DECRETO 3 marzo 1990, n. 362

Type Decreto
Publication 1990-03-03
Ultimo aggiornamento 2000-05-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 18/12/1990

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Visto l'art. 8 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sulla disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'articolo 8 della legge sopracitata, all'emanazione di nuove norme regolamentari per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, per la presentazione dei relativi rendiconti e per il loro riscontro amministrativo;

Vista la nota 153979 del 27 luglio 1989, con cui e' stato comunicato l'assenso del Ministero del tesoro sullo schema di regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dall'adunanza generale del Consiglio di Stato del 7 dicembre 1989;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Rimesse di fondi alle rappresentanze all'estero

1.Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri versa all'apposito conto corrente infruttifero accesso presso la tesoreria centrale, a carico dei pertinenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al Portafoglio dello Stato per le operazioni di rimessa all'estero. I versamenti al predetto conto corrente vengono effettuati periodicamente sulla base di preventivi di massima predisposti dal Ministero degli affari esteri.

2.Per l'utilizzazione delle somme versate al conto corrente di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri invia al Portafoglio dello Stato ordini di rimessa a favore delle rappresentanze diplomatiche o degli uffici consolari e copia di essi alle sedi destinatarie, alla Ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. Tali titoli hanno valore di ordini di accreditamento.

3.Per un maggior coordinamento delle spese di funzionamento degli uffici, le rimesse di cui al comma 2 possono essere disposte a favore della locale rappresentanza diplomatica perche' provveda, sulla base di istruzioni ministeriali, alla successiva riassegnazione dei fondi agli uffici consolari esistenti nell'ambito del Paese in cui essa ha sede.

4.Sulla base dei dati rilevati nel corso della gestione, la rappresentanza diplomatica puo' proporre al Ministero una diversa ripartizione dei fondi.

5.Le sedi che ricevono fondi per il tramite della locale rappresentanza diplomatica devono trasmettere alla sede mittente la dichiarazione di ricevuta.

6.Le eventuali spese di somministrazione di fondi sono contabilizzate dalla sede mittente e sono imputate ai competenti capitoli di bilancio.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 8 della legge n. 15/1985 (Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 8. - Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono introdotte norme per lo snellimento delle procedure delle spese da ordinarsi ed effettuarsi all'estero, ivi comprese quelle in economia, e per l'adeguamento delle procedure stesse e dell'attivita' all'estero dei funzionari amministrativi del Ministero degli affari esteri con qualifica dirigenziale ai principi ed alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Nello stesso regolamento sono disciplinati, secondo criteri di massima semplificazione procedurale e documentale, le modalita' ed i termini per la presentazione dei rendiconti relativi alle spese di cui al comma precedente e per il loro riscontro amministrativo". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Rimesse per determinati pagamenti

1.Per i pagamenti a favore del personale in servizio all'estero o di altri beneficiari diversi dalle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, in alternativa alle modalita' di cui all'art. 1, i relativi fondi possono essere rimessi alle sedi con ordinativi diretti specificanti i creditori e le somme ad essi dovute.

2.Per i pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali, comportanti operazioni di trasferimento di fondi a terzi creditori di somme non soggette ad accertamento o a verifica di effettuata prestazione, sono disposti dai competenti uffici centrali ai fini del discarico amministrativo, ordini di rimessa portanti l'indicazione "emesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 15/1985".

3.Gli importi che si rendono disponibili su ordini di rimessa disposti ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 15 possono essere utilizzati per altri pagamenti di cui al comma precedente afferenti lo stesso capitolo di bilanco. In tal caso l'amministrazione inviera' agli organi di controllo copia dell'atto di autorizzazione a provvedere.

Nota all'art. 2: - Il secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 15/1985 prevede che: "I pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali che individuano il creditore e l'ammontare dovutogli vengono effettuati dalla sede all'estero dopo che il Ministero avra' comunicato l'avvenuta definizione delle relative procedure amministrative e di controllo. La sede all'estero ottiene il discarico amministrativo ad ogni effetto delle somme accreditatele con decreto da emanarsi dall'ufficio centrale o da quello regionale, a cio' autorizzato ai sensi dell'art. 9, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta Tesoro delle eventuali eccedenze. Del decreto di discarico viene data comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti".

Art. 3

Pagamenti all'estero

1.Ai pagamenti da effettuarsi all'estero provvedono le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari mediante prelevamento dei fondi ad essi accreditati con le procedure di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4

Trasfermento di fondi

1.Nel caso in cui i fondi accreditati ad una rappresentanza diplomatica o ad un ufficio consolare risultano, in base alle previsioni di spesa aggiornate, eccedenti le necessita' della sede stessa, i competenti uffici del Ministero degli affari esteri possono autorizzarne il trasfermento ad altra rappresentanza diplomatica o altro ufficio consolare per spese gravanti sullo stesso capitolo.

