 350 miliardi a lire 356 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi citta', come previsto nei piani regolatori postali; da lire 450 miliardi a lire 655 miliardi per la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; da lire 750 miliardi a lire 1.091 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico - amministrativi, previsti dall'articolo 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325; da lire 150 miliardi a lire 166 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonche' delle relative infrastrutture; da lire 50 miliardi a lire 57 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attivita' scientifica. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 781 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 781 miliardi. I pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti nel bilancio della predetta Amministrazione che, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue: 593 miliardi di lire per l'anno 1984; 887 miliardi di lire per l'anno 1985; 745 miliardi di lire per l'anno 1986; 257 miliardi di lire per l'anno 1987. All'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, e' aggiunto il seguente comma: "Il Ministro del tesoro puo' autorizzare l'ente mutuante - con il quale l'ANAS ha gia' stipulato convenzioni finanziarie a fronte delle quali non sia ancora intervenuta somministrazione - a contrarre prestiti anche in valuta per effettuare le somministrazioni stesse. In tal caso, l'ANAS e' autorizzata ad assumere impegni per il controvalore in lire degli importi in valuta dovuti per il servizio di capitale ed interessi".

TITOLO IX DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 35

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente nazionale per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' elevato, per l'anno 1984, di lire 120 miliardi verso contestuale riduzione di lire 55 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo n. 7545 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984, intendendosi ridotte dello stesso importo le somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del predetto Ministero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. L'importo del contributo straordinario puo' essere utilizzato dall'ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti. Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiato da pubbliche calamita', gia' elevato a lire 54.500 milioni con l'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, e' ulteriormente elevato a lire 104.500 milioni. La maggiore spesa di lire 50.000 milioni e' ripartita nel quinquennio 1984-1988, in ragione di lire 10.000 milioni annui. A decorrere dall'anno finanziario 1984, per far fronte agli oneri derivanti dalla rivalutazione dei titoli di cui all'articolo 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119, viene annualmente iscritto, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, nel bilancio di assestamento o nel bilancio dell'anno successivo, un apposito stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro, commisurato all'onere che si presume derivera', per l'anno cui si riferisce il bilancio, dalla rivalutazione nominale del capitale in base al lasso di inumazione risultante dall'indice prescelto. Il predetto stanziamento affluira' ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoriera centrale denominate "Conto speciale per fronteggiare gli oneri di rivalutazione dei certificati di credito del tesoro reali", dal quale verranno prelevate le occorrenze necessarie in occasione del rimborso dei titoli di cui al terzo comma. A decorrere dalla data di inquadramento nei ruoli organici dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale del personale di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, le quote di stanziamenti per stipendi ed oneri riflessi relativi al predetto personale, iscritti negli stati di previsione delle amministrazioni da cui dipende il personale stesso, saranno trasferite all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri della difesa e dei trasporti. Ferma restando la dimensione finanziaria dei vari programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata-agevolata, ivi compresi quelli straordinari di cui al decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, ed al decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, i cui fondi sono depositati nei conti correnti di tesoreria intestati alla sezione autonomia per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, il Ministro del tesoro puo' autorizzare, con propri decreti, la medesima sezione autonoma ad effettuare giro-fondi tra gli stessi conti correnti, salvo successivo reintegro, al fine di fronteggiare eventuali insufficienze di cassa dei predetti programmi. La lettera b) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' cosi' modificata: "b) certificati di credito del tesoro, di durata fino a dieci anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonche' ogni altra condizione e modalita' relative al collegamento anche tramite consorzi, pure di garanzia - all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, e' integrata, all'uopo, - da un rappresentante della direzione generale del tesoro". La lettera c) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gia' modificata dall'articolo 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e' cosi' modificata: "c) titoli denominati in ECU (European currency unit), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta, di durata fino a dieci anni, nonche' titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi impliciti del prodotto interno lordo al costo dei fattori. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalita' relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti". Gli istituti regionali di mediocredito, costituiti ai sensi delle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 11 aprile 1953, n. 298, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, e successive integrazioni, nonche' la sezione speciale per il credito industriale presso la Banca nazionale del lavoro, sono autorizzati, in deroga alle norme di legge e di statuto, ad esercitare il credito a medio e lungo termine a favore delle medie e piccole imprese, anche artigiane, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia, del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, al fine di favorire lo sviluppo delle attivita' produttive nei territori di rispettiva competenza. I predetti istituti sono altresi' autorizzati a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sono indicati, ai fini dell'utilizzo dei prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, i parametri dimensionali della piccola e media impresa. Il finanziamento previsto per il triennio 1981-1983 dall'articolo 13, primo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per i programmi di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge stessa, e' esteso, con le modalita' e per le finalita' ivi previste, all'anno 1984 a valere sullo stanziamento di lire 500 miliardi indicato nella tabella A allegata alla presente legge. Le opere riguardanti l'area territoriale di Gioia Tauro, di cui al terzo comma dell'articolo 10 della legge 30 marzo 1981, n. 119, possono essere eseguite in gestione diretta dalla Cassa per il mezzogiorno. Nell'articolo 21, quarto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole "per un importo superiore al 12 per cento dell'ammontare" sono sostituite dalle altre "per un importo superiore al 6 per cento dell'ammontare", e le parole "che costituisce il limite del 12 per cento" sono sostituite dalle altre "che costituisce il limite del 6 per cento". Le agevolazioni ai turisti stranieri previste dalla legge 22 febbraio 1982, n. 44, sono prorogate fino al 31 dicembre 1984. All'onere derivante dalla suddetta proroga si provvede a carico della disponibilita' esistente sulla contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata alla direzione generale affari generali del turismo e dello sport, Ministero del turismo e dello spettacolo. Il contributo ordinario annuo concesso al comune di Roma ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, a titolo di concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1984, a lire venticinque miliardi. A valere sull'assegnazione di lire 1.660 miliardi disposta per l'anno 1984 ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1983, n. 651, e' autorizzata la concessione di un contributo speciale di lire 40 miliardi in favore della regione Calabria, quale finanziamento integrativo degli interventi di cui all'articolo 22 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Art. 36

E' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 200 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane. Per gli anni 1985 e 1986 e' autorizzata rispettivamente la spesa di lire 350 miliardi e 400 miliardi da ripartirsi con legge finanziaria tra il fondo contributi in conto interessi e il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane in base al fabbisogno accertato dalla Cassa medesima.

Art. 37

Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Almeno 300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione del precedente comma, sono riservati per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130. In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, e' autorizzato il ricorso alla BEI, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per le finalita' del presente articolo. Con la delibera e approvazione dei progetti, il CIPE stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e per ciascun progetto, la quota per la quale l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i mutui stessi. L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo complessivo e dei mutui cui si riferisce. Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo 1976, n. 52, e 18 agosto 1978, n. 497, sono aumentate, rispettivamente, di lire 30 miliardi e lire 20 miliardi nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e lire 40 miliardi nell'anno 1985, di lire 80 miliardi e lire 70 miliardi nell'anno 1986. Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di lire 105 miliardi, di cui lire 18 miliardi per la realizzazione delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1984, di lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986.

Art. 38

Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, a far ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE con apposita delibera. L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e' assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 39

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 40

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

PERTINI CRAXI - GORIA - LONGO - VISENTINI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Tabelle

TABELLA A IMPORTI DA ASCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D TABELLA INDICANTE IL NUMERO DEGLI ASSEGNI FAMILIARI, QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA O TRATTAMENTI DI FAMIGLIA COMUNQUE DENOMINATI NON SPETTANTI IN RAPPORTO AL REDDITO FAMILIARE ANNUALE Parte di provvedimento in formato grafico

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