LEGGE 15 marzo 1986, n. 81

Type Legge
Publication 1986-03-15
Ultimo aggiornamento 1986-03-29
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 139 1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore della attivita' economica della Comunita' oppure di uno o piu' Stati membri o ne comprometta la stabilita' finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficolta' che rischino di deteriorare un settore d'attivita' della Comunita' o di una regione della stessa, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia. Queste misure, la loro durata e le relative modalita' d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei Ministri. 2. La Comunita' ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali. 3. Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione, e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi. 4. Al momento della loro attuazione le misure di salvaguardia tengono conto del livello raggiunto dalle esportazioni degli Stati ACP interessate nella Comunita' e del loro potenziale di sviluppo.

Convenzione - art. 140

ARTICOLO 140 1. Si svolgono consultazioni preventive in merito all'applicazione della clausola di salvaguardia sia che si tratti della applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunita' fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonche' i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza da uno o piu' Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 139, paragrafo 1. 2. Qualora si siano svolte consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunita' entrano in vigore al termine di dette consultazioni. 3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunita' o i suoi Stati membri potrebbero prendere conformemente all'articolo 139, paragrafo 1, se particolari circostanze rendessero necessarie tali decisioni. 4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato ad assicurare il controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunita'. 5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia. 6. Le consultazioni preventive cosi' come le consultazioni regolari ed il meccanismo di sorveglianza, di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono attuati conformemente alla dichiarazione comune allegata alla presente convenzione.

Convenzione - art. 141

ARTICOLO 141 Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata, il Consiglio dei Ministri esamina gli effetti economici e sociali determinati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

Convenzione - art. 142

ARTICOLO 142 In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

Convenzione - art. 143

ARTICOLO 143 Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda. Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni agli articoli da 129 a 142, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 9, in particolare nei casi seguenti: 1) se talune parti contraenti intendono prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o piu' altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, esse devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi; 2) se, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengono che i prodotti agricoli di cui all'articolo 130, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, dovrebbero beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri; 3) se una parte contraente ritiene che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalita' ostacolino la circolazione delle merci; 4) se la Comunita' o gli Stati membri prendono misure di salvaguardia in conformita' dell'articolo 139, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente per assicurare il rispetto dell'articolo 139, paragrafo 3.

Convenzione - art. 144

ARTICOLO 144 Sino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all'articolo 130, paragrafo 1, l'ammissione nella Comunita' dei prodotti della sottovoce 22.09 CI - rum, arak, tafia - originari degli Stati ACP e' disciplinata dal protocollo n° 5.

Convenzione - art. 145

ARTICOLO 145 Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP, le parti contraenti concordano gli obiettivi che figurano nel protocollo n° 4.

Convenzione - art. 146

ARTICOLO 146 Il presente capitolo ed i protocolli nn. 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Convenzione - art. 147

ARTICOLO 147 1. Per porre rimedio agli effetti nefasti dell'instabilita' dei proventi da esportazione e per aiutare gli Stati ACP a superare uno dei principali ostacoli alla stabilita', alla redditivita' ed alla costante espansione delle loro economie, per sostenere i loro sforzi di sviluppo e consentir loro di provvedere in questo modo al progresso economico e sociale delle rispettive popolazioni contribuendo a salvaguardare il potere d'acquisto di dette popolazioni, viene istituito, conformemente all'articolo 160, un sistema inteso a garantire la stabilizzazione dei proventi da esportazione provenienti dall'esportazione da parte degli Stati ACP nella Comunita', o verso altre destinazioni secondo la definizione di cui all'articolo 150, di taluni prodotti dai quali dipendono le loro economie e che risentono delle fluttuazioni dei prezzi e/o dei quantitativi. 2. Per conseguire questi obiettivi, le risorse trasferite sono destinate al mantenimento dei flussi finanziari nel settore in oggetto oppure, in un intento di diversificazione, sono dirette ad altri settori appropriati e servono allo sviluppo economico e sociale.

Convenzione - art. 148

ARTICOLO 148 1. I prodotti contemplati sono i seguenti:

Codice NIMEXE

1 Arachidi in guscio o decorticate da 12.01-31 a 12.01-35

2 Olio di arachidi 15.07-74 e 15.07-87

3 Cacao in grani 18.01-00

4 Pasta di cacao da 18.03-10 a 18.03-30

5 Burro di cacao 18.04-00

6 Caffe', verde o torrefatto da 09.01-11 a 09.01-17

7 Estratti essenze o concentrati di caffe' da 21.02-11 a 21.02-15

8 Cotone in massa da 55.01-10 a 55.01-90

9 Linter di cotone da 55.02-10 a 55.02-90

10 Noci di cocco da 08.01-71 a 08.01-75

11 Copra 12.01-42

12 Olio di cocco 15.07-29, 15.07-77 e 15.07-92

13 Olio di palma 15.07-19, 15.07-61 e 15.07-63

14 Olio di palmisti 15.07-31, 15.07-78 e 15.07-93

15 Noci e mandorle di palmisti 12.01-44

16 Pelli grezze da 41.01-11 a 41.01-95

17 Cuoio e pelli di bovini da 41.02-05 a 41.02-98

18 Pelli ovine da 41.03-10 a 41.03-99

19 Pelli caprine da 41.04-10 a 41.04-99

20 Legno rozzo da 44.03-20 a 44.03-99

21 Legno semplicemente squadrato da 44.04-20 e 44.04-98

22 Legno semplicemente segato in lungo da 44.05-10 a 44.05-79

23 Banane fresche 08.01-31

24 Te' da 09.02-10 a 09.02-90

25 Sisal grezzo 57.04-10

26 Vaniglia 09.05-00

27 Garofani (antofilli, chiodi e steli) 09.07-00

28 Lane in massa da 53.01-10 a 53.01-40

29 Peli fini di capra mohair 53.02-95

30 Gomma arabica 13.02-91

31 Piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici) nonche' succhi ed estratti di piretro) 12.07-10 e 13.03-15

32 Oli essenziali non deterpenati di garofano, di niaouli e d'ylang-ylang 33.01-23

33 Semi di sesamo 12.01-68

34 Noci e mandorle di acagiu' 08.01-77

35 Pepe 09.04-11 e 09.04-70

36 Gamberetti 03.03-43

37 Calamari 03.03-68

38 Semi di cotone 12.01-66

39 Panelli di semi e frutti oleosi da 23.04-01 a 23.04-99

40 Gomma da 40.01-20 a 40.01-60

41 Piselli da 07.01-41 a 07.01-43, 07.05-21 e 07.05-61

42 Fagioli da 07.01-45 a 07.01-47, 07.05-25, 07.05-65 e ex 07.05.99

43 Lenticchie 07.05-30 e 07.05-70

44 Noci moscate e macis 09.08-13, 09.08-16, 09.08-60 e 09.08-70

45 Noci di Karite' 12.01-70

46 Oli di Karite' ex 15.07-82 e ex 15.07-98

47 Manghi ex 08.01-99

2.

Alla presentazione di ciascuna domanda di trasferimento, lo Stato ACP sceglie fra i seguenti sistemi: a) ciascun prodotto elencato al paragrafo 1 costituisce un prodotto a norma del presente capitolo; b) i gruppi di prodotti 1 e 2, da 3 a 5, 6 e 7, 8 e 9, da 10 a 12, da 13 a 15, da 16 a 19, da 20 a 22, 23 e 48, 45 e 46 costituiscono ciascuno un prodotto a norma del presente capitolo.

