LEGGE 10 giugno 1985, n. 302

Type Legge
Publication 1985-06-10
Ultimo aggiornamento 1985-06-26
State In force
Source Normattiva
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Articolo XXV 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo X, qualsiasi rimanenza del Fondo di riserva e degli interessi provenienti da tale fondo in possesso dell'Organizzazione alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore e' rimborsata, mediante suddivisione, a quei Governi che sono ancora parte al presente Accordo immediatamente prima di detta data, in base alla percentuale del loro contributo annuale piu' recente. 2. a) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione al presente Accordo in virtu' dell'articolo XXIII paga all'Organizzazione, o riceve da questa, la differenza fra cio' che ha pagato all'Organizzazione in esecuzione dell'articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli era imputabile durante la sua partecipazione. b) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione paga all'Organizzazione la sua parte di spese in capitale che sono state sostenute dal Governo della Danimarca e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. La somma da versare e determinata in base alla percentuale del contributo piu' recente imputato al Governo che ha ritirato la sua partecipazione. Il pagamento dovra' essere effettuato alla data del ritiro.

Allegato A-art. XXVI

Articolo XXVI 1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo potra' essere avanzata da un Governo contraente o dal Consiglio. La proposta e' comunicata per iscritto al Segretario generale che la trasmette a tutti i Governi contraenti chiedendo loro di comunicargli formalmente se la accettano o meno. 2. L'adozione di un emendamento richiede il consenso di due terzi di tutti i Governi contraenti il cui totale di contributi per l'anno in corso sia almeno pari al novanta per cento. 3. L'emendamento cosi' adottato entra il vigore per tutti i Governi contraenti il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l'accettazione ufficiale dell'emendamento, comunicato per iscritto, dai Governi contraenti responsabili di almeno il novantotto per cento dei contributi per l'anno in corso. 4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ogni emendamento adottato a tutti i Governi contraenti e notifica loro ogni accettazione e data d'entrata in vigore di ogni emendamento. 5. In casi diversi da quelli specificati al paragrafo 6 dell'articolo XIII, il Consiglio puo' emendare gli Allegati al presente Accordo, fatti salvi i termini e le condizioni del predetto e il consenso del Governo della Danimarca.

Piece Jointe B

PIECE JOINTE B TEXTE OFFICIEUX REFONDU DE L'ACCORD SUR LE FINANCEMENT COLLECTIF DE CERTAINS SERVICES DE NAVIGATION AERIENNE D'ISLANDE Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto. ALLEGATO B Testo ufficioso riveduto dell'accordo sul finanziamento collettivo di alcuni servizi di navigazione aerea dell'Islanda Articolo I Ai fini del presente Accordo: a) per "Organizzazione" si intende l'organizzazione dell'Aviazione civile internazionale; b) per "Consiglio" si intende il Consiglio dell'Organizzazione; c) per "Segretario generale" si intende il Segretario generale dell'Organizzazione; d) per "Servizi" si intendono i servizi di cui all'Allegato I al presente Accordo e ogni Servizio supplementare che possa successivamente essere istituito in conformita' al presente Accordo.

Allegato B-art. II

Articolo II Il Governo dell'Islanda costituisce, gestisce e provvede alla manutenzione dei Servizi e, in considerazione dei vantaggi speciali che gliene derivano, prende a proprio carico il cinque per cento delle spese reali approvate in favore di questi Servizi.

Allegato B-art. III

Articolo III 1. Il Governo dell'Islanda gestisce e provvede alla manutenzione dei Servizi ininterrottamente, alle condizioni piu' economiche compatibili con l'efficienza dei Servizi e, ove possibile, in conformita' agli Standards, Pratiche raccomandate, Procedure e Specifiche attuate dall'organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni dell'Allegato I al presente Accordo, il sistema di rilevamento metereologico, di redazione e diffusione delle comunicazioni di rilevamento meteorologico deve essere conforme alle Procedure e Specifiche prescritte dall'organizzazione meteorologica mondiale. 3. Il Governo dell'Islanda notifica immediatamente al Segretario generale tutti i casi di urgenza che necessitino di una modifica o una riduzione temporanea dei servizi; il suddetto Governo ed il Segretario generale si consultano in tal caso riguardo alle misure da adottare allo scopo di limitare gli inconvenienti di tale modifica o riduzione.

