DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1984, n. 523

Type DPR
Publication 1984-08-13
Ultimo aggiornamento 1984-08-30
State In force
Source Normattiva
articles 165
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Art. 34 - Posti pubblici Per quanto attiene i posti telefonici pubblici in gestione diretta da parte dell'Amministrazione e della Societa', saranno convenute entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione le modalita' per assicurare una presenza coordinata dei due gestori sul territorio nazionale. L'Amministrazione puo' istituire propri posti telefonici pubblici temporanei per le esigenze della stampa, per particolari manifestazioni o incontri e per esigenze di Stato e, permanenti, sentita la Societa' negli aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e quando esigenze di pubblica utilita', sociali o del turismo, lo richiedano. L'orario di servizio dei posti telefonici pubblici sara' stabilito dall'Amministrazione sentita la Societa' e riveduto di norma ogni biennio; speciali orari di servizio potranno essere richiesti dall'Amministrazione per i posti telefonici pubblici ubicati in localita' di notevole importanza ai fini turistici e climatici, in rapporto a particolari situazioni stagionali. E' consentito alla Societa' di affidare in gestione a terzi il servizio svolto dai posti telefonici pubblici, fatta eccezione per quanto riguarda il servizio diurno nei capoluoghi di provincia dove almeno un posto telefonico pubblico deve essere gestito dall'Amministrazione e/o dalla Societa', in conformita' a quanto sara' stabilito in applicazione del 1° comma del presente articolo. L'Amministrazione ed il Ministero dell'Interno e della Difesa potranno, in casi eccezionali oppure per ragioni di ordine pubblico, richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici e dei posti telefonici pubblici della Societa', rimborsando a quest'ultima le relative spese. L'Amministrazione provvede, altresi', attraverso i propri uffici postali ed i posti telefonici pubblici, allo svolgimento del servizio fac-simile nazionale ed internazionale per il pubblico (bureaufax). Negli stessi uffici potranno essere svolti anche altri servizi di telematica, alle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo. Il servizio fac-simile per il pubblico puo' essere svolto dalla Societa' attraverso propri posti pubblici, alle condizioni che saranno stabilite dall'Amministrazione d'intesa con la Societa'. Su richiesta dell'Amministrazione, la Societa' provvedera' ad installare presso gli uffici postali apparecchi telefonici pubblici a prepagamento per il traffico urbano ed extraurbano. Gli spazi necessari per l'installazione di apparecchi telefonici pubblici presso i suddetti uffici o presso qualunque altro ufficio dell'Amministrazione, saranno posti gratuitamente a disposizione dall'Amministrazione stessa. Per l'introduzione di servizi di telecomunicazioni e telematica per il pubblico presso gli uffici dell'Amministrazione di cui al presente articolo, la Societa' si impegna a fornire, previ accordi con l'Amministrazione, i mezzi trasmissivi e quant'altro necessario, secondo i canoni di cui all'allegato C della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 35

Art. 35 - Servizio delle commissioni per telefono Qualora l'Amministrazione lo richiedera', la Societa' sara' tenuta all'espletamento del servizio di accettazione e recapito delle commissioni telefoniche tra i posti telefonici pubblici situati nell'ambito di uno stesso centro telegrafico di raccolta, con le modalita' e le limitazioni previste dalle norme vigenti. Le tariffe da applicare per l'accettazione ed il recapito delle commissioni telefoniche saranno stabilite con le modalita' previste dall'art. 311 del Codice P.T.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 36

Art. 36 - Segreto delle comunicazioni La Societa' ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il segreto delle comunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 37

Art. 37 - Divieto di pubblicita' Alla Societa' e' fatto divieto di qualsiasi forma di pubblicita' a mezzo di trasmissioni telefoniche a favore di terzi, salvo istituire appositi servizi speciali che richiedano la chiamata diretta da parte dell'utente. La Societa' potra', comunque svolgere attivita' informativa e promozionale dei servizi di telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 38

Art. 38 - Pubblicazione dell'elenco degli abbonati La Societa' e' obbligata a provvedere alla pubblicazione annuale degli elenchi alfabetici, per rete, degli abbonati ai servizi dati in concessione. La Societa' e' altresi' obbligata a distribuire, in utilizzazione gratuita agli abbonati, l'elenco annuale relativo alle aree di appartenenza. Nei confronti degli abbonati interessati, la Societa' e' altresi' obbligata a provvedere al recapito degli elenchi al relativo domicilio verso, un compenso da stabilire d'intesa con l'Amministrazione. La Societa' inoltre consentira' agli altri gestori del servizio telefonico e alle Amministrazioni estere con le quali l'Amministrazione abbia raggiunto accordi al riguardo, l'accesso al sistema automatizzato informazioni elenchi abbonati tramite terminali di cui saranno stabiliti, di comune intesa, sia il numero che l'ubicazione in relazione alle esigenze del servizio e alla struttura e disponibilita' del sistema stesso; in linea di massima sara' collegato un terminale per ogni localita' ove i gestori telefonici sono presenti con una centrale di commutazione manuale ed un terminale per ogni Amministrazione estera. Per l'accesso al sistema di cui sopra sono a carico dei gestori interessati le apparecchiature terminali ed i collegamenti eventualmente messi a disposizione dalla Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 39

Art. 39 - Precedenza delle comunicazioni di Stato. Accettazione delle comunicazioni di Stato a credito Le comunicazioni telefoniche richieste con la espressa qualifica "di Stato" debbono avere, in ogni caso, la precedenza su tutte le altre richieste di conversazione aventi lo stesso grado di priorita', salvo su quelle di soccorso o di servizio urgentissime, e sono tassate secondo le norme in vigore. Le conversazioni di Stato possono essere accettate ed effettuate a credito dai posti telefonici pubblici, quando siano richieste per gravi ed urgenti motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di altra grave necessita' pubblica. In tal caso il funzionario ad agente che richiede la conversazione deve documentare la propria qualifica e dichiarare per iscritto, sotto la sua responsabilita' personale, che la conversazione e' di Stato ed ha carattere di urgenza.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 40

