LEGGE 6 agosto 1984, n. 584

Type Legge
Publication 1984-08-06
Ultimo aggiornamento 1984-09-19
State In force
Source Normattiva
articles 6
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Articolo 32 - Liquidazione dei conti 1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare tutte le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo. E' ugualmente tenuto ad adempiere gli obblighi relativi al suo capitale di garanzia fino a quando non vengano adottate delle disposizioni che soddisfino il Fondo e siano conformi ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14. Ogni accordo di associazione prevede che, se un partecipante all'organizzazione internazionale di prodotto associata considerata cessa di essere membro, l'organizzazione internazionale di prodotto associata fara' in modo che tali disposizioni siano prese al piu' tardi alla data in cui il Membro cessa di essere Membro. 2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro e annulla il capitale di garanzia di tale Membro a patto che gli obblighi e gli impegni specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati soddisfatti. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo puo' essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Accordo-art. 33

Articolo 33 - Ritiro di organizzazioni internazionali di prodotto associate 1. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata puo', con riserva delle modalita' e condizioni enunciate nell'accordo di associazione, ritirarsi dall'associazione con il Fondo, fermo restando che deve rimborsare tutti i prestiti in corso ricevuti dal Fondo stesso prima della data in cui entri in vigore il ritiro. L'organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti continuano in seguito ad essere tenuti a soddisfare solamente le richieste del Fondo precedenti a tale data per quanto riguarda gli obblighi nei confronti del Fondo. 2. Quando un'organizzazione internazionale di prodotto associata cessa di essere associata con il Fondo, questo, dopo che gli obblighi specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati rispettati: a) organizza il rimborso dei depositi in denaro e la riconsegna di warrant di stock che detiene per conto dell'organizzazione associata; b) organizza il rimborso del denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia ed annulla il capitale di garanzia e le corrispondenti garanzie.

Accordo-art. 34

Articolo 34 - Sospensione temporanea delle operazioni In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione puo' sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame piu' particolareggiato ed adottare una decisione.

Accordo-art. 35

Articolo 35 - Cessazione definitiva delle operazioni 1. Il Consiglio dei governatori puo' far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attivita', escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonche' al regolamento degli obblighi. 2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti ed obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che: a) il Fondo non e' obbligato ad adottare disposizioni per il ritiro, a richiesta, dei depositi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate conformemente al paragrafo 10 a) dell'articolo 17, ne' a concedere nuovi prestiti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente al paragrafo 10 b) dell'articolo 17; b) nessun Membro puo' ritirarsi ne' essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.

Accordo-art. 36

Articolo 36 - Regolamento degli obblighi: disposizioni generali 1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali. 2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che: a) tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento; b) il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata. 3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti. Tale ripartizione tra tutti i Membri o tra tutti i partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono Membri e subordinata al preliminare regolamento di tutti i crediti in corso del Fondo nei confronti di tali Membri o partecipanti e viene effettuata alle date e nelle valute o altri averi che il Consiglio dei governatori giudica opportuni.

Accordo-art. 37

Articolo 37 - Regolamento degli obblighi: primo conto 1. I prestiti concessi alle organizzazioni internazionali di prodotti associate a titolo delle operazioni del primo conto non rimborsate al momento della decisione di far cessare le operazioni del Fondo vengono rimborsate dalle organizzazioni internazionali di prodotto associate interessate entro 12 mesi dalla data di tale decisione. Al momento del rimborso di tali prestiti i warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo a titolo di tali prestiti vengono riconsegnati alle organizzazioni internazionali di prodotto associate. 2. I warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo per i prodotti di base, acquisiti mediante depositi in denaro delle organizzazioni internazionali di prodotto associate vengono resi alle organizzazioni internazionali di prodotto associate in maniera compatibile con l'impiego dei depositi in denaro e delle eccedenze specificato al paragrafo 3 b) del presente articolo, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente rispettato i loro obblighi nei confronti del Fondo. 3. I seguenti obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del primo conto vengono regolati simultaneamente ed in modo uguale ricorrendo agli averi del primo conto, conformemente ai paragrafi 12, 13 e 14 dell'articolo 17: a) obblighi nei confronti dei creditori del Fondo; e b) obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate relativi a depositi in denaro e alle eccedenze detenuti dal Fondo conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell'articolo 14, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente adempiuto agli obblighi nei confronti del Fondo. 4. La ripartizione degli averi detenuti nel primo conto viene effettuata sulla base e nell'ordine seguente: a) le somme, fino alla concorrenza del valore del capitale di garanzia richiesto e versato dai Membri, in applicazione del paragrafo 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali Membri proporzionalmente alla loro quota del valore totale del capitale di garanzia richiesto e versato; b) le somme, fino alla concorrenza del valore delle garanzie richieste e versate dei partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate che non sono Membri, conformemente ai paragrafi 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali partecipanti proporzionalmente alla loro quota del valore totale delle garanzie richieste e versate. 5. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel primo conto dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo viene eseguita tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati sul primo conto.

