LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405
Entrata in vigore della legge: 1/1/1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Capo I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1
Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi. Tenuto conto delle operazioni di rimborso dei prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi per l'anno finanziario 1991. 2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750 miliardi.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3 dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La Legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuovi e maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificatamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La Legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove e maggiori entrate per ciacuno anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione, dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale nuove e maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art. 11-bis nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3 del comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".
Art. 2
Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove e maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciscuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616.579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 10.767,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. 3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991 in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge. 6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 468 le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 nelle misure indicate nella Tabella F, allegata alla presente legge. 8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico degli esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 concernente "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio", e' il seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del Tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno piu' accantonamenti di segno positivo o di parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministero del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio o correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1. 3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere. 4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3), lettera h) dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del Tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11". - Il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e' il seguente: "Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine). Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e' istituito nella parte corrente, un "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine", le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio. Con decreti del Ministro del Tesoro, da registrarsi alla Corte dei Conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso; 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate. Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente n. 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio". - Il testo dell'art. 11 comma 3, lettere e), ed f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e' il seguente: "e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale". - Il testo dell'art. 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)", e' il seguente: "Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento e dagli altri istituti di credito, abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazione di durata ultraquinquennale, puo' essere accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988".
Capo II. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3
1.In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.
Note all'art. 3: - Il D.P.C.M. 28 settembre 1990, reca norme concernenti adeguamento degli scaglioni delle aliquote IRPEF, delle detrazioni dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del d.l. 2 marzo 1989, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154". - Il testo dell'art. 3, secondo comma, del D.L. 2 marzo 1989 n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 concernente "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie e contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative", e' il seguente "2. Entro il 30 settembre di ciacun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito, sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989".
Art. 4
1.Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo 4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67.
2.Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo quanto disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67. ((4))
((
3.Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito, relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento di acconto effettuato alla scadenza di giugno.
))
4.Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992 ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991 nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1 allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati, pubblicati o emanati, e delle successioni, e donazioni aperte o poste in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. (2)
5.Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo sono aggiunte, in fine le parole: ";le commissioni censuarie provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di presentare osservazioni e reclami".
6.Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "gia' approvate dalla commissione censuaria provinciale" sono sostituite dalle altre: ",che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la scadenza del termine previsto dalla lettera a), del primo comma dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;".
7.Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e successive modificazioni.
Art. 5
1.All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 7 della Legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unita' immobiliari di una nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;".
2.A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a lire 24.000 per ciascun figlio. ((6))
3.Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
4.Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi e' ammessa nella misura del 75 per cento.
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10))
Art. 7
A decorrere dal 1o gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000. 2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed ai provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, e' corrisposta per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000 rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali. 3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalita' di cui al comma 2. 4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza, e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorita', e relative certificazioni da essa rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonche' lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000, i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spesa di condominio negli edifici, i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresi' esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorita' giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale. 6. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.
Note all'art. 7: - Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, reca norme concernenti "Disciplina dell'imposta di bollo". Il testo del relativo art. 12 e' il seguente: "Art. 12 (Marche da bollo). - L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformita' dei precedenti commi. E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza".
Art. 8
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti dalla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure: a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15› C per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15› C per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15› C, per olii da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1) e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991, nelle misure di lire 747,896 e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H) punti 1-b) 1-c) e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei dei prodotti petroliferi. 4. Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi, anche successivamente a tale data.
Note all'art. 8: - La legge n. 321973 modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella B elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte. - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernente "Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti", e' il seguente: "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, puo' essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione, e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonche' sul prodotto denominato "Jet Fuel JP4", sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli e gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi, da quelli speciali, semifluidi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1, D) punto 3, F) punto 1, H) punti 1-b), 1-c), e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei dei suddetti prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno calcolati secondo il vigente metodo CIP. Per il "Jet Fuel JP4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantita' di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. Per gli oli di gas l'aumento o la riduzione sono disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione, e nella stessa misura sono disposti gli aumenti e le riduzioni per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate gia' acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma, nonche' ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417. I decreti e il comunicato CIP devono essere pubblicati contestualmente nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione".
Art. 9
A decorrere dal 1° gennaio 1991, l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, ed artigiane e' aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 112 al metro cubo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
Nota all'art. 9: - L'art. 1 del testo unico, della leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 2181978 e' cosi' formulato: "Art. 1. (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna alle province di Latina e Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della Provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola. Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi. Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".
Art. 10
1.Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento.
2.Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi e' stabilita nella misura del 9 per cento.