Art. 40 - Esonero dalle tasse per gli apparecchi telefonici del Ministero P.T., del personale e collegamenti telegrafici di servizio della Societa' Sono esenti dalle spese di impianto, trasloco e traffico urbano e dal canone di abbonamento tutti i collegamenti telefonici urbani richiesti dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per i propri uffici centrali e periferici, compresi gli uffici locali previsti dal Testo Unico approvato con [Decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967-08-09;1417), fatto salvo quanto previsto per gli apparecchi di prova e servizio dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici di cui al successivo art. 52. Le stesse disposizioni si applicano ai collegamenti richiesti per il personale applicato agli Organi centrali e periferici del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, per speciali ragioni connesse ad effettive esigenze di servizio accertate dai competenti Organi centrali dell'Amministrazione abbia necessita' di disporre del collegamento telefonico. A richiesta, dell'Amministrazione la Societa' e' tenuta a disabilitare alla teleselezione i collegamenti di cui ai precedenti commi, sempre che il criterio sia previsto dalla centrale cui i collegamenti sono attestati. Quando i collegamenti non sono disabilitati la Societa' e' tenuta a provvedere a che tutte le linee di centrale cui fanno capo gli apparecchi, di cui al presente articolo, siano dotate di contatore atto a registrare i soli impulsi non determinati da comunicazioni urbane, ovvero, nelle more, ad astenersi dall'addebitare sulle bollette bimestrali di tali apparecchi il corrispettivo degli scatti registrati dai contatori quando questi scatti non superino il numero di 666 per bimestre, limitando l'addebito ai soli scatti eccedenti questo numero. I collegamenti in parola, salvo per quanto concerne le esenzioni di cui al 1° comma, sono considerati ad ogni altro effetto come appartenenti alla categoria A di abbonamento. Il totale dei collegamenti indicato nei precedenti commi non dovra' superare lo 0,5% degli abbonati di ciascun Distretto con piu' di cinquantamila abbonati e 11% per i rimanenti, ad eccezione del Distretto di Roma per il quale detta percentuale e' portata all'1,25%. La Societa' e' tenuta a praticare, nei confronti del personale in servizio od in quiescenza dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, le stesse facilitazioni tariffarie eventualmente accordate al proprio personale in servizio o in quiescenza per l'impianto, il trasloco e il canone di abbonamento al servizio telefonico ad uso privato. Ai fini dell'osservanza delle norme in vigore, la Societa' e' tenuta a comunicare all'Amministrazione l'utilizzo dei circuiti sociali per l'effettuazione di trasmissioni di tipo telegrafico per ragioni di servizio.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 41

Art. 41 - Obbligo per la Societa di assumere in casi particolari l'esercizio dei servizi telefonici e telegrafici della Amministrazione La Societa', in casi particolari ed in via temporanea a richiesta dell'Amministrazione, e' obbligata ad assumere la gestione del servizio telefonico di competenza dell'Amministrazione e, in quanto possibile, del servizio telegrafico dell'Amministrazione stessa. Per tale gestione verra' corrisposto un congruo compenso da stabilirsi d'intesa tra l'Amministrazione e la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 42

Art. 42 - Obbligo di osservare particolari disposizioni del Ministero della Difesa La costruzione, la modifica e l'esercizio degli impianti di telecomunicazioni nelle zone dichiarate militarmente importanti, dovranno essere subordinati al preventivo nullaosta delle Autorita' militari, da richiedere tramite il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 43

Art. 43 - Facolta' dello Stato di sospendere od assumere il servizio Ai sensi dell'art. 5 del Codice P.T. - per grave necessita' pubblica - il Governo puo', con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, sospendere o limitare temporaneamente l'esercizio ed eventualmente a rendere temporaneo possesso degli impianti, degli uffici e dei materiali della Societa' ed assumere i servizi in sua vece. Nei casi di assunzione dei servizi, all'atto della consegna degli impianti, e' redatto un verbale da cui risultano la consistenza e lo stato di conservazione e di funzionamento. Analogo verbale e' redatto al momento della riconsegna alla Societa'. Nessuna indennita' speciale spettera' in tali casi alla Societa', alla quale peraltro sara' accreditato l'importo spettantele degli introiti percetti per il periodo suddetto e saranno addebitate le spese; se la sospensione o la limitazione dovesse durare piu' di sei mesi, sara' garantito alla Societa' un utile pari alla media degli utili della Societa' nei precedenti tre anni di esercizio, riferito agli introiti lordi relativi alla parte di impianto occupata od ai servizi sospesi o limitati.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 44

Art. 44 - Rapporti con Amministrazioni estere Gli accordi con le Amministrazioni estere, concernenti i servizi oggetto della concessione, saranno presi direttamente dall'Amministrazione, sentita la Societa'. L'Amministrazione si riserva il diritto di nominare i delegati italiani nei Congressi e nelle Organizzazioni internazionali nei quali vengono trattate questioni attinenti ai servizi di cui al 1° comma. I delegati della Societa' saranno nominati d'intesa con la Societa' stessa.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 45

Art. 45 - Obbligo di accettare gli impegni assunti dallo Stato La Societa' e' tenuta all'osservanza di tutte le Convenzioni e di tutti gli accordi che il Governo italiano stipulera' con Enti ed Organizzazioni internazionali, per quanto si riferisce ai servizi oggetto della concessione. Ai suddetti Enti ed Organizzazioni saranno applicate le tariffe da essi concordate con il Governo italiano.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 46

Art. 46 - Vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione L'Amministrazione ha il diritto di effettuare: a) la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e dalle altre norme vigenti; b) la vigilanza sugli impianti e sul funzionamento dei servizi dati in concessione; c) le verifiche, necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista dalle precedenti lettere a) e b) e per l'accertamento dei proventi e del canone che la Societa' e' obbligata a corrispondere all'Amministrazione ai sensi degli artt. 51 e 52 della presente Convenzione; d) le verifiche ed indagini sull'andamento della gestione e sugli elementi contenuti negli inventari; e) le verifiche circa l'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 e, in particolare, sulla garanzia dei diritti degli utenti relativi alla qualita' e regolarita' del servizio. La Societa' mettera' a disposizione dei funzionari incaricati della vigilanza e dei controlli previsti dal presente articolo, la documentazione ed i mezzi da essi ritenuti necessari per l'espletamento degli incarichi loro affidati. Le verifiche di cui alle lettere c) e d) possono essere effettuate anche dal Ministero del Tesoro, in occasione delle verifiche ed ispezioni compiute dai funzionari dell'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 47

Art. 47 - Ammortamento La Societa' assume l'obbligo di provvedere all'ammortamento degli impianti, oggetto della concessione, secondo le buone regole industriali che tengano conto anche degli sviluppi della tecnica.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 48

Art. 48 - Bilancio ed inventario La Societa' deve trasmettere ai Ministeri delle Poste e Telecomunicazioni e del Tesoro il proprio bilancio annuale entro un mese dall'approvazione, nonche', contestualmente all'invio alla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa la relazione semestrale prevista dalla [legge 7 giugno 1974, n. 216](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-07;216). Detti Ministeri si riservano la facolta', entro l'esercizio successivo, di chiedere tutti i chiarimenti necessari, di eseguire le opportune indagini in ordine alle risultanze del bilancio stesso e di formulare eventuali osservazioni circa la rispondenza del bilancio agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed alle altre norme in vigore. La Societa' dovra' tenere a disposizione dei Ministeri delle Poste e delle Telecomunicazioni e del Tesoro copia dell'inventario degli impianti e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle fiscali.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 49

Art. 49 - Relazioni statistiche La Societa' trasmettera' all'Amministrazione, nel primo semestre di ciascun anno, una relazione generale statistica sull'andamento del servizio nell'anno precedente Tale relazione dovra' contenere elementi particolareggiati sulla consistenza degli impianti, sui lavori compiuti e sullo sviluppo dei servizi e del traffico in concessione. La Societa' e' pubblicata ad uniformarsi nella predisposizione e nella redazione delle relazioni statistiche di cui al primo comma, alle modalita' di rilevamento e di elaborazione dei dati che saranno stabilite dalla Amministrazione, sentita la Societa' stessa.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 50