Allegato B-art. IV

Articolo IV 1. Il Segretario generale controlla la gestione dei Servizi nella sua totalita' e puo', in qualsiasi momento, far procedere ad una ispezione dei servizi nonche' del materiale da questi utilizzato. 2. Il Governo dell'Islanda fornisce, su domanda del Segretario generale e nella misura del possibile, i rapporti sulla gestione dei servizi che il Segretario generale ritenga utili. 3. Il Segretario generale fornisce al Governo dell'Islanda su sua domanda, ove possibile, i pareri di cui il suddetto Governo puo' normalmente aver bisogno per adempiere agli obblighi che gli derivano dal presente Accordo. 4. Se il Governo dell'Islanda non adempie efficacemente alla gestione ed alla manutenzione di uno qualsiasi dei Servizi, il Governo e il Segretario generale si consultano al fine di stabilire i mezzi idonei per porvi rimedio.

Allegato B-art. V

Articolo V Il costo totale dei Servizi, calcolato in conformita' agli Allegati II e III del presente Accordo, non puo' superare 4.321.166 dollari USA per anno civile. Il Consiglio puo' elevare detto limite con il consenso di tutti i Governi contraenti, in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI.

Allegato B-art. VI

Articolo VI 1. Ai soli fini di istituire, gestire e provvedere alla manutenzione dei servizi che non vengano altrimenti assicurati in applicazione del presente Accordo, il limite fissato all'articolo V puo' essere elevato di un importo determinato con il consenso dei Governi contraenti i cui contributi totali siano perlomeno uguali al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi fissati per l'ultimo anno civile, in conformita' alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo II, le spese imputabili ai servizi di cui al paragrafo 1 del suddetto articolo, o qualsiasi spesa autorizzata in base alle disposizioni dell'articolo XIII, paragrafo 2, lettera a), a seguito dell'inclusione dei suddetti servizi nel presente Accordo, e' sostenuta esclusivamente dai Governi contraenti che vi consentano, proporzionalmente alla loro quota parte nell'ammontare globale per l'anno in questione. Nessuna parte del Fondo di riserva di cui all'articolo X, che non sia imputabile a questi servizi, puo' essere utilizzata per fini ai quali solo detti Governi abbiano consentito.

