DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435

Type DPR
Publication 1991-11-08
Ultimo aggiornamento 2022-10-25
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21/4/1992.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 7 e 35, comma primo, lettera a), della legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visti:

la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

il protocollo 1978 alla predetta convenzione, e reso esecutivo con legge 4 giugno 1982, n. 438;

gli emendamenti 1981 e 1983 alla convenzione, entrati in vigore in base a quanto disposto dall'art. VIII della convenzione stessa;

Ritenuto necessario emanare un nuovo regolamento che sostituisca quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154, e tenga conto della nuova normativa entrata in vigore con la convenzione sopra menzionata ed i relativi emendamenti;

Udito il parere del comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelle adunanze generali del 19 novembre 1990 e del 25 marzo 1991;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita';

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1.E' approvato l'accluso regolamento, composto di 256 articoli e vistato dal Ministro proponente, per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Gli articoli 7 e 35 della legge n. 616/1962 (Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) sono cosi' formulati: "Art. 7 (Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita'). - I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneita' sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge". "Art. 35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). - Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri competenti, saranno emanati i regolamenti per l'esecuzione della presente legge per determinare: a) i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipo e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione; b) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonche' le modalita' dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime; c) i requisiti ai quali devono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto di passeggeri; d) le modalita' per il trasporto di granaglie e di altri carichi scorrevoli". - La convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980, e' entrata in vigore l'11 settembre 1980; successivamente e' stata rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1984. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 296 del 18 dicembre 1991 e' stato pubblicato il testo degli emendamenti alla predetta convenzione, adottati dall'assemblea dell'IMO con risoluzione MSC 13(57) dell'11 aprile 1989 che entreranno in vigore, a norma dell'art. VIII (b) (vii) (2) della convenzione, il 1 febbraio 1992. - Il protocollo e' stato reso esecutivo in Italia con legge 4 giugno 1982, n. 438, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 15 luglio 1982. - Il testo dell'art. VIII della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare che prevede l'entrata in vigore degli emendamenti 1981 e 1983 alla medesima convenzione e' il seguente: "Art. VIII (Modifiche). - a) La presente convenzione puo' essere modificata da una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi. b) Modifiche in seguito ad esame da parte dell'Organizzazione: i) qualunque modifica proposta da un Governo contraente viene sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione che la comunica a tutti i Membri dell'Organizzazione e a tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che essa venga esaminata; ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo la precedente procedura, viene sottoposta all'esame del comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione; iii) i Governi contraenti degli Stati, membri o non membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a partecipare alle deliberazioni del Comitato della sicurezza marittima per l'esame e l'accettazione delle modifiche; iv) le modifiche vengono adottate alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui di seguito chiamato "Comitato della sicurezza marittima allargato") a condizione che almeno un terzo dei Governi contraenti sia presente al momento della votazione; v) se le modifiche vengono adottate conformemente al comma iv) del presente paragrafo, esse vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione; vi) 1) una modifica ad un articolo della convenzione o al capitolo I del suo allegato e' considerata adottata quando viene accettata dai due terzi dei Governi contraenti; 2) una modifica all'allegato, fatta eccezione per il capitolo I, viene considerata accettata: aa) alla scadenza di un periodo di due anni dalla data