DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e 23 agosto 1988, n. 395, recanti disposizioni, per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi intercompartimentali emanati ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comparto di contrattazione collettiva per il personale del Servizio Sanitario Nazionale comprensivo di una apposita area negoziale per la professionalita' medica;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, 20 maggio 1987, n. 270, e 17 settembre 1987, n. 494;
Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, concernente il requisito della maggiore rappresentativita' su base nazionale richiesta dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, alle confederazioni ed organizzazioni sindacali per partecipare alla formazione degli accordi sindacali;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1989 - che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale per il personale del comparto del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale;
Viste le leggi 11 marzo 1988, n. 67, e 24 dicembre 1988, n. 541, recanti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 1988 e 1989);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 1990, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, con la quale - respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che non hanno partecipato alle trattative - e' stata autorizzata, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il comparto del personale dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, comprensiva dell'ipotesi di accordo relativa all'area negoziale per professionalita' medica di cui al predetto articolo 6, comma 5 e seguenti, stipulata in data 6 aprile 1990 fra la delegazione di parte pubblica, composta come previsto dall'articolo 1 del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 7 ottobre 1989, e le Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel comparto CGIL/Funzione Pubblica-Sanita', CISL-FISOS, UIL-Sanita', CIDA-SI.DIR.SS., CONFEDIR-DIRSAN, CIDIESSE, CISAS-Sanita', CISAL-FIALS, SICUS ed AUPI (queste ultime due ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente) e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, CONF.SAL nonche', per l'area negoziale medica, le Organizzazioni Sindacali COSMED, ANAAO/SIMP, CIMO, Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL medici, CISL medici, CGIL medici, SNR, SIVEMP e SIMET - queste ultime quattro ammesse con riserva dell'esito finale del giudizio pendente - come il SUMI che ha sottoscritto l'ipotesi di accordo il 7 luglio 1990, sempre con riserva dell'esito finale del giudizio pendente;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1990 e del 23 novembre 1990, ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 aprile 1990 dalle stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate, nonche' il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-1990;
Visto il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Area di applicazione e durata
1.Il presente regolamento si applica a tutto il personale di ruolo e non di ruolo dipendente dagli Enti individuati dall'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
2.Il presente regolamento concerne il triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti giuridici decorrono dal 1° gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1° luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione I CITTADINO UTENTE
Art. 2
Rapporti amministrazione-cittadino
1.Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, le parti assumono come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo piu' congruo, tempestivo ed efficace da parte delle strutture operative in cui si articolano gli Enti.
2.A tale scopo, gli Enti approntano adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti e per una piu' agevole utilizzazione dei servizi anche attraverso l'individuazione di appositi Uffici di Pubbliche Relazioni, se necessario decentrati, con il compito di fornire agli utenti ogni utile informazione anche documentale sui servizi erogati dall'Ente e sulla loro dislocazione nel territorio, sugli orari di apertura e sul tipo di prestazione nonche' di ricevere eventuali reclami e suggerimenti da parte degli utenti stessi al fine del miglioramento dei servizi.
4.Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e, in seguito, con cadenza annuale, gli Enti promuovono apposite conferenze, unitamente alle Organizzazioni e Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative, sentite le associazioni diffuse su larga scala e maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.
Note agli articoli 2 e 7: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 27 gennaio 1968. - La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26779 del 20 ottobre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 7 ottobre 1989.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo II RAPPORTI CON L'UTENZA Sezione II NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Art. 3
Servizi pubblici essenziali
1.Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti: 1) assistenza sanitaria; 2) igiene pubblica; 3) veterinaria; 4) protezione civile; 5) sicurezza e salvaguardia degli impianti; 6) approvvigionamento, produzione e distribuzione di beni e servizi di prima necessita', distribuzione di energia nonche' gestione e manutenzione dei relativi impianti; 7) erogazione di assegni e di indennita' con funzione di sostentamento.
Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1988, recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90: "Art. 10 (Norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entra in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio delle trattative per i rinnovi degli accordi di comporto, fermo restando l'0bblico di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986,n.68,provvederanno a concordare norme dirette a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili,in relazione alla essenzialita' dei servizi,per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi decreti del Presidente della Repubblica di recepimento. 2. Le confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a definire e presentare, prima dell'nizio delle trattative di comparto, codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero unificati per ciascun comparto. 3. La violazione delle norme di cui al comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione responsabile dalla titolarita' dell'azione contrattuale.
Art. 4
Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1.Al fine di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalita' addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che sono esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuita' delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.
2.Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposito accordo decentrato a livello Regionale - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalita' e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
3.La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 e' effettuata in sede di contrattazione decentrata a livello locale per singolo Ente entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more delle definizioni degli accordi di cui ai commi 2 e 3, le parti dichiarano di assicurare comunque i servizi pubblici essenziali.
4.In conformita' agli accordi di cui ai commi 2 e 3, gli Enti individuano, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuita' delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle Organizzazioni Sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volonta' di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
5.Gli accordi decentrati di cui ai commi 2 e 3 hanno validita' per il periodo di vigenza del presente regolamento e conservano la loro efficacia sino alla definizione dei nuovi accordi.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Primo DISPOSIZIONI GENERALI Capo III CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 5
Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale
1.I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono adottati dai competenti organi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 6
Tempi e procedure della contrattazione decentrata
1.La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, salvo quanto previsto dal comma 2.
