DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Type DPR
Publication 1988-09-22
Ultimo aggiornamento 2026-03-12
State In force
Source Normattiva
articles 907
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4.Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorita' giudiziaria, previa verifica della disponibilita' di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.

5.Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.

6.Sentite le parti, l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.

7.I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purche' idoneo. E' comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. E' parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.

8.Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorita' giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, e' presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identita' e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui da' atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarita' dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonche' dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facolta' ad essa spettanti.

Art. 134

Modalita' di documentazione

1.Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale ((e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica)).

2.Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento ((idoneo allo scopo)) ovvero, in caso di impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. ((Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.))

3.Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva ((o quando la redazione in forma integrale e' ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresi' mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

Art. 135

Redazione del verbale

1.Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.

2.Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento ((idoneo)), il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

Art. 136

Contenuto del verbale

1.Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui e' cominciato e chiuso, le generalita' delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto e' avvenuto in sua presenza nonche' le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2.Per ogni dichiarazione e' indicato se e' stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, e' riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione e' stata dettata dal dichiarante, o se questi si e' avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte, ne e' fatta menzione.

Art. 137

Sottoscrizione del verbale

1.Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2.Se alcuno degli intervenuti non vuole o non e' in grado di sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo.

Art. 138

Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia

1.Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2.Se la persona che ha impresso i nastri e' impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato.

Art. 139

Riproduzione fonografica o audiovisiva

1.La riproduzione fonografica o audiovisiva e' effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice.

2.Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale e' indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione.

3.Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva.

4.La trascrizione della riproduzione e' effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato.

5.Quando le parti vi consentono, il giudice puo' disporre che non sia effettuata la trascrizione.

6.Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento.

Art. 140

Modalita' di documentazione in casi particolari

1.Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici.

2.Quando e' redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinche' sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilita'.

Art. 141

Dichiarazioni orali delle parti

1.Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale.

2.Alla parte che lo richiede e' rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.

Art. 141-bis

(Modalita' di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione).

1.Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione ((audiovisiva o, se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica)). Quando si verifica una indisponibilita' di strumenti di riproduzione ((audiovisiva o, se cio' non e' possibile, con mezzi di riproduzione fonografica)) o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta solo se richiesta dalle parti.

Art. 142

Nullita' dei verbali

1.Salve particolari disposizioni di legge, il verbale e' nullo se vi e' incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Articolo 143

(( (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) ))

((

1.L'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente, indipendentemente dall'esito del procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa. Ha altresi' diritto all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio, ovvero al fine di presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento.

2.Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna.

3.La traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico, puo' essere disposta dal giudice, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza.

4.L'accertamento sulla conoscenza della lingua italiana e' compiuto dall'autorita' giudiziaria. La conoscenza della lingua italiana e' presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

5.L'interprete e il traduttore sono nominati anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

6.La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 e' regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente titolo. La prestazione dell'ufficio di interprete e di traduttore e' obbligatoria.

))

Articolo 143-bis

(( (Altri casi di nomina dell'interprete). ))

((

1.L'autorita' procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intellegibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso e' inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete.

2.Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo 119, l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete quando occorre procedere all'audizione della persona offesa che non conosce la lingua italiana nonche' nei casi in cui la stessa intenda partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di essere assistita dall'interprete.

3.L'assistenza dell'interprete puo' essere assicurata, ove possibile, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza, sempreche' la presenza fisica dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa di esercitare correttamente i suoi diritti o di comprendere compiutamente lo svolgimento del procedimento.

4.

La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti. La traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per riassunto se l'autorita' procedente ritiene che non ne derivi pregiudizio ai diritti della persona offesa))

Art. 144

Incapacita' e incompatibilita' dell'interprete

Art. 145

Ricusazione e astensione dell'interprete

1.L'interprete puo' essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2.Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l'interprete ha obbligo di dichiararlo.

3.La dichiarazione di ricusazione o di astensione puo' essere presentata fino a che non siano esaurite le formalita' di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

4.Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.