Art. 50 - Tariffe Le tariffe ed i canoni per i servizi dati in concessione e per quelli espletati congiuntamente con l'Amministrazione in base alla presente Convenzione, sono determinati con la procedura prevista dalle vigenti norme in materia. Le tariffe ed i canoni anzidetti debbono essere adeguati alle esigenze di una efficiente, economica ed equilibrate gestione dei servizi sopra indicati, tenuto conto dei riflessi economici conseguenti alla esecuzione dei programmi di investimento approvati per la Societa' e l'Amministrazione. Per quanto riguarda le tariffe telefoniche, tenuto conto delle competenze in materia del Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP), per la loro definizione il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, d'intesa con lo stesso CIP e di concerto con il Ministro del Tesoro, provvede annualmente, entro i termini previsti nei successivi commi, alla verifica della congruita' delle entrate dei gestori (escluse per l'Amministrazione le sovvenzioni del Tesoro) in relazione ai costi effettivi del servizio, tenendo conto per la Societa' degli oneri per l'ammortamento degli impianti, da determinare anche in relazione alle esigenze di autofinanziamento degli investimenti (avendo presenti le aliquote e le indicazioni fornite dal Consiglio Superiore Tecnico delle Poste, delle Telecomunicazioni e dell'Automazione), nonche' degli oneri finanziari a carico della Societa' stessa e per l'Amministrazione, oltre alle spese correnti, delle spese in conto capitale relative all'autofinanziamento degli investimenti e degli oneri finanziari a carico della stessa Amministrazione. In sede di verifica di cui al comma precedente dovra' considerarsi un'equa remunerazione del capitale sociale da definirsi sulla base degli elementi forniti dalla Societa', opportunamente valutati e verificati. In tale sede, sara' considerato anche l'eventuale avanzo di gestione dell'Amministrazione. Su iniziativa dell'Amministrazione, o su richiesta della Societa', potranno essere effettuate verifiche di congruita' in anticipo rispetto alla scadenza annuale di cui al precedente terzo comma. La Societa', ai fini delle verifiche di congruita' della tariffa e dei canoni, e' tenuta a presentare all'Amministrazione - entro il mese di luglio - proiezioni biennali dei prevedibili costi e ricavi, con riferimento all'esercizio in corso ed a quello successivo, opportunamente documentato nelle singole voci di costi e di ricavo, desunte dalla propria contabilita' industriale, ed elaborate tenendo presente i riflessi sul conto economico derivanti dall'attuazione dei programmi di investimento di cui all'art. 20. Le anzidette verifiche di congruita' saranno completate entro il mese di ottobre, tenendo conto degli analoghi dati forniti dall'Amministrazione, in modo che gli Organi competenti possano tempestivamente determinare l'eventuale revisione delle tariffe e dei canoni per l'anno successivo. Nell'ambito delle verifiche di cui al precedente terzo comma saranno accertati anche gli eventuali scostamenti dei costi rispetto alle previsioni dell'anno precedente. Di tali scostamenti devono essere opportunamente considerate le ragioni, in sede di valutazione delle voci di costo da prendere in esame per la determinazione delle nuove tariffe. Le tariffe dei servizi accessori offerti opzionalmente all'utenza saranno comunicate dalla Societa' all'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 51

Art. 51 - Canone di concessione A partire dal primo esercizio sociale, il cui bilancio viene approvato dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, la Societa' e' tenuta a corrispondere all'Amministrazione un canone annuo di concessione, nella misura minima stabilita dalle vigenti disposizioni e successive modifiche, da calcolare su tutti gli introiti lordi di competenza per i servizi di telecomunicazioni concessile con la presente Convenzione. Ove la misura minima del canone venga legislativamente prevista al di sotto del 3%, la Societa' a' tenuta a corrispondere all'Amministrazione il canone nella misura del 3%. Nel caso in cui per effetto di modifiche legislative il canone venga stabilito in misura fissa ed inferiore al 3%, l'Amministrazione ha facolta' di rivedere le aliquote percentuali di ripartizione e di attribuzione di cui al successivo art. 52, le cui misure sono state determinate tenuto conto anche di quanto stabilito dal precedente comma. La revisione sara' approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per introiti lordi, ai fini del presente articolo, si intende il complesso degli introiti di competenza della Societa' per i servizi di telecomunicazioni summenzionati, in base ai canoni e tariffe stabiliti con provvedimento formale, deduzione fatta delle somme di spettanza dell'Amministrazione, di quelle per soprattasse telefoniche interurbane e tasse telegrafiche percepite per l'espletamento del servizio di accettazione, trasmissione e ricezione Monica e di recapito dei telegrammi, a norma dell'art. 31 della presente Convenzione. Il versamento del canone dovra' essere effettuato all'Amministrazione non oltre i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio annuale della Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 52

