DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 384
La presente tabella, negli importi complessivi, e' estesa al profilo professionale dei veterinari a far data dal 1› giugno 1985. Le voci in essa contenute, con esclusione dell'indennita' di dirigenza medica che resta fissa e costante, progrediscono in otto classi biennali del 6' ed in successivi aumenti biennali del 2,50' calcolati sul valore dell'ultima classe. L'indennita' di attivita' specialistica spetta a tutto il personale medico con esclusione di coloro che prestano attivita' di medicina generica svolta a rapporto di dipendenza. Nel rapporto tra i trattamenti economici, previsti per il medico a tempo pieno ed il medico a tempo definito, l'ammontare complessivo medio mensile, escluse le compartecipazioni, derivante a parita' di posizione dell'insieme dei proventi, non potra' in nessun caso super- are per il tempo definito il trattamento economico spettante a un medico a tempo pieno. Il trattamento di cui sopra consente di realizzare una prima fase dell'obiettivo di perequazione tra medici dipendenti a tempo pieno e specialisti convenzionati nella misura del 96% computando le indennita' medico- professionali di tempo pieno e del 66& non computando le medesime. Art. 54. (Norme di primo inquadramento). L'inquadramento economico nei livelli stipendiali di cui agli articoli 37 e 46 e' effettuato a partire dal 1› gennaio 1983 sulla base degli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze delle amministrazioni di provenienza fino al 31 dicembre 1982. La determinazione del nuovo stipendio avviene secondo le disposizioni seguenti: a) per il personale che alla data di entrata in vigore dei nuovi stipendi ha sempre prestato servizio nella qualifica di appartenenza, l'anzianita' viene riconosciuta per intero, secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46, sul valore iniziale del nuovo livello di inquadramento; le eventuali frazioni del biennio maturate alla data del 1› gennaio 1983, tralasciando i periodi inferiori ad un mese, vengono utilizzate per il raggiungimento della successiva classe o scatto; b) per il personale che all'entrata in vigore dei nuovi stipendi ha prestato servizio anche in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, tale servizio viene valutato attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale del corrispondente nuovo livello retributivo. L'importo risultante dall'applicazione del suesposto criterio viene sommato al valore iniziale del livello di inquadramento ed al totale cosi ottenuto si aggiunge quanto derivante dalla progressione economica relativa al servizio prestato nel livello di appartenenza calcolata secondo la nuova progressione economica prevista dai precedenti articoli 38 e 46. Qualora la posizione economica cosij determinata si colloca tra due classi o fra l'ultima classe e il primo scatto o fra due scatti, si attribuisce la classe o scatto immediatamente inferiore. La somma residua viene mantenuta dal dipendente a tutti gli effetti fino al raggiungimento della successiva classe o scatto e viene, altresi, utilizzata mediante la temporizzazione per il raggiungimento della successiva classe o scatto. Agli stessi fini viene utilizzata l'eventuale frazione di anzianita' inferiore a due anni maturata alla data del 31 dicembre 1982, tralasciando i periodi inferiori ad un mese. Sara' comunque garantito l'importo maturato per anzianita' in godimento. La somma predetta aggiuntiva al livello di inquadramento viene inoltre rapportata in ragione di ventiquattresimi al periodo occorrente per l'acquisizione della classe o scatto successivo ed utilizzata ai fini della ulteriore progressione economica. I suddetti criteri di inquadramento ai fini economici valgono anche per la indennita' per attivita' in strutture specialistiche spettante al personale medico con esclusione di tutte le altre indennita'. Ai fini del computo della anzianita' sulla indennita' di tempo pieno, per i medici provenienti dagli ospedali, va considerata esclusivamente la reale anzianita' maturata nell'insieme dei periodi di lavoro prestati con rapporto a tempo pieno. Per i medici provenienti dagli altri settori tale anzianita' va calcolata nel caso in cui non abbiano potuto esercitare per legge o per regolamento la libera professione. Il mancato esercizio della libera professione dovra' essere dichiarato dall'interessato e risultare dal fascicolo personale dello stesso. Le maggiorazioni delle indennita' di tempo pieno previste nella tabella di cui al precedente art. 46 implicano una ricostruzione sulla stessa delle anzianita' maturate al 31 dicembre 1982 da effettuarsi con le stesse modalita' di calcolo dettate per la rivalutazione dell'anzianita' dell'indennita' di cui trattasi. I relativi benefici economici saranno erogati a far data dal 1› febbraio 1985. Ove per effetto di passaggio di qualifica nelle forme previste il dipendente acquisisca entro il 1› gennaio 1985 una nuova posizione economica tabellare, il maggiore beneficio teorico che ne deriva verra' corrisposto a partire dal 1› del mese successivo alla data nel quale e' stato maturato, nelle percentuali previste secondo gli scaglionamenti di cui al successivo art. 55 che saranno appresso indicate. Al personale che vanta anzianita' di servizio presso settori di pubbliche amministrazioni confluiti anche essi nel Servizio sanitario nazionale - antecedentemente al servizio prestato presso l'attuale settore di provenienza - e per il quale non e' stato corrisposto trattamento pensionistico o indennita' di fine servizio o equivalenti, il servizio prestato viene valutato per intero a tutti gli effetti. Al personale che risulta equiparto dall'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 a qualifiche superiori a quella di provenienza nel proprio comparto, l'anzianita' funzionale nella nuova qualifica decorre dal 20 dicembre 1979. L'anzianita' maturata precedentemente a tale data nella stessa qualifica equiparata va calcolata in ragione del 2 per cento annuo sul nuovo trattamento economico tabellare relativo alla posizione funzionale immediatamente inferiore. Nei casi in cui si realizza una diversa collocazione nella posizione funzionale in base al requisito di una determinata anzianita', l'anzianita' minima richiesta per il passaggio alla posizione funzionale superiore dovra' essere calcolata sul trattamento economico delle posizioni funzionali immediatamente inferiori. Al personale che viene assunto anteriormente all'entrata a regime del presente accordo viene corrisposto il trattamento economico previsto dall'accordo nazionale unico per il personale ospedaliero del 24 giugno 1980. A tale trattamento vengono aggiunti i benefici economici derivanti dal presente accordo secondo gli scaglionamenti previsti per il corrispondente personale gia' in sevizio di cui al successivo art. 55.
