DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1989, n. 248

Type DPR
Publication 1989-05-18
Ultimo aggiornamento 1989-07-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22/7/1989

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha disposto che vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione de 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

1.L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 22 (Ammissione in istituto). - Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le persone indicate nell'articolo 4 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e quelle che si costituiscono dichiarando che cio' fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la privazione dello stato di liberta'. Quando viene ricevuta una persona, che non puo' essere trattenuta perche' deve essere sottoposta a misura privativa della liberta' diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto e' destinato, la direzione provvede ad informare il Ministero, ai fini dell'assegnazione. La persona che fa ingresso in istituto perche' imputata viene sottoposta all'isolamento, preveduto dal n. 3) dell'art. 33 della legge, soltanto se l'autorita' giudiziaria abbia disposto in tal senso nell'ordine di arresto o nel mandato di arresto o di cattura o in altro separato provvedimento. In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di reato, la prescritta informazione all'autorita' giudiziaria competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima della introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di sottoposizione all'isolamento di cui al comma precedente. Allo stesso modo provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto di persona a carico della quale non sia stato emesso mandato o ordine di cattura o di arresto dall'autorita' giudiziaria. Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dispone l'isolamento deve precisare le modalita', i limiti e la durata dell'isolamento medesimo. Durante l'isolamento giudiziario, possono avere contatti con il detenuto isolato, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, il personale penitenziario nonche' gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al personale dell'amministrazione incaricati, autorizzati o delegati dal direttore dell'istituto".

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, e' stato gia' modificato con D.P.R. 24 maggio 1977, n. 339, con D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 805, con D.P.R. 29 ottobre 1984, n. 806 e con D.P.R. 10 luglio 1985, n. 421. Il D.P.R. qui pubblicato reca modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 431/1976 in esecuzione della legge 10 ottobre 1986, n. 663, di modifica dell'ordinamento penitenziario. Nel testo del D.P.R. di cui sopra, ogni rinvio a disposizioni "della legge", senza ulteriori citazioni, e' riferito alla legge n. 354/1975 e sue successive modificazioni.

Art. 2

1.Il secondo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni prevedute dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresi', a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza".

2.Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento".

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 23. (Modalita' dell'ingresso in istituto). - La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale, al rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la facolta' preveduta dal primo comma dell'art. 29 della legge, con le modalita' di cui all'art. 59 del presente regolamento. Il soggetto e' sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, qualora dagli accertamenti sanitari, o altrimenti, risulti che una persona condannata si trova in una delle condizioni prevedute dall'art. 146 e dall'art. 147, numeri 2) e 3), del codice penale, la direzione dell'istituto provvede a trasmettere gli atti del tribunale di sorveglianza per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza e provvede, altresi', a darne comunicazione al magistrato di sorveglianza. Al momento dell'ingresso dalla liberta' di un detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto richiede, al Ministero notizia su eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire a preesistente cartella personale. Il direttore, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, e per iniziare la compilazione della cartella personale nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni prevedute dal primo comma dell'art. 32 della legge e di consegnargli l'estratto indicato nel secondo comma dell'art. 64 del presente regolamento. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue generalita' o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le generalita' fornite siano false e sempre che non si riesca a conoscere altrimenti le esatte generalita' il soggetto e' identificato sotto la provvisoria denominazione di "sconosciuto" a mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a segnalare gli eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di servizio sociale. Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonche' quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata. Delle predette operazioni viene redatto verbale. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua persona e' data notizia alla autorita' giudiziaria che procede. I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari e degli assistenti volontari di cui all'art. 78 della legge, nonche' quelli degli operatori sociali e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento educativo-sociale istituzionalmente svolti con gli imputati, i condannati e gli internati non si considerano colloqui e ad essi non si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'art. 18 della legge e nell'art. 35 del presente regolamento.". - L'art. 146 c.p. prevede il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena quando questo debba aver luogo nei confronti di donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi; l'art. 147 c.p., primo comma numeri 2) e 3), prevede invece il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena quando questa debba aver luogo nei confronti rispettivamente di persona in condizioni di grave infermita' fisica o di donna che abbia partorito da piu' di sei mesi ma da meno di un anno, quando non sia possibile affidare il figlio ad altri che alla madre. - Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 603/1931, recante le disposizioni di esecuzione del c.p.p., e' il seguente: "Art. 13. - L'autorita' preposta a uno stabilimento di prevenzione o di pena o un funzionario da essa delegato deve iscrivere in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo di nascita, l'eta', lo stato, il nome dei genitori, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nello stabilimento, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorita' a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome degli agenti che procedettero alla consegna. Nello stesso registro sono altresi' iscritti la data dell'uscita dallo stabilimento e il provvedimento che la ordina. Il registro, prima che sia posto in uso, e' presentato al procuratore della Repubblica, che ne fa numerare ciascuna pagina, segnandola col sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso procuratore della Repubblica, indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.". In base al secondo comma dell'art. 24 del D.P.R. n. 431/1976, la vidimazione del suddetto registro viene effettuata non piu' dal procuratore della Repubblica ma dal magistrato di sorveglianza.

Art. 3

1.L'ultimo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione".