Art. 146

Conferimento dell'incarico

1.L'autorita' procedente accerta l'identita' dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2.Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verita', e di mantenere il segreto su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

((

2-bis.Quando l'interprete o il traduttore risiede nella circoscrizione di altro tribunale, l'autorita' procedente, ove non ritenga di procedere personalmente, richiede al giudice per le indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita' di cui ai commi precedenti.

))

Art. 147

Termine per le traduzioni scritte Sostituzione dell'interprete

1.Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorita' procedente fissa all'interprete un termine che puo' essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete puo' essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2.L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire centomila a lire un milione.

Art. 148

(( (Organi e forme delle notificazioni). ))

((

1.Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni degli atti sono eseguite, a cura della segreteria o della cancelleria, con modalita' telematiche che, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurano la identita' del mittente e del destinatario, l'integrita' del documento trasmesso, nonche' la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione.

2.La lettura dei provvedimenti alle persone presenti o rappresentate dal difensore e gli avvisi che sono dati dal giudice o dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni di cui al comma 1, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.

3.Sostituisce le notificazioni di cui al comma 1 anche la consegna di copia in forma di documento analogico dell'atto all'interessato da parte della cancelleria o della segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota in tal caso sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.

4.In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l'assenza o l'inidoneita' di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non e' possibile procedere con le modalita' indicate al comma 1, e non e' stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall'autorita' giudiziaria e' eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo.

5.Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.

6.La notificazione e' eseguita dalla polizia giudiziaria nei soli casi previsti dalla legge. Le notificazioni richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.

7.Nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al tribunale del riesame l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.

8.L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'organo competente per la notificazione consegna la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvede a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.

))

Art. 149

(( (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). ))

((

1.Quando nei casi previsti dall'articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.

2.Dell'attivita' svolta e' redatta attestazione che viene inserita nel fascicolo, nella quale si da' atto del numero telefonico chiamato, del nome, delle funzioni o delle mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, del suo rapporto con il destinatario e dell'ora della telefonata.

3.Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2, o il numero indicato dal destinatario o che dagli atti risulta in uso allo stesso. Essa non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario, da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo ovvero che sia al suo servizio.

4.La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma o, in alternativa, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo stesso.

5.Quando non e' possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione e' eseguita, per estratto, mediante telegramma.

))

Art. 150

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))

Art. 151

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))

Art. 152

Notificazioni richieste dalle parti private

1.Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite ((dalla notificazione con modalita' telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero)) dall'invio di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 153

Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero

1.Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, ((con le modalita' previste dall'articolo 148, comma 1, e, nei casi indicati dall'articolo 148, comma 4,)) direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di copia dell'atto ((in forma di documento analogico)) nella segreteria. ((In tale ultimo caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalita' di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta.

2.Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. ((In tal caso, il)) pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.

Art. 153-bis

(( (Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante.). ))

((

1.Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, puo' dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

))

((2. Il querelante ha comunque facolta' di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalita' telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione puo' essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.))

((290))

((

3.In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorita' procedente, con le medesime modalita' previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

))

((

4.Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

))

((5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.))

Art. 154

Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

1.Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto segreteria o nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza, di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato, oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3.

((

1-bis.Quando e' necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure e' in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

))

2.La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' eseguita , nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

3.Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalita' giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile.

4.Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, quando non dispongono di un domicilio digitale, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede o dichiarare un indirizzo di posta certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, con atto depositato nella cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

Art. 155

Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese

((

1.Quando per il numero dei destinatari o per l'impossibilita' di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese risulti difficile, l'autorita' giudiziaria puo' disporre, con decreto, che la notificazione sia eseguita mediante pubblicazione dell'atto nel sito internet del Ministero della giustizia per un periodo di tempo determinato. Nel decreto da notificare unitamente all'atto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

))

2.In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorita' procedente e un estratto e' inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3.La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorita' procedente.