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Art. 134
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Disposizioni particolari
1.Nell'articolo 31, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: Nei confronti dei dipendenti medici componenti dei Comitati di gestione od organi corrispondenti non collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, deve essere posta in essere ogni modalita' di articolazione dell'orario di lavoro idonea a garantire l'espletamento del mandato, fermo peraltro rimanendo l'obbligo del debito orario).
2.Il comma 4 dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non puo' superare L. 10.000. Il dipendente e' tenuto a contribuire, in ogni caso, nella misura fissa di L. 2.000 per pasto".
3.Il comma 3 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' sostituito dal seguente: "3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali mediche, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordo decentrato sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore a L. 10.000 annue per dipendente".
5.Dopo il [comma 6 dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-05-20;270~art85-com6), e' aggiunto il seguente: "7. In attesa dell'emanazione dello schema tipo di convenzione predisposto dal Ministero della Sanita', le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private al fine di consentire al personale medico l'esercizio dell'attivita' libero professionale, fermo rimanendo l'obbligo di adeguamento di dette convenzioni agli schemi tipo non appena emanati. In caso di mancata emanazione del predetto schema tipo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i medici dipendenti sono autorizzati ad esercitare l'attivita' libero-professioniale in via derogatoria e temporanea, con le tariffe e con le modalita' previste per le consulenze ed i consulti.".
6.Dopo l'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono inseriti i seguenti: "La festivita' nazionale e quella del Santo Patrono coincidenti con la domenica non danno luogo a riposo compensativo ne' a monetizzazione. Nei confronti dei soli dipendenti che, per assicurare il servizio, prestano la loro opera durante la festivita' nazionale coincidente con la domenica si applica la disposizione recata dal secondo comma.
Nota all'art. 134: - Gli articoli 83 e 85 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, cosi recitano: Art 83 (Aggiornamento professionale e partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata). - 1. L'aggiornamento professionale del personale medico e veterinario e' obbligatorio e facoltativo e riguarda tutto il personale di ruolo degli enti individuali dall'art. 2. Il relativo finanziamento e' previsto nel Fondo sanitario nazionale con una apposita voce a destinazione vincolata. 3. L'aggiornamento obbligatorio e' svolto in orario di lavoro e comprende: a) la partecipazione obbligatoria a corsi di aggiornamento organizzati dal Servizio sanitario nazionale; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari e altre manifestazioni consimili, da chiunque organizzati, compresi nei programmi regionali; c) l'uso di testi, riviste tecniche ed altro materiale bibliografico messo a disposizione dal Servizio sanitario nazionale; d) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche; e) ricerca finalizzata del personale medico in base a programmi definiti in sede di contrattazione decentrata. 4. I programmi regionali e di singolo ente, che dovranno prevedere fondi destinati alle attivita' di cui al comma 3 e gli indici di utilizzazione adeguati ai profili professionali del medico e veterinario, sono determinati, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, secondo criteri e modalita' di cui all'art. 6, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 68/1986. 5. A tali fini, presso ogni regione e singolo ente verra' istituita una apposita commissione paritetica composta da membri nominati dal comitato di gestione od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, e da membri designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto. 6. Nei programmi stessi va dato adeguato risalto alla formazione o all'aggiornamento professionale nelle disci- pline che riguardano l'organizzazione del lavoro, le tecniche di programmazione e l'economia del personale, nelle linee di indirizzo del Piano sanitario nazionale e della programmazione regionale e locale dei servizi. 7. L'aggiornamento facoltativo comprende documentate iniziative, selezionate dal personale interessato, anche in ambito extra regionale ed effettuate al di fuori dell'orario di servizio. Il concorso del servizio sanitario nazionale e' in tal caso strettamente subordinato all'effettiva connessione delle iniziative di cui sopra con l'attivita' di servizio e non puo' mai assumere la forma di indennita' o di assegno di studio. 8. Nell'aggiornamento tecnico-scientifico facoltativo rientra l'istituto del comando finalizzato di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979. 9. Sulle domande complessive di aggiornamento facoltativo decide un comitato tecnico-scientifico composto da medici e veterinari designati dagli enti, scelti fra il personale dipendente e da medici e veterinari designati dalle Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto. 10. Il comitato di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, di norma, approva le decisioni del comitato tecnico-scientifico ed, in caso contrario, e' tenuto a fornire una opportuna motivazione. 11. La partecipazione all'attivita' didattica del personale medico e veterinario si realizza nelle seguenti aree di applicazione: a) corsi di specializzazione, corsi pre-laurea e scuole a fini speciali, secondo la disciplina prevista dalle convenzioni con l'universita', ai sensi dell'art. 39 della legge n. 833/1978; b) aggiornamento professionale obbligatorio del personale interessato organizzato dal Servizio sanitario nazionale; c) formazione di base, aggiornamento professionale e riqualificazione del personale non medico. 12. Le attivita' sub b) e c) del comma 11, sono riservate in linea di principio al personale del Servizio sanitario nazionale, con l'eventuale integrazione di docenti esterni. 13. Nella selezione del personale da ammettere alla didattica deve essere privilegiata la competenza specifica ed il rapporto di lavoro a tempo pieno. 14. All'avviso per la selezione del personale di cui sopra deve essere data la piu' ampia pubblicita'. 15. L'attivita' didattica, se svolta fuori orario di servizio e' remunerata in via forfettaria con un compenso orario di L. 30.000 lorde comprensive dell'impegno per la preparazione delle lezioni e della ncorrezione degli elaborati nonche' per la partecipazione alle attivita' degli organi didattici. Se l'attivita' in questione e' svolta durante le ore di servizio, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 50' per l'impegno nella preparazione delle lezioni e correzione degli elaborati effettuato fuori dell'orario di servizio. Art. 85 (Libera professione). - 1. Le regioni e gli enti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, devono adottare gli atti necessari per garantire che ai medici dipendenti venga assicurato l'esercizio del diritto all'attivita' libero-professionale, sia in regime ambulatoriale che in costanza di ricovero, nell'ambito dei servizi, presidi e strutture della unita' sanitaria locale. 