LEGGE 13 dicembre 1984, n. 967
Articolo 46 Misure relative al caffe' trasformato 1) I membri riconoscono che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di allargare le basi della loro economia, segnatamente con l'industrializzazione e con l'esportazione di prodotti manufatti, ivi comprese la trasformazione di caffe' e l'esportazione del caffe' trasformato. 2) In questa ottica, i membri evitano di adottare misure a livello governativo tali da poter disorganizzare il settore caffeario di altri membri. 3) Qualora un membro consideri che il disposto del paragrafo 2 del presente articolo non e' osservato, essa avvia consultazioni con gli altri membri in causa, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 57. I membri in causa cercano di raggiungere una composizione amichevole su base bilaterale. Qualora le consultazioni non diano modo di giungere ad un'intesa soddisfacente per le parti in causa, una delle due parti puo' sottoporre la questione al consiglio, conformemente al disposto dell'articolo 58. 4) Nessuna disposizione del presente Accordo potra' infirmare il diritto dei singoli membri ad adottare le misure occorrenti per impedire che il settore caffeario della loro economia venga disorganizzato da importazioni di caffe' trasformato, o, se del caso, per risanare, la situazione.
Accordo - art. 47
Articolo 47 Propaganda 1) I membri si impegnano ad incoraggiare il consumo del caffe' in tutti i modi possibili. 2) A tal fine il Fondo di propaganda continuera' e funzionare e sara' amministrato da un comitato di cui fanno parte tutti i membri esportatori. 3) Entro e non oltre il 31 marzo 1984 il comitato approvera' il proprio statuto alla maggioranza dei 2/3 dei voti. Tutte le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei 2/3 dei voti. 4) Il Comitato stabilira' nel proprio statuto i mezzi da impiegare per prestare assistenza ai membri esportatori al fine di stimolare il loro consumo interno. 5) Il Comitato prevedera' anche nel proprio statuto consultazioni sulle attivita' di propaganda da condurre insieme ad appositi enti nei paesi membri importatori interessati. 6) Il Comitato puo' chiedere ai membri esportatori di versare un contributo obbligatorio. Al finanziamento del Fondo possono partecipare anche altri membri, alle condizioni che saranno approvate dal Comitato stesso. 7) Le risorse del Fondo saranno utilizzate esclusivamente per finanziare campagne di propaganda, per patrocinare ricerche e studi interessanti il consumo di caffe' e per far fronte alle spese amministrative afferenti alla esecuzione delle attivita' di propaganda. 8) Il contributo di cui al paragrafo 6 del presente articolo e' pagabile in dollari USA e sara' depositato in un conto speciale denominato "Conto del Tondo di propaganda" e messo a disposizione del comitato. 9) Il contributo stabilito dal Comitato e' da versarsi alle condizioni che verranno stabilite a tal fine. Le sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo sono le seguenti: a) se un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, sara' automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al Comitato; b) ne il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perdera' anche il proprio diritto di voto in seno al comitato esecutivo ed al Consiglio; c) se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi al paese membro di cui trattasi sara' assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non e' ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato il direttore esecutivo tratterra' i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffe' per il quale il contributo e' dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo portera' il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potra' modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolera' i bolli in questione non appena l'intero pagamento sara' effettuato. 10) Il comitato approva tutti i piani e programmi di propaganda almeno sei mesi prima della data d'inizio dell'esecuzione. In caso di mancata approvazione i fondi non impegnati saranno restituiti ai paesi membri, salvo decisione contraria del comitato. 11) Il direttore esecutivo presiede il comitato a trasmette al consiglio periodiche relazioni sulle attivita' inerenti alla propaganda.
