LEGGE 15 febbraio 1989, n. 91

Type Legge
Publication 1989-02-15
Ultimo aggiornamento 1989-03-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 16/3/1989

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.

Art. 2

1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 85 della convenzione medesima.

Art. 3

1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI TRA STATI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI O TRA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NAZIONI UNITE 1986 Le Parti alla presente Convenzione, Considerando il ruolo fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, Consapevoli del carattere consensuale dei trattati e della loro crescente importanza in quanto fonte di diritto internazionale, Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede, nonche' la norma dei pacta sunt servanda, sono universalmente riconosciuti, Affermando che occorre rafforzare il processo di codificazione e di progressivo sviluppo del diritto internazionale nel mondo intero, Convinte che la codificazione ed il progressivo sviluppo delle norme applicabili ai trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali valgano a consolidare la struttura giuridica delle relazioni internazionali ed servire alle finalita' delle Nazioni Unite. Consapevoli dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto a disporre di se' stessi, l'uguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non interferenza negli affari interni degli Stati, il divieto della minaccia o dell'uso della forza, nonche' il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per tutti, Rammentando le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, Consapevoli dei vincoli tra, da una parte il diritto dei trattati tra gli Stati e, d'altra parte, il diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali; Considerando l'importanza dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali in quanto mezzo efficace per sviluppare le relazioni internazionali e creare le condizioni di una cooperazione pacifica tra le nazioni, a prescindere dai loro ordinamenti costituzionali a sociali Tenendo presente le particolari caratteristiche dei trattati di cui sono parte le organizzazioni internazionali in quanto soggetti distinti del diritto internazionale degli Stati, Notando che le organizzazioni internazionali fruiscono della capacita' di concludere trattati, loro necessaria per esercitare le proprie funzioni e attuare i loro obiettivi, Consapevoli che la prassi delle organizzazioni internazionali, nel concludere trattati con gli Stati o tra di loro, dovrebbe essere conforme agli atti costitutivi (di dette organizzazioni), Affermando che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di pregiudicare quelle che presiedono alle relazioni tra una organizzazione internazionale ed i suoi membri, assoggettate alle regole dell'organizzazione, Affermando altresi' che le controversie in merito ai trattati dovrebbero, alla stregua delle altre controversie internazionali, essere composte, in base alla Carta delle Nazioni Unite, con mezzi pacifici ed in conformita' dei principi della giustizia e del diritto internazionale, Affermando inoltre che le norme di diritto internazionale consuetudinario continueranno a disciplinare le questioni non regolamentate dalle disposizioni della presente Convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo Primo Portata della presente Convenzione La presente Convenzione si applica: a) ai trattati tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali, e b) ai trattati tra organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 Termini utilizzati 1. Ai fini della presente Convenzione: a) per il termine trattato s'intende un accordo internazionale disciplinato dal diritto internazionale e concluso per iscritto; i) tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali; o ii) tra organizzazioni internazionali; sia detto accordo sia registrato in un unico strumento o in due o piu' strumenti connessi, e a prescindere dalla sua particolare denominazione; b) per il termine "ratifica" s'intende l'atto internazionale in tal modo denominato, con il quale uno Stato esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b bis) per il termine atto di conferma formale si intende un atto internazionale corrispondente a quello della ratifica da parte di uno Stato, con il quale una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b ter) per i termini accettazione, approvazione ed adesione si intende, a seconda dei casi, l'atto internazionale cosi' denominato con il quale uno Stato o una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; c) per il termine "pieni poteri" si intende un documento emanante dall'Autorita' competente di uno Stato o dall'organo competente di un'organizzazione internazionale, che nomini una o piu' persone a rappresentare lo Stato o l'organizzazione al fine di negoziare, adottare o autenticare il testo di un trattato, esprimere il consenso dello Stato o dell'organizzazione ad essere vincolata da un trattato, o compiere ogni altro atto riguardo al Trattato; d) per il termine "riserva," si intende una dichiarazione unilaterale, a prescindere dalla sua formulazione o dalla sua denominazione, apposta da uno Stato o da una organizzazione internazionale alla firma, alla ratifica e all'atto di conferma formale, all'accettazione o all'approvazione di un Trattato, o all'adesione a quest'ultimo, mediante la quale detto Stato o detta organizzazione intende escludere o modificare la portata legale di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a detto Stato o a detta organizzazione; e) per il termine "Stato partecipante al negoziato" ed il termine Organizzazione partecipante al negoziato, si intendono rispettivamente; i) uno Stato; ii) una organizzazione internazionale; che abbiano partecipato alla elaborazione ed all'adozione del testo del trattato; f) Per il termine "Stato contraente" ed il termine "Organizzazione contraente" si intendono rispettivamente; i) uno Stato; ii) una organizzazione internazionale; che abbiano consentito ad essere vincolate dal Trattato,sia che il trattato sia entrato in vigore o meno; g) per il termine "parte" si intende uno Stato o una organizzazione internazionale che abbia consentito ad essere vincolato dal Trattato, e nei cui confronti il trattato e' in vigore; h) per il termine "Stato terzo" od il termine "organizzazione terza" si intendono rispettivamente; i) uno Stato; ii) una organizzazione internazionale; che non sia parte al trattato; i) per il termine "organizzazione internazionale" si intende una organizzazione intergovernativa; j) per il termine "regole dell'organizzazione," si intendono in particolare gli atti costitutivi della Organizzazione, le decisioni e le risoluzioni adottate in conformita' a detti atti e ad una prassi ben consolidata dell'organizzazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 riguardo ai termini utilizzati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di detti termini, ne' il significato che puo' essere conferito loro nel diritto interno di uno Stato, o nelle regole di una organizzazione internazionale.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Accordi internazionali che non rientrano nell'ambito della presente Convenzione. Il fatto che la presente Convenzione non si applica: i) ne' agli accordi internazionali di cui sono parte uno o piu' Stati, una o piu' organizzazioni internazionali, e uno o piu' soggetti di diritto internazionale, che non siano Stati o organizzazioni; ii) ne' agli accordi internazionali di cui sono parte una o piu' organizzazioni internazionali e uno o piu' soggetti di diritto internazionale che non siano Stati o Organizzazioni; iii) ne' agli accordi internazionali non scritti tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali, o tra organizzazioni internazionali; iv) ne' agli accordi internazionali tra soggetti di diritto internazionale diversi da Stati o organizzazioni internazionali; non pregiudica; a) il valore giuridico di detti accordi; b) l'applicazione a detti accordi di qualsiasi norma enunciata nella presente Convenzione, cui sarebbero assoggettati in base al diritto internazionale a prescindere da detta Convenzione; c) l'applicazione della Convenzione alle relazioni tra Stati ed organizzazioni internazionali o alle relazioni tra organizzazioni, qualora dette relazioni siano disciplinate da accordi internazionali di cui sono altresi' parte altri soggetti di diritto internazionale.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Non retroattivita' della presente Convenzione Senza pregiudicare l'applicazione di ogni norma enunciata nella presente Convenzione, alla quale i trattati tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali sarebbero assoggettati in virtu' del diritto internazionale, a prescindere da detta Convenzione, questa si applica unicamente ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti di detti Stati ed Organizzazioni.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Trattati costitutivi di organizzazioni internazionali e trattati adottati in seno ad una organizzazione internazionale. La presente Convenzione si applica ad ogni trattato tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali, che sia l'atto costitutivo di una organizzazione internazionale, e ad ogni trattato adottato nell'ambito di una organizzazione internazionale, fatta salva ogni regola pertinente dell'Organizzazione.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 La capacita' di una organizzazione internazionale di concludere trattati e' disciplinata dalle regole di detta organizzazione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Pieni poteri 1. Una persona e' considerata come rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un Trattato: a) qualora detta persona presenti adeguati pieni poteri; o b) qualora emerga dalla prassi o da altre circostanze, che era intento degli Stati e delle organizzazioni internazionali interessate, di considerare questa persona quale rappresentante lo Stato a tali fini senza presentazione di pieni poteri. 2. Sono considerati come rappresentanti il proprio Stato in base alle loro funzioni e senza dover presentare pieni poteri: a) i capi di Stato, i capi di governo ed i ministri degli Affari Esteri, per ogni atto relativo alla conclusione di un Trattato tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali; b) i rappresentanti accreditati dagli Stati ad una Conferenza internazionale, per l'adozione del testo di un Trattato tra Stati ed organizzazioni internazionali; c) i rappresentanti accreditati dagli Stati presso una organizzazione internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato in seno a detta organizzazione o detto organo; d) i capi missione permanenti presso una organizzazione internazionale, ai fini dell'adozione del testo di un Trattato tra gli Stati accreditanti e detta organizzazione. 3. Una persona e' considerata come rappresentante una organizzazione internazionale, per l'adozione o l'autentica del testo di un trattato o per esprimere il consenso di detta organizzazione ad essere vincolata da un trattato: a) qualora detta persona presenti pieni poteri appropriati; o b) qualora emerga dalle circostanze che era intento degli Stati e delle Organizzazioni internazionali interessate di considerare detta persona come rappresentante l'organizzazione a detti fini, in conformita' alle regole di detta organizzazione, senza presentazione di pieni poteri.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Ulteriore conferma di un atto compiu'to senza autorizzazione. Un atto relativo alla conclusione di un trattato compiu'to da una persona che non puo', in virtu' dell'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato o una organizzazione internazionale a tal fine, e' senza effetti giuridici, a meno che non venga ulteriormente confermato da detto Stato o da detta organizzazione.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Adozione del testo. 1. L'adozione del testo di un trattato avviene con il consenso di tutti gli Stati e di tutte le Organizzazioni internazionali o, a seconda dei casi, di tutte le organizzazioni partecipanti alla sua elaborazione, tranne che nei casi previsti al paragrafo 2. 2. L'adozione del testo di un trattato ad una conferenza internazionale avviene in conformita' alla procedura concordata tra i partecipanti a detta Conferenza. Qualora tuttavia, questi ultimi non giungano ad un accordo in merito a detta procedura, l'adozione del testo ha luogo mediante un voto a maggioranza dei due terzi dei partecipanti presenti e votanti a meno che essi non decidano, con uguale maggioranza, di applicare una regola diversa.