Convenzione - art. 149

ARTICOLO 149 Se dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non elencati all'articolo 148, dai quali pero' dipende in misura considerevole l'economia di uno o piu' Stati ACP, subiscono forti fluttuazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncia circa l'inclusione del prodotto o dei prodotti nell'elenco entro sei mesi dalla presentazione di una richiesta dello Stato degli Stati ACP interessati, tenendo conto di fattori come l'occupazione, il deterioramento dei termini di scambio tra la Comunita' e lo Stato ACP interessato e il livello di sviluppo dello Stato ACP in questione, nonche' le condizioni che caratterizzano i prodotti originari della Comunita'.

Convenzione - art. 150

ARTICOLO 150 1. I proventi da esportazione a cui si applica il sistema sono quelli derivanti dall'esportazione: a) nella Comunita', da parte di ogni singolo Stato ACP, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148; b) negli altri Stati ACP, da parte degli Stati ACP gia' beneficiari della deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148 per il quale e' concessa tale deroga; c) verso tutte le destinazioni, da parte degli Stati ACP gia' beneficiari della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo, di ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 148. 2. A richiesta di uno o piu' Stati ACP relativa ad uno o piu' prodotti elencati all'articolo 148, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato o gli Stati ACP richiedenti, puo' decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, l'applicazione del sistema all'esportazione dei prodotti in oggetto da questo Stato o questi Stati ACP negli altri Stati ACP. 3. A richiesta di uno Stato ACP che non destina la maggior parte delle sue esportazioni alla Comunita', il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione redatta dalla Commissione di concerto con lo Stato ACP richiedente, puo' decidere, entro sei mesi dalla presentazione della domanda, che il sistema si applichi all'esportazione dei prodotti in questione, qualunque ne sia la destinazione.

Convenzione - art. 151

ARTICOLO 151 Ciascuno Stato ACP interessato certifica che i prodotti ai quali si applica il sistema sono originari del suo territorio a norma dell'articolo 2 del protocollo n° 1.

Convenzione - art. 152

ARTICOLO 152 Ai fini precisati all'articolo 147, la Comunita' destina al sistema, per la durata della presente convenzione, un importo di 925 milioni di ECU per coprire il complesso dei suoi impegni nell'ambito del sistema. Questo importo e' amministrato dalla Commissione.

Convenzione - art. 153

ARTICOLO 153 1. L'importo globale di cui all'articolo 152 e' suddiviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. 2. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° aprile - 30 giugno, dell'importo corrispondente alla meta' di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in tale periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. Gli interessi prodotti dal collocamento sul mercato, nel periodo 1° luglio - 31 marzo, dell'importo corrispondente alla seconda meta' di ciascuna frazione annua, detratti i versamenti di anticipi e trasferimenti effettuati in questo secondo periodo, sono accreditati alle risorse del sistema. 3. Qualsiasi rimanenza disponibile alla fine di ciascuno dei primi quattro anni di applicazione della presente convenzione e' riportata di diritto all'anno successivo.

Convenzione - art. 154

ARTICOLO 154 Le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dalla somma degli elementi sotto indicati: 1) la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma dell'articolo 155, paragrafo 1; 2) gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 153, paragrafo 3; 3) gli importi ricostituiti in applicazione degli articoli 172, 173 e 174; 4) gli importi eventualmente resi disponibili in applicazione dell'articolo 155, paragrafo 1 5) l'importo degli interessi ricavato in applicazione dell'articolo 153, paragrafo 2.

Convenzione - art. 155

ARTICOLO 155 1. Qualora l'importo totale delle basi di trasferimento relative a un anno di applicazione, calcolate all'articolo 158, paragrafo 2 ed eventualmente ridotte secondo le disposizioni previste all'articolo 164, superi l'importo delle risorse del sistema disponibili a titolo di tale anno, si procede automaticamente, per ogni anno, tranne l'ultimo, all'utilizzazione anticipata, sino ad un massimo del 25% della frazione dell'anno successivo. 2. Qualora, dopo la misura di cui al paragrafo 1, l'importo delle risorse disponibili sia sempre inferiore all'importo totale delle basi di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione, l'importo di ciascuna base di trasferimento superiore a 2 MECU nel caso degli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260 e superiore a 1 MECU nel caso degli Stati ACP elencati all'articolo 263 e' ridotto conformemente alle disposizioni del paragrafo 3. 3. a) Ciascuna base di trasferimento e' ridotta di un importo calcolato applicando al livello di riferimento in questione una percentuale pari a quella di cui all'articolo 162 applicabile allo Stato ACP interessato. b) Qualora, dopo la riduzione di cui alla lettera a), l'importo totale delle basi di trasferimento cosi' determinate sia inferiore all'importo delle risorse disponibili, la rimanenza e' ripartita tra i singoli trasferimenti proporzionalmente alle riduzioni effettuate. c) In nessun caso la riduzione di ciascuna base di trasferimento di cui alla lettera a) e' superiore - al 30% per gli Stati ACP elencati agli articoli 257 e 260, - al 40% per gli altri Stati ACP. 4. Se, dopo la riduzione di cui al paragrafo 3, l'importo totale dei trasferimenti che possono dar luogo a versamento supera l'importo delle risorse disponibili, il Consiglio dei Ministri valuta la situazione sulla scorta di una relazione della Commissione concernente la probabile evoluzione del sistema ed esamina le disposizioni da adottare, nel quadro della presente convenzione, per porvi rimedio.

Convenzione - art. 156

ARTICOLO 156 Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 152, il Consiglio dei Ministri decide in merito all'utilizzazione di eventuali rimanenze dell'importo globale di cui all'articolo 152, compresi gli interessi previsti all'articolo 153, paragrafo 2, nonche' alle condizioni di utilizzazione successiva degli importi che gli Stati ACP devono ricostituire ai sensi degli articoli 172, 173 e 174 dopo la scadenza del periodo di cui all'articolo 152.

Convenzione - art. 157

ARTICOLO 157 Ogni richiesta di trasferimento contiene, oltre alle statistiche necessarie, indicazioni sostanziali in merito alla perdita di proventi constatata, nonche' ai programmi e alle azioni ai quali lo Stato ACP ha gia' assegnato o si impegna ad assegnare le risorse conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147. La richiesta e' rivolta alla Commissione, che la esamina in collegamento con lo Stato ACP interessato, al fine di stabilire l'importo della base di trasferimento e delle riduzioni da effettuare eventualmente in applicazione dell'articolo 164.

Convenzione - art. 158

ARTICOLO 158 1. Per l'applicazione del sistema, si calcola un livello di riferimento e una base di trasferimento per ciascuno Stato ACP e per le esportazioni di ciascun prodotto nella Comunita' o verso altre destinazioni quali sono definite all'articolo 150. 2. La differenza fra il livello di riferimento e i proventi effettivi, maggiorata del 2% per eventuali errori ed omissioni statistici, costituisce la base del trasferimento. 3. Questo livello di riferimento corrisponde alla media dei proventi da esportazione realizzati nel quadriennio che precede ciascun anno di applicazione. 4. Qualora, tuttavia, uno Stato ACP: - intraprenda la trasformazione di un prodotto tradizionalmente esportato allo stato grezzo, oppure - inizi ad esportare un prodotto che tradizionalmente non produceva, il sistema puo' essere applicato in base a un livello di riferimento calcolato sui tre anni che precedono l'anno di applicazione.