Accordo - art. 48
Articolo 48 Eliminazione degli ostacoli 1) I membri riconoscono che e' estremamente importante realizzare nel piu' brevi termini il massimo sviluppo possibile del consumo di caffe', in particolare tramite l'abolizione graduale di ogni ostacolo che possa intralciare tale sviluppo. 2) I membri riconoscono che alcune misure vigenti possono. In misura diversa, intralciare lo sviluppo del consumo del caffe', in particolare: a) alcuni regimi di importazione applicabili al caffe', ivi compresi le tariffe preferenziali o altre, i contingenti, le operazioni dei monopoli governativi o degli organismi ufficiali di acquisto; varie altre regole amministrative o pratiche commerciali; b) taluni regimi di esportazione per quanto riguarda i sussidi diretti o indiretti e altre regole amministrative o pratiche commerciali; c) alcune condizioni interne di commercializzazione e disposizioni interne di carattere legislativo o amministrativo che potrebbero incidere sul consumo. 3) Tenuto conto degli obiettivi di cui sopra e delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, i membri si adoperano affinche' siano ridotte le tariffe sul caffe' o siano adottate altra misure intese a e rimuovere gli ostacoli all'aumento del consumo. 4) In considerazione del loro comune interesse, i membri si impegnano a ricercare i mezzi piu' idonei per ridurre gradualmente e, ove possibile, eliminare gli intralci allo sviluppo del commercio o del consumo, di cui al paragrafo 2, nonche' per diminuirne sostanzialmente gli effetti. 5) Tenuto conto degli impegni assunti a norma del paragrafo 4, i membri comunicano ogni anno al consiglio le misure da essi adottate per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo. 6) Il direttore esecutivo prepara periodicamente uno studio sugli ostacoli all'aumento del consumo e lo sottopone al consiglio. 7) Per conseguire gli obiettivi contemplati nel presente articolo il consiglio puo' rivolgere raccomandazioni ai membri. Questi lo informano, appena possibile, delle misure da essi adottate per tradurre in atto le raccomandazioni in parola.
Accordo - art. 49
Articolo 49 Miscele e succedanei 1) I membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che consenta l'immissione in commercio, sotto la denominazione di caffe', di altri prodotti mescolati, trattati o lavorati con caffe'. I membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffe' verde come materia prima di base. 2) Il consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto dalle disposizioni del presente articolo. 3) Il direttore esecutivo presenta periodicamente al consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente articolo.
Accordo - art. 50
Articolo 50 Politica in materia di produzione 1) Al fine di accelerare il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, i membri esortatori si impegnano ad adottare e attuare una politica in fatto di produzione. 2) Il consiglio stabilira', alla maggioranza ripartita dei due terzi, procedure atte a coordinare le politiche di produzione di cuti al paragrafo 1 del presente articolo. Tali procedure possono comprendere appropriate misure di diversificazione o di incentivo alla diversificazione, nonche' le modalita' secondo le quali i membri potranno ottenere un'assistenza tecnica e finanziaria. 3) Il consiglio puo' fissare un contributo a carico dei membri esportatori, onde consentire dell'Organizzazione di effettuare studi tecnici appropriati per assistere i membri esportatori nell'adozione delle misure necessarie ad una politica di produzione adeguata. Tale contributo non puo' essere superiore a 2 centesimi USA per secca esportato a destinazione dei paesi membri importatori, e deve essere versato in moneta convertibile.
Accordo - art. 51
Articolo 51 Politica relativa alle scorte 1) Al fine di completare le disposizioni del capitolo VII e dell'articolo 50, il consiglio definisce, a maggioranza ripartita del due terzi, la politica da seguire riguardo alle scorte di caffe' nei paesi membri produttori. 2) Il consiglio adotta le misure necessarie per verificare ogni anno, conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, il volume delle scorte di caffe' che i membri esportatori detengono individualmente. I membri interessati facilitano tale indagine annuale. 3) I membri produttori si assicurano che nei rispettivi paesi esistano mezzi di immagazzinamento sufficienti ed adeguati per la conservazione delle scorte di caffe'. 4) Il consiglio intraprende uno studio sulla possibilita' di facilitare il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo attraverso un accordo sulle scorte internazionali.
Accordo - art. 52
Articolo 52 Collaborazione con la categoria interessata 1) L'Organizzazione resta in stretto collegamento con le organizzazioni non governative del settore preposte al commercio internazionale del caffe', nonche' con gli esperti in materia di caffe'. 2) I membri impostano l'azione che essi espletano nel quadro del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendita discriminatorie. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi della professione.