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Autentica del testo 1. Il testo di un trattato tra uno o piu' Stati ed una o piu' Organizzazioni internazionali e' decretato come autentico e definitivo. a) in base alla procedura fissata in detto testo o convenuta tra gli Stati e le organizzazioni che partecipano alla elaborazione del trattato; o b) in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte di rappresentanti di detti Stati e di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo e' registrato. 2. Il testo di un trattato tra organizzazioni internazionale e' decretato come autentico e definitivo; a) in base alla procedura stabilita in detto testo o convenuta dalle organizzazioni che partecipano alla sua elaborazione: b) in mancanza di detta procedura, dalla firma, la firma ad referendum o la sigla, da parte dei rappresentanti di dette organizzazioni, del testo del trattato o dell'atto finale di una Conferenza nel quale il testo sia registrato.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Modalita' di espressione del consenso ad essere vincolato da un trattato. 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato puo' essere espresso dalla firma, dallo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, dalla ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o da ogni altro mezzo convenuto. 2. Il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolata da un trattato puo' essere manifestato mediante la firma, lo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, un atto di conferma formale, l'accettazione, approvazione o adesione, o ogni altro mezzo convenuto.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 Manifestazione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolato da un trattato. 1. Il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un Trattato si esprime con la firma del rappresentante di detto Stato o di detta organizzazione: a) qualora il trattato preveda che la firma avra' questo effetto b) qualora sia comunque stabilito che gli Stati e le organizzazioni, o, a seconda dei casi, le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato, avevano convenuto che la firma avrebbe detto effetto; c) qualora l'intento dello Stato o dell'organizzazione di dare detto effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa in corso di negoziato. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la sigla del testo vale come firma del trattato, qualora venga stabilito che gli Stati e le organizzazioni o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato avevano in tal modo convenuti b) la firma ad referendum di un trattato, da parte del rappresentante di uno Stato o di una organizzazione internazionale, se essa e' confermata da detto Stato o da detta Organizzazione, vale come forma definitiva del trattato.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 Manifestazione, mediante lo scambio di strumenti che costituiscono un trattato, del consenso ad essere vincolato da un Trattato. Il consenso degli Stati o delle organizzazioni internazionali ad essere vincolati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati tra di loro si manifesta attraverso detto scambio: a) qualora gli strumenti prevedono che il loro scambio avra' detto effetto; o b) qualora sia peraltro stabilito che detti Stati e dette Organizzazioni, o, a seconda dei casi dette Organizzazioni avevano convenuto che lo scambio di strumenti avrebbe prodotto tale effetto.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 Manifestazione, mediante la ratifica, dell'atto di conferma formale, dell'accettazione o dell'approvazione, del consenso ad essere vincolato da un trattato. 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprima con la ratifica; b) quando e' altrimenti stabilito che gli Stati e le organizzazioni partecipanti al negoziato abbiano convenuto che la ratifica sarebbe necessaria; c) quando il rappresentante di detto Stato ha firmato il trattato con riserva di ratifica; d) quando l'intento di detto Stato di firmare il trattato con riserva di ratifica, risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o e' stata espressa in corso di negoziato. 2. Il consenso di un'Organizzazione internazionale ad essere vincolato da un trattato si esprime con atto di conferma formale a) quando il trattato prevede che detto consenso si esprima con un atto di conferma formale; b) quando e' altrimenti stabilito che gli Stati e le organizzazioni, o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato avevano convenuto che un atto di conferma formale sarebbe necessario; c) quando il rappresentante di detta Organizzazione ha firmato il Trattato con riserva di un atto di conferma formale; o d) qunado l'intento di detta organizzazione di firmare il trattato con riserva di un atto di conferma formale risulta dai pieni poteri del suo rappresentante o e' stato espresso in corso di negoziato. 3. Il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un trattato si esprime con l'accettazione o con l'approvazione in condizioni analoghe a quelle che si applicano alla ratifica o, a seconda dei casi, ad un atto di conferma formale.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Manifestazione, mediante l'adesione, del consenso ad essere vincolato da un trattato Il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un trattato si esprime con l'adesione: a) quando il trattato prevede che detto consenso puo' essere espresso da detto Stato o da detta organizzazione mediante adesione; b) quando e' altrimenti stabilito che gli Stati e le organizzazioni o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato avevano convenuto che detto consenso potrebbe essere espresso da detto Stato o da detta Organizzazione mediante adesione; o c) quando tutte le parti hanno ulteriormente convenuto che detto consenso poteva essere espresso da detto Stato o da detta organizzazione mediante adesione.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Scambio o deposito di strumenti di ratifica, di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione 1. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato da un Trattato tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali al momento: a) del loro scambio tra gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; c) della loro notifica agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti al depositario, se in tal modo convenuto. 2. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da un trattato tra Organizzazioni internazionali al momento: a) del loro scambio tra le organizzazioni contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; o a) del loro scambio tra le organizzazioni contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; o c) della loro notifica alle organizzazioni contraenti o al depositario, se in tal modo convenuto.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Consenso ad essere vincolato da una parte del Trattato e scelta tra disposizioni diverse 1. Senza pregiudizio degli articoli da 19 a 23, il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da una parte del trattato, produce effetto solo se il trattato lo consente o se gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti, o, a seconda dei casi, le organizzazioni contraenti vi consentano. 2. Il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un trattato che consenta di effettuare una scelta tra disposizioni diverse, produce effetto solamente se le disposizioni (che sono oggetto del trattato) sono chiaramente indicate.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Obbligo di non privare un trattato del suo obiettivo e del suo scopo prima della sua entrata in vigore Uno Stato o una organizzazione internazionale deve astenersi da atti che priverebbero un trattato del suo obiettivo e del suo scopo: a) qualora detto Stato o detta Organizzazione abbia firmato il trattato o abbia scambiato gli strumenti che costituiscono il trattato con riserva di ratifica, di un atto di conferma formale, di accettazione o di approvazione, fino a quando detto Stato o detta organizzazione non abbia manifestato il suo intento di non divenire parte al trattato; o b) qualora detto Stato o detta organizzazione abbia espresso il suo consenso ad essere vincolato, nel periodo precedente l'entrata in vigore del trattato e a patto che questa non sia indebitamente ritardata.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 Formulazione di riserve Uno Stato o una organizzazione internazionale, al momento di firmare, ratificare, confermare formalmente, accettare, approvare un trattato o aderirvi, puo' formulare una riserva, a meno: a) che la riserva non sia vietata dal trattato; b) che il trattato disponga che solamente alcune riserve determinate, tra cui non figuri la riserva in questione, possono essere formulate; c) che, in casi diversi da quelli previsti ai paragrafi a) e b), la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 Accettazione delle riserve e obiezioni alle riserve. 1. Una riserva espressamente autorizzata da un trattato non ha bisogno di essere ulteriormente accettata dagli Stati contraenti e dalle organizzazioni contraenti o, a seconda dei casi, dalle organizzazioni contraenti, a meno che il trattato non lo preveda. 2. Qualora risulti dal numero ristretto di Stati e di organizzazioni o, a seconda dei casi, da organizzazioni partecipanti al negoziato, nonche' dall'obiettivo e dal fine di un trattato, che l'applicazione del trattato nella sua integralita' tra tutte le parti e' condizione essenziale del consenso di ciascuna di esse ad essere vincolato dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le parti. 3. Quando un trattato e' un atto istitutivo di una organizzazione internazionale ed a meno che non sia altrimenti stabilito, una riserva esige l'accettazione dell'organo competente di detta organizzazione, salvo che detto trattato non disponga altrimenti. 4. Nei casi diversi da quelli di cui ai paragrafi precedenti, e a meno che il trattato non disponga altrimenti. a) l'accettazione di una riserva da parte di uno Stato contraente o da parte di una organizzazione contraente fa si' che lo Stato o l'organizzazione internazionale autrice della riserva divenga parte al trattato nei confronti dello Stato o della organizzazione che ha accettato la riserva, se il trattato e' in vigore o qualora entri in vigore per l'autore della riserva e lo Stato o l'organizzazione che abbia accettato la riserva; b) l'obiezione espressa da uno Stato contraente o da una organizzazione contraente per quanto riguarda una riserva, non impedisce che il trattato entri in vigore tra lo Stato o l'organizzazione internazionale che ha formulato l'obiezione e lo Stato o l'organizzazione autrice della riserva, a meno che non sia stata chiaramente manifestata una intenzione opposta da parte dello Stato o dell'organizzazione che ha formulato l'obiezione; c) un atto che esprima il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato dal trattato e che contenga una riserva ha effetto dal momento in cui uno Stato contraente o una organizzazione contraente abbiano accettato la riserva. 5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4, e a meno che il trattato non disponga in altro modo, si considera che una riserva sia stata accettata da uno Stato o da una organizzazione internazionale qualora essi non abbiano formulato obiezioni alla riserva, sia alla scadenza dei dodici mesi successivi alla data in cui ne abbiano ricevuto notifica, sia alla data in cui essi abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dal trattato, se detta data e' posteriore.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve. 1. Una riserva formulata nei confronti di un'altra parte, in conformita' agli articoli 19, 20 e 23: a) modifica, per lo Stato o per l'organizzazione internazionale autrice della riserva nelle sue relazioni con quest'altra parte, le disposizioni del trattato sulle quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e b) modifica dette disposizioni nella stessa misura per l'altra parte, nelle sue relazioni con lo Stato o con l'organizzazione internazionale autrice della riserva. 2). La riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti al trattato nei loro rapporti inter se. 3. Qualora uno Stato o una organizzazione internazionale che abbia formulato un'obiezione ad una riserva non si sia opposto all'entrata in vigore del trattato tra lo Stato stesso e l'organizzazione stessa, e lo Stato o l'organizzazione che abbiano formulato la riserva, le disposizioni su cui verte la riserva non saranno applicate tra l'autore della riserva e lo Stato o l'organizzazione che ha formulato l'obiezione, nella misura prevista dalla riserva.

