DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1988, n. 42

Type DPR
Publication 1988-02-04
Ultimo aggiornamento 2005-12-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 01/03/1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1, comma 6, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I DISPOSIZIONI CORRETTIVE E DI COORDINAMENTO

Art. 1

1.Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti correzioni e aggiunte: nell'art. 13, commi 4 e 5, le parole: "redditi di lavoro autonomo o di impresa" sono sostituite con le parole: "redditi di lavoro autonomo e di impresa"; nell'art. 16, comma 1, lettera d), sono aggiunte, dopo le parole: "rapporti di agenzia", le parole: "delle persone fisiche"; nell'art. 16, comma 1, lettera g), sono aggiunte, dopo la parola: "aziende", le parole: "possedute da piu' di cinque anni"; nell'art. 16, comma 1, lettera m), le parole: "tra la costituzione della societa', la comunicazione del recesso" sono sostituite con le parole: "tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso"; nell'art. 16, comma 3, sono aggiunte, dopo le parole: "Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1", le parole: "e per quelli indicati alle lettere da g) a n) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali"; la disposizione dell'art. 16, comma 4, e' trasferita nell'art. 9, quale comma 5; nell'art. 20, comma 2, lettera d), le parole: "corrisposti a" sono sostituite con le parole: "conseguiti da"; nell'art. 41, comma 1, lettera e), la parola: "uili" e' sostituita con la seguente: "utili"; nell'art. 44, comma 3, le parole: "quando l'utile e' soggetto a ritenuta alla fonte a titolo di imposta" sono sostituite con le parole: "nell'applicazione delle ritenute alla fonte. Il capitale sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza e' assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1"; nell'art. 54, comma 4, la parola: "decimo" e' sostituita con la seguente: "nono"; nell'art. 55, comma 2, le parole: "puo' essere accantonata ai sensi" sono sostituite con le parole: "concorre a formare il reddito a norma"; nell'art. 58, comma 1, lettera c), le parole: "del rapporto di agenzia" sono sostituite con le parole: "di rapporti di agenzia delle persone fisiche"; nell'art. 61, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, dopo le parole: "dei versamenti", le parole: "e delle remissioni di debito"; nell'art. 61, comma 5, terzo periodo, le parole: "Nella determinazione del valore normale" sono sostituite con le parole: "Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo"; nell'art. 75, comma 1, le parole: "sono deducibili" sono sostituite con le parole: "concorrono a formarlo"; nell'art. 75, comma 2, lettera a), le parole: ", se diversa," sono sostituite con le parole: ", se diversa e successiva,"; nell'art. 75, comma 4, le parole: "certi e precisi." sono sostituite con le parole: "certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6."; nell'art. 76, comma 5, le parole: "se ne deriva aumento del reddito." sono sostituite con le parole: "se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali 'procedure amichevoli' previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi."; nell'art. 79, comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni di cui al comma 6, la disposizione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 75."; nell'art. 84, comma 1, le parole: "non sono o non devono" sono sostituite con le parole: "non sono e non devono"; nell'art. 107, comma 3, le parole da "la societa' o l'ente" alla fine sono sostituite con le parole: "la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94"; nell'art. 109, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita' si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10."; nell'art. 113, comma 1, sono aggiunte, dopo la parola: "conto", le parole: "dei profitti e delle perdite"; nell'art. 118, comma 2, le parole: "immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali" sono sostituite con le parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1."; nell'art. 122, comma 4, le parole: "e' ridotto del 15 per cento" sono sostituite con le parole: "e' ridotto al 36 per cento"; nell'art. 124, comma 4, le parole: "immobili non strumentali" sono sostituite con le parole: "immobili di cui all'art. 57, comma 1"; nell'art. 125, comma 4, le parole: "ciascuno degli immobili non strumentali compresi nel fallimento" sono sostituite con le parole: "ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento"; la disposizione dell'art. 125, comma 5, e' trasferita nell'art. 54 come comma 6; nell'art. 131, comma 1, le parole: "dopo l'accettazione di eredita'" sono sostituite con le parole: "dopo l'accettazione dell'eredita'".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: Il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' stato pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986 ed e' entrato in vigore, a norma dell'art. 136, il 1› gennaio 1988 con effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1987 (si veda anche l'art. 36 del presente decreto). Nota alle premesse: L'art. 1, comma 6, della legge 29 dicembre 1987, n. 550 (Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni), prevede che: "Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino all'anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore della normativa in essi contenuta; saranno altresi' emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprese quelle in materia di accertamento e di riscossione necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici, nonche' le disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico-formale delle norme contenute nel predetto testo unico delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 13, commi 4 e 5, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, di lire 150 mila se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera 6 milioni di lire. