LEGGE 10 ottobre 1990, n. 286

Type Legge
Publication 1990-10-10
Ultimo aggiornamento 1992-05-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 22/11/1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni e comunita' enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunita' montane che hanno assunto funzione di unita' sanitarie locali;

Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza al 30 giugno 1991, recante anche disposizioni sull'esercizio del diritto di sciopero;

Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E M A N A il seguente decreto:

Art. 1

E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990

Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 17

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 24, ultimo comma, della legge n. 730/1983, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984)" e' riportato nella nota all'art. 42.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 1

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE EX ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI SOTTOSCRITTO L'11 APRILE 1990 E IL 12 SETTEMBRE 1990. PREAMBOLO Area dall'attivita' specialistica extra-degenza Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita', il Servizio Nazionale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi. In tale quadro, attraverso la instaurazione del rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, diventano parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero. Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che in questa fase risulta particolarmente importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire: l'adeguamento quantitativo, qualitativo ed organizzativo della offerta ai reali bisogni dei cittadini; una consistente politica di investimenti volta a completare, potenziare e qualificare le strutture pubbliche; il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati favorendo l'allocazione presso il pubblico delle attivita' piu' complesse e di maggiore impegno. Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, che si instaura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Unita' Sanitarie Locali (UU.SS.LL.) e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo. 2. Il rapporto con il S.S.N. e' da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' posti di lavoro e/o in piu' UU.SS.LL. 3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale al di fuori di vincoli gerarchici. 4. Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale. 5. Le UU.SS.LL., nell'ambito dei propri poteri e di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 595/85, devono avvalersi, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei medici specialisti di cui al presente Accordo, garantendo il mantenimento del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo. 6. Le UU.SS.LL. garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attivita' dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalita' ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. 7. I conseguenti provvedimenti che le UU.SS.LL. adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui all'art. 14.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 2

Art. 2 Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art48), non e' conferibile l'incarico al medico che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale; b) svolga attivita' medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dall'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale; c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria; d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario nazionale e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo; e) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con l'U.S.L.. L'incompatibilita' non opera fino a quanto le UU.SS.LL. non abbiano provveduto a garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita' terapeutica nell'ambito delle strutture pubbliche; f) svolga attivita' fiscali concomitanti per la stessa U.S.L.; g) sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 292 dell'8 giugno 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-06-08;292) e successive modificazioni; h) sia titolare di un rapporto convenzionale disciplinato dal [decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 23 marzo 1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-23;119) e successive modificazioni; i) sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile: di poliambulatorio, di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetto di terapia fisica e fisiochinesiterapia, di gabinetto di radiologia, di gabinetto di medicina nucleare o radioterapia, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale a mente del [decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 23 marzo 1988](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988-03-23;120) e successive modificazioni; l) operi a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate con le UU.SS.LL. per l'esecuzione di prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica e la medicina nucleare, di terapia fisica e di fisiochinesiterapia, nonche' di ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'[art. 43 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833~art43). 2. Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al comma 1 e della perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 8, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, determina la revoca dell'incarico. 3. Il provvedimento di revoca dell'incarico e' adottato dalla U.S.L., sentiti il comitato di cui all'art. 13 e lo specialista interessato. 4. Durante il periodo di prova, e limitatamente a tale periodo, nei confronti dello specialista e' sospesa l'eventuale incompatibilita' derivante da altre attivita', a condizione che lo specialista medesimo non eserciti tali attivita' nel periodo in esame.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 3

Art. 3 Massimale orario e limitazioni 1. L'incarico ambulatoriale puo' essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47), ed e' espletabile presso piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. 2. L'incarico puo' essere conferito fino a un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 34. 3. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza o convenzionale, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo [ex art. 47 della legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833~art47). 4. Ai medici titolari di pensione a carico di Enti diversi dall'EMPAM l'incarico ambulatoriale e' conferibile fino a un massimo di 18 ore settimanali. 5. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attivita' settimanale espletabile dallo specialista, l'assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13, con la collaborazione degli altri componenti il comitato, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, dell'orario di attivita' e delle modalita' di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e dell'anzianita' dell'incarico ambulatoriale. 6. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione entro dieci giorni all'assessore regionale alla sanita', o al suo delegato, quale presidente del comitato zonale di cui all'art. 13 e all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia, indicandone la decorrenza. 7. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni di irregolarita', ha l'obbligo di informare le UU.SS.LL. interessate affinche', sentito lo specialista, l'orario complessivo di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista. 8. Il comitato di cui all'art. 13, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle UU.SS.LL. interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.

