LEGGE 14 ottobre 1985, n. 610
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e le modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 16, numero 2, del trattato stesso.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Traitè
Traite' de Budapest sur la reconnaissance internationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets Parte di provvedimento in formato grafico
Trattato-art. 1
TESTO UFFICIALE ITALIANO Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti SOMMARIO * Disposizioni introduttive Articolo 1: Costituzione di una Unione Articolo 2: Definizioni Capitolo I: Disposizioni di diritto materiale Articolo 3: Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi Articolo 4: Nuovo deposito Articolo 5: Restrizioni all'esportazione e all'importazione Articolo 6: Status di autorita' internazionale di deposito Articolo 7: Acquisizione dello status di autorita' internazionale di deposito Articolo 8: Cessazione e limitazione dello status di autorita' internazionale di deposito Articolo 9: Organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale Capitolo II: Disposizioni amministrative Articolo 10: Assemblea Articolo 11: Ufficio internazionale Articolo 12: Regolamento d'esecuzione Capitolo III: Revisione e modificazione Articolo 13: Revisione del Trattato Articolo 14: Modificazione di talune disposizioni del Trattato Capitolo IV: Clausole finali Articolo 15: Modalita' per divenire parte al Trattato Articolo 16: Entrata in vigore del Trattato Articolo 17: Denuncia del Trattato Articolo 18: Firma e lingue del Trattato Articolo 19: Deposito del Trattato: trasmissione di copie; registrazione del Trattato Articolo 20: Notificazioni (*) Questo sommario e' stato aggiunto al fine di facilitare la consultazione del testo. L'originale non comprende alcun sommario. Articolo 1 Costituzione di una Unione Gli Stati che fanno parte del presente Trattato (qui appresso denominati "gli Stati contraenti") sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.
Trattato-art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione: i) ogni riferimento ad un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilita' ai modelli di utilita', ai brevetti o certificati completivi ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilita' completivi: ii) si deve intendere per "deposito di un microrganismo", secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d'esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un'autorita' internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell'autorita' internazionale di deposito o detta trasmissione e detta conservazione assieme: iii) si deve intendere per "procedura in materia di brevetti" qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto; iv) si deve intendere per "pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti" la pubblicazione ufficiale o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione di una domanda di brevetto o di un brevetto: v) si deve intendere per "organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale" un'organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtu' dell'articolo 9.1); vi) si deve intendere per "ufficio della proprieta' industriale" un' autorita' di uno Stato contraente o di un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale competente per il rilascio di brevetti; vii) si deve intendere per "istituzione di deposito" un'istituzione che assicura il ricevimento l'accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi: viii) si deve intendere per "autorita' internazionale di deposito" una istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorita' internazionale di deposito conformemente all'articolo 7; ix) si deve intendere per "depositante" la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un'autorita' internazionale di deposito la quale lo riceve e lo accetta ed ogni avente causa di tale persona: x) si deve intendere per "Unione" l'Unione di cui all'articolo 1: xi) si deve intendere per "Assemblea" l'Assemblea di cui all'articolo 10: xii) si deve intendere per "Organizzazione" l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale: xiii) si deve intendere per "Ufficio internazionale" l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e finche' esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale (BIRPI): xiv) si deve intendere per "Direttore generale" il Direttore generale dell'Organizzazione; xv) si deve intendere per "Regolamento d'esecuzione" il Regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 12.
Trattato-art. 3
Articolo 3 Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi 1) a) Gli Stati contraenti che permettono od esigono il deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti riconoscono, ai fini di questa procedura il deposito di un microrganismo effettuato presso una autorita' internazionale di deposito. Questo riconoscimento comprende il riconoscimento del fatto e della data del deposito come indicati dall'autorita' internazionale di deposito nonche' il riconoscimento del fatto che cio' che e' consegnato come campione e' un campione del microrganismo depositato. b) Ogni Stato contraente puo' esigere una copia della ricevuta del deposito contemplato al comma a), rilasciata dall'autorita' internazionale di deposito. 2) Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione, nessuno Stato contraente puo' esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o esigenze supplementari.