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 24. (Iscrizioni a registro). - Nel registro preveduto dall'art. 13 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, oltre alle iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa di trasferimento o di transito. Il registro prima che sia posto in uso, e' presentato al magistrato di sorveglianza che ne fa numerare ciascuna pagina, vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del registro lo stesso magistrato di sorveglianza indica il numero complessivo delle pagine e vi appone la data e la sottoscrizione. La disposizione del precedente capoverso si osserva anche per il registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del R.D. 28 maggio 1931, n. 603. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni prevedute dall'art. 80 del codice di procedura penale sono comunicate all'autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo IV del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione.". - Nel registro preveduto dall'art. 80 c.p.p. e dalla relativa norma di esecuzione contenuta nell'art. 15 del R.D. n. 603/1931 vanno iscritte le istanze, dichiarazioni e impugnazioni che possono essere ricevute dal direttore dell'istituto penitenziario con obbligo di comunicazione all'autorita' giudiziaria competente.

Art. 4

1.Il terzo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonche' di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'art. 14- ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semiliberta' ed alla detenzione domiciliare sono altresi' comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione".

Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 26. (Cartella personale). - Per ogni detenuto o internato e' istituita una cartella personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in istituto dalla liberta'. La cartella segue il soggetto in caso di trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' dimesso. Di tale custodia e' data tempestiva notizia al Ministero. L'intestazione della cartella personale e' corredata dei dati anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro elemento necessario per la precisa identificazione della persona. Nella cartella personale sono inseriti i dati e le indicazioni preveduti dal quarto comma dell'art. 13 della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonche' di ogni altro dato richiesto da disposizioni ministeriali. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza di cui all'art. 14- ter e al capo VI del titolo I della legge sono comunicati alla direzione dell'istituto per l'annotazione nella cartella personale. I provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale, al regime di semiliberta' ed alla detenzione domiciliare sono altresi' comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione. Allo scadere di ogni semestre di custodia preventiva e di pena detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto e' annotato il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel secondo comma dell'art. 94. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in altro istituto, nella cartella personale e' annotato un giudizio complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.".

Art. 5

1.Il primo ed il secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "L'osservazione scientifica della personalita' e' diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilita' ad usufruire degli interventi del trattamento. All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione e' specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale e' compilato nel termine di nove mesi".

Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 27 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 27. (Osservazione della personalita'). - L'osservazione scientifica della personalita' e' diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione, si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilita' ad usufruire degli interventi del trattamento. All'inizio dell'esecuzione, l'osservazione e' specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale e' compilato nel termine di nove mesi. Nel corso del trattamento l'osservazione e' rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.".

Art. 6

1.Nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la rubrica "Assegnazione dei condannati e degli internati agli istituti" e' sostituita dalla seguente: "Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti".

2.Nello stesso art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: "Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero".

Nota all'art. 6: Il testo della rubrica e dell'art. 30 del D.P.R. n. 431/1976, come modificati dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 30. (Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti). - I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di residenza. Qualora cio' non sia possibile per mancanza di tale istituto o per indisponibilita' di posti, l'assegnazione deve avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in localita' prossima. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le attivita' di osservazione prevedute dall'art. 13 della legge. Sulla base della formulazione del programma di trattamento individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento organizzato negli istituti ai sensi dell'art. 102. Alle assegnazioni provvisorie e definitive che comportino trasferimento da un distretto ad un altro provvede il Ministero. Nell'ambito del distretto provvede l'ispettore distrettuale, informandone il Ministero, fatte salve le assegnazioni dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare, le quali sono disposte dal Ministero.".

Art. 7

1.Dopo l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 32- bis (Regime di sorveglianza particolare). - Il Ministero, quando, di propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione dell'istituto o su segnalazione della autorita' giudiziaria, ritiene di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, della legge, richiede al direttore dell'istituto la convocazione del consiglio di disciplina, affinche' esprima parere nel termine di dieci giorni. L'autorita' giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al comma 3 dell'art. 14- bis della legge al Ministero entro il termine di dieci giorni. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorita' giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale restrizione e' prevista nel provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o l'internato e' sottoposto, e' data comunicazione al medesimo, che sottoscrive per presa visione. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via provvisoria. Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito e' presa nota nella cartella personale. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne da' comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando, nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova, non sia disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a regime di sorveglianza puo' essere trasferito in uno degli istituti o in una delle sezioni di cui all'art. 32. Art. 32-ter (Reclamo avverso il provvedimento di sorveglianza particolare). - Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto ricevuto dal direttore dell'istituto e' iscritto nel registro preveduto dall'art. 80 del codice di procedura penale e dall'art. 15 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, ed e' trasmesso al piu' tardi entro il giorno successivo in copia autentica al tribunale di sorveglianza, al quale e' altresi' trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con telegramma. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare contestualmente il difensore. Il Ministero, ove non ritenga di provvedere direttamente, puo' delegare l'ispettore distrettuale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il detenuto o l'internato ha proposto reclamo".