Convenzione - art. 159

ARTICOLO 159 1. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 2, la base di trasferimento e' calcolata aggiungendo ai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso la Comunita' quelli a destinazione degli altri Stati ACP. 2. Nel caso degli Stati ACP che beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, la base di trasferimento e' calcolata a partire dai proventi da esportazione del (o dei) prodotto(i) in questione verso tutte le destinazioni. 3. Nel caso degli Stati ACP che non beneficiano della deroga di cui all'articolo 150, paragrafo 3, le basi di trasferimento non possono in nessun caso essere superiori a quelle calcolate in applicazione del paragrafo 2.

Convenzione - art. 160

ARTICOLO 160 1. I proventi da esportazione corrispondenti a ciascun anno del periodo di riferimento nonche' all'anno di applicazione sono calcolati in base al controvalore nella moneta nazionale dello Stato ACP interessato dei proventi in divise. 2. Il livello di riferimento e' calcolato, previa conversione in ECU dei proventi da esportazione relativi a ciascun anno del periodo di riferimento, al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato applicabile all'anno corrispondente. 3. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 158, paragrafo 2, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU al tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione. 4. Se il tasso medio annuo tra l'ECU e la moneta nazionale dello Stato ACP interessato, applicabile all'anno di applicazione, registra una fluttuazione superiore al 10% rispetto alla media dei tassi medi annui di ciascun anno del periodo di riferimento, i proventi dell'anno di applicazione sono convertiti in ECU, in deroga al paragrafo 3 e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, ad un tasso fissato in modo da limitare al 10% la fluttuazione rispetto a detta media.

Convenzione - art. 161

ARTICOLO 161 1. Il sistema si applica ai proventi che derivano ad uno Stato ACP dall'esportazione dei prodotti elencati all'articolo 148 se, nell'anno che precede quello di applicazione, i proventi da esportazione di ciascun prodotto per qualsiasi destinazione, al netto delle riesportazioni, hanno costituito per tale Stato almeno il 6% dei proventi totali delle esportazioni di merci. Per il sisal si applica la percentuale del 4,5%. 2. La percentuale fissata al paragrafo 1 e' dell'1,5% nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza accesso sul mare e insulari. 3. Qualora, in seguito ad una calamita' naturale, la produzione del prodotto considerata abbia subito un calo notevole nell'anno che precede quello di applicazione, la percentuale di cui al paragrafo 1 viene calcolata in base alla media dei proventi da esportazione del prodotto in questione nei primi tre anni di riferimento anziche' in base ai proventi complessivi da esportazione relativi all'anno che precede quello di applicazione. Per calo notevole della produzione si intende un calo di almeno il 50% rispetto alla produzione media dei primi tre anni di riferimento.

Convenzione - art. 162

ARTICOLO 162 1. Uno Stato ACP ha diritto di richiedere un trasferimento se, in base ai risultati di un anno civile, i suoi proventi effettivi, quali definiti all'articolo 165, derivanti dalla esportazione di ciascun prodotto nella Comunita' e nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera b) derivanti dalle esportazioni in altri Stati ACP oppure, nei casi contemplati dall'articolo 150, paragrafo 1, lettera c) derivanti dalle esportazioni per tutte le destinazioni, sono inferiori di almeno 6% al livello di riferimento. 2. La percentuale indicata al paragrafo 1 e' dell'1,5% nel caso degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.

Convenzione - art. 163

ARTICOLO 163 Le richieste di trasferimento sono irricevibili nei casi seguenti: a) se la richiesta e' presentata dopo il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di applicazione; b) se dall'esame della richiesta, svolto dalla Commissione insieme allo Stato ACP interessato, risulta che la diminuzione dei proventi delle esportazioni nella Comunita' e' conseguenza di una politica commerciale di tale Stato ACP, la quale incide sfavorevolmente in particolare sulle esportazioni nella Comunita'.

Convenzione - art. 164

ARTICOLO 164 Qualora l'andamento delle esportazioni di uno Stato ACP verso tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in oggetto in detto Stato, nonche' della domanda della Comunita' riveli forti cambiamenti, hanno luogo consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente per determinare se la base di trasferimento debba essere mantenuta o ridotta e, in caso affermativo, in quale misura.

Convenzione - art. 165

ARTICOLO 165 1. Il sistema si applica ai prodotti enumerati nell'elenco figurante all'articolo 148: a) che sono immessi al consumo nella Comunita', oppure b) introdotti nella Comunita' in regime di perfezionamento attivo per esservi trasformati. 2. Per l'applicazione del sistema si usano i dati statistici seguenti: a) quelli che risultano da un controllo di concordanza delle statistiche della Comunita' e dello Stato ACP, tenuto conto dei valori fob, oppure, b) quelli che si ottengono moltiplicando i valori unitari delle esportazioni dello Stato ACP interessato, quali risultano dalle statistiche di detto Stato ACP, per i quantitativi importati dalla Comunita', quali risultano dalle statistiche comunitarie. 3. Alla presentazione della richiesta di trasferimento per ciascun prodotto, lo Stato ACP richiedente sceglie uno dei due sistemi sopra indicati. 4. Per quanto riguarda il (o i) prodotto per il (i) quale(i) uno Stato ACP beneficia della deroga di cui all'articolo 150, paragrafi 2 e 3, le statistiche di esportazione prese in considerazione sono quelle dello Stato ACP in questione.

Convenzione - art. 166

ARTICOLO 166 1. Per assicurare un efficace e rapido funzionamento del sistema di stabilizzazione, viene istituita tra ciascuno Stato ACP e la Commissione una cooperazione in materia statistica e doganale. 2. A tal fine, per ogni prodotto che figura nell'elenco di cui all'articolo 148 ed a cui puo' essere applicato il sistema, ciascuno Stato ACP trasmette mensilmente alla Commissione le statistiche relative al volume e al valore delle proprie esportazioni complessive e di quelle destinate alla Comunita', nonche', se disponibili, i dati relativi al volume della produzione commercializzata. 3. Gli Stati ACP e la Commissione decidono di comune accordo i provvedimenti di ordine pratico intesi a facilitare, tra l'altro, lo scambio delle necessarie informazioni, la presentazione delle richieste di trasferimento, le indicazioni relative all'utilizzazione dei trasferimenti stessi e l'applicazione delle disposizioni relative alla ricostituzione e di qualsiasi altro elemento del sistema servendosi nella piu' ampia misura dei formulari tipo.

Convenzione - art. 167

ARTICOLO 167 1. La Commissione prende una decisione di trasferimento al termine di un esame effettuato congiuntamente con lo Stato ACP richiedente in merito alle statistiche e alla fissazione della base di trasferimento che puo' dar luogo a versamento, nonche' alle indicazioni di cui all'articolo 157. 2. Ciascun trasferimento da' luogo alla conclusione di un "accordo di trasferimento" fra la Commissione e lo Stato ACP interessato. 3. Le somme trasferite sono infruttifere.