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Art. 4 Mobilita' 1. Al fine del migliore funzionamento del servizio puo' essere disposta, d'intesa tra le UU.SS.LL. competenti e in accordo con gli interessati su proposta del comitato di cui all'art. 13, la concentrazione dell'orario di attivita' degli specialisti presso una sola U.S.L., un solo posto di lavoro, prima di avviare le procedure per il conferimento degli incarichi disponibili stabilite dall'art. 11. 2. Per esigenze di carattere organizzativo e funzionale la U.S.L. puo' adottare provvedimenti di mobilita' nell'ambito dello stesso Comune, sentito lo specialista interessato, nel rispetto dell'orario complessivo svolto e senza variazione delle modalita' di accesso o frazionamento di turni. 3. Se il provvedimento comporta mobilita' da un Comune all'altro della U.S.L., variazione nelle modalita' di accesso o frazionamento di turni, esso deve essere adottato previo parere del Comitato di cui all'art. 13, ove manchi l'assenso dell'interessato, al fine di evidenziare anche la esistenza di eventuali impedimenti obiettivi, derivanti da attivita' svolte all'interno del S.S.N. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3 e' ammessa opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 5. L'opposizione ha effetto sospensivo e su di essa la U.S.L. deve pronunciarsi entro trenta giorni. 6. Qualora la U.S.L. non sia in grado di corrispondere alle esigenze anzidette attraverso i provvedimenti di mobilita' interna previsti dai precedenti commi, puo' deliberare, sentito il Comitato Zonale di cui all'art. 13, di porre lo specialista in mobilita' zonale, di norma per un numero di ore corrispondente all'intero incarico di cui lo stesso e' titolare. 7. Contro il provvedimento l'interessato puo' interporre opposizione al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al comma 6. 8. II rigetto dell'opposizione, da comunicare anche al comitato di cui all'art. 13, pone lo specialista in mobilita' zonale, senza peraltro comportare alcuna immediata modificazione del rapporto in essere con la U.S.L. di appartenenza. 9. Non e' consentito l'avvio di procedure di mobilita' zonale prima che siano trascorsi almeno 18 mesi dall'attribuzione dell'incarico. 10. Lo specialista posto in mobilita' ha titolo preferenziale per il conferimento, nell'ambito zonale, di incarichi comunque disponibili, anche se in altra branca specialistica, a condizione che sia in possesso del titolo richiesto per l'accesso alla relativa graduatoria. 11. La mancata accettazione della nuova sede di servizio, individuata con le procedure di cui ai commi precedenti, comporta la decadenza dall'incarico. 12. Nel caso di non agibilita' temporanea della struttura, l'U.S.L. assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

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Art. 5 Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico 1. L'U.S.L. sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all'art. 13, puo' disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attivita' di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. 2. Per la riduzione o soppressione di orario previste al comma 1 la U.S.L., non adotta il provvedimento qualora: a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche convenzionati ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 119/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988;119) o del [decreto del Presidente della Repubblica n. 120/88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1988;120) e successive modificazioni in misura superiore all'anno precedente; b) non sia stata comunque assicurata la continua presenza del personale tecnico ed infermieristico necessario al buon funzionamento dei singoli servizi specialistici; c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature; d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista. 3. Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del comma 1 possono essere applicate le misure di mobilita' previste dal precedente art. 4. 4. L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del Comitato di cui all'art. 13 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione. 5. Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attivita' e/o di revoca dell'incarico e' ammessa da parte dell'interessato opposizione al titolare del potere di rappresentanza dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta. 6. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. 7. Il titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 13 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta. 8. Il Comitato di cui all'art. 13, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, puo' proporre che il caso sia deferito alla Commissione di disciplina per i conseguenti provvedimenti. 9. E' in facolta' dell'U.S.L. adottare provvedimento di mobilita' nell'ipotesi di riduzione o soppressione dell'orario di attivita' ai sensi del presente articolo.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 6

Art. 6 Cessazione dall'incarico 1. L'incarico puo' cessare per rinuncia dello specialista o per revoca della U.S.L. ai sensi dell'art. 5, da comunicare a mezzo di raccomandata A.R. 2. La cessazione e/o revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. 3. Su specifica richiesta dello specialista, l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. 4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi: a) cancellazione o radiazione dall'Albo professionale; b) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 2; c) condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; d) aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 7 in caso di malattia; e) aver compiuto il 65 anno di eta'; f) incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dalla U.S.L. e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della Regione o di Regione limitrofa; g) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 7

Art. 7 Sospensione dall'incarico 1. L'incarico ambulatoriale e' sospeso in caso di: a) sospensione dall'albo professionale; b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 16; c) emissione di mandato o ordine di cattura. 2. Nel caso previsto dal comma 1, lett. c), la riammissione in servizio e' sempre subordinata al parere della commissione di cui all'art. 16.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 8

Art. 8 Graduatorie - Domande - Requisiti 1. Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario, deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico. 2. Qualora la U.S.L. comprenda Comuni di piu' Province la domanda deve essere inoltrata all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L. 3. La domanda deve essere corredata del foglio notizie (Allegato B) compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonche' della documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. 4. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. 5. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) non avere superato il 40 anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presente accordo; b) essere iscritto all'Albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico, disposti dalle Commissioni di disciplina previste dall'attuale o dai precedenti accordi. La dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa; c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A; il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita', come indicato nell'allegato A, il cui possesso e' attestato dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri; per la branca di odontostomatologia e' titolo valido per l'inclusione in graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli odontoiatri di cui alla [legge n. 409/85](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985;409). 6. La domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A. 7. Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie. 8. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, ricevute dall'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri le domande di cui all'art. 8 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvede su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda. 9. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, provvede alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'Ordine dei Medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il Comitato zonale per la durata di 15 giorni. 10. Entro 15 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza motivata di riesame all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale procede al riesame delle graduatorie, su conforme parere del Comitato medesimo e le approva provvedendo alla loro pubblicazione entro 30 giorni successivi alla scadenza del termine predetto. 11. Le graduatorie definitive, approvate dall'Assessore alla Sanita', sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 dicembre di ciascun anno. 12. La pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. 13. L'Assessore regionale alla Sanita' cura l'immediato invio del Bollettino Ufficiale agli Ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri e alle UU.SS.LL. sedi dei Comitati di cui all'art. 13. 14. Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 9