2. Sul piano organizzativo l'ufficio di direzione delle unita' sanitarie locali od organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti predetermina, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e d'intesa con i medici interessati, i giorni e le ore in cui puo' svolgersi l'attivita' libero professionale ambulatoriale, individuando, altresij, i necessari ed idonei locali e riserva spazi idonei, entro il limite variabile di posti letto dal 4' al 10' del totale, che possono in parte prescindere anche da riferimenti di conforto alberghiero in caso di mancanza di camere separate. 3. Gli enti, qualora si trovino in presenza di obiettive carenze di adeguate ed idonee strutture sanitarie o di accertata impossibilita' organizzativa, devono utilizzare spazi in strutture private, sulla base di apposite convenzioni, da stipulare in conformita' allo schema tipo predisposto dal Ministero della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Tale convenzionamento degli spazi deve essere configurato come soluzione provvisoria nelle more della riorganizzazione dei relativi idonei spazi nella struttura pubblica e deve prevedere il termine tassativo di cessazione della loro utilizzazione fino alla predetta riorganizzazione. 5. L'atto di stipula delle convenzioni a termine per l'acquisizione degli spazi in strutture private deve essere preventivamente autorizzato dalla regione e successivamente notificato, con idonea motivazione, al Ministero della sanita' al fine di garantire il flusso informativo di base indispensabile per le scelte conseguenti di programmazione sanitaria. 6. Qualora gli enti non provvedano a garantire al medico a tempo pieno l'esercizio dell'attivita' libero professionale,sia in ragime ambulatoriale che di ricovero,entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato,questipuo' chiedere l'intervento della commissione regionale di cui all'art.78". Vedere nota all'art.68: per gli articoli 31,33 e 34 del D.P.R. 20 maggio 1987,n.270: per gli articoli 10 e 11 del D.P.R. 25 giugno 1983. n.348 e circolare n.10705 del 30 dicembre 1987 del Dipartimento della funzione pubblica; per l'art.45 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; per l'art. 2 della legge 27 dicembre 1985,n.816.
Art. 135
Commissioni per la verifica e la revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie
1.In ogni Regione e' costituita la Commissione regionale per la verifica e revisione della qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie.
3.La commissione e' nominata con provvedimento del Presidente della Giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ed e' presieduta dal Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluogo di regione.
Art. 136
Norma finale di rinvio
1.Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e 20 maggio 1987, n. 270, per quanto compatibili.
2.L'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e' abrogato anche per quanto attiene alle professionalita' mediche veterinarie.
Note agli articoli 70 e 136: - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1963, n. 348, e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983. - Gli articoli 12, 13 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, cosij recitano: Art. 12 (Profili professionali).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1, al fine del completamento dell'ordinamento previsto dal presente decreto, della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni, finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica. 3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale Art. 13 (Commissione paritetica).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica con il compito di elaborare proposte: per l'individuazione e la descrizione del profilo professionale della dirigenza; per la riorganizzazione dei servizi amministrativi delle unita' sanitarie locali, da effettuarsi da ciascuna regione, tenendo conto della complessita' dell'organizzazione, della quantita' delle risorse umane, strumentali e finanziarie, della misura ed importanza istituzionale, economica e sociale dei servizi erogati; per la regolamentazione e per la disciplina delle attribuzioni dell'ufficio di direzione in attuazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; per la regolamentazione del rogito in forma pubblica amministrativa dei contratti di fornitura di beni e servizi e per la relativa riscossione e ripartizione dei relativi proventi. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro sei mesi dalla sua istituzione. Art. 79 (Commissione per profili professionali medici).- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica, sara' istituita entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione paritetica per l'individuazione e descrizione dei profili professionali del personale medico e veterinario in relazione all'organizzazione del lavoro nelle specifiche realta' dei diversi enti ed amministrazioni, di cui all'art. 1 al fine della omogeneizzazione e della trasparenza delle posizioni giuridico-funzionali e per quelle emergenti anche a seguito delle innovazioni tecnologiche. 2. I lavori della commissione dovranno concludersi entro quattro mesi dalla sua istituzione con apposite articolate proposizioni finalizzate anche all'attuazione del principio dell'ordinamento per profili professionali, che saranno approvate con apposito decreto del Presidente della Repubblica. 3. Le identificazioni dei suddetti profili professionali avranno valore per il prossimo triennio contrattuale.
Parte terza DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 137
Copertura finanziaria
1.L'onere derivante dall'applicazione del presente regolamento e' valutato in lire 4.273 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere per gli anni 1988 e 1989 ed in lire 6.117 miliardi per l'anno 1991.
2.Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvede ai sensi del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326.
Art. 138
Entrata in vigore
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
COSSIGA
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gaspari, Ministro per la funzione pubblica
De Lorenzo, Ministro della sanita'
Carli, Ministro del tesoro
Cirino Pomicino, Ministro del bilancio e della programmazione economica
Donat Cattin, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto il Guardasigilli: Vassalli Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990 Atti di
governo, registro n. 82, foglio n. 7Registrato con riserva ai sensi
della delibera delle sezioni riunite del 13 dicembre 1990, n. 77/SR/E.