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfetariamente ai sensi del comma 7 dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfetariamente ai sensi dell'articolo 80. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a 6 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che il complessivo ammontare residuo di tali redditi scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a 6 milioni di lire. 5. La detrazione di cui al comma 4 compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 12 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo e di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo". - Il testo dell'art. 16 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 16 (Tassazione separata). - 1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso, le somme risultanti dalla capitallizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza si sensi dell'articolo 2125 del codice civile; b) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti per prestazioni di lavoro dipendente, compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 47 e le pensioni e gli assegni di cui al comma 2 dell'articolo 46; c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'articolo 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a); g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque anni; h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare; i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a piu' anni; l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del recesso la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque anni; n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a cinque anni. 2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome collettivo o in accomandita semplice: se conseguiti da persone fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al perdiodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 3. Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione". - Il testo dell'art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 9 (Determinazione dei redditi e delle perdite). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. 2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti: quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimento in societa' o in altri enti si considera corrispettivo il valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti se quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto e quello dei beni conferiti in ogni altro caso. 3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. 4. Il valore normale e' determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre; b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della societa' o ente ovvero, per le societa' o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto e, in mancanza, in base ad altri elementi certi. 5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in societa'". - Il testo dell'art. 20, comma 2 lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti; (omissis). d) i compensi conseguiti da societa' o enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato". - Il testo dell'art. 41, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Sono redditi di capitali: (omissis). e) gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 49". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 49, comma 2, lettera d), del predetto testo unico: "2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: (omissis). d) le partecipazionni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata". - Il testo dell'art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 44 (Utili da partecipazione in societa' ed enti). - 1. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con avanzi di fusione, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. 2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzione di utili: la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 3. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale della societa' costituiscono utile per la parte che eccede la quota del capitale sociale e delle riserve o fondi di cui al comma 1 rappresentata dalle azioni o quote annullate, diminuita o aumentata della differenza fra il prezzo pagato per l'acquisto di queste e il loro prezzo di emissione. Di questa differenza non si tiene conto nell'applicazione delle ritenute alla fonte. Il capitale sociale ai fini del calcolo dell'eccedenza e' assunto al netto della parte derivante dal passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 1. - Il testo dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se sono iscritte al bilancio; d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e' costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il nono. 5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso: le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16". - Il testo dell'art. 55, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del detto articolo". - Il testo dell'art. 58, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "1. Non concorrono alla formazione del reddito: (omissis). c) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche". Il testo dell'art. 61, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "5. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto capitale alla societa' emittente, o della rinuncia ai crediti derivanti da precedenti finanziamenti alla societa' stessa, si aggiunge al costo delle azioni in proporzione alla quantita' delle singole voci della corrispondente categoria. Non si tiene tuttavia conto dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della societa' emittente risultante dopo la copertura. Nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo delle azioni non quotate in borsa e non negoziate nel mercato ristretto non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della societa' emittente". - Il testo dell'art. 75 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 75. (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da cotrattti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profittti e delle perdite. 