LEGGE 18 dicembre 1984, n. 976

Type Legge
Publication 1984-12-18
Ultimo aggiornamento 1985-01-30
State In force
Source Normattiva
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Articolo 19 Registrazione e spedizione dei bagagli par. 1. La registrazione dei bagagli si effettua soltanto su presentazione di biglietti validi almeno sino alla stazione destinataria dei bagagli e per l'itinerario indicato sui biglietti. Se il biglietto e' valido per diversi itinerari, o se il luogo di destinazione e' servito da diverse stazioni, il viaggiatore deve indicare esattamente l'itinerario da seguire o la stazione per la quale la registrazione deve effettuarsi. La ferrovia non risponde delle conseguenze risultanti dalla inosservanza di questa disposizione da parte del viaggiatore. par. 2. Se le tariffe lo prevedono, il viaggiatore puo', durante il periodo di validita' del suo biglietto, fare registrare i bagagli per il percorso totale o per qualunque frazione di tale percorso. par. 3. Le tariffe stabiliscono se ed a quali condizioni i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti o per un itinerario diverso da quello indicato sul biglietto presentato. Quando le tariffe prevedono che i bagagli possono essere ammessi al trasporto senza presentazione di biglietti, le disposizioni delle Regole uniformi che disciplinano i diritti e gli obblighi del viaggiatore relativi ai bagagli si applicano analogicamente allo speditore dei bagagli. par. 4. Le tasse di porto dei bagagli devono essere pagate all'atto della registrazione. par. 5. Per il resto, le formalita' di registrazione dei bagagli sono stabilite dalle disposizioni in vigore nella stazione che provvede alla registrazione. par. 6. Il viaggiatore puo' indicare, in conformita' delle condizioni in vigore nella stazione che provvede alla registrazione, il treno con il quale i suoi bagagli debbono essere spediti. Se il viaggiatore non si avvale di tale facolta', l'inoltro si effettua con il primo treno utile. Se i bagagli debbono essere trasbordati in una stazione di coincidenza, il trasporto deve effettuarsi con il primo treno che assicuri il servizio ordinario dei bagagli. L'inoltro dei bagagli alle condizioni sopra indicate viene effettuato in quanto non ostino le formalita' richieste, in partenza o durante il trasporto, dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative.

Appendice A - art. 20

Articolo 20 Scontrino del bagaglio par. 1. Al momento della registrazione del bagaglio, viene rilasciato uno scontrino al viaggiatore. par. 2. Gli scontrini dei bagagli rilasciati per i trasporti internazionali debbono portare la sigla CIV. A titolo transitorio e' ammesso il segno Parte di provveidmento in formato grafico par. 3. Le tariffe internazionali e gli accordi tra ferrovie stabiliscono la forma ed il contenuto degli scontrini dei bagagli, ed anche la lingua ed i caratteri in cui gli scontrini debbono essere stampati e compilati. par. 4. Salvo le eccezioni previste nelle tariffe internazionali, gli scontrini debbono indicare: a) le stazioni di partenza e di destinazione; b) l'itinerario; c) il giorno della consegna ed il treno con cui i bagagli debbono essere spediti; d) il numero dei viaggiatori; e) il numero e la massa dei colli; f) le tasse di porto e le altre spese. par. 5. Il viaggiatore deve accertarsi, al momento del ritiro dello scontrino, che esso sia stato compilato in conformita' delle sue indicazioni.

Appendice A - art. 21

Articolo 21 Stato, condizionamento, imballaggio e marcatura dei bagagli par. 1. I colli il cui stato o condizionamento sia difettoso o con imballaggio insufficiente o che presentino segni manifesti di avarie possono essere rifiutati dalla ferrovia. Se tuttavia la ferrovia li accetta, puo' indicarne lo stato sullo scontrino del bagaglio. Se il viaggiatore accetta lo scontrino del bagaglio con una tale indicazione, cio' e' considerato come prova che egli ha riconosciuto l'esattezza di tale annotazione. par. 2. Il viaggiatore deve indicare su ciascun collo in uno spazio ben visibile, in modo tale da risultare sufficientemente stabile, in maniera chiara ed indelebile e che non generi alcuna confusione: a) il suo nome ed il suo indirizzo; b) la stazione ed il paese di destinazione. Le indicazioni preesistenti debbono essere rese illeggibili o tolte dal viaggiatore. La ferrovia puo' rifiutare i colli non recanti le indicazioni prescritte.

Appendice A - art. 22

Articolo 22 Responsabilita' del viaggiatore - Verifica - Soprattasse par. 1. Il viaggiatore e' responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza degli articoli 17, 18 e 21, par. 2. par. 2. La ferrovia ha il diritto, in caso di grave presunzione di contravvenzione, di verificare se il contenuto del bagaglio risponde alle prescrizioni, quando le leggi ed i regolamenti dello Stato in cui la verifica deve aver luogo non lo vietino. Il viaggiatore deve essere invitato ad assistere alla verifica Se non si presenta o se non puo' essere rintracciato, la verifica deve farsi in presenza di due testimoni estranei alla ferrovia par. 3. Se viene constatata una infrazione, le spese per la verifica devono essere pagate dal viaggiatore. In caso di infrazione agli articoli 17 e 18 la ferrovia puo' riscuotere una soprattassa fissata dalle tariffe internazionali, senza pregiudizio del pagamento della differenza delle tasse di porto e del risarcimento del danno eventuale.

Appendice A - art. 23

Articolo 23 Riconsegna par. 1. La riconsegna del bagaglio si effettua verso restituzione dello scontrino e, se del caso, contro pagamento delle spese che gravano sulla spedizione. La ferrovia ha il diritto, senza esservi tenuta, di accertare se il possessore dello scontrino ha titolo ad ottenere la riconsegna. par. 2. Sono assimilati alla riconsegna al possessore dello scontrino, se conformi alle prescrizioni in vigore nella stazione di riconsegna: a) la consegna del bagaglio alle autorita' doganali o daziarie nei loro locali di spedizione o nei loro depositi, quando questi non si trovano sotto la custodia della ferrovia; b) l'affidamento degli animali vivi a un terzo. par. 3. Il possessore dello scontrino puo' chiedere la riconsegna dei bagagli all'ufficio della stazione destinataria, quando sia decorso, dopo l'arrivo del treno con il quale i bagagli dovevano essere trasportati, il tempo occorrente per mettere il bagaglio a sua disposizione e, se del caso, per l'adempimento delle formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative. par. 4. In mancanza di restituzione dello scontrino, la ferrovia e' obbligata a riconsegnare i bagagli soltanto a colui che provi il suo diritto; se tale prova appare insufficiente, la ferrovia puo' esigere una cauzione. par. 5. I bagagli vengono riconsegnati nella stazione per la quale sono stati registrati. Tuttavia, se il possessore dello scontrino lo abbia richiesto in tempo utile, se le circostanze lo permettano e se le prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative non vi si oppongano, i bagagli possono essere restituiti nella stazione di partenza o riconsegnati in una stazione intermedia contro restituzione dello scontrino del bagaglio e, inoltre, se le tariffe lo esigono, verso presentazione del biglietto. par. 6. Il possessore dello scontrino a cui i bagagli non siano riconsegnati secondo quanto previsto nel par. 3, puo' esigere l'annotazione, nello scontrino stesso, del giorno e dell'ora in cui e' stata richiesta la riconsegna. par. 7. Se l'avente diritto ne fa richiesta, la ferrovia e' tenuta a procedere, in sua presenza, alla verifica dei bagagli per l'accertamento di un asserito danno. L'avente diritto puo' rifiutare il ritiro dei bagagli se la ferrovia non da' corso alla sua richiesta. par. 8. Per tutto quanto non previsto, la riconsegna dei bagagli viene effettuata in conformita' delle prescrizioni in vigore nella, stazione che provvede alla riconsegna dei medesimi.