Note all'art. 7: - Il testo dell'art. 14- bis della legge n. 354/1975, inserito dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e' il seguente: "Art. 14-bis (Regime di sorveglianza particolare) - 1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche piu' volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attivita' degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti. 2. Il regime di cui al precedente comma 1 e' disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell'art. 80. 3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare e' disposto sentita anche l'autorita' giudiziaria che procede. 4. In caso di necessita' ed urgenza l'amministrazione puo' disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l'amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade. 5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti indipendetemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di liberta'. L'autorita' giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sull'adozione dei provvedimenti di sua competenza. 6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo e' comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.". - Per quanto riguarda il registro di cui all'art. 80 c.p.p. e di cui all'art. 15 del R.D. n. 603/1931, si veda la seconda nota all'art. 3 del D.P.R. qui pubblicato.

Art. 8

1.Il primo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti: "I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati ((quando ricorrono ragionevoli motivi e)) sono comunicati all'ispettore distrettuale, corredati della documentazione opportuna. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorita' giudiziaria che procede".

2.Il quarto comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "I colloqui avvengono in locali comuni muniti di mezzi divisori. La direzione puo' consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. Qualora non ostino motivi di disciplina, ordine o sicurezza o sanita', la direzione puo' altresi' consentire che i colloqui si svolgano in spazi comuni all'aperto a cio' destinati. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale di custodia".

3.Il decimo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi e' comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono".

Art. 9

1.Il primo e il secondo comma dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni; essi possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. L'imputato autorizzato alla corrispondenza telefonica dall'autorita' giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza indicata nel primo comma".

Nota all'art. 9: Il testo dell'art. 37 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato e' il seguente: "Art. 37. (Corrispondenza telefonica). - I detenuti e gli internati possono essere autorizzati alla corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi una volta ogni quindici giorni, solo quando non abbiano usufruito di colloqui con alcun familiare o convivente da almeno quindici giorni essi possono, altresi', essere autorizzati ad effettuare una corrispondenza telefonica con i familiari o con le persone conviventi in occasione del loro rientro nell'istituto dal permesso o dalla licenza. L'imputato autorizzato alla corrispondenza telefonica dall'autorita' giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza viene ammesso ad usufruire di tale corrispondenza con la frequenza indicata nel primo comma. L'autorizzazione di cui al comma precedente puo' essere concessa, oltre i limiti ivi stabiliti, in considerazione di particolari e gravi motivi di urgenza che non consentano di effettuare utilmente la necessaria comunicazione attraverso il ricorso ai colloqui e alla corrispondenza epistolare o telegrafica. La corrispondenza telefonica con altre persone puo' essere consentita solo quando vi siano eccezionali ragioni di urgenza. In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le occorrenze. Il detenuto o l'internato che intenda effettuare la comunicazione telefonica deve rivolgere istanza scritta all'autorita' competente, indicando il numero richiesto, la persona con cui deve corrispondere e i motivi dell'istanza. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale dell'istituto. La durata massima della conversazione telefonica e' di sei minuti. In ogni caso, la conversazione telefonica e' ascoltata ed eventualmente registrata a mezzo di idonee apparecchiature. Le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono date con provvedimento scritto e motivato. Il provvedimento di autorizzazione di corrispondenza telefonica con persone diverse dai familiari e dai conviventi e' trasmesso in copia al Ministero. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese dell'interessato. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata e contestualmente ad essa. In caso di chiamata dall'esterno diretta ad avere corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati, all'interessato puo' essere data solo comunicazione del nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato sempreche' non ostino particolari motivi di cautela".

Art. 10

1.Nell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il settimo comma e' sostituito dai seguenti: "Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorita' comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi. I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresi', indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonche' i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella e' modificata secondo il variare della situazione ed e' approvata dall'ispettore distrettuale".

Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 45 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 45. (Organizzazione del lavoro). - Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno che all'esterno dell'istituto, sono organizzate e gestite, secondo le direttive dell'amministrazione penitenziaria, dalle direzioni degli istituti, le quali possono avvalersi della collaborazione di imprese pubbliche. L'amministrazione penitenziaria impartisce le sue direttive sulla base delle proposte che gli ispettori distrettuali formulano, dopo aver sentito le direzioni degli istituti ed aver preso gli opportuni contatti con gli uffici pubblici locali del lavoro, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura. La produzione e' destinata a soddisfare, nell'ordine, le commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono distribuite dal Ministero. Le direzioni possono accogliere direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private, puo' essere convenuto che il committente fornisca materie prime e accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui costi e il conseguente prezzo dei prodotti. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacita' di mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione, previa analisi delle possibilita' di assorbimento del mercato, puo' organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di determinati beni, che vegono offerti in libera vendita anche a mezzo di imprese pubbliche. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo ai sensi del comma 7 dell'art. 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto alla camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o all'autorita' comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei prodotti medesimi. I posti di lavoro a disposizione della popolazione detenuta di ciascun istituto sono fissati in una apposita tabella predisposta dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni esterne, servizi di istituto. Nella tabella sono, altresi', indicati i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio, nonche' i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella e' modificata secondo il variare della situazione ed e' approvata dall'ispettore distrettuale. Negli istituti per minorenni, particolare cura e' esplicata nell'organizzazione delle attivita' lavorative per la formazione professionale.".