Accordo-art. 38

Articolo 38 - Regolamento degli obblighi: secondo conto 1. Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del secondo conto vengono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del secondo conto in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 18. 2. Gli eventuali averi ancora detenuti, se nel caso, nel secondo conto vengono ripartiti innanzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 10, quindi tra i contribuenti di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell'articolo 13.

Accordo-art. 39

Articolo 39 - Regolamento degli obblighi: altri averi del Fondo 1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata. 2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 37 e del paragrafo 1 dell'articolo 38. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito innanzitutto sulla base e nell'ordine specificanti al paragrafo 4 dell'articolo 37, quindi tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti.

Accordo-art. 40

Articolo 40 - Obiettivi Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunita' enunciati nel presente capitolo.

Accordo-art. 41

Articolo 41 - Statuto giuridico del Fondo Il Fondo ha piena personalita' giuridica e, in particolare, la capacita' di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacita' processuale attiva e passiva.

Accordo-art. 42

Articolo 42 - Immunita' in materia di azione giudiziaria 1. Il Fondo gode dell'immunita' di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso: a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi; b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate. Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione puo' essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove e' situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria. 2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte di Membri, organizzazioni internazionali di prodotto associate, organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti o da persone che agiscono per conto di essi e che detengono loro crediti salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia le organizzazioni internazionali di prodotto associate, gli organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle procedure speciali descritte dagli accordi conclusi con il Fondo, e se si tratta di Membri, dal presente Accordo e dai regolamenti adottati dal Fondo. 3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, od opposizione ed altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi o che riguarda o che impedisce l'alienazione di scorte di prodotti di base e warrants di stock, e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo puo' stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.

Accordo-art. 43

Articolo 43 - Insequestrabilita' degli averi I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.

Accordo-art. 44

Articolo 44 - Inviolabilita' degli archivi Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.

Accordo-art. 45

Articolo 45 - Esenzione delle restrizioni relative agli averi Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni del presente Accordo, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.

Accordo-art. 46

Articolo 46 - Privilegi in materia di comunicazioni Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale e' parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.

Accordo-art. 47

Articolo 47 - Privilegi ed immunita' di alcune persone Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo; a) godono dell'immunita' di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunita'; b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, cosi' come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunita' relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalita' di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro; c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui e' membro.

Accordo-art. 48

Articolo 48 - Immunita' fiscale 1. Nel campo delle attivita' ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, cosi' come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al piu' a commissioni dei servizi resi. 2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attivita' del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto e' possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti ne' alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro. 3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri. 4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, ne' sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di qualunque natura: a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito dal Fondo: oppure b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.

Accordo-art. 49

Articolo 49 - Soppressione delle immunita', esenzioni e privilegi 1. Le immunita', esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita', esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi. 2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori puo' delegargli, e il dovere di togliere l'immunita' di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per il Fondo, nel caso in cui l'immunita' ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.

Accordo-art. 50

Articolo 50 - Applicazione del presente capitolo Ogni Membro agisce in modo da applicare sul suo territorio i principi e gli obblighi enunciati nel presente capitolo.

Accordo-art. 51

Articolo 51 - Emendamenti 1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta. b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori. 2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori. Entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti. 3. Nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, qualunque emendamento inteso a modificare: a) il diritto di un Membro a ritirarsi dal Fondo; b) qualunque regola di maggioranza prevista nel presente Accordo; c) i limiti di responsabilita' previsti all'articolo 6; d) il diritto di sottoscrivere o non sottoscrivere azioni di capitale rappresentato da contributi diretti conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 9; e) la procedura di emendamento del presente Accordo, entra in vigore nel momento in cui viene accettato da tutti i Membri. Si reputa che l'emendamento sia stato accettato a meno che un Membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi a decorrere dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo di sei mesi puo', a richiesta di qualunque Membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento. 4. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.

Accordo-art. 52

Articolo 52 - Interpretazione 1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che puo' porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformita' al regolamento che il Consiglio dei governatori deve adottare. 2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo i del presente articolo, qualunque Membro puo' richiedere, entro sei mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori e' definitiva. 3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformita' alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 53, se un membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.