Appendice A - art. 24

Articolo 24 Compimento delle formalita' amministrative Il viaggiatore deve attenersi alle prescrizioni delle autorita' doganali o di altre autorita' amministrative, tanto per cio' che riguarda la sua persona e gli animali che porta con se', quanto per cio' che riguarda la visita dei propri bagagli e colli a mano. Egli deve assistere a questa visita, salvo le eccezioni previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. La ferrovia non e' responsabile, nei confronti del viaggiatore, del danno derivante dal fatto che il viaggiatore non osservi tali obblighi.

Appendice A - art. 25

Articolo 25 Rimborso, restituzione e pagamento supplementare par. 1. Il prezzo di trasporto e' rimborsato in tutto o in parte, quando: a) il biglietto non e' stato utilizzato o lo e' stato parzialmente; b) il biglietto, per mancanza di posto, e' stato utilizzato in una classe o in un treno di una categoria di prezzo inferiore a quella per la quale e' stato rilasciato; c) i bagagli sono stati ritirati, alla stazione di partenza, o consegnati in una stazione intermedia. par. 2. Le tariffe internazionali stabiliscono i documenti e le attestazioni da presentare a corredo della richiesta di rimborso, le somme da rimborsare, nonche' le tasse da dedursi. Dette tariffe possono escludere, in casi determinati, il rimborso del prezzo di trasporto o subordinarlo a determinate condizioni. par. 3. Ogni domanda di rimborso basata sui paragrafi precedenti e sull'articolo 10, par. 1, b), e' irricevibile se non viene presentata alla ferrovia nel termine di sei mesi. Tale termine comincia a decorrere, per i biglietti, dal giorno successivo alla scadenza della loro validita', e per gli scontrini dei bagagli, dal giorno della loro emissione. par. 4. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel calcolo o nella percezione del prezzo di trasporto e di altre spese, la differenza riscossa in piu' deve essere rimborsata dalla ferrovia, quella pagata in meno deve essere versata a quest'ultima, soltanto se la differenza superi 1 unita' di conto per biglietto o per scontrino di bagagli. par. 5. Per il calcolo della differenza in piu' o in meno, occorre applicare il corso del cambio ufficiale del giorno in cui e' stato riscosso il prezzo del trasporto. Se il pagamento e' stato effettuato in una moneta diversa da quella di riscossione, il corso applicabile e' quello del giorno in cui ha luogo tale pagamento. par. 6. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, e in mancanza di accordi tra le ferrovie, valgono le prescrizioni in vigore nello Stato di partenza.

Appendice A - art. 26

Articolo 26 Fondamento della responsabilita' par. 1. La ferrovia e' responsabile dei danni derivanti dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, od al momento in cui egli vi entra e ne esce. La ferrovia e', inoltre, responsabile dei danni derivanti dall'avaria o dalla perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un tale incidente aveva sia su di se', sia con se' come colli a mano, ivi compresi gli animali. par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita': a) se l'incidente e' stato causato da circostanze estranee all'esercizio che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; b) in tutto o in parte, nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore o ad un comportamento di questi non conforme alla normale condotta dei viaggiatori; c) se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare; se non e' esclusa la responsabilita' della ferrovia in virtu' di tale fatto, questa risponde per il tutto nei limiti delle Regole uniformi e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi. par. 3. Le Regole uniformi non si applicano alla responsabilita' che puo' ricadere sulla ferrovia per i casi non previsti al par. 1. par. 4. La ferrovia responsabile ai sensi di questo capitolo e' quella che, in base alla lista delle linee previste negli articoli 3 e 10 della Convenzione, ha l'esercizio della linea sulla quale si e' verificato l'incidente. Se, in base alla lista menzionata, vi e' coesercizio della linea da parte di due ferrovie, ciascuna di queste e' responsabile.

Appendice A - art. 27

Articolo 27 Risarcimento dei danni in caso di morte par. 1. In caso di morte del viaggiatore, il risarcimento comprende: a) le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle per il trasporto della salma, di inumazione e di cremazione; b) se la morte non e' sopravvenuta immediatamente, il risarcimento previsto all'articolo 28. par. 2. Se, in conseguenza della morte del viaggiatore, perdono il sostentamento persone verso le quali egli, in virtu' di disposizioni di legge, aveva od avrebbe avuto in futuro una obbligazione alimentare, si provvede ugualmente ad indennizzare dette persone per tale perdita. L'azione di risarcimento spettante alle persone delle quali il viaggiatore aveva assunto il mantenimento, pur non essendovi tenuto per legge, resta soggetto al diritto nazionale.

Appendice A - art. 28

Articolo 28 Risarcimento dei danni in caso di ferimento In caso di ferimento o di qualunque altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore, il risarcimento comprende: a) le spese necessarie, in particolare quelle di cura e di trasporto; b) la ripartizione del danno causato, sia per l'incapacita' lavorativa totale o parziale, sia per l'accrescimento dei bisogni.

Appendice A - art. 29

Articolo 29 Riparazione di altri danni Il diritto nazionale determina se ed in quale misura la ferrovia e' tenuta a corrispondere risarcimenti di danni diversi da quelli previsti agli articoli 27 e 28, in particolare dei danni morali, fisici (pretium doloris) ed estetici.

Appendice A - art. 30

Articolo 30 Forma e limite del risarcimento dei danni in caso di morte o di ferimento par. 1. Il risarcimento di cui all'articolo 27, par. 2, ed all'articolo 28, b), deve essere corrisposto sotto forma di capitale. Tuttavia, se il diritto nazionale consente l'assegnazione di una rendita, il risarcimento e' corrisposto sotto tale forma allorche' il viaggiatore leso o gli aventi diritto indicati all'articolo 27, par. 2, lo richiedano. par. 2. L'ammontare del risarcimento da corrispondere in virtu' del disposto del par. 1 viene determinato in base al diritto nazionale. Tuttavia, per l'applicazione delle Regole uniformi, e' fissato un limite massimo di 70.000 unita' di conto in capitale od in rendita annuale corrispondente a tale capitale, per ciascun viaggiatore, nel caso in cui il diritto nazionale preveda un limite massimo d'ammontare inferiore.

Appendice A - art. 31

Articolo 31 Limitazione del risarcimento dei danni in caso di perdita o avaria di oggetti Nel caso in cui la ferrovia e' responsabile ai sensi dell'articolo 26, par. 1, 2° alinea, e' tenuta al risarcimento del danno fino a concorrenza di 700 unita' di conto per ogni viaggiatore.

Appendice A - art. 32

Articolo 32 Divieto di limitare la responsabilita' Sono nulle di pieno diritto le disposizioni tariffarie e quelle contenute negli accordi particolari conclusi tra la ferrovia e il viaggiatore tendenti ad esonerare preventivamente, in tutto o in parte, la ferrovia dalla sua responsabilita' in caso di morte o ferimento del viaggiatore, o che hanno per effetto l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dagli articoli 30, par. 2 e 31. Tuttavia, tale nullita' non comporta quella del contratto di trasporto.