Allegato B-art. VII

Articolo VII 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, i Governi contraenti si impegnano a dividere il novantacinque per cento delle spese reali approvate dei servizi, determinate in conformita' alle disposizioni dell'articolo VIII, in proporzione ai vantaggi aeronautici che ogni Governo contraente trae dai servizi. Tale proporzione e' determinata, per ogni Governo contraente e per ogni anno civile, secondo il numero di traversate complete effettuate nel corso del suddetto anno dai suoi aeromobili civili sulle rotte colleganti l'Europa e l'America del Nord, di cui una parte qualunque passi a nord del parallelo 45° nord tra i meridiani 15° ovest e 50° ovest. Inoltre: a) un volo unicamente fra la Groenlandia e il Canada, la Groenlandia e gli Stati Uniti d'America, la Groenlandia e l'Islanda o l'Islanda e l'Europa vale per un terzo di traversata; b) un volo unicamente fra la Groenlandia e l'Europa, l'Islanda e il Canada, o l'Islanda e gli Stati Uniti d'America vale per due terzi di traversata; c) un volo diretto a o proveniente dall'Europa o dall'Islanda che non oltrepassi la costa dell'America del Nord, ma superi il 30° meridiano ovest a nord del 45° parallelo vale per un terzo di traversata. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo; a) una traversata e' calcolata anche se il decollo o l'atterraggio hanno avuto luogo in un punto situato fuori dai territori cui questo paragrafo fa riferimento; b) l'"Europa" non comprende ne' l'Islanda ne' le Azzorre. 3. Al piu' tardi il 20 novembre di ogni anno, il Consiglio fissa i contributi dei Governi contraenti, al fine di fornire anticipi per l'anno successivo. Per l'anno 1983, i contributi saranno determinati in base al numero delle traversate effettuate nel 1981 e in base al novantacinque per cento delle spese preventivate per il 1983. Il contributo di ogni Governo contraente e' adeguato in base ad ogni differenza fra gli importi da questo versati alla organizzazione sotto forma di anticipi per l'anno 1981 e la sua quota parte, determinata secondo il numero delle traversate effettuate nel 1981, del novantacinque per cento delle spese reali approvate per il 1981. Il contributo cosi' adeguato di ciascun Governo contraente verra' diminuito dell'importo della sua quota parte, fissato in base al numero delle traversate effettuate nel 1981, degli introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso che devono essere versati nel 1983 all'Islanda ai sensi dell'articolo XIV dell'Accordo. 4. Il metodo esposto al paragrafo 3 del presente articolo si applica ai contributi per l'anno 1984, con i cambiamenti di data che si impongono. 5. Per l'anno 1985, il sistema descritto al paragrafo 3 del presente articolo e' applicato con i necessari cambiamenti di data ed inoltre il contributo di ciascun Governo contraente viene nuovamente adeguato in base alla differenza tra la sua quota parte di introiti preventivati provenienti dai diritti d'uso, corrispondenti all'anno 1983, e la sua quota parte, fissata in base al numero delle traversate effettuate nel 1983, degli introiti reali accertati provenienti dai diritti d'uso e versati all'Islanda nel 1983. 6. Il sistema del 1985 si applica agli anni successivi, con i cambiamenti di data che si impongono. 7. Il 1 gennaio e il 1 luglio di ogni anno civile, a partire dal 1 gennaio 1983, ciascun Governo contraente paghera' all'Organizzazione, con versamenti semestrali, il contributo che gli e' stato imputato a titolo di anticipo per l'anno civile in corso, adeguato e diminuito in conformita' alle disposizioni dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 8. In caso di abrogazione del presente Accordo, il Consiglio procede agli adeguamenti destinati a raggiungere gli obiettivi del presente articolo relativi a qualsiasi periodo per il quale, alla data dell'abrogazione del citato Accordo, i pagamenti non siano stati adeguati in conformita' ai paragrafi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 9. Ciascun Governo contraente fornisce al Segretario generale, al piu' tardi il 1 maggio di ogni anno, nella forma prescritta dal Segretario generale, informazioni complete riguardo alle traversate effettuate nel corso dell'anno civile precedente cui questo articolo si applica. 10. I Governi contraenti possono convenire che le informazioni menzionate al paragrafo 9 del presente articolo saranno fornite al Segretario generale, a loro nome, da un altro Governo.

Allegato B-art. VIII

Articolo VIII 1. Il Governo dell'Islanda sottopone al Segretario generale, al piu' tardi il 15 settembre di ogni anno, i preventivi di spesa relativi ai Servizi per l'anno civile successivo espressi in corone islandesi. I preventivi sono stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo. 2. Il Governo dell'Islanda sottopone al Segretario generale, nei sei mesi successivi alla fine di ogni anno civile, lo stato delle spese reali relative ai Servizi per l'anno in questione. Il Segretario generale sottopone questo stato a ogni verifica o altro esame che ritenga necessario e invia al Governo dell'Islanda un rapporto su tale verifica. 3. Il Governo dell'Islanda fornisce al Segretario generale ogni ulteriore informazione di cui il Segretario generale possa aver bisogno riguardo alle previsioni di spesa o allo stato delle spese reali, nonche' ogni informazione di cui disponga riguardo al grado di utilizzazione dei servizi da parte di aeromobili di ogni nazionalita'. 4. Lo stato delle spese reali per ogni anno e' sottoposto all'approvazione del Consiglio. 5. Lo stato delle spese reali, approvate dal Consiglio, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, e' comunicato ai Governi contraenti.