Art. 11

1.L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 46 (Lavoro all'esterno). - L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno e' disposta dalle direzioni solo quando ne e' prevista la possibilita' nel programma di trattamento e solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza ai sensi del comma 4 dell'art. 21 della legge. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta dalle direzioni su autorizzazione della competente autorita' giudiziaria ai sensi del comma 2 dell'art. 21 della legge, e' comunicata al magistrato di sorveglianza. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo all'opportunita' della previsione della scorta, corredandola di tutta la necessaria documentazione. Il magistrato di sorveglianza o l'autorita' giudiziaria procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato, deve tener conto del tipo di reato, della durata, effettiva o prevista, della misura privativa della liberta' e della residua parte di essa, nonche' dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso al lavoro all'esterno commetta altri reati. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza, e' effettuata dal personale del Corpo degli agenti di custodia con le modalita' stabilite dal Ministero. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno, qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, puo' essere effettuato da personale civile dell'amministrazione penitenziaria. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro all'esterno il Ministero, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce forme di collegamento e di collaborazione tra le direzioni degli istituti e gli uffici provinciali del lavoro. Gli ((ispettori distrettuali e)) le direzioni degli istituti stabiliscono rapporti con gli organi collegiali locali per l'impiego ed, in particolare, richiedono alle competenti commissioni circoscrizionali per l'impiego, di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di disciplinare le modalita' cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere al lavoro all'esterno. L'ispettore distrettuale impartisce disposizioni alle direzioni degli istituti del distretto per favorire la piena occupazione dei posti di lavoro disponibili all'esterno. I datori di lavoro dei detenuti o internati sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione, al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e l'importo degli eventuali assegni familiari sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione della misura privata della liberta'. L'ammissione al lavoro all'esterno per lo svolgimento di lavoro autonomo puo' essere disposta, ove sussistano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 21 della legge, solo se trattasi di attivita' regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o l'internato e' tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono effettuati i prelievi ai sensi del primo comma dell'art. 24 della legge. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o internato deve impegnarsi per iscritto ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, nonche' quelle relative agli orari di uscita e di rientro. In particolare l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore. Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria viene inoltrato a carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'art. 385 del codice penale. La direzione dell'istituto provvede a consegnare al detenuto o internato ed a trasmettere al Ministero, all'ispettore distrettuale ed al direttore del centro di servizio sociale copia del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, dandone notizia all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo in cui si dovra' svolgere il lavoro all'esterno. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno sono comunicate al Ministero ed inoltre al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli internati, o alla autorita' giudiziaria precedente, per gli imputati. I controlli di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel pieno rispetto dei diritti e della dignita'. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 21 della legge si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno per svolgere un lavoro autonomo. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il direttore dell'istituto stabilisce precisi accordi con i responsabili di dette imprese, per la immediata segnalazione alla direzione dell'istituto stesso di eventuali comportamenti del detenuto o internato lavoratore che richiedano interventi di controllo".

Art. 12

1.L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 47 (Criteri di priorita' per l'assegnazione al lavoro all'interno degli istituti). - Nella determinazione delle priorita' per l'assegnazione dei detenuti e degli internati al lavoro, si ha riguardo agli elementi indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge anche in relazione al tipo di lavoro disponibile, al tempo trascorso in stato di inattivita' lavorativa involontaria durante la detenzione o l'internamento, nonche' al comportamento tenuto".

Art. 13

1.L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 48 (Obbligo del lavoro). - I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi al regime di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non siano stati autorizzati a svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'art. 20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa tra quelle organizzate nell'istituto".

Art. 14

1.L'ultimo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Sull'utile finanziario derivante dall'attivita' artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semiliberta' o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge".

Nota all'art. 14: Il testo dell'art. 49 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 3 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 49. (Attivita' artigianali, intellettuali o artistiche). Le attivita' artigianali, intellettuali e artistiche si svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi locali o, in casi particolari, nelle camere, se cio' non comporti l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali attivita', a loro richiesta, anche nelle ore dedicate al lavoro. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere attivita' artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini prevedute dal settimo comma dell'art. 20 della legge e si dedichino ad esse con impegno professionale. Le autorizzazioni sono date dal direttore che determina le prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese eventualmente sostenute dall'amministrazione. Puo' essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione. Sull'utile finanziario derivante dall'attivita' artigianale, intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato, anche in semiliberta' o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i prelievi ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge.".

Art. 15

1.Dopo l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 49-bis (Lavoro a domicilio). - Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario puo' essere svolto anche durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo precedente".

Nota all'art. 15: In materia di lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario, vedasi il comma 6 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il cui testo e' riportato nella nota all'art. 11 del D.P.R. qui pubblicato.

Art. 16

1.Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa secondo le disposizioni del presente articolo".