Convenzione - art. 22

Articolo 22 Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve 1. A meno che il trattato non disponga in altro modo, una riserva puo' in ogni momento essere ritirata senza che il consenso dello Stato o dell'organizzazione internazionale che ha accettato la riserva sia necessaria per il suo ritiro. 2. A meno che il trattato non disponga in altro modo, una obiezione ad una riserva puo' essere ritirata in ogni momento. 3. A meno che il trattato non disponga o che non sia stato convenuto in altro modo; a) il ritiro di una riserva ha effetto riguardo ad uno Stato contraente o ad una organizzazione contraente solo quando detto Stato o detta organizzazione ne abbia ricevuto notifica; b) il ritiro di un'obiezione ad una riserva ha effetto solo quando lo Stato o l'organizzazione internazionale che ha espresso la riserva riceve notifica di detto ritiro.

Convenzione - art. 23

Articolo 23 Procedura relativa alle riserve 1. La riserva, l'accettazione espressa di una riserva e l'obiezione ad una riserva devono essere formulate per iscritto e comunicate agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti ed agli altri Stati ed altre organizzazioni internazionali qualificate a divenire parti al Trattato. 2. Se formulata al momento della firma del trattato con riserva di ratifica, di un atto di conferma formale, di accettazione o di approvazione, una riserva deve essere confermata formalmente dallo Stato o dall'Organizzazione internazionale che ne e' autore quando esprime il suo consenso ad essere vincolato dal Trattato. In tal caso si considerera' che la riserva sia stata espressa alla data in cui e' stata confermata. 3. L'accettazione espressa di una riserva o di una obiezione mossa ad una riserva, qualora siano anteriori alla conferma di quest'ultima, non ha bisogno di essere confermata. 4. Il ritiro di una riserva o di una obiezione ad una riserva deve essere formulato per iscritto.

Convenzione - art. 24

Articolo 24. Entrata in vigore 1. Un trattato entra in vigore secondo le modalita' ed alla data fissata dalle sue disposizioni o da un accordo tra gli Stati e le organizzazioni, o, a seconda dei casi, tra le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato. 2. In mancanza di dette disposizioni o di detto accordo, un trattato entra in vigore non appena il consenso ad essere vincolato dal trattato sia stabilito per tutti gli Stati e tutte le organizzazioni o, a seconda dei casi, per tutte le organizzazioni partecipanti al negoziato. 3. Qualora il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un trattato sia stabilito in data posteriore all'entrata in vigore di detto trattato, questi, a meno che non ne disponga altrimenti, entra in vigore nei confronti di detto Stato o di detta organizzazione alla data summenzionata. 4. Le disposizioni di un trattato che disciplinano l'autentica del testo, la formazione del consenso ad essere vincolati dal trattato, le modalita' o la data di entrata in vigore, le riserve, le funzioni del depositario, nonche' le altre questioni che si pongono necessariamente prima dell'entrata in vigore del Trattato, sono applicabili sin dall'adozione del testo.

Convenzione - art. 25

Articolo 25 Applicazione a titolo provvisorio 1. Un trattato o una parte di un trattato sara' applicato a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore; a) qualora il trattato stesso disponga in tal modo; b) qualora gli Stati e le organizzazioni o, a seconda dei casi, le organizzazioni che hanno partecipato al negoziato abbiano convenuto in tal senso, sia pure in altra maniera. 2. A meno che il trattato non disponga in altro modo o che gli Stati e le organizzazioni internazionali partecipanti al negoziato o, a seconda dei casi, le organizzazioni partecipanti al negoziato, non abbiano convenuto in altro modo, l'applicazione a titolo provvisorio di un trattato o di una parte di un trattato nei confronti di uno Stato o di una organizzazione termina qualora detto Stato o detta organizzazione notifichi agli Stati ed alle organizzazioni tra le quali il trattato e' applicato provvisoriamente, la sua intenzione di non divenire parte al Trattato.

Convenzione - art. 26

Articolo 26 Pacta sunt servanda Ogni trattato in vigore vincola le parti: Esse dovranno renderlo esecutivo in buona fede.

Convenzione - art. 27

Articolo 27 Diritto interno degli Stati, regole delle organizzazioni internazionali e rispetto dei trattati 1. Uno Stato parte ad un trattato non puo' invocare le disposizioni del suo diritto interno per giustificare la mancata attuazione del trattato. 2. Una organizzazione internazionale parte ad un trattato non puo' invocare le regole dell'organizzazione per giustificare la mancata attuazione del trattato. 3. Le regole enunciate ai paragrafi precedenti non pregiudicano l'art. 46.

Convenzione - art. 28

Articolo 28 Non retroattivita' dei trattati A meno che una diversa intenzione non risulti dal trattato o non sia comunque enunciata, le disposizioni di un trattato non vincolano una parte per quanto riguarda un atto o un fatto anteriore alla data di entrata in vigore di detto trattato nei confronti di detta parte o una situazione che aveva cessato di esistere in detta data.

Convenzione - art. 29

Articolo 29 Applicazione territoriale dei trattati A meno che una diversa intenzione non risulti dal trattato o sia altrimenti espressa, un trattato tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali vincola ognuno degli Stati parti nei confronti dell'insieme del suo territorio.

Convenzione - art. 30

Articolo 30 Applicazione di trattati successivi sulla medesima materia 1. I diritti e gli obblighi degli Stati ed organizzazioni internazionali Parti a trattati successivi sulla medesima materia, sono determinati in conformita' ai paragrafi seguenti. 2. Qualora un trattato precisi che e' subordinato ad un trattato anteriore o successivo, o che non debba essere considerato come incompatibile con detto altro trattato, prevalgono le disposizioni di quest'ultimo. 3. Qualora tutte le parti al trattato precedente siano ugualmente parti al trattato successivo, senza che il trattato anteriore abbia cessato di essere in vigore o che la sua applicazione sia stata sospesa ai sensi dell'art. 59, il trattato precedente si applica solo se le sue disposizioni sono compatibili con quelle del trattato successivo. 4. Qualora le parti al trattato anteriore non siano tutte parti al trattato successivo: a) per quanto riguarda le relazioni tra le due parti, ognuna delle quali parti ai due trattati, la regola applicabile e' quella enunciata al paragrafo 3; b) nelle relazioni tra una parte ai due trattati ed una parte ad un solo trattato, il trattato di cui sono ambedue parti, disciplina i loro diritti ed obblighi reciproci. 5. Il paragrafo 4 si applica senza pregiudizio dell'articolo 41, di ogni questione relativa all'estinzione o alla sospensione dell'applicazione di un trattato ai sensi dell'art. 60, o di ogni questione di responsabilita' che possa derivare, per uno Stato o una organizzazione internazionale, dalla conclusione o dall'applicazione di un trattato le cui disposizioni sono incompatibili con gli obblighi che ad esso spettano nei confronti di uno Stato o di una organizzazione in virtu' di un altro trattato. 6. I paragrafi precedenti non pregiudicano il fatto che in caso di contrasto tra gli obblighi derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite e gli obblighi derivanti da un trattato, i primi prevarranno.

Convenzione - art. 31

Articolo 31 Norma generale d'interpretazione 1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede conformemente al significato comune da attribuire ai termini del trattato nel suo contesto ed alla luce del suo fine e del suo scopo. 2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo ed allegati annessi: a) ogni accordo che sia relativo al trattato e che, sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato b) ogni strumento stabilito da una o piu' parti in occasione della conclusione del trattato, accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato. 3. Sara' tenuto conto, insieme al contesto: a) di ogni ulteriore accordo intervenuto tra le parti riguardo all'interpretazione del trattato o all'applicazione delle sue disposizioni; b) di ogni prassi successivamente seguita riguardo all'applicazione del trattato, con la quale si stabilisce l'accordo delle parti rispetto all'interpretazione del trattato; c) di ogni regola pertinente di diritto internazionale applicabile nelle relazioni tra le parti. 4. Un termine sara' inteso in un'accezione particolare qualora sia stabilito che tale era l'intenzione delle parti.

Convenzione - art. 32

Articolo 32 Mezzi complementari di interpretazione Si puo' ricorrere a mezzi complementari di interpretazione ed in particolare ai lavori preparatori, nonche' alle circostanze in cui il trattato e' stato concluso sia per confermare il significato risultante dall'applicazione dell'articolo 31, sia per determinare l'accezione qualora l'interpretazione data in conformita' all'articolo 31: a) lasci un'accezione ambigua o poco chiara b) porti ad un risultato manifestamente assurdo o non ragionevole.