2.I commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, sono sostituiti dai seguenti: "2. Gli enti provvedono a costituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo nazionale di comparto ed a convocare le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentantive ai sensi delle vigenti disposizioni, per l'avvio del negoziato entro e non oltre 15 giorni. 3. La negoziazione decentrata regionale e locale deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi entro e non oltre il termine di 30 giorni dal suo inizio. 4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata e' data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti. 5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione e comunque entro e non oltre i 45 giorni dalla sottoscrizione. 6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in una unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi individuati fra le parti negli accordi predetti. 7. Ove nell'interpretazione delle norme degli accordi decentrati in sede regionale e locale dovessero insorgere contrasti, gli stessi sono risolti tra le parti mediante riconvocazione delle stesse. Sulla base degli orientamenti emersi, rispettivamente, la Regione e l'Ente provvedono ad emanare i conseguenti indirizzi. 8. Gli accordi decentrati devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro esecuzione. 9. Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente regolamento e conservano la loro efficacia sino all'entrata in vigore dei nuovi accordi".
Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 2 - 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987 pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987 recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1985-87, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale. Art. 2 (Materie di contrattazione decentrata). - 1. Nell'ambito della disciplina di cui all'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e di quella del presente decreto, formano oggetto di contrattazione decentrata i criteri, le modalita' generali ed i tempi di attuazione concernenti le seguenti materie: l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi assistenziali; l'individuazione dei posti di pianta organica necessari sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale nonche' i piani di assunzione di personale; l'individuazione dei contingenti di posti di pianta organica per i quali si renda possibile l'utilizzazione di rapporti di lavoro part-time; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro e i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; i processi di mobilita' compresi quelli derivanti da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici, nonche' la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica dei servizi e degli uffici; la struttura degli orari di lavoro (turni, articolazione, reperibilita', permessi), nonche' le modalita' di accertamento del loro rispetto; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedono di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica e le incentivazioni connesse; l'aggiornamento professionale, la qualificazione e la riqualificazione del personale; le pari opportunita'; i programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; le altre materie appositamente demandate alla contrattazione decentrata dal presente decreto. 2. Ad essi si da' esecuzione ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, mediante atti previsti dai singoli ordinamenti degli enti di cui all'art. 1. Art. 3 (Livelli di contrattazione). - 1. Le parti individuano i seguenti livelli di contrattazione decentrata: a) - REGIONALE, che riguarda: l'attuazione dei criteri in base ai quali definire le piante organiche nonche' i criteri per la formazione dei piani di assunzione di personale; la formazione dei programmi di occupazione; la verifica dell'applicazione delle norme sulla mobilita' compresa quella derivante da situazioni di sovradimensionamento e sottodimensionamento degli organici: la predisposizione dei programmi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale del personale; la predisposizione dei programmi di informatizzazione delle procedure e della destinazione delle risorse nonche' del loro utilizzo; i piani e i programmi volti ad incrementare la produttivita', loro verifica ed incentivazioni connesse; la definizione di criteri attinenti le modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; la predisposizione di norme atte a regolamentare le attivita' culturali e ricreative; le pari opportunita'; le altre materie specificamente e tassativamente indicate nel presente decreto; b) - LOCALE, alla quale competono tutti gli aspetti dell'organizzazione del lavoro e, in particolare: la proposta per l'individuazione della dotazione dei posti di pianta organica necessari e degli esuberi, - anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione ed innovazione tecnologica ed, infine, dei posti gia' esistenti da trasformare, in adeguamento alle reali esigenze di servizio, sulla base degli standards stabiliti a livello nazionale e regionale; l'individuazione di criteri attuativi dell'orario di lavoro e dei diversi tipi di rapporto di lavoro (part-time ecc.) nonche' le modalita' di accertamento del suo rispetto sulla base di quanto stabilito dal presente decreto; i carichi di lavoro in funzione degli obiettivi e dei piani di lavoro; l'individuazione dei criteri per stabilire i casi in cui le esigenze di servizio richiedano di derogare al limite massimo previsto per l'effettuazione di lavoro straordinario; l'attuazione dei criteri per l'identificazione delle unita' operative in cui applicare l'istituto della pronta disponibilita', per la programmazione e l'articolazione della stessa e per la individuazione delle figure professionali necessarie; la verifica dell'applicazione dei criteri attinenti la modalita' di riparto degli incentivi alla produttivita'; le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; la verifica dell'applicazione delle misure di igiene, di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro; le altre materie specificatamente e tassativamente indi- cate nel presente decreto. 2. Gli accordi decentrati debbono essere attivati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Gli accordi di cui sopra non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dal presente decreto.
Art. 7
Procedure di raffreddamento dei conflitti
1.Il comma 6 dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. Entro 30 giorni dalla formale richiesta di cui ai commi 3 e 5, il Ministro per la Funzione Pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate. A seguito degli orientamenti emersi dalle delegazioni trattanti, il Ministro per la funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, punto 2, della legge 29 marzo 1983, n. 93, informandone preventivamente le relative delegazioni".
