LEGGE 18 dicembre 1984, n. 976
Articolo 57 Estinzione dell'azione contro la ferrovia par. 1. L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa. par. 2. Tuttavia, l'azione non si estingue: a) in caso di perdita parziale o di avaria, se 1° la perdita o l'avaria sia stata constatata prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto conformemente all'articolo 52; 2° la constatazione che avrebbe dovuto esser fatta conformemente all'articolo 52, sia stata omessa per colpa imputabile alla ferrovia; b) in caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, se costui 1° richieda l'accertamento conformemente all'articolo 52 immediatamente dopo la scoperta del danno e al piu' tardi nei sette giorni successivi all'accettazione della merce, e 2° provi inoltre che il danno si e' prodotto tra il momento della accettazione al trasporto e quello della riconsegna; c) in caso di superamento del termine di resa, se l'avente diritto abbia, entro sessanta giorni, fatto valere i suoi diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all'articolo 55, par. 3; d) se l'avente diritto provi che il danno abbia come causa il dolo o la colpa grave imputabile alla ferrovia. par. 3. Se la merce e' stata rispedita alle condizioni previste nell'articolo 38, par. 1, le azioni per perdita parziale o avaria derivanti da uno dei contratti di trasporto anteriori si estinguono come se si trattasse di un unico contratto.
Appendice B - art. 58
Articolo 58 Prescrizione dell'azione par. 1. L'azione derivante dal contratto di trasporto si prescrive in un anno. Tuttavia, la prescrizione e' di due anni se si tratta dell'azione: a) per il pagamento di un assegno che la ferrovia abbia gia' incassato dal destinatario; b) per il pagamento del residuo della somma ricavata da una vendita effettuata dalla ferrovia; c) fondata su di un danno avente per causa il dolo; d) fondata su di un caso di frode; e) fondata su uno dei contratti di trasporto anteriori alla rispedizione, nel caso previsto dall'articolo 38, par. 1. par. 2. La prescrizione decorre nel caso di azione: a) per indennita' per perdita totale: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa; b) per indennita' per perdita parziale, avaria o superamento del termine di resa: dal giorno in cui ha avuto luogo la riconsegna; c) per pagamento, o per rimborso di tasse di porto, di spese accessorie, di altre spese o di soprattasse, oppure per correzione in caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella riscossione: 1° se vi e' stato pagamento: dal giorno del pagamento; 2° se non vi e' stato pagamento: dal giorno dell'accettazione della merce al trasporto se il pagamento incombe al mittente, o dal giorno in cui il destinatario ha ritirato la lettera di vettura se il pagamento incombe a lui; 3° se si tratta di somme affrancate con bollettino di affrancazione: dal giorno in cui la ferrovia trasmette al mittente il conto delle spese quale previsto nell'articolo 15, par. 7; in mancanza di tale trasmissione, il termine per i crediti della ferrovia decorre dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa; d) della ferrovia per il pagamento di una somma corrisposta dal destinatario in luogo e vece del mittente, o viceversa, che la ferrovia deve restituire all'avente diritto: dal giorno in cui e' stata fatta la richiesta di restituzione; e) relativa agli assegni previsti all'articolo 17: dal trentesimo giorno che segue la scadenza del termine di resa; f) per il pagamento del residuo di una somma ricavata dalla vendita: dal giorno della vendita; g) per il pagamento di un supplemento di diritti reclamato dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative: dal giorno della domanda di queste autorita'; h) in tutti gli altri casi: dal giorno in cui puo' essere esercitato il diritto. Il giorno indicato come inizio della prescrizione non e' mai compreso nel computo dei termini. par. 3. In caso di reclamo indirizzato alla ferrovia in conformita' dell'articolo 53 unitamente alla documentazione giustificativa necessaria, la prescrizione e' sospesa fino al giorno in cui la ferrovia respinge per iscritto il reclamo e restituisce i documenti. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. par. 4. L'azione prescritta non puo' essere esercitata ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione. par. 5. Salvo le disposizioni che precedono, la sospensione e' l'interruzione della prescrizione sono regolate dal diritto nazionale.
Appendice B - art. 59
Articolo 59 Regolamento dei conti tra ferrovie par. 1. Ogni ferrovia che abbia incassato, o alla partenza o all'arrivo, le spese od altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante. Le modalita' di pagamento sono fissate negli accordi intervenuti tra le ferrovie. par. 2. Salvi i propri diritti verso il mittente, la ferrovia di partenza e' responsabile delle tasse di porto e delle altre spese che non avesse incassato, mentre il mittente le aveva prese a suo carico conformemente all'articolo 15. par. 3. Se la ferrovia destinataria effettua la riconsegna della merce senza riscuotere le spese o gli altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, essa ne e' responsabile verso le ferrovie che hanno partecipato al trasporto e gli altri interessati. par. 4. In caso di mancato pagamento da parte di una delle ferrovie constatato dall'Ufficio centrale su domanda di una delle ferrovie creditrici, le conseguenze sono sopportate da tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla quota loro spettante sulle tasse di porto. Resta riservato il diritto di regresso contro la ferrovia della quale e' stata constatata l'inadempienza.