Allegato 1
Allegato 1 (Articolo 39) TABELLE COMPARTO
====================================================================
Posi- | Livello |Ruolo sanitario |Ruolo |Ruolo |Ruolo
zione | retri- |Profili e |profes- |tecnico |amministra-
| butivo |disciplina |sionale |Profili |tivo
funzio-| | |Profili | |Profili
nale | | | | |
I | I | | | Addetto |
| | | | alle | | | | | pulizie | | | | | |
II | II | | | | Fattorino
| | | | |
III | III | | | Ausiliario | Commesso
| | | | | | | | |specializ- | | | | |zato (ex | | | | |ausiliario | | | | |socio- | | | | |sanitario | | | | |specializ- | | | | |zato,agen- | | | | |te tecnico | | | | |ed ausilia- | | | | |rio socio- | | | | |sanitario) | | | | | |
IV | IV | | |Operatori |Coadiutore
| | | |tecnici |amminstr.vo
| | | | |
V | V |Operatori pro- | |Operatore |
| |fessionali di | |tecnico | | |II categoria: | |coordinatore| | | 1)infermiere | | | | | generico | |Operatori | | | 2)infermiere | |tecnici: | | | psichiatrico | | condottore | | | con un anno | | di caldaie | | | di corso | | a vapore; | | | 3)puericultrice| | autista di | | | 4)massofisiote-| | autombulan-| | | rapista e | | za; cuoco | | | massaggia- | | diplomato; | | | tore | | impiantisti| | | | | idraulici |
====================================================================
Posi-|Livel-|Ruolo sanitario Profili e |Ruolo|Ruolo |Ruolo
zione|lo re-|disciplina |pro- |tecnico |ammini-
fun- |tribu-| |fes- | |strati-
zio- |tivo | |sio- | |vo
nale | | |nale | |
| | | | |
VI | VI |Operatori Professionali di 1 | |Assisten|Assiste
| |Categoria Collaboratori | |te Socia|nte
| | | |le Colla|Ammini
| | | |boratore|strati
| | | | |vo
| | | | | | |Persona|Persona|Persona|Persona | |Assisten| | |le Infe|le Tecn|le di |le di | |te Tecni| | |rmieri |ico-San|Vigilan|Riabili | |co | | |stico: |itario:|za ed |tazione:| | | | | | |Ispezio| | | | | | | |ne: | | | | | | | | | | | | | |Infermi|Tecnico|Vigile |Terapi | | | | |ere Pro|di Radi|Sanita |sta | | | | |fessio |ologia |rio |((M))assag| | | | |nale | | |giatore | | | | | | | |non Vede| | | | | | | |nte | | | | | | | | | | | | |Vigila-|Tecnico| |Ortotti-| | | | |trice |di Labo| |sta | | | | |di Infa|ratorio| | | | | | |nzia |Medico | | | | | | | | | | | | | | |Ostetri| | | | | | | |ca | | | | | | | | | | |Logopedi| | | | | | | | sta | | | | | | | | | | | | |Assiste|Odonto | |Educato | | | | |nte San|tecnico| |re Prof | | | | |itario | | |essiona | | | | | | | |le | | | | | | | | | | | | |Dieti- |Ottico | | | | | | | sta | | | | | | | | | | | | | | | |Potolo |Tecnico| |Audiopro| | | | |go |di Angi| |prodei | | | | | |ocardio| |sta | | | | | |chirur | | | | | | | |gia | | | | | | | |Perfusi| | | | | | | |onista | | | | | | | | | | | | | | | |Tecnico| | | | | | | |di Neu-| | | | | | | |rofisio| | | | | | | |patolo-| | | | | | | |gia | | | | | | | | | | | | | | | |Tecnico| | | | | | | |Igieni-| | | | | | | |sta | | | | | | | |Dentale| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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VII | VII |Operatori Professionali di 1 |Assi-|Assi- |Colla-
| |Categoria Coordinatori |sten-|stente |borato-
| | |te |sociale |ammini-
| | |reli-|coordi- |strati-
| | |gioso|natore |vo
| |Perso- |Perso- |Perso- |Perso-| | | | |nale |nale |nale di|nale | | | | |Infer- |Tecnico |Vigilan|di Ria| | | | |mieri- |Sanita- |za ed |bilita| | | | |stico: |rio: |Ispezio|zione:| | | | | | |ne: | | | | | | | | | | | | | |Infer |Tecnico |Vigile |Terapi| | | | |miere |di Radio|Sanita |sta | | | | |Profes |logia |rio |((M))assag| | | | |sionale | | |giato | | | | |(capo | | |re non| | | | | sala) | | |Veden | | | | | | | |te | | | | | | | | | | | | |Vigila |Tecnico | |Ortot | | | | |latrice |di Labo | |tista | | | | |di Infan|ratorio | | | | | | |zia |Medico | | | | | | | | | | | | | | |Ostetri | | | | | | | |ca | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Logope| | | | | | | |dista | | | | | | | | | | | | |Assiste |Odonto | |Educa | | | | |nte |tecnico | |tore | | | | |Sanita | | |Profes| | | | |rio | | |siona | | | | | | | |le | | | | | | | | | | | | |Dieti |Ottico | | | | | | |sta | | | | | | | | | | | | | | | |Podolo |Tecnico | |Adio | | | | |go |di Angio| |protei| | | | | |cardioch| |sta | | | | | |irurgia | | | | | | | |Perfusio| | | | | | | |nista | | | | | | | | | | | | | | | |Tecnico | | | | | | | |di Neuro| | | | | | | |fisiopa | | | | | | | |tologia | | | | | | | | | | | | | | | |Tecnico | | | | | | | |Igieni | | | | | | | |sta | | | | | | | |Dentale | | | | |
====================================================================
Posi-|Livel-|Ruolo Sanitario|Ruolo Profes-|Ruolo Tecnico|Ruolo Ammi-
zione|lo Re-|Profili e Disci|sionale |Profili |nistrativo
Funzi|tribu-|plina |Profili | |
onale|tivo | | | |
| | | | |
VIII|VIII |Operatore | | |Collabora-
| |Professionale | | |tore Coordi
| |Dirigente | | |natore
| | | | |
IX |IX |Farmacista |Procuratore |Analista |Vice diret-
| | collaboratore | legale |collaboratore|tore Ammini
| |Biologo |Architetto |Statistico |tivo
| | collaboratore |Ingegnere |collaboratore| | |Chimico |Geologo |Sociologo | | | collaboratore | |collaboratore| | |Fisico | | | | | collaboratore | | | | |Psicologo | | | | | collaboratore | | | | |Odontoiatra | | | | | assistente | | | | | | | |
X | X |Farmacista |Avvocato |Analista |Direttore
| | coadiutore | | coadiutore | amministra
| |Biologo | |Statistico | tivo
| | coadiutore | | coadiutore | | |Chimico | |Sociologo | | | coadiutore | | coadiutore | | |Fisico | | | | | coadiutore | | | | |Psicologo | | | | | coadiutore | | | | |Odontoiatra | | | | | coadiutore | | | | | | | |
XI | XI |Farmacista |Avvocato |Analista |Direttore
| | dirigente | coordinatore| dirigente | amministra
| |Biologo |Architetto |Statistico | tivo capo
| | dirigente | coordinatore| dirigente | servizio