in cui viene comunicata ai Governi contraenti per l'accettazione; bb) alla scadenza di qualsiasi altro periodo, che non potra' tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene cosi' stabilito al momento della sua accettazione dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato. Tuttavia, se durante il periodo cosi' specificato piu' di un terzo dei Governi contraenti, o dei Governi contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della flotta mondiale delle navi mercantili, notificano al Segretario generale dell'Organizzazione di sollevare una obiezione contro tale modifica, quest'ultima si ritiene non accettata; vii) 1) una modifica ad un articolo della convenzione o al capitolo I del suo allegato entra in vigore nei confronti dei Governi contraenti che l'hanno accettata sei mesi dopo la data in cui la modifica e' stata accettata, ed entra in vigore per ciascun altro Governo contraente che l'accetta dopo tale data sei mesi dopo l'accettazione da parte di detto Governo; 2) una modifica all'allegato, fatta eccezione per il capitolo I, entra in vigore per i Governi contraenti, ad eccezione di quelli che hanno sollevato una obiezione contro detta modifica in conformita' al sottocomma vi) 2) del presente paragrafo e che non abbiano ritirato tale obiezione, sei mesi dopo la data in cui la modifica e' stata accettata. Tuttavia, prima della data fissata per l'entrata in vigore di una modifica, i Governi contraenti potranno notificare al Segretario generale dell'Organizzazione che non daranno effetto alla modifica per un periodo non superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, o per un periodo piu' lungo, se cosi' viene deciso dalla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno al Comitato della sicurezza marittima allargato al momento dell'adozione della modifica; c) Modifica con convocazione di una Conferenza: i) su richiesta di un Governo contraente appoggiata da almeno un terzo dei Governi contraenti, l'Organizzazione convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare le modifiche alla presente convenzione; ii) le modifiche adottate da detta conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti vengono comunicate dal Segretario generale dell'Organizzazione a tutti i Governi contraenti per l'accettazione; iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti, la modifica e' considerata accettata ed entra in vigore secondo le procedure previste rispettivamente agli alinea vi) e vii) del paragrafo b) del presente articolo, a condizione che i riferimenti al Comitato della sicurezza marittima allargato in questi comma vengano considerati come riferimenti alla confernza. d) i) un governo contraente che ha accettato una modifica all'allegato che e' entrato in vigore non e' tenuto ad estendere il beneficio della presente convenzione per quanto riguarda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia conformemente al sottocomma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, sollevato una obiezione e non abbia ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura in cui detto certificato si applica a dei punti previsti dalla modifica in questione; ii) un Governo contraente che ha accettato una modifica all'allegato che e' entrato in vigore deve estendere il beneficio della presente Convenzione per quanto rigaurda un certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno Stato il cui Governo abbia notificato al Segretario generale dell'Organizzazione, in conformita' al sottocomma vii 2) del paragrafo b) del presente articolo, di non volere dare effetto alla modifica. e) Salva disposizione espressa contraria, qualsiasi modifica alla presente Convenzione, fatta in applicazione del presente articolo e che si riferisce alla struttura della nave, e' applicabile solo alle navi la cui chiglia e' stata impostata o che si trovano in equivalente stato di avanzamento al momento dell'entrata in vigore di detta modifica, o dopo tale data. f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione rela- tive ad una modifica comunicate in virtu' del sottocomma vii) 2) del paragrafo b) del presente articolo, devono essere comunicate per iscritto al Segretario generale dell'Organizzazione. Quest'ultimo informera' tutti i governi contraenti di detta comunicazione e della data della sua ricezione. g) Il Segretario generale dell'Organizzazione informera' tutti i Governi contraenti delle modifiche che entreranno in vigore in virtu' del presente articolo nonche' della data della loro entrata in vigore". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 della stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri FACCHIANO, Ministro della marina mercantile DE