Convenzione - art. 33

Articolo 33 Interpretazione di trattati autenticati in due o piu' lingue 1. Qualora un trattato sia stato autenticato in due o piu' lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di dette lingue, a meno che il trattato non disponga, o che le parti non convengano che, in caso di divergenza, prevarra' un determinato testo. 2. Una versione del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il trattato e' stato autenticato sara' considerata in quanto testo autentico solamente se il trattato lo prevede o se le parti ne abbiano convenuto. 3. Si presume che i termini di un trattato abbiano la medesima accezione nei diversi testi autentici. 4. Tranne il caso in cui un determinato testo prevalga in conformita' al paragrafo 1, qualora la comparazione di testi autentici faccia apparire una differenza di accezione che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non consente di eliminare, verra' adottata l'accezione la quale meglio contempera detti testi, fatto salvo il fine e lo scopo del trattato.

Convenzione - art. 34

Articolo 34 Disposizione generale concernente gli Stati terzi o le organizzazioni terze Un trattato non crea obblighi ne' diritti per uno Stato terzo o per una organizzazione terza senza il consenso di detto Stato o di detta organizzazione.

Convenzione - art. 35

Articolo 35 Trattati che prevedono obblighi per Stati terzi o per organizzazioni terze Dalla disposizione di un Trattato nasce un obbligo per uno Stato terzo o una organizzazione terza, qualora le parti a detto trattato intendano creare l'obbligo mediante detta disposizione e qualora lo Stato terzo o l'organizzazione terza accetti detto obbligo espressamente per iscritto. L'accettazione di un tale obbligo da parte dell'organizzazione terza e' disciplinata dai regolamenti di detta organizzazione.

Convenzione - art. 36

Articolo 36 Trattati che prevedono diritti per Stati terzi o per organizzazioni terze. 1. Dalla disposizione di un trattato nasce un diritto per uno Stato terzo qualora le Parti a detto trattato intendano, mediante detta disposizione, conferire detto diritto sia allo Stato terzo o a un gruppo di Stati cui appartiene, sia a tutti gli Stati, sempre che lo Stato terzo vi consenta. Il consenso e' presupposto qualora non vi siano indicazioni contrarie, a meno che il trattato non disponga altrimenti. 2. Dalla disposizione di un trattato nasce un diritto per una organizzazione terza qualora le parti a detto trattato intendano, mediante questa disposizione, conferire detto diritto sia all'organizzazione terza o ad un gruppo di organizzazioni internazionali cui essa appartiene, sia a tutte le organizzazioni, e qualora l'organizzazione terza vi consenta. Il consenso e' disciplinato dai regolamenti dell'organizzazione. 3. Uno Stato o una organizzazione internazionale che eserciti un diritto in applicazione del paragrafo 1 o 2 e' tenuto a rispettare, per l'esercizio di detto diritto, le condizioni previste nel trattato o stabilite in conformita' alle disposizioni di detto Trattato.

Convenzione - art. 37

Articolo 37 Revoca o modifica di obblighi o di diritti di Stati terzi o di organizzazioni terze 1. Qualora per uno Stato terzo o una organizzazione terza, sia nato un obbligo ai sensi dell'articolo 35, detto obbligo potra' essere revocato o modificato solo con il consenso delle Parti al trattato e dello Stato terzo o dell'organizzazione terza, a meno che non sia stabilita che esse avevano convenuto in altro modo. 2. Qualora per uno Stato terzo o una organizzazione terza sia nato un diritto in conformita' all'articolo 36, detto diritto non puo' essere revocato o modificato dalle parti se e' stabilito che era destinato a non poter essere revocato o modificato senza il consenso dello Stato terzo o dell'Organizzazione terza. 3. Il consenso di una organizzazione internazionale Parte al trattato o di una organizzazione terza, di cui ai paragrafi precedenti, e' disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.

Convenzione - art. 38

Articolo 38 Norme di un trattato divenute obbligatorie per Stati terzi o organizzazioni terze mediante la formazione di una consuetudine internazionale Nessuna disposizione degli articoli da 34 a 37 si oppone acciocche' una norma enunciata in un Trattato divenga obbligatoria per uno Stato terzo o una organizzazione terza in quanto norma consuetudinaria di diritto internazionale riconosciuta in quanto tale.

Convenzione - art. 39

Articolo 39 Norma generale relativa all'emendamento dei trattati 1. Un trattato puo' essere emendato mediante accordo tra le Parti. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, le norme enunciate alla parte II saranno applicate a detto accordo. 2. Il consenso di una organizzazione internazionale ad un accordo di cui al paragrafo 1 e' disciplinato dai regolamenti di detta organizzazione.

Convenzione - art. 40

Articolo 40 Emendamento dei trattati multilaterali 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, l'emendamento dei trattati multilaterali e' disciplinato dai seguenti paragrafi. 2. Ogni proposta volta ad emendare un trattato multilaterale per quanto riguarda le relazioni tra tutte le parti deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti ed a tutte le organizzazioni contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di prendere parte; a) alla decisione sul seguito da dare a detta proposta; b) al negoziato ed alla conclusione di ogni accordo che abbia per fine di emendare il trattato. 3. Ogni Stato od ogni organizzazione internazionale che sia qualificato per divenire parte al Trattato, e' altresi' qualificato per divenire parte al trattato cosi' come emendato. 4. L'accordo recante l'emendamento non vincola gli Stati o le organizzazioni internazionali che sono gia' Parti al trattato e che non divengono parti a detto accordo; per detti Stati o dette organizzazioni si applica il capoverso b) del paragrafo 4 dell'articolo 30. 5. Ogni Stato o ogni organizzazione internazionale che divenga parte al Trattato dopo l'entrata in vigore dell'Accordo recante l'emendamento sara' considerato, a meno che non venga espresso un diverso intento, come; a) parte al trattato cosi' come emendato; b) parte al trattato non emendato nei confronti di ogni Parte al Trattato che non sia vincolata dall'Accordo recante l'emendamento.

Convenzione - art. 41

Articolo 41 Accordo avente come oggetto la modifica dei trattati multilaterali unicamente per quanto riguarda le relazioni tra determinate Parti. 1. Due o piu' Parti ad un Trattato multilaterale possono concludere un accordo avente come oggetto di modificare il trattato per quanto riguarda le loro reciproche relazioni, solamente: a) qualora l'eventualita' di detta modifica sia prevista dal trattato; o b) qualora la modifica in questione non sia proibita dal trattato, a patto che: i) essa non pregiudichi ne' il godimento delle altre Parti dei diritti loro derivanti dal trattato, ne' l'adempimento dei loro obblighi ii) essa non verta su una disposizione cui non si possa derogare senza che vi sia incompatibilita' con l'effettiva attuazione dell'obiettivo e dello scopo del trattato, considerato nel suo insieme. 2. A meno che, nel caso di cui al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga altrimenti, le Parti in questione dovranno notificare alle altre parti il loro intento di concludere l'accordo e le modifiche che ne derivano per il trattato.

Convenzione - art. 42

Articolo 42 Validita' e mantenimento in vigore dei trattati 1. La validita' di un trattato o del consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da detto trattato non puo' essere contestata che in applicazione della presente Convenzione. 2. L'estinzione di un trattato, la sua denuncia o il ritiro diurna parte possono avvenire solo in applicazione delle disposizioni del Trattato o della presente Convenzione. La medesima norma e' valida per la sospensione dell'applicazione di un trattato.

Convenzione - art. 43

Articolo 43 Obblighi derivanti dal diritto internazionale indipendentemente da un trattato La nullita', l'estinzione o la denuncia di un trattato, il ritiro di una delle parti o la sospensione dell'applicazione del Trattato, qualora risultino dall'applicazione della presente Convenzione, o dalle disposizioni del Trattato, non incidono in alcuna maniera sul dovere di uno Stato o di una organizzazione internazionale di adempiere ad ogni obbligo enunciato nel Trattato cui detto Stato o detta organizzazione sia assoggettato in virtu' del diritto internazionale, a prescindere da detto trattato.

Convenzione - art. 44

Articolo 44 Divisibilita' delle disposizioni di un Trattato 1. Il diritto per una parte, previsto in un trattato o risultante dall'articolo 56, di denunciare il trattato, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione puo' essere esercitato solo nei confronti dell'insieme del trattato, a meno che quest'ultimo non disponga o che le parti non convengano in altro modo. 2. Una causa di nullita' o di estinzione di un trattato, di ritiro di una delle due parti o di sospensione dell'applicazione del Trattato riconosciuta ai termini della presente Convenzione, puo' essere invocata solo nei confronti del trattato nel suo insieme, salvo che nei casi di cui ai paragrafi seguenti o all'articolo 60. 3. Qualora detto motivo la causa in questione concerna unicamente determinate clausole, essa puo' essere invocata nei confronti unicamente di dette clausole, qualora a) dette clausole possano essere separate dal resto del trattato per quanto concerne la loro esecuzione; b) risulti dal trattato, o sia peraltro stabilito, che l'accettazione delle clausole in questione non abbia costituito per l'altra parte o per le altre parti al trattato una base essenziale del loro consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme; e c) non sia ingiusto continuare ad eseguire quanto sussiste del trattato. 4. Nei casi che dipendono dagli articoli 49 e 50, lo Stato o l'organizzazione internazionale che ha il diritto di invocare il dolo o la corruzione, puo' farlo, sia nei confronti del Trattato nel suo insieme, sia nel caso di cui al paragrafo 3, unicamente nei riguardi di alcune determinate clausole. 5. Nei casi di cui agli articoli 51, 52 e 53, non e' ammessa la divisione delle disposizioni di un trattato.