| |Chimico |Ingegnere |Sociologo | | | dirigente | coordinatore| dirigente | | |Fisico |Geologo | | | | dirigente | coordinatore| | | |Psicologo | | | | | dirigente | | | | |Odontoiatra | | | | | dirigente | | |
Allegato 2
Allegato 2 (Articolo 40) Posizione funzionale -III - Livello retributivo - III - Profilo professionale ((: ausiliario specializzato addetto ai servizi economali)) Nell'ambito delle norme generali dei regolamenti che definiscono l'organizzazione del lavoro del servizio o settore o unita' operativa di appartenenza, il personale con qualifica di ausiliario addetto ai servizi economali effettua i seguenti compiti: - svolge le attivita' semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacita' nella qualificazione professionale posseduta;- provvede alla pulizia degli ambienti interni ed esterni compresi servizi e pertinenze in uso all'Amministrazione e dei materiali in esso contenuti anche con l'utilizzazione di apparecchiature di uso semplice; - provvede, inoltre, al riordino ed alla sistemazione degli stessi in relazione all'uso cui sono adibiti; - e' addetto alla conduzione di veicoli e alla piccola manutenzione degli stessi; - svolge, altresi', tutte le operazioni elementari e di supporto necessarie al funzionamento dell'unita' operativa di assegnazione richiesta dalle professionalita' superiori. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. Modalita' di accesso: il reclutamento avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc- cessive modificazioni. Posizione funzionale - III - Livello retributivo III - Profilo professionale: ausiliario specializzato addetto ai servizi socio- sanitari Nell'ambito delle norme generali e dei regolamenti che definiscono l'organizzazione del lavoro del settore, laboratorio, centro, unita' terapeutica ed ambulatoriale di appartenenza, l'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari opera sotto la diretta responsabilita' dell'operatore professionale di I categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro ed effettua i seguenti compiti: - svolge tutte le operazioni inerenti la pulizia degli ambienti e le operazioni elementari e di supporto necessario al funzionamento del reparto quali lo spostamento di ricoverati, il trasporto di medi- cine, reperti, materiali, vitto, attrezzature, vestiario e biancheria; - provvede ad areare, spazzare, lavare e spolverare le camere e le corsie di degenza, le sale operatorie, di trattamento terapeutico di qualsiasi tipo e livello, i servizi di decenza, le docce ed i bagni, tutti gli altri ambienti di servizio, di accesso, le pertinenze e le scale, comunque, facenti parte dell'unita' operativa alla quale e' addetto; - provvede al trasporto dei degenti con i mezzi appropriati allo stato di salute ed alle condizioni di deambulazione oltre che all'assistenza di handicap ovvero di particolari condizioni di debolezza, secondo le istruzioni ricevute; - provvede alla raccolta, allontanamento e smaltimento del materiale sporco e dei rifiuti solidi e liquidi compresi quelli speciali; - provvede all'accompagnamento dei degenti sia per motivi esclusivamente terapeutici quali medicazioni, analisi fuori reparto e simili che per motivi di assistenza in rapporto alle loro particolari condizioni di bisogno ovvero per sistemarli nei locali di riunione; - esegue ogni altro compito richiesto dalle professionalita' superiori che rientri nella sua compentenza. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. Modalita' di accesso: il reclutamento avviene secondo le modalita' previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e suc- cessive modificazioni. Mobilita' verticale: verso l'operatore tecnico addetto all'assistenza, previo superamento del corso di cui all'articolo 40, comma 3, del presente regolamento. Posizione funzionale - IV - Livello retributivo IV - Profilo professionale: operatore tecnico addetto all'assistenza L'operatore tecnico addetto all'assistenza svolge la propria attivita' nei seguenti campi ed opera sotto la diretta responsabilita' dell'operatore professionale I categoria coordinatore (Capo sala) o, in assenza di quest'ultimo, dell'infermiere professionale responsabile del turno di lavoro: - attivita' alberghiere; - pulizia e manutenzione di utensili, apparecchi, presidi usati dal paziente e dal personale medico ed infermieristico per l'assistenza al malato; - collaborazione con l'infermiere professionale per atti di accudimento semplici al malato. Nell'ambito di competenza oltre a svolgere i compiti dell'ausiliario addetto ai servizi socio sanitari, esegue le seguenti ulteriori funzioni: - lavaggio, asciugatura e preparazione del materiale da inviare alla sterilizzazione e relativa conservazione; - provvede al trasporto degli infermi in barella ed in carrozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti con difficolta'; - trasporto del materiale biologico, sanitario ed economale secondo protocolli stabiliti; - rifacimento del letto non occupato e l'igiene dell'unita' di vita del paziente (comodino, letto, apparecchiature); - preparazione dell'ambiente e dell'utente per il pasto e aiuto nella distribuzione e nell'assunzione; - riordino del materiale e pulizia del malato dopo il pasto; - aiuto al paziente nel cambio della biancheria e nelle operazioni fisiologiche; - comunicazione all'infermiere professionale di quanto sopravviene durante il suo lavoro in quanto ritenuto incidente sull'assistito e sull'ambiente; - partecipazione con l'e'quipe di lavoro, limitatamente ai propri compiti; - esecuzione dei compiti affidati dal Capo sala. In collaborazione o su indicazione dell'infermiere professionale provvede: - al rifacimento del letto occupato; - all'igiene personale del paziente; - al posizionamento ed al mantenimento delle posizioni terapeutiche. Requisiti culturali: diploma di scuola media secondaria di I grado. Modalita' di accesso: secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 3, del presente regolamento.