MICHELIS, Ministro degli affari esteri

SCOTTI, Ministro dell'interno

ROGNONI, Ministro della difesa

BERNINI, Ministro dei trasporti

VIZZINI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DE

LORENZO, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1992

Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 14

Regolamento-art. 1

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DELLA VITA UMANA IN MARE Art. 1 Denominazioni e definizioni 1. Le denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il significato risultante dalle seguenti definizioni che sono integrative o addizionali a quelle della Convenzione: 1) Aeroscafo (Hovercraft): una nave avente mezzi atti a generare sotto di essa un cuscino d'aria capace di sollevarla sulla superficie del mare; ((1-bis) Acque protette della laguna di Venezia: le acque portuali di Venezia e di Chioggia ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Venezia di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 366;)) 2) Aliscafo: una nave avente strutture alari, parzialmente o totalmente sommerse, atte a generare nel moto di avanzamento una portanza idrodinamica capace di sollevarne lo scafo sulla superficie del mare; 3) Apparecchio galleggiante: un mezzo galleggiante (che non sia un'imbarcazione di salvataggio, una zattera di salvataggio, un battello di emergenza, una tuta per l'immersione in acqua, una cintura di salvataggio o un salvagente) destinato a sostenere un determinato numero di persone che si trovano in acqua, costruito in modo che la sua forma e le sue caratteristiche permangono durante il suo impiego in acqua; 4) Auto-allarme radiotelegrafico: un ricevitore automatico di allarme, che entra in azione quando eccitato da un segnale radiotelegrafico di allarme; 5) Auto-allarme radiotelefonico: un ricevitore automatico di allarme che entra in azione quando eccitato dal segnale di allarme radiotelefonico; 6) ((Autorita' marittima: organo periferico del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, all'estero, l'autorita' consolare e, ai fini dell'applicazione delle disposizioni speciali sul trasporto pubblico locale lagunare, le Capitanerie di porto di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive circoscrizioni;)) ((6-bis) Colreg 1972: la convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972, ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1085;)) 7) Convenzione: la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1o novembre 1974 e relativo protocollo (1978), resa esecutiva in Italia rispettivamente con legge 23 maggio 1980, n. 313 e legge 4 giugno 1982, n. 438, ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. I riferimenti alla convenzione contenuti nel presente regolamento si intendono fatti alla convenzione sopra definita, ove non altrimenti specificato nel testo; 8) Dispositivo o sistemazione per la messa a mare: dispositivo o sistemazione atti a trasferire in modo sicuro un mezzo collettivo di salvataggio od un battello di emergenza dalla propria posizione a bordo della nave fino in acqua; 9) Ente tecnico: l'ente definito dall'Art. 3, lettera f) della legge; 10) Frequenze di soccorso: le frequenze assegnate a tale scopo dal regolamento delle radiocomunicazioni rispettivamente per la radiotelegrafia e per la radiotelefonia (vedi punto 53); 11) Immersione: la distanza verticale, al mezzo della nave, dalla linea di costruzione al galleggiamento considerato. In ogni caso il piano di galleggiamento deve essere assunto come parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 12) Installazione radioelettrica esistente: un impianto radioelettrico totalmente installato a bordo di una nave anteriormente al 1o luglio 1986, oppure un impianto radioelettrico parzialmente montato a bordo di una nave prima della predetta data e completato poi con parti identiche a quelle preesistenti ovvero con parti conformi alle prescrizioni del presente regolamento; 13) Installazione radioelettrica nuova: qualsiasi impianto radioelettrico che non sia una "installazione radioelettrica esistente"; 14) Larghezza (della nave): la massima larghezza della nave fuori ossatura al di sotto del ponte di coperta. Se la nave e' soggetta a norme di compartimentazione si deve intendere per la sua larghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, quella massima fuori ossatura al massimo galleggiamento di compartimentazione o al di sotto di esso; 15) Legge: la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; 16) Linea limite: la linea tracciata almeno 76 millimetri al di sotto della linea d'intersezione della faccia superiore del ponte delle paratie con la murata; 17) Lunghezza (della nave): la lunghezza tra le perpendicolari. Se la nave a soggetta a norme di compartimentazione, la sua lunghezza, agli effetti dei computi relativi alla compartimentazione, si deve intendere quella misurata tra le perpendicolari condotte alle estremita' del massimo galleggiamento di compartimentazione. In ogni caso il galleggiamento deve essere considerato parallelo ai piani di galleggiamento del piano di