DECRETO 29 agosto 1989, n. 321

Type Decreto
Publication 1989-08-29
Ultimo aggiornamento 1991-01-11
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n. 225, in applicazione della legge 8 aprile 1988, n. 109, sulla riorganizzazione del sistema ospedaliero;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerate le esigenze di riequilibrio di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche in relazione all'art. 17 della legge 1› marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Ravvisata l'opportunita' primaria di completare le opere ospedaliere rimaste incompiute, o in corso di realizzazione;

Considerati gli obiettivi indicati nei programmi prioritari relativi al riparto del Fondo sanitario nazionale per il 1989, orientato agli anni successivi;

Considerata la necessita' di adeguamento alle innovazioni tecnologiche e organizzative con connessi effetti di trasformazione nella progettazione e nella gestione del sistema sanitario;

Ritenuta la necessita' di adeguare le strutture sanitarie pubbliche alle vigenti norme di sicurezza, di ridurre le barriere architettoniche e di prestare ai cittadini un servizio in condizioni funzionali e di decoro;

Ritenuto opportuno attuare il coordinamento dei finanziamenti relativi alle opere edilizie del settore sanitario pubblico;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Sentito il nucleo di valutazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Individuazione dei criteri

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dei primi sei commi dell'art. 20 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988): "1. E' autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complesivo di lire 30.000 miliardi. Al finanziamento degli interventi si provvede mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati, secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanita'. 2. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi che debbono essere finalizzati ai seguenti obiettivi di massima: a) riequilibrio territoriale delle strutture, al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero; b) sostituzione del 20 per cento dei posti letto a piu' elevato degrado strutturale; c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti letto che presentano carenze strutturali e funzionali suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di riadattamento; d) conservazione in efficienza del restante 50 per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta sufficiente; e) completamento della rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedali diurni con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere a ), b ) e c); f) realizzazione di 140.000 posti in strutture residenziali, per anziani che non possono essere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che saranno emanati a norma dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di standards dimensionali, possono essere ricavate anche presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di posti-letto ospedalieri; g) adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti delle strutture sanitarie; h) potenziamento delle strutture preposte alla prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di igiene e profilassi e ai presidi multizonali di prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed alle strutture di sanita' pubblica veterinaria; i) conservazione all'uso pubblico dei beni dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione o provincia autonoma con propria determinazione. 3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, delle universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione (FIO). 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano pedispongono, entro quattro mesi della pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei programmi regionali o provinciali il Ministro della sanita' predispone il programma nazionale che viene sottoposto all'approvazione del CIPE. 5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1988 e lire 3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e province autonome di Trento e di Bolzano presentano in successione temporale i progetti suscettibili di immediata realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di conformita' del Ministero della sanita', per quanto concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici. 6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 330 miliardi per l'anno 1989 e di lire 715 miliardi per l'anno 1990". - Il D.M. 13 settembre 1988 contiene disposizioni sulla determinazione degli standards del personale ospedaliero. - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il testo dell'art. 53 della legge n. 833/1978 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), modificato dall'art. 20 della legge n. 638/1983 e dall'art. 1 della legge n. 595/1985, e' il seguente: "Art. 53 (Piano sanitario nazionale). - Le linee generali di indirizzo e le modalita' di svolgimento delle attivita' istituzionali del servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformita' agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali. Il piano sanitario nazionale viene predisposto dal Governo su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. Il piano sanitario nazionale e' sottoposto dal Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini dell'applicazione dei piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale del Servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente legge e dei criteri di ripartizione alle regioni. Il Parlamento esamina ed approva contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Il piano sanitario nazionale ha di norma durata triennale e puo' essere modificato nel corso del triennio con il rispetto delle modalita' di cui al presente articolo. Il piano sanitario nazionale, le disposizioni precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 1› settembre dell'anno stesso. Le regioni predispongono e approvano i propri piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre. Il piano sanitario nazionale stabilisce per il periodo della sua durata: a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con riferimento a quanto disposto dall'art. 2; b ) (lettera abrogata); c) gli indici e gli standards nazionali da assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento, con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini della valutazione della priorita' di investimento il piano tiene conto anche delle disponibilita', nelle varie regioni, di posti letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate. Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera i suddetti indici; d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata fra le unita' sanitarie locali; e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale; f) le norme generali di erogazione delle prestazioni sanitarie nonche' le fasi o le modalita' della graduale unificazione delle stesse e del corrispondente adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi assicurativi; g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla precedente lettera a); h) gli obiettivi fondamentali relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale addetto al Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle necessita' quantitative dello stesso; i) le procedure e le modalita' per verifiche periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua idoneita' a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti; l) le esigenze prioritarie del Servizio sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri settori attinenti alla tutela della salute. Ai fini della programmazione sanitaria, il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi di un gruppo di persone particolarmente competenti in materia economica e sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario nazionale. La remunerazione delle persone di cui al comma precedente e' stabilita dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'". - La legge n. 64/1986 reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno". L'art. 17 di detta legge contiene disposizioni finali e transitorie. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda nelle note alle premesse; - Per il D.M. 13 settembre 1988 si veda nelle note alle premesse; - La legge n. 132/1968 reca norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera.

