LEGGE 22 dicembre 1984, n. 881
ACCORDO OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LE TELECOMUNICAZIONI A MEZZO SATELLITE "EUTELSAT" PREAMBOLO I FIRMATARI del presente Accordo operativo, CONSIDERANDO che gli Stati, Parti della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", si sono impegnati, con detta Convenzione, a designare un ente di telecomunicazioni a firmare l'Accordo operativo o a firmarlo essi stessi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 (Definizioni) a) Ai fini dell'Accordo operativo: i) il termine "Convenzione" designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT"; ii) il termine "UCE" designa l'Unita' di conto europea, istituita mediante il Regolamento n. 3180/78 del Consiglio delle Comunita' europee, subordinatamente ad eventuali variazioni o nuova definizione che il Consiglio possa adottare. b) Le definizioni dell'articolo 1 della Convenzione si applicano all'Accordo operativo.
Accordo-art. 2
ARTICOLO 2 (Diritti ed obblighi dei Firmatari) a) Ciascun Firmatario acquista i diritti attribuitigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo e deve adempiere agli obblighi imposti da detti accordi. b) Negli accordi di traffico da essi negoziati, i Firmatari dovranno adoperarsi per instradare una quantita' ragionevole di traffico attraverso il segmento spaziale dell'EUTELSAT.
Accordo-art. 3
ARTICOLO 3 (Trasferimento dei diritti ed obblighi) Alla data dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'Accordo operativo e subordinatamente a quanto disposto nell'Annesso A dell'Accordo operativo: i) tutti i beni, ivi inclusi i diritti di proprieta', i diritti derivanti da rapporti contrattuali, i diritti inerenti al segmento spaziale ed ogni altro diritto acquisito in base all'Accordo provvisorio o all'Accordo ECS, si intenderanno trasferiti ed appartenenti all'EUTELSAT; ii) tutti gli obblighi e le responsabilita' derivanti o assunti direttamente o per conto dell'EUTELSAT INTERINALE nell'adempimento delle disposizioni dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo ECS, che siano sussistenti o risultanti da atti od omissioni anteriori a detta data, diverranno obblighi e responsabilita' dell'EUTELSAT; iii) l'interesse finanziario di ciascun Firmatario nell'EUTELSAT e' uguale all'importo ottenuto mediante applicazione della sua quota di investimento, espressa in percentuale, alla valutazione dei beni dell'EUTELSAT, effettuata ai sensi dell'alinea b) del paragrafo 3) dell'Annesso A dell'Accordo operativo.
Accordo-art. 4
ARTICOLO 4 (Contribuzioni in capitale) a) In proporzione alla propria quota di investimento espressa in percentuale, ciascun Firmatario contribuira' alla necessita' in capitale dell'EUTELSAT e ricevera', a titolo di rimborso dal Consiglio dei Firmatari, in conformita' alla Convenzione ed all'Accordo operativo. b) Le necessita' in capitale comprendono: i) tutti i costi diretti ed indiretti relativi alla progettazione, messa a punto, acquisizione, costruzione e realizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT, all'acquisizione dei diritti contrattuali mediante affitto e quelli relativi agli altri beni dell'EUTELSAT; ii) le spese necessarie a coprire l'esercizio, la manutenzione ed i costi amministrativi dell'EUTELSAT, che l'Organizzazione non sia in grado di finanziare mediante le entrate conformemente all'articolo 9 dell'Accordo operativo; iii) i fondi richiesti dall'EUTELSAT per il pagamento delle indennita' di cui all'articolo XXIV della Convenzione ed alla lettera b) dell'articolo 19 dell'Accordo operativo. c) Il Consiglio dei Firmatari stabilira' i termini per i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente articolo. Alle somme dovute e non versate saranno aggiunti gli interessi, ad un tasso fissato dal Consiglio dei Firmatari. d) Nel caso di un'estensione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per la fornitura di capacita' per servizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari adottera' ogni misura ragionevole al fine di assicurare che quei Firmatari, che non siano direttamente interessati all'attuazione dell'estensione, non debbano finanziaria prima dell'utilizzazione operativa di detti servizi. I Firmatari interessati dovranno fare del loro meglio per accettare un corrispondente aumento delle loro quote di investimento.
Accordo-art. 5
ARTICOLO 5 (Limite del capitale) Il totale delle contribuzioni cumulative in capitale da parte dei Firmatari ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo operativo e degli impegni contrattuali in capitale dell'EUTELSAT, diminuito dell'importo complessivo del capitale rimborsato, e' soggetto ad un limite massimo (denominato "limite del capitale"). Il limite iniziale del capitale e' fissato in 400 milioni di UCE. Il Consiglio dei Firmatari avra' l'autorita' di effettuare aggiustamenti del limite del capitale e dovra' adottare le decisioni relative in conformita' alla lettera g) dell'articolo XI della Convenzione.
