DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 449

Type DPR
Publication 1988-09-22
Ultimo aggiornamento 1992-10-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto : 25/10/1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione delle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988;

Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 dalla Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988;

Visto il parere espresso in data 20 settembre 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell'articolo 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987;

Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.E' approvato il testo, allegato al presente decreto, delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni.

2.Le disposizioni allegate al presente decreto entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo che sia diversamente disposto.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 1

Art. 1. 1. L'[articolo 1 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art1-com1) e' sostituito dal seguente: "La giustizia, nelle materie civile e penale, e' amministrata: dal giudice conciliatore; dal pretore; dal tribunale ordinario; dalla corte di appello; dalla corte suprema di cassazione; dal tribunale per i minorenni; dal magistrato di sorveglianza; dal tribunale di sorveglianza".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 2

Art. 2. 1. L'[articolo 2 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art2-com1) e' sostituito dal seguente: "Presso la corte suprema di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario e' costituito l'ufficio del pubblico ministero". 2. Il comma 2 del medesimo articolo e' abrogato.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 3

Art. 3. 1. Dopo l'[articolo 7 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art7) e' inserito il seguente: "Art. 7-bis (Tabelle degli uffici giudicanti). 1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, la assegnazione alle sezioni dei relativi presidenti e la attribuzione dell'incarico di cui agli articoli 35 comma 3, 46 comma 4, 50- bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge, la formazione dei collegi giudicanti, sono stabiliti ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'[articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art11), e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. 3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 4

Art. 4. 1. Dopo l'[articolo 7- bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art7bis) e' inserito il seguente: "Art. 7-ter (Criteri per l'assegnazione degli affari penali e la sostituzione dei giudici impediti). 1. L'assegnazione degli affari penali e' operata, secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura, dal dirigente dell'ufficio alle singole sezioni e dal presidente della sezione ai singoli collegi e giudici. Nel determinare i criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice di tutti gli incidenti probatori e di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento. Qualora il dirigente dell'ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giudice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato. 2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresi' i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 5

Art. 5. 1. L'[articolo 31 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art31) e' sostituito dal seguente: "Art. 31 (Composizione dell'ufficio). - 1. La pretura e' retta dal pretore titolare e ad essa possono essere addetti piu' magistrati e vice pretori onorari. 2. Alle preture aventi sede nel capoluogo di circondario sono assegnati come titolari magistrati di corte di appello".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 6

Art. 6. 1. L'[articolo 34 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art34) e' sostituito dal seguente: "Art. 34 (Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture). - 1. I pretori e i vice pretori onorari addetti alle preture svolgono presso la stessa pretura o presso le sezioni distaccate il lavoro giudiziario loro assegnato dal pretore titolare o dal magistrato che presiede la sezione ai sensi dell'articolo 39 quando trattasi di pretura costituita in sezioni. 2. I vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare e degli altri pretori".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 7

Art. 7. 1. All'[articolo 35 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art35-com1) la parola "annualmente" e' sostituita dalla parola "biennalmente". 2. Allo stesso articolo e' aggiunto il seguente comma: "In ogni pretura avente sede nel capoluogo di circondario e costituita in sezioni e' istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) per la fase delle indagini preliminari. La direzione di tale sezione e' disciplinata ai sensi dell'articolo 39".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 8

Art. 8. 1. L'[articolo 39 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art39-com3) e' sostituito dal seguente: "All'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni si provvede per ogni biennio a norma dell'articolo 7- bis".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 9

Art. 9. 1. L'intitolazione del capo III del titolo II del [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12) e' sostituita dalla seguente: "Dei tribunali".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 10

Art. 10. 1. L'intitolazione della sezione I del capo III del titolo II del [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12) e' sostituita dalla seguente: "Del tribunale ordinario". 2. La denominazione "tribunale" nel [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12) e' sostituita dalla seguente: "tribunale ordinario".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 11

Art. 11. 1. Nell'[articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art43) la formula: "esercita la giurisdizione in materia penale, in primo grado ed in appello" e' sostituita dalla seguente: "esercita la giurisdizione in materia penale in primo grado".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 12

Art. 12. 1. L'[articolo 44 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art44) e' abrogato.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 13

Art. 13. 1. Nell'[articolo 46, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art46-com2) la parola "annualmente" e' sostituita dalla parola "biennalmente". 2. Nel comma 3 dello stesso articolo, dopo le parole "A ciascuna sezione" sono aggiunte le parole "nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis". 3. Allo stesso articolo e' aggiunto il seguente comma: "In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla [legge 22 dicembre 1973, n. 884](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-22;884) un presidente di sezione dirige la sezione dei giudici singoli incaricati dei provvedimenti previsti dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) per la fase delle indagini preliminari. Negli altri tribunali l'organizzazione del lavoro e' attribuita al piu' anziano dei giudici predetti".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 14