Art. 2

Standard delle strutture residenziali e integrazioni funzionali

1.Le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti vanno realizzate come strutture residenziali extraospedaliere, caratterizzate dalla integrazione funzionale ed organica dei servizi sanitari e di quelli socio-sanitari.

2.Gli interventi da compiere ai sensi del precedente art. 1, comma 1, lettera b), per quanto concerne le residenze sanitarie assistenziali si conformano agli standard dimensionali e funzionali fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 20, comma 2, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonche' ai criteri riguardanti l'integrazione ed il coordinamento dei servizi sociali con i servizi sanitari di distretto e ospedalieri ai fini dell'assistenza da erogare agli ospiti delle residenze sanitarie assistenziali, che saranno determinati con apposito atto.

Nota all'art. 2: Per il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

Correlazioni con indicazione di programmazione a scala sovraregionale o nazionale

1.La localizzazione di interventi strutturali o tecnologici di rilievo interregionale e' concordata tra le regioni e province autonome limitrofe ed e' verificata con il Ministero della sanita', con riferimento alle indicazioni di programmazione a scala nazionale.

2.La localizzazione di interventi strutturali connessi ai reparti ospedalieri protetti per detenuti ricoverati, riguardando esigenze di preminente rilievo statale, sono concordate dal Ministero della sanita', previo parere del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro dell'interno con le regioni e province autonome di insediamento degli interventi stessi.

Art. 4

Modalita' di coordinamento con altre amministrazioni

1.Per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili, ed accrescere l'effetto cumulativo degli investimenti pubblici in materia di edilizia sanitaria da qualunque istituzione disposti, e per consentire il controllo preventivo degli effetti tecnico-sanitari e gestionali delle opere finanziate con l'intervento di altre amministrazioni, e' costituito un comitato consultivo per il coordinamento. Detto comitato e' composto da: il Ministro della sanita', che lo coordina; sette componenti designati dal Consiglio sanitario nazionale tra i rappresentanti delle regioni, membri dello stesso Consiglio; tre componenti designati dal nucleo di valutazione nel proprio ambito; tre componenti designati dal Ministro della sanita'; un componente designato da ciascuna delle seguenti amministrazioni centrali: Bilancio e programmazione economica, Lavori pubblici, Interventi straordinari nel Mezzogiorno, Protezione civile, Aree urbane nonche' Universita' e ricerca scientifica e tecnologica ((e affari sociali)); il dirigente generale di Servizio centrale della programmazione sanitaria. Il comitato si avvale della segreteria del nucleo di valutazione.

2.Per gli apporti di amministrazioni locali o di istituzioni pubbliche di livello regionale, il coordinamento in sede di predisposizione del programma regionale degli investimenti e' realizzato dalle regioni o province autonome.

Art. 5

Criteri per la programmazione regionale

1.Il programma triennale di investimenti relativo al triennio 1988-90 deve indicare analiticamente, per ciascuno degli obiettivi, quali interventi si prevede di effettuare nel triennio. Nella domanda di ammissione al finanziamento, sono precisati la localizzazione e il costo previsto.

2.Il programma triennale degli investimenti deve precisare anche le esigenze strutturali dei programmi di intervento predisposti nel progetto di piano sanitario proposto per il triennio 1989-91, con esclusione del programma relativo all'AIDS, da finanziare separatamente.