Appendice A - art. 33

Articolo 33 Trasporti misti par. 1. Salvo quanto previsto dal par. 2, le disposizioni relative alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori non sono applicabili ai danni sopravvenuti durante il trasporto su linee non ferroviarie iscritte nella lista delle linee prevista negli articoli 3 e 10 della Convenzione. par. 2. Tuttavia, se i veicoli ferroviari sono trasportati su ferry-boat, le disposizioni concernenti la responsabilita' della ferrovia in caso di morte o ferimento di viaggiatori sono applicabili ai danni indicati nell'articolo 26, par. 1, causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario sopravvenuto durante la permanenza del viaggiatore su detti veicoli, o al momento in cui egli vi monti o ne discenda. Per l'applicazione dell'alinea di cui sopra, si intende per "Stato sul cui territorio l'incidente sopravvenuto al viaggiatore si e' verificato", lo Stato di cui il ferry-boat batte bandiera. par. 3. Se, a seguito di circostanze eccezionali, la ferrovia e' costretta a sospendere provvisoriamente l'esercizio ferroviario e trasporta o fa trasportare i viaggiatori con altro mezzo di trasporto essa e' responsabile in base al diritto che disciplina tale mezzo di trasporto. Restano tuttavia applicabili l'articolo 18 della Convenzione e gli articoli 8, da 48 a 53 e 55 delle Regole uniformi.

Appendice A - art. 34

Articolo 34 Responsabilita' collettiva delle ferrovie par. 1. La ferrovia che ha accettato bagagli al trasporto, rilasciando uno scontrino, e' responsabile dell'esecuzione del trasporto per tutto il percorso fino alla riconsegna. par. 2. Ciascuna delle ferrovie successive, per il solo fatto della presa in consegna del bagaglio, partecipa al contratto di trasporto ed assume gli obblighi che ne risultano, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 51, par. 3, riguardanti la ferrovia di destinazione.

Appendice A - art. 35

Articolo 35 Limiti della responsabilita' par. 1. La ferrovia e' responsabile del danno derivante dalla perdita totale o parziale e dell'avaria dei bagagli sopravvenute dal momento dell'accettazione al trasporto e sino al momento della riconsegna, nonche' del ritardo nella riconsegna. par. 2. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna sono stati causati da colpa del viaggiatore, da un ordine di costui non determinato da colpa della ferrovia, da un vizio proprio del bagaglio o da circostanze che la ferrovia non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. par. 3. La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' quando la perdita o l'avaria derivino da particolari rischi inerenti a uno o piu' delle seguenti cause: a) mancanza o stato difettoso dell'imballaggio; b) natura speciale dei bagagli; c) spedizione a bagaglio di oggetti esclusi dal trasporto.

Appendice A - art. 36

Articolo 36 Onere della prova par. 1. La prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna abbia avuto per causa uno dei fatti previsti nell'articolo 35, par. 2, incombe alla ferrovia. par. 2. Quando la ferrovia stabilisce che la perdita o l'avaria e' potuta risultare, avuto riguardo alle circostanze di fatto, da uno o piu' dei rischi particolari previsti nell'articolo 35, par. 3, si presume che il danno sia risultato da una o piu' di queste cause. L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.

Appendice A - art. 37

Articolo 37 Presunzione di perdita del bagaglio par. 1. L'avente diritto puo', senza dover fornire altre prove, considerare come perduto un collo quando non sia stato riconsegnato o messo a sua disposizione nei quattordici giorni successivi alla domanda di riconsegna presentata conformemente all'articolo 23, par. 3. par. 2. Se un collo considerato perduto e' ritrovato entro un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ha l'obbligo di avvisare l'avente diritto quando il suo domicilio e' noto o puo' essere determinato. par. 3. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento di tale avviso, l'avente diritto puo' esigere che il collo gli sia riconsegnato in una delle stazioni del percorso. In tal caso, egli deve pagare le spese inerenti al trasporto del collo dalla stazione di partenza fino a quella in cui si effettua la riconsegna e restituire l'indennita' riscossa, deduzione fatta delle spese che fossero state comprese in questa indennita'. Egli conserva, ciononostante, i diritti all'indennita' per il ritardo nella riconsegna previsti all'articolo 40. par. 4. Se il collo ritrovato non e' stato reclamato nel termine previsto dal par. 3 o se il collo e ritrovato dopo piu' di un anno dalla domanda di riconsegna, la ferrovia ne dispone conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato dal quale essa dipende.

Appendice A - art. 38

Articolo 38 Indennita' in caso di perdita par. 1. In caso di perdita totale o parziale dei bagagli la ferrovia deve pagare, con l'esclusione di ogni altro risarcimento a) se l'ammontare del danno e provato, una indennita' uguale a tale ammontare con un massimo di 34 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 500 unita' di conto per ciascun collo, b) se l'ammontare del danno non e' provato, una indennita' forfettaria di 10 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda mancante o di 150 unita' di conto per collo. Le modalita' di liquidazione delle indennita' per chilogrammo mancante o per collo sono determinate dalle tariffe internazionali. par. 2. La ferrovia deve, inoltre, rimborsare il prezzo di trasporto, i diritti di dogana e le altre somme spese in occasione del trasporto del collo perduto.

Appendice A - art. 39

Articolo 39 Indennita' in caso di avaria par. 1. In caso di avaria dei bagagli, la ferrovia deve pagare, escluso ogni altro risarcimento, una indennita' equivalente al deprezzamento dei bagagli. par. 2. L'indennita' non puo' superare: a) se la totalita' dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto in caso di perdita totale; b) se soltanto una parte dei bagagli e' deprezzata dall'avaria, l'ammontare che sarebbe dovuto per la perdita della parte deprezzata.

Appendice A - art. 40

Articolo 40 Indennita' in caso di ritardo nella riconsegna par. 1. In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, la ferrovia e' tenuta al pagamento, per ogni periodo indivisibile di ventiquattro ore dalla domanda di riconsegna, per un tempo massimo di quattordici giorni: a) se l'avente diritto prova che un danno, ivi compresa un'avaria, ne e' derivato, un'indennita' pari all'ammontare del danno fino ad un massimo di 0,40 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 7 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo; b) se l'avente diritto non prova che un danno ne e' derivato, una indennita' forfettaria di 0,07 unita' di conto per chilogrammo di massa lorda dei bagagli o di 1,40 unita' di conto per collo, riconsegnati in ritardo. Le modalita' di liquidazione delle indennita', per chilogrammo o per collo, sono determinate dalle tariffe internazionali. par. 2. In caso di perdita totale dei bagagli, l'indennita' prevista nel par. 1 non e' cumulabile con quella di cui all'articolo 38. par. 3. In caso di perdita parziale dei bagagli, l'indennita' prevista nel par. 1 e' corrisposta per la parte non perduta. par. 4. In caso di avaria dei bagagli non risultante dal ritardo nella riconsegna, l'indennita' prevista nel par. 1 si cumula, se del caso, con quella di cui all'articolo 39. par. 5. In nessun caso, il cumulo delle indennita' previste nel par. 1 con quelle degli articoli 38 e 39, puo' dar luogo a pagamento di un'indennita' superiore a quella che sarebbe dovuta in caso di perdita totale dei bagagli.

Appendice A - art. 41

Articolo 41 Autovetture accompagnate par. 1. In caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia o di ritardo nella riconsegna di una autovettura accompagnata; la ferrovia deve pagare, se l'avente diritto prova che un danno ne e' derivato, un'indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo. par. 2. Se l'avente diritto rinunzia al trasporto, in caso di ritardo nel carico per una causa imputabile alla ferrovia, viene rimborsato il prezzo di trasporto del veicolo e dei viaggiatori all'avente diritto. Inoltre, questi puo' reclamare, allorche' provi che un danno e' derivato da detto ritardo, un'indennita' il cui ammontare non puo' superare il prezzo di trasporto del veicolo. par. 3. In caso di perdita totale o parziale di un veicolo, l'indennita' da corrispondere all'avente diritto per il danno provato e' calcolata sulla base del valore usuale del veicolo e non puo' superare le 4000 unita' di conto. Un rimorchio con o senza carico e' considerato come un veicolo. par. 4. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati nel veicolo, la ferrovia non e' responsabile che del danno causato da sua colpa. L'indennita' totale da corrispondere non puo' superare le 700 unita' di conto. Per cio' che concerne gli oggetti lasciati sul veicolo, la ferrovia non e' responsabile. par. 5. Le altre disposizioni concernenti la responsabilita' per i bagagli sono ugualmente applicabili al trasporto delle autovetture accompagnate.

