DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1984, n. 884

Type DPR
Publication 1984-10-16
Ultimo aggiornamento 1984-12-28
State In force
Source Normattiva
articles 46
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Art. 36. (Compensi tabellari - fasce di anzianita' - scatti biennali) Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente un compenso forfettario rapportato a L. 15.000 per ora di incarico. Il predetto compenso e' incrementato di aumenti biennali nella misura del 2,50% del valore iniziale, ciascuno decorrente dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anzianita'. A decorrere dal 1 gennaio 1983 il compenso orario di cui al primo comma e' soggetto ad aumenti periodici per fasce quinquennali di anzianita' dell'8% (otto per cento) costante e di scatti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento). Questi ultimi vengono riassorbiti al conseguimento della fascia di anzianita' successiva. Le fasce di anzianita' nel numero di quattro vengono acquisite al compimento del 5°, 10°, 15° e 20° anno di effettiva anzianita'. La fascia quinquennale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'anzianita'. Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli Enti firmatari dell'Accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'Accordo stesso. Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' Enti mutuo-previdenziali o presso piu' UU.SS.LL., l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. Nei confronti dei medici divenuti titolari di incarico specialistico ambulatoriale successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' valutabile la sola anzianita' maturata nell'ambito dell'incarico specialistico. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti di cui agli art. 26, 27, 30, comma secondo. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli art. 25, 28 e 30, commi primo e terzo, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 37

Art. 37. (Indennita' di disponibilita) A partire dal 1 gennaio 1984 agli specialisti che svolgono esclusivamente attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta una indennita' di disponibilita' nella misura di L. 1.500 per ogni ora risultante della lettera di incarico. L'indennita' in parola non subisce i riflessi di altri istituti di carattere normativo ed economico dal presente Accordo.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 38

Art. 38. (Indennita' di disagiatissima sede) Per lo svolgimento di attivita' in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio orario nelle misure e con le modalita' concordate a livello regionale con il Sindacato firmatario del presente accordo.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 39

Art. 39. (Premio di collaborazione) Agli specialisti incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 36) e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti nel corso dell'anno. Detto premio sara' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza. Allo specialista che cessa il servizio prima del 31 dicembre il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio. Il periodo di servizio svolto a tempo determinato, seguito da conferma dell'incarico stesso a tempo indeterminato, e' computato ai fini della determinazione del premio di cui al primo comma del presente articolo. Allo specialista al quale alla data del 31 dicembre dell'incarico svolto a tempo determinato non sia stato ancora confermato in incarico a tempo indeterminato compete entro 90 giorni dalla data della conferma, un premio di collaborazione rapportato ai compensi percepiti per l'attivita' prestata prima del 31 dicembre. Il premio non in parola non compete allo specialista nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 40

Art. 40. (Premio di operosita') A tutti i medici ambulatoriali che svolgono la loro attivita' per conto delle UU.SS.LL. ai sensi del presente accordo con regolare incarico a tempo indeterminato, spetta dopo un anno di servizio, alla cessazione del rapporto professionale, un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato in base all'anzianita' determinata ai sensi del precedente articolo 36, esclusi i periodi per i quali sia gia' intervenuta liquidazione. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliato al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni. Ciascuna mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' ambulatoriale svolta dal medico in ogni anno di servizio. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata. Pertanto nel caso in cui nel corso de rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il "premio" per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'art. 36) e sul premio di collaborazione. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 41