Note agli articoli 7 e 77: - L'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, recita: Art. 112 (Procedure di raffreddamento dei conflitti - estensione dei giudicati amministrativi). - 1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano conflitti derivanti da contrapposte interpretazioni sui criteri generali di applicazione del presente decreto dovra' essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera r.r. da una delle organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito del presente decreto. 2. L'ente ha l'obbligo di convocare la parte richiedente per un confronto nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto. 3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. 4. In caso di persistenza del conflitto le parti potranno fare ricorso alla delegazione trattante il presente accordo di comparto, cui e' attribuito il compito di assicurare la corretta gestione della disciplina contrattuale. 5. La delegazione di cui al comma 4 dovra' riunirsi, altresij, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi ed applicativi di interesse generale. 6. L'apertura del conflitto non determina l'interruzione del procedimento amministrativo. 7. Al fine dell'estensione di giudicati amministrativi nella materia disciplinata dal presente decreto si richiamano le procedure disposte nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13. 8. Il Dipartimento della funzione pubblica, cui la legge demanda l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego nonche' il controllo della attuazione degli accordi di lavoro, si avvale, ai soli fini dell'emanazione degli indirizzi applicativi del presente decreto, di una commissione consultiva composta dai rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, lavoro, bilancio e programmazione, delle regioni, dell'ANCI e dell'UNCEM. - Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante Legge quadro sul pubblico impiego, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 6 aprile 1983: Art. 27 (Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono: 1) la tenuta dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali; 2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici; 4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti; 5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione; 6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi; 7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; 8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri; 9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato,la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed i coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione; 10)le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione; 11(la cura,sentito iº Ministero degli affari esteri,dei rapporti con l'OCSE,l'UEO e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione. Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale. Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni. Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto di precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti. Note agli articoli 2 e 7: - La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 27 gennaio 1968. - La circolare del Dipartimento della Funzione pubblica n. 26779 del 20 ottobre 1988 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 7 ottobre 1989.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo I ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Art. 8
Organizzazione del lavoro
1.Al fine di favorire il processo di riordino e riorganizzazione degli Enti del Servizio Nazionale gia' avviato - nel quadro della programmazione sanitaria nazionale prevista dalla legge 25 ottobre 1985, n. 595 - con il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e con il decreto del Ministro della Sanita' 13 settembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1988, n. 225 ed - a livello regionale - con le relative leggi di piano sanitario ed atti di indirizzo, e' necessario, in attesa dell'approvazione della legge di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, introdurre criteri di adeguamento dell'organizzazione del lavoro per il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali.
2.Fermo restando il quadro normativo di riferimento previsto dell'ordinamento vigente, le esigenze delle strutture e servizi sanitari, tecnici ed amministrativi richiedono una razionalizzazione dei modelli organizzativi delle unita' operative ospedaliere ed extraospedaliere anche in senso dipartimentale ed una diversa articolazione funzionale delle varie professionalita' che concorrono nel lavoro d'equipe all'erogazione delle prestazioni, secondo il grado di autonomia e responsabilita' di ciascun dipendente in relazione alla specifica professionalita'.
3.Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dai commi 1 e 2, gli Enti, con riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e sulla base delle disposizioni regionali in materia, rideterminano le dotazioni organiche previste per le posizioni funzionali corrispondenti al IX livello retributivo dei vari ruoli, trasformando - per il ruolo sanitario - il 47% dei relativi posti in altrettanti posti di posizione funzionale intermedia e per gli altri ruoli il 24%. Ferma rimanendo la dotazione organica complessiva, analoga trasformazione puo' riguardare i posti di posizione funzionale iniziale resisi vacanti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, salvo quelli per i quali siano stati banditi i relativi concorsi di assunzione. La copertura dei posti risultanti dalla trasformazione e' disciplinata con successivo decreto del Ministro della Sanita' da emanarsi, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, entro e non oltre il 1› dicembre 1990. Detto decreto deve, inoltre, tenere conto per gli altri operatori del comparto del disposto dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
4.Nelle Regioni, in cui sia gia' stato avviato, sulla base delle leggi di organizzazione, il processo di trasformazione dei posti del personale laureato non medico del ruolo sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 5 e 6, della parte seconda - area medica.
5.Gli Enti, nella proposta di ampliamento e di istituzione di nuovi servizi nelle piante organiche provvisorie o definitive, di norma, si attengono al nuovo assetto della organizzazione del lavoro di cui ai commi precedenti.
6.In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, nella presente fase di transizione, una diversa articolazione funzionale delle professionalita' dei laureati dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e di altre figure del comparto si pone, altresi', come fattore indispensabile dell'avvio del processo di trasformazione e di riordino dei servizi sanitari, tecnici ed amministrativi degli Enti che si realizza anche attraverso una parziale revisione di alcuni profili e delle attribuzioni ad essi correlate, per una migliore aderenza alla realta' ed alle mutate esigenze dell'organizzazione del lavoro, secondo l'allegato 2) che costituisce parte integrante del presente regolamento. In particolare per la specificita' del ruolo infermieristico occorre prevedere una valorizzazione dell'attivita' professionale adeguata alle esigenze di una crescente responsabilita' per qualificare l'assistenza sanitaria secondo le linee dell'ordinamento comunitario.