Appendice A - art. 42

Articolo 42 Indennita' in caso di dolo o colpa grave Quando il danno risulta da dolo o colpa grave imputabile alla ferrovia, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30, 31 e da 38 a 41 delle Regole uniformi, o quelle previste dal diritto nazionale, che limitano le indennita' ad un ammontare determinato. In caso di colpa grave, tuttavia, l'indennita' per la perdita, l'avaria o il ritardo nella riconsegna dei bagagli e' limitata al doppio dei massimali previsti negli articoli da 38 a 41.

Appendice A - art. 43

Articolo 43 Interessi sulle indennita' par. 1. L'avente diritto puo' richiedere gli interessi sull'indennita', calcolati in ragione del cinque per cento l'anno, decorrenti dal giorno del reclamo previsto all'articolo 49 o, in difetto di esso, dal giorno dell'atto di citazione. par. 2. Tuttavia, per le indennita' dovute in virtu' degli articoli 27 e 28 gli interessi decorrono dal giorno in cui si sono verificati i fatti che sono serviti alla determinazione del loro ammontare, qualora tale giorno sia posteriore a quello del reclamo o dell'atto di citazione. par. 3. Per quanto concerne i bagagli, gli interessi sono dovuti solo quando l'indennita' superi le 4 unita' di conto per scontrino. par. 4. Per quanto concerne i bagagli, se l'avente diritto non rimette alla ferrovia, entro il termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari per la definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.

Appendice A - art. 44

Articolo 44 Responsabilita' in caso di incidenti nucleari La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le incombe in virtu' delle Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in applicazione delle leggi e regolamenti in vigore in uno Stato regolanti la responsabilita' in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare od un'altra persona che e' a lui sostituita sia responsabile di questo danno.

Appendice A - art. 45

Articolo 45 Responsabilita' della ferrovia per i suoi agenti La ferrovia risponde dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'effettuazione del trasporto. Tuttavia, se, a richiesta del viaggiatore, tali agenti e altre persone compiono delle prestazioni che non competono alla ferrovia, essi sono considerati come operanti per conto del viaggiatore al quale rendono queste prestazioni.

Appendice A - art. 46

Articolo 46 Altre azioni In tutti i casi in cui trovano applicazione le Regole uniformi, ogni azione relativa alla responsabilita', a qualunque titolo svolta, non puo' essere esercitata contro la ferrovia se non alle condizioni e nei limiti previsti da dette Regole. Cio' vale anche per ogni azione esercitata contro gli agenti e le altre persone di cui la ferrovia risponde in base all'articolo 45.

Appendice A - art. 47

Articolo 47 Disposizioni speciali par. 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 41, la responsabilita' della ferrovia per il danno causato dal ritardo o dalla soppressione di un treno o da una mancata coincidenza resta soggetta alle leggi e ai regolamenti dello Stato in cui si e' prodotto il fatto. par. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 26, la ferrovia e' responsabile solo per il danno causato da propria colpa per cio' che concerne gli oggetti e gli animali la cui sorveglianza incombe al viaggiatore conformemente all'articolo 15, par. 5 e per gli oggetti che il viaggiatore ha su di se'. par. 3. Gli altri articoli del Titolo III e il Titolo IV non si applicano ai casi di cui ai par. 1 e 2.

Appendice A - art. 48

Articolo 48 Constatazione di perdita parziale o di avaria dei bagagli par. 1. Se la ferrovia scopre o presume una perdita parziale o un'avaria dei bagagli oppure se l'avente diritto ne afferma l'esistenza, la ferrovia deve compilare, senza indugio e possibilmente alla presenza dell'avente diritto, un processo verbale attestante, a seconda della natura del danno, lo stato dei bagagli, la loro massa e possibilmente l'entita' del danno, la causa e il momento in cui si e' prodotto. Una copia di tale processo verbale deve essere consegnata gratuitamente all'avente diritto. par. 2. Se l'avente diritto non accetta le risultanze del processo verbale, puo' richiedere che lo stato e la massa dei bagagli nonche' la causa e l'ammontare del danno vengano accertati da un esperto nominato dalle parti o dall'autorita' giudiziaria. Tale procedura e' soggetta alle leggi ed ai regolamenti dello Stato in cui l'accertamento ha luogo. par. 3. Nel caso di perdita di colli, l'avente diritto, per facilitare le ricerche della ferrovia, deve fornire una descrizione dei colli perduti, la piu' esatta possibile.

Appendice A - art. 49

Articolo 49 Reclami par. 1. I reclami relativi alla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori devono essere indirizzati in forma scritta a una delle seguenti ferrovie: a) la ferrovia responsabile; se secondo l'articolo 26, par. 4, due ferrovie sono responsabili, a una di esse; b) la ferrovia di partenza; c) la ferrovia di destinazione; d) la ferrovia del domicilio o della residenza abituale del viaggiatore, a condizione che la sede sociale di tale ferrovia sia situata sul territorio di uno Stato membro. par. 2. Gli altri reclami relativi al contratto di trasporto devono essere indirizzati in forma scritta alla ferrovia indicata nell'articolo 51, par. 2 e 3. All'atto della liquidazione del reclamo, la ferrovia puo' esigere la restituzione dei biglietti o degli scontrini dei bagagli. par. 3. Il diritto di presentare il reclamo appartiene a colui che ha il diritto di azione contro la ferrovia in base all'articolo 50. par. 4. I biglietti, gli scontrini dei bagagli e gli altri documenti che l'avente diritto ritenga utile unire al suo reclamo devono essere presentati o in originale, o in copie, queste ultime debitamente legalizzate se la ferrovia lo richiede.

Appendice A - art. 50

Articolo 50 Persone che possono proporre azioni contro la ferrovia L'azione giudiziaria contro la ferrovia appartiene a colui che presenta il biglietto o lo scontrino del bagaglio, a seconda dei casi, o a colui che, in mancanza, provi il proprio diritto in altro modo.

Appendice A - art. 51

Articolo 51 Ferrovie contro le quali possono essere proposte azioni par. 1. L'azione giudiziaria fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori puo' essere esercitata solo nei confronti della ferrovia responsabile, ai sensi dell'articolo 26, par. 4. Nel caso di coesercizio da parte di due ferrovie, l'attore ha la scelta tra queste due. par. 2. L'azione giudiziaria per la ripetizione di una somma pagata in virtu' del contratto di trasporto puo' essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro quella a profitto della quale tale somma e' stata percepita. par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia di destinazione o contro quella sulla quale si e' verificato il fatto che da' luogo all'azione. La ferrovia di destinazione puo' essere citata, anche se non ha ricevuto il bagaglio. par. 4. Se l'attore ha la scelta tra piu' ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione e' proposta contro una di esse. par. 5. L'azione giudiziaria puo' essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 2 e 3, quando e' fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.