Art. 41. (Quote di caro vita) A decorrere dal 1 febbraio 1984 agli specialisti ambulatoriali vengono corrisposte quote mensili di caro-vita nella misura di lire 170 per ora di servizio per punto di contingenza riconosciuto nel trimestre precedente nel settore dell'industria con un tetto massimo di 40 ore mensili. Le quote di cui al comma procedente vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute fino al 31 gennaio 1984 in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981 e successive integrazioni. Tali quote sono aggiornate trimestralmente con decorrenza 1 febbraio, 1 maggio, 1 agosto e 1 novembre di ogni anno sulla base dei punti di contingenza riconosciuti nel trimestre precedente. Le quote di cui ai commi precedenti non spettano a coloro che comunque a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita, salvo quanto previsto nel comma successivo. Per gli specialisti convenzionati che, in dipendenza del loro rapporto di lavoro o di trattamento pensionistico superiore al minimo, fruiscono dell'indennita' integrativa speciale o di altro trattamento di adeguamento al costo della vita spetta nei limiti e con le modalita' di cui al 1°, 2° e 3° comma, una quota aggiuntiva che sommata al trattamento di adeguamento principale, non superi l'incremento annuale previsto allo stesso titolo per i lavoratori dell'industria. Fermo il disposto del 4° comma che precede, le quote di cui al 1° comma spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscono dell'indennita' integrativa speciale. Nell'ipotesi che lo specialista svolga contemporaneamente la propria attivita' per conto di piu' UU.SS.LL. e/o altri Enti che adottano il presente accordo, l'onere delle quote di caro-vita viene ripartito, nel rispetto dei limiti di cui al 1° comma che precede, proporzionalmente fra le UU.SS.LL. e/o gli Enti interessati in ragione del numero delle ore di incarico che lo specialista effettua per ciascuno di essi, secondo le indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di cui all'art. 13.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 42

Art. 42. (Ritenute per la copertura delle spese sostenute dal Sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'Accordo) Agli specialisti incaricati iscritti e non iscritti al sindacato firmatario, viene effettuata la trattenuta di un contributo volontario nella misura dello 0,5% su tutte le competenze a qualsiasi titolo corrisposte, per la copertura delle spese sostenute dal Sindacato per l'assolvimento dei compiti affidatigli dall'Accordo e per consentirne la uniforme e corretta applicazione a favore di tutti gli specialisti ambulatoriali. Le relative somme sono versate mensilmente sul conto corrente bancario intestato alla Segreteria Nazionale del Sindacato firmatario, nella persona del tesoriere pro-tempore, che ne disporra' in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del Sindacato. Lo specialista ha facolta' di richiedere all'U.S.L. di essere esonerato dalla trattenuta di cui al 1° comma.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 43

Art. 43. (Incontri periodici tra le parti firmatarie dell'Accordo) Le parti firmatarie procederanno a periodici incontri al fine di verificare lo stato di attuazione dell'Accordo, di dare l'interpretazione autentica delle norme e di apportarvi quelle modifiche normative concordemente ritenute necessarie. Tali incontri avverranno a mesi alterni, di norma in coincidenza con il terzo venerdi del mese. Su richiesta di una delle parti, il Ministero della Sanita', provvedera' comunque a convocare apposita riunione entro 15 giorni dalla richiesta stessa. Tali riunioni sono presiedute dal Ministro della Sanita' o da un suo delegato. Il Ministero della Sanita' provvedera' a comunicare alle Regioni le decisioni adottate in tali incontri.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 44

Art. 44. (Commissioni professionali) In ogni regione e' costituita ai sensi dell'[art. 24 della legge 27 dicembre 1983 n. 730](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-12-27;730~art24) una Commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale; b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le Commissioni professionali; c) fissare le procedure per la verifica di qualita' della assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla Regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccessi di spesa, anche le modalita' per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione ed il confronto obbligatorio con il medico stesso; d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi in cui si debba far luogo al deferimento del medico alla Commissione di cui all'art. 11. Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici ed alla Commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari. La Commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della Regione e' presieduta dal Presidente della Federazione Provinciale dell'Ordine dei Medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita: - 5 esperti qualificati nominati dalla Regione scelti tra dipendenti dalle strutture universitarie e dal Servizio Sanitario Nazionale; - 4 rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali scelti dai membri di parte medica dei comitati regionali; - 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario. Nello spirito di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 24 della citata legge 730 ed al fine di fornire ulteriori e piu' ampi elementi di valutazione alle Commissioni regionali con decreto del Ministro della Sanita' e' costituita una Commissione professionale a livello centrale presieduta dal Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e composta da: - 7 esperti del mondo universitario o del Servizio Sanitario Nazionale; - 3 dirigenti del Ministero della Sanita'; - dal Presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Farmacisti; - 6 rappresentanti regionali designati dalla delegazione regionale degli assessori firmatari del presente accordo; - 2 rappresentanti per ciascuna delle 3 organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, due dei pediatri di libera scelta e due dei medici specialisti ambulatoriali, maggiormente rappresentativi a livello nazionale; - 1 funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanita' con funzioni di segretario.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 45