Allegato B-art. IX

Articolo IX 1. Il novantacinque per cento delle spese reali approvate dal Consiglio e relative alla istituzione, alla gestione e alla manutenzione dei Servizi sono rimborsate al Governo dell'Islanda. 2. Dopo essersi accertato che le previsioni presentate dal Governo dell'Islanda secondo i termini del paragrafo 1 dell'articolo VIII sono state stabilite in conformita' alle disposizioni dell'articolo III e agli Allegati II e III al presente Accordo, il Consiglio autorizza il Segretario generale a effettuare versamenti al suddetto Governo, per ogni trimestre, al piu' tardi il primo giorno del secondo mese del trimestre. Tali versamenti si basano sui preventivi di cui sopra e costituiscono anticipi, fermi restando gli adeguamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'ammontare totale di questi versamenti non puo', per alcun anno, oltrepassare il limite fissato in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. A partire dal 1 gennaio 1983, il Governo dell'Islanda trattera' tutti i ricavi netti provenienti dai canoni d'uso percepiti da tutte le compagnie di navigazione aerea civile, nell'ambito del sistema introdotto dall'articolo XIV, e che gli vengono rimessi ogni anno civile, come parte degli anticipi per l'anno in corso. 3. Successivamente all'approvazione da parte del Consiglio dello stato delle spese reali degli anni successivi, il Segretario generale adegua i successivi versamenti trimestrali al Governo dell'Islanda in modo da compensare ogni differenza fra i versamenti effettuati per un anno secondo i termini del paragrafo 2 del presente articolo e le spese reali approvate per questo stesso anno. 4. I Governi contraenti che non sono rappresentati al Consiglio sono invitati dal Consiglio o da uno qualsiasi dei suoi organi a partecipare all'esame delle previsioni di spese presentate dal Governo dell'Islanda conformemente alle disposizioni del paragrafo I dell'articolo VIII. 5. Le previsioni di spesa approvate dal Consiglio, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, saranno comunicate ai Governi contraenti.

Allegato B-art. X

Articolo X 1. Le somme versate dai Governi contraenti all'Organizzazione in conformita' alle disposizioni dell'articolo VII costituiscono, nella misura in cui non e' necessario utilizzarle per effettuare periodicamente i versamenti al Governo dell'Islanda secondo i termini del presente Accordo, un Fondo di riserva che l'Organizzazione utilizza ai fini del presente Accordo. 2. Il Segretario generale ha facolta' di investire a breve termine le somme provenienti dal Fondo di riserva. Gli interessi derivanti da tali investimenti sono utilizzati per far fronte alle spese straordinarie risultanti dal presente Accordo e sostenute dall'Organizzazione. Se tali interessi non sono sufficienti a far fronte alle suddette spese straordinarie la differenza e' considerata come parte aggiuntiva delle spese reali relative ai Servizi e rimborsate all'Organizzazione sui pagamenti effettuati dai Governi contraenti.

Allegato B-art. XI

Articolo XI 1. I contributi annui dei Governi sono espressi in dollari statunitensi. 2. Ciascun Governo contraente effettua versamenti all'Organizzazione, ai termini dell'articolo VII, in dollari USA o in lire sterline o, se il Governo d'Islanda vi consente, in corone islandesi. La procedura atta a determinare il tasso di cambio applicabile per il pagamento in lire sterline o in corone islandesi sara' determinata dal Consiglio sentiti i Governi interessati. 3. A condizione che l'organizzazione sia rimborsata in dollari USA delle sue spese straordinarie, il Segretario generale versa le somme dovute al Governo dell'Islanda in conformita' agli articoli IX e XII nelle valute in cui i Governi contraenti hanno effettuato i loro versamenti all'Organizzazione, a seconda delle disponibilita'.

Allegato B-art. XII

Articolo XII 1. L'obbligo per il Segretario generale di effettuare versamenti al Governo dell'Islanda in virtu' del presente Accordo e' limitato alle somme effettivamente ricevute dall'Organizzazione e disponibili conformemente ai termini del presente Accordo. 2. Il Segretario generale puo' tuttavia, prima di ricevere i versamenti dei Governi contraenti e in conformita' al Regolamento finanziario dell'Organizzazione, anticipare le somme dovute al Governo dell'Islanda se giudica tali anticipi necessari alla istituzione di un servizio o alla continuita' di funzionamento dei Servizi. 3. Nessun Governo contraente ha diritto a ricorrere contro l'Organizzazione in caso di mancato pagamento di un altro Governo secondo il presente Accordo.