Appendice A - art. 52

Articolo 52 Competenze par. 1. Le azioni giudiziarie fondate sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori possono essere promosse soltanto davanti alla competente magistratura dello Stato sul cui territorio si e' prodotto l'incidente subito dal viaggiatore, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi tra gli Stati o negli atti di concessione. par. 2. Le altre azioni giudiziarie fondate sulle Regole uniformi possono essere promosse soltanto davanti alla competente magistratura dello Stato cui appartiene la ferrovia convenuta, salvo che non sia diversamente stabilito negli accordi tra gli Stati o negli atti di concessione. Quando una ferrovia esercisce reti autonome in diversi Stati, ciascuna di queste reti e' considerata come una ferrovia a se' agli effetti dell'applicazione del presente paragrafo.

Appendice A - art. 53

Articolo 53 Estinzione dell'azione fondata sulla responsabilita' in caso di morte e di ferimento di viaggiatori par. 1. Ogni azione dell'avente diritto fondata sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si estingue se l'avente diritto non segnala l'incidente subito dal viaggiatore, entro tre mesi dalla conoscenza del danno, ad una delle ferrovie alle quali puo' essere presentato un reclamo secondo l'articolo 49, par. 1. Se l'avente diritto segnala verbalmente l'incidente alla ferrovia, quest'ultima deve rilasciargli un'attestazione di tale avviso verbale. par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue, se: a) entro il termine previsto al par. 1, l'avente diritto abbia presentato un reclamo ad una delle ferrovie indicate all'articolo 49, par. 1; b) entro il termine previsto al par. 1, la ferrovia responsabile o se, secondo quanto disposto dall'articolo 26, par. 4, due ferrovie sono responsabili, una delle due ferrovie abbia avuto conoscenza in altro modo dell'incidente sopravvenuto al viaggiatore; c) l'incidente non sia stato segnalato o sia stato segnalato in ritardo, in seguito a circostanze non imputabili all'avente diritto; d) l'avente diritto fornisca la prova che l'incidente sia dovuto a colpa della ferrovia.

Appendice A - art. 54

Articolo 54 Estinzione dell'azione derivante dal contratto di trasporto dei bagagli par. 1. Il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia, derivante dal contratto di trasporto, in caso di perdita parziale, di avaria o di ritardo nella riconsegna. par. 2. Tuttavia l'azione non si estingue: a) in caso di perdita parziale o di avaria, se: 1° la perdita o l'avaria siano state accertate precedentemente al ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto conformemente all'articolo 48; 2° sia stato omesso, per colpa della ferrovia, l'accertamento che avrebbe dovuto essere stato compiuto in conformita' dell'articolo 48; b) in caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo il ritiro del bagaglio da parte dell'avente diritto, se costui: 1° chieda l'accertamento conformemente all'articolo 48 immediatamente dopo la scoperta del danno e non oltre i tre giorni successivi al ritiro del bagaglio, e 2° fornisca la prova, inoltre, che il danno si e' prodotto nell'intervallo tra l'accettazione al trasporto e la riconsegna; c) in caso di ritardo nella riconsegna, se l'avente diritto, entro ventuno giorni, abbia fatto valere i propri diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all'articolo 51, par. 3; d) se l'avente diritto fornisca la prova che il danno sia stato causato da dolo o colpa grave imputabile, alla ferrovia.

Appendice A - art. 55

Articolo 55 Prescrizione dell'azione par. 1. Le azioni di risarcimento danni fondate sulla responsabilita' della ferrovia in caso di morte e di ferimento di viaggiatori si prescrivono: a) per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'indicente; b) per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della morte del viaggiatore, purche' questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni decorrenti dal giorno successivo a quello dell'incidente. par. 2. Le altre azioni derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta di azione fondata: a) su di un danno causato da dolo; b) su di un caso di frode. par. 3. La prescrizione prevista al par. 2 decorre per l'azione concernente: a) l'indennita' per perdita totale: dal quattordicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 23, par. 3; b) l'indennita' per perdita parziale, avaria o ritardo nella riconsegna: dal giorno in cui la riconsegna ha avuto luogo; c) il pagamento o il rimborso del prezzo di trasporto, delle spese accessorie o di soprattasse, o la correzione in caso di applicazione irregolare di una tariffa o di un errore nel calcolo o nella riscossione: dal giorno del pagamento o, se non vi e' stato pagamento, dal giorno in cui esso avrebbe dovuto essere effettuato; d) il pagamento di un supplemento di diritto reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda da parte di tali autorita'; e) in tutti gli altri casi relativi al trasporto dei viaggiatori: dal giorno di scadenza di validita' del biglietto. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini. par. 4. In caso di reclamo presentato alla ferrovia conformemente all'articolo 49 unitamente alla documentazione necessaria, la prescrizione e' sospesa fino al giorno in cui la ferrovia respinge il reclamo per iscritto e restituisce la documentazione. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione della documentazione incombe alla parte che invoca tale fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. par. 5. L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale ne' sotto forma di eccezione. par. 6. Salve le disposizioni che precedono, la sospensione e l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.

Appendice A - art. 56

Articolo 56 Regolamento dei conti tra le ferrovie Ogni ferrovia deve pagare alle ferrovie interessate la parte del prezzo di trasporto di loro spettanza che essa abbia incassato o che avrebbe dovuto incassare.

Appendice A - art. 57

Articolo 57 Regresso in caso di perdita o di avaria par. 1. La ferrovia che ha pagato una indennita' per perdita totale o parziale o per avaria di bagagli, in virtu' delle Regole uniformi, ha diritto di regresso nei confronti delle ferrovie che hanno partecipato al trasporto conformemente alle disposizioni seguenti: a) la ferrovia che ha causato il danno ne e' la sola responsabile; b) se il danno e' stato causato da piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno da essa causato; se la distinzione non e' possibile, l'indennita' viene ripartita fra esse conformemente alla lettera c); c) se non puo' essere fornita la prova che il danno e' stato causato da una o piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita tra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che forniscano la prova che il danno non si e' prodotto sulle loro linee; la ripartizione e' fatta in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe. par. 2. Nel caso di insolvibilita' di una di dette ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita tra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe.

Appendice A - art. 58

Articolo 58 Regresso in caso di ritardo nella riconsegna L'articolo 57 e' applicabile ai casi di indennita' pagate per il ritardo nella riconsegna. Se tale ritardo e' stato causato da piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee.

Appendice A - art. 59

Articolo 59 Procedura di regresso par. 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle azioni di regresso previste negli articoli 57 e 58 non puo' essere contestata dalla ferrovia contro la quale il regresso viene esercitato, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e se detta ferrovia, debitamente citata, e' stata posta in grado di intervenire nella causa. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini per la notificazione della citazione e per l'intervento. par. 2. La ferrovia che esercita il regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, in difetto essa perde il diritto di regresso contro le ferrovie non citate. par. 3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. par. 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore. par. 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento proposta dall'avente diritto al contratto di trasporto.

Appendice A - art. 60

Articolo 60 Competenza per le azioni di regresso par. 1. La giurisdizione competente in via esclusiva per tutte le azioni di regresso e' quella ove ha sede la ferrovia contro cui sono proposte tali azioni. par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra i giudici competenti in virtu' del par. 1, quello davanti il quale vuole proporre la sua domanda.

Appendice A - art. 61

Articolo 61 Accordi relativi al regresso Le ferrovie possono derogare mediante accordi alle disposizioni sulle azioni di regresso reciproche del presente Titolo, ad eccezione del disposto di cui all'articolo 59, par. 5.

Appendice A - art. 62

Articolo 62 Deroghe Le disposizioni delle Regole uniformi non possono prevalere su quelle che determinati Stati sono indotti ad emanare, nel traffico reciproco, in applicazione di taluni Trattati quali i Trattati relativi alla Comunita' Economica del Carbone e dell'Acciaio ed alla Comunita' Economica Europea.