Art. 45. (Realizzazione degli obiettivi di programmazione sanitaria) Per facilitare la realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, le Unita' Sanitarie Locali corrispondono agli specialisti ambulatoriali la somma di lire 600 per ogni ora di attivita' effettivamente espletata secondo la lettera di incarico. Tale erogazione e' ininfluente ai fini di ogni altro istituto di carattere normativo ed economico previsto dal presente accordo.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali- art. 46

Art. 46. (Validita' dell'Accordo) Il presente Accordo e' stipulato a norma dell'[art. 48 della legge 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art48) e garantisce l'uniformita' del trattamento economico e normativo dei medici specialisti fino alla data del 30 giugno 1985 ai sensi dell'[art. 24 della legge 730/83](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983;730~art24).

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Norme transitorie

NORMA TRANSITORIA N. 1 Per la durata del presente accordo sono confermati in carica i Comitati e le Commissioni costituite ai sensi degli articoli 13, 14, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981. NORMA TRANSITORIA N. 2 Le parti convengono che per l'anno 1985 hanno valore le graduatorie formate nell'anno 1984 sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981. NORMA TRANSITORIA N. 3 Nell'ipotesi che in qualche ambito fossero ancora in corso le operazioni per il rientro nei massimali di cui alla norma transitoria n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, le UU.SS.LL. sono impegnate a concluderle entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo. NORMA TRANSITORIA N. 4 Le posizioni degli specialisti ai quali sia stato conferito un incarico ambulatoriale, retribuito a forfait orario, da espletarsi temporaneamente nel proprio gabinetto privato, vengono confermate. Detti specialisti verranno trasferiti presso il presidio a diretta gestione al momento in cui si verifichera' la possibilita'. Ai sanitari in questione spetta lo stesso trattamento economico riconosciuto agli specialisti operanti nella stessa branca presso gli ambulatori direttamente gestiti, maggiorato del 20% e del 30% per gli analisti e per i radiologi, ad eccezione dell'eventuale indennita' di rischio e delle quote di caro-vita che competono nella misura e con le modalita' di cui agli artt. 35 e 41. Ai radiologi saranno rimborsate le pellicole radiografiche impiegate in base al prezzo di listino "ferrania", decurtato del 15%; agli stessi, inoltre, saranno rimborsati i mezzi di contrasto impiegati per colecistografie e pielografie in base ai prezzi di listino delle case produttrici decurtati del 15%. Gli specialisti in questione, infine, fruiscono, in quanto compatibile con la loro posizione, dello stesso trattamento giuridico previsto per gli specialisti operanti, negli ambulatori in diretta gestione, eccezion fatta per gli artt. 11 e 25. Il trattamento previsto dall'art. 30 e' riconosciuto limitatamente ai casi in cui la malattia richieda ricovero ospedaliero fino a guarigione clinica NORMA TRANSITORIA N. 5 Agli specialisti attualmente in servizio, che abbiano ricoperto altro incarico ambulatoriale cessato in epoca anteriore alla data 1 dicembre 1962 di istituzione del "premio" di cui all'art. 40 delle presenti norme, non puo' essere valutato ai fini del "premio" stesso il servizio prestato in base al precedente incarico. NORMA TRANSITORIA N. 6 In deroga a quanto previsto dal decimo comma dell'art. 12, l'indennita' di accesso continua ad essere corrisposta agli specialisti che ne fruiscano per incarichi acquisiti prima della data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Dichiarazioni a verbale