Trattato-art. 4
Articolo 4 Nuovo deposito. 1) a) Quando per una ragione qualsiasi, l'autorita' internazionale di deposito non puo' consegnare campioni del microrganismo depositato, in particolare: i) quando il microrganismo non e' piu' vitale. ii) quando la consegna di campioni necessitasse il loro invio all'estero e restrizioni all'esportazione o all'importazione impediscono l'invio o il ricevimento dei campioni all'estero, questa autorita' notifica al depositante, immediatamente dopo aver constatato di essere nell'impossibilita' di consegnare dei campioni, tale impossibilita' e gliene indica il motivo: fatto salvo il paragrafo 2) e conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il depositante ha il diritto di effettuare un nuovo deposito del microrganismo oggetto del deposito iniziale. b) Il nuovo deposito e' effettuato presso l'autorita' internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale; tuttavia: i) e' effettuato presso un'altra autorita' internazionale di deposito se l'istituzione presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale non possiede piu' lo status di autorita' internazionale di deposito sia totalmente, sia per il tipo di microrganismo al quale appartiene il microrganismo depositato o se l'autorita' internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale cessa temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda il microrganismo depositato; ii) puo' essere effettuato presso un'altra autorita' internazionale di deposito nel caso contemplato al comma a)ii). c) Ogni nuovo deposito e' accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante, ai termini della quale questi afferma che il microrganismo oggetto del nuovo deposito e' lo stesso di quello oggetto del deposito iniziale. Se l'affermazione del depositante e' contestata, l'onere della prova e' disciplinato dal diritto applicabile. d) Fatti salvi i commi da a) a c) e il comma e) il nuovo deposito e' trattato come se fosse stato effettuato alla data in cui era stato effettuato il deposito iniziale se tutte le dichiarazioni anteriori sulla vitalita' del microrganismo oggetto del deposito iniziale avevano indicato che il microrganismo era vitale e se il nuovo deposito e' stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il depositante ha ricevuto la notificazione prevista al comma a). e) Quando il comma b) i) e' applicabile e il depositante non riceve la notificazione prevista al comma a) entro sei mesi dalla data in cui la cessazione, la limitazione o l'interruzione dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma b) i) e' stata pubblicata da parte dell'Ufficio internazionale il termine di tre mesi di cui al comma d) e' computato a decorrere dalla data di tale pubblicazione. 2) Qualora il microrganismo depositato sia stato trasferito ad un'altra autorita' internazionale di deposito il diritto previsto al paragrafo I) a) non esiste fintanto che tale autorita' e' in grado di consegnare dei campioni di tale microrganismo.
Trattato-art. 5
Articolo 5 Restrizioni all'esportazione e all'importazione Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l'esportazione dal suo territorio o l'importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi e' limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtu' del presente Trattato se non quando la restrizione e' necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l'ambiente.
Trattato-art. 6
Articolo 6 Status di autorita' internazionale di deposito 1) Per aver diritto allo status di autorita' internazionale di deposito, un'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuera' a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale; in tal caso, l'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione. 2) L'istituzione di deposito deve, in qualita' di autorita' internazionale di deposito: i) avere un'esistenza permanente; ii) possedere conformemente al Regolamento d'esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtu' del presente Trattato; iii) essere imparziale e oggettiva; iv) essere, ai fini del deposito a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni; v) accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi esaminare la loro vitalita' e conservarli, conformemente al Regolamento d'esecuzione; vi) rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalita', conformemente al Regolamento d'esecuzione; vii) osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d'esecuzione; viii) consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d'esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato. 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i provvedimenti da prendere: i) quando un'autorita' internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtu' delle assicurazioni fornite: ii) in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorita' internazionale di deposito di un'autorita' internazionale di deposito.