Art. 156

Notificazioni all'imputato detenuto

1.Le notificazioni all'imputato detenuto ((, anche successive alla prima,)) sono ((sempre)) eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2.In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e' consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perche' legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.

3.Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari ((, anche successive alla prima,)) sono eseguite a norma dell'articolo 157 ((, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1)).

4.Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o e' internato in un istituto penitenziario.

5.In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159.

Art. 157

Prima notificazione all'imputato non detenuto

((

1.Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, la prima notificazione all'imputato non detenuto, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, e' eseguita mediante consegna di copia dell'atto in forma di documento analogico alla persona. Se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa. Nella casa di abitazione la consegna e' eseguita a una persona che conviva anche temporaneamente ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. In caso di notifica nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, se non e' possibile consegnare personalmente la copia, la consegna e' eseguita al datore di lavoro, a persona addetta al servizio del destinatario, ad una persona addetta alla ricezione degli atti o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

))

2.Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione e' eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3.Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

4.La copia non puo' essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacita' di intendere o di volere.

5.L'autorita' giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia e' stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

6.((La consegna a persona diversa dal destinatario e' effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 8)).

7.Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.

8.Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita' lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario ((, inoltre, invia copia dell'atto, provvedendo alla relativa annotazione sull'originale e sulla copia, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza anagrafica o di dimora dell'imputato)). Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata.

8-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

((

8-ter.Con la notifica del primo atto, anche quando effettuata con le modalita' di cui all'articolo 148, comma 1, l'autorita' giudiziaria avverte l'imputato, che non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, che le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Avverte, inoltre, il destinatario dell'atto dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni loro successivo mutamento.

8-quater.L'omessa o ritardata comunicazione da parte del difensore dell'atto notificato all'assistito, ove imputabile al fatto di quest'ultimo, non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale.

))

Art. 157-bis

(( (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima). ))

((

1.In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio.

2.Se l'imputato e' assistito da un difensore di ufficio, nel caso in cui la prima notificazione sia avvenuta mediante consegna di copia dell'atto a persona diversa dallo stesso imputato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'imputato non abbia gia' ricevuto gli avvertimenti di cui all'articolo 161, comma 01, le notificazioni successive non possono essere effettuate al difensore. In questo caso anche le notificazioni successive alla prima sono effettuate con le modalita' di cui all'articolo 157 sino a quando non si realizzano le condizioni previste nel periodo che precede.

))

Art. 157-ter

(Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto)

1.La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione ((a giudizio)) ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna ((e' effettuata)) al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, ((fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,)) la notificazione e' eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1.

2.Quando ((e' necessario)) per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure ((e' in corso)) di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui ((e' ritenuto)) indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

3.In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. (290)

Art. 158

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150))

Art. 159

Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita'

1.((Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, se» e le parole «le notificazioni)) non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorita' giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attivita' lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorita' giudiziaria emette decreto di irreperibilita' con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che ((le notificazioni siano eseguite)) mediante consegna di copia al difensore.

2.Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore.

Art. 160

(Efficacia del decreto di irreperibilita').

1.Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la ((notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo)) manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

2.Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonche' il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.

3.Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4.Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.

Art. 161

(Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni). ((

01.La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se e' nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorita' giudiziaria procedente, ne da' comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini e' altresi' avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni successivo mutamento.

((

1.Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonche' nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, gia' nominato o che e' contestualmente nominato, anche d'ufficio.

))

((

1-bis.Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonche' degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, e' fatta menzione nel verbale.

))

2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)).

3.L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore ((dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.))

4.((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). ((Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.)). Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non e' stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

((

4-bis.Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore e' immediatamente comunicata allo stesso.

))

Art. 162

Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto

1.Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorita' che procede, ((con le modalita' previste dall'articolo 111-bis o)) con dichiarazione raccolta a verbale ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore.

2.La dichiarazione puo' essere fatta anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova. (90) (90a)

3.Nel caso previsto dal comma 2 il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'.

4.Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto.

4-bis.L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorita' che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario. ((Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.))

Art. 163

Formalita' per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto

1.Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni ((degli articoli 148 e)) 157.