DICHIARAZIONI A VERBALE N. 1 - Ove la U.S.L. ritenga di assegnare a particolari servizi specialistici, in cui operano piu' sanitari della stessa branca, un coordinatore tecnico, tale adempimento potra' essere attribuito a uno specialista in servizio nell'ambito del presidio specialistico, senza corresponsione di emolumenti o indennita' particolari. N. 2 - Le parti si impegnano a concordare, d'intesa anche con le organizzazioni sindacali della medicina generale, le norme per la disciplina dei rapporti di lavoro autonomo nel settore della medicina dei servizi. N. 3 - Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore Regionale alla Sanita'" usata nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. N. 4 - Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'ANCI regionale saranno espletati dall'Assemblea dei Presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la Sezione Regionale dell'ANCI non risulti costituita. N. 5 - Le parti raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S. N. 6 - Fermo restando, dopo il 30 giugno 1985, il superamento della garanzia quantitativa di cui all'art. 1, 3° comma del presente accordo ai fini del soddisfacimento delle future esigenze, le parti, in sede di rinnovo dell'accordo stesso, si impegnano a rivedere tale norma al fine di individuare nuove e piu' idonee modalita' nella logica della collaborazione e partecipazione alla programmazione. N. 7 - Le parti convengono che la corresponsione del premio di operosita' di cui all'art. 40 del vigente accordo viene posto a carico della U.S.L., integrato in base ai criteri di cui al documento allegato sub E che fa parte integrante dell'accordo. N. 8 - Le parti si impegnano a riesaminare entro il 31 ottobre 1984 gli elenchi dei servizi specialistici istituibili nei presidi extraospedalieri, i titoli per l'ammissione alle relative graduatorie e quelli da valere per l'attribuzione dei punteggi, lo schema di domanda e di annesso foglio-notizie, da valere per le graduatorie che saranno formate nell'anno 1985, nonche' la relativa tabella di prestazioni (all'. C), convenendo fin d'ora che in quella sede sara' prevista la formazione di graduatorie anche per le branche di Allergologia, Chirurgia plastica, Foniatria, Idroclimatologia, Igiene e medicina preventiva, Psicologia medica, Scienza dell'alimentazione e Tossicologia medica. Nell'occasione saranno apportate le conseguenti integrazioni alla menzionata tabella di prenotazioni (all'. C). In conseguenza di quanto sopra il presente testo di accordo e' privo degli allegati A e B menzionati all'art. 2. N. 9 - Le parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo al fine di verificare la rispondenza dei contenuti dell'art. 44 del presente accordo a quanto stabilito nell'art. 24 legge 27 dicembre 1983, n. 730 e di concordare un regolamento generale per il migliore funzionamento e composizione delle Commissioni regionali professionali. N. 10 - Le parti convengono, al fine di dare attuazione al secondo comma dell'art. 7, che in sede regionale siano concordate norme per la corretta applicazione dei sistemi di controllo orari.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato

TITOLO II REGOLAMENTAZIONE DEL RAPPORTO CON I SANITARI ADDETTI ALLA MEDICINA GENERALE AMBULATORIALE Articolo unico Ai medici addetti alla medicina generale ambulatoriale in servizio presso le UU.SS.LL. in virtu' di un rapporto costituitosi anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo unico del 22 dicembre 1978 si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali. A detti medici spetta il compenso orario di lire 13.350. NORMA TRANSITORIA PER I MEDICI ADDETTI ALLA MEDICINA GENERALE AMBULATORIALE I medici di cui all'articolo unico della regolamentazione dei rapporti con i sanitari addetti alla medicina generale ambulatoriale possono entro 90 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, inoltrare domanda alla U.S.L. e per conoscenza al Comitato di cui all'art. 13, al fine di ottenere un incarico specialistico per un numero massimo di ore pari a quello del servizio svolto, nella branca per la quale siano in possesso del titolo valido, sempreche' siano in possesso, altresi', dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico stesso, fatta eccezione per quello che concerne il limite di eta'. I medici in possesso di titolo di specializzazione che non intendano essere inseriti nell'ambito della specialistica e i medici che siano sprovvisti di idoneo titolo di specializzazione, entro lo stesso termine possono inoltrare domanda all'U.S.L. e per conoscenza al Comitato di cui all'art. 13, ai fini di essere utilizzati nei Servizi del territorio. I medici che non abbiano chiesto di essere inseriti nell'ambito della specialistica o che non siano utilizzati per i servizi del territorio saranno comunque utilizzati, su indicazioni della U.S.L., per l'espletamento di attivita' di organizzazione sanitaria. L'attivita' che i medici suddetti andranno a svolgere nei servizi del territorio e nell'ambito dei compiti di organizzazione sanitaria rappresenta prosecuzione del precedente rapporto nel rispetto di quanto disposto dall'articolo unico che precede. Le modalita' di espletamento della nuova attivita' saranno stabilite con apposita lettera di incarico. In attesa che si pervenga alle soluzioni di cui ai commi precedenti le UU.SS.LL. presso le quali in atto tali medici prestano le loro attivita' possono utilizzarli provvisoriamente in compiti propri di Istituto. Di tale utilizzazione le UU.SS.LL. daranno immediata comunicazione al Comitato di cui all'art. 13.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato C