Note all'art. 8: - L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 14 (Normativa concorsuale).- 1. Saranno adottati i necessari provvedimenti tendenti ad introdurre la riserva dei posti nei concorsi pubblici banditi dagli enti a favore dei dipendenti stessi. - La legge del 25 ottobre 1985, n. 595, recante Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1985. - Il testo coordinato del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1988, n. 109, recante: Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1988. - Il testo del decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988. - Si trascrive il testo degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395: Art. 12 (Determinazione delle dotazioni organiche territoriali di ufficio).- 1. I carichi funzionali di lavoro previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, sono definiti, entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, emanera' atti di indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, e dal predetto art. 26, nonche' alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate da altri organismi. 2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro, le amministrazioni determinano, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio. 3. I risultati della determinazione dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Art. 13 (Norme di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali).- 1. Le disposizioni di cui all'art. 12, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. - Si trascrive il testo dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante: Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980: Art. 12 (Norme concorsuali).- I concorsi di ammissione all'impiego sono indetti dalla regione, su richiesta delle unita' sanitarie locali, con periodicita' annuale, salvo esigenze di carattere urgente che non possano essere soddisfatte mediante l'utilizzazione dell'ultima graduatoria o mediante personale trasferito o comandato. Il relativo bando e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione anche con altri mezzi. Il bando indica il numero dei posti messi a concorso, i documenti prescritti, i requisiti, le condizioni e, nei concorsi per esami, il programma delle prove relative. Fermo restando quanto disposto dal quarto comma, punto 5), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'art. 41 del presente decreto, il bando indica, per le posizioni funzionali apicali, ai fini del diritto di scelta fra i posti stessi, i posti disponibili in ciascuna unita' sanitaria locale. Ai fini della determinazione del numero dei posti da mettere a concorso si considerano disponibili, oltre ai posti vacanti alla data del bando, anche quelli che si rendano vacanti per collocamento a riposo nel semestre successivo. Per questi ultimi posti le relative nomine sono disposte al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. Si considerano disponibili, altresij, i posti ricoperti da personale che presta servizio in base a convenzioni con ordini religiosi, qualora le convenzioni scadano nel semestre successivo alla data del bando, siano state disdette dalle parti e non si intenda assicurare il servizio con nuove convenzioni. Fermo restando quanto previsto al capo II, i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e posizioni funzionali di ogni ruolo, le prove di esame - che devono consistere, salvo quanto previsto dal precedente art. 9, secondo comma, in una prova scritta e almeno in una prova orale o pratica - i titoli valutabili - con particolare riferimento al curric- ulum formativo e professionale e, per i medici, al servizio prestato a tempo pieno e alle specializzazioni acquisite - i criteri di valutazione, la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle quali e' garantita la rappresentenza del Ministero della sanita', nonche' le procedure concorsuali, sono stabiliti, previa consultazione con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei concorsi per i quali e' richiesto il diploma di laura, il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione delle prove di esame non dovra' essere superiore al 50 per cento di quello totale a disposizione.
Art. 9
Orario di lavoro
1.In attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 al fine di garantire un incremento dell'efficacia dei servizi sanitari nonche' per favorire le attivita' di didattica, ricerca ed aggiornamento del relativo personale, a decorrere dal 1› ottobre 1990, l'orario di lavoro del personale non medico collocato nelle posizioni funzionali ricomprese dal IX all'XI livello dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo e' fissato in ore 38 settimanali.
Art. 10
Lavoro straordinario
1.Il lavoro straordinario non puo' essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro.
2.Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e debbono essere preventivamente autorizzate.
3.A decorrere dal 31 dicembre 1990, il monte ore complessivo annuo per prestazioni di lavoro straordinario non deve eccedere il limite globale pari a n. 50 ore annue per il numero di dipendenti in servizio. Nel caso di particolari motivate esigenze di servizio con carattere di emergenza dovute anche a carenze di organico e per assicurare i servizi di pronta disponibilita', il monte ore annuo complessivo puo' essere aumentato del 30%.
4.Il limiti individuali sono determinati dagli Enti in sede di contrattazione decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale nel rispetto del monte orario complessivo di cui al comma 3. I limiti individuali cosi' determinati per dipendenti costituiscono il monte ore disponibile per l'unita' operativa di appartenenza all'interno della quale e' possibile l'attribuzione di ore non fruite da altro personale.
5.Nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto: del richiamo in servizio per pronta disponibilita'; dell'assistenza e partecipazione a riunioni degli organi collegiali istituzionali; della partecipazione a commissioni - ivi comprese quelle relative a concorsi del Servizio Sanitario Nazionale - o ad altri organi collegiali nella sola ipotesi in cui non siano previsti specifici compensi; dell'assistenza all'organizzazione di corsi di aggiornamento.
6.Le ulteriori prestazioni di lavoro straordinario svolte per esigenze sopravvenute dopo la determinazione dei limiti individuati nei commi 4 e 5 sono compensate con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel mese successivo.
8.Gli stipendi tabellari iniziali previsti dall'articolo 41, comma 1, hanno effetto sulla misura oraria dei compensi per lavoro straordinario a decorrere dal 1› giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
9.La maggiorazione di cui al comma 7 e' pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo.
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Secondo PROGRAMMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Capo II MOBILITA'
Art. 11
Mobilita' ordinaria nell'ambito dell'Ente
1.L'istituto della mobilita' all'interno dell'Ente concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in presidio o servizio ubicato in localita' diversa da quella della sede di assegnazione.
2.Rientra nel potere organizzatorio dell'Ente l'utilizzazione del personale nell'ambito di presidi, servizi, uffici situati a non oltre 10 Km dalla localita' sede di assegnazione. Detta utilizzazione, che non e' soggetta alle procedure previste dalle lettere A) e B) del comma 3 per la mobilita' di urgenza ed ordinaria, e' disposta sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative quando avviene al di fuori del presidio, servizio o ufficio di assegnazione.
4.Gli Enti per motivate esigenze di servizio possono disporre d'ufficio misure di mobilita' interna del personale sulla base di criteri da definirsi negli accordi decentrati a livello locale.
5.Nei confronti del personale laureato appartenente alle posizioni funzionali apicali la mobilita' ordinaria puo' essere effettuata esclusivamente a domanda degli interessati.
6.I provvedimenti di mobilita' ordinaria interna, a domanda o d'ufficio, predisposti secondo le procedure indicate nel presente articolo sono adottati dal Comitato di Gestione dell'Unita' Sanitaria Locale od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Art. 12
Mobilita' tra Enti in ambito regionale
1.La mobilita' del personale tra enti in ambito regionale comprende le seguenti fattispecie.