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profittti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6. 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63. 6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali". - Il testo dell'art. 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti nel territorio dello Stato che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da societa' non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attivita' di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti". - Il testo dell'art. 79 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 79 (Imprese minori). - 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 conseguiti nel periodo di imposta, comprensivi degli interessi per dilazione di pagamento e moratori, e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' aumentata delle plusvalenze, o diminuita delle minusvalenze, realizzate ai sensi dell'articolo 54 o dell'articolo 66. 2. La differenza, salvo che siano tenute le scritture ausiliarie di magazzino, e' colcolata senza tenere conto delle esigenze iniziali e delle rimanenze finali e con esclusione della parte delle spese per acquisto di merci destinate alla rivendita che eccede il 75 per cento dei ricavi e della parte delle spese per acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, destinati ad essere impiegati nella produzione, che eccede il 50 per cento dei ricavi. L'eccedenza e' deducibile nei cinque periodi di imposta successivi in quote costanti o nella maggior misura consentita dai suindicati limiti. 3. Tra le spese deducibili possono essere comprese anche quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di lire. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 66. Non e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento. 4. I proventi diversi da quelli indicati nel comma 1 non concorrono a formare il reddito d'impresa; ma concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza, e non si considerano conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali agli effetti degli articoli 16, 45 e 81 e della lettera b) del comma 2 dell'articolo 49. 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 57, 58, 63, 65 e 78, ai commi 1 e 2 dell'articolo 62, ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 64, ai commi 5 e 6 dell'articolo 75, ai commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 76 e al comma 1 dell'articolo 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito d'impresa pur non risultando dalle registrazioni e annotazioni di cui al comma 6, la disposizione del terzo periodo del comma 4 dell'art. 75. 6. Ai fini del presente articolo i ricavi e proventi si considerano conseguiti e le spese si considerano sostenute nel periodo di imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i soggetti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e in ogni caso per gli interessi, i compensi di lavoro subordinato e gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, nel periodo di imposta in cui se ne e' verificata la percezione o l'erogazione. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di lire 15 mila per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di lire 30 mila per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298; le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice". - Il testo dell'art. 84, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il periodo di imposta in cui sono percepiti". - Il testo dell'art. 107 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 107 (Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito in base al quale e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105 viene successivamente accertato in misura piu' elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44. 3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e' superiore a quello dell'imposta dovuta la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94. Per opportuna conoscenza, si trascrive anche il testo dell'art. 94 del medesimo testo unico: "Art. 94 (Riporto o rimborso delle eccedenze). - 1. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi". - Il testo dell'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 109 (Determinazione dei redditi). - 1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi delle varie categorie. 2. Nella determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno esercitato attivita' commerciali senza contabilita' separata le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono deducibili per la parte del loro ammontare che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; gli ammortamenti e gli accantonamenti sono assunti nei limiti in cui le disposizioni del capo VI del titolo I ne ammettono la deduzione; per i beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali e di altre attivita' si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 10. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a condizione che l'ente abbia tenuto, relativamente a tutte le attivita' esercitate e a tutti i beni posseduti, una contabilita' unica contenente tutti gli elementi necessari e rispondente alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Non si applicano agli enti che relativamente all'attivita' commerciale esercitata siano ammessi ad uno dei regimi di determinazione del reddito di cui agli articoli 79 e 80 e non abbiano optato per il regime ordinario. 4. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le spese relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono determinate con i criteri ivi previsti". - Il testo dell'art. 113 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa' semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni del capo II sulla base di apposito conto dei profitti e delle perdite relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi imponibili in Italia. 