Art. 9 Conferimento di primo incarico 1. L'Assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, qualora il turno disponibile non sia stato assegnato a medico gia' incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici secondo l'ordine della graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e, ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'avente titolo, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro 30 giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi 3. 2. Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria e' riferita, e' tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art. 37. 3. Ai medici gia' in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse. 4. Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico. 5. Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione di accettazione delle presenti norme nonche' dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. 6. La mancata restituzione, entro 20 giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso. 7. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata A.R., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. 8. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. che, su parere del Comitato di cui all'art. 13, decide in via definitiva entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell'istanza. 9. Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico e' conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel Comune sede del presidio della U.S.L. 10. Le modifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parita' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 10

Art. 10 Provvedimenti per la copertura dei turni vacanti 1. I provvedimenti adottati dalle UU.SS.LL. per l'attivazione di nuovi turni, per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura di turni vacanti, vengono comunicati entro trenta giorni all'Assessore regionale alla Sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale provvede alla loro pubblicazione in apposito albo nel periodo dal 15 al 30 di ogni trimestre, con cadenza a marzo, giugno, settembre e dicembre. 2. La comunicazione dei turni disponibili puo' contenere eventuali specificazioni circa il possesso di particolari capacita' professionali che si richiedono allo specialista, al quale deve essere attribuito l'incarico o l'aumento di orario. In tali casi la scelta dello specialista, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 11, avviene sulla base della preventiva verifica del possesso delle specifiche capacita' richieste da parte di apposita commissione di esperti del settore composta di due specialisti delegati dalla U.S.L. e due specialisti designati da membri di parte medica del Comitato consultivo zonale di cui all'art. 13. 3. I sindacati firmatari del presente accordo provvedono a tenere in visione per gli interessati presso le proprie sedi i turni disponibili. 4. Gli specialisti aspiranti all'incarico, entro il 15 giorno del mese successivo a quello della pubblicazione, devono comunicare con lettera raccomandata, la propria disponibilita' all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13, il quale su proposta del Comitato stesso individua, entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine predetto sulla base delle disponibilita' pervenute, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui all'art. 11.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 11

Art. 11 Attribuzione dei turni disponibili 1. Premesso che lo specialista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente accordo in una sola branca e all'interno di uno o piu' ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti della stessa Regione e che le ore di attivita' che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili (aumenti di orario, turni vacanti, turni di nuova istituzione) l'avente diritto, salvo quanto disposto dall'art. 16, comma 11, lettere a), b) e c), e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita': a) specialista che nella specialita' esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente accordo, documentata dal foglio notizie; medico generico ambulatoriale, di cui alla "norma finale n. 1l" in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 di ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione per un numero di ore non superiore a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio; b) specialista che svolga esclusivamente attivita' ambulatoriale regolamentata dal presente accordo (documentata dal foglio notizie) in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante della stessa Regione. Relativamente all'attivita' svolta come aumento di orario ai sensi della presente lett. b), allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'art. 37; c) specialista titolare di incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale, il quale richieda di concentrare in una sola branca il numero complessivo di ore di incarico; d) specialista che svolga altra attivita' con rapporto convenzionale o sia titolare di un rapporto di dipendenza, il quale si sia dichiarato disponibile a svolgere esclusivamente attivita' ambulatoriale e a rinunciare al rapporto convenzionale o a quello di dipendenza ed in quest'ultimo caso non divenga titolare di diritto a pensione diretta in seguito alla rinuncia; e) medico titolare di incarico in via esclusiva a tempo indeterminato ai sensi del [decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 17 settembre 1987](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987-09-17;504) e successive modificazioni in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo, che faccia richiesta all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 per ottenere un incarico specialistico nella branca di cui e' in possesso del titolo di specializzazione. E' consentito a tale medico di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi fino a quando l'incarico da specialista non copra per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come medico dei servizi; f) specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'art. 13, che faccia richiesta all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita'. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire la propria residenza nel Comune nel cui ambito e' sito il presidio ambulatoriale; g) specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione; h) specialista in atto titolare d'incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altre attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 3; i) specialista titolare di pensione che non abbia raggiunto il massimale orario di cui all'art. 3, comma 4. 2. Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera da a ) ad i), l'anzianita' di servizio ambulatoriale o di attivita' riconosciuta equivalente in virtu' di precedenti accordi costituisce titolo di precedenza a parita' di condizione; in caso di pari anzianita' di servizio e' data precedenza all'anzianita' di specializzazione. 3. In ogni caso, allo specialista disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1 non e' consentito il trasferimento qualora non abbia maturato un'anzianita' di servizio di almeno 18 mesi nell'incarico in atto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'. 4. Lo specialista in posizione di priorita' viene invitato dall'Assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, a compilare dichiarazione di disponibilita' al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni alla U.S.L., per la formalizzazione dell'incarico, che dovra' avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione. 5. Esperita inutilmente la procedura innanzi prevista, l'incarico viene conferito allo specialista individuato dall'Assessore regionale alla sanita' o dal suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13, secondo l'ordine della graduatoria riferita all'anno in cui avviene la pubblicazione della disponibilita' dell'incarico. 6. In deroga alle priorita' ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, la U.S.L., sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, ha la facolta' di attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca, sempreche' il sanitario interessato al provvedimento svolga in via esclusiva attivita' professionale ai sensi del presente accordo. 7. La U.S.L. deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui e' stato incrementato l'orario e la consistenza numerica dell'orario aumentato, la quale costituisce aumento del monte ore globale regionale di cui al comma 5 dell'art. 1. 8. In attesa del conferimento dell'incarico secondo le procedure suindicate la U.S.L. puo' conferire incarichi provvisori secondo l'ordine della graduatoria con priorita' per i medici non titolari di altro incarico e non in posizione di incompatibilita'. 9. L'incarico provvisorio non puo' avere durata superiore a tre mesi e cessa in ogni caso con la nomina del titolare. 10. Allo specialista incaricato in via provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto dall'art. 32 per i sostituti non titolari di altro incarico.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 12