Convenzione - art. 45

Articolo 45 Perdita del diritto di invocare una causa di nullita' di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospenderne l'applicazione. 1. Uno stato non puo' piu' invocare una causa di nullita' di un trattato o un motivo per porvi fine, ritirarsi o sospenderne l'applicazione in virtu' degli articoli da 46 a 50 o degli articoli da 60 a 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, detto Stato a) abbia esplicitamente accettato di considerare che, a seconda dei casi, il trattato e' valido, rimane in vigore o continua ad essere applicabile; o b) debba, a causa della sua condotta, ritenersi avere consentito, a seconda dei casi, alla validita' del trattato od al suo mantenimento in vigore o in applicazione. 2. Una organizzazione internazionale non puo' piu' invocare una causa di nullita' di un trattato o un motivo di porvi fine, di ritirarsi o di sospendere la sua applicazione, in virtu' degli articoli, da 46 a 50 o degli articoli 60 e 62 se, dopo essere venuta a conoscenza dei fatti, detta organizzazione a) abbia esplicitamente accettato di considerare che, a seconda dei casi, il trattato e' valido, rimane in vigore o continua ad essere applicabile, o b) debba, a causa del comportamento dell'organo competente, ritenersi avere rinunciato al diritto di invocare detta causa o detto motivo.

Convenzione - art. 46

Articolo 46 Disposizioni del diritto interno di uno Stato e norme di una organizzazione internazionale concernenti la competenza a concludere dei trattati. 1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati non puo' essere invocato da detto Stato come vizio implicante il suo consenso a meno che detta violazione non sia stata manifesta e riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale. 2. Il fatto che il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolata da un trattato sia stato espresso in violazione delle norme dell'organizzazione concernenti la competenza a concludere dei trattati non potra' essere invocato da detta organizzazione come vizio implicante il suo consenso, a meno che detta violazione non sia stata manifesta e riguardi una norma d'importanza fondamentale. 3. Una violazione e' manifesta se e' obiettivamente evidente per ogni Stato od ogni organizzazione internazionale che si comporti in materia in osservanza della prassi abituale degli Stati e, se del caso, delle organizzazioni internazionali, ed in buona fede.

Convenzione - art. 47

Articolo 47 Limitazione particolare del potere di esprimere il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale. Qualora il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale ad essere vincolato da un determinato trattato sia stato oggetto di una particolare limitazione, il fatto che detto rappresentante non abbia tenuto conto di quest'ultima, non puo' essere invocato come vizio implicante il consenso da lui espresso, a meno che la limitazione non sia stata notificata, prima della manifestazione di detto consenso, agli Stati ed alle organizzazioni che hanno partecipato al negoziato.

Convenzione - art. 48

Articolo 48 Errore 1. Uno Stato o una organizzazione internazionale possono invocare un'errore nel trattato come vizio del loro consenso ad essere vincolati dal trattato, qualora l'errore verta su di un fatto o una situazione che detto Stato o detta organizzazione supponeva esistere al momento della conclusione del trattato, e che costituiva una base essenziale del consenso di detto Stato o di detta organizzazione ad essere vincolato dal trattato. 2. Non si applica il paragrafo 1 se detto Stato o detta organizzazione internazionale abbia contribuito a detto errore con il suo comportamento, o qualora le circostanze siano state tali che detto Stato o detta organizzazione dovevano essere preparati alla possibilita' di un errore. 3. Un errore concernente solamente la redazione del testo del trattato non pregiudica la sua validita'; in questo caso, sara' applicato l'articolo 80.

Convenzione - art. 49

Articolo 49 Dolo Uno Stato o una organizzazione internazionale indotto a concludere un trattato dal comportamento fraudolento di uno Stato o di una organizzazione che abbia partecipato al negoziato puo' invocare il dolo come vizio del proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.

Convenzione - art. 50

Articolo 50 Corruzione del rappresentante di uno Stato o di una organizzazione internazionale. Uno Stato o una organizzazione internazionale la cui espressione di consenso ad essere vincolato da un suo trattato sia stata ottenuta per mezzo della corruzione del suo rappresentante, mediante l'azione diretta o indiretta di uno Stato o di una organizzazione che abbia partecipato al negoziato, puo' invocare detta corruzione come vizio del proprio consenso ad essere vincolato dal trattato.

Convenzione - art. 51

Articolo 51 Coercizione esercitata sul rappresentante di Stato o una organizzazione internazionale. La manifestazione, da parte di uno Stato o di un'organizzazione internazionale del consenso ad essere vincolato da un trattato che sia ottenuto mediante la coercizione esercitata sul rappresentante di detto Stato o di detta organizzazione con atti o minaccie dirette contro di lui, e' priva di qualsiasi effetto giuridico.

Convenzione - art. 52

Articolo 52 Coercizione esercitata su di uno Stato o una organizzazione internazionale con la minaccia o l'uso della forza. Qualsiasi trattato la cui stipulazione sia stata ottenuta con la minaccia o l'impiego della forza, in violazione dei principi del diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, e' nullo.

Convenzione - art. 53

Articolo 53 Trattati in conflitto con una norma cogente del diritto internazionale generale (jus cogens) Qualsiasi trattato che, al momento della sua stipulazione, sia in conflitto con una norma cogente di diritto internazionale generale, e' nullo. Ai fini della presente Convenzione, una norma cogente di diritto internazionale generale e' una norma accettata e riconosciuta dalla comunita' internazionale degli Stati nel suo insieme, in quanto norma cui nessuna deroga e' consentita, e che puo' essere modificata solo da una nuova norma di diritto internazionale generale della stessa natura.

Convenzione - art. 54

Articolo 54 Estinzione di un trattato o ritiro in virtu' delle disposizioni del trattato o mediante consenso delle parti. L'estinzione di un trattato o il ritiro di una parte possono aver luogo: a) in conformita' alle disposizioni del trattato; b) in ogni tempo, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti.

Convenzione - art. 55

Articolo 55 Numero delle parti ad un trattato multilaterale che scenda al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore A meno che il trattato non disponga in altro modo, un trattato multilaterale non si estingue per il solo motivo che il numero delle parti scenda al di sotto del numero necessario per la sua entrata in vigore.

Convenzione - art. 56

Articolo 56 Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione alla denuncia o al ritiro. 1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda che si possa denunciarlo o ritirarsene, non puo' essere oggetto di una denuncia o di un ritiro, a meno; a) che non sia stabilito che era intento delle parti ammettere la possibilita' di una denuncia o di un ritiro; b) che il diritto di denuncia o di ritiro non si possa dedurre dalla natura del trattato. 2. Una parte deve notificare almeno dodici mesi in anticipo la propria intenzione di denunciare un trattato o di ritirarsene conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

Convenzione - art. 57

Articolo 57 Sospensione dell'applicazione di un trattato in virtu' delle sue disposizioni o per consenso delle parti. L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte potra' essere sospesa; a) in conformita' alle disposizioni del trattato; o b) in ogni momento, per consenso di tutte le parti, previa consultazione degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti.

Convenzione - art. 58

Articolo 58 Sospensione dell'applicazione di un trattato multilaterale mediante accordo unicamente tra determinate parti. 1. Due o piu' parti ad un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente come oggetto di sospendere, temporaneamente e solamente tra di esse, l'applicazione di disposizioni del trattato: a) qualora la possibilita' di detta sospensione sia prevista dal trattato b) qualora la sospensione in questione non sia vietata dal trattato, a patto che essa; i) non pregiudichi ne' il godimento delle altre parti dei diritti loro derivanti dal trattato, ne' l'adempimento dei loro obblighi; e ii) non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato. 2. A meno che, nel caso di cui al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga in altro modo, le parti in questione devono notificare alle altre parti il loro intento di concludere l'accordo e le disposizioni del trattato di cui intenda sospendere l'applicazione.

Convenzione - art. 59

Articolo 59 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione, implicite a causa della conclusione di un trattato posteriore. 1. Si considera che un trattato abbia preso fine qualora tutte le parti a detto trattato concludano un ulteriore trattato che abbia come oggetto la medesima materia e; a) qualora emerga dal trattato successivo o se sia peraltro stabilito che, in base all'intenzione delle parti, la materia deve essere disciplinata da detto trattato; o b) qualora le disposizioni del trattato successivo siano incompatibili con quelle del trattato precedente a tal punto che sia impossibile applicare i due trattati contemporaneamente. 2. Il trattato precedente e' considerato solo sospeso, qualora emerga dal trattato successivo, o sia peraltro stabilito che tale era l'intento delle parti.