ALLEGATO C L'erogazione delle prestazioni specialistiche ai sensi del presente articolo, salvi i casi di urgenza, avviene con il sistema a prenotazione, secondo le indicazioni della tabella che segue. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte, lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni come prolungamento dell'orario stesso. TABELLA INDICATIVA PER LE PRENOTAZIONI ORDINARIE PER LE SINGOLE BRANCHE SPECIALISTICHE Angiologia 5 Cardiologia 4 Chirurgia generale 6 Chirurgia infantile 6 Dermatologia 7 Diabetologia e malattie del ricambio 7 Fisiochinesiterapia (da stabilire a seconda dell'apparecchiatura) Gastroenterologia 4 Geriatria 4 Medicina del Lavoro 4 Medicina dello Sport 5 Medicina Legale 4 Medicina Interna 4 Endocrinologia 4 Neurologia 4 Neuropsichiatria infantile 3 Psichiatria 3 Oculistica 5 Odontoiatria 4 Oncologia 4 Ostetricia 4 Ortopedia 5 Otorinolaringoiatria 6 Pediatria 4 Pneumologia 4 Reumatologia 5 Urologia (da stabilire a seconda dell'apparecchiatura) Analisi (da stabilire a seconda dell'apparecchiatura)

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato D

ALLEGATO D VERBALE DI RIUNIONE In data 4 novembre 1982 presso il Ministero della Sanita' si sono riunite le parti firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1981, allo scopo di definire, ai sensi della dichiarazione a verbale n. 6 annessa all'Accordo citato, le modalita' di esecuzione delle prestazioni protesiche e ortesiche (protesi dentarie e ortodontiche). In proposito le parti hanno sottoscritto l'accluso documento (alle. n. 1), che, completo degli allegati A e B, forma parte integrante del presente verbale. I rappresentanti del SUMAI, dal canto loro, premesso che il documento di cui sopra non contempla, in quanto si presuppone, le apparecchiature e lo strumentario di base che sono dotazioni indispensabili per la esecuzione delle prestazioni odontoiatriche, hanno dichiarato di individuare nel seguente elenco la dotazione minima di un ambulatorio odontoiatrico: - riunito dentale completo di poltrona con azzeramento, micromotore con manipolo, turbina con manipolo, lampada, siringa, aspiratore, compressore; - apparecchio radiografico endorale; - servomobili; - sgabello per operatore; - sterilizzatrice; - strumentario per visite, prevenzione, cure conservative (comprese quelle canalari), estrazioni, chirurgia orale ambulatoriale e paradontologia. Letto, approvato e sottoscritto.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato 1