Appendice B - art. 60
Articolo 60 Regresso in caso di perdita o d'avaria par. 1. La ferrovia che ha pagato un'indennita' per perdita totale o parziale o per avaria in virtu' delle Regole uniformi ha un diritto di regresso contro le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, conformemente alle disposizioni seguenti: a) la ferrovia che ha causato il danno ne e' la sola responsabile; b) se il danno e' stato causato da piu' ferrovie, ciascuna risponde del danno che ha causato; se la distinzione non e' possibile, la indennita' viene ripartita fra esse conformemente alla lettera c), c) se non puo' essere provato che il danno e' stato causato da una o piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tutte le ferrovie che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelle che provassero che il danno non si e' prodotto sulle loro linee; la ripartizione e' fatta in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe. par. 2. Nel caso di insolvibilita' di una delle ferrovie, la quota che le incombe e da essa non pagata e' ripartita fra tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe.
Appendice B - art. 61
Articolo 61 Regresso in caso di ritardo nella resa par. 1. L'articolo 60 si applica in caso di indennita' pagata per ritardo nella resa. Se tale ritardo e' causato da piu' ferrovie, l'indennita' e' ripartita fra tali ferrovie in proporzione alla durata del ritardo verificatosi sulle rispettive linee. par. 2. I termini di resa stabiliti nell'articolo 27 sono ripartiti nel modo seguente: a) se due ferrovie hanno partecipato al trasporto: 1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali; 2° il termine di trasporto e' diviso in proporzione alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe; b) se tre o piu' ferrovie hanno partecipato al trasporto: 1° il termine di spedizione e' diviso in parti uguali tra la ferrovia mittente e quella destinataria; 2° il termine di trasporto e' diviso tra tutte le ferrovie: - per un terzo in parti uguali, - per due terzi proporzionalmente alle distanze chilometriche di applicazione delle tariffe. par. 3. I termini supplementari ai quali una ferrovia ha diritto sono attribuiti a detta ferrovia. par. 4. L'intervallo tra la consegna della merce alla ferrovia e l'inizio del termine di spedizione e' attribuito esclusivamente alla ferrovia di partenza. par. 5. La ripartizione di cui sopra entra in considerazione nel solo caso in cui il termine totale di resa non sia stato osservato.
Appendice B - art. 62
Articolo 62 Procedura di regresso par. 1. La fondatezza del pagamento effettuato dalla ferrovia che esercita una delle azioni di regresso previste agli articoli 60 e 61 non puo' essere contestata dalla ferrovia contro la quale l'azione di regresso e' esercitata, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e se quest'ultima ferrovia, debitamente citata, fu posta in grado di intervenire nel giudizio. Il giudice investito dell'azione principale fissa i termini assegnati per la notificazione della citazione e per l'intervento. par. 2. La ferrovia che esercita il suo regresso deve proporre una sola e medesima azione contro tutte le ferrovie con le quali non sia venuta a transazione, sotto pena di perdere il suo diritto di regresso contro le ferrovie non citate. par. 3. Il giudice deve decidere con un'unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. par. 4. Le ferrovie citate non possono esercitare alcun regresso ulteriore. par. 5. Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.
Appendice B - art. 63
Articolo 63 Competenza per le azioni di regresso par. 1. La giurisdizione in cui ricade la sede della ferrovia contro la quale si propone l'azione di regresso e' la sola competente per tutte le azioni di regresso. par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro piu' ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra le giurisdizioni competenti in virtu' del par. 1, quella davanti alla quale vuole proporre la sua domanda.
Appendice B - art. 64
Articolo 64 Accordi relativi al regresso Le ferrovie possono derogare mediante accordi alle norme sulle azioni di regresso reciproche del presente Titolo ad eccezione di quella prevista dall'articolo 62, par. 5.