Allegato B-art. XIII

Articolo XIII 1. Fatte salve le disposizioni dell'Articolo V e del paragrafo 2 dell'articolo VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo dell'Islanda includere nel contesto del presente Accordo nuove spese di capitale necessarie al buon funzionamento dei Servizi. 2. Fatte salve le disposizioni degli articoli V e VI, il Consiglio puo', d'accordo con il Governo dell'Islanda includere nel contesto del presente Accordo servizi supplementari a quelli gia' specificati all'Allegato I qui accluso, cosi' come nuove spese di capitale relative a detti servizi, purche' una delle seguenti condizioni sia soddisfatta: a) l'ammontare globale di tali spese sia limitato ogni anno al 3,5 per cento del costo approvato all'articolo V; o b) questi servizi siano quelli approvati da tutti i Governi contraenti; o c) questi servizi siano quelli approvati dai Governi contraenti il cui totale di contributi sia almeno pari al novanta per cento dell'ammontare globale dei contributi stabiliti conformemente alle disposizioni dell'articolo VII, paragrafi 3, 4, 5 e 6 e a cui si applichino le disposizioni dell'articolo VI. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il rinnovo degli edifici e del materiale mediante prelievi sui contributi versati a titolo di ammortamento non e' considerato come nuova spese in capitale. 4. Se le nuove spese in capitale o servizi supplementari sono proposti dal Governo dell'Islanda o dal Consiglio, il suddetto Governo fornisce al Segretario generale i relativi preventivi di spesa, nonche' tutte le specifiche, programmi e altre informazioni che possano essere a tal fine necessarie e consulta il Segretario generale sulle modalita' di approvvigionamento, di concezione o di costruzione da adottare. 5. Il Consiglio puo', d'intesa con il Governo dell'Islanda, escludere dall'Accordo una parte qualsiasi dei Servizi. 6. Dopo che saranno state adottate determinate misure in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 o 5 del presente articolo, il Consiglio emendera' di conseguenza gli Allegati al presente Accordo.

Allegato B-art. XIV

Articolo XIV Il Governo dell'Islanda attua un sistema di canoni d'uso per i servizi forniti a tutti gli aeromobili civili che effettuino traversate quali definite all'articolo VII. Tali canoni d'uso saranno calcolati in conformita' alle disposizioni dell'Allegato III al presente Accordo. Gli introiti netti derivanti da tali canoni saranno dedotti dai pagamenti dovuti al Governo dell'Islanda in conformita' alle disposizioni del presente Accordo. A meno che il Consiglio non vi acconsenta, il Governo dell'Islanda non percepisce nessun canone supplementare per l'uso di uno qualsiasi dei servizi da parte di utenti che non siano cittadini islandesi.

Allegato B-art. XV

Articolo XV Il Governo dell'Islanda non puo' concludere nessun accordo internazionale, relativo alla creazione, alla gestione, alla manutenzione, allo sviluppo o al finanziamento di uno qualsiasi dei Servizi senza l'approvazione del Consiglio. Articolo XVI Il Governo dell'Islanda coopera altresi', nella maniera piu' completa possibile, con i rappresentanti dell'Organizzazione per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo e concede a tali rappresentanti i privilegi e le immunita' cui hanno diritto - secondo i termini della Convenzione generale sui privilegi ed immunita' delle istituzioni specializzate - e in particolare delle disposizioni dell'Allegato III (2) alla suddetta Convenzione.

Allegato B-art. XVI

Articolo XVI Il Governo dell'Islanda coopera altresi', nella maniera piu' completa possibile, con i rappresentanti dell'Organizzazione per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo e concede a tali rappresentanti i privilegi e le immunita' cui hanno diritto - secondo i termini della Convenzione generale sui privilegi ed immunita' delle istituzioni specializzate - e in particolare delle disposizioni dell'Allegato III (2) alla suddetta convenzione.

Allegato B-art. XVII

Articolo XVII Il Consiglio convoca una riunione generale dei Governi interessati: a) sia su domanda di due o piu' Governi contraenti, sia su domanda del Governo dell'Islanda, sia su domanda di uno qualsiasi dei Governi contraenti, se non ha avuto luogo una riunione nel corso del quinquennio precedente; b) se il mancato pagamento dei contributi di alcuni Governi contraenti - secondo il presente Accordo - necessita di una revisione dei contributi che non possa essere effettuata in maniera soddisfacente mediante altro mezzo; c) se per qualsiasi ragione, il Consiglio ritiene che una tale riunione sia necessaria.

Allegato B-art. XVIII

Articolo XVIII Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo o dei suoi Allegati che non sia composta per via negoziale e' sottoposta al Consiglio su domanda di uno dei Governi contraenti parte nella controversia, perche' questo emani le sue raccomandazioni.

Allegato B-art. XIX

Articolo XIX 1. Il presente Accordo rimane aperto fino al 1 dicembre 1956 alla firma dei Governi menzionati nel suo preambolo. 2. Il presente Accordo e' subordinato all'accettazione dei Governi firmatari. Gli strumenti di accettazione dovranno essere depositati appena possibile presso il Segretario generale, che informera' tutti i Governi firmatari o aderenti della data del deposito di ciascuno di tali strumenti.