ALLEGATO N. 1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROTESICHE ED ORTESICHE (PROTESI DENTARIE ED ORTODONTICHE) In esecuzione dell'impegno sancito dalla dichiarazione a verbale n. 6, annessa all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 1981, le parti firmatarie - riaffermato il principio che l'attivita' specialistica ambulatoriale deve essere primariamente finalizzata, in linea con lo spirito della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, all'obiettivo della prevenzione - convengono quanto segue: 1) Le parti riconoscono che, anche al fine di soddisfare la condizione di eseguibilita' degli interventi demandati allo specialista ambulatoriale, prevista dall'art. 9, punto 3, dell'Accordo, l'ambulatorio odontoiatrico della U.S.L. deve essere dotato di tutte le attrezzature tecnicamente indispensabili all'odontoiatra per un corretto e proficuo esercizio della specifica attivita' professionale finalizzate all'applicazione di protesi dentarie ed ortodontiche. Al riguardo, le parti stesse convengono, peraltro, in ordine all'opportunita' che la specificazione delle attrezzature, dello strumentario e dei materiali occorrenti presso ciascun ambulatorio venga definita, nel quadro delle consultazioni ex art. 19 dell'Accordo Collettivo di categoria, al livello delle singole U.S.L., in collaborazione anche con gli specialisti ivi operanti, in relazione alla locale situazione organizzativa degli ambulatori odontoiatrici gia' funzionanti, in ragione delle eventuali specifiche esigenze professionali manifestate dagli specialisti stessi ed avuto riguardo ai programmi di realizzazione del servizio. Le parti, tuttavia, anche nell'opportuno intento di realizzare un modello organizzativo che renda possibile l'erogazione delle prestazioni in condizioni di uniformita', ritengono utile fornire alle U.S.L. le indicazioni di cui al documento accluso (all'. A). 2) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione del servizio e a garanzia della professionalita' della categoria degli specialisti ambulatoriali, sottolineano l'esigenze che nella individuazione dei laboratori odontotecnici da convenzionare le U.S.L. accertino con il massimo rigore la effettiva sussistenza presso i laboratori stessi delle condizioni organizzative, tecnico-strumentali ed umane idonee a garantire obiettivamente la qualita' merceologica delle protesi, la loro funzionalita' in relazione alle esigenze cliniche degli assistiti e la loro piena rispondenza alle prescrizioni dello specialista. In proposito, le parti convengono di prevedere: a) che, alla fine di ogni anno, venga formulato, alla stregua di riscontri obiettivi e di concerto tra gli organi della U.S.L. e gli specialisti ivi operanti, ed eventualmente con l'intervento di un rappresentante del Sindacato firmatario, un giudizio scritto sulla qualita' delle protesi realizzate dai singoli laboratori odontotecnici; b) che il rapporto convenzionale sia immediatamente risolto ove il giudizio di cui sopra non sia positivo. 3) Le parti ribadiscono che tutti gli atti medici preventivi, contestuali e successivi alla applicazione delle protesi dentarie ed ortodontiche attengono alla piena ed esclusiva responsabilita' professionale dello specialista odontoiatra. In particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli organi sanitari delle U.S.L., sono di esclusiva competenza dello specialista odontoiatra, secondo sua scienza e coscienza, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione: a) la predisposizione del piano di lavoro finalizzato alla applicazione della protesi; b) la effettuazione di tutte le prestazioni medico-chirurgiche necessarie alla preparazione del cavo orale; c) la rilevazione delle impronte; d) la prescrizione, nell'ambito della gamma resa possibile dalla organizzazione complessiva del servizio e avuto riguardo alle richieste degli assistiti, del tipo di protesi piu' rispondente alle esigenze cliniche degli assistiti stessi. Per la prescrizione medesima le parti convengono circa l'opportunita' di adottare un modulo analogo al fac-simile allegato B; e) la scelta dei materiali sanitariamente piu' opportuni; f) le conseguenti indicazioni tecnico-sanitarie per la realizzazione del manufatto da parte del laboratorio convenzionato; g) le operazioni di applicazione delle protesi; h) la verifica della qualita' della protesi sia sul piano della rispondenza alle esigenze dell'assistito ed alla prescrizione e sia sul piano merceologico; i) le eventuali indicazioni tecnico-sanitarie per la sua rettifica; l) gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale sulla idoneita' della protesi. I punti precedenti si riferiscono anche, con gli specifici adattamenti, alla attivita' ortesica. In conseguenza di quanto sopra le parti convengono che sono da escludersi rapporti professionali diretti tra l'assistito ed il laboratorio odontotecnico convenzionato officiato della realizzazione della protesi e che laddove rapporti di tal genere dovessero instaurarsi, la circostanza deve essere assunta come condizione risolutiva della convenzione. 4) Le parti convengono che le U.S.L., nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi in cui lo specialista lo ritenga utile e solo in caso di sua esplicita richiesta, debbono garantire la presenza nell'ambulatorio di un odontotecnico diplomato del laboratorio convenzionato per lo svolgimento, in base alle indicazioni dello specialista stesso, delle attivita' ausiliarie consentite dalle leggi in vigore. 5) Le parti, al fine di perseguire la migliore produttivita' del servizio ed anche in relazione alle esigenze poste dalla necessita' di programmare la collaborazione dell'odontotecnico diplomato, sottolineano l'opportunita' che gli orari di svolgimento dell'attivita' specialistica ambulatoriale finalizzata all'applicazione delle protesi siano tenuti distinti da quelli in cui viene effettuata la normale attivita' del gabinetto dentistico. 6) Atteso che, in sede di sottoscrizione dell'Accordo 22 ottobre 1981, le parti non hanno certo inteso comprimere gli attuali livelli quali-quantitativi dell'attivita' specialistica e poiche' l'ovvia esigenza di potenziare i turni di servizio orario di odontoiatria gia' esistenti, al fine di attivare efficacemente il nuovo servizio protesico, configura la fattispecie disciplinata dal comma 3° dell'art. 1 dell'Accordo medesimo, le parti stesse riconoscono che gli aumenti di orario disposti per la realizzazione dei nuovi servizi concorrono ad incrementare il cosiddetto "monte-ore" di branca e che inoltre ricorrono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui alla "Norma transitoria" n. 9 dell'Accordo stesso. 7) Ferme le prerogative di competenza regionale e delle UU.SS.LL. in materia di programmazione dei servizi sanitari e della conseguente loro organizzazione, le parti ravvisano l'utilita' che nella prima fase di istituzione del nuovo servizio - attesa la peculiarita' dell'esperienza necessaria per le prestazioni protesiche e ortesiche - l'esecuzione delle attivita' di cui trattasi sia prioritariamente affidata agli specialisti che dichiarano di accettare gli aumenti di orario o, in mancanza, a quelli cui, per la circostanza, sia conferito un primo incarico.