2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati secondo le disposizioni del titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono, purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere a) e b) e da o) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r), nonche' quelli di cui alle lettere c) e d) dello stesso articolo relativi a mutui garantiti su immobili situati nel territorio dello Stato e l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili. Si applica la disposizione del comma 5 dell'articolo 10. 3. Per la determinazione del reddito complessivo delle societa' semplici e delle associazioni ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 2. 4. Per le societa' di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 o quelle del comma 3 secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali". - Il testo dell'art. 118, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "2. Per i redditi degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, l'imposta e' applicata separatamente sull'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I. - Il testo dell'art. 122, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' non soggetta a tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'articolo 44, sono imputate ai soci, a norma dell'articolo 5: a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione. Ai soci compete in entrambe le ipotesi il credito di imposta di cui all'articolo 14 a condizione che la dichiarazione dei redditi della societa' rechi le indicazioni prescritte nel comma 7 dell'articolo 105; il credito di imposta non spetta per le riserve di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 105 ed e' ridotto al 36 per cento per quelle di cui al comma 4 dello stesso articolo". - Il testo dell'art. 124 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 124 (Liquidazione ordinaria). - 1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto dei profitti e delle perdite, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti; il conto dei profitti e delle perdite deve essere redatto, per le societa', in conformita' alle risultanze del conto della gestione prescritto dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, e' quella in cui ne viene data comunicazione all'ufficio delle imposte mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di cui agli articoli 79 e 80. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero a norma dell'articolo 79 o dell'articolo 80 se ne ricorrono i presupposti, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae per piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi cosi' determinati, ancorche' gia' tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. 3. Per le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, salvo conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio anteriori all'inzio della liquidazione non compensate nel corso di questa ai sensi dell'articolo 102 sono ammesse in diminuzione in sede di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per piu' di cinque esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorche' gia' tassati separatamente a norma degli articoli 16 e 18, concorrono a formare il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza. 4. Per i redditi degli immobili di cui all'articolo 57, comma 1 compresi nella liquidazione l'imposta locale sui redditi si applica in ogni caso a titolo definitivo anche per la frazione di esercizio e per gli esercizi intermedi di cui ai commi 2 e 3". - Il testo dell'art. 125, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 125 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. 2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. 3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci. 4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento e' commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e' prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita". - Il testo dell'art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 54 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 53, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se sono iscritte in bilancio; d) se i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o assegnati ai soci. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Se il corrispettivo della cessione e' costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate determinate a norma del comma 2 concorrono a formare il reddito, a scelta del contribuente per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il decimo. 5. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dell'articolo 16. 6. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo della plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento". - Il testo dell'art. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 131 (Eredita' giacente). - 1. Se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le disposizioni del titolo I, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, e secondo quelle del capo III del titolo II, se il chiamato e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Dopo l'accettazione dell'eredita' il reddito di tali cespiti concorre a formare il reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta, compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui al comma 3 dell'articolo 7, se il chiamato all'eredita' e' persona fisica o non e' noto, sono in via provvisoria tassati separatamente con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredita'. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un nascituro non ancora concepito. 3. Nelle ipotesi previste nei commi 1 e 2 l'imposta locale sui redditi e' applicata in via definitiva in ciascun periodo di imposta".