Accordo - art. 53
Articolo 53 Informazione 1) L'Organizzazione funge da centro per raccogliere, scambiare e pubblicare: a) dati statistici concernenti la produzione, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione e il consumo di caffe' nel mondo; b) qualora lo giudichi opportuno, dati tecnici sulla coltura, la lavorazione e l'utilizzazione del caffe'. 2) Il consiglio ha facolta' di chiedere ai membri di fornirgli, in materia di caffe', le informazioni che esso giudica necessarie per la propria attivita', in particolare relazioni statistiche periodiche concernenti la produzione, le tendenze della produzione, le esportazioni e le importazioni, la distribuzione, il consumo, le scorte, i prezzi e la tassazione, ma non rende di pubblico dominio nessun dato che possa consentire di identificare le operazioni di privati e di imprese che producono, lavorano o smerciano caffe'. I membri trasmettono in forma il piu' possibile particolareggiata e precisa le informazioni richieste. 3) Qualora un membro non fornisca o abbia difficolta' a fornire entro un termine ragionevole le informazioni, statistiche o altri dati di cui il consiglio ha bisogno per il buon funzionamento dell'Organizzazione, questo ultimo puo' esigere che il membro in questione spieghi le ragioni dell'inadempimento. Ove accerti che occorre fornire al riguardo un'assistenza tecnica, il consiglio puo' adottare le misure necessarie. 4) A completamento delle disposizioni previste al paragrafo 3 dal precedente articolo, il direttore esecutivo ha facolta', previo il necessario preavviso e salvo disposizioni diverse del consiglio, di sospendere il rilascio di bolli o altre autorizzazioni equivalenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 43.
Accordo - art. 54
Articolo 54 Studi 1) Il consiglio ha facolta' di promuovere studi riguardanti le condizioni economiche della produzione e della distribuzione del caffe'; l'incidenza delle misure adottate dai governi nei paesi produttori e nei paesi consumatori sulla produzione e sul consumo del caffe'; la possibilita' di incrementare il consumo del caffe' nei suoi impieghi tradizionali ed eventualmente nei suoi nuovi usi; gli effetti dell'applicazione del presente Accordo nei paesi produttori e consumatori di caffe', in particolare per quanta riguarda le ragioni di scambio. 2) L'Organizzazione ha facolta' di esaminare la possibilita' di stabilire norme minime per le esportazioni di caffe' dei membri produttori.
Accordo - art. 55
Articolo 55 Fondo speciale 1) E' costituito un fondo speciale per consentire all'Organizzazione adottare e finanziare le ulteriori misure che fossero necessarie per provvedere all'attuazione delle clausole dell'Accordo che riguardano il funzionamento dello stesso e, in particolare, la verifica del volume delle scorte di cui al paragrafo 2 dell'articolo 51. 2) I contributi al Fondo sono versati dai paesi membri esportatori in proporzione alle rispettive esportazioni di direzione dei membri importatori. 3) Al momento in cui il direttore esecutivo presenta il bilancio amministrativo di cui all'articolo 25 sottopone al tempo stesso il piano delle attivita' da finanziarsi attraverso il bilancio del Fondo, il quale sara' approvato dai membri esportatori alla maggioranza dei 2/3 dei voti. 4) Il contributo che ciascun paese membro esportatore e' tenuto a versare e' calcolato sulla base del bilancio del fondo speciale; e' pagabile in dollari USA ed esigibile alla stessa data in cui sono esigibili i contributi al bilancio amministrativo. 5) Il fondo e' gestito e amministrato da un comitato composto dei membri esportatori che fanno parte del comitato esecutivo, con la cooperazione del direttore esecutivo; i relativi conti sono soggetti a verifica annuale ad opera di un esperto ufficiale, cosi' come previsto dall'articolo 27 per i conti dell'Organizzazione. 6) I contributi stabiliti conformemente al disposto del paragrafo 4 del presente articolo sono pagabili alle condizioni stabilite dal comitato. Lo sanzioni per il mancato pagamento dei contributi sono le seguenti: a) sa un membro non versa il proprio contributo per un periodo superiore a tre mesi, verra' automaticamente sospeso dal proprio diritto di voto in seno al comitato; b) se il pagamento del contributo resta in sospeso per sei mesi, il paese membro di cui trattasi perdera' anche il proprio diritto di voto in meno al comitato esecutivo ed al consiglio; c) se il versamento del contributo resta in sospeso per oltre sei mesi, al paese membro di cui trattasi sara' assegnato un ulteriore termine di 45 giorni per mettersi in regola con i pagamenti e versare gli arretrati. Se il contributo non e' ancora interamente saldato alla fine del termine supplementare assegnato, il direttore esecutivo tratterra' i bolli di esportazione che corrispondono al quantitativo di caffe' per il quale il contributo e' dovuto e ne informa senza indugio il paese membro interessato. Il direttore esecutivo portera' il caso a conoscenza del comitato esecutivo, il quale potra' modificare od annullare il provvedimento preso. Il direttore esecutivo svincolera' i bolli in questione non appena l'intero pagamento sara' effettuato.