Accordo-art. 6
ARTICOLO 6 (Quote di investimento) a) Le quote di investimento dei Firmatari sono determinate in base all'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT Salvo quanto contrariamente disposto in questo articolo, ciascun Firmatario e' titolare di una quota di investimento corrispondente alla propria utilizzazione del segmento spaziale nell'EUTELSAT e determinata percentualmente in rapporto alla utilizzazione totale del segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte di tutti i Firmatari. b) Ai fini della lettera a) del presente articolo, l'utilizzazione, da parte di un Firmatario, del segmento spaziale dell'EUTELSAT sara' determinata dividendo i canoni di utilizzazione del segmento spaziale dovuti dal Firmatario, per il numero dei giorni per i quali tali canoni erano esigibili nei sei mesi antecedenti la data effettiva di una determinazione delle quote di investimento, effettuata in conformita' alla lettera d) o all'alinea i) della lettera e) del presente articolo. Tuttavia, qualora il numero di detti giorni risultera' inferiore a novanta, non potra' tenersi conto dei relativi canoni per la determinazione della quota di investimento. c) Prima della determinazione della quota di investimento sulla base dell'utilizzazione ai sensi delle lettere a), b) e d) del presente articolo, la quota di investimento di ciascun Firmatario sara' calcolata in conformita' all'Annesso B dell'Accordo operativo. d) La prima determinazione delle quote di investimento basate sull'utilizzazione avra' luogo: i) non prima che siano decorsi quattro anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satellite del segmento spaziale dell'EUTELSAT, purche' in grado di funzionare; ii) al termine del periodo di quattro anni, di cui all'alinea i) della presente lettera, se e quando: A) dieci Firmatari abbiano avuto accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, per un periodo di sei mesi, sia mediante le proprie stazioni terrene, sia mediante le stazioni terrene di altri Firmatari; e B) le entrate dell'EUTELSAT derivanti dall'utilizzazione, da parte dei Firmatari, per un periodo di sei mesi, siano state piu' elevate di quelle che sarebbero derivate dall'utilizzazione, per lo stesso periodo, della capacita' del segmento spaziale necessaria alla realizzazione di 5000 circuiti telefonici, utilizzanti le tecniche di interpolazione numerica della voce; iii) decorsi sette anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satellite del segmento spaziale dell'EUTELSAT in grado di funzionare, se non si siano verificate le condizioni di cui all'alinea ii) della presente lettera. e) Dopo la prima determinazione sulla base dell'utilizzazione, le quote di investimento saranno successivamente determinate con effetto da: i) il primo marzo di ogni anno. Tuttavia, detta determinazione non avra' luogo se il totale dei canoni di utilizzazione dovuti all'EUTELSAT dai firmatari per il semestre antecedente a detta data, saranno inferiori di oltre il venti per cento, del totale dei canoni da loro dovuti all'EUTELSAT per l'utilizzazione nei sei mesi, a partire da diciotto mesi prima della data suddetta; ii) l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, nei confronti di un nuovo Firmatario; iii) la data effettiva di recesso da parte di un Firmatario. f) Qualora una quota di investimento sia determinata ai sensi degli alinea ii) o iii) della lettera e) o ai sensi della lettera g) del presente articolo, le quote di investimento di tutti gli altri Firmatari saranno soggette a un aggiustamento in proporzione alle quote di investimento detenute prima dell'aggiustamento stesso. Al momento del recesso di un Firmatario, la quota di investimento dello 0,05 per cento, determinata ai sensi della lettera g) del presente articolo, non potra' essere aumentata. g) Nonostante qualsiasi disposizione di cui al presente articolo, nessun Firmatario sara' titolare di una quota di investimento inferiore allo 0,05 per cento del totale delle quote. h) Il Consiglio dei Firmatari potra' attribuire ad un Firmatario, a seguito di specifica richiesta, una quota di investimento ridotta rispetto a quella determinata in base alle disposizioni contenute nella lettera a) fino alla lettera f) del presente articolo, sempre che a detta riduzione faccia riscontro l'accettazione volontaria da parte di altri Firmatari di un corrispondente aumento delle rispettive quote di investimento. Il Consiglio dei Firmatari dovra' adottare le procedure relative all'applicazione delle disposizioni della presente lettera ed all'equa distribuzione dell'ammontare corrispondente alla riduzione delle quote di investimento tra i Firmatari disposti ad accettare un aumento delle rispettive quote di investimento. i) Tutti i Firmatari saranno informati dal Direttore generale circa i risultati di ogni determinazione delle quote di investimento e della data dalla quale la determinazione avra' effetto.
Accordo-art. 7
ARTICOLO 7 (Riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari) a) Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari, in conformita' all'Annesso A dell'Accordo operativo. b) Al momento di ogni determinazione delle quote di investimento, successive alla prima, i riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, in base ad una valutazione secondo le disposizioni della lettera c) del presente articolo. L'ammontare dei riaggiustamenti finanziari in questione sara' determinato, per ciascun Firmatario, applicando, ai fini di detta valutazione, la eventuale differenza tra la nuova quota di investimento di ciascun Firmatario e quella detenuta prima della determinazione. c) La valutazione di cui alla lettera b) del presente articolo sara' effettuata nel modo seguente: i) dal costo iniziale di tutti i beni, quali risultano dai costi dell'EUTELSAT alla data del riaggiustamento, compreso ogni interesse capitalizzato e spese capitalizzate, sara' sottratto il totale degli: A) ammortamenti cumulati fino alla data del riaggiustamento, risultanti dai conti dell'EUTELSAT; B) i prestiti contratti ed altre somme dovute all'EUTELSAT alla data del riaggiustamento; ii) i risultati ottenuti nel modo suddetto saranno ricalcolati aggiungendo o sottraendo l'ulteriore somma che risulti in difetto o in eccesso, rispettivamente, nella comparazione tra i pagamenti effettuati dall'EUTELSAT per la remunerazione del capitale, dall'entrata in vigore dell'Accordo operativo fino alla data effettiva di detta valutazione, e l'importo cumulativo dovuto in base ai tassi di remunerazione del capitale fissati dal Consiglio dei Firmatari ed in vigore nei periodi nei quali i tassi stessi erano applicabili. Per la determinazione dell'anzidetta somma, la remunerazione dovuta sara' calcolata mensilmente e sara' rapportata all'ammontare netto risultante dagli elementi di cui all'alinea i) della presente lettera. d) I pagamenti delle somme dovute da/o ai Firmatari ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuati alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari. Alle somme sara' aggiunto, a partire dal termine di scadenza, un interesse al tasso uguale a quello fissato dal Consiglio dei Firmatari, ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo.