Convenzione - art. 168

ARTICOLO 168 1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno il possibile per garantire che il controllo di concordanza delle statistiche previste all'articolo 165 sia completato entro il 31 maggio successivo al ricevimento delle richieste. Al piu' tardi a tale data la Commissione notifica allo Stato ACP richiedente l'esito del controllo di concordanza o, in mancanza di esso, il motivo che ha impedito l'espletamento dell'operazione. 2. Lo Stato ACP interessato e la Commissione fanno quanto in loro potere per garantire che le consultazioni di cui all'articolo 164 siano portate a termine entro due mesi dalla notifica di cui al paragrafo 1. Allo scadere di questo termine la Commissione comunica allo Stato ACP l'importo del trasferimento risultante dall'istruzione della richiesta. 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 170, paragrafo 1 entro il 31 luglio successivo al ricevimento delle richieste la Commissione decide in merito a tutte le richieste di trasferimento, tranne quelle per le quali, non sono ancora stati completati il controllo di concordanza e/o le consultazioni. 4. Alla data del 30 settembre successivo al ricevimento delle richieste la Commissione riferisce al Comitato degli Ambasciatori in merito all'andamento della procedura di istruzione dell'insieme delle richieste di trasferimento.

Convenzione - art. 169

ARTICOLO 169 1. Un caso di disaccordo tra lo Stato ACP richiedente e la Commissione sui risultati dell'esame di cui agli articoli 163 e 164 lo Stato ACP richiedente puo' avviare, salvo ricorso alle disposizioni dell'articolo 278, una procedura di buoni uffici. 2. La procedura di buoni uffici e' condotta da un esperto designato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato ACP richiedente. 3. Entro due mesi dalla designazione dell'esperto le conclusioni della procedura sono comunicate allo Stato ACP interessato e alla Commissione, che ne tiene conto nell'adottare la decisione di trasferimento. Lo Stato ACP interessato e la Commissione si adoperano per garantire l'adozione di tale decisione entro il 31 ottobre successivo al ricevimento della richiesta. 4. Questa procedura non deve comportare un ritardo nell'esame delle altre richieste di trasferimento relative allo stesso anno d'applicazione.

Convenzione - art. 170

ARTICOLO 170 1. Lo Stato ACP interessato e la Commissione prendono tutte le opportune disposizioni per garantire un trasferimento rapido, conformemente alle procedure di cui all'articolo 168. A questo scopo, viene tra l'altro offerta la possibilita' di versamenti anticipati. 2. I programmi e le azioni ai quali lo Stato ACP beneficiario si impegna ad assegnare le risorse trasferite vengono decisi da tale Stato in osservanza degli obiettivi definiti all'articolo 147. 3. Prima della firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiario di un trasferimento comunica le indicazioni sostanziali in merito ai programmi e alle azioni ai quali ha assegnato o si impegna ad assegnare le risorse, conformemente agli obiettivi definiti all'articolo 147. Nel contesto del presente articolo, come pure in quello dell'articolo 157, per indicazioni sostanziali si intendono quelle riguardanti la diagnosi relativa al settore o ai settori interessati, le statistiche e l'assegnazione delle risorse stabilite dallo Stato ACP richiedente. Qualora, in conformita' dell'articolo 147, paragrafo 2, lo Stato ACP beneficiario intenda destinare le risorse a settori diversi da quello in cui e' stato registrato il calo dei proventi, esso comunica alla Commissione le pertinenti motivazioni. La Commissione si assicura in tutti i casi che la comunicazione sia conforme all'articolo 157.

Convenzione - art. 171

ARTICOLO 171 1. Entro i dodici mesi successivi alla firma dell'accordo di trasferimento, lo Stato ACP beneficiarono comunica alla Commissione una relazione sull'utilizzazione fatta delle risorse trasferite. Questa relazione contiene tutte le informazioni specificate nel formulario che sara' stabilito di comune accordo secondo le disposizioni dell'articolo 166. 2. Se la relazione di cui al paragrafo 1 non e' comunicata entro i termini previsti oppure se essa suscita osservazioni, la Commissione richiede allo Stato ACP interessato di fornire giustificazioni, lo Stato ACP interessato deve rispondere alla richiesta della Commissione entro un termine di due mesi. 3. Trascorso il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione dopo aver adito il Consiglio dei Ministri ACP-CEE ed aver debitamente informato lo Stato ACP interessato, puo', tre mesi dopo l'espletamento di questa procedura, rinviare l'applicazione della decisione relativa ad un nuovo trasferimento fintantoche' lo Stato ACP interessato non abbia fornito le informazioni richiestegli. Questa decisione e' immediatamente notificata allo Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 172

ARTICOLO 172 Gli Stati ACP beneficiari di trasferimenti, ad eccezione degli Stati ACP meno sviluppati, contribuiscono alla ricostituzione delle risorse che la Comunita' ha messo a disposizione del sistema. L'obbligo di ricostituzione viene meno se nei sette anni successivi a quello del versamento del trasferimento non sussistono le condizioni previste all'articolo 173.

Convenzione - art. 173

ARTICOLO 173 1. Se l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di proventi la quale ha dato origine a un trasferimento lo permette, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostruzione delle risorse del sistema. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina - all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento e' stato versato; - fino a quando la totalita' del trasferimento non e' stata riversata nel sistema; - in conformita' delle disposizioni dell'articolo 165, se, per l'anno precedente, a) il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunita', supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente; b) il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunita' e' perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunita' nei quattro anni anteriori all'anno precedente; c) i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106% della media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente. 3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 lettere a), b) e c) sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunita' e la media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione. 4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3 si tiene conto dell'evoluzione costatata nelle esportazioni verso tutte le destinazioni.

Convenzione - art. 174

ARTICOLO 174 1. L'importo di cui all'articolo 173, paragrafo 3 viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale e' stato costatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione. 2. A richiesta dello Stato ACP il trasferimento puo' essere effettuato: - direttamente al sistema, oppure - mediante imputazione ai diritti a trasferimento di detto Stato costatati prima dell'eventuale applicazione dell'articolo 155, oppure - mediante pagamento in moneta locale. In tal caso, l'importo riversato viene destinato in primo luogo alla copertura delle spese locali a carico del Fondo europeo di sviluppo in seguito denominato "Fondo" nel quadro dei progetti di sviluppo al cui finanziamento esso contribuisce.

Convenzione - art. 175

ARTICOLO 175 1. Conformemente all'articolo 25 della convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 e al protocollo n° 3 allegato a quest'ultima, la Comunita' si e' impegnata per un periodo indeterminato nonostante le altre disposizioni della presente convenzione, ad acquistare e ad importare a prezzi garantiti determinati quantitativi di zucchero di canna, greggio o bianco, originario degli Stati ACP produttori ed esportatori di zucchero di canna, che detti Stati si sono impegnati a fornirle. 2. Le condizioni di applicazione dell'articolo 25 precitato sono state fissate dal protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1. Il testo di tale protocollo e' allegato alla presente convenzione come protocollo n° 7. 3. L'articolo 139 della presente convenzione non si applica nel contesto di detto protocollo. 4. Ai fini dell'articolo 8 di detto protocollo, durante il periodo di applicazione della presente convenzione si puo' ricorrere alle istituzioni da essa create. 5. L'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto protocollo si applica qualora la presente convenzione cessi di avere effetto. 6. Le dichiarazioni riportate negli allegati XIII, XXI e XXII dell'atto finale della convenzione ACP-CEE di Lome' firmata il 28 febbraio 1975 sono confermate e il loro contenuto rimane in applicazione. Esse sono allegate in quanto tali alla presente convenzione. 7. Il presente articolo ed il protocollo n° 3 di cui al paragrafo 1 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d'oltremare.