2.I trasferimenti di cui al comma 1 devono essere disposti entro il 31 ottobre dell'esercizio cui si riferisce l'accreditamento.

3.Delle operazioni di trasferimento avvenute a norma dei commi precedenti, viene data comunicazione, a cura della sede mittente, agli uffici ministeriali competenti, alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti. La sede che riceve i fondi ne invia dichiarazione di ricevuta alla sede mittente.

4.I trasferimenti di fondi di cui ai precedenti commi sono considerati, a tutti gli effetti, come riduzione del carico dei fondi somministrati per la sede cedente e come aumenti del carico per la sede ricevente. 5. le eventuali spese bancarie per le operazioni di trasferimento di fondi sono a carico della sede cedente e sono imputate ai competenti capitoli di bilancio. 6. La sede che trasferisce i fondi allega al rendiconto copia dell'ordine di trasferimento e dell'avviso di addebito nonche' la dichiarazione di ricevuta di cui al comma 3 del presente articolo. 7. La sede che riceve i fondi allega al rendiconto copia dell'ordine di rimessa e dell'avviso bancario di accredito. 8. I trasferimenti di cui al presente articolo possono essere effettuati anche fra sedi operanti i Paesi diversi purche' cio' non comporti cambio nella valuta di finanziamento.

Art. 5

Formazione ed esecuzione dei contratti

1.Secondo quanto disposto dall'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata, anche per quanto attiene al ricorso alla trattativa privata, dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e le situazioni locali.

2.Per l'osservanza dei termini di pagamento previsti da disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali l'esecuzione della spesa puo' essere autorizzata, prima della definizione della procedura di controllo, dal competente ufficio ministeriale, tenuto conto degli elementi forniti dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare.

Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 86 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) e' il seguente: "Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni locali".

Art. 6

Spese in economia

1.I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono quelli previsti dal regolamento per le spese in economia del Ministero.

Art. 7

Rendicontazione delle spese

1.I funzionari preposti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, a fronte degli accreditamenti ricevuti, sia direttamente che con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 1, devono presentare, ogni semestre, o quando cessino dalle loro funzioni, il rendiconto delle somme erogate, ad eccezione dei pagamenti eseguiti in relazione ad atti amministrativi ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento.

2.(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 22 MARZO 2000, N. 120 )).

Art. 8

Documentazione giustificativa di spesa

1.Le spese sostenute all'estero sono giustificate mediante fatture dettagliate e quietanzate o documenti equipollenti.

2.Nei casi in cui gli usi locali non prevedono il rilascio di fatture o documenti equipollenti, deve essere acquisita una documentazione sostitutiva da integrare con la descrizione delle spese sostenute.

Art. 9

Discarico delle spese sostenute in esecuzione di atti amministrativi ministeriali

1.Per i pagamenti in esecuzione di atti amministrativi ministeriali di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari ottengono ad ogni effetto il discarico amministrativo delle somme ad essi accreditate con decreto emanato dal competente ufficio ministeriale.

2.Il decreto di discarico viene emanato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio su presentazione della distinta dei pagamenti eseguiti e della ricevuta dei versamenti ai conti correnti valuta tesoro delle eventuali eccedenze. Copia di detto decreto con la distinta dei pagamenti viene inviata in comunicazione alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Art. 10

Utilizzazione dei saldi del conto corrente infruttifero

1.I saldi attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio sui versamenti effettuati a carico dei singoli capitoli di bilancio sul conto corrente infruttifero di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti al precedente esercizio. Alla scadenza di ciascun esercizio il Ministro degli affari esteri comunica al Portafoglio dello Stato, alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti l'elenco dei saldi attivi da conservare e di quelli per i quali si provvede al versamento al bilancio dell'entrata.

2.Sugli ordini di rimessa, disposti a carico dei saldi attivi di cui al comma 1, dovra' essere apposta l'annotazione: "emesso ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 15/1985".

3.Gli importi residui dei saldi attivi non utilizzati ai sensi del comma 1 entro l'esercizio successivo a quello di provenienza vengono versati al bilancio dell'entrata.

Nota all'art. 10: - Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 15/1985 (per il titolo si veda in note alle premesse) prevede che: "Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all'art. 1 sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata".

Art. 11

1.Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, n. 5515 del 19 settembre 1987.

Il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS Il Ministro del tesoro CARLI

Visto, il Guardasigilli VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1990

Registro n. 14 Esteri, foglio n. 229

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