Art. 12 Copertura degli incarichi in situazioni di carenza 1. Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui all'art. 11, risulti impossibile procedere alla copertura dei turni vacanti, dei turni di nuova istituzione o dei turni comunque disponibili per mancanza di specialisti disposti ad accettare l'incarico, l'U.S.L. puo' assegnare l'incarico ad un sanitario comunque disponibile, purche' sia in possesso di titolo idoneo ai sensi dell'allegato A, non abbia superato il limite di eta' di 65 anni e non versi in posizione di incompatibilita', dandone comunicazione all'Assessore regionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del Comitato di cui all'art. 13. 2. L'incarico si intende attribuito per un periodo di tre mesi, al termine dei quali viene rinnovata la procedura prevista dall'art. 11 e successivamente quella prevista dal comma 1. Nel caso che l'incarico sia nuovamente conferito allo stesso specialista, esso deve essere inteso come nuovo incarico conferito a titolo precario. 3. Al medico incaricato ai sensi dei commi 1 e 2 oltre al trattamento tabellare, vengono corrisposti soltanto l'indennita' di rischio, le quote di caro-vita e il rimborso delle spese di accesso, se dovuti ai sensi del presente Accordo.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 13

Art. 13 Comitato consultivo zonale 1. In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o piu' UU.SS.LL., definito con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanita', d'intesa con i Sindacati firmatari del presente Accordo e con l'ANCI regionale, e' costituito un Comitato consultivo zonale. 2. Detto provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il Comitato ha sede, sentiti i Sindacati firmatari del presente Accordo, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate. 3. L'U.S.L. sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessore alla sanita' della Regione e sentite le altre UU.SS.LL. interessate nonche' i Sindacati firmatari del presente accordo, e' tenuta ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attivita', facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso. 4. Il Comitato e' composto da: a) l'Assessore regionale alla sanita', o da un suo delegato, che ne assuma la presidenza; b) tre rappresentanti tecnici delle UU.SS.LL., designati dall'A.N.C.I. e dall'U.N.C.E.M. regionali. In mancanza di designazione da parte di A.N.CI. e U.N.C.E.M. entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla sanita', sentite le UU.SS.LL. interessate; c) quattro rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito territoriale, come precisato al comma 1 del presente articolo, con il sistema previsto per le elezioni dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 5. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico. 6. Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati ed eletti, con le stesse modalita', altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. 7. Il Comitato e' costituito con provvedimento della giunta regionale, promosso dall'Assessore regionale alla sanita', che procede alla nomina dei componenti. 8. Il Comitato svolge i seguenti compiti: a) formazione delle graduatorie; b) gestione unitaria del rapporto relativamente agli Specialisti che operano presso piu' UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale, nonche' tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso le singole UU.SS.LL. con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attivita' rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilita' di cui all'art. 2, della certificaziane dello stato di servizio dei sanitari, nonche' di ogni altra attivita' prevista dal presente accordo; c) indicazione, alla U.S.L. che deve conferire l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione; d) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie compilati annualmente dagli interessati, delle incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonche' dal possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; verifica della certificazione di non incompatibilita' con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche e private, presso cui il sanitario presta servizio in qualita' di dipendente o di convenzionato, al momento in cui nei confronti del sanitario stesso deve essere conferito un nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attivita' dell'incarico in atto svolto; della formulazione alle UU.SS.LL., sulla base delle domande ricevute delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede piu' vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune; e) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati; f) procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente Accordo. 9. Il Comitato tratta, altresi', le sottoelencate materie in merito alle quali svolge funzioni consultive in favore dell'Assessore regionale alla sanita' e/o delle singole UU.SS.LL. ed in particolare: a) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi specialistici extradegenza; b) l'individuazione del fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare a ciascuna struttura specialistica extra-ospedaliera; c) l'individuazione quantitativa delle esigenze di prestazioni specialistiche di ciascuna branca e criteri attuativi degli orari di servizio per singola branca; d) l'individuazione del tipo del fabbisogno di apparecchiature e strumentari per l'adeguamento alle reali esigenze dei cittadini; e) le proposte in ordine ai processi di innovazioni tecnologiche; f) la verifica delle applicazioni delle misure di igiene, di prevenzione, e di sicurezza nei luoghi di lavoro; g) l'attuazione dei programmi e dei corsi di aggiornamento professionale; h) tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente Accordo. 10. Il Comitato qualora a richiesta di una delle parti debba trattare specifici aspetti riguardanti una singola U.S.L. e' integrato dal titolare del potere di rappresentanza della U.S.L. interessata o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale. 11. Il Comitato si riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti. 12. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla U.S.L. sede del Comitato. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 14