Convenzione - art. 176

ARTICOLO 176 Per contribuire alla creazione di una base piu' solida per lo sviluppo degli Stati ACP la cui economia dipende dal settore minerario, e specialmente per aiutarli a far fronte alla degradazione delle loro capacita' di esportazione di prodotti minerari nella Comunita', nonche' alla conseguente perdita di proventi da esportazione, viene istituito un sistema per aiutare questi Stati nello sforzo che essi compiono per risanare il settore minerario od ovviare alle conseguenze nefaste che esercitano sul loro sviluppo le gravi perturbazioni temporanee o imprevedibili di tale settore, indipendenti dalla volonta' degli Stati ACP interessati.

Convenzione - art. 177

ARTICOLO 177 1. Il sistema previsto all'articolo 176 si applica in particolare ai seguenti prodotti: - rame, compresa la produzione di cobalto ad esso connessa - fosfati - manganese - bauxite ed allumina - stagno - minerale di ferro (minerali, concentrati, piriti di ferro arrostite) agglomerato (comprese le graniglie) o meno. 2. Se entro un minimo di dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione uno o piu' prodotti non riportati in questo elenco, ma dai quali dipende in ampia misura l'economia di uno o piu' Stati ACP, risentono di serie perturbazioni, il Consiglio dei Ministri si pronuncera' in merito all'inclusione di questo prodotto, entro un massimo di sei mesi dopo la presentazione di domanda in tal senso da parte dello Stato ACP interessato.

Convenzione - art. 178

ARTICOLO 178 1. Ai fini precisati all'articolo 176, e per tutta la durata di applicazione della presente convenzione, viene istituito un sistema speciale di finanziamento al quale la Comunita' destina l'importo globale di 415 milioni di ECU destinato a coprire il complesso dei suoi impegni nel quadro di questo sistema: a) l'importo e' gestito dalla Commissione; b) esso e' diviso in un numero di frazioni annue di pari entita' corrispondente al numero di anni di applicazione. In ciascun anno, salvo l'ultimo, il Consiglio dei Ministri, basandosi su una relazione che gli e' presentata dalla Commissione, puo' autorizzare, se necessario, l'utilizzazione anticipata di un massimo del 50% della frazione fissata per l'anno successivo; c) qualsiasi rimanenza esistente alla fine di ciascun anno di applicazione della presente convenzione, ad eccezione dell'ultimo, viene riportata di diritto all'anno successivo; d) in caso di insufficienza delle risorse per un dato anno di applicazione, gli importi esigibili sono ridotti in conseguenza; e) le risorse disponibili a titolo di ciascun anno di applicazione sono costituite dagli elementi seguenti: - la frazione annua, ridotta degli importi eventualmente utilizzati a norma della lettera b); - gli stanziamenti riportati in applicazione della lettera c). 2. Prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 291 il Consiglio dei Ministri decide in merito alla destinazione di eventuali rimanenze dell'importo globale fissato dal presente articolo.

Convenzione - art. 179

ARTICOLO 179 1. Il ricorso ai mezzi di finanziamento del sistema speciale di cui all'articolo 178 e' offerto: a) ai paesi che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera a) per un prodotto contemplato dall'articolo 177 ed esportato nella Comunita'; b) ai paesi che non soddisfano le esigenze dell'articolo 180, lettera a) ma si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 180, lettera b), in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera a), quando si constati o si preveda per i mesi successivi una riduzione sostanziale della loro capacita' di produzione o di esportazione, o dei proventi di esportazione, di prodotti minerari di cui all'articolo 177 ed all'articolo 180, lettera b), in misura tale da incidere seriamente sulla redditivita' di una produzione peraltro sana ed economica, impedendo cosi' il normale rinnovo o il mantenimento dell'apparato produttivo ovvero della capacita' di esportazione, e interrompendo il finanziamento di grandi progetti di sviluppo che hanno beneficiato di un'assegnazione prioritaria dei redditi minerari dello Stato ACP in questione. 2. Il ricorso di cui al paragrafo 1 e' offerto anche quando si verifica oppure e' prevista una sostanziale riduzione della capacita' di produzione o di esportazione in seguito a incidenti e difficolta' tecnici per gravi eventi politici interni od esterni o a importanti cambiamenti tecnologici ed economici che incidano sulla redditivita' della produzione. 3. Per riduzione sostanziale delle capacita' di produzione o di esportazione si intende una flessione del 10%.

Convenzione - art. 180

ARTICOLO 180 Uno Stato ACP il quale, in almeno due dei quattro anni precedenti, abbia realizzato di regola: a) il 15% o piu' dei suoi proventi d'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 177 o, b) in deroga - secondo i casi - all'articolo 177 ed alla lettera a) del presente articolo il 20% o piu' dei suoi proventi d'esportazione di tutti i suoi prodotti minerari (esclusi i minerali preziosi, il petrolio e il gas), puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 179. Nondimeno, per gli Stati meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, il tasso previsto alla lettera a) e' pari al 10% e quello previsto alla lettera b) al 12%.

Convenzione - art. 181

ARTICOLO 181 La richiesta di intervento e' indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. Se necessario, soprattutto per accelerare l'istruzione della richiesta, si puo' ricorrere alle risorse previste all'articolo 178 per finanziare una perizia rapida che consenta una diagnosi tecnica e finanziaria della capacita' di produzione considerata. L'adempimento delle condizioni d'intervento viene constatato di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunita' con ricorso al sistema speciale di finanziamento.

Convenzione - art. 182

ARTICOLO 182 L'intervento di cui all'articolo 180 e' orientato verso gli obiettivi definiti all'articolo 176. Esso e' destinato a finanziare in via prioritaria programmi di riassetto, mantenimento o razionalizzazione che contribuiscano agli sforzi intrapresi dallo Stato ACP interessato per riportare ad un livello valido la sua capacita' di produzione o d'esportazione in difficolta' rivolgendo particolare attenzione alla buona integrazione di detta capacita' nello sviluppo globale del paese. Qualora appaia impossibile riportare questa capacita' ad un livello valido, lo Stato ACP interessato e la Commissione ricercano progetti o programmi che permettano di conseguire nel miglior modo gli obiettivi del sistema. In caso d'applicazione dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b) le risorse del sistema speciale di finanziamento sono in priorita' assegnate a sostenere gli sforzi che lo Stato ACP considerato compie per evitare un'interruzione dei progetti di sviluppo di cui all'articolo 179 o per promuovere progetti che possano almeno parzialmente sostituire, come fonti di proventi d'esportazione, le capacita' in difficolta'. L'importo dell'intervento viene fissato dalla Commissione in funzione delle disponibilita' di fondi del sistema speciale di finanziamento, della natura dei progetti o programmi proposti dallo Stato ACP interessato e delle possibilita' di cofinanziamento. Per fissare questo importo, si tiene conto dell'entita' della riduzione delle capacita' di produzione e di esportazione, delle perdite subite dagli Stati ACP quali sono definite dall'articolo 179, e dell'importanza relativa del settore minerario colpito rispetto ai proventi d'esportazione dello Stato ACP. Uno stesso Stato ACP non puo' in nessun caso beneficiare di piu' del 35% dei fondi disponibili come frazione annua. Questo tasso e' pari al 15% per un contributo ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 180, lettera b). Le procedure applicabili all'assistenza nelle succitate circostanze e le modalita' di esecuzione sono quelle fissate nel titolo III della Parte terza della presente convenzione, esse tengono conto della necessita' di una rapida attuazione dell'intervento.