Art. 2

1.I riferimenti al testo unico, contenuti senza altre indicazioni nelle successive disposizioni del presente decreto, si intendono come fatti al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le correzioni e aggiunte di cui all'art. 1.

Nota all'art. 2: Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' stato pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986.

Capo II DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 3

1.Ai fini degli articoli 3, comma 3, lettera b), e 10, comma 1, lettera h), del testo unico, gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per meta' del loro ammontare se dal provvedimento dell'autorita' giudiziaria non risulta una diversa ripartizione.

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 3, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, e' il seguente: "3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: (omissis). b) gli assegni periodici, destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria". - Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, e' il seguente: "1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (omissis). h) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria".

Art. 4

1.Il diritto di scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, previsto negli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, deve essere esercitato nella dichiarazione dei redditi per l'intero ammontare dell'eccedenza stessa. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto.

2.In caso di riporto l'eccedenza e' computata in diminuzione anche in sede di acconto dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta successivo.

3.La parte dell'eccedenza riportata che non trova capienza nell'imposta dovuta per il periodo di imposta successivo costituisce eccedenza per il periodo stesso ed e' oggetto di ulteriore scelta tra il riporto e il rimborso.

4.Se l'eccedenza riportata non e' computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non e' presentata, il contribuente puo' chiederne il rimborso presentando istanza all'intendente di finanza del suo domicilio fiscale a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

5.Sull'eccedenza computata in diminuzione dell'imposta non competono interessi. Se e' richiesto il rimborso a norma dei commi 3 e 4 competono gli interessi di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi o a quella di presentazione dell'istanza.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 11, comma 3, e' il seguente: "3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 14 e 15 del suddetto testo unico: "Art. 14 (Credito di imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente e' attribuito un credito di imposta pari a nove sedicesimi dell'ammontare degli utili stessi. 2. Nel caso di distribuzione di utili in natura il credito di imposta e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data in cui sono stati posti in pagamento. 3. Relativamente agli utili percepiti dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5, il credito di imposta spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita. 4. Ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta e' computato in aumento del reddito complessivo netto. 5. La detrazione del credito di imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito di imposta in aumento del reddito complessivo, l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. 6. Il credito di imposta spetta anche quando gli utili percepiti sono tassati separatamente ai sensi dell'articolo 16; in questo caso il suo ammontare e' computato in aumento degli utili e si detrae dalla relativa imposta determinata a norma dell'articolo 18. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le partecipazioni agli utili spettannti ai promotori, ai soci fondatori, agli amministratori e ai dipendenti della societa' o dell'ente e per quelle spettanti in base ai contratti di associazione in partecipazione i ai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, ne' per i compensi per prestazioni di lavoro corrisposti sotto forma di partecipazione agli utili e per gli utili di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 41. "Art. 15 (Credito di imposta per i redditi prodotti all'estero). 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. 2. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascun Stato. 3. La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo di imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. 4. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. 5. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci, associati o partecipanti nella proporzione ivi stabilita". - Il testo dell'art. 19, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, e' il seguente: "2. Se l'ammontare dei versamenti e delle ritenute, da soli o in concorso con i crediti di imposta di cui agli articoli 14 e 15, e' superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, si applica la disposizione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute e dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 17 e 18, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo degli articoli 17 e 18 del suddetto testo unico: "Art. 17 (Indennita' di fine rapporto). - 1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Per la indennita' di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti dal Fondo di previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, l'ammontare netto e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tale indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo del 2,50 per cento posto a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al Fondo predetto. 2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al comma 1. 3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 4. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del comma 1, sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al comma 2 l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno, nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. "Art. 18 (Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati separatamente). - 1. Per gli altri redditi tassati separatamente l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alle lettere g), l) e m) dello stesso articolo conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari, l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta la successione. 3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno: se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciacuno degli anni cui si riferiscono. 5. Per i redditi indicati alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni salvo conguaglio". - Per il testo del comma 1 dell'art. 94 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo del comma 3 dell'art. 107 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", pubblicato nel suppl. ord. n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 ottobre 1973, e' il seguente: "Art. 38 (Rimborso di versamenti diretti). - Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento. L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta e' stata operata. L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente. Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36- bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio". Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 37 e del primo comma, n. 3, e del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 del medesimo decreto e dell'art. 36- bis del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi): "Art. 37 D.P.R. n. 602/1973 (Rimborso di ritenute dirette). - Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta puo' ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile chiedendo il rimborso. Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente puo' ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si e' reso definitivo". "Art. 3 D.P.R. n. 602/1973 (Riscossione mediante versamenti diretti). - Sono riscosse mediante versamento diretto alla esattoria: (omissis). 3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale; (omissis). Sono riscosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato: (omissis). c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; (Omissis)". "Art. 36- bis D.P.R. n. 600/1973 (Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni) - Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente del Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonche' ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati. Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione delle ritenute alla fonte; b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dai certificati dei sostituti d'imposta allegati alle dichiarazioni dei contribuenti o risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni; c) escludere le detrazioni dall'imposta non previste dalla legge e ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni; d) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, o non risultanti dai documenti allegati alle dichiarazioni o esposti nelle dichiarazioni senza le prescritte indicazioni; e) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri di cui al predetto art. 10 esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti allegati alle dichiarazioni o in misura eccedente i limiti fissati dallo stesso articolo". - Il testo dell'art. 44 del D.P.R. n. 602/1973 e' il seguente: "Art. 44 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 6 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. L'interesse di cui al primo comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma. L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta". L'art. 3, comma 1, del D.L. 13 gennaio 1988, n. 3 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1988) dispone che gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte, previsti dall'art. 44 soprariportato, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per cento semestrale, siano dovuti, a decorrere dal 1› gennaio 1988, rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento. Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 602/1973 (per il testo dell'art. 38 del medesimo decreto si veda la nota precedente): "Art. 41 (Rimborso d'ufficio). - Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo. La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, e' superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonche' per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso art. 36 bis. Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta".