Nota all'art. 16: Il testo dell'art. 55 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 55. (Manifestazioni di professione religiosa). - I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa secondo le disposizioni del presente articolo. E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di appartenenza nella camera a piu' posti, immagini e simboli della propria confessione religiosa. E' consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e internati, di praticare il culto della propria confessione religiosa, purche' non si tratti di riti pregiudizievoli all'ordine e alla disciplina dell'istituto. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto e' dotato di una o piu' cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate ad uno o piu' cappellani in relazione alle esigenze medesime. Negli istituti in cui operano piu' cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso e' affidato ad uno di essi dall'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani. Per l'istruzione religiosa e la celebrazione dei riti di confessioni religiose diverse dalla cattolica, la direzione dell'istituto mette a disposizione idonei locali. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e agli internati, che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza religiosa, nonche' la celebrazione dei riti dei culti diversi da quello cattolico, si avvale dei ministri di culto indicati nell'elenco formato, sulla base di intese con le rappresentanze delle varie confessioni, dal Ministero dell'interno.".

Art. 17

1.Dopo l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 61-bis (Permessi premio). - Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'art. 26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua pericolosita' sociale, ai motivi addotti, ai risultati dell'osservazione scientifica della personalita' espletata e del trattamento rieducativo praticato, nonche' alla durata della pena detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare. Nell'adottare il provvedimento di concessione il magistrato di sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative al domicilio o alla dimora del condannato durante il permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad integrazione di quelle gia' disponibili, a mezzo degli organi di polizia. Durante il permesso premio i controlli del condannato sono effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del centro di servizio sociale, forniscono se necessario, al condannato e ai servizi assistenziali territoriali le indicazioni utili a stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di competenza degli enti locali. Il condannato in permesso, in caso di necessita', potra' rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, segnalando le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il centro si attivera' per dare la piu' opportuna e tempestiva risposta secondo le rispettive competenze istituzionali. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, il direttore dell'istituto di provenienza ne da' comunicazione alla direzione dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente competenti, affinche', di concerto con gli operatori sociali del territorio, possano effettuare gli interventi di competenza secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, riferendo poi alle direzioni dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti".

Art. 18

1.Dopo l'art. 61- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 61-ter (Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza). - Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi previsti dagli articoli 61 e 61- bis e' data notizia senza ritardo dal direttore dell'istituto presso il quale l'interessato si trova al prefetto della provincia nel cui territorio e' sito il comune ove il permesso deve essere fruito".

Art. 19

1.Nel secondo comma dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, sempreche' ne ricorrano i presupposti".

Nota all'art. 19: Il testo dell'art. 71 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 71. (Ricompense). - Le ricompense sono concesse, su iniziativa del direttore, ai detenuti e agli internati che si sono distinti per: a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro; b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale; c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' culturali, ricreative e sportive; d) particolare sensibilita' e disponibilita' nell'offrire aiuto ad altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti di difficolta' di fronte a loro problemi personali; e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di ragionevolezza; f) atti meritori di valore civile. I comportamenti suindicati sono ricompensati con: a) encomio; b) autorizzazione alla visita da parte di congiunti e conviventi, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme a loro in appositi locali, o all'aperto, e di consumare un pasto in compagnia, ferme restando le modalita' prevedute dal secondo comma dell'articolo 18 della legge; c) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47, 47-bis, 47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 della legge, sempreche' ne ricorrano i presupposti; d) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca anticipata della misura di sicurezza. La ricompensa di cui alla lettera a) e' concessa dal direttore; quelle di cui alle lettere b), c) e d) sono concesse dal consiglio di disciplina. Nei confronti degli imputati l'esecuzione della ricompensa di cui alla lettera b) e condizionata all'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria. Nella scelta del tipo e delle modalita' delle ricompense da concedere si deve tener conto della rilevanza del comportamento nonche' della condotta abituale dell'individuo. Delle ricompense concesse all'imputato e' data comunicazione all'autorita' giudiziaria che procede.".

Art. 20

1.Nel primo comma dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il n. 18) e' sostituito dal seguente: "18) ritardi nel rientro preveduti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;".

Nota all'art. 20: Il testo dell'art. 72 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 72. (Infrazioni disciplinari e sanzioni). - Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli internati che si siano resi responsabili di: 1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della camera; 2) abbandono ingiustificato del posto assegnato; 3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi; 4) atteggiamento molesto nei confronti dei compagni; 5) schiamazzi e linguaggio blasfemo; 6) giochi o altre attivita' non consentite dal regolamento interno; 7) simulazione di malattia; 8) traffico di beni di cui e' consentito il possesso; 9) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro; 10) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno nei casi indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 33 della legge; 11) atti osceni o contrari alla pubblica decenza; 12) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei medesimi; 13) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione e affidati alla custodia del detenuto o dell'internato; 14) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione; 15) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere; 16) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per ragioni del loro ufficio o per visita; 17) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiusticato ritardo nell'esecuzione di essi; 18) ritardi nel rientro preveduti dagli articoli 30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge; 19) partecipazione a disordini o a sommosse; 20) promozione di disordini o di sommosse; 21) evasione; 22) fatti preveduti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di tentativo delle infrazioni sopraelencate. La sanzione della esclusione dalle attivita' in comune non puo' essere inflitta per le infrazioni prevedute nei numeri da 1) a 8) del presente articolo, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa natura. Delle sanzioni inflitte all'imputato e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede.".