Accordo-art. 8
ARTICOLO 8 (Canoni di utilizzazione) a) Il Consiglio dei Firmatari deve fissare le unita' di misura applicabili ai diversi tipi di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e deve stabilire i canoni per ciascuna utilizzazione. Detti canoni dovranno essere tali da garantire introiti sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, la costituzione di fondi di esercizio nella misura ritenuta necessaria dal Consiglio dei Firmatari, l'ammortamento degli investimenti effettuati dai Firmatari, e la remunerazione del capitale versato dai Firmatari. I canoni da applicare ad un certo tipo di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT saranno destinati a coprire tutte le spese relative a quel tipo di utilizzazione. b) I canoni di utilizzazione dovranno essere pagati in conformita' alle disposizioni adottate dal Consiglio dei Firmatari. c) Il Consiglio dei Firmatari adottera' tutte le misure appropriate per i casi di ritardo, oltre tre mesi, nel versamento dei canoni di utilizzazione, tenendo conto delle disposizioni della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione. d) A tutti gli importi dei canoni di utilizzazioni, che non siano stati versati alla data fissata dal Consiglio dei Firmatari, sara' aggiunto un interesse al tasso fissato dal Consiglio stesso.
Accordo-art. 9
ARTICOLO 9 (Introiti) a) Gli introiti dell'EUTELSAT saranno destinati, fino alla loro completa disponibilita', secondo il seguente ordine di precedenza: i) a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione; ii) alla costituzione dei fondi di esercizio nella misura che il Consiglio dei Firmatari riterra' necessaria; iii) al pagamento a favore dei Firmatari, in proporzione alle rispettive quote di investimento, delle somme costituenti il rimborso del capitale versato, nella misura e secondo le disposizioni relative agli ammortamenti fissate dal Consiglio dei Firmatari e risultanti dalla contabilita' dell'EUTELSAT; iv) al versamento, a favore di un Firmatario receduto dall'EUTELSAT, delle somme dovutegli ai sensi dell'articolo 21 dell'Accordo operativo; v) a corrispondere ai Firmatari quanto residuera', in proporzione alle rispettive quote di investimento, a titolo di remunerazione del capitale versato, ivi inclusa la remunerazione non versata negli anni precedenti, aumentata dell'interesse relativo. b) Nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale versato dai Firmatari, il Consiglio dei Firmatari dovra' tener conto dei rischi connessi con gli investimenti nell'EUTELSAT e dovra' fissare un tasso il piu' vicino possibile al costo del denaro sui mercati monetari. c) Se gli introiti dell'EUTELSAT non saranno sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, il Consiglio dei Firmatari potra' decidere di coprire il deficit ricorrendo, alternativamente o cumulativamente, alla utilizzazione dei fondi di esercizio, all'apertura di conti scoperti, a prestiti o alla richiesta ai Firmatari di contribuzioni in capitale in proporzione alle rispettive quote di investimento.
Accordo-art. 10
ARTICOLO 10 (Regolamento dei conti) a) Il regolamento dei conti tra i Firmatari e l'EUTELSAT, relativamente alle transazioni finanziarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 dell'Accordo operativo, dovra' essere effettuato in modo da ridurre al minimo livello possibile sia i fondi trasferiti tra i Firmatari e l'EUTELSAT, sia i fondi in possesso dell'EUTELSAT in eccedenza a quelli di esercizio ritenuti necessari dal Consiglio dei Firmatari. b) Tutti i pagamenti tra i Firmatari e l'EUTELSAT in esecuzione dell'Accordo operativo saranno effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile.
Accordo-art. 11
ARTICOLO 11 (Conti scoperti e prestiti) a) L'EUTELSAT potra' ricorrere ad accordi relativi a conti scoperti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, per far fronte all'insufficienza di liquidi fino a che non pervengano introiti adeguati o contribuzioni in capitale. b) Nonostante le disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo operativo, l'EUTELSAT potra' ricorrere a prestiti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, al fine di finanziare ogni attivita' intrapresa dall'EUTELSAT in conformita' all'articolo III della Convenzione o per far fronte a qualsiasi responsabilita' assunta dall'EUTELSAT. L'ammontare scoperto di tali prestiti sara' considerato come impegno contrattuale in capitale ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo operativo.
Accordo-art. 12
ARTICOLO 12 (Costi esclusi) Non fanno parte delle spese dell'EUTELSAT: i) le imposte a carico di un Firmatario relativamente alle somme ad esso versate dall'EUTELSAT, ai sensi della Convenzione e dell'Accordo operativo; ii) le spese delle Parti e dei Firmatari connesse alla partecipazione alle riunioni dell'Assemblea delle Parti e del Consiglio dei Firmatari, o ad ogni altra riunione dell'EUTELSAT.