Appendice B - art. 1

APPENDICE B alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980 REGOLE UNIFORMI concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM) Articolo 1 Campo d'applicazione par. 1. Le Regole uniformi si applicano, salvo le eccezioni previste all'articolo 2, a tutte le spedizioni di merci consegnate per il trasporto con una lettera di vettura diretta, valida per un percorso che tocchi i territori di almeno due Stati contraenti e che comprenda esclusivamente linee iscritte nella lista prevista agli articoli 3 e 10 della Convenzione. par. 2. Nelle Regole uniformi, il termine "stazione" comprende: le stazioni ferroviarie, i porti dei servizi di navigazione e tutti gli altri impianti delle imprese di trasporto, aperti al pubblico per la esecuzione del contratto di trasporto.

Appendice B - art. 2

Articolo 2 Eccezione al campo d'applicazione par. 1. Le spedizioni, la cui stazione di partenza e quella destinataria sono situate sul territorio di uno stesso Stato e che toccano il territorio di un altro Stato solamente in transito non sono soggette alle Regole uniformi: a) quando le linee percorse in transito sono esercitate esclusivamente da una ferrovia dello Stato di partenza o b) quando gli Stati o le ferrovie interessati hanno stabilito di non considerare questi trasporti come internazionali. par. 2. Le spedizioni fra stazioni di due Stati limitrofi e le spedizioni tra le stazioni di due Stati in transito per il territorio di un terzo Stato, se si effettuano su linee esercitate esclusivamente da una ferrovia di uno di questi tre Stati, sono soggette al regime di traffico interno applicabile a detta ferrovia, quando il mittente, utilizzando la relativa lettera di vettura, lo rivendichi e se le leggi ed i regolamenti degli Stati interessati non vi si oppongano.

Appendice B - art. 3

Articolo 3 Obbligo al trasporto par. 1. La ferrovia deve effettuare, alle condizioni delle Regole uniformi, qualunque trasporto di merci a carro completo, purche': a) il mittente osservi le Regole uniformi, le disposizioni complementari e le tariffe; b) il trasporto sia possibile con il personale ed i mezzi normali di trasporto che permettono di soddisfare le ordinarie esigenze del traffico; c) il trasporto non sia impedito da circostanze che la ferrovia non possa evitare ed alle quali non dipenda da essa ovviare. par. 2. La ferrovia ha l'obbligo di accettare soltanto le merci il cui carico, trasbordo o scarico esigono l'uso di mezzi speciali soltanto se le stazioni ove tali operazioni devono essere eseguite dispongano di tali mezzi. par. 3. La ferrovia ha l'obbligo di accettare le merci il cui trasporto possa eseguirsi senza ritardo; le prescrizioni in vigore presso la stazione di partenza stabiliscono in quali casi le merci che non corrispondano alle condizioni predette debbano essere accettate provvisoriamente in deposito. par. 4. Quando l'autorita' competente abbia deciso che: a) il servizio sia soppresso o sospeso in tutto o in parte; b) alcune spedizioni siano escluse o ammesse soltanto a determinate condizioni, tali provvedimenti devono essere portati senza indugio a conoscenza del pubblico e delle ferrovie; quest'ultime informano in proposito le ferrovie degli altri Stati ai fini della loro pubblicazione. par. 5. Le ferrovie possono, di comune accordo, concentrare il trasporto di merci, per determinate relazioni, in punti di confine ed in paesi di transito determinati. Tali provvedimenti sono comunicati all'Ufficio centrale. Essi vengono riportati dalle ferrovie in liste speciali, pubblicate nella forma prevista per le tariffe internazionali ed entrano in vigore un mese dopo la data della comunicazione all'Ufficio centrale. par. 6. Qualsiasi infrazione commessa dalla ferrovia alle disposizioni del presente articolo puo' dare luogo ad una azione per il risarcimento del danno causato.

Appendice B - art. 4

Articolo 4 Oggetti esclusi dal trasporto Sono esclusi dal trasporto: a) gli oggetti il cui trasporto non e' consentito, sia pure su uno solo dei territori da percorrere; b) gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori da percorrere; c) gli oggetti che per le loro dimensioni, la loro massa o il loro condizionamento, non si prestano al trasporto richiesto, a causa degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate; d) le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto conformemente al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi, salvo le deroghe previste nell'articolo 5, par. 2.

Appendice B - art. 5

Articolo 5 Oggetti ammessi al trasporto sotto condizione par. 1. Sono ammessi al trasporto sotto condizione: a) le materie e gli oggetti ammessi al trasporto alle condizioni del RID o degli accordi e delle clausole tariffarie previste al par. 2; b) i trasporti di feretri, i veicoli ferroviari circolanti su loro proprie ruote, gli animali vivi, le spedizioni il cui trasporto presenta particolari difficolta' a causa delle loro dimensioni, della loro massa o del loro condizionamento: alle condizioni delle disposizioni complementari; queste ultime possono derogare alle Regole uniformi. Gli animali vivi devono essere scortati da un custode fornito dal mittente. Il custode non e' tuttavia necessario quando cio' e' previsto dalle tariffe internazionali o qualora le ferrovie partecipanti al trasporto vi abbiano rinunciato su richiesta del mittente; in questo caso, salvo convenzione contraria, la ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' per ogni perdita o avaria risultanti da un rischio che la scorta aveva lo scopo di evitare. par. 2. Due o piu' Stati, mediante accordi, o due o piu' ferrovie, mediante clausole tariffarie, possono stabilire le condizioni a cui devono soddisfare alcune materie o alcuni oggetti esclusi dal trasporto dal RID per esservi tuttavia ammessi. Gli Stati o le ferrovie possono, nelle stesse forme, rendere meno rigorose le condizioni di ammissione previste dal RID. Tali accordi e clausole tariffarie debbono essere pubblicate e comunicate all'Ufficio centrale, che le notifica agli Stati.