Art. 21

1.Nell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato".

Nota all'art. 21: Il testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 76. (Procedimento disciplinare). - Allorche' un operatore penitenziario constata direttamente o viene a conoscenza che una infrazione e' stata commessa, redige rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica. Il direttore contesta, alla presenza del titolare del servizio di custodia, l'addebito all'accusato, informandolo contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente, svolge accertamenti sul fatto. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle sanzioni prevedute nei numeri 1) e 2) dell'art. 39 della legge convoca l'accusato davanti a se', altrimenti fissa il giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con le forme di cui al secondo comma del presente articolo. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe. Se nella procedura avanti al direttore risulta che il fatto e' diverso da quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della stessa udienza o dell'eventuale udienza di rinvio. Del procedimento e' redatto sommario processo verbale. Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al detenuto o internato.".

Art. 22

1.Il terzo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo e' effettuata dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti".

Nota all'art. 22: Il testo dell'art. 79 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 6 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 79. (Richieste per le traduzioni). - Le richieste per le traduzioni, da un istituto all'altro e da un istituto a un luogo esterno di cura e viceversa, sono inoltrate, dalle direzioni degli istituti all'Arma dei carabinieri, quando si tratta di imputati o di condannati, ovvero all'autorita' di pubblica sicurezza, quando si tratta di internati. Le richieste per gli accompagnamenti e l'assistenza dinanzi all'autorita' giudiziaria sono, in ogni caso, inoltrate, dalle direzioni degli istituti, all'Arma dei carabinieri. L'esecuzione dei servizi indicati nel presente articolo e' effettuata dall'Arma dei carabinieri e dalla Polizia di Stato con le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti.".

Art. 23

1.L'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 80 (Autorita' che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni). - I trasferimenti tra istituti dello stesso distretto sono disposti dall'ispettore distrettuale, il quale ne informa immediatamente il Ministero, ad eccezione di quelli preveduti dal comma 5 dell'art. 14-quater della legge e dal comma 9 dell'art. 32bis del presente regolamento, i quali sono disposti dal Ministero. I trasferimenti tra istituti di diversi distretti sono disposti dal Ministero. I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di giustizia sono disposti previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria che procede. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza, occorre trasferire gli imputati, il Ministero, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorita' giudiziaria che procede precisandone i motivi la durata e la sede di destinazione, puo' dare anticipata esecuzione al trasferimento, che, comunque, deve essere convalidato dall'autorita' giudiziaria procedente. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorita' giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza indugio, informandone il Ministero. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di sorveglianza. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o internato. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo quando, a giudizio dell'autorita' giudiziaria competente, gravi motivi rendono inopportuno il compimento dell'attivita' da espletare nel luogo dove il detenuto e' ristretto. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene restituito all'istituto di provenienza. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute, il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone immediatamente l'autorita' competente. Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato al pubblico ministero o al pretore competente per la esecuzione. L'assegnazione preveduta dal secondo comma dell'art. 28 e' disposta dal Ministero".

Art. 24

1.L'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 91 (Affidamento in prova al servizio sociale). - Fuori dell'ipotesi in cui il condannato si trovi in liberta', l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette al tribunale di sorveglianza, unitamente a copia della cartella personale. Analogamente il direttore provvede per la trasmissione della proposta del consiglio di disciplina. Nell'ordinanza deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' svolgersi la prova. Non appena l'ordinanza di affidamento e' divenuta esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza invia l'ordinanza e gli atti relativi alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza competente per la prova e copia dell'ordinanza alla direzione dell'istituto nel quale il condannato si trova e a quella del centro di servizio sociale del luogo ove si svolgera' la prova, provvedendo, altresi', a darne comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale preveduto dal comma 5 dell'art. 47 della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni in esso contenute. Dalla data di sottoscrizione del verbale ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale. Il verbale e' sottoscritto davanti al direttore dell'istituto nel quale il condannato trovasi detenuto o davanti al direttore del centro di servizio sociale indicato nel comma 2 se il condannato non trovasi ristretto in istituto. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovra' svolgersi la prova libero nella persona. Se nel corso della prova l'interessato richiede che l'esperimento sia proseguito in localita' situata in altra giurisdizione e cio' risulti conveniente, il magistrato di sorveglianza trasmette la richiesta, corredata di parere, al tribunale di sorveglianza in cui il suo ufficio si trova, il quale decide sulla stessa senza formalita' di procedura. La cancelleria del tribunale comunica la decisione all'interessato, alle cancellerie dell'ufficio di sorveglianza che ha inoltrato la richiesta e di quello nella cui giurisdizione la prova dovra' continuare a svolgersi e al centro di servizio sociale competente. Il fascicolo degli atti concernenti l'affidamento viene trasmesso al magistrato di sorveglianza competente. L'affidato raggiunge il luogo in cui dovra' proseguire la prova libero nella persona. In caso di rigetto della richiesta, il provvedimento e' comunicato al magistrato che l'ha trasmessa, il quale provvede a darne notizia all'interessato. Il direttore del centro di servizio sociale designa un assistente sociale appartenente al centro affinche' provveda all'espletamento dei compiti indicati nel comma 9 dell'art. 47 della legge, avvalendosi anche della collaborazione di volontari, che operano sotto la sua diretta responsabilita'. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di sorveglianza le notizie indicate nel comma 10 dell'art. 47 della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza puo', in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma precedente. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio sociale. Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca dell'affidamento indicate nel comma 11 dell'art. 47 della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto. Il tribunale procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge".