costruzione. La lunghezza della nave ai fini delle norme di cui sia alla regola 28 del capitolo III della convenzione 1974 sia all'Art. 173 del presente regolamento, e' quella misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora fuori tutto alla faccia poppiera del dritto di poppa; quando il dritto di poppa non esiste la lunghezza va misurata all'asse del timone; 18) Marittimo abilitato: un membro dell'equipaggio di una nave, che abbia un certificato di idoneita' rilasciato secondo le disposizioni del presente regolamento; 19) MARPOL 73/78: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (1973) e relativo protocollo (1978) resa esecutiva in Italia rispettivamente con Legge 29 settembre 1980 n. 662 e Legge 4 giugno 1982 n. 438 ed emendamenti adottati dall'Italia posteriormente a tale data. 20) Ministero: il Ministero ((delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto)); 21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi.; 22) Motoveliero: una nave a propulsione mista, meccanica ed a vela, il cui apparato di propulsione meccanica e' capace di imprimerle una velocita' non inferiore a 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio delle vele; 23) Nave a vela (veliero): una nave la cui propulsione dipende da vele; 24) Nave ad uso privato: una nave adibita a scopi, diversi dal diporto, dai quali esula il fine di lucro; 25) Nave da passeggeri: una nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; 26) Nave da pesca (nave peschereccia, peschereccio): una nave adibita alla cattura di pesci, delle balene, delle foche, dei trichechi o di altri esseri viventi del mare; 27) Nave da salvataggio: una nave munita di attrezzature particolari per il servizio di soccorso a navi; 28) Nave da carico: qualsiasi nave che non sia ad uso privato, da passeggeri o da pesca; 29) Nave chimichiera: una nave da carico costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di prodotti chimici liquidi pericolosi, come definita dalla convenzione; 30) Nave cisterna: una nave da carico costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa di carichi liquidi di natura infiammabile; 31) Nave costruita: l'espressione "nave la cui chiglia e' stata impostata o che si trova ad uno stadio di costruzione equivalente" nel testo puo' essere abbreviata dall'espressione "nave costruita"; ((31-bis) Nave lagunare: nave che naviga esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia e che effettua trasporto pubblico locale lagunare o trasporto pubblico non di linea, la cui propulsione dipende da motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi, in grado di imprimere una velocita' non inferiore a sette nodi all'andatura corrispondente al regime di servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico in condizione di mare calmo; 31-ter) Nave lagunare esistente: una nave lagunare diversa dalla nave lagunare nuova; 31-quater) Nave lagunare nuova: una nave lagunare la cui chiglia sia stata impostata o si trovi a un equivalente stadio di costruzione alla data del 1° gennaio 2023 o successivamente;)) 32) Nave gasiera: una nave costruita o adattata ed impiegata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, come definita dalla convenzione; 33) Nave nucleare: una nave dotata di un impianto ad energia nucleare; 34) Nave traghetto: una nave munita di attrezzature particolari che la rendano atta al trasporto di rotabili ferroviari o stradali con imbarco degli stessi sulle proprie ruote; 35) Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; 36) Navigazione internazionale breve: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da una localita' ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreche' la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine ed il porto finale di destinazione non superi 600 miglia; 37) Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 38) Navigazione nazionale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa; 39) Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 20 miglia dalla costa; 40) Navigazione litoranea: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 6 miglia dalla costa; 41) Navigazione locale: una navigazione che si svolge nell'interno di porti ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana piu' di 3 miglia dalla costa; ((41-bis) Navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia: la navigazione effettuata con le navi lagunari nelle acque di cui al punto 1-bis;)) 42) Navigazione speciale: una navigazione i cui limiti sono indicati nel singolo caso; 43) Norme tecniche per gli impianti radio: le norme emanate con decreto del Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per la Marina Mercantile, relative agli impianti e agli apparati radioelettrici a bordo delle navi mercantili; 44) Operatore radiotelefonista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; 45) Passeggero: qualsiasi persona imbarcata sulla nave che non sia: a) il comandante od un membro dell'equipaggio o altra persona per i suoi servizi; b) un bambino di eta' inferiore ad un anno; 46) Permeabilita': la