Art. 14 Comitato Consultivo Regionale 1. In ciascuna delle Regioni e' istituito, con provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato Consultivo composto da: l'Assessore regionale alla sanita' o un suo delegato che ne assuma la presidenza; tre membri rappresentanti delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale; quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo; tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per la elezione dei Consigli direttivi dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari, che ne assumono anche l'onere economico. 3. Oltre ai titolari saranno rispettivamente nominati e eletti con le stesse modalita' altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario o dirigente amministrativo indicato dalla Regione. 5. La sede del Comitato e' indicata dall'Amministrazione regionale. 6. La Regione destina i mezzi, i locali ed il personale necessario per lo svolgimento dei compiti gravanti sull'Assessore regionale alla sanita', o suo delegato, quale presidente del Comitato regionale e per consentire al Comitato stesso l'espletamento di tutti i compiti e le funzioni attribuitigli dal presente Accordo. L'Assessore regionale alla sanita', o il suo delegato, quale presidente del Comitato regionale dispone per l'attivazione di apposito protocollo di ricevimento e spedizione della corrispondenza con i medici, con le UU.SS.LL. e con i Comitati zonali. 7. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri in ondine ai provvedimenti di competenza regionale, ed in particolare in merito alle seguenti materie: a) la corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo nazionale unico e la rapida applicazione delle stesse; b) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua attuazione ai fini del miglioramento dei servizi sanitari pubblici specialistici extra-degenza; c) l'individuazione del fabbisogno di ore di incarico necessario alle strutture pubbliche specialistiche extra-degenza nella salvaguardia del monte ore regionale e la verifica delle future esigenze conseguenti alle espansioni di attivita' dell'assistenza specialistica; d) l'attuazione di criteri in base ai quali definire il fabbisogno del personale tecnico ed infermieristico da assegnare al complesso delle strutture pubbliche ospedaliere ed extra-degenza quale quota parte dell'unitaria pianta organica della U.S.L. cui fa capo ciascuna struttura; e) le proposte in ordine all'adeguamento ed ammodernamento tecnologico e delle attrezzature strumentali; f) le condizioni ambientali, la qualita' del lavoro ed i carichi di lavoro; g) i programmi volti ad incrementare la produttivita' del lavoro; h) la individuazione dei programmi di aggiornamento professionale degli specialisti ambulatoriali ed il relativo finanziamento; i) tutte le altre materie specificatamente e/o tassativamente indicate nel presente Accordo. 8. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 15

Art. 15 Funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 13 e 14 1. I Comitati di cui agli articoli 13 e 14 sono validamente riuniti qualunque sia il numero dei componenti presenti e deliberano a maggioranza. 2. In caso di parita', prevale il voto del presidente. 3. I pareri di competenza dei Comitati, che sono vincolanti nei casi espressamente previsti dalle norme, sono in ogni caso obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di parere.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 16

Art. 16 Commissione regionale di disciplina 1. E' istituita, con provvedimento dell'Amministrazione regionale su proposta dell'Assessore alla sanita', una commissione regionale di disciplina composta da: a) tre membri medici e un esperto in rappresentanza delle UU.SS.LL. designati dall'ANCI e dall'UNCEM regionali. In mancanza di designazione da parte di ANCI e UNCEM entro 90 giorni provvede l'Assessore regionale alla sanita', sentite le UU.SS.LL. interessate; b) un membro medico in rappresentanza della U.S.L. che ha proceduto al deferimento; c) un esperto nominato dall'Ordine capoluogo regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri su designazione dei Sindacati firmatari del presente Accordo; d) quattro rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono eletti tra i medici specialisti ambulatoriali operanti nell'ambito regionale con il sistema previsto per l'elezione dei Consigli direttivi degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri escluso il quorum ai fini della validita' delle elezioni. 2. Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti sono svolte a cura dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri del capoluogo regionale, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati firmatari che ne assumono anche l'onere economico. 3. La presidenza e' assunta da uno dei membri medici di designazione sindacale. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Amministrazione regionale. 5. La Commissione ha sede presso l'Assessorato regionale alla sanita' che ne assume gli oneri di funzionamento. 6. La Commissione disciplinare e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni. 7. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. 8. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti. 9. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. 10. Gli esperti partecipano alle sedute della Commissione senza diritto di voto. 11. La Commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: a) Richiamo: per trasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 11. b) Diffida: per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 11. c) Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: per recidiva per inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida; per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali; per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo. Il provvedimento comporta la sospensione della possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 11 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni. d) Revoca: per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali la U.S.L. abbia accertato gravissime responsabilita'. 12. La deliberazione e' comunicata, a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli odontoiatri di competenza e all'Assessore regionale alla sanita' o suo delegato, quale presidente del Comitato ex art. 13, che ne dara' notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 17

Art. 17 Doveri e compiti dello specialista 1. Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. deve: a) attenersi alle disposizioni che la U.S.L. emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali; b) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo; c) redigere e trasmettere all'Assessore regionale alla Sanita' o al suo delegato, quale presidente del Comitato di cui all'art. 13 entro il 15 febbraio di ciascun anno il foglio notizie di cui all'allegato B; d) osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico. 2. Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti. 3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso della U.S.L. delle ore di lavoro non effettuate. 4. Poiche' l'inosservanza dell'orario e' fonte di disservizio, ripetute e non occasionali infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte della U.S.L.; in caso di recidiva o persistenza la U.S.L. deferisce lo specialista alla Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti disciplinari. 5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento dello specialista alla Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti di competenza, anche per iniziativa del Comitato zonale. 6. Gli specialisti gia' in servizio, nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso. 7. Il rifiuto di lasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico. 8. Lo specialista che presta la propria attivita' per la U.S.L. deve inoltre assolvere ai seguenti compiti: a) assicurare il consulto con il medico di base, previa autorizzazione della U.S.L.; b) assicurare il consulto specialistico interdisciplinare; c) rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa; d) utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie; e) compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente; f) adeguarsi alle disposizioni della U.S.L. in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta; g) prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonche' fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi; h) usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dalla U.S.L. comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie; i) partecipare alle attivita' di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie; l) informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia; m) assumere in cura il paziente su proposta del medico curante ovvero direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante; n) redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari; o) collaborare alle attivita' di farmacovigilanza pubblica; p) partecipare alle attivita' connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate; q) partecipare alla correlazione con i settori della sanita' pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta. 9. Nell'attivita' di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica. 10. Le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialita' farmaceutiche e di galenici da parte dello specialista ambulatoriale avvengono in conformita' a quanto previsto in merito dall'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 18