Accordo-art. 13
ARTICOLO 13 (Verificazione dei conti) I conti dell'EUTELSAT saranno verificati annualmente da revisori dei conti esterni nominati dal Consiglio dei Firmatari. Ciascun Firmatario ha il diritto di prendere visione dei conti dell'EUTELSAT.
Accordo-art. 14
ARTICOLO 14 (Altre organizzazioni internazionali) Oltre ad osservare i regolamenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per la progettazione, messa a punto, costruzione e realizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e per le procedure relative alla regolamentazione dell'esercizio del segmento spaziale dell'EUTELSAT e delle stazioni terrene, l'EUTELSAT dovra' tener conto della raccomandazione e delle procedure degli organi dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. L'EUTELSAT, inoltre, dovra' tener conto delle raccomandazioni della Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni (CEPT).
Accordo-art. 15
ARTICOLO 15 (Approvazione delle stazioni terrene) a) Le domande di approvazione delle stazioni terrene, siano stazioni trasmittenti, stazioni riceventi o stazioni trasmittenti-riceventi, per l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, devono essere presentate alle EUTELSAT soltanto dal Firmatario designato dalla Parte, sul cui territorio e' o sara' localizzata la stazione terrena, o, quando si tratti di stazioni terrene localizzate in un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di Telecomunicazioni debitamente autorizzato. b) In mancanza di criteri e procedure del Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea vi) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, relativi all'approvazione delle stazioni terrene, il Consiglio dei Firmatari potra' ugualmente esaminare e dar seguito ad ogni domanda di approvazione di una stazione terrena. c) Ciascun Firmatario o ente di telecomunicazioni, di cui alla lettera a) del presente articolo, assumera' direttamente, nei confronti dell'EUTELSAT, per quanto attiene alle stazioni terrene per le quali sia stata presentata la relativa domanda, l'obbligo di far rispettare le regole e le norme stabilite nel documento di approvazione rilasciato dall'EUTELSAT, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo abbia designato assuma essa stessa detto obbligo.
Accordo-art. 16
ARTICOLO 16 (Assegnazione della capacita' del segmento spaziale) a) Le domande di assegnazione della capacita' del segmento spaziale dell'EUTELSAT possono essere presentate all'EUTELSAT soltanto dai Firmatari o, quando si tratti di un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di telecomunicazioni debitamente autorizzato. b) L'assegnazione della capacita' del segmento spaziale dell'EUTELSAT sara' autorizzata dal Consiglio dei Firmatari in conformita' alle modalita' e condizioni da esso stabilite ai sensi degli alinea viii) e ix) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione. c) Ciascun ente assegnatario della capacita', ai sensi del presente articolo, assumera' direttamente ogni responsabilita' per il rispetto di tutte le modalita' e condizioni stabilite dall'EUTELSAT all'atto dell'assegnazione, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che l'abbia designato assuma essa stessa dette responsabilita'.
Accordo-art. 17
ARTICOLO 17 (Fornitore) a) Tutti i contratti per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'EUTELSAT dovranno essere assegnati secondo le disposizioni dell'articolo XIV della Convenzione, del presente articolo e dell'articolo 18 dell'Accordo operativo e le procedure, regolamenti, modalita' e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione. b) Il Consiglio dei Firmatari dovra' approvare preventivamente: i) le richieste di offerta, gli inviti o licitazioni per i contratti di un valore che sia presumibilmente superiore ai 150.000 UCE; ii) la conclusione di contratti di un valore superiore a 150.000 UCE. Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari puo' rivedere questi limiti finanziari. c) Le procedure, i regolamenti, le modalita' e condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno prevedere che il Consiglio dei Firmatari venga compiutamente e tempestivamente informato. A richiesta di ogni Firmatario, il Consiglio dei Firmatari dovra' fornire ogni informazione, relativa a qualsiasi contratto, tale da consentire allo stesso Firmatario di adempiere alle responsabilita' che gli competono come tale. d) Nei seguenti casi si e' dispensati dal ricorrere alle licitazioni pubbliche internazionali, secondo modalita' adottate dal Consiglio dei Firmatari in conformita' all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione: i) quando il valore del contratto non ecceda l'importo di 75.000 UCE e l'assegnazione del contratto, a causa di tale deroga, non ponga il contraente in una posizione tale da pregiudicare, in un momento successivo, l'effettivo esercizio da parte del Consiglio dei Firmatari della politica per le forniture di cui all'articolo XIV della Convenzione. Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari puo' rivedere questo limite finanziario; ii) nei casi d'urgenza per far fronte a situazioni di emergenza che mettano in pericolo l'efficienza operativa di ogni attivita' dell'EUTELSAT; iii) quando esista una sola fonte specificatamente idonea a far fronte alle esigenze dell'EUTELSAT o quando il numero delle fonti sia cosi' limitato che non sarebbe possibile ne' conveniente affrontare spese ed impiegare tempo per una licitazione pubblica internazionale, a condizione che, in questo caso, venga usata nei confronti di tutte le fonti la parita' di trattamento; iv) quando si tratti di esigenze di natura amministrativa, che possano essere meglio soddisfatte localmente; v) quando la fornitura sia per servizi personali.