Accordo-art. 53

Articolo 53 - Arbitrato 1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato. 2. Il tribunale arbitrale e' formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri cosi' nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorita' eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, e' stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente e' un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza, e nell'incapacita' di esercitare le funzioni, tale potere e' delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al piu' anziano di eta' fra i membri piu' anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione e definitiva ed obbligatoria per le parti. 3. A meno che una diversa procedura di arbitrato non sia prevista in un accordo di associazione, qualunque vertenza tra il Fondo e l'organizzazione internazionale di prodotto associata viene sottoposta all'arbitrato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo.

Accordo-art. 54

Articolo 54 - Firma e ratifica, accettazione o approvazione 1. Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati elencati nell'Allegato A e delle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) con sede presso l'organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1 ottobre 1980 fino alla scadenza di un termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. 2. Ogni Stato firmatario ed ogni organizzazione intergovernativa firmataria puo' diventare Parte al presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della scadenza di un termine di 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Accordo-art. 55

Articolo 55 - Depositario Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.

Accordo-art. 56

Articolo 56 - Adesione Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.

Accordo-art. 57

Articolo 57 - Entrata in vigore 1. Il presente Accordo entrera' in vigore quando il Depositario avra' ricevuto lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno 90 Stati, a condizione che la loro sottoscrizione totale di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, comprenda almeno i due terzi delle sottoscrizioni totali di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti fissati per ogni Stato elencato nell'Allegato A e che almeno il 50 per cento dell'obiettivo specificato per gli avvisi di contributi volontari al secondo conto al paragrafo 2 dell'articolo 13 siano stati raggiunti e che siano state soddisfatte le suddette condizioni entro il 31 marzo 1982 o entro una data successiva, che gli Stati che abbiano depositato tali strumenti prima della fine di detto periodo potranno decidere con votazione a maggioranza de i due terzi di detti Stati. Se le condizioni sopra menzionate non saranno state soddisfatte a questa data successiva, gli Stati che avranno depositato detti strumenti a tale data successiva potranno decidere una data ancora successiva con votazione a maggioranza dei due terzi di detti Stati. Gli Stati interessati notificheranno al Depositario tutte le decisioni prese in applicazione del presente paragrafo. 2. Per ogni Stato od organizzazione intergovernativa che depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e per ogni Stato o organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore alla data del deposito.

Accordo-art. 58

Articolo 58 - Riserve Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 53, puo' essere oggetto di riserva. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione nelle date indicate. FATTO a Ginevra, il ventisette giugno millenovecentoottanta, in un unico esemplare in arabo, in cinese, in francese, in inglese, in russo e in spagnolo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A. - Sottoscrizione di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti AZIONI INTERAMENTE LIBERATE AZIONI ESIGIBILI TOTALE Stato Numero Valore Numero Valore Numero Valore (in unita (in unita (in unita' di conto) di conto) di conto) (omissis)

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B. - Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 11 1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni interamente liberate di cui all'articolo 10 paragrafo 1 b) nel modo seguente: a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni; b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione; c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati puo' essere sospeso dalla qualita' di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilita' di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilita' di far fronte a detti obblighi.

Accordo-Allegato C

ALLEGATO C - Condizioni di ammissione per gli organismi internazionali di prodotto 1. Ogni organismo internazionale di prodotto deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica. 2. Deve occuparsi in modo continuativo di cio' che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato. 3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato. 4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti. 5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilita' tecniche o altre responsabilita' che dovessero derivare dalla sua associazione alle attivita' del secondo conto siano convenientemente esercitate.

Accordo-Allegato D

ALLEGATO D - Attribuzione dei voti 1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di: a) 150 voti di base; b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato; c) un voto per ogni lotto di 37.832 unita' di conto del capitale di garanzia che esso fornisce; d) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato. 2. Ciascuno Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di: a) 150 voti di base; b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato; c) un voto per ogni lotto di 37.832 unita' di conto del capitale di garanzia che esso fornisce; d) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato. 3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 4 b) e c) dell'articolo 9 e al paragrafo 3 dell'articolo 12, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale rappresentato dai contributi diretti, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale rappresentato dai contributi diretti che esso sottoscrive. 4. Il Consiglio dei Governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione: a) il numero dei Membri; b) il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti; c) l'importo del capitale di garanzia. 5. Gli adeguamenti effettuati nella ripartizione dei voti, in applicazione del paragrafo 4 del presente Allegato, saranno conformi ai regolamenti che il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, avra' adottato a tal fine durante la sua prima assemblea annuale. APPENDICE ALLEGATO D - Attribuzione dei voti Stato Voti di base Voti addizionali Totale (omissis)