Art. 14. 1. Dopo l'[articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art50) e' inserito il seguente: "Art. 50-bis (Giudice per le indagini preliminari). 1. In ogni tribunale per i minorenni uno o piu' magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano. 2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 15

Art. 15. 1. L'[articolo 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art53) e' sostituito dal seguente: "Art. 53 (Funzioni e attribuzioni della corte di appello). - 1. La corte di appello: a) esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale e dai pretori in materia penale; b) esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal [codice di procedura civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.procedura.civile:1940-10-28;1443) e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 16

Art. 16. 1. L'[articolo 54 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art54-com1) e' sostituito dal seguente: "Nella formazione delle tabelle ai sensi dell'articolo 7- bis sono designati i presidenti e i consiglieri che fanno parte di ciascuna sezione e i supplenti".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 17

Art. 17. 1. L'[articolo 57 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art57) e' abrogato.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 18

Art. 18. 1. L'[articolo 58 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art58-com1) e' sostituito dal seguente: "Una sezione della corte giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Ad essa sono altresi' demandate le altre funzioni della corte di appello previste dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447), nei procedimenti a carico di imputati minorenni".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 19

Art. 19. 1. L'[articolo 66 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art66-com3) e' sostituito dal seguente: "La composizione delle sezioni e' stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali e' preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 20

Art. 20. 1. L'[articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art70) e' sostituito dal seguente: "[Art. 70 (Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art70) del pubblico ministero). 1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate: dal procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, dai procuratori generali presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, dai procuratori della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario di tribunale. 2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'articolo 59. 3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attivita' ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Possono essere designati piu' magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessita' delle indagini o del dibattimento. 4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e puo' essere sostituito solo nei casi previsti dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447). Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato. 5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell'esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l'inizio dell'azione penale o di indagini preliminari, puo' segnalarli per iscritto al titolare dell'ufficio. Questi, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o piu' magistrati dell'ufficio. 6. Il procuratore generale presso la corte di appello, quando avoca un procedimento penale per inerzia del pubblico ministero, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura ed al procuratore della Repubblica interessato".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 21

Art. 21. 1. L'[articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art71) e' sostituito dal seguente: "Art. 71 (Nomina e funzioni dei vice procuratori onorari). 1. Alle procure della Repubblica presso le preture aventi sede nel capoluogo di circondario possono essere addetti vice procuratori onorari per l'espletamento delle sole funzioni indicate nell'articolo 72 comma 1. 2. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalita' previste per la nomina dei vice pretori onorari. Ad essi si applicano le disposizioni previste nell'articolo 32 comma 1".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 22

Art. 22. 1. L'[articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art72) e' sostituito dal seguente: "Art. 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura). - 1. Le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari. 2. La delega e' conferita in relazione a una determinata udienza o a un singolo processo. La delega e' revocabile nei soli casi in cui il [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) prevede la sostituzione del pubblico ministero".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 23

Art. 23. 1. L'[articolo 83 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art83) e' sostituito dal seguente: "Art. 83 (Subordinazione della polizia giudiziaria al pubblico ministero). - 1. Il procuratore generale presso la corte d'appello esercita la sorveglianza nel distretto della corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilita' della polizia giudiziaria da parte della autorita' giudiziaria".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 24

Art. 24. 1. L'[articolo 84 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art84) e' abrogato.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 25

Art. 25. 1. L'[articolo 97, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art97-com2) e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici". 2. Il comma 3 dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 26

Art. 26. 1. All'[articolo 98 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art98) le parole "e quelli addetti nei tribunali all'ufficio di istruzione dei processi penali" sono sostituite dalle seguenti: "e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) per la fase delle indagini preliminari".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 27

Art. 27. 1. Nell'[articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art109) l'ultima parte e' sostituita dalla seguente: "di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 28

Art. 28. 1. L'[articolo 113, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art113-com1) e' sostituito dal seguente: "Il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre, con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, applicazioni temporanee di sostituti nel territorio del distretto a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio nell'ufficio di applicazione sono imprescindibili e prevalenti. Copia del decreto e' trasmesso al Consiglio superiore della magistratura".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 29

Art. 29. 1. L'[articolo 190 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art190) e' sostituito dal dal seguente: "Art. 190 (Passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa). - 1. La magistratura, unificata nel concorso di ammissione, nel tirocinio e nel ruolo di anzianita', e' distinta relativamente alle funzioni giudicanti e requirenti. 2. Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quello puo' essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 30