Convenzione - art. 60

Articolo 60 Estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione in quanto conseguenza della sua violazione. 1. La sostanziale violazione di un trattato bilaterale da una delle Parti autorizza l'altra parte ad invocare la violazione come motivo per porre fine al trattato o sospendere la sua applicazione in totalita' o in parte. 2. La sostanziale violazione di un trattato multilaterale da una delle parti autorizza; a) le altre parti, agenti per accordo unanime, a sospendere l'applicazione del trattato in totalita' o in parte o a porre fine a quest'ultimo: i) sia nelle relazioni tra di loro e lo Stato o l'organizzazione internazionale autrice della violazione; ii) sia tra tutte le parti; b) una parte particolarmente colpita dalla violazione, a invocare quest'ultima come motivo di sospensione dell'applicazione del trattato in totalita' o in parte nelle relazioni tra essa e lo Stato o l'organizzazione internazionale autrice della violazione; c) ogni parte diversa dallo Stato o dall'organizzazione internazionale autrice della violazione, ad invocare la violazione come motivo per sospendere l'applicazione del trattato in totalita' o in parte per quanto la riguarda, se detto trattato sia di natura tale che una sostanziale violazione della sue disposizioni per conto di unaparte, modifichi radicalmente la situazione di ciascuna parte per quanto riguarda l'ulteriore adempimento dei suoi obbligo in base al trattato. 3. Ai fini del presente articolo, la sostanziale violazione di un trattato e' costituita da: a) un rifiuto del trattato non autorizzato dalla presente Convenzione; b) la violazione di una disposizione fondamentale per la realizzazione del fine o dello scopo del trattato. 4. I paragrafi precedenti non pregiudicano nessuna disposizione del trattato applicabile in caso di violazione. 5. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano alle disposizioni concernenti la tutela della persona umana contenute in trattati di natura umanitaria, in particolare alle disposizioni che escludono ogni forma di rappresaglia nei confronti delle persone salvaguardate da detti trattati.

Convenzione - art. 61

Articolo 61 Sopravvenienza di una situazione che renda l'attuazione impossibile 1. Una parte puo' invocare l'impossibilita' di attuare un trattato come motivo per porvi fine o ritirarsene, qualora detta impossibilita' risulti dalla sparizione o dalla distruzione definitiva di un oggetto indispensabile all'attuazione del trattato. Se detta impossibilita' e' temporanea, essa puo' essere invocata solamente come motivo per sospendere l'applicazione del trattato. 2. L'impossibilita' di attuazione non puo' essere invocata da una parte come motivo per porre fine al trattato, per ritirarsene o per sospenderne l'applicazione, qualora detta impossibilita' risulti da una violazione, della parte che la invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte al trattato.

Convenzione - art. 62

Articolo 62 Mutamento fondamentale di circostanze 1. Un fondamentale mutamento di circostanze che si verifichi rispetto a quelle esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non sia stato previsto dalle parti non puo' essere invocato come motivo per porre fine al trattato o per ritirarsene, a meno che; a) l'esistenza di dette circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che b) detto cambiamento non abbia come effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi ancora da adempiere in virtu' del trattato 2. Un fondamentale mutamento di circostanze non puo' essere invocato come motivo per porre fine ad un trattato tra due o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali o per ritirarsene, qualora si tratti di un trattato che stabilisce una frontiera. 3. Un fondamentale mutamento di circostanze non puo' essere invocato come motivo per porre fine ad un trattato o per ritirarsene se il mutamento fondamentale risulti da una violazione, per la parte che lo invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di ogni altro obbligo internazionale nei confronti di ogni altra parte al trattato. 4. Se una parte puo', in conformita' ai paragrafi precedenti, invocare un fondamentale mutamento di circostanze come motivo per porre fine ad un trattato o per ritirarsene, essa puo' invocarlo anche solo per sospendere l'applicazione del trattato.

Convenzione - art. 63

Articolo 63 Rottura di relazioni diplomatiche o consolari La rottura delle relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati parti ad un trattato tra due o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali non ha effetto sulle relazioni legali stabilite dal trattato tra detti Stati, a meno che l'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari sia indispensabile all'applicazione del trattato.

Convenzione - art. 64

Articolo 64 Sopravvenienza di una nuova norma cogente di diritto internazionale (jus cogens) Qualora sopravvenga una nuova norma cogente di diritto internazionale generale, ogni trattato esistente in conflitto con detta norma diviene nullo e termina.

Convenzione - art. 65

Articolo 65 Procedura da seguire concernente la nullita' di un trattato, la sua estinzione, il ritiro di una parte o la sospensione dell'applicazione del trattato. 1. La parte che, in base alle disposizioni della presente Convenzione, invochi sia un vizio del suo consenso ad essere vincolata da un trattato, sia un motivo per contestare la validita' di un trattato, porvi fine, ritirarsene, o sospenderne l'applicazione, deve notificare la sua aspirazione alle altre parti. La notifica deve indicare la misura prevista nei confronti del trattato e le ragioni di quest'ultima. 2. Qualora nessuna parte abbia formulato obiezioni dopo un periodo di tempo che, tranne che in casi di particolare urgenza, non puo' essere inferiore a tre mesi, a decorrere dal ricevimento della notifica, la parte che ha effettuato la notifica puo' prendere, secondo le modalita' di cui all'articolo 67, il provvedimento da essa previsto. 3. Se tuttavia una obiezione sia stata sollevata da un'altra parte, le parti dovranno ricercare una soluzione con i mezzi indicati all'articolo 33 della Carta delle Nazioni Unite. 4. La notifica o l'obiezione formulate da una organizzazione internazionale sono disciplinate dalle regole di detta Organizzazione. 5. Nulla nei paragrafi precedenti pregiudica i diritti o gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi disposizione in vigore tra di loro relativa alla composizione delle controversie. 6. Senza pregiudizio dell'articolo 45, il fatto che uno Stato o una organizzazione internazionale non abbiano inviato la notifica di cui al paragrafo 1 non impedisce loro di effettuare detta notifica in risposta ad una altra parte che richieda l'attuazione del trattato o che adduca la sua violazione.

Convenzione - art. 66

Articolo 66 Procedure di composizione giudiziaria, di arbitrato e di conciliazione. 1. Qualora, nei dodici mesi successivi alla data in cui e' stata formulata l'obiezione, non sia stato possibile pervenire ad una soluzione in conformita' al paragrafo 3 dell'articolo 65, saranno applicate le procedure indicate ai paragrafi seguenti. 2. Trattandosi di una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione degli articoli 53 o 64: a) Ciascun Stato parte alla controversia di cui sono parte uno o diversi altri Stati puo', con un ricorso, appellarsi alla Corte internazionale di Giustizia affinche' essa si pronunci in merito alla controversia; b) ciascun Stato parte alla controversia di cui sono parte una o piu' organizzazioni internazionali puo', se necessario tramite uno Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, pregare l'Assemblea generale o il Consiglio di Sicurezza o, se del caso, l'organo competente di una organizzazione internazionale parte alla controversia, e autorizzata in conformita' all'Articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite, domandare un parere consultivo alla Corte internazionale di Giustizia in conformita' all'articolo 65 dello Statuto della Corte; c) qualora l'Organizzazione delle Nazioni Unite o una organizzazione internazionale autorizzata in conformita' all'Articolo 96 della Carta delle Nazioni Unite siano parti alla controversia, esse possono domandare un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia in conformita' all'articolo 65 dello Statuto della Corte; d) ciascuna organizzazione internazionale, diversa dalle organizzazioni di cui al comma c) che sia parte alla controversia, puo' per il tramite di uno Stato Membro della Organizzazione delle Nazioni Unite, seguire la procedura indicata al comma b); e) il parere espresso dalla Corte, ai sensi dei commi b), c) o d) sara' accettato come decisivo da tutte le parti alla controversia; f) Qualora non sia favorevolmente accolta la richiesta di parere consultivo presentata ai sensi del comma b), c) o d), ciascuna parte alla controversia puo', mediante notifica scritta all'altra parte o alle altre parti, sottoporre la controversia ad arbitrato, in conformita' alle disposizioni dell'Allegato alla presente Convenzione. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 saranno applicate a meno che tutte le parti ad una controversia che ricada sotto detto paragrafo, non decidano di comune accordo di sottoporla ad una procedura di arbitrato, e precisamente alla procedura definita nell'Allegato alla presente Convenzione. 4. In caso di controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione di uno qualunque degli articoli della parte V della presente Convenzione diverso dagli articoli 53 e 64, ciascuna parte alla controversia puo' azionare la procedura di conciliazione prevista nell'Allegato alla Convenzione, inviando domanda in tal senso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 67

Articolo 67 Strumenti che abbiano per oggetto di dichiarare la nullita' di un trattato, di porvi fine, di attuare il ritiro, o di sospendere l'applicazione del trattato 1. La notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 65 deve essere fatta per iscritto. 2. Ogni atto che dichiari la nullita' di un trattato, vi ponga fine o attui il ritiro o la sospensione dell'applicazione del trattato in base alle sue disposizioni o ai paragrafi 2 o 3 dell'articolo 65 deve essere registrato in uno strumento comunicato alle altre parti. Qualora lo strumento emanato da uno Stato non sia firmato dal capo dello Stato, dal capo di governo o dal ministro degli affari esteri, il rappresentante dello Stato che provvede alla comunicazione puo' essere invitato a presentare i suoi pieni poteri. Qualora lo strumento e' emanato da una organizzazione internazionale, il rappresentante dell'organizzazione che provvede alla comunicazione puo' essere invitato a presentare i suoi pieni poteri.

Convenzione - art. 68

Articolo 68 Revoca delle notifiche e degli strumenti di cui agli articoli 65 e 67 Una notifica o uno strumento di cui agli articoli 65 e 67 possono essere revocati in qualsiasi momento prima che abbiano acquisito effetto.

Convenzione - art. 69

Articolo 69 Conseguenze della nullita' di un trattato. 1. Un trattato la cui nullita' e' stabilita in virtu' della presente Convenzione, e' nullo. Le disposizioni di un trattato nullo non hanno forza legale. 2. Se tuttavia siano stati compiu'ti atti in base a detto trattato, a) ciascuna parte puo' domandare ad ogni altra parte di determinare per quanto possibile, nelle loro reciproche relazioni, la situazione che sarebbe esistita qualora detti atti non fossero stati compiu'ti; b) gli atti compiu'ti in buona fede prima che la nullita' sia stata invocata non sono resi illeciti per il solo fatto della nullita' del trattato. 3. Nei casi disciplinati dagli articoli 49, 50, 51 o 52, il paragrafo 2 non si applica nei confronti della parte cui siano imputabili il dolo, l'atto di corruzione o la costrizione. 4. Qualora il consenso di uno Stato o di una organizzazione internazionale determinati ad essere vincolati da un trattato multilaterale siano viziati, si applicano le regole preesistenti nelle relazioni tra detto Stato o detta organizzazione e le parti al trattato.