Art. 18 Organizzazione del lavoro 1. Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantir loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7 e le ore 20 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, l'attivita' specialistica puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. E' consentito l'accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialita': ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto e' consentito anche alle altre branche specialistiche. 3. Allo scopo di accrescere la qualita' e la produttivita' dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche extra-degenza l'organizzazione del lavoro deve prevedere piu' turni giornalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola. 4. L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve altresi' assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di 12 ore settimanali o comunque per un numero di ore parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza, valorizzando il lavoro intedisciplinare di gruppo e la responsabilita' di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dalla U.S.L. Nel caso che la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema a prenotazione secondo lo standard indicativo di quattro assistiti/ora. 6. La prenotazione relativa alle visite successive e' effettuata secondo modalita' di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuita' diagnostico terapeutica. 7. Il numero di prestazioni sia ordinarie che di particolare impegno professionale di cui all'art. 19 erogabili per ciascuna ora di attivita' sara' determinato sulla base della tipologia e della complessita' della prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni/ora non puo' di norma essere superiore a quattro. 8. Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni autorizzate dal medico responsabile del poliambulatorio. 9. Nel caso che l'orario disponibile secondo la lettera di incarico si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguira', ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, comma 11, 12 e 13. 10. La media delle prestazioni erogate dallo specialista e' soggetta a periodiche verifiche da parte della U.S.L. sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente nel presidio. 11. Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalita' organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato. 12. La richiesta di prolungamento di orario puo' essere avanzata anche da parte dello specialista. 13. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il compenso orario di cui all'art. 32 maggiorato degli incrementi periodici di anzianita'. 14. L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza e l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilita' di un medico a rapporto di dipendenza che non abbia funzioni di diagnosi e cura o di un medico a rapporto convenzionale a mente della norma finale n. 12 o del [decreto del Presidente della Repubblica n. 504/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;504). 15. Per ciascun servizio specialistico al quale sia addetta una pluralita' di sanitari convenzionati ai sensi del presente Accordo, non inferiore a quattro unita' per le branche di radiologia e analisi e non inferiore a tre unita' per la fisiochinesiterapia, l'U.S.L. prevede la presenza di un coordinatore individuato, con l'assenso dell'interessato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca in servizio presso il presidio. 16. Lo specialista in interesse non si pone in posizione di preminenza gerarchica rispetto agli altri specialisti di branca, ma di coordinamento operativo con attribuzione di indirizzi e di verifica del programma di lavoro. 17. Allo specialista cui viene attribuito l'adempimento in parola spetta la indennita' di cui all'art. 43. 18. Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano: a) tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di day-hospital, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata; b) gli atti e gli interventi specialistici di particolare impegno professionale, di cui all'allegato C sia intra che extra-moenia. 19. Le attivita' dello specialista ambulatoriale riguardano: a) l'attivita' di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta delle UU.SS.LL., nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle [leggi nn. 194/78 e 180/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;180); tutela dell'infanzia e dell'eta' evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano, educazione sanitaria e termalismo; b) le attivita' di riabilitazione anche mediante l'applicazione di protesi e di ortesi. L'esecuzione delle protesi dentarie e ortodontiche e' regolamentata dalle norme di cui all'allegato D; c) le attivita' di supporto specialistico interdisciplinare per tutte le branche specialistiche previste dall'allegato A; d) le attivita' di supporto agli atti di natura medico-legale; e) le attivita' di consulenza richieste dalle UU.SS.LL. per i propri fini istituzionali. 20. Le modalita' tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi della U.S.L. 21. Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali pubblici del S.S.N., fermo restando che il sanitario non e' soggetto ad alcun vincolo gerarchico, l'attivita' svolta dallo specialista ambulatoriale non puo' in alcun modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo VI del [decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1987;270). 22. Nel caso di specialisti che espletano la loro attivita' all'interno di unita' operative complesse in cui opera anche personale dipendente, ai fini di quanto previsto dal comma 21 l'attivita' dello specialista va determinata dividendo il complesso delle prestazioni eseguite dall'unita' operativa per il numero dei professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attivita' da ciascuno di essi svolta.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 19

Art. 19 Prestazioni di particolare impegno professionale 1. Fermo restando l'obbligo di eseguire le prestazioni di cui all'art. 18 lo specialista, salvo controindicazioni cliniche, e' tenuto ad effettuare, secondo modalita' organizzative convenute con le UU.SS.LL., durante il normale orario di servizio, gli atti e gli interventi di particolare impegno professionale previsti nell'allegato C finalizzati alla definizione diagnostica e alla continuita' terapeutica, allo scopo di migliorare la qualita' e l'efficienza dei servizi nell'area della specialistica extra-degenza. 2. ((Per l'espletamento di tali interventi allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'art. 32, rapportato al tempo di esecuzione indicato a fianco di ciascuna prestazione. )) 3. In ogni caso gli emolumenti di cui al comma 2, da corrispondere con cadenza trimestrale, non possono superare nell'arco del trimestre il cinquanta per cento dei compensi orari spettanti allo specialista. 4. Laddove ricorrano le condizioni per organizzare l'attivita' dei servizi, ivi compresa l'esecuzione delle P.I P., sulla base di protocolli volti a una gestione programmata e per obiettivi, che coinvolga quanto meno un intero presidio poliambulatoriale, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti con modalita' da concordare a livello locale e in misura comunque non superiore al sessanta per cento (60%) dei compensi orari spettanti allo specialista. 5. Nel caso che gli obiettivi convenuti ai sensi del comma 4 non siano raggiunti per ragioni non imputabili alla volonta' dello specialista, i compensi per le prestazioni di particolare impegno professionale sono corrisposti nella misura e secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 20