Art. 164

((Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio))

1.La determinazione del domicilio dichiarato o eletto e' valida ((per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1)).

Art. 165

Notificazioni all'imputato latitante o evaso

1.Le notificazioni all'imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

((

1-bis.Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si e' perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non e' possibile eseguire la notificazione con le modalita' indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato e' evaso o si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalita' indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si e' sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

))

2.Se l'imputato e' privo di difensore, l'autorita' giudiziaria designa un difensore di ufficio.

3.L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal difensore.

Art. 166

Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

1.Se l'imputato e' interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

Art. 167

Notificazioni ad altri soggetti

((

1.Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 148, comma 1. Nel caso previsto dal comma 4 dell'articolo 148, si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.

))

Art. 168

Relazione di notificazione

1.((Per le notificazioni effettuate con modalita' telematiche la ricevuta di avvenuta consegna, generata dal sistema, assume valore di relazione di notificazione. Quando la notificazione non e' eseguita con modalita' telematiche, salvo)) quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorita' o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalita' della persona alla quale e' stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione.

2.Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3.La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.

Art. 169

Notificazioni all'imputato all'estero

((

1.Quando l'autorita' giudiziaria non puo' procedere alla notificazione con modalita' telematiche e risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere ovvero del luogo in cui all'estero la stessa esercita abitualmente l'attivita' lavorativa, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della autorita' che procede, del titolo del reato e della data e del luogo in cui e' stato commesso, nonche' l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato ovvero a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata o della comunicazione telematica non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

))

2.Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilita' emesso a norma dell'articolo 159.

3.L'invito previsto dal comma 1 e' redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.

4.Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilita', dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5.Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona e' detenuta all'estero.

Art. 170

Notificazioni col mezzo della posta

1.((Nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, e ai fini di cui all'articolo 157-ter, le)) notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali.

2.E' valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3.Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari.

Art. 171

Nullita' delle notificazioni

Art. 172

Regole generali

1.I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

2.I termini si computano secondo il calendario comune.

3.Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

4.Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne e' iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

5.Quando e' stabilito soltanto il momento finale, le unita' di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

6.Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico.

((6-bis. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario con modalita' telematiche si considera rispettato se l'accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile.))

((290))

((6-ter. Salvo che non sia diversamente stabilito, i termini decorrenti dal deposito telematico, quando lo stesso e' effettuato fuori dell'orario di ufficio stabilito dal regolamento, si computano dalla data della prima apertura immediatamente successiva dell'ufficio.))

((290))

Art. 173

Termini a pena di decadenza. Abbreviazione

1.I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge.

2.I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.

3.La parte a favore della quale e' stabilito un termine puo' chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorita' procedente.

Art. 174

Prolungamento dei termini di comparizione

1.Se la residenza dell'imputato risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 e' fuori del comune nel quale ha sede l'autorita' giudiziaria procedente, il termine per comparire e' prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento e' di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando e' possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non puo' essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero il prolungamento del termine e' stabilito dall'autorita' giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

2.Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorita' procedente emette ordine o invito.

Art. 175

Restituzione nel termine

1.Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.

2.L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. (215) ((2.1. L'imputato giudicato in assenza e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.))

2-bis.La richiesta indicata ((ai commi 2 e 2.1)) e' presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.

3.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N. 17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60. La restituzione non puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4.Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5.L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione puo' essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6.Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine puo' essere proposto ricorso per cassazione.

7.Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

8.Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.

((8-bis. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma 2.1, non si tiene conto, ai fini della improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis, del tempo intercorso tra il novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.))

((290))

Art. 175-bis

(( (Malfunzionamento dei sistemi informatici). ))

((

1.Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia e' certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalita' tali da assicurarne la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento e' certificato, attestato e comunicato con le medesime modalita'.

2.Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia.

3.Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalita' non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.

4.La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresi', nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalita' tali da assicurare la tempestiva conoscibilita' ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento.

5.

Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilita' di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175.))