Accordo-Allegato E

ALLEGATO E - Elezione degli amministratori 1. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dai governatori mediante scrutinio. 2. Lo scrutinio si effettua su candidature. Ciascuna candidatura comprende una persona proposta da un Membro alle funzioni di amministratore ed una persona proposta dallo Stesso Membro o da un altro Membro alle funzioni di supplente. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'. 3. Ogni governatore riunisce in una sola candidatura tutti i voti di cui dispone il Membro che l'ha nominata conformemente all'Allegato D. 4. Vengono elette le 28 candidature che raccolgono il maggior numero di voti, con riserva che nessuna candidatura abbia ottenuto meno del 2,5 per cento del totale dei voti attribuiti. 5. Se non vi sono 28 candidature nel primo turno di scrutinio si procede al secondo turno al quale prendono parte alla votazione soltanto: a) i governatori che hanno votato al primo turno per una candidatura non eletta; b) i governatori i cui voti ad una candidatura eletta si ritiene abbiano portato, in conformita' al paragrafo 6 del presente Allegato, il numero di voti ottenuti da detta candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti. 6. Per stabilire se si debba ritenere che i voti espressi da un governatore abbiano portato il totale dei voti ottenuti da una candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, si reputa che questa percentuale escluda prima di tutto i voti del governatore che ha espresso il minor numero di voti per detta candidatura, poi quelli del governatore che ne ha espressi il numero immediatamente superiore e cosi' via finche' non viene raggiunto il 3,5 per cento o una percentuale inferiore al 3,5 per cento ma superiore al 2,5 per cento, restando inteso che ogni governatore i cui voti sono necessari per portare il totale ottenuto da una candidatura al di sopra del 2,5 per cento viene considerato avergli dato tutti i suoi voti, anche se il totale dei voti in favore di detta candidatura supera cosi' il 3,5 per cento. 7. Se, durante un qualche turno di scrutinio, due o piu' governatori che dispongono di un ugual numero di voti hanno votato per la stessa candidatura, e se si ritiene che i voti di uno o piu' di detti governatori, ma non la totalita', possono aver portato il totale dei voti che detta candidatura ha ottenuto a piu' del 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, colui tra detti governatori che sara' autorizzato a votare al successivo turno di scrutinio, qualora fosse necessario un ulteriore turno di scrutinio, viene designato con sorteggio. 8. Per stabilire se una candidatura e' eletta al secondo turno di scrutinio e quali sono i governatori i cui voti si ritiene abbiano eletto detta candidatura, si applicano le percentuali minime e massime di cui ai paragrafi 4 e 5 b) del presente Allegato e le procedure di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente Allegato. 9. Qualora dopo il secondo turno di scrutinio non fossero ancora state elette le 28 candidature, si procedera' alle stesse condizioni a degli scrutini supplementari finche' non siano state elette 27 candidature. Dopo di che, la 28ª candidatura sara' designata a maggioranza semplice dei voti rimasti. 10. Qualora un governatore abbia votato a favore di una candidatura non eletta all'ultimo turno di scrutinio, potra' designare una candidatura eletta, con il consenso di quest'ultima, per rappresentare al Consiglio d'amministrazione il Membro che ha nominato. In questo caso non viene applicata alla candidatura cosi' designata la percentuale massima del 3,5 per cento prevista dal paragrafo 5 b) del presente Allegato. 11. Quando uno Stato aderisce al presente Accordo, nell'intervallo di tempo tra le elezioni di amministratori, puo' designare uno qualsiasi degli amministratori, con il consenso di quest'ultimo, per rappresentarlo al Consiglio di amministrazione. In questo caso, non viene applicata la percentuale massima del 3,5 per cento di cui al paragrafo 5 b) del presente Allegato.

Accordo-Allegato F

ALLEGATO F - Unita' di conto Il valore di una unita' di conto e' la somma dei valori delle unita' monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete: Dollaro USA. . . . . . . . . . . . . . . 0,40 Marco tedesco. . . . . . . . . . . . . . 0,32 Yen giapponese . . . . . . . . . . . . . 21 Franco francese. . . . . . . . . . . . . 0,42 Lira sterlina. . . . . . . . . . . . . . 0,050 Lira italiana. . . . . . . . . . . . . . 52 Fiorino olandese . . . . . . . . . . . . 0,14 Dollaro canadese . . . . . . . . . . . . 0,070 Franco belga . . . . . . . . . . . . . . 1,6 Riyal dell'Arabia Saudita. . . . . . . . 0,13 Corona svedese . . . . . . . . . . . . . 0,11 Rial iraniano. . . . . . . . . . . . . . 1,7 Dollaro australiano. . . . . . . . . . . 0,017 Peseta spagnola. . . . . . . . . . . . . 1,5 Corona norvegese . . . . . . . . . . . . 0,10 Scellino austriaco . . . . . . . . . . . 0,28 Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unita' di conto, nonche' dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.

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