Art. 20 Prestazioni di attivita' extra-moenia 1. La U.S.L. per propri fini istituzionali o esigenze erogative, puo' chiedere allo specialista ambulatoriale di cui al presente Accordo di svolgere l'attivita' professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attivita' extra-moenia). 2. Le prestazioni specialistiche in regime di attivita' extra-moenia rivestono carattere di consulenza e/o di consulto, sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso: a) il domicilio del paziente, ai sensi dell'art. 25, 6 comma, della [legge n. 833/78](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978;833); b) lo studio privato del medico di fiducia convenzionato; c) le altre strutture pubbliche del S.S.N. (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunita terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc; d) gli ospedali pubblici del S.S.N. 3. L'attivita' extra-moenia e' svolta al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato ed e' preventivamente convenuta con lo specialista interessato. 4. La U.S.L. puo' chiedere allo specialista la disponibilita' a svolgere attivita' extra-moenia anche durante il suo orario di servizio, sempreche' ricorrano oggettive condizioni di fattibilita'. 5. L'attivita' extra-moenia e' richiesta ed autorizzata di volta in volta dalla U.S.L. competente. 6. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 32 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 21

Art. 21 Aggiornamento professionale - Formazione permanente 1. L'aggiornamento professionale-formazione permanente dello specialista comprende: a) la partecipazione obbligatoria ai corsi di aggiornamento organizzati dalla U.S.L.; b) la frequenza obbligatoria a congressi, convegni, seminari ed altre manifestazioni consimili, compresi nei programmi delle UU.SS.LL.; c) l'uso di tecnologie audiovisive ed informatiche messe a disposizione dalle UU.SS.LL. 2. Le Regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ed i sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente degli specialisti ambulatoriali, anche in relazione all'attuazione dei progetti-obiettivo. 3. Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento e indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono alla attuazione dei corsi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio sono scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del medico anche in relazione all'evoluzione della patologia. 4. I corsi di aggiornamento, fatte salve diverse determinazioni concordate a livello regionale, si svolgono per almeno 32 ore annue. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico della U.S.L. 5. ((Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, allo specialista compete, per il numero delle ore di frequenza, il compenso di cui all'art. 32, comma 1 e 2, maggiorato degli eventuali incrementi periodici di anzianita'. )) 6. Nei confronti dello specialista che presta la propria attivita' in piu' UU.SS.LL. il compenso di cui al comma 5 viene corrisposto dalle UU.SS.LL. interessate in proporzione del numero delle ore svolte presso ciascuna U.S.L. 7. E' in facolta' della Regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente di cui al presente articolo: a) i corsi organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari del presente Accordo; b) corsi o iniziative ufficialmente attivati da universita', ospedali, istituti di ricerca, societa' scientifiche o organismi similari. 8. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del comma 7 lo specialista deve avanzare preventiva formale domanda di partecipazione alla U.S.L. competente per la conseguente autorizzazione. Per la frequenza a detti corsi al sanitario spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4 e 5. 9. Al termine di ciascun corso il sanitario ha l'obbligo di fornire alla U.S.L. idonea documentazione, rilasciata a cura dell'organismo che ha svolto l'aggiornamento, attestante fra l'altro i giorni e le ore durante i quali l'interessato ha frequentato i corsi. 10. L'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente deve prevedere una destinazione di risorse vincolate a questo scopo.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 22

Art. 22 Tutela sindacale 1. Ai fini dell'esercizio del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuto a ciascun sindacato di categoria dei medici ambulatoriali firmatario del presente accordo l'istituto del distacco sindacale nelle seguenti misure: 1) un distacco totale ogni duemila iscritti; 2) 1.500 ore annue per ogni mille iscritti per l'espletamento dei compiti connessi al rinnovo ed all'applicazione dell'accordo e per i rapporti con gli enti locali del Servizio sanitario nazionale. 2. Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti e' rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali - per ciascun sindacato nazionale - viene effettuato a cura della U.S.L. la trattenuta della quota sindacale di cui al successivo art. 41. 3. Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo e' riconosciuto ai soli sindacati nazionali di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale. 4. Il distacco sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente accordo. 5. Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. 6. Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del comma 1 del presente articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori regionali alla Sanita' e al Ministero della Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico ed il numero di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco. 7. Gli Assessori regionali alla Sanita' provvedono a darne comunicazione alle UU.SS.LL. interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno. 8. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle UU.SS.LL. interessate, e per conoscenza al Ministero della Sanita' e agli Assessorati alla Sanita', i nominativi degli specialisti per i quali e' richiesto il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale del medico. 9. Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 23

Art. 23 Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro 1. Le UU.SS.LL. sono tenute ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrita' fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenute altresi' ad applicare tutte le leggi vigenti in materia. 2. I sindacati firmatari del presente accordo hanno potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 24