Accordo-art. 18
ARTICOLO 18 (Proprieta' intellettuale) a) Ai fini dell'Accordo operativo, il termine "Proprieta' intellettuale" designa i diritti relativi alle invenzioni in tutti i campi della ricerca umana, scoperte scientifiche, progettazioni industriali, marchio di fabbrica, marchio di servizio, nomi e designazioni commerciali know-how, protezione contro la concorrenza sleale, diritti di autore, e tutti gli altri diritti derivanti da attivita' intellettuale nei campi industriali e scientifici. b) i) La politica dell'EUTELSAT relativa alla proprieta' intellettuale e' basata sul principio di acquisire soltanto quei diritti che siano necessari a far si' che il lavoro possa essere svolto da/o per conto dell'EUTELSAT. ii) in particolare, la titolarita' della proprieta' intellettuale, risultante per un contraente dallo svolgimento di un lavoro oggetto di contratto EUTELSAT, sara' conservata dal contraente stesso. c) Al fine di applicare i suddetti principi, l'EUTELSAT, pur osservando le pratiche industriali comunemente accettate, qualora il lavoro svolto in base a contratto contenga un significativo elemento di studio, ricerca o sviluppo, assicurera' per se stessa: i) il diritto di ottenere gratuitamente ogni proprieta' intellettuale risultante dai suddetti lavori; ii) l'autorizzazione a comunicare ed a far comunicare alle Parti, ai Firmatari ed a ogni altra persona soggetta alla giurisdizione di una Parte la suddetta proprieta' intellettuale; iii) il permesso di utilizzare, far utilizzare o autorizzare l'utilizzazione della proprieta' intellettuale in questione da parte delle Parti, dei Firmatari e di altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte. Qualora si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell'EUTELSAT o le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sara' gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso sara' secondo modalita' e condizioni eque e ragionevoli da stabilire fra il titolare della proprieta' intellettuale e l'utente; e iv) ove possibile, i permessi, secondo modalita' e condizioni eque e ragionevoli, di utilizzare e far utilizzare, per la necessaria ricostruzione e modifica di qualsiasi risultato di un lavoro oggetto di un contratto EUTELSAT, i diritti della proprieta' pre-esistente, vale a dire quei diritti, diversi da quelli risultanti dallo svolgimento di un lavoro oggetto del contratto in questione, ma che siano richiesti per contribuire all'appropriato svolgimento del lavoro suddetto. d) Il Consiglio dei Firmatari potra' autorizzare deroghe ai principi stabiliti negli alinea ii), iii) e iv) della lettera c) del presente articolo quando, nel corso delle trattative, il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT. e) Il Consiglio dei Firmatari potra', inoltre, quando circostanze eccezionali lo richiedano, autorizzare deroghe dal principio stabilito nell'alinea ii) della lettera b) del presente articolo, sempre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT; ii) il Consiglio dei Firmatari decida che l'EUTELSAT dovrebbe essere in grado di assicurare il brevetto o una simile protezione in qualsiasi Paese; iii) il contraente in questione non sia in grado o non voglia assicurare tempestivamente il brevetto o altra simile protezione. f) Per i diritti sulla proprieta' intellettuale acquisiti per trasferimento dall'EUTELSAT INTERINALE secondo l'articolo 3 dell'Accordo operativo diversamente da quanto previsto nella lettera c) del presente articolo, l'EUTELSAT, su richiesta e nella misura in cui avra' diritto di farlo, dovra': i) comunicare o far comunicare tale proprieta' intellettuale ad ogni Parte o Firmatario gratuitamente, a meno che detta Parte o Firmatario debba rimborsare l'EUTELSAT di ogni pagamento da essa effettuato alle parti terze per l'esercizio di questo diritto di comunicazione; ii) consentire ad ogni Parte o Firmatario di comunicare o far comunicare alle altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte, e di utilizzare, far utilizzare e autorizzare l'utilizzazione della proprieta' intellettuale in questione da parte delle suddette persone. Quando si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell'EUTELSAT e le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sara' gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso sara' secondo modalita' e condizioni eque e ragionevoli da stabilire tra l'utente e l'EUTELSAT o altro titolare della proprieta' intellettuale che partecipi legittimamente ai diritti su dette proprieta', a meno che tale Parte o Firmatario debba rimborsare l'EUTELSAT di ogni pagamento da essa effettuato alle parti terze per il diritto di concedere tale permesso. g) L'EUTELSAT terra' informati le Parti ed i Firmatari che ne facciano richiesta sulla disponibilita' e la natura in generale di tutte le proprieta' intellettuali che siano state ad essi comunicate secondo l'alinea "i" della lettera c) o l'alinea i) della lettera f) del presente articolo. h) La comunicazione, l'utilizzazione, le modalita' e le condizioni di comunicazione ed utilizzazione di ogni proprieta' intellettuale, rispetto alle senza alcuna discriminazione tra le Parti, i Firmatari e le altre persone alle quali tali diritti siano stati attribuiti o ne sia stata data comunicazione in base al presente articolo.