Art. 25

1.Dopo l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 91-bis (Affidamento in prova in casi particolari). - Qualora il condannato tossicodipendente e alcooldipendente richieda l'affidamento in prova preveduto dall'art. 47- bis della legge dopo che l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la relativa domanda e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la trasmette senza ritardo al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di affidamento in prova al servizio sociale prevedute dall'art. 91". "Art. 91-ter (Detenzione domiciliare). - La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e' notificato il provvedimento esecutivo che la dispone. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione dovra' essere eseguita la misura. Nei casi preveduti dai numero 1), 2) e 3) del comma 1 dell'art. 47- ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, lettera c), dell'art. 71 del presente regolamento, la detenzione domiciliare puo' essere concessa dal tribunale di sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto. ((Non appena il provvedimento di concessione della detenzione domiciliare e' esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza nello stesso indicato. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede che la misura sia proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 91. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia giudiziaria competente ad eseguire i controlli ed al centro di servizio sociale. Il centro di servizio sociale, sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale di sorveglianza, stabilisce validi collegamenti con i servizi assistenziali territoriali al fine di fornire al condannato l'aiuto per superare le difficolta' connesse con l'esecuzione della detenzione domiciliare. Quando il magistrato di sorveglianza ritiene che sussistano le condizioni per la revoca della detenzione domiciliare ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 47- ter della legge, trasmette immediatamente al tribunale di sorveglianza proposta di revoca, accompagnata da un circostanziato rapporto. Il tribunale di sorveglianza procede all'accoglimento o al rigetto della proposta di revoca con le forme prevedute dagli articoli 71 e seguenti della legge.))"

Art. 26

1.L'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 92 (Regime di semiliberta'). - Fuori dell'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 50 della legge, per l'inoltro delle richieste e delle proposte di ammissione al regime di semiliberta' si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 91. Non appena l'ordinanza di ammissione al regime di semiliberta' e' esecutiva, la cancelleria del tribunale di sorveglianza provvede ad inviarne copia alla cancelleria dell'ufficio di sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del centro di servizio sociale. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime di semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento, che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria dal solo direttore, e che e' approvato dal magistrato di sorveglianza. Nel programma sono dettate le prescrizioni che il condannato o internato si dovra' impegnare, per iscritto, ad osservare durante il tempo da trascorrere fuori dall'istituto, anche in ordine ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonche' quelle relative all'orario di uscita e di rientro. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso, il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di una copia del programma provvisorio di trattamento. La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore, che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Nei casi in cui all'art. 51 della legge, il direttore riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza. L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare conto al personale dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui e' autorizzato a disporre. Nel caso di mutamento dell'attivita' di cui al primo comma dell'art. 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 91. Il direttore dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al regime di semiliberta' nel nuovo istituto secondo il programma di trattamento gia' redatto, con le eventuali modifiche. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge non e' disposto piantonamento. Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione".

Art. 27

1.Dopo l'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 92-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta'). - Qualora venga eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un condannato sottoposto ad una delle misure alternative alla detenzione prevedute dall'art. 51- bis della legge, il direttore dell'istituto, o il direttore del centro di servizio sociale competente, informato dalla direzione dell'istituto o comunque a conoscenza dell'avvenuta notifica dell'ordine di carcerazione, ne da' immediata notizia al magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art. 51- bis della legge. Il magistrato di sorveglianza dispone senza indugio la prosecuzione provvisoria della misura in corso o la sospensione della stessa, informandone l'interessato, la direzione dell'istituto, la direzione del centro di servizio sociale competente, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'ordine e l'autorita' giudiziaria che ha emanato l'ordine di carcerazione. Il provvedimento di prosecuzione provvisoria viene comunicato anche a mezzo telegramma al pubblico ministero o al pretore che ha emesso l'ordine di carcerazione". "Art. 92-ter (Sospensione cautelare delle misure alternative alla detenzione). - Al fine della decisione di cui all'art. 51- ter della legge, gli organi competenti per il trattamento dei semiliberi e degli affidati in prova e per la vigilanza dei sottoposti alla detenzione domiciliare, quando rilevano una condotta ritenuta tale da giustificare l'intervento del magistrato di sorveglianza, informano il medesimo con urgenza e, se necessario, per mezzo del telefono o del telegrafo. Il magistrato di sorveglianza, richiesti i chiarimenti necessari, provvede al piu' presto. Nel caso di sospensione della misura alternativa alla detenzione, il decreto viene immediatamente eseguito dalla polizia giudiziaria, la quale redige apposito verbale che trasmette al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza trasmette senza indugio gli atti al tribunale di sorveglianza, per i provvedimenti di sua competenza".