Convenzione - art. 70

Articolo 70 Conseguenze dell'estinzione di un trattato 1. A meno che un trattato non disponga in altro modo, o che le parti non convengano altrimenti, il fatto che un trattato sia terminato in base alle sue disposizioni o in conformita' alla presente Convenzione a) libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato; b) non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo ne' alcuna situazione legale delle parti, creati dall'applicazione del trattato prima della sua fine. 2. Qualora uno Stato o una organizzazione internazionale denunci un trattato multilaterale o si ritiri da esso, il paragrafo 1 sara' applicato per quanto riguarda le relazioni tra detto Stato o detta organizzazione e ciascuna delle altre parti al trattato, a decorrere dalla data alla quale detta denuncia o detto ritiro abbia effetto.

Convenzione - art. 71

Articolo 71 Conseguenze della nullita' di un trattato in conflitto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. 1. Nel caso di un trattato che sia nullo in virtu' dell'articolo 53, le parti sono tenute; a) ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiu'to in base ad una disposizione che sia in conflitto con la norma imperativa di diritto internazionale generale; b) a far in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale. 2. Nel caso di un trattato che divenga nullo e termini in virtu' dell'articolo 64, la fine del trattato; a) libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato b) non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione legale delle parti creati dall'applicazione del trattato prima che esso giungesse alla sua fine; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni potranno in seguito essere mantenuti solamente se detto mantenimento non sia di per se' in conflitto con la nuova norma cogente del diritto internazionale generale.

Convenzione - art. 72

Articolo 72 Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato 1. A meno che il trattato non disponga in altro modo, o che le parti non convengano altrimenti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle sue disposizioni o in conformita' alla presente Convenzione a) libera le parti per le quali la reciproca applicazione del trattato sia sospesa, dall'obbligo di applicare il trattato nelle loro reciproche relazioni durante il periodo di sospensione; b) non incide peraltro sui rapporti legali stabiliti tra le parti dal trattato. 2. Durante il periodo di sospensione, le parti dovranno astenersi da ogni atto volto ad ostacolare la ripresa dell'applicazione del trattato.

Convenzione - art. 73

Articolo 73 Rapporti con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Per quanto riguarda gli Stati parte alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, le loro relazioni nell'ambito di un trattato concluso tra due Stati, o una o piu' organizzazioni, saranno disciplinate da detta Convenzione.

Convenzione - art. 74

Articolo 74 Questioni non pregiudicate dalla presente Convenzione. 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe porsi riguardo ad un trattato tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali per il fatto di una successione di Stati o a causa della responsabilita internazionale di uno Stato o dell'apertura di ostilita tra determinati stati. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe insorgere riguardo ad un trattato per quanto concerne la responsabilita internazionale dell'organizzazione internazionale, la fine della sua esistenza o il termine della partecipazione di uno Stato in qualita di membro dell'organizzazione. 3. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano alcuna questione che potrebbe porsi riguardo alla determinazione degli obblighi e dei diritti degli Stati membri di una organizzazione internazionale nei confronti di un trattato di cui detta organizzazione sia parte.

Convenzione - art. 75

Articolo 75 Relazioni diplomatiche o consolari e conclusione dei trattati La rottura delle relazioni diplomatiche o delle relazioni consolari o la mancanza di tali relazioni tra due o piu' Stati non ostacola la conclusione di trattati tra due o piu' di detti Stati e una o piu' organizzazioni internazionali. La conclusione di detto trattato non ha di per se effetto per quanto riguarda le relazioni diplomatiche o le relazioni consolari.

Convenzione - art. 76

Articolo 76 Caso di uno Stato aggressore Le disposizioni della presente Convenzione non hanno effetto per quanto riguarda gli obblighi che possono risultare in relazione a un trattato tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali, per uno Stato aggressore, da misure prese in conformita alla Carta delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'aggressione commessa da detto Stato.

Convenzione - art. 77

Articolo 77 Depositari dei trattati 1. La designazione del depositario di un trattato puo essere effettuata dagli Stati e dalle organizzazioni, o, a seconda dei casi, dalle organizzazioni partecipanti al negoziato, sia nel trattato stesso, o in ogni altra maniera. Il depositario puo essere uno o piu' Stati, una organizzazione internazionale, o il principale funzionario amministrativo di detta organizzazione. 2. Le funzioni del depositario di un trattato sono di natura internazionale ed il depositario e tenuto ad agire imparzialmente nell'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il fatto che un trattato non sia entrato in vigore tra determinate parti, o che una divergenza sia insorta tra uno Stato o una organizzazione internazionale ed un depositario circa lo svolgimento delle funzioni di quest'ultimo non deve influire su detto obbligo.

Convenzione - art. 78

Articolo 78 Funzioni dei depositari 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, o che gli Stati e le Organizzazioni contraenti, o, a seconda dei casi, le organizzazioni contraenti non convengano in altro modo, le funzioni del depositario sono precisamente le seguenti: a) assicurare la custodia del testo originale del trattato e dei pieni poteri che gli fossero consegnati; b) elaborare copie autenticate conformi al testo originale ed ogni altro testo del trattato in altre lingue che possano essere richieste dal trattato, e comunicarle alle parti al trattato ed agli Stati ed organizzazioni internazionali qualificati a divenirlo; c) ricevere ogni firma del trattato, ricevere e custodire ogni strumento, notifica e comunicazione relativa al trattato; d) accertare che una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione riferentesi al trattato sia in debita forma e, se del caso, sottoporre la questione all'attenzione dello Stato o dell'organizzazione internazionale interessata; e) informare le parti al trattato e gli Stati ed organizzazioni internazionali qualificate a divenirlo, degli atti, notifiche e comunicazioni relative al trattato; f) informare gli Stati ed organizzazioni internazionali qualificati a divenire parti al trattato della data in cui sia stato ricevuto o depositato il numero di firme o di strumenti di ratifica, di strumenti relativi ad un atto di conferma formale, o di strumenti di accettazione, approvazione o adesione richiesti per l'entrata in vigore del trattato; g) provvedere alla registrazione del trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; h) adempiere alle funzioni specificate in altre disposizioni della presente Convenzione. 2. Qualora appaia una divergenza tra uno Stato o una organizzazione internazionale ed il depositario per quanto riguarda l'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario deve sottoporre la questione all'attenzione: a) degli Stati ed organizzazioni firmatarie nonche degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti; o b) se del caso, dell'organo competente dell'organizzazione internazionale in questione.

Convenzione - art. 79

Articolo 79 Notifiche e comunicazioni Tranne che nei casi in cui il Trattato o la presente Convenzione dispongano altrimenti, una notifica o una comunicazione che debba essere fatta da uno Stato o da una Organizzazione internazionale in virtu' della presente Convenzione; a) viene trasmessa, se non vi e depositario, direttamente agli Stati ed alle organizzazioni cui e' destinata, o, se vi e un depositario, a quest'ultimo; b) e considerata come (essendo stata) effettuata dallo Stato o dall'Organizzazione in questione solo a decorrere dal momento della sua ricezione da parte dello Stato o dell'Organizzazione cui e' stata inviata, o, se del caso, dal depositario; c) se e' trasmessa ad un depositario, si considera che sia stata ricevuta dallo Stato o dall'Organizzazione cui e' destinata solo a decorrere dal momento in cui detto Stato o detta organizzazione abbia ricevuto dal depositario l'informazione prevista al comma e) del paragrafo 1 dell'articolo 78.

Convenzione - art. 80

Articolo 80 Correzione degli errori nei testi o nelle copie autenticate dei trattati. 1. Se, dopo l'autentica del testo di un trattato, gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatari e gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti accertino di comune accordo che detto testo contiene un errore, si procede alla correzione dell'errore mediante uno dei mezzi qui di seguito enumerati, a meno che detti Stati ed organizzazioni non decidano un altro modo di correzione: a) correzione del testo nell'accezione adeguata e sigla della correzione da parte di rappresentanti debitamente abilitati; b) elaborazione di uno strumento o scambio di strumenti in cui sia riportata la correzione che si sia convenuto di apporre al testo; c) elaborazione di un testo corretto del trattato nel suo insieme, in base alla procedura utilizzata per il testo originale. 2. Qualora si tratti di un trattato per il quale esiste un depositario, questi notifica agli Stati ed organizzazioni internazionali firmatarie ed agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti l'errore e la proposta di correzione e specifica un termine adeguato entro il quale si possa muovere obiezione alla correzione proposta. Se, alla scadenza del termine; a) nessuna obiezione sia stata mossa, il depositario effettua e sigla la correzione nel testo, elabora un processo verbale di rettifica del testo, e ne comunica copia alle parti al trattato ed agli Stati ed organizzazioni qualificati a divenirlo; b) una obiezione sia stata mossa, il depositario comunica l'obiezione agli Stati ed organizzazioni firmatarie ed agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti. 3. Le regole enunciate ai paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora il testo sia stato autenticato in due o piu' lingue e appaia un difetto di convergenza il quale, con l'accordo degli Stati e delle organizzazioni internazionali firmatarie nonche' degli Stati contraenti e delle organizzazioni contraenti, debba essere corretto. 4. Il testo corretto sostituisce ad inizio il testo difettoso, a meno che gli Stati e le organizzazioni internazionali firmatarie e gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti non decidano in altro modo. 5. La correzione del testo di un trattato che sia stato registrato e notificata al Segretariato della Organizzazione delle Nazioni Unite. 6. Qualora sia rilevato un errore in una copia autenticata di un trattato, il depositario elabora un processo verbale di rettifica e ne comunica copia agli Stati ed alle organizzazioni internazionali firmatarie nonche' agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti.