Allegato 3
Allegato 3 (Articolo 107) AREA MEDICA
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Posizione |Livello |Ruolo sanitario-profili professionalli e
Funzionale|retributivo|discipline(secondo decreto Ministero Sanita'
| |10 marzo 1983,pubblicato nel supplemento
| |ordinario Gazzette Ufficiale del 2 aprile
| |1983,n.91 e successive modificazioni.
| |
| |Assistente medico
| |
IX | IX |Veterinario collaboratore
| |
X | X |Cooadiuatore sanitario
| |Vice direttore sanitario
| |Aiuto corresponsabile ospedaliero
| |Veterinario coadiutore
| |
XI | XI |Dirigente sanitario
| |Direttore sanitario
| |Primario ospedaliero
| |Sovraintendente sanitario
| |Veterinario dirigente
Allegato 4
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Confederazioni sindacali: CGIL - CISL- UIL - CIDA - CISNAL - CISAL - CONFSAL - CONFEDIR Organizzazioni sindacali: CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/SANITA'- CISL/FISOS-UIL/SANITA'-CIDA/SIDIRSS-CONFEDIR/DIRSAN-CISAL/SANITA'-CIS AS/SANITA'-CIDIESSE. Premessa Le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONFSAL, CONFEDIR e le Organizzazioni sindacali CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/SANITA', CISL/FISOS, UIL/SANITA', CIDA/SIDIRSS, CONFEDIR/DIRSAN, CISAL/SANITA', CISAS /SANITA', CIDIESSE con il presente atto si propongono l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle procedure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. Punto 1.0 - Oggetto Il diritto di sciopero, che costiuisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6, della legge n. 93/1983. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. Punto 2.0 - Titolarita' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali;regionali di categoria per quelli regionali; territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali(orizzontali). Per le strutture prive di articolazione territoriale, la proclamazione dello sciopero sara' stabilita dalla rispettiva struttura nazionnale (di comparto). Punto 3.0 Proclamazione - Modalita' - Pubblicita' strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. La proclamazione degli scioperi sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero della Sanita'; in caso di scioperi proclamati a livello lo- cale sara' data comunicazione alle rispettive Regioni ed U.S.L. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali proce- dure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali; - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' super- are, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consecutive. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgerenno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. Cio' impegna le singole organizzazioni sindacali a valutare preventivamente le eventuali iniziative di sciopero, senza peraltro precludersi la possibilita' di iniziativa singola, per la quale, comunque, valgono le norme del presente codice. Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti. Punto 5.0 - Termini di validita' Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Confederazioni sindacali Organizzazioni sindacali C.G.I.L. C.G.I.L./Funzione Pubblica/Sanita' C.I.S.L. C.I.S.L./Fisos U.I.L. U.I.L./Sanita' C.I.D.A. CIDA/Sidirss C.I.S.A.L. Fials/Cisal CONFE.DIR. Confedir/Dirsam CONF.S.A.L. Cisas/Sanita' C.I.S.N.A.L. Cidiesse
Allegato 5
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Organizzazione sindacale: S.I.C.U.S. Premessa L'Organizazione sindacale S.I.C.U.S. (Sindacato Italiano Chimici Unita' Sanitarie) con il presente atto si propone: l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle proce- dure e delle forme di sciopero, esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di atteggiamenti comportamentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. Punto 1.0 - Oggetto Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6, della legge n. 93/1983. L'organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto allo sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. Punto 2.0 - titolarita' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: - nazionali di categoria per quelli nazionali; - regionali di categoria per quelli regionali; - territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). Punto 3.0 - Proclamazione - Modalita' - Pubblicita' Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. Le proclamazioni degli scioperi sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero della Sanita'; in caso di scioperi proclamati a livello lo- cale sara' data comunicazione alle rispettive Regioni ed U.S.L. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali proce- dure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali; - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' super- are, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consegutive. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, dell'organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad essa iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti. Punto 5.0 - Termini di validita' Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Organizzazione sindacale S.I.C.U.S.