Art. 52 - Ripartizione dei proventi del traffico 1. Traffico interurbano Spetta all'Amministrazione un quarto della soprattassa prevista dall'art. 292 del Codice P.T. ed applicata, in base al vigente provvedimento tariffario e successive eventuali modifiche, sul traffico interurbano. L'importo della soprattassa viene ricavato dai dati forniti dagli organi di registrazione associati agli organi di tassazione; detti dati debbono essere depurati del 2,7% per tener conto delle conversazioni che non danno comunque luogo ad addebito all'utenza. Tenuto conto che per l'espletamento del traffico interurbano viene utilizzata un'unica rete, costituita e gestita con apporti dell'Amministrazione e della SIP, i proventi di detto traffico, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa conguaglio per il settore telefonico, sono ripartiti nel modo seguente. a) Proventi del traffico interurbano automatico (compreso il settoriale). Per la determinazione dei proventi del traffico interurbano automatico vengono utilizzati i dati registrati dagli appositi contatori associati agli organi di tassazione. Negli anzidetti proventi vanno compresi anche quelli derivanti dall'espletamento di traffico interurbano tramite le specializzazioni ed integrazioni della rete telefonica. Nei casi in cui i contatori registrino cumulativamente traffico interurbano, internazionale ed intercontinentale - e fino a quando non saranno state completate le modifiche tecniche necessarie per la registrazione separata del traffico interurbano -, i proventi di detto traffico interurbano saranno ottenuti depurando i dati cumulativi di traffico di quelli riferibili al traffico internazionale continentale ed intercontinentale, rilevati dalle apposite apparecchiature centralizzate di cui al successivo punto 2. La valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di L. 80 a scatto prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni per la regolarizzazione dei rapporti contabili tra i gestori) e viene rettificata con i maggiori e minori proventi derivanti dai diversi valori a cui vengono addebitati gli scatti all'utenza attribuibili al traffico automatico interurbano, in proporzione al relativo numero degli impulsi. I proventi cosi' calcolati, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione nella misura del 18,528% e alla SIP nella misura dell'81,472%. b) Proventi del traffico telefonico interurbano da utente (compreso il settoriale) e da posto telefonico pubblico svolto tramite operatrice. Tali proventi, per la parte derivante dall'applicazione delle relative tariffe, al netto della quota di soprattassa di cui al 1° comma, spettano all'Amministrazione e alla SIP nelle stesse percentuali fissate nel precedente punto a), mentre spettano per intero al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento per la parte che deriva dalle quote fisse aggiuntive stabilite dalle norme tariffarie. Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico interurbano tramite i propri posti telefonici pubblici, in quanto parte integrante dei proventi da ripartire, saranno considerati introitati, a titolo di acconto, dalla stessa Amministrazione. Nel traffico interurbano e' compreso convenzionalmente il traffico internazionale di frontiera. 2. Traffico internazionale Spetta all'Amministrazione l'intera soprattassa prevista dall'art. 292 del Codice P.T., applicata sul traffico internazionale (continentale ed intercontinentale) al netto di quello che non da' comunque luogo ad addebito all'utenza. Tenuto conte che per l'espletamento del servizio internazionale continentale ed intercontinentale, sono utilizzati anche mezzi della SIP, l'Amministrazione, per l'uso di detti mezzi e per le altre prestazioni comunque inerenti all'esercizio del servizio medesimo, riconoscera' alla Societa' una aliquota degli introiti del traffico in partenza esclusa l'intera soprattassa, nella misura del 21,595% per il traffico internazionale continentale e dell'8,554% per il traffico internazionale intercontinentale. Per la determinazione dei proventi del traffico internazionale automatico in partenza, distintamente per il traffico continentale e per quello intercontinentale, esclusi gli importi derivanti dal sovrapprezzo di competenza della Cassa Conguaglio per il settore telefonico, vengono utilizzati i dati rilevati da apposite apparecchiature centralizzate di registrazione; la valorizzazione dei suddetti dati di traffico viene effettuata sulla base di. L. 92 a scatto, prevista dal vigente provvedimento tariffario (fatte salve le eventuali successive variazioni) per la regolamentazione dei rapporti contabili tra i gestori. Agli importi che ne risultano vanno aggiunti quelli derivanti dal traffico, telefonico internazionale continentale ed intercontinentale, svolto tramite operatrice ed addebitato all'utenza sulla base delle specifiche registrazioni. Le quote fisse aggiuntive, eventualmente stabilite per il servizio tramite operatrice dalle norme tariffarie, spettano per intero al gestore che effettua le operazioni manuali di espletamento. Gli importi riscossi dall'Amministrazione per traffico internazionale continentale ed intercontinentale tramite i posti telefonici pubblici, in quanto compresi nei provvedimenti di cui al precedente comma, saranno considerati acconti in favore dell'Amministrazione sulle sue pertinenze relative ai traffici stessi. Per la determinazione dei proventi del traffico automatico interurbano ed internazionale (continentale ed intercontinentale), i dati forniti dai contatori associati agli organi di tassazione o dalle apparecchiature di registrazione di cui al presente articolo debbono essere deputati, rispettivamente dell'1,5% e dello 0,8% per tener conto del traffico di prove e di servizio e di quello che non da luogo ad effettivo addebito all'utenza. Su richiesta di una delle parti, dette percentuali possono essere verificate ogni triennio per valutarne la congruita' in funzione dello della tecnica e delle esigenze del servizio. Le eventuali diverse percentuali, sono approvate con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni. Per traffico di prova e servizio, per il quale la Societa' non provvede ad emissione di fattura, si intende quello espletato, a tali fini, con apparecchi o dispositivi installati nelle centrali e negli uffici dei gestori telefonici. Nei proventi del traffico, di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono compresi quelli derivanti - dalla tariffa aggiuntiva prevista per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico che restano attribuiti al relativo gestore. Gli introiti derivanti dalla cessione all'utenza di circuiti diretti interurbani al netto del 9,391% che comprende gli importi gia' di spettanza dell'Amministrazione P.T. (anche per le tratte urbane) ai sensi dell'allegato 2 paragrafo III punto 2, e paragrafo IV punto 2, della Convenzione approvata con [D.P.R. 6/3/1968 n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-03-06;427) - sono ripartiti tra l'Amministrazione e la Societa' con le stesse percentuali fissate per il corrispondente traffico; per i collegamenti diretti internazionali, sia continentali che intercontinentali, spettano alla Societa' sui relativi introiti al netto del 14,015% gia' di spettanza dell'Amministrazione P.T. in base alla Convenzione normativa approvata con D.M. 4/8/1982- le stesse percentuali previste per i corrispondenti traffici. I canoni relativi ai circuiti realizzati dall'Amministrazione in base al penultimo comma dell'art. 9 sono di spettanza dell'Amministrazione stessa. I proventi relativi ai circuiti ceduti ai sensi del terzo comma del successivo art. 64, sono di pertinenza del gestore che ha la proprieta' dei circuiti medesimi; per i circuiti costituiti con il concorso dell'Amministrazione e della Societa', i relativi proventi sono ripartiti in proporzione alla lunghezza delle tratte di rispettiva competenza. Le aliquote percentuali degli introiti di cui al presente articolo tengono conto di tutti gli apporti dell'Amministrazione e della SIP, salvo quelli relativi ai mezzi ceduti reciprocamente in base agli artt. 16 e 17, per l'espletamento per ogni tipo di traffico, compreso quello entrante in Italia, inclusi gli apporti derivanti dalla gestione del rapporto con l'utenza che riguardano anche la fatturazione e riscossione effettuate dalla SIP unitariamente per tutti i servizi e i traffici svolti. Tenuto conto delle competenze tecniche fissate al precedente art. 10, i proventi tariffari per il traffico espletato sulle reti pubbliche specializzate per lati, spettano all'Amministrazione ed alla SIP nella misura percentuale che sara' determinata di comune intesa fra le parti ed approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, sulla base dei rispettivi costi, entro sei mesi dalla entrata in servizio pubblico delle reti stesse. La suddetta intesa stabilira' anche la periodicita' di revisione delle percentuali. Le eventuali revisioni delle percentuali sopra riportate saranno effettuate ai sensi del successivo art. 60. Nel caso in cui il sovrapprezzo, che affluisce alla Cassa conguaglio per il settore telefonico, venga in tutto o in parte assorbito dalla relativa tariffa, ciascuna delle parti ha facolta' di chiedere la revisione delle aliquote dei proventi previste dal presente articolo (anche prima della scadenza del triennio o del quinquennio di cui all'art. 60) le cui misure sono state determinate tenuto conto anche della attribuzione dell'intero sovrapprezzo stabilito dal vigente decreto tariffario alla SIP. La revisione sara' approvata con Decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 53

