DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984, n. 91
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), la quale all'articolo 9, tra l'altro, stabilisce in lire 1.350 miliardi il limite massimo di spesa per l'anno 1983 relativo ai rinnovi contrattuali del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle aziende autonome;
Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983 e bilancio pluriennale per il triennio 1983-85;
Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per il triennio 1984-86;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che hanno dichiarato di non partecipare alle trattative) e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo raggiunta in, data 9 febbraio 1984 fra la delegazione governativa e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, CIDA-ANDAMS e, per adesione, della CISAL, dello SNAMS-CISAL e della CONF.S.A.L. dei lavoratori dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1984, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze; Decreta:
Art. 1
Sono emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo citato nelle premesse nel testo annesso al presente decreto.
Art. 2
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8,3 miliardi per l'anno finanziario 1983, in lire 20,9 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 28,1 miliardi per l'anno finanziario 1985, si provvede per gli anni 1983 e 1984 rispettivamente, a carico e mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e per l'anno 1985 con la disponibilita' derivante dalla proiezione, prevista ai fini del bilancio pluriennale 1984-86, della specifica voce "Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PERTINI CRAXI - GASPARI - GORIA - LONGO - DE MICHELIS - VISENTINI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 aprile 1984
Atti di Governo, registro n. 50, foglio n. 5
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 1
NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO 9 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO. Art. 1. Campo di applicazione e durata Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai dipendenti dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali e quello con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale ed ispettore capo ed equiparate, e si riferiscono al periodo 1 luglio 1982-31 dicembre 1984. Gli effetti giuridici decorrono dal 1 luglio 1982 e quelli economici dal 1 gennaio 1983 con gli scaglionamenti di cui all'art. 4 e si protraggono fino al 30 giugno 1985.
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 2
Art. 2. Nuovi stipendi A decorrere dal 1 gennaio 1983 al personale di cui al primo comma del precedente art. 1 competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
```
```
((Livello | Nuove tabelle
=====================================================================
1 | 3.800.000
2 | 4.400.000
3 | 4.940.000
4 | 5.700.000
5 | 6.480.000
6 | 7.400.000
7 | 8.550.000
8 | 10.400.000))((2))
La progressione economica si sviluppa in Otto classi biennali di stipendio del 6 per cento, computato sullo stipendio iniziale di livello, ed in successivi aumenti periodici biennali del 2,50 per cento, computati sull'ultima classe di stipendio. La determinazione dei nuovi stipendi spettanti al personale indicato nel precedente art. 1 e' effettuata sulla base delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali in godimento al 1 gennaio 1983, mantenendo lo spezzone di anzianita' residua inferiore ai due anni. Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del 2,50 per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica. --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 ha disposto (con l'art. 45 comma 1) che "In conseguenza degli aumenti di cui agli articoli precedenti, a decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 2 dell'accordo del 12 dicembre 1983 concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni annesso al decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, di cui all'art. 2 dell'accordo 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, di cui all'art. 3 dell'accordo 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al protocollo d'intesa 10 luglio 1986 relativo al personale della Cassa depositi e prestiti, nonche' all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, relativo al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sono cosi' modificati; ha inoltre disposto (con l'art. 45 comma 2) che "Per gli appartenenti al IV, V e VI livello delle aziende: Poste, A.S.S.T. e Cassa depositi e prestiti lo stipendio annuo e' rispettivamente di L. 5.870.000, 6.650: 000 e 7.470.000."; ha inoltre disposto (con l'art. 90 comma 1) che "Il limite di trecentocinquanta unita' indicato al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, sara' gradualmente elevato in relazione alle esigenze della nuova organizzazione del lavoro (e con le decorrenze in cui essa verra' attuata nei singoli stabilimenti). In sede di contrattazione decentrata saranno stabiliti criteri di selezione e titoli per l'attribuzione del beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica predetto."
