DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1987, n. 267

Type DPR
Publication 1987-05-08
Ultimo aggiornamento 2001-05-09
State In force
Source Normattiva
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1.Al personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta e' attribuita un'indennita' di bilinguismo, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale degli enti in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Art. 35

(( (Conglobamento delle quote dell'indennita' integrativa speciale) ))

((

1.Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde.

2.Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde.

3.Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilita', dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

4.

Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procedera' per il conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale))

Art. 36

Personale medico

1.Entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo dell'accordo di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale le parti stipulanti l'accordo di cui al presente decreto provvederanno a dare definizione all'armonizzazione del trattamento attribuito ai medici previdenziali ai sensi dell'art. 13 della legge 12 giugno 1984, n. 222, con l'ordinamento degli enti e gli istituti contrattuali.

Art. 37

Verifica

1.Con cadenza annuale, di regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo di comparto effettueranno una verifica sullo stato di attuazione dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla programmazione del lavoro e degli orari, alla realizzazione dei piani di produttivita', ai criteri di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore dell'utenza.

2.Sulla base dei risultati delle predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta e tempestiva attuazione delle intese.

Art. 38

(( (Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976) 1. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto, del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria))

Art. 39

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 195 miliardi per l'anno 1987, ivi compreso quello relativo all'anno 1986, e in lire 205 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianita' provvedono gli enti pubblici interessati, all'uopo parzialmente utilizzando, oltre a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, o quelle affluite nei loro bilanci in relazione alle specifiche attivita' svolte dagli enti stessi.

Art. 40

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

FANFANI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PALADIN, Ministro per la funzione pubblica

GORIA, Ministro del tesoro e, ad

interim, del bilancio e della programmazione economica

GORRIERI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1987

Atti di Governo, registro n. 67, foglio n. 3, con esclusione di:

art. 3 , commi 7 e 8; art. 13, comma 4; art. 18, commi 2, 3 e 4;

art. 24 ; art. 26; art. 35 e art. 38, ai sensi della delibera n. 1794 della sezione del controllo Stato in data 1 luglio 1987.

Tabella

TABELLA DI EQUIPARAZIONE Parte di provvedimento in formato grafico (1) ((2)) ((Allegato A))