Appendice B - art. 6

Articolo 6 Tariffe - Accordi particolari par. 1. Le tasse di porto e le tasse accessorie sono calcolate conformemente alle tariffe legalmente in vigore e debitamente pubblicate in ciascuno Stato, valevoli al momento della conclusione del contratto di trasporto, anche se le tasse di porto sono calcolate separatamente su diverse sezioni del percorso. par. 2. Le tariffe devono contenere tutte le condizioni speciali applicabili al trasporto, in particolare gli elementi necessari al calcolo delle tasse di porto e delle tasse accessorie e, se del caso, le condizioni di conversione monetaria. Le condizioni delle tariffe possono derogare alle Regole uniformi soltanto se queste lo prevedano espressamente. par. 3. Le tariffe devono essere applicate a tutti alle stesse condizioni. par. 4. Le ferrovie possono concludere accordi particolari che comportino riduzioni di prezzi od altre agevolazioni, nella misura in cui condizioni equiparabili siano praticate nei confronti degli utenti che si trovino in situazioni equiparabili. Riduzioni di prezzo od altre agevolazioni possono essere accordate per il servizio della ferrovia, per il servizio delle pubbliche amministrazioni o per enti di beneficenza. La pubblicazione dei provvedimenti presi in virtu' del primo e del secondo alinea non e' obbligatoria. par. 5. Le tariffe internazionali possono essere dichiarate obbligatoriamente applicabili nel traffico internazionale, con l'esclusione delle tariffe interne. L'applicazione di una tariffa internazionale puo' essere subordinata alla sua espressa richiesta nella lettera di vettura. par. 6. Le tariffe e le modificazioni delle tariffe sono considerate validamente pubblicate nel momento in cui la ferrovia le mette dettagliatamente a disposizione degli utenti. La pubblicazione delle tariffe internazionali e' obbligatoria soltanto negli Stati in cui le ferrovie partecipano a queste tariffe come reti di partenza o di destinazione. par. 7. Gli aumenti di prezzo delle tariffe internazionali e le altre disposizioni aventi l'effetto di aggravare le condizioni di trasporto previste da queste tariffe entrano in vigore solo quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo nei seguenti casi: a) se una tariffa internazionale prevede l'estensione di una tariffa interna al percorso totale, si applicano i termini di pubblicazione di detta tariffa interna; b) se le maggiorazioni dei prezzi di una tariffa internazionale derivano da un aumento generale dei prezzi delle tariffe interne di una ferrovia partecipante, esse entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione purche' l'adattamento dei prezzi della tariffa internazionale che causa tale aumento sia stato annunciato almeno quindici giorni prima; detto annuncio non puo' precedere, tuttavia, la data di pubblicazione dell'aumento dei prezzi delle tariffe interne in parola; c) se le tasse di porto e le tasse accessorie previste nelle tariffe internazionali devono essere modificate per tener conto delle fluttuazioni dei cambi o se devono essere rettificati degli errori manifesti, tali modificazioni e rettifiche entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione. par. 8. Negli Stati in cui non esiste l'obbligo di pubblicare alcune tariffe, ne' di applicarle a tutti gli utenti alle stesse condizioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano nella misura in cui esse comportino tale obbligo. par. 9. La ferrovia non puo' riscuotere oltre alle tasse di porto e alle tasse accessorie previste dalle tariffe, alcuna somma all'infuori delle spese da essa sostenute. Dette spese devono essere debitamente esposte e calcolate a parte sulla lettera di vettura, con ogni giustificazione utile. Quando queste giustificazioni siano state fornite mediante documenti allegati alla lettera di vettura e se il pagamento delle spese in questione incombe al mittente, detti documenti non sono rilasciati al destinatario insieme alla lettera di vettura, ma sono riconsegnati al mittente con il conto delle spese menzionate all'articolo 15, par. 7.

Appendice B - art. 7

Articolo 7 Unita' di conto - Corso di conversione o di accettazione delle valute par. 1. L'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' il Diritto speciale di prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale per le proprie operazioni e transazioni. par. 2. Il valore, in Diritto speciale di prelievo, della valuta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e' calcolato secondo quanto stabilito da tale Stato. Tale calcolo deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 3. Per uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale, la cui legislazione non permette l'applicazione dei par. 1 o 2, l'unita' di conto prevista dalle Regole uniformi e' considerata uguale a tre franchioro. Il franco-oro e' definito da 10/31 di grammo d'oro al titolo di 0,900. La conversione del franco-oro deve esprimere in valuta nazionale un valore reale il piu' vicino possibile a quello che risulterebbe dall'applicazione del par. 1. par. 4. Gli Stati, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della Convenzione e ogni volta che si produce un mutamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della propria valuta nazionale in rapporto all'unita' di conto, comunicano all'Ufficio centrale il loro metodo di calcolo conformemente al par. 2 oppure i risultati della conversione conformemente al par. 3. L'Ufficio centrale notifica queste informazioni agli Stati. par. 5. La ferrovia deve pubblicare i corsi ai quali: a) effettua la conversione delle somme espresse in unita' monetarie straniere, pagabili in valuta nazionale (corso di conversione); b) accetta in pagamento valute estere (corso di accettazione).

Appendice B - art. 8

Articolo 8 Disposizioni speciali per determinati trasporti par. 1. Per il trasporto dei carri privati, sono previste disposizioni particolari nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP), Allegato II alle Regole uniformi. par. 2. Per il trasporto dei contenitori, sono previste disposizioni particolari nel Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo), Allegato III alle Regole uniformi. par. 3. Per il trasporto dei colli espressi, le ferrovie possono, mediante clausole tariffarie, concordare disposizioni particolari conformi al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV alle Regole uniformi. par. 4. Due o piu' Stati, mediante accordi, oppure due o piu' ferrovie, mediante disposizioni complementari o clausole tariffarie, possono concordare condizioni in deroga alle Regole uniformi per i trasporti concernenti: a) le spedizioni con documento di trasporto negoziabile; b) le spedizioni la cui riconsegna e' ammessa solo contro la restituzione del duplicato della lettera di vettura; c) le spedizioni di giornali; d) le spedizioni destinate alle fiere o esposizioni; e) le spedizioni di attrezzi di carico e di mezzi di protezione contro il calore ed il freddo per le merci trasportate; f) le spedizioni effettuate, su tutto o parte del percorso, con lettera di vettura che non serva come documento di tassazione e di fatturazione; g) le spedizioni effettuate mediante l'utilizzazione della trasmissione automatica dei dati.

Appendice B - art. 9

Articolo 9 Disposizioni complementari par. 1. Due o piu' Stati o due o piu' ferrovie possono stabilire disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi. Esse non possono derogare alle Regole uniformi che nel caso in cui queste ultime lo prevedono espressamente. par. 2. Le disposizioni complementari entrano in vigore e sono pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ogni Stato. Le disposizioni complementari e la loro entrata in vigore sono comunicate all'Ufficio centrale.

Appendice B - art. 10

Articolo 10 Diritto nazionale par. 1. Per quanto non previsto nelle Regole uniformi, nelle disposizioni complementari e nelle tariffe internazionali, si applica il diritto nazionale. par. 2. Per diritto nazionale si intende quello dello Stato in cui l'avente diritto fa valere i suoi diritti, comprese le regole relative ai conflitti di legge.

Appendice B - art. 11

Articolo 11 Conclusione del contratto di trasporto par. 1. Il contratto di trasporto e' concluso nel momento in cui la ferrovia di partenza ha accettato al trasporto la merce accompagnata dalla lettera di vettura. L'accettazione e' comprovata dall'apposizione sulla lettera di vettura e, quando del caso, su ciascun foglio complementare, del bollo della stazione mittente o dell'indicazione della macchina contabile, recante la data di accettazione. par. 2. Il procedimento di cui al par. 1 deve aver luogo immediatamente dopo la consegna al trasporto della totalita' della merce che costituisce l'oggetto della lettera di vettura e, nella misura in cui lo prevedano le prescrizioni in vigore nella stazione di partenza, il pagamento delle spese che il mittente prende a suo carico o il deposito di una garanzia conformemente all'articolo 15, par. 7. Detto procedimento deve avere luogo alla presenza del mittente se questi lo domanda. par. 3. Dopo l'apposizione del bollo o dell'indicazione della macchina contabile, la lettera di vettura fa prova della conclusione e del contenuto del contratto di trasporto. par. 4. Tuttavia, per cio' che concerne le merci il cui carico spetta al mittente in virtu' delle tariffe o degli accordi tra lui e la ferrovia, se accordi del genere sono ammessi alla stazione di partenza, le indicazioni figuranti sulla lettera di vettura relative alla massa della merce o al numero dei colli fanno prova contro la ferrovia solo se questa ultima abbia verificato detta massa o detto numero e ne abbia fatto annotazione sulla lettera di vettura. Se del caso, tali indicazioni possono essere provate con altri mezzi. Se e' evidente che nessuna mancanza effettiva corrisponde alla differenza di massa o di numero di colli rispetto alle indicazioni riportare sulla lettera di vettura, queste non fanno prova contro la ferrovia. Cio' specialmente quando il carro sia consegnato al destinatario con i piombi di origine intatti. par. 5. La ferrovia e' tenuta a certificare sul duplicato della lettera di vettura, con l'apposizione del bollo a data o con l'indicazione della macchina contabile, il ricevimento della merce e la data dell'accettazione al trasporto, prima di restituire tale duplicato al mittente. Detto duplicato non ha il valore ne' della lettera di vettura che accompagna la merce, ne' di un titolo di credito negoziabile.