Trattato-art. 7
Articolo 7 Acquisizione dello status di autorita' internazionale di deposito 1) a) Un'istituzione di deposito acquisisce lo status di autorita' internazionale di deposito in virtu' di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dallo Stato contraente sul territorio del quale e' situata l'istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuera' a soddisfare le condizioni elencate nell'articolo 62). Tale status puo' parimenti essere acquisito in virtu' di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale e comprendente detta dichiarazione. b) La comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e puo' indicare la data alla quale dovrebbe avere effetto lo status di autorita' internazionale di deposito. 2) a) Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale. b) Lo status di autorita' internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtu' del paragrafo 1) b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data. 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
Trattato-art. 8
Articolo 8 Cessazione e limitazione dello status di autorita' internazionale di deposito 1) a) Ogni Stato contraente o ogni organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale puo' richiedere all'Assemblea di porre fine allo status di autorita' internazionale di deposito di un'autorita' o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi in virtu' del fatto che le condizioni elencate nell'articolo 6 non sono state soddisfatte o non lo sono piu'. Tuttavia, una tale richiesta non puo' essere presentata da uno Stato contraente o da un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale riguardo ad un'autorita' internazionale di deposito per la quale questo Stato o questa organizzazione ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a), b) Prima di presentare la richiesta in virtu' del comma a) lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale notifica, tramite il Direttore generale, allo Stato contraente o all'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'articolo 7.1) i motivi della richiesta prevista, in modo che tale Stato o tale organizzazione possa prendere, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale notificazione, i provvedimenti appropriati affinche' la presentazione della richiesta non sia piu' necessaria. c) Qualora constati la fondatezza della richiesta, l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorita' internazionale di deposito dell'autorita' di cui al comma a) o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi. La decisione dell'Assemblea esige che una maggioranza dei due terzi dei voti espressi sia in favore della richiesta. 2) a) Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a) puo', mediante una comunicazione indirizzata al Direttore generale, ritirare quasta dichiarazione interamente o soltanto per quanto riguarda taluni tipi di microrganismi e deve farlo in ogni caso quando e nella misura in cui le sue assicurazioni non sono piu' applicabili. b) A decorrere dalla data prevista nel Regolamento d'esecuzione, una tale comunicazione provoca, se essa si riferisce all'intera dichiarazione, la cessazione dello status di autorita' internazionale di deposito o, se essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, una limitazione corrispondente di questo status. 3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).
Trattato-art. 9
Articolo 9 Organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale 1) a). Ogni organizzazione intergovernativa alla quale piu' Stati hanno affidato il compito di rilasciare brevetti di carattere regionale e della quale tutti gli Stati membri sono membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi), puo' presentare al Direttore generale una dichiarazione ai termini della quale essa accetta l'obbligo di riconoscimento previsto all'articolo 3.1) a), l'obbligo concernente le esigenze di cui all'articolo 3.2) e tutti gli effetti delle disposizioni del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione che sono applicabili alle organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale. Se e' presentata prima dell'entrata in vigore del presente Trattato conformemente all'articolo 16.1) la dichiarazione di cui alla frase precedente ha effetto alla data di detta entrata in vigore. Se essa e' presentata dopo detta entrata in vigore tale dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la sua presentazione, a meno che una data ulteriore sia indicata nella dichiarazione. In quest'ultimo caso la dichiarazione ha effetto alla data in tal modo indicata. b) Tale organizzazione ha il diritto previsto all'articolo 3.1) b). 2) In caso di revisione o di modificazione di qualsiasi disposizione del presente Trattato o del Regolamento d'esecuzione che tocca le organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale ogni organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale puo' ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) mediante notificazione al Direttore generale il ritiro ha effetto: i) alla data dell'entrata in vigore della revisione o) della modificazione, se la notificazione e stata ricevuta prima di tale data: ii) alla data indicata nella notificazione o in mancanza di tale indicazione, tre mesi dopo la data in cui e' stata ricevuta la notificazione, se questa e' stata ricevuta dopo la data contemplata al punto i). 3) Oltre al caso contemplato al paragrafo 2) ogni organizzazione di proprieta' industriale puo' ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) a) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto due anni dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. Nessuna notificazione di ritiro secondo il presente paragrafo e' ricevibile durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione ha avuto effetto. 4) Il ritiro, di cui al paragrafo 2) o 3) da parte di un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale la cui comunicazione secondo l'articolo 7.1) ha condotto all'acquisizione dello status, di autorita' internazionale di deposito da parte di un'istituzionale di deposito comporta la cessazione di tale status un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di ritiro. 5) La dichiarazione di cui al paragrafo 1) a) la notificazione di ritiro di cui al paragrafo 2) o 3) le assicurazioni fornite in virtu' dell'articolo 6.1), seconda frase, e comprese in una dichiarazione fatta conformemente all'articolo 7.1) a) la richiesta presentata in virtu' dell'articolo 8.1) e la comunicazione di ritiro di cui all'articolo 8.2) richiedono la previa approvazione esplicita dell'organo sovrano dell'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale, i cui membri sono tutti gli Stati membri di detta organizzazione ed in cui le decisioni sono prese dai rappresentanti ufficiali dei governi di questi Stati.