Accordo-art. 19
ARTICOLO 19 (Responsabilita') a) L'EUTELSAT, ogni Firmatario e, per gli atti compiuti nell'esercizio e nei limiti delle sue attribuzioni, ogni impiegato dell'EUTELSAT o dei Firmatari e ciascun rappresentante nelle riunioni dell'EUTELSAT non potra' essere responsabile nei confronti di una Parte, di un Firmatario o dell'EUTELSAT di ogni interruzione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi di telecomunicazioni forniti o che devono essere forniti in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, ne' alcuna azione di risarcimento danni potra' essere condotta contro di essi per la suddetta interruzione, ritardo o cattivo funzionamento. b) Un Firmatario o un impiegato dell'EUTELSAT o di un Firmatario, che abbia agito nell'ambito ed entro i limiti delle sue attribuzioni, e che, per effetto di una sentenza definitiva resa da un giudice competente o a seguito di una transazione approvata dal Consiglio dei Firmatari, sia stato ritenuto responsabile di qualche attivita' intrapresa da/o per conto dell'EUTELSAT in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, sara' rimborsato dall'EUTELSAT di qualsiasi indennizzo, compresi i relativi oneri e le spese, che questi abbia dovuto versare. Se il pagamento non fosse stato gia' effettuato, l'EUTELSAT potra' regolarlo direttamente in sostituzione del Firmatario o della persona in questione. c) Se una domanda di risarcimento e' proposta contro un Firmatario o qualsiasi impiegato, questi, ai fini del rimborso di cui alla lettera b) del presente articolo, dovranno darne immediata notifica all'EUTELSAT e mettere questa in condizioni di dare il suo parere, ed esprimere raccomandazioni sui mezzi di difesa, o proporre un regolamento della vertenza e, nei limiti consentiti dal regime dell'organo giudiziario adito, intervenire nel giudizio o sostituirsi al Firmatario o alla persona convenuta.
Accordo-art. 20
ARTICOLO 20 (Regolamento delle vertenze) a) Ogni vertenza sorta tra i Firmatari o tra l'EUTELSAT ed uno o piu' firmatari in relazione all'interpretazione o applicazione dell'Accordo operativo, sara' sottoposta al procedimento arbitrale in conformita' all'Annesso B della Convenzione se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui un Firmatario o l'EUTELSAT abbiano comunicato all'altra Parte della vertenza la propria intenzione di risolvere detta vertenza senza adire le vie legali. b) Ogni vertenza sorta tra un Firmatario ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario o tra l'EUTELSAT ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario e che sorga dopo che tale Stato o ente abbia cessato di essere Firmatario, se le Parti lo consentano, potra' essere sottoposta ad arbitrato in conformita' all'Annesso B della Convenzione, qualora non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra Parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza amichevolmente. Se uno Stato o ente di telecomunicazioni cessa di essere Firmatario dopo l'inizio di un procedimento arbitrale, nel quale e' parte, detto procedimento dovra' essere continuato e concluso. c) Ogni vertenza, relativa all'interpretazione o applicazione di accordi o contratti conclusi tra l'EUTELSAT ed un Firmatario sara' risolta in base alle disposizioni sul regolamento della vertenza contenute in detti accordi o contratti. In mancanza di dette disposizioni, le vertenze saranno sottoposte al procedimento arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, qualora non siano state diversamente risolte entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra Parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza in via amichevole. d) Per le procedure arbitrali in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo e regolate dall'articolo 17 dell'Accordo provvisorio, questo Accordo trovera' applicazione fino alla loro conclusione, salvo diverso accordo tra le Parti. L'EUTELSAT si sostituira' all'EUTELSAT INTERINALE qualora questa sia parte di una di dette procedure.
Accordo-art. 21
ARTICOLO 21 (Regolamento finanziario in caso di recesso) a) Nei tre mesi successivi alla data in cui diverra' effettivo il recesso di un Firmatario dall'EUTELSAT in base all'articolo XVIII della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari notifichera' al Firmatario la valutazione della sua posizione finanziaria nell'EUTELSAT a quella data e delle modalita' proposte per il suo regolamento ai sensi della lettera c) del presente articolo. b) La notifica di cui alla lettera a) del presente articolo comprendera' un resoconto dal quale risulti: i) l'ammontare che l'EUTELSAT deve versare al Firmatario, calcolato moltiplicando l'importo ottenuto in base alla valutazione di cui alla lettera c) dell'articolo 7 dell'Accordo operativo, alla data effettiva del recesso, per la quota di investimento detenuta dal Firmatario alla stessa data; ii) l'importo delle somme dovute dal Firmatario all'EUTELSAT in base all'alinea i) della lettera e) dell'articolo XVIII della Convenzione e costituenti il suo debito per contribuzioni in capitale a seguito di impegni contrattuali espressamente autorizzati alla data di ricevimento, da parte del Direttore generale, della notifica del recesso o, secondo i casi, alla data in cui il recesso diverra' effettivo, unitamente alle scadenze proposte per soddisfare detti impegni contrattuali e le responsabilita' derivanti da atti od omissioni precedenti detta data; e iii) qualsiasi altra somma che risulti dovuta dal Firmatario all'EUTELSAT al momento in cui il recesso diverra' effettivo. c) Subordinatamente al versamento da parte del Firmatario di tutte le somme dovute ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) del presente articolo e tenendo conto dell'articolo 9 dell'Accordo operativo, gli importi di cui agli alinea i) ed ii) della lettera b) del presente articolo saranno versati dall'EUTELSAT nello stesso termine fissato per il rimborso, a favore degli altri firmatari, per le loro contribuzioni in capitale o nel piu' breve termine ritenuto conveniente dal Consiglio dei Firmatari. Il Consiglio dei Firmatari fissera' il tasso di interesse per ogni debito o credito dell'EUTELSAT, risultante in ogni momento, nei confronti di un Firmatario. d) Nella valutazione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il Consiglio dei Firmatari potra' decidere di liberare, in tutto o in parte, il Firmatario dal suo obbligo di versare le contribuzioni in capitale necessarie a far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati e a responsabilita' derivanti da atto od omissioni precedenti il ricevimento della notifica della decisione del recesso. e) Salvo diversa decisione del Consiglio dei Firmatari ai sensi della lettera d) del presente articolo, nessuna disposizione di questo articolo potra' avere per effetto: i) di liberare il Firmatario, di cui alla lettera a) del presente articolo, di quanto risulti a suo carico per obblighi non contrattuali dell'EUTELSAT, derivanti da atti od omissioni nell'adempimento delle disposizioni della Convenzione e dell'Accordo operativo, quando tali obblighi siano sorti anteriormente al ricevimento, da parte del Direttore generale, della notifica di un recesso ai sensi della lettera a) dell'articolo XVIII della Convenzione, oppure anteriormente alla data in cui e' divenuto effettivo un recesso ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione; ii) di privare detto Firmatario di qualsiasi diritto acquisito in tale qualita' e che abbia conservato dopo la data effettiva del suo recesso, per i quali diritti il Firmatario non sia stato gia' compensato ai sensi del presente articolo.