Art. 53 - Riscossione, modalita' e termini di pagamento La Societa', ferma restando la vigente disciplina circa le modalita' e i termini dei pagamenti, provvede alla riscossione dei corrispettivi dei servizi fruiti dagli abbonati e di quant'altro dovuto dagli stessi, anche per cio' che concerne i canoni di spettanza dell'Amministrazione di cui all'art. 263 del Codice P.T., mediante bollette periodiche che provvede a spedire al domicilio degli abbonati, addebitando le sole spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte, salvo la facolta' per gli abbonati di provvedere, senza addebito di spese, al ritiro delle bollette presso gli uffici della Societa'. La Societa' e' tenuta a versare all'Amministrazione gli introiti di spettanza di quest'ultima, al netto degli importi di propria competenza, in base ai criteri fissati nel precedente art. 52, entro l'ultimo giorno del terzo mese decorrente dalla data iniziale stabilita per il pagamento delle bollette relative ai servizi fatturati alla generalita' dell'utenza, ai sensi delle disposizioni in vigore. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, la Societa' e' tenuta altresi' a versare al gestore del servizio internazionale intercontinentale gli introiti dei servizi intercontinentali in partenza, esclusa l'intera soprattassa ed al netto della quota riconosciuta alla Societa' stessa. Nel caso in cui i dati relativi al traffico internazionale, continentale od intercontinentale, non dovessero pervenire alla Societa' in tempo utile per le contabilizzazioni previste dal precedente art. 52, la Societa' medesima e' tenuta a corrispondere, a titolo di acconto, nei termini e con le modalita' di cui al precedente comma, le quote di spettanza dell'Amministrazione comprese quelle del traffico internazionale valutate, quest'ultime, nella misura corrispondente alle quote del periodo precedente definito, salvo successivo conguaglio. L'Amministrazione, su motivata richiesta della Societa', puo' prorogare, ove sussistano particolari motivi connessi all'attuazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 20, le suddette scadenze fino al massimo di un anno con l'obbligo della Societa' di corrispondere per il periodo di proroga un importo aggiuntivo pari al tasso ufficiale di sconto in ragione d'anno. Per tutte le somme dovute dalla Concessionaria all'Amministrazione, per le quali non siano stabiliti termini di versamento da leggi, norme o da articoli della presente Convenzione, il versamento dovra' essere effettuato entro un mese dalla liquidazione degli importi notificata dall'Amministrazione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 54

Art. 54 - Deposito cauzionale A garanzia degli obblighi assunti, la Societa', alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e' tenuta a costituire presso la Cassa Depositi e Prestiti un deposito cauzionale di lire 1.000.000.000 (un miliardo), in numerario o in titoli dello Stato od equiparati, al loro valore nominale. Qualora tale deposito dovesse rimanere diminuito, a causa di penali o per altre ragioni, dovra' essere reintegrato entro un mese dalla data di notificazione del prelievo. In caso di ritardo nella reintegrazione del deposito cauzionale si applicano le disposizioni previste nell'art. 59 della presente Convenzione per i ritardati pagamenti di somme dovute all'Amministrazione. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' la sanzione prevista dal successivo art. 57. Gli interessi della somma depositata restano di spettanza della Societa'. L'Amministrazione ha la facolta' di rivalersi dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili verso la Societa' sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; anche in tal caso la Societa' e' tenuta a reintegrare il deposito stesso ai sensi delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 55

Art. 55 - Durata della Convenzione La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica che rilascia la concessione ed approva la Convenzione, avra' la durata di venti anni salvo, per l'Amministrazione, il diritto di riscatto disciplinato dal successivo art. 56.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 56

Art. 56 - Riscatto degli impianti L'Amministrazione riserva il diritto di riscattare gli impianti della Societa' con preavviso di almeno un anno, a partire dall'inizio del quinquennio precedente la scadenza della presente Convenzione. Il preavviso di riscatto sara' notificato alla Societa' con le modalita' e nei termini stabiliti dalle norme vigenti. Il riscatto comprende la cessione all'Amministrazione di tutti gli immobili, impianti ed accessori, attrezzi, normali scorte di magazzino, mobili e arredi adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e comprende, altresi', il subentro dell'Amministrazione stessa in tutti i diritti della Societa' verso i terzi. Sono esclusi dal riscatto gli impianti che non siano stati debitamente autorizzati e quelli non accettati al collaudo. Entro sei mesi dalla notifica del preavviso di riscatto la Societa' e' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti, oggetto della presente convenzione il quale dovra' contenere: a) la descrizione degli immobili, con l'indicazione della loro natura, dei loro confini, dei numeri del catasto e delle mappe censuarie, nonche' dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; b) la descrizione particolareggiata delle centrali, delle reti urbane ed interurbane e degli impianti esterni ed interni di qualsiasi genere utilizzati per i servizi oggetto: della presente concessione, con l'indicazione dei vincoli, pesi ed oneri, ipoteche comprese, a qualsiasi titolo su di essi gravanti; c) le indicazioni relative alle scorte ed alle parti di ricambio; d) tutte le indicazioni relative al periodo di utilizzazione, gia' decorso, di ciascun impianto. L'Amministrazione potra' prendere possesso degli impianti che vuol riscattare senza attendere che il prezzo del riscatto sia determinato; detto prezzo sara' fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti riferito alla data della presa di possesso da parte dell'Amministrazione e cioe' tenendo conto dello stato di conservazione, di funzionamento e del superamento tecnico degli impianti. Saranno dedotti dal prezzo di riscatto i contributi corrisposti per legge alla Societa' sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri Enti pubblici per la costruzione e l'esercizio degli impianti oggetto della presente Convenzione, nella, misura prevista dalle norme in vigore. In caso di disaccordo il prezzo sara' stabilito dal Collegio arbitrale di cui all'art. 61 della presente Convenzione. Analogamente a quanto previsto per il caso di riscatto, si procedera' per la determinazione del prezzo degli impianti e immobili alla scadenza della concessione nel caso che questa non venga prorogata o in caso di decadenza. Nel caso di fine della concessione per scadenza del termine, la Societa' sara' tenuta a presentare all'Amministrazione l'inventario degli impianti almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 57

Art. 57 - Revoca L'Amministrazione potra' procedere, previa diffida, alla revoca della concessione: a) nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 6 -1° comma, 9, 13, 14, 16, 17, 20, 24 ultimo comma, 37 e 41 della presente Convenzione; b) quando il ritardo nel pagamento dei canoni, delle tasse e delle somme a qualsiasi titolo dovute dalla Societa' per effetto della presente Convenzione superi un anno. In caso di revoca l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione e di prendere immediatamente possesso, in tutto o in parte, degli immobili e degli impianti adibiti ai servizi oggetto della presente concessione e che ritenga utili allo scopo; il relativo prezzo sara' determinato con le stesse norme e modalita' previste dal precedente art. 56. L'Amministrazione ha altresi' il diritto di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non acquistati e potra' assumere in gestione diretta gli impianti acquistati o accordarli in concessione ad altra Societa'. In caso di revoca totale, allo scopo di garantire l'eventuale capitale obbligazionario fino alla concorrenza del valore degli impianti, l'Amministrazione procedera' in ogni caso all'acquisto, con le stesse modalita' ed agli stessi prezzi previsti dai commi precedenti, di una parte degli impianti stessi fino alla concorrenza delle eventuali obbligazioni in circolazione. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla revoca parziale degli impianti compresi in uno o piu' Compartimenti, la Societa' non, resta esonerata dall'obbligo dell'esercizio per la rimanente concessione. Per la revoca parziale, l'acquisto degli impianti e degli immobili da parte dell'Amministrazione sara' effettuato con criteri e modalita' analoghi a quelli stabiliti per il caso di revoca totale. In caso di revoca l'Amministrazione rimane esonerata da ogni altra responsabilita' nei riguardi di terzi e non e' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'. La revoca sara' disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il Tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 58