Allegato 6
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art. 6 - D.P.R. n. 68/1986) Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero Organizzazione sindacale: A.U.P.I. Premessa L'Organizzazione sindacale A.U.P.I. (Associazione Unitaria Psicologi Italiani) con il presente atto si propone: l'obiettivo di costruire nuove relazioni sindacali e sociali nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e delle articolazioni dello stesso, con l'intento di accrescere la solidarieta' tra le diverse espressioni dei lavoratori, per favorire un assetto di strutture e servizi idonei a tutelare la salute dell'uomo. Peraltro, il quadro dei rapporti e delle relazioni sindacali, cui il sottoscritto codice offre un forte contributo di chiarezza con l'autonoma regolamentazione delle proce- dure e delle forme di sciopero,esige dalle controparti una contemporanea e corrispondente reciprocita' di impegni e di attegiamenti compartimentali, in modo che l'intero sistema delle relazioni possa conseguire livelli di trasparenza e di sicura efficacia su tutto l'arco dei problemi che costituiscono l'insieme dei rapporti. Punto 1.0 Oggetto Il diritto di sciopero, che costituisce una liberta' fondamentale per ciascun lavoratore nel settore della Sanita', si esercita attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignita' e dei valori della persona umana in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11, commi 5 e 6, della legge n. 93/1983. L'organizzazione sindacale si impegna ad esercitare il diritto allo sciopero secondo criteri e modalita' di seguito specificate. Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, le norme di cui al presente codice non sono vincolanti, nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle liberta' civili e sindacali della democrazia e della pace, e nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalita' del mondo del lavoro. Punto 2.0 - Titolarita' La titolarita' a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi e' di esclusiva competenza delle strutture: nazionali di categoria per quelli nazionali; regionali di categoria per quelli regionali; - territoriali di categoria per quelli locali. Per scioperi aziendali (o di singola unita' operativa) la titolarita' dell'esercizio del diritto di sciopero e' di competenza delle strutture aziendali e territoriali. La proclamazione dell'azione di sciopero avviene d'intesa con le strutture delle organizzazioni confederali (orizzontali). 3.0 - Proclamazione - Modalita' - Pubblicita' Le iniziative di sciopero dovranno essere dichiarate con quindici giorni di preavviso. La proclamazione degli scioperi sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero della Sanita'; in caso di scioperi proclamati a livello lo- cale sara' data comunicazione alle rispettive Regioni ed U.S.L. Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel Capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86 e da quelle definite dal contratto di comparto. In ogni caso l'attivazione di tali proce- dure non incide sui termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata. Le azioni di sciopero non saranno effettuate: - nel mese di agosto; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie; - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali; - nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo. Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita' naturali. Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non puo' super- are, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata di un'intera giornata (24 ore). Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza, non supereranno le 48 ore consentite. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno. Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unita' operative, funzionalmente non autonome, ovvero singoli profili professionali. Sono altresi' escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie quali lo sciopero bianco. Con la proclamazione dello sciopero vanno divulgate le motivazioni dello stesso, nonche' le informazioni relative alle modalita' con le quali si caratterizza l'azione sindacale. L'informazione dovra' avere la massima diffusione e dovra' comunque essere tale da far conoscere i servizi comunque garantiti. Punto 4.0 - Vincoli e sanzioni Le norme di cui trattasi vincolano le strutture sindacali, a tutti i livelli, dell'organizzazione sindacale firmataria del presente protocollo ed i lavoratori ad esse iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce motivo di intervento da parte delle istanze statutarie competenti. Punto 5.0 - Termini di validita' Il presente codice di autoregolamentazione ha validita' fino al termine della vigenza contrattuale. Organizzazione sindacale A.U.P.I.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto le sottoscritte Organizzazioni Sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali considerato quanto dispone l'Art. 11, quinto e sesto comma della Legge 29 Marzo 1983, n. 93, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti: Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 2
Art. 2 Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 3
Art. 3 Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza e la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati; c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 5
Art. 5 Saranno garantiti: la vigilanza sui focolai di malattie infettive e zoonosi; il controllo degli animali morsicatori ai fini della profilassi antirabbica; la macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita; l'approvvigionamento carneo agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati, nonche' residenze protette ed assistite; i servizi diagnostici necessari per garantire le urgenze.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 6
Art. 6 Le organizzazioni sindacali mediche di categoria, assumono l'impegno di consultarsi reciprocamente in merito alla proclamazione di scioperi. Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 7
Art. 7 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 8
Art. 8 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 9
Art. 9 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 10
Art. 10 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle Organizzazioni Sindacali.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 11
Art. 11 La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'A.N.C.I., all'U.N.C.E.M.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 12
Art. 12 Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare la durata di 24 ore. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 13
Art. 13 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 14
Art. 14 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonche' a quelle regionali, provinciali, comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 15
Art. 15 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 7-art. 16
Art. 16 Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata ddegli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983,n.93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi. CO.S.ME.D. A.A.R.O.I. A.I.P.A.C. A.N.A-A.O. - S.I.M.P. A.N.M.D.O. S.N.R. S.U.M.I. S.I.V.E.M.P. S.I.M.E.T. S.U.M.E.T. FE.ME.PA. S.E.D.I.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto la sottoscritta Organizzazione Sindacale medica, che presta la propria attivita' professionale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, si e' sempre attenuta a forme di autodisciplina. Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali considerato quanto dispone l'Art. 11, quinto e sesto comma della Legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' l'art.10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti. Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 2
Art. 2 La sottoscritta Organizzazione Sindacale si impegna a portare a conoscenza dei propri iscritti il presente Codice di Autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 3
Art. 3 Nelle Divisioni e nei Servizi Ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza o la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita' saranno opportunatamente organizzati; c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere, che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di Presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla Legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 5
Art. 5 Questa Organizzazione Sindacale medica di categoria, assume l'impegno di consultarsi con le altre OO.SS. in merito alla proclamazione di scioperi, mantenendo in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del Codice di Autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 6