Convenzione - art. 81

Articolo 81 Registrazione e pubblicazione dei trattati 1. Dopo la loro entrata in vigore, i trattati sono trasmessi al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ai fini della registrazione o della classificazione e iscrizione al repertorio, a seconda dei casi, nonche' della pubblicazione. 2. La designazione di un depositario costituisce per quest'ultimo autorizzazione a compiere gli atti di cui al paragrafo precedente.

Convenzione - art. 82

Articolo 82 Firma La presente Convenzione sara aperta fino al 31 dicembre 1986, al Ministro federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria e, successivamente, fino al 30 giugno 1987, alla Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, alla firma a) di tutti gli Stati; b) della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia; c) delle organizzazioni internazionali invitata a partecipare alla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 83

Articolo 83 Ratifica o atto di conferma formale La presente Convenzione sara sottoposta a ratifica da parte degli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, e ad atti di conferma formale da parte delle organizzazioni internazionali. Gli strumenti di ratifica e gli strumenti relativi agli atti di conferma formale saranno depositati presso il Segretariato generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 84

Articolo 84 Adesione 1. La presente Convenzione rimarra' aperta all'adesione di ogni Stato, della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e da ogni Organizzazione internazionale che abbia capacita di concludere trattati. 2. Lo strumento di adesione di una organizzazione internazionale includera una dichiarazione che attesti la capacita di detta organizzazione di concludere trattati. 3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 85

Articolo 85 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del 35°› strumento di ratifica o di adesione da parte degli Stati o della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia. 2. Per ciascuno di detti Stati, e per la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, che ratificheranno la presente Convenzione o vi aderiranno dopo che la condizione enunciata al paragrafo 1 sia stata soddisfatta, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di detto Stato o della Namibia del suo strumento di ratifica o di adesione. 3. Per ciascuna organizzazione internazionale che depositi uno strumento relativo ad un atto di conferma formale o uno strumento di adesione, la Convenzione entrera' in vigore alla piu' distante delle due date seguenti: il trentesimo giorni dopo detto deposito, o la data in cui la Convenzione entrera' in vigore in conformita' al paragrafo 1.

Convenzione - art. 86

Articolo 86 Testi autentici L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, e spagnola fanno ugualmente fede, sara depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, ed i rappresentanti debitamente autorizzati dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia e dalle organizzazioni internazionali hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Vienna, il 21 marzo 1986.

Allegato

ALLEGATO PROCEDURE DI ARBITRATO E DI CONCILIAZIONE ISTITUITE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 66. I. ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE DI ARBITRATO O DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE 1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite elabora e custodisce una lista di giuristi qualificati tra i quali le parti ad una controversia possono scegliere le persone che comporranno un tribunale d'arbitrato o, a seconda dei casi, una Commissione di conciliazione. A tal fine, ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed ogni Parte alla presente Convenzione, sono invitati a nominare due persone; i nomi delle persone cosi nominate comporranno la lista, copia della quale sara' inviata al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La nomina delle persone figuranti sulla lista, ivi comprese quelle nominate per ricoprire un posto vacante fortuito, e valida per un periodo di cinque anni rinnovabile. Alla scadenza del periodo per il quale siano state nominate, le persone di cui sopra continueranno ad esercitare le funzioni per le quali siano state prescelte in base ai paragrafi seguenti. 2. Qualora una notifica sia effettuata in conformita' al paragrafo 2, comma f) dell'articolo 66, o che un accordo sia stato concluso in base al paragrafo 3, sulla procedura definita nel presente Allegato, la controversia e' sottoposta ad un tribunale arbitrale. Qualora una domanda sia sottoposta al Segretario generale in base al paragrafo 4 dell'articolo 66, il Segretario generale sottopone la controversia ad una Commissione di conciliazione. Il Tribunale arbitrale e la Commissione di conciliazione sono composti come segue: Gli Stati, le organizzazioni internazionali o, a seconda dei casi, gli Stati e le organizzazioni che costituiscono una delle parti alla controversia nominano di comune accordo: a) un arbitro o, a seconda dei casi, un conciliatore, prescelto o meno sulla lista di cui al paragrafo 1; b) un arbitro o, a seconda dei casi, un conciliatore, prescelto tra le persone figuranti sulla lista che non siano cittadini di nessuno degli Stati e che non siano stati nominati da una delle organizzazioni che compongono la parte alla controversia interessata, fermo restando che una controversia tra due organizzazioni internazionali non deve essere esaminata da cittadini di un solo e stesso Stato. Gli Stati, le organizzazioni internazionali o, a seconda dei casi, gli Stati e le organizzazioni che costituiscono l'altra parte alla controversia nominano allo stesso modo due arbitri, o a seconda dei casi, due conciliatori. Le quattro persone prescelte dalle parti, devono essere nominate entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui l'altra parte alla controversia abbia ricevuto la notifica di cui al par. 2, comma f) dell'articolo 66, o in cui si sia concluso un accordo, in base al paragrafo 3, sulla procedura definita nel presente Allegato, o in cui il Segretario generale riceve la domanda di conciliazione. Entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data in cui e avvenuta l'ultima nomina, le quattro persone, cosi prescelte nominano un quinto arbitro o conciliatore, a seconda dei casi, prescelto sulla lista per esercitare le funzioni di presidente. Qualora la nomina del presidente o di uno qualunque degli altri arbitri o conciliatori, a seconda dei casi, non intervenga entro il termine prescritto per detta nomina, essa sara' effettuata dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nei sessanta giorni successivi alla scadenza di detto termine. Il Segretario generale puo' indicare come presidente sia una delle persone figuranti sulla lista, sia uno dei membri della Commissione del diritto internazionale. Uno qualunque dei termini entro i quali devono avvenire le nomine, puo' essere prorogato attraverso accordo delle parti alla controversia. Qualora l'Organizzazione delle Nazioni Unite sia parte o sia inclusa in una delle parti alla controversia, il Segretario generale trasmette la domanda di cui sopra al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, che esercita le funzioni demandate al Segretario generale dal presente paragrafo. Ogni posto vacante deve essere ricoperto nella maniera specificata per la nomina iniziale. La nomina di arbitri o di conciliatori da parte di una organizzazione internazionale come previsto ai paragrafi 1 e 2 e' disciplinata dalle regole pertinenti di detta organizzazione. II. FUNZIONAMENTO DEL TRIBUNALE DI ARBITRATO. 3. Tranne che in caso di convenzione contraria tra le parti alla controversia, il Tribunale d'Arbitrato determina la propria procedura, garantendo ad ognuna delle parti alla controversia piena possibilita' di essere ascoltata e di difendersi. 4. Il Tribunale d'arbitrato, con il consenso preliminare delle parti alla controversia, puo' invitare ogni Stato o ogni Organizzazione internazionale interessata a sottoporgli i suoi pareri, a voce o per iscritto. 5. Il Tribunale di arbitrato si pronuncia a maggioranza dei suoi membri. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. Qualora una delle parti alla controversia non compaia davanti al Tribunale, o si astenga dal difendersi, l'altra parte puo' domandare al Tribunale di continuare la procedura e di emettere il lodo. Prima di emettere il lodo, il Tribunale deve accertare non solo la propria competenza a giudicare la controversia, ma anche che la richiesta sia fondata in fatto ed in diritto. 7. La decisione del Tribunale di Arbitrato si limita alla materia della controversia; essa e' motivata. Ogni membro del Tribunale puo' esprimere una opinione individuale o dissenziente. 8. Il lodo e definitivo e inappellabile. Tutte le parti alla controversia devono sottoporsi al lodo. 9. Il Segretario generale fornisce al Tribunale l'assistenza e le agevolazioni di cui necessiti. Gli oneri del Tribunale sono a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. III. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE 1. La Commissione di conciliazione stabilisce la propria procedura. La Commissione, con il consenso delle parti alla controversia puo' invitare ogni parte al trattato e sottoporgli il suo parere a voce o per iscritto. Le decisioni e le raccomandazioni della Commissione sono adottate a maggioranza di voti dei suoi cinque membri. 11. La Commissione puo' segnalare all'attenzione delle parti alla controversia ogni misura che possa agevolare una composizione amichevole. 12. La Commissione procede all'esecuzione delle parti, esamina le pretese e le obiezioni, e formula proposte alle parti per agevolarle in vista di pervenire ad una composizione amichevole della controversia. 13. La Commissione elabora un rapporto nei dodici mesi successivi alla sua istituzione. Detto rapporto e' depositato presso il Segretario generale e' comunicato alle parti alla controversia. Il rapporto della Commissione, ivi compresa ogni conclusione ivi contenuta relativa ai fatti o agli aspetti di legge, non vincola le parti e non e' altro che un'enunciazione delle raccomandazioni sottoposte all'esame delle parti per agevolare un'amichevole composizione della controversia. 14. Il Segretario generale fornisce alla Commissione l'assistenza e le agevolazioni di cui puo' necessitare. Gli oneri della Commissione saranno a carico dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

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