Art. 58 - Decadenza In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 191 del Codice P.T., puo' essere disposta la decadenza della concessione. In caso di decadenza, l'Amministrazione ha il diritto di incamerare la cauzione di prendere immediatamente possesso degli impianti oggetto della concessione, con le stesse norme e modalita' previste dall'art. 57 della presente Convenzione, nonche' di ordinare la rimozione, a spese della Societa', degli impianti non autorizzati e che l'Amministrazione stessa non creda opportuno di acquistare. Sempre in caso di decadenza, l'Amministrazione restera' esonerata da ogni responsabilita' nei confronti di terzi e non sara' tenuta ad indennizzo alcuno verso la Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 59

Art. 59 - Penali Salvo quanto previsto dai commi successivi, per tutte le violazioni agli obblighi della presente Convenzione, compresi i ritardi nella esecuzione dei lavori indicati nei Piani di cui all'art. 20, e che non comportino una sanzione piu' grave e per inosservanza delle disposizioni stabilite, dalle leggi e dai regolamenti vigenti per i servizi, oggetto della presente concessione l'Amministrazione puo' applicare alla Societa' una penale da un minimo di lire 10.000.000 (dieci milioni) ad un massimo di lire 50.000.000 (cinquanta milioni), per ciascuna infrazione riscontrata. Le suddette penali non esonerano la Societa' da eventuali responsabilita' verso i terzi. Dette violazioni od inosservanze devono essere debitamente contestate alla Societa'. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni relative al versamento del canone di concessione, dei proventi di spettanza dell'Amministrazione direttamente percepite dalla Societa', dei canoni di uso e di manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi ceduti in fitto dall'Amministrazione, delle quote di appoggio e di qualunque altra somma a qualsiasi titolo dovuta all'Amministrazione a norma della presente Convenzione, la Societa' sara' gravata, oltre, che degli interessi calcolati ai tassi ufficiali di sconto vigenti durante il periodo di ritardo versamento, di una penale fino ad un massimo del 2,50% in ragione d'anno. Ove il ritardo superi il mese, la penale stessa potra' essere stabilita per l'intero periodo del ritardo fino ad un massimo del 5% in ragione d'anno. Qualora il ritardo superi un anno l'Amministrazione ha la facolta' di applicare alla Societa' le sanzioni previste dal precedente art. 57. Il pagamento delle penali indicate nel presente articolo deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'Amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' che deve essere reintegrato con le norme prescritte dall'art. 54 della presente Convenzione. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia dovuto a cause non imputabili alla Societa', ovvero il ritardo nei versamenti sia dovuto a cause di forza maggiore, l'Amministrazione puo' non far luogo all'applicazione degli interessi e delle penali previste nel presente articolo, o comunque revocarle. Salvo quante previsto dei precedenti artt. 56, 57 e 58, nel caso di scioglimento e liquidazione della Societa' per qualsiasi causa, nel corso della concessione, senza il consenso dell'Amministrazione, la Societa' stessa dovra' versare all'Amministrazione, a titolo di penale, un importo corrispondente ai 50% dell'attivo netto finale della liquidazione dedotti gli importi del capitale sociale non ancora rimborsato e delle riserve (eventualmente rivalutati a norma di legge).

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 60

Art. 60 - Aggiornamenti e revisioni A richiesta di una delle parti, l'Amministrazione e la Societa', decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni quinquennio, esamineranno il quadro evolutivo dei servizi di telecomunicazioni e procederanno agli aggiornamenti e alle revisioni che si rendessero necessari per garantire l'equilibrio delle gestioni nonche' per apportare le modifiche o integrazioni normative conseguenti alla introduzione di nuove tecnologie e di nuovi sistemi.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 61

Art. 61 - Collegio arbitrale Tutte le controversie che sorgessero nel corso della concessione, per le quali non sia stato raggiunto un accordo entro trenta giorni dalla richiesta a trattare fatta da una delle parti, saranno deferite ad un Collegio arbitrale composto da cinque membri: due nominati dall'Amministrazione, due dalla Societa' ed il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza di una delle parti. Il Collegio giudichera' secondo le norme di diritto.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 62

Art. 62 - Condizione per l'efficacia della Convenzione L'efficacia della presente Convenzione e' subordinata alla registrazione, presso la Corte dei Conti, del Decreto del Presidente della Repubblica che approva la Convenzione medesima.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 63

Art. 63 - Abrogazione delle precedenti Convenzioni La presente Convenzione annulla e sostituisce le Convenzioni ed atti aggiuntivi qui appresso indicati: - Convenzione 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con [D.P.R. 26 ottobre 1964, n. 1594](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1964-10-26;1594); - Convenzione modificativa ed aggiuntiva stipulata il 27 febbraio 1968 fra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con [D.P.R. 6 marzo 1968, n. 427](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-03-06;427); - Convenzione aggiuntiva stipulata il 12 agosto 1972 tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la SIP, approvata con [D.P.R. 28 agosto 1972, n. 803](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1972-08-28;803). L'Amministrazione, sentita la Societa', provvedera' entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione a rivedere, per renderle coerenti con la Convenzione stessa, le normative e regolamentazioni in atto per i servizi di telecomunicazioni che utilizzano mezzi, anche diretti, della rete pubblica e delle reti specializzate. Salvo eventuali successive modifiche, e' confermata l'appartenenza alla rete urbana di Roma della rete telefonica della Citta' del Vaticano, come previsto dal D.M. 13 gennaio 1961, con le variazioni introdotte per la tassazione delle conversazioni dai successivi provvedimenti tariffari, e l'appartenenza del settore costituito dal territorio della Repubblica di S. Marino al Distretto di Rimini, come previsto dal D.M. 16 luglio 1982 che ha approvato il vigente Piano Regolatore Telefonico Nazionale. Si intendono, altresi', abrogati tutti gli accordi, le disposizioni ed ogni altro patto o convenzione che risultino in contrasto od incompatibili con le clausole della presente Convenzione.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP- art. 64

Art. 64 - Disposizioni transitorie e finali L'Amministrazione si riserva il rapporto con l'utenza per i servizi espletati sulla rete telex-dati fino a quando non sara' realizzata l'interconnessione tra la stessa e la rete fonia-dati, secondo quanto previsto al 40 comma del precedente art. 10. Le modalita' di trasferimento dei rapporti instaurati nel frattempo tra l'Amministrazione e l'utenza costituiranno oggetto di apposite intese tra la stessa Amministrazione e la Societa'. L'Amministrazione, ove ragioni tecnico-economiche lo consiglino, potra' altresi' affidare alla Societa' previe intese con la stessa il rapporto con l'utenza anche per i servizi espletati sulla rete telex, ivi compresi i servizi telegrafici di cui al penultimo comma del precedente art. 9. La cessione di collegamenti diretti punto a punto, per i quali vi siano interessi militari o di sicurezza dello Stato, e' regolata con appositi provvedimenti del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, d'intesa con le competenti Autorita'. In sede di prima applicazione la comunicazione di cui al sesto comma del precedente art. 5, deve essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Roma, 1 agosto 1984 Per la Societa' SIP Societa italiana per l'esercizio telefonico p.a. IL PRESIDENTE BELTRAMI Per l'Amministrazione Il direttore generale MONACO