Convenzione - art. 183

ARTICOLO 183 1. Per consentire l'attuazione di misure conservative atte a limitare la degradazione dell'apparato produttivo durante l'istruzione o l'esecuzione di questi progetti o programmi, la Comunita' puo' accordare un anticipo allo Stato ACP che ne faccia richiesta. Questa possibilita' non esclude il ricorso dello Stato ACP al beneficio degli aiuti d'urgenza di cui all'articolo 203. 2. Poiche' l'anticipo viene accordato a titolo di prefinanziamento dei progetti o programmi che esso precede e prepara, il suo importo viene fissato in funzione dell'importanza e della natura dei progetti o programmi stessi. 3. L'anticipo e' dato sotto forma di forniture, di prestazioni di servizi o di versamenti in contanti, se quest'ultima modalita' e' ritenuta piu' adeguata. 4. Esso viene incorporato nell'importo degli interventi della Comunita' in forma di progetti o di programmi al momento della firma dell'accordo di finanziamento relativo agli interventi stessi.

Convenzione - art. 184

ARTICOLO 184 Gli aiuti accordati a titolo del sistema di finanziamento speciale sono rimborsati secondo le stesse modalita' ed alle stesse condizioni dei prestiti speciali, tenendo conto delle disposizioni decise a favore degli Stati ACP meno sviluppati.

Convenzione - art. 185

ARTICOLO 185 La cooperazione finanziaria e tecnica persegue gli obiettivi seguenti: a) apportare agli Stati ACP, mediante risorse finanziarie sufficienti e un'assistenza tecnica appropriata, un contributo significativo per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione, al fine di appoggiare e favorire gli sforzi di questi Stati per assicurare il loro sviluppo sociale, culturale ed economico integrato, autodeterminato, autoorientato e autogestito, sulla base del reciproco interesse e in uno spirito d'interdipendenza; b) contribuire al miglioramento del tenore e delle condizioni di vita delle popolazioni degli Stati ACP ed al loro maggiore benessere; c) promuovere misure atte a mobilitare la capacita' d'iniziativa delle collettivita', nonche' incoraggiare e appoggiare la partecipazione delle persone interessate alla concezione ed esecuzione di progetti di sviluppo; d) essere complementare degli sforzi intrapresi dagli Stati ACP e in armonia con i medesimi e) promuovere lo sviluppo ottimale delle risorse umane e contribuire all'utilizzazione razionale delle risorse naturali degli Stati ACP; f) favorire la cooperazione tra Stati ACP e la loro cooperazione regionale; g) permettere che si instaurino relazioni economiche e sociali piu' equilibrate e una migliore comprensione tra gli Stati ACP, gli Stati membri della Comunita' e il resto del mondo nella prospettiva d'un nuovo ordine economico internazionale; h) permettere agli Stati ACP che devono far fronte a gravi difficolta' economiche e sociali, di carattere eccezionale, risultanti da calamita' naturali o da circostanze straordinarie con effetti comparabili, di beneficiare di aiuti d'urgenza; i) aiutare gli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari a superare i particolari ostacoli che frenano i loro sforzi di sviluppo.

Convenzione - art. 186

ARTICOLO 186 La cooperazione finanziaria e tecnica: a) e' attuata sulla base degli obiettivi e delle priorita' stabiliti dagli Stati ACP in funzione delle caratteristiche geografiche, sociali e culturali rispettive di questi Stati, delle loro particolari potenzialita' e delle loro strategie di sviluppo; b) e' accordata alle condizioni piu' liberali possibili per la Comunita'; c) e' gestita secondo procedure semplici e razionali; d) contribuisce alla massima partecipazione possibile della maggioranza della popolazione ai vantaggi dello sviluppo e sostiene i cambiamenti strutturali necessari; e) prevede che l'assistenza tecnica sia accordata su richiesta dello Stato ACP interessato e sia della miglior qualita' possibile, pur presentando un favorevole rapporto tra costo ed efficacia, e che si prendano disposizioni anche per assicurare una rapida formazione del personale locale che deve subentrare all'assistenza tecnica; f) prevede che gli apporti di risorse avvengano su base piu' prevedibile e regolare; g) assicura la partecipazione degli Stati ACP alla gestione e all'impiego delle risorse finanziarie ed una piu' decisa ed efficace decentralizzazione dei poteri decisionali.

Convenzione - art. 187

ARTICOLO 187 Nel quadro della presente convenzione, la cooperazione finanziaria e tecnica copre: a) i progetti d'investimento; b) i programmi di tipo settoriale; c) il rinnovamento dei progetti e programmi; d) i programmi di cooperazione tecnica; e) la realizzazione di mezzi elastici, di appoggio degli sforzi propri delle comunita' di base.

Convenzione - art. 188

ARTICOLO 188 1. La cooperazione finanziaria e tecnica e' inoltre accordata, su richiesta, per programmi settoriali di sviluppo ed importazione aventi lo scopo di contribuire al rendimento ottimale dei settori produttivi e alla soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'uomo. Questi programmi possono includere il finanziamento di imputs nel sistema produttivo quali materie prime, pezzi di ricambio, fertilizzanti, insetticidi, forniture dirette a migliorare i servizi sanitari e di istruzione, escluse le spese amministrative correnti. Questi aiuti accompagnano le misure prese dallo Stato ACP interessato per risolvere i problemi soggiacenti ad una grave situazione strutturale. Loro scopo e' la progressiva eliminazione dei bisogni corrispondenti. 2. La cooperazione finanziaria e tecnica, per progetti e programmi nuovi, in corso o passati, puo' coprire le spese correnti di amministrazione, manutenzione e funzionamento solo alle condizioni fissate dalle lettere a) e b): a) il finanziamento dei progetti e programmi di azioni puo' coprire le spese relative e strettamente limitate al periodo di avviamento nella misura in cui tali spese, previste nella proposta di finanziamento, siano ritenute necessarie per l'impianto, l'avviamento e la gestione dei progetti e programmi di investimento considerati; b) aiuti supplementari possono coprire in modo temporaneo e decrescente le spese di funzionamento, manutenzione e gestione di progetti e programmi di investimento precedentemente eseguiti, per assicurarne la piena utilizzazione; c) vengono accordati priorita' e trattamento particolare alla determinazione e all'attuazione degli aiuti complementari e supplementari, di cui alle lettere a) e b), negli Stati ACP meno sviluppati.

Convenzione - art. 189

ARTICOLO 189 Gli aiuti finanziari possono coprire le spese esterne e le spese locali necessarie all'attuazione dei progetti e programmi di azioni.