Codice sindacale

CODICE SINDACALE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO RELATIVO AL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI. (Decreto del Presidente della Repubblica n. 68/86 - Parastato). Le sottoscritte organizzazioni sindacali allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto n. 68/1986, assumono il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/1983, e sulla base del protocollo d'intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986. Punto 1. Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettivita', a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali. Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro. Punto 2. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Punto 3. Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli sono: gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali o provinciali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli; gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente. Se l'organizzazione sindacale non e' strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverra' con la struttura nazionale di comparto contrattuale. Punto 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/1983 circa l'obbligo di preavviso, fissato in 15 giorni, si stabiliscono le seguenti modalita' aggiuntive: a) il primo sciopero non superera' la durata di una intera giornata di lavoro; b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione. Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6° del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro. Per le vertenze che interessano piu' unita' produttive dello stesso posto di lavoro ovvero piu' profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singolo profilo professionale. Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non superera' le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro. Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali. Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sara' comunicata alla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sara' fatta all'ente interessato. La proclamazione dello sciopero avverra' con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalita' di effettuazione. Nell'esercizio del diritto di sciopero sara' in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti. Punto 5. I servizi essenziali, nell'ambito del comparto sono: 1) il servizio pronto soccorso infermi; 2) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale; 3) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua; 4) il funzionamento degli impianti di sollevamento e di depurazione delle acque reflue; 5) il servizio di vigilanza antibracconaggio nei Parchi Nazionali; 6) gli uffici A.C.I. di frontiera; 7) l'assistenza ai minori ospiti di collegi e/o convitti; 8) l'assistenza ad ospiti non autosufficienti delle case di riposo o dei centri di educazione motoria. Nei tre giorni dalla proclamazione dello sciopero, al livello decentrato, saranno definiti accordi per stabilire le modalita' del funzionamento minimo dei summenzionati servizi essenziali, secondo criteri e parametri di durata, di orario e di quantificazione dei mezzi e degli addetti da assicurare. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, si fara' ricorso, entro gli ulteriori successivi tre giorni, ai competenti livelli superiori di contrattazione. Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni. Il presente codice ha validita' fino alla data di scadenza del contratto e puo' comunque essere integrato, modificato o aggiornato all'atto della firma del contratto medesimo. CGIL - Funzione pubblica CISL - Funzione pubblica - Parastato UIL - DEP CIDA CISAL - FIALP CISAS - FNPP CONFSAL DIRP - CONFEDIR USPPI FLEPAR NOTE Di seguito si riporta il testo delle disposizioni non ammesse al "visto" della Corte dei conti: "Art. 3, commi 7 e 8. - 7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - sara' costituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione mista con rappresentanza di parte pubblica e sindacale per la definizione di un regolamento organico tipo - che non potra' prevedere piu' di due posizioni dirigenziali - individuando anche eventuali specifici profili professionali od aggregazioni di profili in relazione all'organizzazione del lavoro nelle peculiari realta' degli enti di cui al presente articolo. I lavori della commissione dovranno concludersi entro tre mesi dal suo insediamento. 8. Gli enti provvederanno ad adottare il nuovo regolamento recependo le proposizioni della commissione e sottoponendolo alla prescritta approvazione, nonche' a quella del Dipartimento per la - funzione pubblica qualora preveda un ordinamento dei servizi che comporti posizioni dirigenziali sovraordinate alle qualifiche di cui alla tabella allegata al presente decreto e/o variazioni delle dotazioni organiche". "Art. 13, comma 4. - 4. La disciplina di cui al presente articolo si applica dal 1 gennaio 1987 anche per i progetti in corso di realizzazione a tale data. Per l'anno 1983 e seguenti restano confermate le deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di amministrazione degli enti". "Art. 18, commi 2, 3 e 4. - 2. In assenza di rinnovo contrattuale entro il 30 giugno 1989, che dovra' provvedere in materia di salario di anzianita', ovvero di una regolamentazione in sede intercompartimentale della stessa materia entro la medesima data, la retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma precedente, verra' incrementata, con decorrenza 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo. 3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. 4. Nel caso di transito da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore, l'importo predetto compete sui rispettivi livelli stipendiali in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988". "Art. 24 (Permessi retribuiti). - 1. Resta ferma la disciplina dei permessi retribuiti quale prevista dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, con le sole integrazioni: per lutto di famiglia: fino a 5 giorni: per la nascita di figli: fino a 3 giorni". "Art. 26 (Patronato sindacale). - 1. I dipendenti in servizio e in quiescenza per l'espletamento di pratiche inerenti le prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti, dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attivita' nei luoghi di lavoro. "Art. 35 (Conglobamento di quote dell'indennita' integrativa speciale). - 1. Con decorrenza dal 30 giugno 1988 viene conglobata nello stipendio iniziale del livello in godimento alla stessa data una quota di indennita' integrativa speciale pari a L. 1.081.000 annue lorde. 2. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante al personale in servizio e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. 3. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera agli affetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto indiretto o di riversibilita', dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi. 4. Per il personale iscritto ai fondi sostitutivi ed esonerativi, cessato nel periodo di vigenza contrattuale, si applicano, ai fini pensionistici, le norme ed i criteri previsti per il personale iscritto dipendente dalle altre amministrazioni pubbliche. Parimenti si procedera' per il conglobamento di una quota dell'indennita' integrativa speciale". "Art. 38 (Rivalutazione compensi per lavoro straordinario nell'anno 1976). - 1. I compensi per le prestazioni di lavoro straordinario eseguite nel primo semestre 1976 vanno riliquidati d'ufficio in applicazione della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - del 26 novembre 1986, n. UIC/5314/27720/02, comprendendovi automaticamente gli interessi corrispettivi e la rivalutazione monetaria".