3.Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991. ((5))
Capo III. DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
Art. 11
Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51. 2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato in lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato: a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1990, lire 1.500 miliardi; b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 e successive modificazioni; c) quanto alla letera d) sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente lire 438,8 miliardi. 4. Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente "Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore", come modificato dall'art. 27 quater del D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 1982, n. 51 e' il seguente: "Art. 9. - E' istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministro dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1. Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalla regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalita' ivi considerate. Per il 1983 e pr gli anni successivi la variazione del fondo sara' determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale sulla situazione economica del Paese. A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte ad un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma. Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Legge finanziaria). Le regioni comunicheranno al Ministero dei Trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalita' di cui al primo comma. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del Tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, satbilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonche' del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresi' alla effettiva corresponsione del fondo cosi' ripartito alle regioni. Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6. Sara' sentito, altresi', il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico economico, delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sara' vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi in favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". - Il testo dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario", e' il seguente: "Art. 8 (Partecipazione a gettito di imposte erariali). - Nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e' istituito un fondo il cui ammontare e' commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate: a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi; b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti; c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra; d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero; sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine; e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gasi incondesabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione; f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi. Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno. Sono riservati allo Stato i proventi derivati da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale. La percentuale del gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, e' determinata con la legge di bilancio. Il fondo comune e' ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro con quello per le finanze nel modo seguente: A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna, regione quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione: B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione; C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti: a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica; b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; c) carico pro capite dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico pro capite sara' riferito ad altra imposta corrispondente. La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo e' fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonche' in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge. Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione. Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio pro capite di ciascuna regione". - Il testo dell'art. 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato", e' il seguente: "Art. 17 (Bilanci programmi e finanziamenti). - L'ente formula il bilancio secondo le prescrizioni contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenziando in particolare i fondi d'ammortamento e di svalutazione dei valori attivi. L'ente formula altresi', al fine di predeterminare i limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, uno schema di bilancio di previsione strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio di cui al precedente comma, da trasmettere al Ministero del Tesoro un mese prima della data fissata per la presentazione al Parlamento dei documenti di bilancio dello Stato. Il bilancio e lo schema di bilancio di previsione di cui ai commi precedenti debbono evidenziare in apposite voci le disponibilita' finanziarie destinate alle retribuzioni dei dipendenti dell'ente. All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonche' gli apporti statali relativi alle seguenti voci: a) compensazioni concernenti gli obblighi di servizio pubblico e la normalizzazione dei conti, in conformita' dei regolamenti CEE n. 11911969, n. 11921969 e n. 11071970 in relazione a quanto disposto dal precedente art. 16; b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE, n. 11071970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonche' i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26; c) contributi finanziari, diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 3271975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonche' per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti; d) eventuali sovvenzioni, straordinarie, in conformita' della decisione del Consiglio CEE n. 3271975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttivita' aziendale. Gli apporti derivanti da compensazione per obblighi di pubblico servizio e normalizzazione dei conti sono disposti con la legge di approvazione del bilancio dello Stato; quelli di cui alle restanti voci, ivi comprese le compensazioni straordinarie, sono autorizzati con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Gli apporti statali di cui alle lettere a), b), c) e d), del precedente quarto comma affluiscono ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Ente ferrovie dello Stato". L'ente e' tenuto, altresi', a fornire al Ministero del tesoro i dati periodici della gestione di cassa, che devono essere trasmessi, entro i trenta giorni precedenti le date indicate nei commi primo e secondo, dell'art. 30 dalla legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro del Tesoro determina, con proprio decreto, lo schema-tipo dei prospetti contenenti dati periodici, della gestione di cassa del bilancio dell'ente. Per l'anno 1986 tutti gli stanziamenti per competenza e residui iscritti nel bilancio dello Stato a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si intendono riferiti all'ente "Ferrovie dello Stato" e sono a questo trasferiti con le modalita' di cui ai precedenti commi. Le anticipazioni concesse dallo Stato dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a pareggio dei bilanci fino a tutto l'anno 1985 si intendono a tutti gli effetti quali trasferimenti definitivi. Se intendono altresi' imputabili, ai fini delle determinazioni di cui all'art. 3 della legge 1› agosto 1978, n. 448, gli apporti di cui alla lettera a) del presente articolo". - Il testo dell'art. 3, n. 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, e' il seguente "3) approvare di concerto con il Ministro del Tesoro, i bilanci, i programmi di attivita' annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente". - Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, concernente "Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, e' il seguente: "Art. 3. - Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti. Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle Borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazione. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonche' gli enti morali sono autorizzati anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilita' nelle obbligazioni predette. Art. 4. - In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, puo' essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette". - Il testo dell'art. 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210 concernente "Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato", e' il seguente: "Fino a quando non sara' disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore, della presente legge, trasferendosene a carico dell'ente "Ferrovie dello Stato" l'onere finanziario finora gravante sullo Stato", salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari".
Capo IV. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE
Art. 12
1.La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 3, primo comma, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni", e' il seguente: "b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore".