Accordo - art. 56
Articolo 56 1) Il consiglio ha facolta', a maggioranza ripartita dei due terzi, di esonerare un membro da un obbligo nei seguenti cari: circostanze eccezionali o critiche, evento di forma maggior, disposizioni costituzionali, obblighi internazionali derivanti dalla carta delle Nazioni Unite per quanto concerne i territori in amministrazione fiduciaria. 2) Nell'accordare una dispensa a un membro, il consiglio indica esplicitamente le modalita', le condizioni e il lasso di tempo per il quale il membro interessato viene esonerato dall'obbligo di cui trattasi. 3) Salvo decisione contraria del consiglio, ove la dispensa implichi aumento del quantitativo annuo che il paese membro di cui trattasi e' autorizzato ad esportare sotto contingente, i contingenti annui di tutti gli altri membri esportatori che hanno diritto a un contingente di base saranno proporzionalmente adeguati in modo che il contingente annuo globale resti invariato. 4) Il consiglio non prende in considerazione le domande di dispensa dagli obblighi relativi ai contingenti, quando siano esclusivamente fondate sul fatto che nel corso di uno o piu' anni esiste nel paese membro richiedente una produzione esportabile superiore al volume delle esportazioni ad esso consentite, ovvero proveniente dal fatto che il paese membro in parola non ha ottemperato al disposto degli articoli 50 e 51. 5) Il consiglio puo' adottare delle norme in merito alle procedure ed ai criteri da seguire ai fini della concessione delle dispense.
Accordo - art. 57
Articolo 57 Consultazioni Ogni membro accoglie favorevolmente a osservazioni presentate da un altro membro su qualsiasi questione relativa al presente Accordo, e accetta ogni consultazione al riguardo. Nel corso di tali consultazioni, su richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo istituisce una commissione indipendente che offre i suoi buoni uffici al fine di addivenire ad una conciliazione. Le spese sostenute dalla commissione non sono a carico dell'Organizzazione. Qualora una delle parti non accetti che il direttore esecutivo istituisca una commissione, o qualora la consultazione non abbia esito positivo, la questione puo' essere sottoposta al consiglio in virtu' dell'articolo 58. Ove la consultazione abbia esito positivo, viene presentata una relazione al direttore esecutivo che la distribuisce a tutti i membri.
Accordo - art. 58
Articolo 58 Controversie e Ricorsi 1) Ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, che non sia stata risolta mediante negoziati viene, su richiesta di qualsiasi membro che sia parte della controversia, deferita al consiglio, che decidera' in merito. 2) Quando una controversia e' deferita al consiglio in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, o piu' membri che detengano insieme almeno il terzo del totale dei voti, possono chiedere al consiglio di sollecitare, previa discussione del caso e prima di comunicare la sua decisione, il parere della commissione consultiva di cui al paragrafo 3 del presente articolo, sulle questioni che sono oggetto di controversia. 3) a) Salvo decisione contraria adottata all'unanimita' dal consiglio, tale commissione si compone di: i) due persone designate dai membri esportatori, e cioe' un esperto specializzato in questioni analoghe a quella oggetto della controversia, e un autorevole esperto nel campo giuridico; ii) due persone designate dai membri importatori, in base agli stessi criteri; iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate in virtu' dei commi I) e II) o, in caso di disaccordo, dal presidente del consiglio. b) I cittadini dei paesi che sono parti dal presente Accordo possono far parte della commissione consultiva. c) I membri della commissione consultiva agiscono a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo. d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione. 4) Il parere motivato della commissione consultiva viene sottoposto al consiglio il quale si pronuncia in via definitiva dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti. 5) Il consiglio delibera su ogni Controversia nel sei mesi successivi alla data in cui tale controversia viene sottoposta al suo arbitrato. 6) Se un membro contesta ad un altro membro di non aver ottemperato agli obblighi derivanti dal presente Accordo, tale doglianza viene, su richiesta dell'attore, deferita al consiglio che decide in merito. 7) Un membro puo' essere riconosciuto colpevole di infrazione al presente Accordo solo in seguito a votazione a maggioranza ripartita semplice. Ogni constatazione di infrazione all'Accordo da parte di un membro deve specificare la natura dell'infrazione stessa. 8) Qualora il consiglio constati che un membro ha commesso un'infrazione al presente Accordo, esso puo', senza pregiudizio delle altre misure coercitive previste da altri articoli dell'Accordo e con votazione a maggioranza ripartita dei due terzi, sospendere il diritto di voto di cui tale membro dispone in seno al consiglio, nonche' il diritto di votare o di far votare per suo conto in seno al comitato esecutivo, fino a quando esso non abbia assolto ai suoi obblighi, o esigere la sua esclusione dalla Organizzazione, in virtu' dell'articolo 66. 9) Un membro puo' chiedere un parere preliminare al comitato esecutivo in caso di controversia o di ricorso, prima che il consiglio esamini il caso.