Codice sindacale

((CODICE SINDACALE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO RELATIVO AL COMPRARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.)) ((La sottoscritta Confederazione, allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel comparto degli enti pubblici non economici individuato ai sensi del decreto n. 68/86, assume il seguente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/83, e sulla base del protocollo d'intesa intervenuto tra le confederazioni sindacali ed il Governo in data 25 luglio 1986. Punto 1. Le regole di comportamento autonomamente definite, sono rivolte a tutelare i diritti dei lavoratori nel quadro della responsabile attenzione alle esigenze della collettivita', a cui si garantisce di usufruire dei servizi essenziali, anche nei casi di controversie sindacali. Il diritto di sciopero, che costituisce fondamentale liberta' del lavoratore, si esercita senza limitazione alcuna nei casi in cui siano in gioco i valori primari delle liberta' civili e sindacali, della democrazia e della pace e nelle vertenze di carattere generale che interessano l'intero mondo del lavoro. Punto 2. Il presente codice si applica nelle azioni sindacali di comparto contrattuale e aziendali relativo alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Punto 3. Competenti a proclamare gli scioperi, a definirne le modalita', a sospenderli o revocarli sono: gli organismi nazionali, regionali, comprensoriali di comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali ai vari livelli; gli organismi delle organizzazioni sindacali di ente e di posto di lavoro, per vertenze che riguardano la propria sfera di competenza, congiuntamente alle rispettive strutture sindacali di comparto contrattuale di livello corrispondente. Se l'organizzazione sindacale non e' strutturata territorialmente, la proclamazione congiunta avverra' con la struttura nazionale di comparto contrattuale. Punto 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 93/83 circa l'obbligo di preavviso, fissato in quindici giorni, si stabiliscono le seguenti modalita' aggiuntive: a) il primo sciopero non superera' la durata di una intera giornata di lavoro; b) quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non supereranno ciascuno le due giornate di lavoro in una unica soluzione. Anche durante il periodo compreso tra il giorno della proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero dovranno essere attivate le procedure contenute nel titolo 6› del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e nel contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali procedure non incide sui tempi di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata avranno svolgimento in un unico periodo di tempo continuativo per ciascun turno di lavoro. Per le vertenze che interessano piu' unita' produttive dello stesso posto di lavoro ovvero piu' profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per singola unita' produttiva o per singolo profilo professionale. Nel caso di sciopero aziendale o di posto di lavoro che coincida con il giorno di scadenze perentorie previste da leggi, la relativa durata non superera' le due ore lavorative per ciascun turno di lavoro. Nei giorni compresi tra il 20 dicembre ed il 10 gennaio non saranno effettuati scioperi di comparto e/o aziendali, allo scopo di garantire il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni e l'adeguamento delle rendite previdenziali. Per gli scioperi di comparto la relativa proclamazione sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica. Per gli scioperi aziendali, la comunicazione sara' fatta all'ente interessato. La proclamazione dello sciopero avverra' con adeguata pubblicizzazione dei contenuti della vertenza e delle modalita' di effettuazione. Nell'esercizio del diritto di sciopero sara' in ogni caso salvaguardata la sicurezza dei cittadini, dei dipendenti e degli impianti. Punto 5. I servizi essenziali nell'ambito del comparto sono: 1) il servizio pronto soccorso infermi; 2) il servizio pronto soccorso emotrasfusionale; 3) l'attivazione degli impianti di potabilizzazione ed erogazione dell'acqua; 4) il funzionamento degli impianti di sollevamento e di depurazione delle acque reflue; 5) il servizio di vigilanza antibracconaggio nei parchi nazionali; 6) gli uffici ACI di frontiera; 7) l'assistenza ai minori ospiti di collegi e/o convitti; 8) l'assistenza ad ospiti non autosufficienti delle case di riposo o dei centri di educazione motoria. Nei tre giorni della proclamazione dello sciopero, a livello decentrato, saranno definiti accordi per stabilire le modalita' del funzionamento minimo dei summenzionati servizi essenziali, secondo criteri e parametri di durata, di orario e di quantificazione dei mezzi e degli addetti da assicurare. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto, si fara' ricorso, entro gli ulteriori successivi tre giorni, ai competenti livelli superiori di contrattazione. Il presente codice vincola le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria ed i lavoratori iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti e come tale soggetto alle relative sanzioni. Il presente codice ha validita' fino alla data di scadenza del contratto e puo' comunque essere integrato, modificato o aggiornato all'atto della firma del contratto medesimo. CISNAL-Fedep))

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