2.Trasferimento ad altra unita' sanitaria locale: A) il personale puo' essere trasferito a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio in altra Unita' Sanitaria Locale della stessa Regione con l'osservanza delle seguenti procedure: 1) pubblicita', con cadenza trimestrale, degli avvisi di mobilita' relativi alla copertura dei posti vacanti individuati da parte dell'Unita' Sanitaria Locale interessata, nell'albo dell'Unita' Sanitaria Locale medesima per almeno 15 giorni. Copia degli avvisi di mobilita' deve essere inviata contestualmente alla Regione ed alle altre Unita' Sanitarie Locali per analoga forma di pubblicita'; 2) accoglimento della domanda di trasferimento mediante deliberazione di assenso dei Comitati di Gestione delle Unita' Sanitarie Locali interessate, sentito nell'Unita' Sanitaria Locale di destinazione il parere dell'ufficio di Direzione in relazione a quanto previsto dal punto 3); 3) in caso di pluralita' di domande il trasferimento e' disposto dall'Unita' Sanitaria Locale di destinazione subordinatamente ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire da parte dell'Ufficio di Direzione, integrato dal Responsabile del Servizio cui il posto da ricoprire si riferisce ove non facente gia' parte dell'ufficio di Direzione. Possono, altresi', essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione al nucleo familiare, numero dei familiari, distanza tra le sedi) e sociali, secondo le modalita' definite dalla lettera d) nel comma 3 dell'articolo 11; 4) il provvedimento di trasferimento deve essere notificato alla Regione entro 60 giorni per le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali; B) assegnazione di personale a seguito di soppressione del posto o di verifica di esubero: 1) in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonche' del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, il dipendente ha diritto, in caso di soppressione del posto - conseguente a vincoli legislativi ed indirizzi programmatici di piano in materia di organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali - al conferimento di altro posto, di corrispondente posizione funzionale, profilo, e disciplina - ove prevista - vacante presso l'unita' sanitaria locale di appartenenza; 2) l'unita' sanitaria locale di appartenenza provvede alla nuova assegnazione con priorita' sulla mobilita' ordinaria interna da attuarsi secondo la procedura dell'articolo 11 e di quella disciplinata alla lettera A); 3) qualora il dipendente non trovi idonea collocazione nella unita' sanitaria locale di appartenenza, la regione provvede ad attivare i processi di mobilita' a domanda previsti dalla lettera A), con le medesime procedure ed alle stesse condizioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 5, commi 3, 4 e 5, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine non sono considerati disponibili i posti per i quali siano in atto proce- dure concorsuali con le prove di esame gia' iniziate; 4) i relativi provvedimenti sono adottati dal Comitato di gestione; 5) al personale assegnato con le procedure di cui alla presente lettera, oltre i benefici previsti in materia per gli impiegati civili dello Stato, compete anche una indennita' di incentivazione alla mobilita' pari a due mensilita' dello stipendio in godimento alla data di assegnazione, o se piu' favorevoli, le indennita' sotto indicate: posizione funzionale V ed inferiori..................L. 2.000.000 posizione funzionale VI..............................L. 2.500.000 posizione funzionale VII.............................L. 3.000.000 posizione funzionale VIII e superiori................L. 3.500.000 Le indennita' di incentivazione alla mobilita' sono corrisposte a cura dell'Ente ricevente e rimborsate dallo Stato sino alla concorrenza massima delle somme di cui sopra.
Note agli articoli 12 e 82: - L'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 29 (Esercizio delle mansioni inerenti al profilo e alla posizione funzionale).- Il dipendente ha diritto all'esercizio delle mansioni inerenti al suo profilo e posizione funzionale e non puo' essere assegnato, neppure di fatto, a mansioni superiori o inferiori. In caso di esigenze di servizio il dipendente puo' eccezionalmente essere adibito a mansioni superiori. L'assegnazione temporanea, che non puo' comunque eccedere i sessanta giorni nell'anno solare, non da' diritto a variazioni del trattamento economico. Non costituisce esercizio di mansioni superiori la sostituzione di personale di posizione funzionale piu' elevata, qualora la sostituzione rientri tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale. - Per la legge 8 aprile 1988, n. 109 vedere in nota all'art. 8. - Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 recante: Disposizioni in materia di pubblico impiego, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1989: Art. 5 - 1. Per le unita' sanitarie locali e per gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni le assunzioni in deroga sono disposte con provvedimenti della giunta regionale, nei limiti fissati dagli atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 9, quinto comma, della legge 26 aprile 1 30, e dagli stanziamenti di bilancio. 2. Le unita' sanitarie locali, limitatamente ai servizi non rientranti nel campo di applicazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni devono provvedere a comunicare alle rispettive regioni le carenze di organico e gli esuberi, con le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 3. Per le unita' sanitarie locali gli esuberi vengono determinati secondo i criteri di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e relative leggi regionali di attuazione. Le regioni provvedono ad attivare i processi di mobilita' tra il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni e delle unita' sanitarie locali in ambito regionale sulla base della corrispondenza dei profili professionali di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325; e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 4. L'elenco del personale dipendente dagli enti di cui al comma 1 ed eventualmente dalle stesse regioni, risultato in esubero e non riempiegato in ambito regionale per carenza dei relativi posti, e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvedera' alla sua collocazione secondo le norme di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 5. I posti degli enti di cui al comma 4 e quelli delle stesse regioni, relativi a profili professionali non coperti con i processi di mobilita' attuati dalle stesse, devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvedera' a disporne, ove possibile, la copertura con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive eventuali modificazioni disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. 6. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, sono prorogati al 31 dicembre 1990. Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83: - Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 13
Mobilita' tra Enti in ambito interregionale
1.La mobilita' tra enti in ambito interregionale comprende le seguenti fattispecie.