Accordo - art. 59
Articolo 59 Firma Il presente Accordo sara' depositato, dal 1° gennaio 1983 al 30 giugno 1983 presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite affinche' ala firmato sia dalle parti contraenti dell'Accordo internazionale del 1976 del caffe', ovvero dal prorogato Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', sia dai governi invitati alle sessioni del consiglio internazionale del caffe' tenute per la negoziazione del presente Accordo.
Accordo - art. 60
Articolo 60 Ratifica, accettazione approvazione 1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi firmatari, conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2) Fatti salvi i casi previsti all'articolo 61, gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entro e non oltre il 30 settembre 1983 il consiglio ha tuttavia facolta' di accordare proroghe dei termini ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i loro strumenti anteriormente a tale data.
Accordo - art. 61
Articolo 61 Entrata in vigore 1) Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1° ottobre 1983 sempre che, a tale data, governi rappresentanti almeno venti membri esportatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri esportatori, e almeno 10 membri importatori che dispongano di almeno l'80% dei voti dei membri importatori, secondo la ripartizione, alla data del 30 settembre 1983, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. D'altra parte, l'Accordo entrera' definitivamente in vigore in qualsiasi Momento dopo il 1 ottobre 1983, ove esso sia provvisoriamente in vigore, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, e siano soddisfatte le condizioni relative alla percentuale mediante deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 2) L'Accordo puo' entrare in vigore a titolo provvisorio il 1° ottobre 1983. A tal fine, se un governo firmatario o qualsiasi altra parte contraente dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe', prorogato mediante protocollo, notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, al quale la notizia dovra' pervenire entro e non oltre il 30 settembre 1983, il proprio impegno ad applicare le disposizioni del presente Accordo a titolo provvisorio, e ad ottenere, con la celerita' consentita dalla sua procedura costituzionale, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, la notifica avra' l'efficacia di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, sara' considerato provvisoriamente parte dell'Accordo fino alla data piu' prossima fra le due seguenti: quella in cui avviene il deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o il 31 dicembre 1983 incluso. Il consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine entro il quale un governo che applichi provvisoriamente l'Accordo puo' depositare lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3) Qualora l'Accordo non sia entrato in vigore definitivamente o provvisoriamente il 1 ottobre 1983, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o trasmesso le notifiche in base alle quali s'impegnano ad applicare provvisoriamente le disposizioni dell'Accordo e ad ottenere la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, possono decidere, di comune accordo, che esso entrera' in vigore tra loro. Analogamente, qualora l'Accordo sia entrato in vigore provvisoriamente ma non definitivamente, il 31 dicembre 1983, i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o adesione, o trasmesso le notifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo, possono decidere, di comune accordo, che esso continuera' a rimanere provvisoriamente in vigore, o entrera' definitivamente in vigore tra loro.
Accordo - art. 62
Articolo 62 Adesione 1) Il governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, o membro di una delle istituzioni specializzate puo', prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, aderirvi alle condizioni stabilite dal consiglio. 2) Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto a decorrere dalle data del deposito dello strumento.
Accordo - art. 63
Articolo 63 Nessuna delle disposizioni dell'Accordo puo' costituire oggetto di riserve.