Accordo-art. 22
ARTICOLO 22 (Emendamenti) a) Ogni Firmatario o l'Assemblea delle Parti puo' proporre emendamenti all'Accordo operativo. Questi dovranno essere comunicati al Direttore generale che li distribuira' tempestivamente a tutte le Parti e a tutti i Firmatari. b) La Riunione dei Firmatari esaminera' ciascuna proposta di emendamento nella sua prima sessione ordinaria successiva alla distribuzione da parte del Direttore generale o in una sessione straordinaria precedentemente convocata, a condizione che la proposta sia stata distribuita dal Direttore generale almeno novanta giorni prima della data di apertura della sessione. Il Consiglio dei Firmatari prendera' in considerazione i pareri e le raccomandazioni concernenti una proposta di emendamento, trasmessi dalle Parti e dall'Assemblea delle Parti. c) Il Consiglio dei Firmatari adottera' le decisioni relative a ciascuna proposta di emendamento in conformita' alle disposizioni sulla composizione e sulle votazioni contenute nell'articolo XI della Convenzione. Esso potra' modificare ogni proposta di emendamento distribuita in base alla lettera a) del presente articolo e decidere, inoltre, su ogni altra proposta di emendamento non distribuita ma direttamente connessa a quella gia' distribuita. d) Gli emendamenti, approvati dal Consiglio dei Firmatari, entreranno in vigore novanta giorni dopo che il Depositario sia stato informato dell'approvazione da parte di due terzi dei Firmatari, che erano tali al momento dell'approvazione e che detenevano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo l'entrata in vigore, gli emendamenti diventeranno vincolanti per tutti i Firmatari. La notifica dell'accettazione di un emendamento da parte di un Firmatario sara' trasmessa al Depositario della Parte che lo ha designato e tale modifica varra' anche come accettazione della Parte stessa. e) Un emendamento, che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera d) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione del Consiglio dei Firmatari, dovra' essere considerato nullo ed illegale.
Accordo-art. 23
ARTICOLO 23 (Entrata in vigore) a) L'Accordo operativo entrera' in vigore nei confronti di un Firmatario alla stessa data in cui la Convenzione entrera' in vigore, ai sensi dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte interessata che ha designato detto Firmatario. b) L'Accordo operativo sara' applicato a titolo provvisorio nei confronti di un Firmatario per il periodo in cui la Convenzione sia applicata provvisoriamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte che ha designato il Firmatario in questione. c) L'Accordo operativo restera' in vigore per tutto il periodo in cui e' in vigore la Convenzione.
Accordo-art. 24
ARTICOLO 24 (Depositario) a) Il Depositario della Convenzione e' il Depositario dell'Accordo operativo. b) Il Depositario trasmettera' copie conformi dell'Accordo operativo al Governo di ciascuno degli Stati che sia stato invitato a partecipare alla Conferenza Plenipotenziaria per gli accordi definitivi, istitutivi dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo satellite "EUTELSAT", al Governo di qualsiasi altro Stato che firmi o aderisca alla Convenzione, ad ogni Firmatario ed all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. c) Il Depositario informera' sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito: i) ad ogni firma dell'Accordo operativo; ii) all'entrata in vigore dell'Accordo operativo; iii) all'inizio ed alla cessazione dell'applicazione provvisoria dell'Accordo operativo, ai sensi della lettera b) dell'articolo 23 dell'Accordo operativo; iv) all'adozione ed all'entrata in vigore di ciascun emendamento dell'Accordo operativo; v) ad ogni notifica di recesso; vi) alle altre notifiche e comunicazioni relative all'Accordo operativo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo operativo. APERTO alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle lingue inglese e francese, i cui due testi fanno egualmente fede, in un unico originale che sara' depositato presso il Depositario.