Allegato B-art. XX

Articolo XX 1. Il presente Accordo e' aperto all'adesione del Governo di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione specializzata collegata alla suddetta Organizzazione. Le adesioni sono effettuate mediante deposito di uno strumento ufficiale presso il Segretario generale. 2. Il Consiglio puo' avviare consultazioni con ogni Governo che non sia parte al presente Accordo e i cui aeromobili civili beneficino dei Servizi in vista di ottenere la sua adesione all'Accordo. 3. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio puo' concludere accordi relativi al versamento di contributi da parte dei Governi che non diventino parte al presente Accordo. I contributi cosi' ricevuti sono utilizzati ai fini del presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Allegato B-art. XXI

Articolo XXI 1. Il presente Accordo entra in vigore il 1 gennaio 1957 al piu' presto, e allorche' il totale dei contributi iniziali dei Governi che hanno depositato i loro strumenti di accettazione o di adesione sia pari almeno al novanta per cento dell'ammontare massimo delle spese di cui all'articolo V. Il deposito, da parte di questi Governi, di uno strumento di accettazione o di adesione e' considerato come consenso al sistema di contributi, di versamenti e di adeguamenti previsti dal presente Accordo per il periodo decorrente dal 1 gennaio 1957 all'entrata in vigore dell'Accordo. 2. Per quanto riguarda qualsiasi Governo il cui strumento di accettazione o di adesione sia depositato dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito. In tal caso, il Governo in causa accetta il sistema di contributi, di versamenti e di adeguamenti previsto dal presente Accordo, al piu' tardi a partire dall'inizio dell'anno civile nel corso del quale lo strumento di accettazione o di adesione sia depositato. Il suddetto Governo puo' accettare che gli sia imputato un contributo corrispondente alla sua quota parte delle spese reali approvate dai Servizi ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo VI e riguardo ai quali il consenso di tutti i Governi contraenti non sia stato raccolto alla data dell'adesione del suddetto Governo.

Allegato B-art. XXII

Articolo XXII 1. a) Il Governo dell'Islanda puo' porre fine al presente Accordo a far data dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, su preavviso scritto indirizzato al Segretario generale al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione. b) Se, in qualsiasi momento, non puo' garantire il funzionamento dei Servizi rispettando l'ammontare massimo delle spese specificato all'articolo V, il Governo dell'Islanda ne informa immediatamente per iscritto il Segretario generale, presentando preventivi dettagliati relativi alle somme supplementari necessarie. Non appena ne e' informato, il Segretario generale esamina tali preventivi e dopo aver consultato, se del caso, il Governo dell'Islanda determina la somma necessaria eccedente il limite summenzionato. Il Segretario generale si rivolge quindi ai Governi contraenti al fine di ottenere il loro consenso come stabilito all'Articolo V. Se, tre mesi dopo aver determinato la somma supplementare necessaria, il Segretario generale non ha avvisato il Governo dell'Islanda del consenso dei Governi contraenti, il suddetto Governo puo' allora porre fine al presente Accordo previo preavviso di tre mesi indirizzato per iscritto al Segretario generale. c) Governi contraenti diversi da quello dell'Islanda possono porre fine al presente Accordo a far data dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, mediante preavviso scritto indirizzato al Segretario generale al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione, se il totale dei loro contributi per l'anno in corso rappresenta almeno il dieci per cento del limite stabilito in conformita' alle disposizioni dell'articolo V. 2. Ricevuti uno o piu' preavvisi relativi all'intenzione di porre fine al presente Accordo, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale ne informa i Governi contraenti.

Allegato B-art. XXIII

Articolo XXIII 1. Ferme restando le disposizioni dell'Articolo XXII, ciascun Governo contraente diverso dal Governo dell'Islanda i cui contributi per l'anno in corso siano inferiori al dieci per cento della somma limite indicata all'articolo V, puo' cessare di essere parte al presente Accordo a partire dal 31 dicembre di un anno qualsiasi, notificando per iscritto, al Segretario generale, al piu' tardi il 1 gennaio dell'anno in questione, la propria intenzione di cessare di essere parte all'Accordo. Ai fini dell'articolo XXII, paragrafo 1, lettera c), tale preavviso e' reputato costituire anche una notifica del desiderio di porre fine al presente Accordo. 2. Ricevuto il preavviso di cessazione di partecipazione di un Governo contraente, il Segretario generale ne informa gli altri Governi contraenti.