Accordo - art. 64
Articolo 64 Applicazione a territori designati 1) Ogni governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi momento successivo, di notificare al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo si applica a tale o talaltro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; l'Accordo si applica ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima. 2) Ogni parte contraente che desideri esercitare nei confronti di uno dei territori di cui detiene la rappresentanza internazionale il diritto ad essa conferito dall'articolo 5, o intenda autorizzare tale o tali oltre di questi territori a far parte di un gruppo membro costituito a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 7, puo' farlo trasmettendo al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, sia in qualsiasi altro momento successivo, una notifica in tal senso. 3) Ogni parte contraente che abbia effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo puo', in seguito, notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile ad un determinato territorio, da essa designato; l'Accordo cessa dal produrre effetti nei confronti di tale territorio, a decorrere dalla data della notifica. 4) Se un territorio al quale si applica il presente Accordo a norma del paragrafo 1 diviene indipendente, il governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal suo accesso all'indipendenza, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esso assume i diritti e gli obblighi di una parte contraente dell'Accordo. Esso diviene parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica. Il consiglio ha facolta' di accordare una proroga del termine prescritto per l'esecuzione della notifica.
Accordo - art. 65
Articolo 65 Recesso volontario Ogni parte contraente puo' in qualsiasi momento recedere dal presente Accordo, notificando per iscritto il proprio recesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il recesso prende effetto 90 giorni dopo la ricezione della notifica.
Accordo - art. 66
Articolo 66 Esclusione Ove il consiglio ritenga che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo, e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale membro dalla Organizzazione. Il consiglio notifica immediatamente la decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 90 giorni dopo la decisione del consiglio, tale membro cessa di far parte dell'Organizzazione internazionale del caffe' e, qualora sia parte contraente, di essere parte dell'Accordo.
Accordo - art. 67
Articolo 67 Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione 1) In caso di recesso o di esclusione di un membro, il consiglio procede, se del caso, alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da tal membro, il quale e' d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere parte dell'Accordo in virtu' del paragrafo 2 dell'articolo 69, il consiglio puo' liquidare i conti nel modo che riterra' piu' equo. 2) Il membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, al momento della cassazione dell'Accordo.
Accordo - art. 68
Articolo 68 Durata, a cadenza o risoluzione 1) L'Accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni, sino al 30 settembre 1989, a meno che non venga prorogato a norma del paragrafo 2 del presente articolo, o risolto in forza del paragrafo 3. 2) In qualsiasi momento dopo il 30 settembre 1987 il consiglio da facolta', con decisione adottata a maggioranza del 58% dei membri che detengono almeno una maggioranza ripartita del 70% del totale dei voti, di decidere che il presente Accordo costituira' oggetto di nuovi negoziati o sara' prorogato, con o senza modifica, per il periodo che il consiglio stesso determina. Qualora una parte contraente o un territorio che e' membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua accettazione del nuovo Accordo o dell'Accordo prorogato alla data in cui il nuovo Accordo o l'Accordo prorogato entra in vigore, tale parte contraente o tale territorio cessa di far parte dell'Accordo a decorrere da tale data. 3) Il consiglio deliberando a maggioranza dei membri, comunque a maggioranza ripartita dei due terzi del totale dai voti, ha facolta' di risolvere in qualsiasi momento il presente Accordo. La risoluzione prende effetto a decorrere dalla data in cui il consiglio delibera. 4) Nonostante la risoluzione dell'Accordo, il consiglio continuera' a funzionare finche' e' necessario per liquidare l'organizzazione, chiudere la contabilita' e prendere le opportune disposizioni sugli averi; durante tale periodo, esso ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessari a tal fine.
Accordo - art. 69
Articolo 69 Emendamenti 1) Il consiglio puo', con decisione adottata a maggioranza ripartita dei due terzi, proporre alle parti contraenti un emendamento al presente Accordo. Tale emendamento produce effetti cento giorni dopo che parti contraenti rappresentino almeno il 75% dei membri esportatori che detengano come minimo l'85% dei voti dei membri esportatori, e parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri importatori che detengono come minimo l'80% dei voti dei membri importatori, abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il consiglio fissa un termine entro il quale le parti contraenti notificano al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che esse accettano l'emendamento. Qualora allo scadere di tale termine le condizioni relative alla percentuale richiesta per l'entrata in vigore dell'emendamento non siano state soddisfatte, quest'ultimo deve intendersi ritirato. 2) Qualora una parte contraente o un territorio che e' membro o fa parte di un gruppo membro non abbia notificato o fatto notificare la propria accettazione di un emendamento entro il termine stabilito dal consiglio a tale effetto, tale parte contraente, o territorio, cessa di essere parte dell'Accordo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'emendamento. 3) Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i poteri di cui il consiglio e' investito a termini dell'Accordo per procedere alla revisione di qualsiasi allegato a quest'ultimo.