Art. 30. 1. L'[articolo 16 comma 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511~art16-com2) e' sostituito dal seguente: "Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso le preture del distretto, nonche' sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della Repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni". 2. Il comma 4 dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore della Repubblica presso la pretura esercitano la sorveglianza sui magistrati addetti ai rispettivi uffici".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 31

Art. 31. 1. L'[articolo 5 comma 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1966-07-25;570~art5-com1) e' sostituito dal seguente: "Possono essere conferiti ai magistrati di corte di appello, gli uffici direttivi di: 1) presidente dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi; 2) pretore nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e procuratore della Repubblica presso le stesse preture".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 32

Art. 32. 1. All'[articolo 11 comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art11-com3) le parole "escluso quello di pretore dirigente" sono sostituite dalle seguenti: "esclusi quelli di pretore dirigente nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e di procuratore della Repubblica presso le stesse preture".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 33

Art. 33. 1. L'[articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art7) e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello). - 1. La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati. 2. Il presidente della corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, puo' disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della corte di assise e della corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 34

Art. 34. 1. L'[articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art25) e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Giudici popolari della sessione). 1. Quindici giorni prima della conclusione della sessione della corte di assise e della corte di assise di appello, il presidente in seduta pubblica, da tenersi nella sede in cui si svolgera' la sessione, con l'assistenza dell'ausiliario, alla presenza del pubblico ministero, estrae dall'urna dei giudici popolari ordinari un numero di schede almeno pari alla meta' di quelle in essa contenute e comunque non superiore a cinquanta. 2. Dell'ordine di estrazione e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dall'ausiliario. 3. Il presidente fissa il giorno e l'ora per la presentazione davanti a se' in seduta pubblica di tutti i giudici estratti, da tenersi non oltre il quinto giorno successivo, dandone avviso al pubblico ministero. I giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica. 4. Nel giorno fissato il presidente dispensa i giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Successivamente il presidente chiama a prestare servizio, nell'ordine di estrazione a sorte, tanti giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. 5. Se uno o piu' dei giudici convocati per la seduta pubblica di cui al comma 4 non si presentano o sono dispensati, il presidente, senza ritardo e fino al terzo giorno anteriore a quello di inizio della sessione, procede alle ulteriori estrazioni necessarie per raggiungere, se possibile, il numero di giudici specificato nel comma 1 e provvede agli adempimenti previsti dai precedenti commi".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 35

Art. 35. 1. L'[articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art26) e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione). - 1. I giudici popolari chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. 2. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinche' assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento. 3. Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente a una o piu' delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo e' completato col chiamare a prestare servizio i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui e' avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo 27. 4. Se il caso di cui al comma 3 si verifica in relazione a giudici chiamati a prestare servizio in qualita' di aggiunti, il presidente ha facolta' di chiamare, oltre a quelli necessari a costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 36

Art. 36. 1. L'[articolo 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art28) e' abrogato.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 37

Art. 37. 1. L'[articolo 30 della legge 10 aprile 1951, n. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art30) e' sostituito dal seguente: "Art. 30 (Giuramento). - 1. Nell'assumere servizio i giudici popolari effettivi e i giudici popolari aggiunti prestano giuramento secondo la seguente formula: Con la ferma volonta' di compiere da persona d'onore tutto il mio dovere, cosciente della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge mi affida, giuro di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenita' prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il mio intimo convincimento giudicando con rettitudine e imparzialita', e di tenere lontano dall'animo mio ogni sentimento di avversione e di favore, affinche' la sentenza riesca quale la societa' deve attenderla: affermazione di verita' e di giustizia. Giuro altresi' di conservare il segreto. 2. Dell'avvenuta prestazione del giuramento e' compilato processo verbale sottoscritto dal presidente e dal pubblico ufficiale addetto. I verbali di giuramento sono conservati agli atti della sessione cui si riferiscono e del prestato giuramento si fa menzione, a pena di nullita', nel verbale di dibattimento di ciascuna causa della sessione".

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 38

Art. 38. 1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aumentate, nove mesi prima della data di entrata in vigore del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447), le piante organiche dei presidenti di sezione nei tribunali ordinari ove e' istituita, a norma dell'[articolo 46 comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art46-com4), modificato dall'articolo 13, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) per la fase delle indagini preliminari. 2. Entro i successivi tre mesi, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura dei posti di presidente di sezione. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, almeno tre mesi prima della entrata in vigore del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447), si provvede alle variazioni tabellari relative alle preture, ai tribunali ordinari ed ai tribunali per i minorenni, necessarie ad attribuire le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti dal [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) per la fase delle indagini preliminari. Parimenti si provvede alle variazioni tabellari delle sezioni di corte di appello necessarie ad attribuire le funzioni demandate a norma dell'[articolo 58 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art58-com1), sostituito dall'articolo 18. 4. Contestualmente alle variazioni tabellari predette il Consiglio superiore della magistratura approva i criteri per l'assegnazione degli affari penali e la sostituzione dei giudici impediti, a norma dell'[articolo 7- ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art7ter), inserito dall'articolo 4.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 39