Allegato B-art. XXIV

Articolo XXIV 1. Qualora il Governo dell'Islanda ponga fine al presente Accordo in virtu' delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo XXII, esso versa all'Organizzazione, o l'Organizzazione puo' trattenere sui versamenti ad esso dovuti - secondo i termini del presente Accordo - una somma equivalente ad una giusta compensazione dei benefici ricavati da tale Governo dall'acquisto, a propri fini, dei beni mobili o immobili parzialmente o integralmente rimborsati allo stesso in virtu' delle disposizioni del presente Accordo. 2. Qualora Governi contraenti diversi dal Governo dell'Islanda pongano fine al presente Accordo, sara' versata al Governo dell'Islanda mediante prelievo sul Fondo di riserva, o, se tale Fondo e' insufficiente, da parte di tutti i Governi contraenti, a cura dell'Organizzazione, una giusta somma a titolo di compensazione delle spese in capitale sostenute dal Governo dell'Islanda e non integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. L'ammontare dei versamenti richiesti a tal fine ai Governi contraenti e' determinato in base alla percentuale dei contributi piu' recenti, con scadenza dei versamenti alla data in cui e' posto fine all'Accordo. L'Organizzazione ha diritto a prendere possesso di tutti i beni mobili per i quali un compenso sia stato versato in esecuzione del presente paragrafo. La rinuncia a tale diritto sara' calcolata nel computo della compensazione. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicano allo stesso modo ad ogni parte dei Servizi che sia esclusa dal presente Accordo in conformita' alle disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo XIII. 4. L'ammontare dei versamenti da effettuare in virtu' delle disposizioni del presente articolo e' determinato mediante accordo fra il Consiglio e il Governo dell'Islanda.

Allegato B-art. XXV

Articolo XXV 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo X, qualsiasi rimanenza del Fondo di riserva e degli interessi provenienti da tale fondo in possesso dell'Organizzazione alla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore e' rimborsata, mediante suddivisione, a quei Governi che sono ancora parte al presente Accordo immediatamente prima di detta data, in base alla percentuale del loro contributo annuale piu' recente. 2. a) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione al presente Accordo in virtu' dell'articolo XXIII paga all'Organizzazione, o riceve da questa, la differenza fra cio' che ha pagato all'Organizzazione in esecuzione dell'articolo VII e la parte di spese reali approvate che gli era imputabile durante la sua partecipazione. b) Qualsiasi Governo che abbia ritirato la sua partecipazione paga all'Organizzazione la sua parte di spese in capitale che sono state sostenute dal Governo dell'Islanda e che non sono state integralmente rimborsate in esecuzione del presente Accordo. La somma da versare e' determinata in base alla percentuale del contributo piu' recente imputato al Governo che ha ritirato la sua partecipazione. Il pagamento dovra' essere effettuato alla data del ritiro.

Allegato B-art. XXVI

Articolo XXVI 1. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo potra' essere avanzata da un Governo contraente o dal Consiglio. La proposta e' comunicata per iscritto al Segretario generale che la trasmette a tutti i Governi contraenti chiedendo loro di comunicargli formalmente se la accettano o meno. 2. L'adozione di un emendamento richiede il consenso di due terzi di tutti i Governi contraenti il cui totale di contributi per l'anno in corso sia almeno pari al novanta per cento. 3. L'emendamento cosi' adottato entra il vigore per tutti i Governi contraenti il 1 gennaio dell'anno successivo all'anno durante il quale il Segretario generale ha ricevuto l'accettazione ufficiale dell'emendamento, comunicato per iscritto, dai Governi contraenti responsabili di almeno il novantotto per cento dei contributi per l'anno in corso. 4. Il Segretario generale invia copie certificate conformi di ogni emendamento adottato a tutti i Governi contraenti e notifica loro ogni accettazione e data d'entrata in vigore di ogni emendamento. 5. In casi diversi da quelli specificati al paragrafo 6 dell'articolo XIII, il Consiglio puo' emendare gli Allegati al presente Accordo, fatti salvi i termini e le condizioni del predetto e il consenso del Governo dell'Islanda.

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