Art. 5

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 6

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 7

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 314))

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 9

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 10

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 12

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 13

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247))

Capo III DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 20

1.Le disposizioni degli articoli 10, comma 1, 110, comma 1, 113, comma 2, e 114, comma 1, del testo unico, che subordinano la deducibilita' degli oneri alla condizione che la relativa documentazione sia allegata alla dichiarazione dei redditi, si applicano a partire dalla dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, intendendosi come tale, anche nei successivi articoli del presente decreto, il primo periodo d'imposta avente inizio dopo la detta data.

2.Le imposte gia' deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, dovute per gli anni anteriori al 1974, si deducono per meta' del loro ammontare dal reddito complessivo, a norma dell'articolo 10 del testo unico, nel periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la riscossione dei ruoli nei quali sono iscritte. Nella stessa misura e nello stesso periodo d'imposta si deducono, ai fini dell'imposta sul reddito per le persone giuridiche, le imposte gia' deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sulle societa' dovute per i detti anni.

Note all'art. 20: - Per il testo dell'alinea introduttivo del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 3. - Il testo dell'art. 110, comma 1, del medesimo testo unico e' il seguente: "1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati alle lettere da a) a d) e da n) a r) del comma 1 dell'articolo 10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo, nonche' l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili pagata nel periodo di imposta. Si applica la disposizione del comma 5 dell'art. 10". - Per il testo dell'intero art. 113 del medesimo testo unico si veda nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 114 del ripetuto testo unico e' il seguente: "Art. 114 (Enti non commerciali). - 1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato secondo le disposizioni del titolo I. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito di impresa che concorre a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione dei redditi, gli oneri indicati nel comma 2 dell'articolo 113, ferma restando la disposizione del secondo periodo della lettera r) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione del comma 5 dello stesso articolo. 2. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita' commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato senza tenerne contabilita' separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109". - L'art. 10 del piu' volte richiamato testo unico elenca gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 21

1.Le disposizioni degli articoli 11, comma 3, 19, comma 2, 94, comma 1, e 107, comma 3, del testo unico, che attribuiscono al contribuente la scelta tra il riporto e il rimborso dell'eccedenza, si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

2.Con la stessa decorrenza si applicano le disposizioni dell'art. 16, commi 2 e 3, del testo unico, concernenti le opzioni da esercitare ai fini della tassazione separata.

Note all'art. 21: - Per il testo del comma 3 dell'art. 11 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 4. - Per il testo del comma 2 dell'art. 19 del medesimo testo unico si veda ugualmente nelle note all'art. 4. - Per il testo dell'intero art. 94 del ripetuto testo unico si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 107 dello stesso testo unico si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'intero art. 16 del piu' volte richiamato testo unico si veda ugualmente nelle note all'art. 1.

Art. 22

1.La disposizione dell'art. 38, comma 5, del testo unico, secondo cui nella dichiarazione dei redditi deve essere attestata la durata anziche' la persistenza dello stato di non locazione, si applica a partire dalla prima dichiarazione da presentare dopo il 31 dicembre 1987.