Art. 39. 1. L'[articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 884](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-22;884~art1) e' abrogato. 2. La tabella B annessa alla [legge 22 dicembre 1973, n. 884](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-22;884), relativa al ruolo organico della magistratura, e' sostituita dalla tabella I allegata al presente decreto. 3. ((COMMA ABROGATO DAL [D.L. 25 SETTEMBRE 1989, N. 327](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-09-25;327), CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA [L. 24 NOVEMBRE 1989, N. 380](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-24;380))).

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 40

Art. 40. 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 41, sono istituiti gli uffici della procura della Repubblica presso i pretori aventi sede nel capoluogo di ciascun circondario. 2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono determinate, nove mesi prima della data di entrata in vigore del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447), le piante organiche dei magistrati dei singoli uffici di procura della Repubblica presso la pretura avente sede nel capoluogo di circondario. 3. Con decreti del Ministro di grazia e giustizia, nello stesso termine di cui al comma 2, sono determinate le piante organiche del personale del ruolo delle cancellerie giudiziarie e del personale esecutivo e subalterno da assegnare a ciascuno dei predetti uffici. 4. Entro i successivi tre mesi, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura dei posti di magistrato. Nello stesso termine il Ministro di grazia e giustizia provvede alla copertura dei posti del personale amministrativo. 5. Nel termine previsto nel comma 4 sono nominati i vice procuratori onorari. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 e dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/12/1988, n. 293 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 41

Art. 41. 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari ((. . .)), le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell'[articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12~art72), modificato dall'articolo 22. 2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Art. 42

Art. 42. 1. Se la corte di assise o la corte di assise di appello sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447), il presidente procede all'estrazione dei giudici popolari per la sessione successiva, a norma dell'[articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-04-10;287~art25), sostituito dall'articolo 34. 2. La sessione in corso prosegue fino all'esaurimento del ruolo. 3. L'ultima sessione dell'anno in cui cade la data di entrata in vigore del [codice di procedura penale](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:codice.procedura.penale:1988-09-22;447) dura fino al 31 dicembre dell'anno stesso.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Tabella I

TABELLA I La tabella B annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884 e' sostituita dalla seguente: "Tabella B Numero dei posti --- Ruolo organico della magistratura Primo Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Presidente aggiunto alla Corte di cassazione, Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche . . 3 Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . 530 Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.365 Uditori giudiziari . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 350 ----- 7.355" -------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988, n. 291 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Norme di adeguamento al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni - Tabella II

CIRCONDARI DEI TRIBUNALI NON PROVINCIALI NEI QUALI LE FUNZIONI DI P.M. PRESSO LE PRETURE VENGONO TEMPORANEAMENTE ATTRIBUITE ALLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI MEDESIMI. 1) Camerino 32) Vigevano 2) Fermo 33) Voghera 3) Urbino 34) Ariano Irpino 4) Lucera ((35) Nola)) 5) Crema ((36) )) S. Angelo dei Lombardi 6) Rimini ((37) Torre Annunziata)) 7) Lanusei ((38) )) Marsala 8) Tempio Pausania ((39) )) Sciacca 9) Nicosia ((40) )) Termini Imerese 10) Larino ((41) )) Orvieto 11) Caltagirone ((42) )) Spoleto 12) Modica ((43) )) Lagonegro 13) Castrovillari ((44) )) Melfi 14) Crotone ((45) )) Locri 15) Lamezia Terme ((46) )) Palmi 16) Paola ((47) )) Cassino 17) Rossano ((48) )) Civitavecchia 18) Vibo Valentia ((49) )) Velletri 19) Montepulciano ((50) Nocera Inferiore)) 20) Prato ((51) )) Sala Consilina 21) Chiavari ((52) )) Vallo della Lucania 22) San Remo ((53) )) Acqui Terme 23) Avezzano ((54) )) Alba 24) Lanciano ((55) )) Biella 25) Sulmona ((56) )) Casale Monferrato 26) Vasto ((57) )) Ivrea 27) Mistretta ((58) )) Mondovi' 28) Patti ((59) )) Pinerolo 29) Busto Arsizio ((60) )) Saluzzo 30) Lecco ((61) )) Tortona 31) Lodi ((62) )) Verbania ((63) )) Rovereto ((64) )) Tolmezzo ((65) )) Bassano del Grappa Visto, il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

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