Appendice B - art. 12

Articolo 12 Lettera di vettura par. 1. Il mittente deve presentare una lettera di vettura debitamente compilata. Per ogni spedizione deve essere compilata una lettera di vettura. Una sola lettera di vettura puo' riguardare soltanto il carico di un solo carro. Le disposizioni complementari possono derogare a dette regole. par. 2. Le ferrovie fissano, per la piccola e per la grande velocita', il modello uniforme di lettera di vettura, che deve contenere un duplicato per il mittente. La scelta della lettera di vettura da parte del mittente sta ad indicare se la merce deve essere trasportata a piccola o a grande velocita'. La richiesta della grande velocita' per una parte del percorso e della piccola velocita' per l'altra parte non e' ammessa, salvo accordo fra tutte le ferrovie interessate. Per determinati traffici, particolarmente tra paesi limitrofi, le ferrovie possono prescrivere, nelle tariffe, l'impiego di una lettera di vettura di modello semplificato. par. 3. La lettera di vettura deve essere stampata in due od eventualmente in tre lingue, delle quali una almeno deve essere scelta tra le lingue di lavoro dell'Organizzazione. Le tariffe internazionali possono stabilire la lingua nella quale devono essere redatte le indicazioni che il mittente deve riportare sulla lettera di vettura. In mancanza, esse devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dello Stato di partenza e una traduzione in una delle lingue di lavoro dell'Organizzazione deve esservi allegata, a meno che le indicazioni non siano redatte in una di dette lingue. Le indicazioni apposte dal mittente sulla lettera di vettura devono essere redatte in caratteri latini, salvo le deroghe previste dalle disposizioni complementari o dalle tariffe internazionali.

Appendice B - art. 13

Articolo 13 Tenore della lettera di vettura par. 1. La lettera di vettura deve obbligatoriamente recare: a) la designazione della stazione destinataria; b) il nome e l'indirizzo del destinatario; come destinatario deve essere indicato una sola persona fisica o altro soggetto di diritto; c) la designazione della merce; d) la massa o, in mancanza, una indicazione analoga conforme alle prescrizioni in vigore alla stazione di partenza; e) il numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio, per le spedizioni in piccole partite e per i carri completi costituiti da uno o piu' componenti del carico spediti in traffico ferroviario-marittimo e che debbono essere trasbordati; f) il numero del carro e, inoltre, per i carri privati, la tara, per le merci il cui carico incombe al mittente; g) l'enumerazione dettagliata dei documenti che sono richiesti dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, allegati alla lettera di vettura o menzionati e da tenersi a disposizione della ferrovia in una stazione designata o in un ufficio doganale o in un ufficio di qualsivoglia altra autorita'; h) il nome e l'indirizzo del mittente; una sola persona fisica o altro soggetto di diritto deve essere indicato come mittente; se le prescrizioni in vigore nella stazione mittente lo esigano, il mittente deve aggiungere al proprio nome e indirizzo la sua firma manoscritta, stampata o apposta mediante un timbro. Le prescrizioni in vigore nella stazione mittente determinano, per tutto il percorso, le nozioni di "carro completo" e "spedizione in piccole partite". par. 2. La lettera di vettura deve, se del caso, contenere tutte le altre indicazioni previste dalle Regole uniformi. Essa non puo' contenere altre indicazioni salvo che siano prescritte o ammesse dalle leggi e dai regolamenti di uno Stato, dalle disposizioni complementari o dalle tariffe, e non siano contrarie alle Regole uniformi. par. 3. Tuttavia, il mittente puo' inserire nell'apposito spazio della lettera di vettura riservato a tale scopo, ma a titolo di informazione per il destinatario, delle indicazioni che si riferiscono alla spedizione, senza che ne derivino obblighi o responsabilita' per la ferrovia. par. 4. E' vietato sostituire la lettera di vettura con altri documenti o unirvi documenti diversi da quelli che sono prescritti o ammessi dalle Regole uniformi, dalle disposizioni complementari o dalle tariffe.

Appendice B - art. 14

Articolo 14 Itinerario e tariffe applicabili par. 1. Il mittente puo' prescrivere, nella lettera di vettura, l'itinerario da seguire, determinandolo con l'indicazione dei punti di confine o delle stazioni di confine e, se del caso, con l'indicazione delle stazioni di transito tra ferrovie. Egli puo' indicare soltanto punti di confine e stazioni di confine aperti al traffico nella relazione considerata. par. 2. Sono assimilate ad una prescrizione di itinerario: a) l'indicazione delle stazioni nelle quali devono essere eseguite le formalita' richieste dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, nonche' l'indicazione delle stazioni in cui devono essere fornite speciali cure alla merce (cura degli animali, righiacciamento, ecc.); b) l'indicazione delle tariffe da applicare, se essa sia sufficiente a stabilire le stazioni fra le quali le tariffe domandate devono essere applicate; c) l'indicazione del pagamento di tutte o parte delle spese fino a X (designando X nominativamente il punto in cui si fa la sutura delle tariffe tra paesi limitrofi). par. 3. All'infuori dei casi indicati nell'articolo 3, par. 4 e 5, e nell'articolo 33, par. 1, la ferrovia non puo' effettuare il trasporto per un itinerario diverso da quello prescritto dal mittente se non alla doppia condizione: a) che le formalita' prescritte dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, come pure le cure speciali da fornire alla merce, abbiano sempre luogo nelle stazioni designate dal mittente; b) che le spese e i termini di resa non siano superiori alle spese e ai termini di resa calcolati in base all'itinerario prescritto dal mittente. La lettera a) non si applica alle spedizioni in piccole partite se una delle ferrovie partecipanti al trasporto non puo' rispettare l'itinerario scelto dal mittente a causa delle prescrizioni di itinerario risultanti dalla propria organizzazione dei trasporti internazionali delle spedizioni in piccole partite. par. 4. Fatta riserva del par. 3, le spese e i termini di resa sono calcolati secondo l'itinerario prescritto dal mittente o, in mancanza, secondo l'itinerario scelto dalla ferrovia. par. 5. Nella lettera di vettura, il mittente puo' indicare le tariffe da applicare. La ferrovia deve applicare tali tariffe se sono soddisfatte le condizioni valevoli per la loro applicazione. par. 6. Se le indicazioni fornite dal mittente non sono sufficienti per stabilire l'itinerario o le tariffe da applicare o se talune di queste indicazioni sono incompatibili, la ferrovia deve scegliere l'itinerario o le tariffe che essa giudica piu' vantaggiose per il mittente. par. 7. La ferrovia e' responsabile dei danni risultanti dalla scelta effettuata conformemente al par. 6 soltanto in caso di dolo o di colpa grave. par. 8. Se esiste una tariffa internazionale tra la stazione di partenza e quella destinataria e se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato questa tariffa, essa deve rimborsare all'avente diritto, su sua domanda, la differenza tra il prezzo di trasporto cosi' calcolato e quello che si sarebbe ottenuto, sullo stesso percorso, dalla sutura di altre tariffe, sempre che detta differenza superi le 4 unita' di conto per lettera di vettura. La stessa procedura si applica se, in mancanza di sufficienti indicazioni del mittente, la ferrovia ha applicato la sutura delle tariffe pur esistendo, ogni altra condizione essendo identica, una tariffa internazionale con tassazione piu' vantaggiosa.

Appendice B - art. 15

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