Convenzione - art. 190

ARTICOLO 190 1. Nel quadro delle priorita' fissate dagli Stati ACP e della cooperazione regionale, i progetti e programmi di azioni possono concernere: a) lo sviluppo rurale e in particolare la ricerca dell'autosufficienza e della sicurezza alimentari; b) l'industrializzazione, l'artigianato, l'energia, le miniere, il turismo e l'infrastruttura economica e sociale; c) il miglioramento strutturale dei settori economici produttivi; d) la protezione dell'ambiente; e) la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione delle risorse naturali; f) la formazione, la ricerca scientifica e tecnica applicata, l'adeguamento o l'innovazione tecnologica e il trasferimento di tecnologie; g) la promozione e l'informazione industriali; h) la commercializzazione e la promozione delle vendite; i) la promozione delle piccole e medie imprese nazionali; j) l'appoggio alle banche di sviluppo e alle istituzioni finanziarie locali e regionali; k) i microprogetti di sviluppo di base; l) i trasporti e le comunicazioni; m) le misure volte a promuovere, nel settore dei trasporti aerei e marittimi, il movimento di merci e passeggeri; n) le misure volte a sviluppare le attivita' della pesca; o) lo sviluppo e l'utilizzazione ottimale delle risorse umane, tenendo particolarmente conto del ruolo delle donne nello sviluppo; p) il miglioramento dell'infrastruttura e dei servizi socioculturali, come dell'edilizia e dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni. 2. Questi progetti e programmi di azioni possono concernere altresi' azioni tematiche quali: - la lotta contro la desertificazione e la siccita'; - la lotta contro le conseguenze delle calamita' naturali, attuando dispositivi di prevenzione e d'intervento negli Stati ACP meno sviluppati, privi di sbocco sul mare ed insulari; - la lotta contro le gravi endemie ed epidemie umane; - l'igiene e la sanita' di base; - la lotta contro le malattie endemiche del bestiame; - la ricerca di risparmi d'energia; - e, in generale, le azioni che, per la loro durata, sono azioni a lungo termine e superano un orizzonte temporale determinato.

Convenzione - art. 191

ARTICOLO 191 1. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica: a) gli Stati ACP; b) gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte uno o piu' Stati ACP e che sono autorizzati da questi Stati; c) gli organismi misti istituiti dalla Comunita' e dagli Stati ACP ed autorizzati da questi ultimi a conseguire taluni obiettivi specifici, in particolare nel settore della cooperazione agricola, industriale e commerciale. 2. Beneficiano della cooperazione finanziaria e tecnica, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, e per progetti o programmi di azioni approvati da questi ultimi anche: a) gli organismi di sviluppo, pubblici o a partecipazione pubblica, degli Stati ACP, in particolare le loro istituzioni finanziarie e banche di sviluppo nazionali o regionali; b) gli enti locali e gli organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico, sociale e culturale; c) le imprese che esercitano la propria attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP a norma dell'articolo 235; d) le associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP; e) i borsisti ed i tirocinanti.

Convenzione - art. 192

ARTICOLO 192 1. Gli interventi finanziati dalla Comunita' sono attuati dagli Stati ACP e dalla Comunita' in stretta cooperazione e nel rispetto dell'eguaglianza delle parti. 2. Spetta agli Stati ACP: a) definire gli obiettivi e le priorita' sui quali si basano i loro programmi indicativi; b) scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare per il finanziamento della Comunita'; c) preparare e presentare alla Comunita' i fascicoli dei progetti e programmi di azioni; d) elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto; e) eseguire i progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita'; f) gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica. 3. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunita' congiuntamente: a) definire, nell'ambito delle istituzioni congiunte le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica; b) adottare i programmi indicativi di aiuto comunitario; c) istruire i progetti e programmi di azioni ed esaminare se siano adeguati a obiettivi e priorita' e conformi alle disposizioni della presente convenzione; d) prendere le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione a gare ed appalti; e) valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi di azioni condotti a termine o in corso di esecuzione; f) accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi di azioni finanziati dalla Comunita' sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione. 4. Spetta alla Comunita' prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi di azioni.

Convenzione - art. 193

ARTICOLO 193 1. Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica, nonche' i problemi generali e specifici risultanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresi' sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari. 2. A tal fine viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP-CEE incaricato di: a) raccogliere le informazioni sulle procedure esistenti per l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apportare tutti i necessari chiarimenti al riguardo; b) esaminare in base ad esempi concreti, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, qualsiasi problema generale o specifico eventualmente incontrato nell'attuazione di questa cooperazione; c) esaminare i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 216, paragrafo 2 ed all'articolo 220, paragrafo 2 per consentire l'eliminazione di eventuali difficolta' e blocchi individuati ai diversi livelli; d) accertarsi che gli obiettivi ed i principi della cooperazione finanziaria e tecnica siano realizzati; e) aiutare a definire le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica secondo le disposizioni della presente convenzione; f) elaborare e sottoporre al Consiglio dei Ministri i risultati della valutazione dei progetti e programmi di azioni; g) presentare al Consiglio dei Ministri ogni suggerimento atto a migliorare od accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica; h) assicurare la coerenza e l'attuazione delle linee direttrici e delle risoluzioni adottate dal Consiglio dei Ministri per la cooperazione finanziaria e tecnica; i) eseguire gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri. 3. Il Comitato ACP-CEE che si riunisce trimestralmente, e' composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita' designati dal Consiglio dei Ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato ACP-CEE. 4. Il Consiglio dei Ministri adotta il regolamento interno del Comitato ACP-CEE, in particolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalita' secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della Presidenza. 5. Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato ACP-CEE puo' convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficolta' o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato ACP-CEE i mezzi atti ad eliminare tali difficolta' e blocchi. 6. Ogni problema specifico incontrato nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica puo' essere sottoposto al Comitato ACP-CEE il quale lo esamina nei sessanta giorni successivi per trovargli un'adeguata soluzione. 7. Per facilitare il lavoro del Comitato ACP-CEE, gli Stati ACP e i loro organismi regionali beneficiari, come pure la Commissione, con la collaborazione della Banca, sottopongono al Comitato ACP-CEE una relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita'. La relazione espone in particolare la situazione dell'impegno, dell'esecuzione e dell'utilizzazione dell'aiuto, distinta per tipo di finanziamento, i risultati dei lavori di valutazione dei progetti e programmi di azioni ed esempi specifici di problemi incontrati nel corso dell'attuazione. 8. Il Comitato ACP-CEE esamina le relazioni annuali sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita' inviategli dalla Commissione e dagli Stati ACP a norma del paragrafo 7. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, in merito alle misure intese a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Esso redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, la relazione e' esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione annuale consacrata alla definizione delle linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica. 9. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 7 e 8, il Consiglio dei Ministri definisce le linee direttrici generali della cooperazione finanziaria e tecnica e adotta risoluzioni o direttive in merito alle misure che la Comunita' e gli Stati ACP devono prendere per permettere il conseguimento degli obiettivi di tale cooperazione. 10. Ove si tratti di finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalita' e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 3 e 4, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le sue operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.