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 3
Art. 3. Benefici convenzionali Al personale in servizio al 1 gennaio 1983, appartenente alla terza, settima ed ottava qualifica funzionale, sono attribuiti dalla predetta data i sottoindicati aumenti biennali del 2,50 per cento, computati sullo stipendio determinato ai sensi del precedente art. 2 e valutabili ai fini dell'ulteriore progressione economica: 1) due aumenti per il personale della terza qualifica; 2) due aumenti per il personale della settima ed ottava qualifica, integrati rispettivamente di un importo pari a L. 160.000 e a L. 190.000. Per le alte specializzazioni professionali connesse alle funzioni di cui ai profili professionali di "operatore specializzato meccanico manutentore e di lavorazione", "operatore specializzato termoidraulico manutentore e di lavorazione" e "operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione" sara' attribuito, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo equivalente ad una classe di stipendio, previo accertamento professionale nel limite del fabbisogno risultante dall'applicazione della nuova organizzazione del lavoro e comunque non superiore a trecentocinquanta unita'. Al personale che nell'ordinamento precedente alla [legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312), e' pervenuto a qualifica superiore mediante concorso per merito distinto, di idoneita' o comunque mediante esame di concorso, viene attribuito, con effetto dal 1 gennaio 1983, un beneficio economico pari a due scatti del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita. Al personale che nell'ordinamento precedente alla [legge n. 312/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;312) ha acquisito qualifica superiore mediante accertamento delle professionalita' interne, di cui alla tabella I allegata al titolo IV della legge sopracitata, inquadrato al quarto livello con decorrenza 1°febbraio 1981, viene attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1983, un beneficio economico pari ad uno scatto del 2,50 per cento calcolato sul valore iniziale del livello corrispondente alla qualifica conseguita. L'ammontare dei predetti aumenti e' temporizzato, secondo il criterio stabilito dall'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1981, n. 310](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-03;310~art2), ai fini dell'ulteriore progressione economica. Sono valutati, ai fini dell'applicazione dell'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-09;337~art2), tutti i servizi gia' valutati come tali per l'attribuzione delle 800 lire mensili per anno di servizio di cui all'[art. 105 della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art105), esclusi i periodi di servizio prestati presso ditte appaltatrici.((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il [D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-18;269) ha disposto (con l'art. 45 comma 1) che "In conseguenza degli aumenti di cui agli articoli precedenti, a decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 2 dell'accordo del 12 dicembre 1983 concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni annesso al [decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, di cui all'art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-03-15;53~art2) dell'accordo 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annesso al [decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, di cui all'art. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-04-10;91~art3) dell'accordo 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade annesso al [decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, di cui all'art. 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-03-15;52~art2) del [decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-04-10;210), relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al protocollo d'intesa 10 luglio 1986 relativo al personale della Cassa depositi e prestiti, nonche' all'[art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1986-01-14;211~art2), relativo al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sono cosi' modificati; ha inoltre disposto (con l'art. 45 comma 2) che "Per gli appartenenti al IV, V e VI livello delle aziende: Poste, A.S.S.T. e Cassa depositi e prestiti lo stipendio annuo e' rispettivamente di L. 5.870.000, 6.650: 000 e 7.470.000."; ha inoltre disposto (con l'art. 90 comma 1) che "Il limite di trecentocinquanta unita' indicato al [secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1984-04-10;91~art3-com2), sara' gradualmente elevato in relazione alle esigenze della nuova organizzazione del lavoro (e con le decorrenze in cui essa verra' attuata nei singoli stabilimenti). In sede di contrattazione decentrata saranno stabiliti criteri di selezione e titoli per l'attribuzione del beneficio di cui al decreto del Presidente della Repubblica predetto."
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 4
Art. 4. Decorrenza dei benefici economici L'importo derivante dalla differenza tra lo stipendio dovuto dal 1 gennaio 1983, in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 e del quarto comma del presente articolo, e quello in godimento al 31 dicembre 1982 sara' corrisposto secondo le decorrenze e le percentuali sottoindicate: a) dal 1 gennaio 1983 - 35 per cento; b) dal 1 gennaio 1984 - 70 per cento; c) dal 1 gennaio 1985 - 100 per cento. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali maturati successivamente al 1 gennaio 1983 sono corrisposti per l'intero importo anche se, ai sensi del precedente comma, il nuovo stipendio non venga attribuito nella misura intera. Al personale assunto successivamente al 31 dicembre 1982 e' attribuito lo stipendio iniziale relativo al livello retributivo di nomina, previsto dall'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-09;337~art1), maggiorato delle percentuali indicate dal primo comma del presente articolo, applicate sulla differenza tra il nuovo stipendio fissato dal precedente art. 2 e quello di cui all'art. 1 del suddetto decreto. Qualora il miglioramento economico derivante dalla attribuzione del nuovo stipendio risulti inferiore alla differenza tra lo stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, previsto dai precedenti articoli 2 e 3, e quello iniziale fissato per il livello stesso dall'[art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981 n. 337](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1981-06-09;337~art1), il nuovo stipendio e' maggiorato dell'importo occorrente per assicurare la suddetta differenza. Lo stesso importo e' temporizzato secondo il criterio indicato nell'art. 3 ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 5
Art. 5. Effetti dei nuovi stipendi I nuovi stipendi, negli importi effettivamente corrisposti in relazione allo scaglionamento del beneficio di cui all'art. 4, hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sui compensi previsti dagli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-11;271~art3) e [4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-11;271~art4), sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'[art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-01-10;3~art82), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 6
Art. 6. Liquidazione dei nuovi stipendi Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'[art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980-07-11;312~art172).