Art. 24 Diritto all'informazione 1. La U.S.L. garantisce ai sindacati firmatari del presente accordo una costante e preventiva informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano: a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalita' dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza; b) il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonche' i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 25

Art. 25 Consultazioni tra le parti 1. Su richiesta di una delle parti sono effettuati incontri a livello di U.S.L., con la eventuale partecipazione anche di altre categorie dei medici impegnati nell'area delle attivita' ambulatoriali extra-degenza, per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attivita' ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate, anche in riferimento agli argomenti previsti all'art. 13, comma 9.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 26

Art. 26 Assenze non retribuite 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'U.S.L. conserva l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione. 2. Nessun compenso e' dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza. 3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a Consigliere comunale di comune capoluogo di Regione l'U.S.L. conserva, a richiesta dell'interessato, l'incarico senza retribuzione per l'intera durata del mandato. 4. I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'art. 11. 5. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni. 6. Ricorrenti assenze non retribuite verranno valutate per eventuale segnalazione alla Commissione di cui all'art. 16 per i provvedimenti opportuni. 7. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in piu' posti di lavoro e/o piu' UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 27

Art. 27 Assenza per servizio militare 1. Lo specialista che ha sospeso la propria attivita' per il servizio di leva o richiamo alle armi e' reintegrato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo. 2. Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica. 3. Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi e' conteggiato come anzianita' di incarico ai soli effetti dell'articolo 11.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 28

Art. 28 Malattia - Gravidanza 1. Allo specialista confermato nell'incarico che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi. 2. Lo specialista non ancora confermato, in caso di malattia o infortunio ha diritto alla conservazione dell'incarico senza corresponsione di compensi, per la durata massima di 12 mesi. 3. Alla specialista confermata nell'incarico, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. 4. La U.S.L. puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 29

Art. 29 Permesso annuale retribuito - Congedo matrimoniale 1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30 giorni non festivi purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale. 2. Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30 giorni. 3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sara' concesso a condizione che l'USL possa provvedere al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente. 4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1 semestre dell'anno successivo. 5. Detto periodo e' elevato a 45 giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennita' di rischio da radiazione di cui all'art. 35. 6. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati. 7. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 26 e 27. 8. Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio. 9. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dagli articoli 32 e 34, le quote aggiuntive per variazioni del costo della vita e, qualora dovuta, l'indennita' di rischio.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 30

Art. 30 Sostituzioni 1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilita'. 2. Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1. 3. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. 4. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. 5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 32 e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente accordo. 6. Al medico sostituto, che sia gia' titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale. 7. Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le modalita' del presente accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonche' il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 37.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 31

Art. 31 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi 1. L'U.S.L., d'intesa con i sindacati firmatari provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai sensi dell'art. 20. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) per la responsabilita' verso terzi: L. 1.500.000.000 per sinistro; L. 1.000.000.000 per persona; L. 500.000.000 per danni a cose o ad animali; b) per gli infortuni: L. 1.000.000.000 per morte o invalidita' permanente; L. 150.000 giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea e con decorrenza dal 1 giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. 4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 35 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della U.S.L.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 32

Art. 32 Compensi tabellari - Fasce di anzianita' - Scatti biennali 1. Ai medici specialisti ambulatoriali e' corrisposto mensilmente a decorrere dal 1 luglio 1988 un compenso forfettario rapportato a L. 19.200 per ora di incarico. A tale compenso base sono apportati aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) ed incrementi periodici per fascie triennali di anzianita' nella misura del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di sette fasce. Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al conseguimento delle fasce di anzianita' successive. 2. Il compenso forfettario di cui al comma 1 viene elevato a L. 19.300 con decorrenza 1 gennaio 1989, a L. 20.600 con decorrenza 1 gennaio 1990 e a L. 21.100 con decorrenza 1 gennaio 1991. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1989 sui compensi di cui al comma 2 sono apportati incrementi periodici per fasce biennali di anzianita' nella misura costante del 6% (sei per cento) fino ad un massimo di otto fasce ed in successivi aumenti biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computato sul valore dell'ottava fascia. 4. Tanto gli aumenti che gli incrementi di cui ai commi 1, 2 e 3 decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento della anzianita'. 5. Nei confronti dei medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981, ai fini delle fasce di anzianita' e degli scatti biennali e' valutata l'intera anzianita' di servizio maturata senza soluzione di continuita' presso gli Enti firmatari dell'accordo dell'11 giugno 1975 e ai sensi dell'accordo stesso. 6. Con tale anzianita' viene cumulata quella maturata successivamente e senza soluzione di continuita' con il precedente rapporto. 7. In caso di servizio prestato senza soluzione di continuita' presso piu' enti mutuo-previdenziali o presso piu' UU.SS.LL., l'anzianita' da valutare e' quella maggiore. 8. Ai fini della determinazione dell'anzianita' non sono presi in considerazione i periodi di assenza non retribuiti. 9. Per le assenze dal servizio che non rientrano tra quelle retribuite ai sensi degli articoli 22, 28, commi 1 e 3, e 29, nessun compenso va corrisposto allo specialista attesa la natura professionale del rapporto con l'U.S.L. 10. Il compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la fine del mese di competenza. 11. Per l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%. 12. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%. 13. Le Regioni attuano, di intesa con le UU.SS.LL. e sentiti i Sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le varie Unita' Sanitarie Locali allo scopo di assicurare entro il 27 di ciascun mese la corretta corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente accordo.

Accordo collettivo nazionale ex art. 48 L. n. 833/78-art. 33

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