Convenzione - art. 194

ARTICOLO 194 Per la durata della presente convenzione, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunita' e' di 8.500 milioni di ECU. Detto importo comprende: 1) 7.400 milioni di ECU provenienti dal Fondo cosi' ripartiti: a) ai fini precisati negli articoli 185, 186 e 187 6.060 milioni di ECU di cui: - 4.860 milioni di ECU in forma di sovvenzioni; - 600 milioni di ECU in forma di prestiti speciali; - 60 milioni di ECU in forma di capitali di rischio. b) ai fini precisati agli articoli da 147 a 174, fino a 925 milioni di ECU in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione. c) ai fini precisati agli articoli da 176 a 184, una possibilita' di finanziamento speciale, fino a 415 milioni di ECU a titolo del Sysmin. 2) Ai fini precisati agli articoli 185, 186 e 187 fino a 1.100 milioni di ECU in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie e alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono abbinati, secondo le condizioni fissate all'articolo 196 di un abbuono di interessi il cui onere e' imputato sulle risorse del Fondo.

Convenzione - art. 195

ARTICOLO 195 1. In caso di mancata ratifica o denuncia della presente convenzione da parte di uno Stato ACP, le parti contraenti adeguano gli importi finanziati previsti nella presente convenzione. 2. Tale adeguamento e' anche applicabile in caso: a) di adesione alla presente convenzione di nuovi Stati ACP che non hanno partecipato ai negoziati della stessa; b) di allargamento della Comunita' a nuovi Stati membri.

Convenzione - art. 196

ARTICOLO 196 1. Per assicurare un sostegno efficace ai programmi di sviluppo degli Stati ACP, le parti contraenti convengono che tutti i prestiti concessi agli Stati ACP siano abbinati a condizioni favorevoli. 2. I prestiti speciali concessi a titolo del Fondo sono abbinati alle condizioni seguenti: a) durata di quaranta anni e b) dilazione di ammortamento obbligatoria di dieci anni c) questi prestiti producono un interesse annuo dell'1% tuttavia gli Stati ACP meno sviluppati beneficiano per questi prestiti di un tasso ridotto allo 0,50%. 3. I prestiti concessi dalla Banca sono abbinati alle condizioni seguenti: a) il tasso d'interesse e' quello praticato dalla Banca al momento della firma di ogni contratto di prestito; b) se i prestiti non sono destinati ad investimenti nel settore petrolifero, detto tasso e' ridotto del 3% con un abbuono d'interesse che e' automaticamente adeguato in modo che il tasso effettivamente sostenuto dal mutuatario non sia inferiore al 5% ne' superiore all'8%; c) l'importo globale degli abbuoni d'interesse, attualizzato al valore del momento della firma del contratto di prestito, e' imputato all'importo delle sovvenzioni previste a titolo del Fondo ed e' versato direttamente alla Banca; d) i prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie sono abbinati a condizioni di durata fissate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto, tale durata non puo' superare 25 anni. Tali prestiti contemplano normalmente una dilazione di ammortamento fissata in funzione della durata di costruzione e dei bisogni di tesoreria del progetto.

Convenzione - art. 197

ARTICOLO 197 1. I progetti o programmi di azioni possono essere finanziati mediante sovvenzione, prestiti speciali, capitali di rischio, prestiti della Banca sulle sue risorse proprie, o combinando due o piu' di questi modi di finanziamento. 2. Per le risorse del Fondo gestite dalla Commissione, i modi di finanziamento per ciascun progetto o programma sono determinati di comune accordo dalla Comunita' e dallo o dagli Stati ACP interessati in funzione del livello di sviluppo e della situazione geografica, economica e finanziaria dello o degli Stati ACP. Si tiene altresi' conto dell'impatto economico, sociale e culturale di detti modi di finanziamento. 3. Per le risorse del Fondo gestite dalla Banca, le modalita' di finanziamento sono fissate in stretta consultazione con lo Stato ACP interessato o con il beneficiario, sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie del progetto o programma in questione, nonche' del livello di sviluppo e della situazione economica e finanziaria dello o degli Stati ACP interessati. 4. Per le risorse proprie gestite dalla Banca, i modi di finanziamento sono determinati in base alla natura del progetto, alle sue prospettive di redditivita' economica e finanziaria nonche' al livello di sviluppo e alla situazione economica e finanziaria dello Stato o degli Stati ACP interessati. Si tiene inoltre conto di fattori che garantiscono il servizio degli aiuti rimborsabili. L'esame da parte della Banca della ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti sulle sue risorse proprie si effettuano di concerto con lo o gli Stati ACP interessati secondo le modalita', le condizioni e le procedure previste dallo statuto della Banca e dalla presente convenzione. 5. Negli Stati ACP, la Banca ha il compito di contribuire, con le sue risorse proprie, allo sviluppo economico e industriale degli Stati ACP su scala nazionale e regionale. A tal fine, il finanziamento dei progetti e dei programmi di azioni produttivi nei settori dell'industria, dell'agroindustria, del turismo e delle miniere, come pure della produzione di energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni legati a tali settori, e' garantito in via prioritaria per mezzo di prestiti della Banca sulle sue risorse proprie e capitali di rischio. Tali priorita' settoriali non escludono la possibilita' per la Banca di finanziare con le sue risorse proprie i progetti e programmi di azioni produttivi in altri settori che rispondano ai suoi criteri d'intervento, in particolare nel settore delle colture industriali. 6. Se una richiesta di finanziamento per un progetto o programma, presentata alla Commissione o alla Banca non puo' essere finanziata con una delle forme di aiuto alla cui gestione esse provvedono, ciascuna di esse trasmette la richiesta all'altra istituzione senza indugio, previa informazione dell'eventuale beneficiario. 7. Le sovvenzioni o i prestiti possono essere accordati ad uno Stato ACP o direttamente al beneficiario o per il tramite di una banca di sviluppo o per il tramite dello Stato ad un beneficiario finale. 8. In quest'ultimo caso, le condizioni dell'assegnazione dei fondi da parte dello Stato ACP al beneficiario finale sono fissati nell'accordo di finanziamento o nel contratto di prestito. 9. Nel corso delle sue operazioni finanziarie, la Banca stabilisce uno stretto rapporto con le banche nazionali di sviluppo degli Stati ACP. Nell'interesse della cooperazione, essa si sforza di allacciare tutti i contatti appropriati con le istituzioni bancarie e finanziarie negli Stati ACP interessati alle sue operazioni. 10. Qualsiasi beneficio spettante allo Stato ACP, sia che egli riceva una sovvenzione, sia che riceva un prestito speciale con tasso d'interesse o termine di rimborso piu' favorevole del prestito finale, e' utilizzato da detto Stato ACP a fini di sviluppo, secondo le condizioni previste dall'accordo di finanziamento o dal contratto di prestito. 11. E' accordato un trattamento speciale agli Stati ACP meno sviluppati nella determinazione del volume delle risorse finanziarie che questi Stati possono aspettarsi dalla Comunita' nel quadro del loro programma indicativo. Si tiene altresi' conto delle difficolta' speciali degli Stati ACP senza sbocco sul mare e insulari. Tali risorse finanziarie sono abbinate a condizioni di finanziamento particolarmente favorevoli, tenuto conto della situazione economica e della natura del fabbisogno propri ad ogni Stato. Esse consistono essenzialmente in sovvenzioni e, in determinati casi, in prestiti speciali, in capitali di rischio o in prestiti della Banca, secondo i criteri definiti al paragrafo 4.

Convenzione - art. 198

ARTICOLO 198 Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita' offre la propria assistenza tecnica per studiare e trovare soluzioni concrete ai loro problemi di indebitamento, servizio del debito e bilancia dei pagamenti.

Convenzione - art. 199

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