Art. 6 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 7
Art. 7 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 8
Art. 8 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 9
Art. 9 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale, di Unita' Sanitaria Locale o di Presidio dagli organi statutariamente competenti della Organizzazione Sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 10
Art. 10 La proclamazione degli scioperi a carattere Nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 11
Art. 11 Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare la durata di 24 ore. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 12
Art. 12 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 13
Art. 13 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali Europee, Nazionali, Referendarie, nonche' a quelle Regionali, Provinciali, Comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 14
Art. 14 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, la sottoscritta Organizzazione Sindacale si riserva la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 8-art. 15
Art. 15 Il presente Codice di Autoregolamentazione ha efficacia per la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [Legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, la sottoscritta Organizzazione si riserva l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi. ANAAD-SIMP
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Organizzazioni sindacali: Confederazione Italiana Medici Ospedalieri (CIMO), in qualita' di Associazione sindacale medica di categoria e di Confederazione cui aderiscono le Associazioni medico-specialistiche ADOI, AIPO, AOGOI, AMIO, ANCO, SIOD, SINFIR, nonche' il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI), settore ospedaliero. Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alla dipendenza della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti: Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 2
Art. 2 Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 3
Art. 3 Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza o la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita'; c) le predette prestazioni non dilazionabili saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 5
Art. 5 Le organizzazioni sindacali mediche di cui sopra assumono l'impegno di consultarsi con le altre organizzazioni sindacali mediche di categoria in merito all'eventuale proclamazione di scioperi. Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 6
Art. 6 Le prestazioni indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione ai compiti igienico- organizzativi, di prevenzione, diagnosi e cura, secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 7
Art. 7 In sede di proclamazione dello sciopero sara' data pubblicita' dei motivi che lo hanno reso necessario.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 8
Art. 8 In apertura di vertenza sara' dato preavviso non inferiore a quindici giorni.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 9
Art. 9 La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti delle organizzazioni sindacali sopra elencate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 10
Art. 10 La proclamazione degli scioperi a carattere nazionale sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione pubblica, al Ministro della Sanita', al Ministro degli Interni, al Coordinamento delle Regioni, all'ANCI, all'UNCEM.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 11
Art. 11 Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non puo' superare, la durata di 24 ore. Gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo riferito a sciascun turno.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 12
Art.12 Non saranno attuati scioperi in occasione di calamita' naturali, epidemie od eventi di eccezionale gravita', che comportino gravi emergenze di carattere sanitario. Nei luoghi e per i tempi in cui tali condizioni di emergenza sussisteranno, non saranno indetti scioperi o, se precedentemente indetti, saranno sospesi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 13
Art. 13 Le azioni di sciopero non saranno inoltre effettuate: - nel mese di agosto; - nel giorno che precede, in quelli coincidenti e nel giorno successivo alle operazioni elettorali europee, nazionali, referendarie, nonche' a quelle regionali, provinciali e comunali limitatamente al rispettivo ambito territoriale; - nei giorni dal 23 dicembre al 6 gennaio; - nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 14
Art. 14 Fatte salve le prestazioni atte a garantire i diritti costituzionalmente tutelati, qualora fossero in pericolo liberta' fondamentali garantite dalla Costituzione, la liberta' sindacale in ispecie, altri valori essenziali della convivenza civile e della democrazia, ovvero la stessa etica medica, le sottoscritte organizzazioni sindacali si riservano la piu' ampia facolta' di iniziativa in deroga, per quanto di ragione, alle regole di comportamento sopra formulate.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 9-art. 15
Art. 15 Il presente codice di autoregolamentazione ha efficacia per la durata degli accordi nazionali stipulati ai sensi della [legge 29 marzo 1983, n. 93](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-03-29;93). Scaduto il termine di efficacia giuridica di tali accordi, le sottoscritte organizzazioni si riservano l'autonoma facolta' di confermarlo ovvero di sostituirlo o modificarlo preliminarmente all'inizio delle trattative per i successivi accordi. Roma, 21 ottobre 1989 Confederazione Italiana Medici Ospedalieri
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 1
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Area negoziale della professionalita' medica art. 6. commi 5, 6, 7, 8 e 9 - D.P.R. n. 68/1986) CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO Premessa L'etica professionale impone al medico di osservare particolari regole nell'esercizio del diritto di sciopero, fermi restando i limiti costituzionali inerenti al diritto medesimo. Pertanto le sottoscritte organizzazioni sindacali dei medici, che prestano la loro attivita' professionale alla dipendenza della pubblica amministrazione, si sono sempre attenute a forme di autodisciplina. Le sottoscritte organizzazioni sindacali, considerato quanto dispone l'art. 11, quinto e sesto comma della legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' l'art. 10 del D.P.R. 395/88, dichiarano che si atterranno, nell'esercizio del diritto di sciopero, ai principi e alle modalita' seguenti: Art. 1 La condotta del medico deve essere in ogni evenienza ispirata al rispetto per la vita e per l'incolumita' dei pazienti, alla solidarieta' umana ed alla solidarieta' tra colleghi.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 2
Art. 2 Le sottoscritte organizzazioni sindacali si impegnano a portare a conoscenza dei loro iscritti il presente codice di autoregolamentazione invitandoli all'osservanza dello stesso in occasione di ogni futura vertenza sindacale.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 3
Art. 3 Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura non dilazionabili con le modalita', la frequenza e la continuita', nonche' con l'intensita' che, secondo il giudizio in ogni caso sempre riservato al medico, saranno ritenute necessarie al fine congiunto di evitare danni alla salute e non pregiudicare il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati. In particolare saranno assicurati: a) l'accettazione per i ricoveri d'urgenza; il pronto soccorso medico e chirurgico nonche' i relativi servizi specialistici e diagnostici necessari a garantire le urgenze; l'anestesia per le sole urgenze; la rianimazione e terapia intensiva; gli interventi urgenti per la profilassi delle malattie infettive e per le tossiinfezioni alimentari; b) turni di guardia e/o di pronta disponibilita'; c) le predette prestazioni non dilazionabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra-ospedaliere che, per l'ubicazione, presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 4
Art. 4 Saranno compiuti gli atti e le attivita' non differibili previste per l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 5
Art. 5 L'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri assume l'impegno di consultarsi con le altre organizzazioni sindacali mediche di categoria in merito all'eventuale proclamazione di scioperi. Ciascuna organizzazione mantiene in ogni caso la propria piena liberta' di azione, fermo restando il rispetto del codice di autoregolamentazione.
Comparto del personale del servizio sanitario nazionale Allegato 10-art. 6
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