Nota all'art. 22: Il testo dell'intero art. 38 del testo unico delle imposte sui redditi e' il seguente: "Art. 38 (Unita' immobiliari non locate). - 1. Il reddito determinato a norma dei precedenti articoli e' ridotto all'80 per cento per le unita' immobiliari, non adibite all'uso del possessore o di suoi familiari, rimaste non locate per l'intero periodo di imposta per cause non dipendenti dalla volonta' del possessore. 2. Il reddito e' ridotto al 20 per cento: a) per le unita' immobiliari ad uso di abitazione di nuova costruzione, limitatamente al periodo di diciotto mesi dalla data del certificato di abitabilita' o, in mancanza, dalla data in cui sono divenute abitabili; b) per le unita' immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validita' del provvedimento. 3. Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o di suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o da suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e' aumentato di un terzo. 4. Si considerano in ogni caso tenute a propria disposizione, se non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, le unita' immobiliari ad uso di abitazione ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa. Il reddito di tali unita' immobiliari, fermo restando per una di esse a scelta del contribuente l'aumento di un terzo di cui al comma 3, e' aumentato del 300 per cento, salvo il disposto del comma 2. Si considerano ad alta tensione abitativa i comuni con popolazione superiore a 300 mila abitanti secondo i dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica per l'anno 1980 e i comuni confinanti nonche' i comuni compresi nelle aree individuate con i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che il contribuente denunci all'ufficio delle imposte lo stato di non locazione entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne attesti la durata nella dichiarazione dei redditi".

Art. 23

1.La disposizione dell'art. 54, comma 4, del testo unico si applica per le plusvalenze realizzate a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. Per le plusvalenze realizzate precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 1987.

2.Nei confronti delle imprese individuali, delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato e degli enti non commerciali, la disposizione dell'art. 54, comma 1, lettera c), del testo unico non si applica per le plusvalenze gia' iscritte nel bilancio dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

Nota all'art. 23: - Per il testo dell'intero art. 54 del testo unico delle imposte sui redditi si veda nelle note all'art. 1.

Art. 24

1.Il minor valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, in conformita' alle disposizioni degli articoli 62, quarto comma, e 64, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, vale anche per gli esercizi successivi, sempreche' le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.

Note all'art. 24: - Il testo dei primi quattro commi dell'art. 62 del D.P.R. n. 597/1973, concernente: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche", e' il seguente: "Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualita'. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario. Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquisiti nel periodo stesso per la loro quantita'. Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal piu' recente. Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, e' superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale". - Il testo dell'art. 64, quinto comma, del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente: "Il valore normale dei titoli quotati in borsa e' determinato in base alla media dei prezzi di compenso dell'ultimo trimestre del periodo d'imposta. Per le azioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene proporzionalmente conto delle diminuzioni patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato dalle societa' emittenti, in confronto all'ultimo bilancio anteriore alla data in cui le azioni vennero acquistate, o da deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 2446 del codice civile; per le obbligazioni e i titoli similari non quotati in borsa si tiene conto delle diminuzioni di valore comprovate da elementi certi e precisi". Si trascrive per opportuna conoscenza, anche l'art. 2446 del codice civile: "Art. 2446 (Riduzione del capitale per perdite). - Quando risulta che il capitale e' diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della societa', con le osservazioni del collegio sindacale. La relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale deve restare depositata in copia nella sede della societa' durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perche' i soci possano prenderne visione. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, mediante decreto, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori. Contro tale decreto, e' ammesso reclamo alla corte d'appello entro trenta giorni dall'iscrizione".

Art. 25

1.La disposizione dell'art. 66, comma 3, del testo unico, secondo cui le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore e' assoggettato a procedura concorsuale, si applica anche quando questa e' in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987. In tal caso le perdite imputate al conto dei profitti e delle perdite in precedenti esercizi si deducono in quote costanti nel predetto periodo d'imposta e nei quattro successivi e quelle imputate, successivamente si deducono in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne e' avvenuta l'imputazione. La procedura concorsuale si considera in corso a partire dalla data indicata nell'art. 11.

Nota all'art. 25: Per il testo dell'intero art. 66 del testo unico delle imposte sui redditi si veda la nota all'art. 11.

Art. 26

1.Per gli ammortamenti iniziati negli esercizi chiusi anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 68, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2.Le disposizioni dell'art. 67, comma 8, del testo unico si applicano relativamente ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.

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