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 7
Art. 7. Lavoro straordinario Con effetto dal 1 gennaio 1984, i criteri dettati dall'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 910](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1980-12-23;910~art3), concernenti la determinazione delle misure dei compensi orari per lavoro straordinario vengono applicati sugli stipendi spettanti alla data del 31 dicembre 1982.
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 8
Art. 8. Premio di rendimento industriale Le misure del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 08/7064 del 24 luglio 1980, a decorrere dal 1 gennaio 1984, sono aumentate del 16,83% corrispondente ad una quota aggiuntiva non inferiore a L. 16.000 mensili pro-capite. Dalla stessa data e' introdotta una terza misura pari alla seconda come sopra aumentata, incrementata dell'8 per cento. La misura iniziale sara' attribuita ai meno meritevoli e, in ogni caso, al personale in prova ai sensi dell'art. 3 del citato decreto. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, su parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, determinera' i criteri in base ai quali verra' attribuita ai singoli dipendenti la nuova terza misura.
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 9
Art. 9. Compensi di incentivazione alla produttivita' Gli incrementi di produttivita' relativi agli anni dal 1983 saranno determinati in base alla seguente formula: / \ Kg prodotti per ora lavorata nell'anno precedente 1 + ------------------------------------- - 1 x 0,65 Kg prodotti per ora lavorata nell'anno ulteriormente precedente \ / ----------------------------------------------------------- Costo del personale per kg prodotto nell'anno precedente -------------------------------------- Costo del personale per kg prodotto nell'anno ulteriormente precedente Per il computo il costo del personale va indicato a moneta costante. L'ammontare della spesa effettivamente sostenuta sul capitolo relativo al premio di rendimento industriale nell'anno di riferimento sara' aumentato in relazione all'indice di incremento di produttivita' determinato in base alla formula di cui sopra. Tale incremento sara' per intero attribuito in aggiunta al compenso incentivante di cui all'[art. 130 della legge n. 312/1980](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1980;312~art130), da corrispondersi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di parificazione del rendiconto dello Stato (consuntivo finanziario e conto patrimoniale).
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 10
Art. 10. Diritti d'informazione Ferme restando le attuali modalita' sui flussi d'informazione a livello centrale e periferico, nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sara' assicurata una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto sugli atti di carattere generale riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, i programmi e gli investimenti, nonche' i bilanci annuali e pluriennali.
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 11
Art. 11. Orario di lavoro La durata settimanale dell'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita in 38 ore dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Per il personale addetto ai doppi turni la durata del lavoro settimanale e' ridotta, a partire dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, di un'ora. Nulla e' innovato per quanto riguarda la durata dell'orario per il personale addetto ai cicli continui. L'intervallo per la refezione non e' considerato periodo di lavoro. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto, procedera' in relazione alle linee della nuova organizzazione del lavoro ad armonizzare il miglior utilizzo delle risorse umane in modo che la riduzione dell'orario settimanale sopraindicata non comporti nuovi oneri, ne' incremento di personale, ne' maggior ricorso al lavoro straordinario.
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 12
Art. 12. Adeguamento indennita' di turno Allo scopo di estendere il ricorso a piu' turni di lavoro nelle unita' produttive e conseguire il massimo sfruttamento delle tecnologie, l'indennita' di doppio e triplo turno di cui agli [articoli 3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-11;271~art3) e [4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-11;271~art4), viene elevata rispettivamente dal 12% al 15% e dal 24% al 28%.
Norme risultanti dall'accordo 9 febbraio 1984-art. 13
Art. 13. Contrattazione decentrata La contrattazione decentrata resta confermata nelle modalita' gia' in atto nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nel rispetto dell'[art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93~art14).