Nota agli artt. 13 e 83: - L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 44 (Comando per esigenze di servizio).- Il personale puo' essere comandato a prestare servizio presso altra unita' sanitaria locale. Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio, con provvedimento regionale, d'intesa con le unita' locali interessate, sentito il dipendente. Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'unita' sanitaria locale presso cui detto personale va a prestare serivizio. Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non puo' essere coperto per concorso, trasferimento o altro comando. I posti vacanti, temporaneamente ricoperti da personale comandato, sono in ogni caso considerati disponibili ai fini della determinazione dei posti da mettere a concorso ed ai fini dei trasferimenti. Il personale puo' essere comandato presso la regione per particolari esigenze dei servizi sanitari regionali. Il comando e' disposto, per tempo determinato, con provvedimento regionale, sentito il dipendente e l'unita' sanitaria locale interessata. Gli oneri relativi sono a carico della regione. Nota agli articoli 12, 13, 82 e 83: - Per le tabelle allegato 2 vedasi il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Art. 14
Mobilita' intercompartimentale
1.Ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, oltre alla mobilita' di cui agli articoli 11, 12 e 13, e' consentito il trasferimento di personale tra gli enti destinatari del presente regolamento e gli Enti del comparto Enti Locali, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato, previa intesa tra gli Enti, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a condizione dell'esistenza di posto vacante di corrispondente posizione e profilo professionale nell'ente di destinazione e purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del trasferimento.
2.Per comprovate esigenze di servizio, la mobilita' puo' essere attuata anche attraverso l'istituto del comando da e verso gli Enti del comparto sanita' e quelli del comparto enti locali con le stesse modalita' e condizioni di cui al comma 1. L'onere e' a carico dell'ente presso il quale l'impiegato opera funzionalmente.
3.Tale comando, fatti salvi quelli previsti da norme e regolamenti degli enti stessi, non puo' avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
4.Il personale trasferito a seguito di processi di mobilita' e' esente dall'obbligo del periodo di prova purche' superata presso l'ente di provenienza ed e' inquadrato nella posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina rivestita secondo le modalita' indicate nell'articolo 53.
Nota agli articoli 14 e 84: - L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1986 recante: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87 con recita: Art. 6 (Mobilita').- 1. I carichi funzionali di lavoro - condizione essenziale per avviare processi di mobilita' del personale - saranno individuati e definiti a livelli territoriale per unita' organica complessa territoriale al fine di consentire la determinazione della dotazione organica di personale a tale livello. 2. Definite le dotazioni organiche a livello territoriale con atto previsto dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni pubbliche porteranno a conoscenza dei dipendenti, mediante avviso pubblico da emanare nel mese di gennaio di ciascun anno, le vacanze verificatesi, al fine di consentire le domande di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito di tali vacanze secondo graduatorie formulate sulla base dei limiti e criteri adottati negli accordi di comparto. A tale processo di mobilita' - al quale si potra' ricorrere in relazione alle esigenze delle singole amministrazioni e che sara' regolato, secondo modalita' specifiche, definite, anche in ordine agli ambiti territoriali, negli accordi di comparto - possono partecipare dipendenti di altre amministrazioni dello stesso comparto, purche' appartenenti allo stesso profilo professionale. Le operazioni dei trasferimenti debbono essere concluse, sotto il profilo amministrativo, entro il mese di giugno. I posti che risulteranno ancora vacanti, dopo l'effettuazione dei trasferimenti, potranno essere messi a concorso, anche a livello provinciale, per la stessa qualifica o profilo professionale. 3. La definizione dei carichi di lavoro a livello territoriale come sopra determinati e la conseguente fissazione degli organici con atto dell'amministrazione mettera' in evidenza casi di sovradimensionamento e di sottodimensionamento, presupposto oggettivo per avviare processi di mobilita' anche intersettoriali. 4. Per i posti che risulteranno scoperti in strutture sottodimensionate, a seguito dei processi di mobilita' settoriali ed intersettoriali di cui sopra, saranno banditi appositi concorsi a livello territoriale, utilizzando tutte le vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio nelle dotazioni organiche complessive dell'ente interessato. 5. Le pubbliche amministrazioni e le confederazioni sindacali individueranno ai diversi livelli di contrattazione procedure negoziali per la verifica degli esuberi di personale anche in dipendenza di processi di riorganizzazione, ristrutturazione e innovazione tecnologica e conseguente sviluppo di riqualificazione dei servizi, al fine di attuare mobilita' di contingenti di personale all'interno dei comparti ed all'occorrenza anche da un comparto all'altro. 6. Le stesse procedure negoziali - ferme restando le normative vigenti sui trasferimenti d'ufficio di singoli dipendenti per motivate ed inderogabili esigenze di servizio da un ufficio territoriale all'altro nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite - potranno prevedere forme di garanzia ed incentivi alla mobilita', oltre che processi di riconversione e di riqualificazione del personale trasferito. 7. L'utilizzazione della mobilita' come sopra descritta rimane nella facolta' delle regioni e delle autonomie locali per quanto concerne le qualifiche dirigenziali, i dipendenti di ottavo livello apicale e quelli di ottava qualifica aventi responsabilita' di unita' organica.
Art. 15
Mobilita' di compensazione
1.La mobilita' tra gli Enti del comparto sia in ambito regionale che interregionale e' consentita in ogni momento nei casi di domanda congiunta di compensazione fra i dipendenti di corrispondente posizione funzionale, profilo professionale e, ove prevista, disciplina, previa deliberazione di assenso degli enti interessati e sentiti i rispettivi uffici di direzione o organi corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto nel punto 2), lettera A), comma 2, dell'articolo 12.
Art. 16
Passaggio ad altra funzione per inidoneita' fisica
1.Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuitegli, secondo la procedura di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'ente non puo' procedere alla dispensa dal servizio per motivi di salute prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori, per recuperarlo al servizio attivo.