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-Allegato A

Allegato A Struttura territoriale SIP

Direzione Regionale Sede

Piemonte e Valle d'Aosta Torino

Lombardia Milano

Trentino-Alto Adige Bolzano

Friuli-Venezia Giulia Trieste

Veneto Venezia

Liguria Genova

Emilia-Romagna Bologna

Toscana Firenze

Marche e Umbria Ancona

Lazio Roma

Abruzzo e Molise Pescara

Sardegna Cagliari

Puglie Bari

Campania e Basilicata Napoli

Calabria Catanzaro

Sicilia Palermo

Uffici sociali

Valle d'Aosta Aosta

Umbria Perugia

Molise Campobasso

Basilicata Potenza

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-Allegato B

Allegato B Unificazione della rete intercompartimentale In relazione alla ripartizione tra Amministrazione e Societa' delle competenze relative alla installazione e all'esercizio degli impianti specificate nel precedente art. 9 ed ai fini di pervenire alla unificazione della rete intercompartimentale, in prima applicazione del presente atto, si procedera' come segue: 1) Autocommutatori a) Gli autocommutatori interdistrettuali di transito installati dall'Amministrazione nei centri di compartimento di Ancona, Catania, Genova, Milano, Napoli (Centro e Nola), Pisa, Roma e Verona rimangono in proprieta' e gestione dell'Amministrazione. Gli autocommutatori stessi sono ceduti in uso alla Societa' fino a quando la stessa non avra' provveduto alla realizzazione di propri impianti. Gli autocommutatori stessi, comunque, cesseranno gradualmente dal servizio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione secondo un piano da stabilire d'intesa tra l'Amministrazione e la Societa'; b) gli autocommutatori per gli abbonati grandi parlatori, installati dall'Amministrazione nei centri di compartimento di Genova, Milano, Roma e Torino rimangono in proprieta' e gestione dell'Amministrazione e sono ceduti in uso alla Societa', sino a quando la stessa non avra' provveduto al trasferimento degli abbonati interessati su propri impianti. Tale trasferimento dovra' essere effettuato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione; c) l'attuale autocommutatore installato dall'Amministrazione nel centro di compartimento di Bolzano, adibito esclusivamente all'espletamento del traffico internazionale terminato al compartimento di Bolzano, resta in proprieta' e gestione dell'Amministrazione fino alla sua cessazione dal servizio; successivamente anche al centro di compartimento di Bolzano si applichera' quanto previsto nel precedente art. 9, comma 10; d) l'autocommutatore interdistrettuale di transito in tecnica semielettronica a programma registrato installato dall'Amministrazione nel centro di compartimento di Bari viene ceduto in proprieta' alla Societa'. All'attuale autocommutatore interdistrettuale di transito in tecnica elettromeccanica, installato dall'Amministrazione nello stesso centro di compartimento, si estendono le disposizioni riportate alla lettera a) del presente punto 1); e) i canoni d'uso di cui al presente punto 1), lettere a) e b), saranno determinati sulla base del valore reale degli impianti, stimato d'intesa fra le parti e secondo tutti gli altri criteri fissati nell'allegato C. 2) Mezzi e sistemi trasmissivi a) I circuiti radiali e trasversali compartimentali realizzati dall'Amministrazione su propri mezzi trasmissivi ed interessanti i centri di distretto di Alessandria, Ascoli Piceno, Padova, Udine, Piacenza, l'Aquila, Savona, Livorno, Sassari, Benevento, Campobasso, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Messina e Siracusa vengono ceduti in uso alla Societa' alle condizioni di cui all'allegato C; b) sui circuiti di transito e trasversali nazionali, realizzati in tutto o in parte sulla rete dell'Amministrazione attualmente in uso alla Societa', cessa sulla parte di competenza dell'Amministrazione, il regime di cessione in uso; c) l'Amministrazione retrocede alla Societa' i circuiti radiali e trasversali compartimentali realizzati su mezzi trasmissivi della Societa', relativi ai centri di distretto di cui alla precedente lettera a), nonche' le tratte compartimentali sempre realizzate su mezzi trasmissivi della Societa', dei circuiti di transito trasversali nazionali facenti capo agli stessi distretti. 3) Apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali In applicazione a quanto stabilito dal precedente art. 9 la Societa' provvedera' all'acquisto, installazione ed esercizio anche delle apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali occorrenti sulla rete nazionale. Le apparecchiature di segnalazione (traslatori) terminali che risultano installate o acquistate dall'Amministrazione alla data di sottoscrizione del presente atto rimangono in proprieta' e gestione della stessa e, limitatamente a quelle installate, sono cedute in uso alla Societa' alle condizioni di cui all'all. C e fino a quando la situazione tecnica della rete ne consentira' l'utilizzazione. Dette apparecchiature, se non ancora utilizzate, verranno impiegate esclusivamente per l'ampliamento di fasci di circuiti che alla predetta data sono equipaggiati con apparecchiature di segnalazione di proprieta' della stessa Amministrazione. 4) Locali e impianti di alimentazione Tutti i locali di proprieta' dell'Amministrazione in cui sono ubicati gli impianti acquistati dalla Societa' sono, contestualmente, ceduti in uso a quest'ultima. Gli impianti di alimentazione, nel caso che siano esclusivamente adibiti agli autocommutatori acquistati dalla Societa', sono ceduti in proprieta' alla stessa. In caso contrario, la Societa' assumera' in uso la quota parte di impianti di alimentazione adibita agli autocommutatori acquistati, alle condizioni di cui alla lettera e del precedente punto 1). 5) Criteri di ristrutturazione della rete Durante la fase di unificazione della rete nazionale saranno adottate di comune accordo le soluzioni tecniche ritenute necessarie per adeguare la qualita' delle connessioni ai criteri fissati dal Piano Regolatore Telefonico Nazionale. 6) Compensi a) Il compenso per l'uso dei locali di cui al punto 4) sara' determinato con apposito contratto nel quale viene stabilito anche il compenso per tutte le altre prestazioni accessorie fornite (energia elettrica, condizionamento, ecc.) e le modalita' di versamento degli importi dovuti, da effettuarsi comunque dopo il verbale di consegna dei locali; b) per la cessione in proprieta' degli impianti di cui ai punti 1-d) e 4), la Societa' corrispondera' un prezzo calcolato sulla base di 10 rate annuali costanti anticipate al tasso di interesse di cui all'art. 4 dell'allegato C alla presente Convenzione. L'annualita' comincia a decorrere dal primo giorno dell'anno successive alla data di consegna degli impianti di cui al seguente punto 7). Il valore degli impianti viene fissato, di comune accordo, in base al valore reale degli stessi alla data di entrata in vigore della presente Convenzione in lire 9.829.090.477 (novemiliardiotto- centoventinovemilioninovantamilaquattrocentosettantasette); c) i versamenti di cui al presente articolo, relativi a scadenze precedenti alla data di determinazione del prezzo di affitto dei locali, saranno effettuati entro la scadenza della prima rata utile successiva alle date stesse; d) i canoni d'uso per le cessioni di cui ai punti 1) e 3) del presente allegato verranno corrisposti da data non anteriore al 1 gennaio 1985. 7) Consegne Fermo restando i termini di cui al punto 1) del presente allegato, entro sei mesi dalla data della entrata in vigore della presente Convenzione, l'Amministrazione e la Societa' provvederanno a compilare gli stati di consistenza dei propri impianti, da servire di base per la cessione in proprieta' o in uso, ovvero per la retrocessione, verificandone vicendevolmente la corrispondenza. Entro nove mesi dalla entrata in vigore della presente Convenzione, verranno effettuate le consegne degli impianti soggetti a passaggio di proprieta', o a cessione in uso, ovvero a retrocessione. Dalla data del verbale di consegna decorre l'uso o il possesso degli impianti e la responsabilita' della relativa gestione. La cessione in uso dei circuiti e dei mezzi trasmissivi nonche' delle apparecchiature segue la disciplina prevista negli artt. 16, 17, e 18 e nell'allegato C.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art.1