Allegato 1
ALLEGATO 1 CGIL-CISL-UIL MONOPOLI NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO Punto 1 - Gli, organismi competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli, sono: per il livello nazionale: la Federazione nazionale dei monopoli CGIL-CISL-UIL o le singole organizzazioni; per il livello regionale: la Federazione regionale dei monopoli CGIL-CISL-UIL o le singole organizzazioni o i coordinamenti; per il livello territoriale la Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL o le strutture unitarie di base o le singole organizzazioni. Punto 2 - La proclamazione del primo sciopero e il calendario delle lotte inerenti alla vertenza per il rinnovo contrattuale deve essere preceduta da un preavviso di quindici giorni prima dell'effettuazione. Punto 3 - L'effettuazione dello sciopero avra' riguardo di garantire la conservazione e la funzionalita' degli impianti, l'integrita' della materia prima, la sorveglianza e la custodia. Punto 4 - L'adozione di tali regole, di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la piu' ampia facolta' di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali e della democrazia.
Allegato 2
ALLEGATO 2 C.I.D.A. - Fe.N.D.E.P. A.N.D.AM.S ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E DIRETTIVI AMMINISTRAZIONE MONOPOLI DI STATO NORME GENERALI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO Punto 1 - L'organismo competente a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli, sono: per le vertenze a carattere nazionale la segreteria nazionale A.N.D.A.M.S.; per le vertenze a carattere regionale la segreteria regionale A.N.D.A.M.S. Punto 2 - La proclamazione del primo sciopero e il calendario delle lotte inerenti alla vertenza per il rinnovo contrattuale deve essere preceduta da un preavviso di quindici giorni prima della effettuazione. Punto 3 - La prima azione di sciopero per qualsiasi tipo di vertenza e' proclamata per un massimo di 24 ore; le successive azioni di sciopero per la stessa vertenza non possono superare le 48 ore. Punto 4 - L'effettuazione dello sciopero avra' riguardo di garantire tutte le prestazioni correlate a servizi essenziali, e in particolare, la conservazione e la funzionalita' degli impianti, la integrita' della materia prima, la sorveglianza e la custodia, nonche' si assicureranno i servizi necessari al funzionamento dei presidi sanitari e delle sale materne. Punto 5 - L'adozione di tali regole di comportamento si riferisce alle azioni sindacali collegate alle politiche di riforma rivendicative e contrattuali. Il sindacato si riserva pertanto la piu' ampia facolta' di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali e della democrazia.
Allegato 3
ALLEGATO 3 SNAMS - CISAL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO MONOPOLI STATO CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO Punto 1 - Lo SNAMS-CISAL assume l'impegno formale di astenersi, a partire dalla firma del rinnovo contrattuale 1982-84 dal proclamare astensioni dal lavoro nei periodi sotto indicati: dal 10 dicembre al 15 gennaio e dal 1 luglio al 31 agosto. Il sindacato si riserva la piu' ampia facolta' di intervento quando fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili, sindacali, della democrazia e della pace. Punto 2 - La titolarita' a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero e' riservato: per le vertenze a carattere nazionale alla segreteria nazionale SNAMS-CISAL; per le vertenze a carattere regionale alla segreteria regionale SNAMS-CISAL. Punto 3 - Ad eccezione degli scioperi di carattere generale si cerchera' di evitare scioperi concomitanti con altri del settore P.I. Punto 4 - I preavvisi relativi alle azioni di sciopero per qualsiasi tipo di vertenza sono fissati in un minimo di quindici giorni prima dell'effettuazione. Punto 5 - Nella fase che segue la rottura delle trattative nel periodo di preavviso della dichiarazione delle azioni di sciopero, lo SNAMS-CISAL ribadisce la validita' del ricorso a tentativi di conciliazione messi in atto dalle competenti autorita'. Punto 6 - L'effettuazione dello sciopero avra' riguardo di garantire tutte le prestazioni correlate ai servizi essenziali, e in particolare, la conservazione e la funzionalita' degli impianti, la integrita' della materia prima, l'integrita' del prodotto in lavorazione, la sorveglianza e la custodia, nonche' si assicureranno i servizi necessari al funzionamento dei presidi sanitari e delle sale materne. Punto 7 - Qualora dovessero verificarsi eventi calamitosi e di forza maggiore, spetta allo SNAMS-CISAL di intesa con i competenti organi dell'Amministrazione disporre che il personale richiesto per il pronto intervento, sospenda l'effettuazione dello sciopero e riprenda subito servizio.
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