2.A tal fine l'Ente, individuate le mansioni proprie del dipendente in base al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1984, n. 821, nonche' alle leggi che regolano in particolare lo svolgimento della professione di appartenenza, ovvero, in mancanza, in base all'attivita' svolta abitualmente nell'unita' operativa di assegnazione, deve accertare - per il tramite del Collegio Medico legale dell'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio - quali siano le mansioni che il dipendente, in relazione alla posizione funzionale e profilo professionale di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che cio' comporti cambiamento di profilo o di disciplina, ove prevista.
3.Nel solo caso in cui non si rinvengano nell'ambito della posizione e profilo di appartenenza e nell'attivita' di lavoro svolta mansioni alle quali il dipendente possa essere adibito pur essendo giudicato idoneo a proficuo lavoro, il dipendente stesso, a domanda, puo' essere collocato in posizione funzionale inferiore anche di diverso profilo professionale e ruolo per il quale abbia i requisiti, a condizione che il relativo posto sia vacante. Il soprannumero e' consentito solo a condizione del congelamento di un posto di corrispondente posizione funzionale.
4.Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento gia' in godimento, fatto salvo quanto previsto dalle norme in vigore in materia di infermita' per causa di servizio.
5.La procedura di cui ai commi 1 e 2 puo' essere attivata dall'ente anche nei confronti del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni.
6.In tal caso la nuova utilizzazione del dipendente deve essere disposta esclusivamente per il periodo giudicato necessario dall'organo competente, a norma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al recupero della piena efficienza fisica.
7.Il posto del dipendente temporaneamente inidoneo e' considerato indisponibile ai fini della sua copertura.
Nota agli articoli 16 e 48: - Il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 1984, n. 821, recante disposizioni sulle Attribuzioni del personale non medico addetto ai presidi servizi e uffici delle unita' sanitarie locali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 388 del 10 dicembre 1984. Nota agli articoli 16 e 86: - L'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, cosi recita: Art. 56 (Dispensa dal servizio).- La dispensa dal servizio del personale e' adottata: 1) quando sia stata accertata l'inabilita' permanente del dipendente a prestare servizio e nel caso in cui scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', il dipendente stesso risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio; 2) quando sia stato contestato il persistente insufficiente rendimento o sia stata provata la sopravvenuta incapacita' professionale del dipendente. La proposta di dispensa dal servizio per inabilita' e' notificata al dipendente, cui e' data facolta' di chiedere che il giudizio definitivo sulle sue condizioni di salute sia demandato ad apposito collegio medico. La dispensa per inabilita' ha effetto, nella ipotesi di scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermita', dal giorno successivo a detta scadenza e in tutte le altre ipotesi dalla data del relativo provvedimento. Quando l'attivita' del dipendente e' giudicata scadente ed insufficiente in modo grave e continuativo viene proposta la sua dispensa dal servizio per incapacita' professionale. La proposta di dispensa viene presentata al comitato di gestione: dal presidente del comitato di gestione per il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario; dal coordinatore sanitario o dal coordinatore amministrativo, secondo le rispettive competenze, per il personale restante, su relazione scritta e circostanziata del diretto superiore del dipendente. La proposta di dispensa, motivata specificatamente, deve essere notificata dall'unita' sanitaria locale all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il dipendente proposto per la dispensa ha diritto di prendere visione degli atti che sono alla base della proposta e di presentare, ove creda, le sue controdeduzioni scritte entro trenta giorni dalla notifica. Qualora l'unita' sanitaria locale non ritenga valide le controdeduzioni presentate o quando l'interessato non presenti entro il termine stabilito alcuna controdeduzione, la questione viene rimessa per il giudizio ad una speciale commissione tecnica, composta da cinque membri, di cui uno scelto dall'interessato, uno scelto dall'unita' sanitaria locale, due designati dall'ordine professionale di categoria per il personale sanitario professionale e tecnico laureato, e dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative per il restante personale,ed uno con funzione di presidente nominato dalla regione. I membri della commissione devono essere di profilo professionale e posizione funzionale almeno pari a quelli del dipendente del quale e' proposta la dispensa. Qualora l'interessato non provveda alla nomina del proprio rappresentante, l'ordine professionale di categoria e le organizzazioni sindacali designano tre, anziche' due membri. La commissione, nella prima riunione, puo' proporre la sospensione cautelare quando ricorrano motivi urgenti. La commissione deve avere ampia possibilita' di indagine e di acquisizione agli atti di tutti gli elementi di cui ritenga opportuno venire in possesso. La decisione definitiva sulla dispensa spetta al comitato di gestione. Essa e' soggetta ai gravami previsti dalla legge e non pregiudica il diritto all'indennita' di liquidazione ed al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.
Art. 17
Passaggio ad altro profilo o ruolo
1.Gli enti, prima di procedere alla copertura dei posti vacanti nelle posizioni funzionali dei profili professionali collocati dal I al IV livello retributivo, possono, a domanda, disporre il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro della medesima posizione funzionale, anche di altro ruolo, purche' il richiedente sia in possesso dei requisiti per accedere al posto oggetto del passaggio e con il solo limite che il profilo professionale richiesto escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificatamente lo definiscono, ai sensi dell'articolo 19 legge 29 marzo 1983, n. 93.
2.Nel caso di presentazione di piu' domande rispetto ai posti disponibili, i passaggi sono disposti secondo l'anzianita' complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo, anche non continuativo, nella posizione funzionale di provenienza.
3.Il dipendente conserva il trattamento economico in godimento per stipendio base e salario di anzianita' ed acquisisce dalla data del passaggio le indennita' specifiche del nuovo profilo professionale, ove previste.