((290))

Art. 176

Effetti della restituzione nel termine

1.Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

2.Se la restituzione nel termine e' concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui e' disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

Art. 177

Tassativa'

1.L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento e' causa di nullita' soltanto nei casi previsti dalla legge.

Art. 178

Nullita' di ordine generale

Art. 179

Nullita' assolute

1.Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' previste dall'articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne e' obbligatoria la presenza.

2.Sono altresi' insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullita' definite assolute da specifiche disposizioni di legge.

Art. 180

Regime delle altre nullita' di ordine generale

1.Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullita' previste dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu' essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo.

Art. 181

Nullita' relative

1.Le nullita' diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179 comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte.

2.Le nullita' concernenti gli atti delle indagini preliminari e quelli compiuti nell'incidente probatorio e le nullita' concernenti gli atti dell'udienza preliminare devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare, le nullita' devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1.

3.Le nullita' concernenti il decreto che dispone il giudizio ovvero gli atti preliminari al dibattimento devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, devono essere riproposte le nullita' eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4.Le nullita' verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza.

Art. 182

Deducibilita' delle nullita'

1.Le nullita' previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

2.Quando la parte vi assiste, la nullita' di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se cio' non e' possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullita' deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.

3.I termini per rilevare o eccepire le nullita' sono stabiliti a pena di decadenza.

Art. 183

Sanatorie generali delle nullita'

Art. 184

Sanatoria delle nullita' delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni

1.La nullita' di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni e' sanata se la parte interessata e' comparsa o ha rinunciato a comparire.

2.La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3.Quando la nullita' riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non puo' essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.

Art. 185

Effetti della dichiarazione di nullita'

1.La nullita' di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.

2.Il giudice che dichiara la nullita' di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullita' per dolo o colpa grave.

3.La dichiarazione di nullita' comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui e' stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito.

4.La disposizione del comma 3 non si applica alle nullita' concernenti le prove.

Art. 186

Inosservanza di norme tributarie

1.Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto ne' impedisce il suo compimento, salve le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

Art. 187

Oggetto della prova

1.Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2.Sono altresi' oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

3.Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilita' civile derivante dal reato.

Art. 188

Liberta' morale della persona nell'assunzione della prova

1.Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla liberta' di autodeterminazione o ad alterare la capacita' di ricordare e di valutare i fatti.

Art. 189

Prove non disciplinate dalla legge

1.Quando e' richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice puo' assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la liberta' morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalita' di assunzione della prova.

Art. 190

Diritto alla prova

1.Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

2.La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio.

3.I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.

Art. 190-bis

(Requisiti della prova in casi particolari).

1.Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1-bis.La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda una testimone minore degli ((anni diciotto)) e, in ogni caso, quando l'esame testimoniale richiesto riguarda una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilita'.

Art. 191

Prove illegittimamente acquisite

1.Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2.L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

((2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale))

Art. 192

Valutazione della prova

1.Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.

2.L'esistenza di un fatto non puo' essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3.Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.

4.La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b).

Art. 193

Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili

1.Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.

Art. 194

Oggetto e limiti della testimonianza

1.Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalita' in relazione al reato e alla pericolosita' sociale.

2.L'esame puo' estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e' necessario per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalita' della persona offesa dal reato e' ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3.Il testimone e' esaminato su fatti determinati. Non puo' deporre sulle voci correnti nel pubblico ne' esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti.

Art. 195

Testimonianza indiretta

1.Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.

2.Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.

3.L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'.

4.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.((161))

5.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6.I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7.Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.

Art. 196

Capacita' di testimoniare

1.Ogni persona ha la capacita' di testimoniare.

2.Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneita' fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio puo' ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.

3.I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

Art. 197

Incompatibilita' con l'ufficio di testimone

1.Non possono essere assunti come testimoni: (( a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444; b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 )); c) il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonche' il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter.

Art. 197-bis

(Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone).

1.L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti e' stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444.

2.L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), puo' essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c).

3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e' assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia e' designato un difensore di ufficio. (155) ((244))

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