Art. 28

1.Dopo l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 94-bis (Liberazione condizionale). - Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale corredata della copia della cartella personale e dei risultati della osservazione della personalita', se gia' espletata. L'ordinanza esecutiva di concessione della liberazione condizionale e' comunicata al magistrato di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata e al direttore del centro di servizio sociale competente. Nell'ordinanza e' fissato il termine massimo entro il quale, dopo la scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza la proposta di revoca della liberazione condizionale".

Art. 29

1.Nell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, i primi due commi sono sostituiti dal seguente: "Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto".

Nota all'art. 29: Il testo dell'art. 96 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dall'art. 9 del D.P.R. n. 339/1977 e come ulteriormente modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 96. (Remissione del debito). - Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella cartella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della condotta del soggetto. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di sorveglianza si avvale della collaborazione del consiglio di aiuto sociale del luogo di residenza del dimesso e puo' chiedere informazioni agli organi finanziari. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento, eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di sorveglianza da' notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza o della proposta alla cancelleria del giudice dell'esecuzione. Alla medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o di rigetto. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' stato dimesso. A seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia ancora provveduto, non da' corso alla procedura per il recupero delle spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene comunicata alla direzione competente. A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto, viene dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata".

Art. 30

1.Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'art. 96 sono inseriti i seguenti: "Art. 96-bis (Comunicazioni all'organo dell'esecuzione). - Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del tribunale di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o comunque sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, e' comunicato senza ritardo, a cura del cancelliere presso il tribunale medesimo, al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1". "Art. 96-ter (Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive). - Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli articoli 146 e 147, comma 1, numeri 2) e 3), del codice penale, consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di sorveglianza". "Art. 96-quater (Pareri sulla domanda o proposta di grazia). - Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o proposta di grazia entro il piu' breve tempo possibile, dopo avere assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale".

Nota all'art. 30: Per quanto riguarda il riferimento agli articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2 e 3, c.p., si veda la seconda nota all'art. 2 del D.P.R. qui pubblicato.

Art. 31

1.Nell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, il penultimo comma e' sostituito dal seguente: "All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attivita' che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicita' semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge".

Nota all'art. 31: Il testo dell'art. 106 del D.P.R. n. 431/1976, come modificato dal D.P.R. qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 106. (Consiglio di aiuto sociale). - Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il tribunale del capoluogo del circondario. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di segreteria, di cassa e di archivio. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale, incaricati dal presidente. Essi prestano la loro opera gratuitamente. Dell'opera prestata dai predetti impiegati e' presa nota nei loro fascicoli personali ai fini della formulazione dei giudizi complessivi annuali. La composizione del consiglio e' attuata, per la durata di un triennio, con provvedimento del presidente del tribunale che e' comunicato al Ministero. Il consiglio si riunisce due volte all'anno per deliberazioni in ordine al bilancio di previsione, alla programmazione degli interventi e al rendiconto e si riunisce, inoltre, ogni qualvolta occorra provvedere su affari di particolare rilievo. Il presidente distribuisce, tra i vari componenti, la cura delle attivita' indicate negli articoli 75 e 76 della legge. Nello svolgimento di tali attivita', i componenti del consiglio di aiuto sociale mantengono gli opportuni collegamenti con gli ispettori distrettuali, le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale. Essi riferiscono al presidente e al consiglio sulle attivita' svolte, sui risultati conseguiti e sui problemi emersi, anche al fine della programmazione degli ulteriori interventi. I componenti del comitato per l'occupazione degli assistiti prestano la loro opera gratuitamente. Il presidente del consiglio di aiuto sociale riferisce al Ministero sull'attivita' del consiglio e del comitato e trasmette al Ministero stesso copie del bilancio preventivo e del rendiconto annuali. Il consiglio di aiuto sociale coordina le attivita' che gli enti, le associazioni pubbliche e private e le persone svolgono nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria; puo' chiedere al Ministero l'assegnazione di contributi per lo svolgimento di dette attivita', riferendo in merito alle attivita' stesse. All'assegnazione di detti contributi e di quelli necessari per le attivita' che svolgono direttamente i consigli di aiuto sociale provvede, con periodicita' semestrale, il Ministero, avvalendosi dei fondi preveduti dal quinto comma, numeri 1), 2), 3) e 4), dell'art. 74 della legge. Il Ministero ripartisce i contributi, avendo riguardo alle attivita' dei consigli di aiuto sociale e ai mezzi economici di cui dispongono.".

Art. 32

1.Nella rubrica della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, sono soppresse le parole "e della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto".

Nota all'art. 32: L'intestazione della parte II del D.P.R. n. 431/1976, come modificata dal D.P.R. qui pubblicato, e' la seguente: "Amministrazione e contabilita' della Cassa delle ammende.".

Art. 33

1.L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 108 (Consiglio di amministrazione della cassa delle ammende). - La cassa e' amministrata da un consiglio composto: a) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, o da un suo delegato, con funzioni di presidente; b) da un rappresentante del Ministero del tesoro; c) da un rappresentante del Ministero dell'interno. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Per ciascun componente del consiglio e' nominato un supplente. Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette".

Art. 34

1.Nell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, e' abrogato il quarto comma.

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