4.Al fine di consentire il proficuo inserimento dei dipendenti nel nuovo ruolo o profilo, possono essere previsti appositi corsi di aggiornamento obbligatorio.
Nota all'art. 17: "- L'art. 19 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosij recita: Art. 19 (Mobilita').- Per i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio della piena mobilita' all'interno di ciascuna amministrazione o fra amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda intercambiabilita' per il contenuto o i titoli professionali che specificamente lo definiscono."
Parte prima COMPARTO SANITA' Titolo Terzo DIRITTI - DOVERI - RESPONSABILITA' E PROFILI Capo I NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE
Art. 18
Trattamento di missione per particolari categorie
2.Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, sono individuate nella impossibilita' della fruizione del pasto anche per mancanza di strutture e servizi di ristorazione. In tale circostanza e' corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.
Nota agli articoli 18 e 87: - L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395, cosij recita: " Art. 5 (Trattamento di missione).- 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e/o giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. 3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennita' di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalita' in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto. 4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'. 5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1› gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado piu' elevato. 7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione. 8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione. 9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93."
Art. 19
Copertura assicurativa
1.In attuazione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, gli Enti sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2.La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3.Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'Ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4.I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.
5.Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
Nota agli articoli 19 e 88: "- L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: Art. 6 (Copertura assicurativa).- 1. Per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa, negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione obbligatoria."
Art. 20
Diritto allo studio
2.Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1, la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o ((post-universitari)), sulla base di una adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.
3.A parita' di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso o per altro corso di studi e, in caso di ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
4.Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono defi- nite, se necessario, in sede di contrattazione decentrata.
5.Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
6.Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.
Art. 21
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
2.I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3.L'Ente dispone l'accertamento della idoneita' al servizio dei dipendenti di cui al comma 1 qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie e verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Nota agli articoli 21, 22, 89 e 90: - L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, cosi recita: "Art. 18 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche).- 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalita' di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica."
Art. 22
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
2.I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno titolo ad essere collocati in aspettativa per motivi di famiglia senza assegni per l'intera durata del progetto medesimo.
3.L'Ente verifica periodicamente il rispetto dei progetti terapeutici di recupero agli effetti del mantenimento dei provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Art. 23
Pari opportunita'
1.I Comitati per le pari opportunita', di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, ove non ancora costituiti, devono essere insediati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Enti assicurano, mediante specifica disciplina, le condizioni e gli strumenti idonei per il loro funzionamento.
2.I Comitati, presieduti da un rappresentante dell'Ente, sono costituiti da un componente designato da ognuna delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di funzionari in rappresentanza degli Enti.
4.Gli effetti delle iniziative assunte dagli Enti a norma del comma 3, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
5.Rientrano nelle competenze del Comitato, di cui al presente articolo, la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive C.E.E. per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle liberta' personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.
Nota agli articoli 23 e 91: - L'art. 40 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, cosi recita: Art. 40 (Pari opportunita').- 1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parita' tra uomini e donne all'interno del comparto saranno definiti con la contrattazione decentrata, interventi che si concretizzano in vere e proprie"azioni positive"a favore delle lavoratrici. 2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita' uomini-donne, verranno istituiti presso le regioni con la presenza delle organizzazioni sindacali appositi comitati per le pari opportunita', che propongano misure adatte a crearne le effettive condizioni e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai nuovi ingressi.
Art. 24
Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro
1.La tutela della salute degli operatori sanitari esposti a particolari e diversificati rischi, inerenti le specifiche attivita' lavorative, impone una rigorosa osservanza di interventi preventivi a tutela della salute degli operatori stessi, anche attraverso una adeguata organizzazione del lavoro.
2.Gli Enti provvedono, oltre all'applicazione di tutte le leggi vigenti in materia, a rimuovere le cause di malattia e a promuovere la ricerca e l'attuazione di tutte le misure idonee alla tutela della salute e all'integrita' fisica e psichica dei lavoratori dipendenti, con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possano rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
3.Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro, sulle condizioni psicofisiche dell'operatore sanitario, nonche' di controllare l'applicazione di ogni norma utile in tal senso.
4.A tal fine gli Enti e le Organizzazioni Sindacali suddette individuano aree omogenee sulla base del rischio e istituiscono il registro dei dati biostatistici, la cui rilevazione e la registrazione compete alla Direzione sanitaria - in funzione di medicina preventiva dei lavoratori ospedalieri e tecnologica dei servizi sanitari - o al Servizio di Igiene e prevenzione, secondo le rispettive attribuzioni e le leggi regionali di organizzazione dei relativi servizi; detta attivita' viene svolta in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e del lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle Unita' Sanitarie Locali.
5.I dipendenti sono sottoposti almeno annualmente a visite mirate. Per ogni dipendente viene istituito il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione viene definita d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nel quadro della normativa vigente. Le spese derivanti sono a carico del Fondo Sanitario.
6.Per gli operatori esposti all'azione dei gas anestetici gli enti provvedono all'installazione ed attivazione di opportuni impianti di decontaminazione delle camere operatorie, nonche' alla esecuzione di visite e controlli trimestrali e alla adeguata protezione delle lavoratrici gestanti e degli epato-pazienti.
7.Gli Enti devono prevedere visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornala lavorativa all'uso di videoterminali quale misura di prevenzione per la salute dei dipendenti.
8.Nei confronti delle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza, qualora si riscontrino attraverso gli accertamenti sanitari temporanee inidoneita', si provvede al provvisorio mutamento di attivita' delle dipendenti interessate che comporti minore aggravio psico-fisico.
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Normattiva
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