Appendice B - art. 65
Articolo 65 Deroghe temporanee par. 1. Se la situazione economica e finanziaria di uno Stato e' di natura tale da provocare gravi difficolta' per l'applicazione del Titolo VI. ogni Stato puo' derogare agli articoli 15, 17 e 30 decidendo, per determinati traffici, che: a) Le spedizioni in partenza da tale Stato siano affrancate 1° sino alle sue frontiere, o 2° almeno sino alle sue frontiere; b) le spedizioni a destinazione di tale Stato siano affrancate in partenza: 1° almeno fino alle sue frontiere, in quanto lo Stato di partenza non imponga la restrizione prevista sub a) 1°, o 2° tutt'al piu' fino alle sue frontiere; c) le spedizioni in provenienza o a destinazione di questo Stato non possono essere gravate di alcun assegno e che non siano ammesse spese anticipate, o che gli assegni e le spese anticipate siano ammessi soltanto in certi limiti; d) il mittente non possa modificare il contratto di trasporto per quanto concerne il paese destinatario, l'affrancazione e l'assegno. par. 2. Alle medesime condizioni gli Stati possono autorizzare le ferrovie a derogare agli articoli 15, 17, 30 e 31 decidendo, per i loro traffici reciproci, che: a) le disposizioni concernenti il pagamento delle spese siano particolarmente fissate dopo accordi tra le ferrovie interessate; tuttavia queste non possono definire modalita' non previste all'articolo 15; b) alcuni ordini ulteriori non siano ammessi. par. 3. I provvedimenti adottati in conformita' dei par. 1 e 2 sono comunicati all'Ufficio centrale. I provvedimenti indicati nel par. 1 entrano in vigore al piu' presto allo scadere del termine di otto giorni a decorrere dalla data della lettera con la quale l'Ufficio centrale ha notificato tali provvedimenti agli altri Stati. I provvedimenti indicati nel par. 2 entrano in vigore al piu' presto allo scadere del termine di due giorni a decorrere dalla data della loro pubblicazione negli Stati interessati. par. 4. I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.
Appendice B - art. 66
Articolo 66 Deroghe Le disposizioni delle Regole uniformi non possono prevalere su quelle che alcuni Stati sono indotti ad emanare, nel traffico reciproco in applicazione di determinati Trattati, quali i Trattati relativi alla Comunita' Europea del carbone e dell'acciaio ed alla Comunita' economica europea.
Allegati - Allegato I
ALLEGATO I (Articoli 4 e 5) Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo l'articolo 69, par. 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID), Allegato I alla CIM. La Commissione di Esperti ne adatta ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.
Allegati - Allegato II
ALLEGATO II (Articolo 8, par. 1) Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP) Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo l'articolo 69, par. 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto dei carri privati (RIP), Allegato IV alla CIM. La Commissione di Esperti ne adatta ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.
Allegati - Allegato III
ALLEGATO III (Articolo 8, par. 2) Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo) Questo Allegato recepisce la versione che la Commissione di Esperti fissa, secondo l'articolo 69 par. 4, della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) del 7 febbraio 1970, per il Regolamento internazionale concernente il trasporto dei contenitori (RICo), Allegato V alla CIM. La Commissione di Esperti ne adatta ugualmente il testo, dal punto di vista redazionale, a quello della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980.
Allegati - Allegato IV
ALLEGATO IV (Articolo 8, par. 3) Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx) par. 1. Si considerano come colli espressi soltanto le merci trasportate in modo particolarmente rapido alle condizioni di una tariffa internazionale. Si ammettono come colli espressi soltanto le merci che possono normalmente essere caricate nel bagagliaio dei treni viaggiatori. Le tariffe internazionali possono derogare a questa norma. par. 2. Sono esclusi dal trasporto come colli espressi gli oggetti indicati nell'articolo 4 delle Regole uniformi. Le materie e gli oggetti elencati nel RID e quelli contemplati negli accordi e nelle clausole tariffarie conclusi in vi tu dell'articolo 5, par. 2, delle Regole uniformi sono ammessi al trasporto come colli espressi solo in quanto tale modo di trasporto sia espressamente previsto dal RID o dai suddetti accordi o clausole tariffarie. Le tariffe internazionali stabiliscono se altre merci possono essere ugualmente escluse dal trasporto o essere ammesse a determinate condizioni. par. 3. I colli espressi possono essere consegnati al trasporto con un documento diverso da quello previsto nell'articolo 12, par. 2, delle Regole uniformi. Il modello da utilizzare e le indicazioni che debbono o possono esservi iscritte sono stabilite dalle tariffe internazionali. Detto documento deve obbligatoriamente comportare: a) La designazione della stazione di partenza e di quella di destinazione; b) il nome e l'indirizzo del mittente e del destinatario; c) la designazione della merce; d) il numero dei colli e la descrizione dell'imballaggio; e) l'enumerazione dettagliata dei documenti richiesti dalle autorita' doganali o da altre autorita' amministrative, uniti al documento di trasporto. par. 4. I colli espressi devono essere trasportati con mezzi rapidi nei termini previsti nelle tariffe internazionali. I termini di resa devono, in ogni caso, essere minori dei termini di resa stabiliti per le spedizioni a grande velocita'. par. 5. Le tariffe internazionali possono anche prevedere delle deroghe alle Regole uniformi diverse da quelle sopra specificate. Non si puo' tuttavia derogare agli articoli da 35 a 38, da 40 a 42, 44 e da 47 a 58 delle Regole uniformi. par. 6. Se le disposizioni che precedono e quelle delle tariffe internazionali non vi si oppongano, le Regole uniformi sono applicabili ai trasporti dei colli espressi.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)