Allegato C Canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' dei circuiti e mezzi trasmissivi e di apparecchiature di commutazione, segnalazione, trasmissione ed energia Art. 1 - Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi Si precisa che i circuiti, di cui ai successivi punti "1" e "2a)", sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.): detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili; se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico, o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda. Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tra volte il canone di un circuito, e cio' a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario. 1) Circuiti urbani e settoriali Canone d'uso annuo per km. o frazione: L. 58.200 Se la lunghezza effettiva e' maggiore di 1 km., le eventuali frazioni inferiori a m. 300 non sono soggette a canone. 2) Circuiti e mezzi trasmissivi interurbani a) Circuiti terminati (1) Canone d'uso annuo - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 27.500 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 4.800 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 3.800 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 3.200 b) Gruppo primario monoterminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario monoterminato" il gruppo primario terminato a canale ad un estremo, e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: -sino a 50 Km, per ogni Km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 191.800 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 c) Gruppo primario non terminato (2) (3) Si considera "Gruppo primario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario di base. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 108.300 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 57.500 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 45.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 38.900 Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza. d) Gruppo secondario monoterminato Si considera "Gruppo secondario monoterminato" il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioe' il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base. Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 839.700 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 e) Gruppo secondario non terminato Si considera "Gruppo secondario non terminato" il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - sino a 50 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 361.200 - oltre i primi 50 km. e sino a 200 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 246.600 - oltre i primi 200 km. e sino a 500 km., per ogni km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 196.100 - oltre i primi 500 km., per ogni km. o fra- zione non inferiore a m. 300 L. 168.100 f) Gruppo quaternario Si considera "Gruppo quaternario" il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi. Canone d'uso annuo: - per km. o frazione non inferiore a m. 300 L. 2.174.300

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art.2

Art. 2 - Canoni per la cessione di apparecchiature di commuta zione(automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia Il canone annuo e' stabilito in misura del 22% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione salvo quanto previsto al punto 1) lettera e) del precedente allegato B. Tale canone e' compensativo, oltre che dell cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature, ivi compresi il puro consumo di energia delle stesse, nonche' l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento e/o condizionamento e la pulizia dei relativi locali. Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone e' ridotto al 15,5% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione). Al fine di tener conto della quota parte di stazione di energia necessaria alla alimentazione di una apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso: - nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima della applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (22%), si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto e installazione dell'apparecchiatura alimentata; - nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura e' ridotto al 15,5% del relativo prezzo di acquisto e installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 22%; - nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla Societa' all'Amministrazione, il costo del tavolo comprendera' anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a quattro fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della Societa'.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art.3

Art. 3 - Criteri per il frazionamento dei canoni annui Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui agli artt. 1 e 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario, si applica un canone mensile pari ad un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art. 4

Art. 4 - Criteri per la determinazione e l'aggiornamento dei canoni e delle lunghezze elettriche convenzionali dei circuiti e dei mezzi trasmissivi a) I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'Amministrazione e la Societa' di circuiti e mezzi trasmissivi vengono determinati sulla base degli oneri annui sostenuti per la realizzazione e l'esercizio degli impianti. Gli oneri annui si determinano come segue: - si valuta il valore dei vari tipi di impianto, aggiungendo al valore adottato all'inizio del triennio precedente, il valore dei nuovi impianti incrementati nell'arco del triennio, in base al loro costo di acquisto in opera (costi patrimoniali di impianto); - dai costi di impianto si ricavano i costi reali per km. sulla base delle effettive lunghezze dei mezzi, tenendo conto del grado di occupazione della rete (multiplex e linee) risultante da una pianificazione ottimale di attivazione dei circuiti sui diversi mozzi trasmissivi (e prescindendo, quindi, da eventuali situazioni anomale); - i costi annui unitari sono rappresentati dalla rata di ammortamento dei vari tipi di impianto applicata ai costi reali, tenendo conto dell'incidenza delle spese di esercizio, di manutenzione e delle spese generali (oneri non specificamente attribuibili); i costi medi annui dei vari sistemi trasmissivi (circuiti, gruppi, ecc.) si ricavano come media ponderale dei costi annui dei diversi mezzi trasmissivi su cui sono realizzati. Per il calcolo della rata annua di ammortamento si fa riferimento alla vita media degli impianti che si assume pari a: - equipaggiamenti di linea e terminazioni 15 anni - cavi, antenne 25 anni - edifici 50 anni ed agli oneri finanziari che vengono convenzionalmente stabiliti in misura eguale per entrambi i gestori e non inferiore a quella degli interessi ordinari praticati dalla Cassa Depositi e Prestiti sulle somme concesse a mutuo. b) Per la determinazione delle lunghezze convenzionali da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 1, si applicano i seguenti criteri: - quando fra le localita' terminali dei circuiti esiste una sola possibilita' di instradamento, la lunghezza di riferimento e' quella elettrica degli stessi circuiti; - quando fra le localita' terminali dei circuiti, o fra tratte intermedie che fanno parte del circuito, esistono piu' possibilita' di instradamento, la lunghezza convenzionale si calcola come media ponderale tra le lunghezze dei diversi instradamenti possibili, con peso pari alla potenzialita' dei collegamenti dei gruppi primari attivi, su ciascun instradamento alla data del 1 maggio 1983. Le lunghezze convenzionali saranno successivamente sottoposte a verifiche con la stessa frequenza con cui saranno sottoposti a revisione i canoni seguendo i criteri sopra indicati.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art. 5

Art. 5 - Oneri che concorrono alla determinazione dei canoni I canoni indicati nel presente allegato sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi. L'Amministrazione e la Societa' rinunciano pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto od a qualsiasi titolo.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP Allegato C Canoni-art. 6

Art. 6 - Applicazione dei canoni I canoni annui indicati nel presente allegato si applicano dal 1 maggio 1983 al 31 dicembre 1984 e saranno revisionati nei termini e con le modalita' stabiliti dall'art. 16 della presente Convenzione. --------------- (1) Al circuito numerico si applichera', in fase transitoria, lo stesso canone del circuito analogico terminato. (2) Al fascio numerico di 2 Mbit/s si applichera', in fase transitoria, un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico. (3) I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di G.S. agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che non si ricada nel caso previsto per il canone del G.S. monoterminato.

Convenzione Ministero delle Poste e SIP-Allegato D

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