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato A

ALLEGATO A ELENCO DI MASSIMA DELLE ATTREZZATURE, DELLO STRUMENTARIO E DEI MATERIALI OCCORRENTI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' SPECIALISTICA AMBULATORIALE FINALIZZATA ALLA EROGAZIONE DELLE PROTESI DENTARIE E ORTODONTICHE (in aggiunta alle normali dotazioni del gabinetto odontoiatrico). 1) Portaimpronte alluminio forate 2) Portaimpronte anatomiche serie completa 3) Alginato 4) Materiale prima impronta (elastomeri) 5) Materiale seconda impronta (elastomeri) 6) Frese diamantate per preparazione turbotrapano 7) Frese tungsteno per preparazione turbotrapano 8) Ruotine per denti varie forme 9) Ruotine per acciaio varie forme 10) Punte montate per ritocco forme varie e tipi 11) Ruotine diamantate varie forme 12) Pinza universale 13) Pinza waldasch 14) Pinza Adams 15) Pinza piegafili 16) Pinza tronchese 17) Pinza ossivore 18) Pinza Reynolds 19) Martello leva-corone 20) Scodelle per gesso ed alginato varie forme 21) Spatole per cera grandi e piccole 22) Spatole per cera Lecron 23) Gesso duro per modelli 24) Gesso extra duro rosa 25) Gesso per ortodonzia bianco 26) Corone provvisorio policarbonato 27) Carta per articolazione blu e rossa 28) Confezione cemento per fissaggio protesi 29) Resina a freddo per provvisori 30) Resina per riparazioni rapide 31) Cera collante 32) Resina per ribasare 33) Cera per masticazione 34) Cera per modellare 35) Micromotore laboratorio per ritocchi protesi 36) Spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi 37) Base platten argentate

Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali-Allegato B

ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato E

ALLEGATO E VERBALE DI RIUNIONE Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, si sono riunite presso il Ministero della Sanita' in data 30 giugno 1982 ai sensi dell'art. 43 dell'accordo stesso. Nell'occasione sono state esaminate le seguenti questioni applicative: I - modalita' tecniche necessarie per realizzare il principio dell'unicita' del rapporto di cui all'art. 1, secondo comma dell'Accordo anche in sede di liquidazione del premio di operosita' di cui all'art. 40. A tal fine sono stati considerati, a titolo esemplificativo, i seguenti casi: 1) lo specialista presta la propria opera professionale presso una pluralita' di U.S.L. e gli incarichi cessano contestualmente nei confronti di tutte. In tal caso le parti hanno convenuto sulla necessita' che siano adottati i seguenti criteri: a) il "premio" viene liquidato, per tutto e globalmente il servizio ambulatoriale svolto nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compreso quello espletato presso i disciolti Enti mutualistici, dalla U.S.L. presso la quale lo specialista e' titolare di incarico per il maggior numero di ore; a parita' di ore, l'U.S.L. che liquida il premio e' quella presso la quale lo specialista vanta la maggiore anzianita' di effettivo servizio; b) l'individuazione della U.S.L. tenuta al pagamento avviene a cura del Comitato Zonale competente (oppure, ove cosi' localmente si concordi, a cura del Comitato regionale) che fornisce anche tutte le notizie indispensabili per la liquidazione del premio; c) laddove l'individuazione della U.S.L. tenuta al pagamento non possa avvenire in base ai criteri di cui sopra, essa e' rimessa alla scelta dello specialista interessato; 2) Gli incarichi in precedenza svolti dallo specialista per conto di piu' UU.SS.LL. vengono concentrati presso una sola U.S.L. Premesso che la cessazione dall'incarico presso le altre UU.SS.LL. non fa venir meno il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale - che e' unico - e non comporta quindi liquidazione del premio di operosita' relativamente agli incarichi cessati, le parti hanno riconosciuto che il premio di operosita' debba essere liquidato alla cessazione dell'incarico presso l'ultima U.S.L., a cura di questa e per tutto il servizio complessivamente prestato dallo specialista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compreso quello svolto presso gli Enti mutualistici disciolti; 3) Le parti inoltre hanno convenuto che i criteri di cui ai punti 1 e 2 debbano trovare applicazione anche in caso di trasferimento dello specialista da una regione all'altra. In tal caso il comitato zonale (o regionale) di provenienza avra' cura di trasmettere al Comitato nazionale (o regionale) di destinazione tutta la documentazione relativa all'attivita' fin li' svolta dallo specialista. Le parti si sono date atto che le soluzioni tecniche di cui al presente punto I sono rese possibili dalla circostanza clic in sede di determinazione annua del Fondo Sanitario Nazionale, l'entita' delle somme considerate ai fini della liquidazione del premio di operosita' ai medici ambulatoriali risulta adeguata a coprire gli oneri che normalmente conseguono a tale titolo dalla cessazione degli incarichi. II - Corretta applicazione del principio di cui all'art. 36, quinto comma, dell'Accordo per il quale l'anzianita' da valutare ai fini dell'attribuzione delle fasce quinquennali e degli scatti biennali e' quella maturata senza soluzione di continuita' presso gli Enti firmatari dell'accordo 11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. A tale riguardo, tenuto conto che nell'anzianita' di cui sopra e' compresa anche quella maturata presso Enti - quali I.N.P.S., I.N.A.I.L., E.N.P.I. - che non fanno parte del Servizio Sanitario Nazionale, si e' presa in esame l'ipotesi che lo specialista, assumendo un incarico presso una U.S.L., rinunci di conseguenza e contestualmente all'incarico gia' ricoperto, presso uno dei suddetti Enti. In tal caso le parti hanno riconosciuto che l'intervenuta liquidazione del premio di operosita' da parte dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.M. e dell'E.N.P.I. - liquidazione alla quale l'Ente e' ovviamente tenuto - non configura soluzione di continuita' nel servizio, rilevante ai fini del citato quinto comma dell'art. 36. "A fortiori", tali conclusioni valgono nel caso che il rapporto con I.N.P.S., I.N.A.I.L. o E.N.P.I. venga meno in costanza di incarico presso una Unita' Sanitaria Locale. Letto, approvato e sottoscritto. ELENCO PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE 833/78 SOTTOSCRITTO IL 27 LUGLIO 1984. Ministro della Sanita DEGAN Ministro del Tesoro p.d. MARZI Ministro del Lavoro p.d. DEL SORDO REGIONI: Toscana VESTRI Venelo GIUDOLIN Lazio GIGLI Puglia COVERTINO Lombardia p.d. GIULIANI Piemonte BAJARDI Molise DI LAURA FRATTURA Umbria LORENZINI A.N.C.I. BADIALI BIANCHI DI CARO GUERRA FREDDI PANELLA U.N.C.E.M. GONZI ZIGRINO Sindacato unitario medici ambulatoriali italiani MELEDANDRI Federazione nazionale degli ordini dei medici PARODI La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici partecipa ai sensi dell'art. 48 della Legge 833/78 in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico. L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina specialistici ambulatoriali, stipulato ai sensi dell'art. 48 della Legge 833/78, e' stato sottoscritto in data 30 luglio 1984 dalle organizzazioni sindacali sottoelencate: C.G.I.L. - Funzione Pubblica Coordinamento Medici COMITE C.I.S.L. - Medici PATRIZI

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