Accordo - art. 70
Articolo 70 Disposizioni supplementari e transitorie 1) Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe', cosi' come e' stato prorogato. 2) Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1976 sul caffe': a) tutte le misure adottate in virtu' del prorogato Accordo internazionale del 1876, che siano in vigore al 30 settembre 1983 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo; b) tutte le decisioni che il consiglio dovra' adottare nel corso dell'annata caffearia 1982-1983, per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1983-1984, verranno prese nel corso della annata caffearia 1982-1983; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.
Accordo - art. 71
Articolo 71 Testi dell'Accordo facenti fede I testi del presente Accordo in inglese, spagnolo, francese e portoghese, fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto dal rispettivo governo, hanno firmato il presente Accordo alle date che figurano a fronte della loro firma.
Allegato 1
ALLEGATO 1 REPUBBLICA POPOLARE D'ANGOLA 1. Entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno l'Angola notifica tal direttore esecutivo il quantitativo di caffe' che ritiene Disponibile per l'esportazione nel corso dell'annata caffearia successiva. Il quantitativo notificato costituisce il contingente dell'Angola per quell'annata caffearia, a condizione che non superi il volume che l'Angola avrebbe avuto il diritto di esportare a termini degli articoli 30 e 35 dell'Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', e a condizione che il quantitativo indicato del paese membro sia confermato dal direttore esecutivo. 2. Il contingente annuo dell'Angola, stabilito conformemente a quanto disposto dal precedente paragrafo 1, e' dispensato dagli adeguamenti dei contingenti verso l'alto o verso il basso ed e' dedotto dal contingente annuo globale stabilito dal Consiglio a termini dell'articolo 34 prima della attribuzione dei contingenti annui ai membri esportatori che hanno diritto al contingente di base in forza dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 35. 3. Se il quantitativo di caffe' che l'Angola dichiara come disponibile per l'esportazione nel corso di una determinata annata caffearia supera il contingente cui avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 30 e 35 dell'Accordo Internazionale del 1976 sul caffe', le procedure previste dal presente allegato sono sospese. Un contingente di base e' allora stabilito per l'Angola e questo stesso contingente sara' soggetto a tutte le disposizioni dell'Accordo che sono applicabili ai membri esportatori aventi diritto ad un contingente di base.
Accordo - Allegato 2
ALLEGATO 2 ESPORTATORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Allegato 3
ALLEGATO 3 ALIQUOTE RISPETTIVE DEI PAESI MEMBRI NEL CONTINGENTE GLOBALE DEI MEMBRI ESPORTATORI AVENTI DIRITTO AD UN CONTINGENTE DI BASE NEL CORSO DELLA ANNATA CAFFEARIA 1983-1984
Paese membro esportatore
Aliquota
TOTALE 100,00
ARABICA DOLCI DI COLOMBIA 20,12
Colombia 16,28
Kenya 2,48
Tanzania 1,36
ALTRI ARABICA DOLCI 23,36
Costa Rica 2,16
El Salvador 4,48
Ecuador 2,17
Guatemala 3,47
Honduras 1,49
India 1,24
Messico 3,65
Nicaragua 1,28
Papua-Nuova Guinea 1,16
Peru' 1,31
Repubblica dominicana 0,95
BRASILE ED ALTRI ARABICA 33,45
Brasile 30,83
Etiopia 2,62
ROBUSTA 23,07
Indonesia 4,55
Oamcaf 11,96
Uganda 4,44
Zaire 2,12
Nota: In quanto membro esportatore avente diritto ad un contingente di base le Filippine avranno, per l'annata caffearia 1983-1984, un contingente annuo di 470.000 sacchi, che sara' soggetto a tutti gli adeguamenti applicabili ai contingenti dei membri esportatori che hanno diritto ad un contingente di base conformemente alle disposizioni dell'Accordo.
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