Capo V. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 13
L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio, dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed e' assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare all'INPS mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilita' maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e le disponibilita' residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17, della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati. 4. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1991, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno. 5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 giugno 1990 n. 129, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 1990, n. 210, e' valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.
Note all'art. 13: - Il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", e' il seguente: "Art. 37. - 1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi dalla gestione speciale dei minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21 comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori e territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altra trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11, della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze Armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsto da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) e e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore dal 1› gennaio 1989 e delle pensioni di reversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle relative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni e le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". - Il testo dell'art. 21 comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1988)" e' il seguente: "3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza ed assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo, pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, 98 miliardi, e 9,5 miliardi, 282 miliardi per complessive lire 1.986 miliardi del finanziamento di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi per complessive lire 5.396 miliardi". - Il testo degli articoli 17, 18, 19, e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, concernente "Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale" e' il seguente: "Art. 17 (Finanziamento della gestione speciale dei coltivatori diretti). - Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e' stabilito, con decorrenza dal 1› gennaio 1975, nella misura di L. 198 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le aziende agricole situate nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952 n. 991, il contributo e' ridotto a L. 148 giornaliere. Con la stessa decorrenza e' istituita sui contributi predetti una addizionale di L. 100 per ogni giornata di iscrizione. Il contributo base di adeguamento e la relativa addizionale indicati al precedente comma sono dovuti per 156 giornate all'anno, indipendentemente dal sesso e dall'eta' dell'assicurato. Per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dal 1› gennaio 1975 o successiva, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, di anzianita', di invalidita' ed ai requisiti sono equiparati, per le donne ed i giovani, a quelli previsti per gli uomini delle norme vigenti. Ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni di cui al comma precedente i contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne o dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente 1,50. Per lo stesso coefficiente sono moltiplicati i contributi versati, in numero inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualita' di giornalieri di campagna. Ai fini di cui sopra non possono, tuttavia, essere computati, in favore delle donne e dei giovani, piu' di 156 contributi giornalieri per ciascun anno. I contributi versati o accreditati in favore delle donne e dei giovani nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nella gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi giornalieri secondo i seguenti parametri: 1 contributo annuo = 156 contributi giornalieri; 1 contributo mensile = 13 contributi giornalieri; 1 contributo settimanale = 3 contributi gionalieri; I contributi versati o accreditati nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni in favore delle donne ed i giovani dal 1› gennaio 1975 in poi, qualora siano utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale per gli artigiani o per gli esercenti attivita' commerciali, sono ragguagliati, ai soli effetti della determinazione dei requisiti minimi di contribuzione, a contributi settimanali secondo il seguente parametro: 3 contributi giornalieri = il contributo settimanale. "Art 18 (Ripianamento della gestione previdenziale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti alla data del 31 dicembre 1977. Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilita' di cui ai successivi articoli 19 e 20. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Art. 19 (Istituzione di un conto corrente speciale per il ripianamento della gestione previdenziale per il coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Il gettito derivante dal contributo addizionale di cui al primo comma dell'art. 17 e' versato in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato "conto speciale risanamento gestionale previdenziale coltivatori diretti". Da detto conto di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato le somme occorrenti per coprire, unitamente al concorso dello Stato, di cui al successivo art. 20, gli oneri concessi alle operazioni finanziarie previste dall'art. 18. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 20 (Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri). - Annualmente, con la legge di bilancio, e' determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidita' vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114". - Il testo dell'art. 28 della gia' citata legge 9 marzo 1989, n. 88, e' il seguente: "Art. 28 (Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni". 2. La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria. Alla gestione sono trasferite le parti del contributo statale per gli assegni familiari agli autonomi agricoli, di cui all'art. 9, della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, risultate in eccedenza sui fabbisogni annui". - Il testo dell'art. 9 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, concernente "Disposizioni in materia di finanza pubblica" e' il seguente: "Art. 9 - 1. Sino all'entrata in vigore della riforma organica del sistema previdenziale, qualora al 30 giugno di ogni anno dai conti della tesoreria risulti che il complesso dei trasferimenti dallo Stato dell'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, al netto delle regolazioni pregresse superi i 613 del limite massimo fissato dalla legge finanziaria, il consiglio di amministrazione dell'INPS e' tenuto a proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero del tesoro, i provvedimenti idonei ad assicurare il miglior equilibrio delle singole gestioni tenuto conto della natura previdenziale e non previdenziale delle stesse". - Il testo dell'art. 1 commi 1 e 2, del D.L. 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1990 n. 210, concernente "Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno" e' il seguente: "1. Le imprese, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalita' del sopresso Ente Nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'art. 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1 punto percentuale. 2. Le imprese di cui all'art. 1 comma 1, lettera b) del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960 n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'art. 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307 destinato al finanziamento delle finalita' del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali, e del contributo di cui all'art. 10 comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali".
Capo VI. DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 14
Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2.La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del Tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.
Tabella A
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