Accordo-Annesso A
Annesso A (DISPOSIZIONI TRANSITORIE) 1) Preparativi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari. a) Durante il periodo di sessanta giorni, di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE preparera' e convochera' la prima sessione del Consiglio dei Firmatari. b) Nei tre giorni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE informera' tutti i Firmatari degli accordi presi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari, la quale dovra' essere convocata non oltre i trenta giorni successivi alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. 2) Trasferimento dei conti. Ciascun Firmatario dell'Accordo operativo, che sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, sara' debitore o creditore nei confronti dell'EUTELSAT dell'ammontare netto di tutte le somme dovute a/o da detto Firmatario, da/o all'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. 3) Aggiustamenti finanziari tra Firmatari. a) In conformita' all'articolo 3 dell'Accordo operativo, tutti i beni dell'EUTELSAT INTERINALE diverranno beni dell'EUTELSAT alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. Essi saranno considerati come se fossero entrati nella contabilita' dell'EUTELSAT alla stessa data in cui sono entrati nella contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE e come se fossero stati ammortizzati secondo quanto risulta dalla contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE. b) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo sara' effettuata una valutazione dei beni dell'EUTELSAT nel modo seguente: i) sara' preso in considerazione il costo originale di tutti i beni, quale risulta dalla contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, ivi incluso ogni ritorno ed ogni spesa capitalizzata; ii) sara' innanzitutto dedotto da detto ammontare l'ammortizzazione accumulata, quale risulta dalla contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo; iii) sara' dedotto successivamente l'ammontare di ogni prestito contratto e di ogni altra somma dovuta dall'EUTELSAT INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. c) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo, attraverso l'EUTELSAT, dovranno essere effettuati aggiustamenti finanziari tra i Firmatari sulla base della valutazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo. Gli ammontari dei suddetti aggiustamenti finanziari saranno determinati per ciascun Firmatario, applicando a tale valutazione: i) per ciascun Firmatario, che sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, l'eventuale differenza tra la sua quota iniziale di investimento, determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'Annesso B dell'Accordo operativo, e la quota finale di investimento che detto firmatario deteneva nella sua qualita' di firmatario ECS; ii) per ciascun Firmatario, che non sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, la rispettiva quota iniziale di investimento, determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'Annesso B dell'Accordo operativo. 4) Riscatto delle quote di investimento. a) Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari dovra' decidere come remunerare quei firmatari dell'Accordo ECS, nei confronti dei quali l'Accordo operativo non sia entrato in vigore ne' sia stato applicato a titolo provvisorio. b) La remunerazione per ciascun Firmatario dell'Accordo ECS sara' stabilita dal Consiglio dei Firmatari e non dovra' eccedere l'ammontare determinato nel modo seguente: i) la somma ottenuta in base alla valutazione di cui alla lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo sara' moltiplicata per la quota finanziaria che il Firmatario dell'Accordo ECS deteneva alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo; ii) da detto risultato sara' detratta ogni somma dovuta dal Firmatario in questione, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. c) Le disposizioni del presente paragrafo non potranno in alcun caso avere l'effetto di: i) liberare un Firmatario dell'Accordo ECS, al quale si riferisca la lettera a) del presente paragrafo, dall'obbligo di far fronte, per quanto gli compete, agli impegni assunti collettivamente dai Firmatari dell'Accordo ECS o per loro conto o conseguenti ad ogni atto od omissione, precedenti la data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, nell'esecuzione dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS; ii) privare il suddetto Firmatario dell'Accordo ECS dei diritti acquisiti in tale qualita' e conservati anche dopo la cessazione dell'Accordo ECS e per i quali non sia stato gia' compensato in conformita' al presente paragrafo. 5) Remunerazione dovuta ai Firmatari dei Paesi che non possono essere coperti dai Sistemi Multiservizi a mezzo Satellite. Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari si dovra' decidere su come continuare ad applicare i principi adottati dall'EUTELSAT INTERINALE per la remunerazione relativa alla prima generazione dei Sistemi Multiservizi a mezzo Satellite.
Accordo-Annesso B
Annesso B (QUOTE INIZIALI DI INVESTIMENTO) 1. La quota iniziale di investimento di un Firmatario di uno degli Stati, qui di seguito elencati, sara' uguale alla quota finanziaria che il Firmatario dell'Accordo ECS, che era soggetto alla giurisdizione di detto Stato, deteneva alla data dell'entrata in vigore della Convenzione. A condizione che nessun cambiamento sia apportato alla quota finanziaria dei Firmatari dell'Accordo ECS prima dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, le quote iniziali di investimento dei Firmatari degli Stati qui appresso elencati saranno le seguenti: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97% Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,92% Cipro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,97% Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,28% Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,73% Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,40% Germania (Repubblica Federale) . . . . . . . . 10,82% Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,19% Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22% Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,48% Jugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96% Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22% Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,51% Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,47% Portogallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,06% Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,40% Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,64% Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,47% Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,36% Turchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93% 2. La quota iniziale di investimento di un Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1) del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo prima della sua entrata in vigore, sara' pari allo 0,05 per cento. 3. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo e, successivamente, dopo la sua entrata in vigore nei confronti di un nuovo Firmatario, oppure dopo la data effettiva di recesso di un Firmatario, le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate mediante riaggiustamento proporzionale delle quote iniziali di investimento dei Firmatari in modo tale che la somma di tutte le quote finanziarie sia pari al 100 per cento; tuttavia le quote di investimento dello 0,05 per cento, determinate in conformita' alla lettera g) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo ed al paragrafo 2) del presente Annesso, non saranno modificate. 4. La quota iniziale di investimento di ogni Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1 del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo dopo la sua entrata in vigore, sara' determinata dal Consiglio dei Firmatari. Nella determinazione, il Consiglio dei Firmatari terra' conto di tutte le considerazioni economiche, tecniche ed operative riguardanti il potenziale Firmatario insieme alla sua richiesta documentata.
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