3.Le regioni e le province autonome presentano ciascuna un programma triennale di investimenti per il periodo 1989-91, da finanziare sulle disponibilita' del triennio 1988-90. Nel predisporre il programma le regioni e le province autonome tengono conto della necessita' che alle regioni meridionali ed insulari deve essere riservato il 50 per cento delle disponibilita' finanziarie e assumono, come parametro di riferimento per la determinazione delle quote di mutuo da attribuire nel primo triennio, l'incidenza percentuale di ciascuna regione o provincia autonoma, quale desumibile dalla ripartizione della quota indistinta del fondo sanitario nazionale di parte corrente del 1989 all'interno della zona d'Italia di appartenenza, con applicazione di tale percentuale alla quota da attribuire a ciascuna di esse. Il programma triennale va riferito ad un programma globale di durata decennale, relativo a tutti gli obiettivi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4.Nell'ambito delle disponibilita' complessive, il programma triennale degli investimenti tiene conto anche degli eventuali interventi di rilievo regionale o provinciale previsti dal piano sanitario regionale o provinciale. Possono, altresi', essere considerate opere incompiute iniziate con finanziamenti di altre amministrazioni.

5.Le scelte regionali e delle province autonome e la selezione nazionale, in caso di eccesso di domande, devono tenere conto delle priorita' e delle indicazioni del piano sanitario nazionale nonche' di quelle dei piani sanitari regionali e di provincia autonoma ad esso coerenti.

Nota all'art. 5: Per il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

Articolazione del programma e procedure

1.Il Ministro della sanita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la procedura prevista per il fondo sanitario nazionale ed applicando il criterio indicato all'art. 5, comma 3, formula una proposta di ripartizione delle quote di mutuo da riservare alle regioni e province autonome e la trasmette al C.I.P.E. che delibera in merito entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2.Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto - e, comunque, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del C.I.P.E. di determinazione delle quote di mutuo qualora la medesima delibera non intervenga entro il termine sopra indicato - le regioni e province autonome sono tenute ad inviare al Ministero della sanita' il programma del triennio 1988-90, possibilmente articolato anno per anno, corredato da una relazione che illustri le ragioni delle scelte effettuate e la validita' tecnico-sanitaria ed economica delle proposte avanzate, con allegati i seguenti elaborati: planimetrie a scala adeguata che mostrino la localizzazione e gli interventi proposti e consentano di valutare il riequilibrio ipotizzato; per le opere maggiori, uno studio di fattibilita' in conformita' a quanto previsto dal successivo art. 7, e un progetto a scala 1:200 corredato da una nota illustrativa e da schemi distributivi che diano dimostrazione della qualita' edilizia e del contenimento dei costi di gestione. In caso di ritardo, le opere possono essere programmate a partire dal secondo anno del triennio; per le opere incompiute da completare, il calcolo dei costi e dei benefici nella duplice ipotesi di completamento o di abbandono dell'opera incompiuta.

3.Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il Ministro della sanita', sentito il proprio nucleo di valutazione, elabora il programma nazionale degli investimenti per il triennio 1988-90 e lo sottopone al C.I.P.E. per l'approvazione. Per le opere corredate da studi di fattibilita' che non hanno dato adito a rilievi da parte del nucleo di valutazione, l'inserimento nel programma nazionale degli investimenti del triennio 1988-90 e' definitivo; per quelle il cui studio di fattibilita' viene inviato in un secondo momento, l'inclusione nel programma e' da intendersi effettuata in via provvisoria, sotto condizione di verifica positiva dello studio di fattibilita' da parte del nucleo di valutazione.

4.In assenza di proposte da parte di qualche regione o provincia autonoma entro il termine fissato, il programma nazionale viene egualmente inviato al C.I.P.E. per l'approvazione relativa alle regioni e province autonome ottemperanti, rispetto alle quali si procede alla utilizzazione dell'intera quota dei mutui delle prime due annualita', anche in via anticipata rispetto alla cadenza su tre anni della quota di mutuo ad esse assegnata, da compensare nella terza annualita' con utilizzazione maggiorata a favore delle regioni e province autonome ritardatarie, secondo la procedura di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 362.

5.Non vengono prese in considerazione proposte riguardanti unita' sanitarie locali che non abbiano provveduto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto alla rilevazione del patrimonio immobiliare disposta dal Ministero della sanita' con atto n. 3957 del 20 giugno 1988.

6.Nelle more dell'approvazione del programma nazionale da parte del C.I.P.E., il Ministro della sanita', sentito il proprio nucleo di valutazione, approva gli ulteriori studi di fattibilita' delle maggiori opere inviati a completamento dei piani triennali delle regioni e delle province autonome.

7.Dalla data di approvazione del programma nazionale le regioni e le province autonome presentano al C.I.P.E., anche in successione temporale, i progetti esecutivi e le richieste di finanziamento.

8.I progetti debbono pervenire anche al Ministero della sanita', corredati, in separato plico, da elaborati che mettano in evidenza eventuali varianti rispetto alle proposte formulate o agli studi di fattibilita', a scala 1:200.

Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 20 della legge n. 67/1988 si veda nelle note alle premesse; - La legge n. 362/1988 reca: "Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato"; - L'atto n. 100/SCPS/5.1/3957 del 20 giugno 1988 diretto ai presidenti delle U.S.L. ha ad oggetto "Censimento del patrimonio del Servizio sanitario nazionale".

Art. 7

Studi di fattibilita'

1.Limitatamente alle maggiori opere, la progettazione va preceduta da studi di fattibilita' di natura interdisciplinare, finalizzati ad individuare soluzioni ottimali ai bisogni da soddisfare e a mettere la pubblica amministrazione committente nella condizione di definire i riferimenti e i vincoli ai quali debbono uniformarsi le proposte progettuali.

3.La definizione dei contenuti funzionali e delle soluzioni spaziali delle singole opere va suffragata da pertinenti elementi di conoscenza, quali la rilevazione e la stima dei bisogni in termini quantitativi e qualitativi, nel presente e come tendenza evolutiva; il dimensionamento e la distribuzione delle soluzioni strutturali; la definizione dei dati di progetto, cui pervenire attraverso il confronto con gli amministratori e gli operatori della struttura, con specificazione, per ciascuna funzione, delle aree destinate, delle risorse umane e materiali da impiegarvi, dei rapporti con le altre funzioni e dei conseguenti flussi; l'indicazione di proposte funzionali distributive in grado di ottimizzare i rapporti tra aree, funzioni e percorsi, all'interno di schemi organizzativi basati di norma su unita' minime funzionali che consentano la migliore utilizzazione del personale, degli strumenti e degli spazi.

4.Le indicazioni contenute nello studio di fattibilita' delle maggiori opere debbono fornire una prima valutazione dei costi con riferimento ad alcune componenti essenziali quali: le opere da imprenditore edile, le opere di finitura, gli impianti tecnologici generali, gli arredi, gli impianti fissi speciali, le apparecchiature sanitarie, il sistema informatico; e debbono, nel contempo, porre attenzione alle soluzioni tecnologiche che consentono risparmi energetici, gestionali o accrescimento dei livelli di sicurezza.

5.Le verifiche di fattibilita' tecnica debbono riguardare tutti gli aspetti del complessivo iter dell'intervento in esame, quali le fasi e la durata del procedimento amministrativo nel rispetto delle normative applicabili, le forme contrattuali, i tempi tecnici necessari, le disponibilita' materiali ed umane, le compatibilita' finanziarie e ritorni economici, non tralasciando l'efficienza gestionale, anche come presupposto per l'umanizzazione dell'assistenza e dei rapporti con i cittadini.

6.L'analisi dei costi e dei benefici va esperita sulla gestione dei singoli segmenti organizzativi, verificando le soluzioni in termini di contrazione dei costi di gestione, con particolare riferimento al costo del personale, o di accrescimento della produttivita', e valutando i servizi che possono essere appaltati vantaggiosamente all'esterno.

7.Lo studio di fattibilita' si pone come adempimento distinto dalla progettazione delle opere. L'onere della progettazione, secondo le tariffe professionali, e' ricompreso nel costo delle opere stesse e cioe' all'interno dei mutui di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Lo studio di fattibilita', invece, va computato a parte e, dato il carattere propedeutico alla progettazione, ad esso si fa fronte con le ordinarie risorse del fondo sanitario nazionale.

Art. 8

Interventi in corso di svolgimento del programma

1.Il Ministro della sanita', anche con l'ausilio del suo nucleo di valutazione e del comitato di coordinamento di cui all'art. 4 del presente decreto, effettua, durante la realizzazione dei progetti, il controllo tecnico-specialistico; vigila, in particolare, affinche' siano evitate omissioni di attivita' o ritardi pregiudizievoli nel compimento di un programma regionale o provinciale di investimenti; si adopera per la rimozione delle cause della disfunzione.

2.Qualora la situazione di disfunzione permanga, si procede alla sospensione dei finanziamenti del mutuo e vengono attivate le procedure sostitutive previste dall'art. 6, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Nota all'art. 8: Il comma 2 dell'art. 6 della legge n. 595/1985 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988) prevede che: "In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni in materia sanitaria, qualora si tratti di adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti da leggi o risultanti dalla natura degli interventi da realizzare, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale".

Art. 9

Verifiche sullo stato di attuazione

1.Le regioni e le province autonome inviano entro il 30 aprile di ciascun anno al Ministero della sanita' apposita relazione che illustri, per ogni singola opera assistita dal mutuo contratto ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, lo stato di avanzamento del programma e la sua evoluzione temporale.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1989

Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 3

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