Trattato-art. 10
Articolo 10 Assemblea 1) a) L'Assemblea e' composta degli Stati contraenti. b) Ciascuno Stato contraente e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti da consiglieri e da esperti. c) Ciascuna organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale e' rappresentata da osservatori speciali alle riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi comitato e gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea. d) Ogni Stato non membro dell'Unione ma membro dell'Organizzazione o dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) e ogni organizzazione intergovernativa specializzata nel campo dei brevetti che non e' un'organizzazione intergovernativa di proprieta' industriale ai sensi dell'articolo 2. v), possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e se l'Assemblea decide in tal senso alle riunioni di qualsiasi comitato o gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea. 2) a) L'Assemblea: i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente Trattato; ii) esercita i diritti che le sono particolarmente conferiti e svolge i Compiti che le sono particolarmente attribuiti dal presente Trattato; iii) impartisce al Direttore generale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione; iv) esamina e approva i rapporti e le attivita' del Direttore generale relativi all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione; v) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per facilitare le attivita' dell'Unione; vi) decide, tatto salvo il paragrafo 1)d), quali Stati che non sono Stati contraenti quali organizzazioni intergovernative che non sono organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale ai sensi dell'articolo 2.v) e quali organizzazioni internazionali non governative sono ammessi come osservatori alle sue riunioni e in che misura le autorita' internazionali di deposito sono ammesse come osservatori alle sue riunioni; vii) intraprende qualsiasi altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione; viii) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente Trattato. b) Sulle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso. 4) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto. 5) a) La meta' degli Stati contraenti costituisce il quorum. b) Se il quorum non e' raggiunto l'Assemblea puo' deliberare: tuttavia, le deliberazioni eccettuate quelle concernenti la procedura divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal Regolamento d'esecuzione. 6) a) Fatti salvi gli articoli 8.1) c), 12.4) e 14.2) b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti espressi. b) L'astensione non e' considerata voto. 7) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, preferibilmente durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale sia di sua iniziativa sia a domanda di un quarto degli Stati contraenti. 8) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.
Trattato-art. 11
Articolo 11 Ufficio internazionale 1) L'Ufficio internazionale: i) svolge i compiti amministrativi spettanti all'Unione in particolare quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea; ii) funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione. 2) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione e la rappresenta. 3) Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l'Unione. 4) a) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione. b) Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario dell'Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma a). 5) a) Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea. b) Il Direttore generale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione. d) Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato e' d'ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.
Trattato-art. 12
Articolo 12 Regolamento d'esecuzione 1) Il Regolamento d'esecuzione contiene regole concernenti: i) le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni; ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo; iii) tutti i dettagli utili per l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato. 2) Il Regolamento d'esecuzione e' adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi e' annesso. 3) L'Assemblea puo' modificare il Regolamento d'esecuzione. 4) a) Fatto salvo il comma b) l'adozione di qualsiasi modificazione del Regolamento d'esecuzione esige i due terzi dei voti espressi. b) L'adozione di qualsiasi modificazione concernente la consegna, da parte delle autorita' internazionali di deposito di campioni dei microrganismi depositati esige che nessuno Stato contraente voti contro la modificazione proposta. 5) In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d'esecuzione, fa fede il testo del Trattato.
Trattato-art. 13
Articolo 13 Revisione del Trattato 1) Il presente Trattato puo' essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti. 2) La convocazione delle conferenze di revisione e' decisa dall'Assemblea. 3) Gli articoli 10 e 11 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all'articolo 14.
Trattato-art. 14
Articolo 14 Modificazione di talune disposizioni del Trattato 1) a) Proposte di modificazione degli articoli 10 e 11, fatte in virtu' del presente articolo, possono essere presentate da ogni Stato contraente o dal Direttore generale. b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2) a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) e' adottata dall'Assemblea. b) L'adozione di qualsiasi modificazione dell'articolo 10 esige i quattro quinti dei voti espressi; l'adozione di qualsiasi modificazione dell'articolo 11 richiede i tre quarti dei voti espressi. 3) a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto le notificazioni di accettazione effettuate conformemente alle loro rispettive regole costituzionali da parte di tre quarti degli Stati contraenti che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui quest'ultima ha adottato la modificazione. b) Qualsiasi modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati contraenti che erano Stati contraenti nel momento in cui l'Assemblea ha adottato la modificazione, restando inteso che qualsiasi modificazione che crei obblighi finanziari per detti Stati contraenti o che accresca questi obblighi vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla. c) Qualsiasi modificazione accettata ed entrata in vigore conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono Stati contraenti dopo la data in cui la modificazione e' stata adottata dall'Assemblea.
Trattato-art. 15
Articolo 15 Modalita' per divenire parte al Trattato 1) Ogni Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi) puo' divenire parte al presente Trattato: i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure ii) con il deposito di uno strumento di adesione. 2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.
Trattato-art. 16
Articolo 16 Entrata in vigore del Trattato 1) Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi cinque Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, tre mesi dopo la data in cui e' stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione. 2) Il presente Trattato entra in vigore nei confronti di ogni altro Stato tre mesi dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione, a meno che una data posteriore sia indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Trattato entra in vigore per tale Stato alla data in tal modo indicata.
Trattato-art. 17
Articolo 17 Denuncia del Trattato 1) Ogni Stato contraente puo' denunciare il presente Trattato mediante notificazione al Direttore generale. 2) La denuncia ha effetto due anni dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. 3) Uno Stato contraente non puo' far uso della facolta' di denuncia prevista al paragrafo 1) prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui egli e' divenuto parte al presente Trattato. 4) La denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione di cui all'articolo 7.1) a) riguardo ad una istituzione di deposito che ha in tal modo acquisito lo status di autorita' internazionale di deposito comporta la cessazione di tale status un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di cui al paragrafo 1).
Trattato-art. 18
Articolo 18 Firma e lingue del Trattato 1) a) Il presente Trattato e' firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese i due testi facendo ugualmente fede. b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato previa consultazione dei governi interessati ed entro i due mesi che seguono la firma del presente Trattato, nelle altre lingue nelle quali e' stata firmata la Convenzione istituente l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale. c) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati nelle lingue araba, giapponese, italiana, portoghese e tedesca e nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare. 2) Il presente Trattato rimane aperto alla firma a Budapest, fino al 31 dicembre 1977.
Trattato-art. 19
Articolo 19 Deposito del Trattato, trasmissione di copie, registrazione del Trattato 1) L'originale del presente Trattato quando non e' piu' aperto alla firma e' depositato presso il Direttore generale. 2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati di cui all'articolo 15.1) e alle organizzazioni intergovernative che possono presentare una dichiarazione in virtu' dell'articolo 9.1) a), nonche' al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda. 3) Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di qualsiasi modificazione del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale, nonche', su richiesta, al governo di ogni altro Stato e ad ogni altra organizzazione intergovernativa che puo' presentare una dichiarazione in virtu' dell'articolo 9.1) a).
Trattato-art. 20
Articolo 20 Notificazioni Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprieta' industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale (Unione di Parigi): i) le firme apposte secondo l'articolo 18; ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 15.2); iii) le dichiarazioni presentate secondo l'articolo 9.1) a) e le notificazioni di ritiro secondo l'articolo 9.2) o 3); iv) la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'articolo 16.1); v) le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l'articolo 8; vi) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'articolo 14.3); vii) le modificazioni del Regolamento d'esecuzione; viii) le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione; ix) qualsiasi denuncia notificata secondo l'articolo 17.
Regolamento
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