percentuale del volume (calcolato fuori ossatura) di uno spazio che puo' essere occupato dall'acqua. Se lo spazio si estende sopra la linea limite, il volume va misurato solo fino all'altezza di tale linea; 47) Perpendicolare addietro: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia poppiera del dritto di poppa o dritto del timone col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); se la nave non ha dritto di poppa o dritto del timone, in luogo della faccia poppiera del dritto si considera l'asse di rotazione del timone; il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 48) Perpendicolare avanti: la linea verticale condotta, sul piano di simmetria della nave, in corrispondenza della intersezione della faccia prodiera del dritto di prora col piano di galleggiamento a pieno carico (centro disco per le navi munite di certificato di bordo libero); il piano di galleggiamento deve essere in ogni caso considerato parallelo ai galleggiamenti del piano di costruzione; 49) Personale industriale: tutte le persone imbarcate sulla nave che non siano passeggeri, membri dell'equipaggio, o personale speciale e che siano normalmente impiegate in operazioni industriali off-shore; 50) Personale speciale: tutte le persone che non siano ne' passeggeri ne' membri dell'equipaggio e che siano trasportate a bordo di una nave in conseguenza dei servizi speciali cui la nave e' destinata o a causa di lavori speciali svolti sulla nave; 51) Piroscafo: una nave la cui propulsione dipende da macchina a vapore acqueo; 52) Ponte di coperta: il ponte continuo piu' alto della nave; 53) Regolamento dell'ente tecnico: norme tecniche predisposte dal Registro Italiano Navale in base a quanto previsto dal DLCPS del 22.1.1947 no 340 e dal DM 10.6.1947 relativo all'applicazione dell'Art. 3 del citato DLCPS. 54) Regolamento delle radiocomunicazioni: il regolamento delle radiocomunicazioni annesso, o considerato come annesso, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni in vigore; 55) Rimorchiatore: una nave progettata, costruita ed attrezzata per operazioni di rimorchio; 56) Segnale di allarme (per gli impianti radio): il segnale di allarme stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 57) Segnale di soccorso (per gli impianti ra- dio): il segnale di soccorso stabilito dal regolamento delle radiocomunicazioni; 58) Stazione di governo: il posto dal quale viene manovrato un apparecchio di governo; 59) Stazione radiotelegrafica: uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelegrafiche; 60) Stazione radiotelefonica: uno o piu' trasmettitori o ricevitori, o un complesso di trasmettitori e ricevitori, compresi gli apparecchi accessori, necessari per effettuare un servizio di comunicazioni radiotelefoniche; 61) Tipo approvato: un apparecchio o un dispositivo o un materiale dichiarato di "tipo approvato" ai sensi dell'Art. 11 della legge; 62) Ufficiale radiotelegrafista: una persona titolare di un certificato per tale qualifica, conforme alle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, rilasciato dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni; 63) Veliero: vedi nave a vela; 64) Veliero con motore ausiliario: una nave a propulsione mista, meccanica e a vela, il cui apparato di propulsione meccanica non e' capace di farle raggiungere una velocita' di 7 nodi, all'andatura corrispondente al regime per il servizio continuativo, al dislocamento di pieno carico, in acqua tranquilla, senza l'ausilio di vela; 65) Viaggio internazionale lungo: un viaggio che si effettua tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; a tale effetto ogni territorio delle cui relazioni internazionali sia responsabile un paese aderente alla convenzione, o che sia sottoposto all'amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e' considerato come paese autonomo; 66) Viaggio internazionale breve: un viaggio nel corso del quale una nave non si allontana piu' di 200 miglia da un porto o da un luogo ove i passeggeri e l'equipaggio possano trovare rifugio e nel corso del quale la distanza tra l'ultimo porto di scalo nel paese ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non supera 600 miglia; 67) Zattera di salvataggio: un mezzo galleggiante, che non sia una imbarcazione di salvataggio, un apparecchio galleggiante di salvataggio, una cintura di salvataggio o un salvagente, destinato a sostenere un determinato numero di persone fuori dall'acqua.

Regolamento-art. 2

Art. 2 Limiti e modalita' di applicazione del regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: (a) alle navi mercantili nazionali di cui all'Art. 1 della legge e successive modificazioni, ad eccezione delle navi appartenenti alle amministrazioni militari, doganali, di polizia e al corpo dei vigili del fuoco o da essi direttamente esercitate e delle navi adibite al trasporto di truppe, per quanto non disposto da regolamenti speciali. Tuttavia, le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al capitolo V della convenzione, integrate da quelle del capitolo VI del libro IV del presente regolamento, si applicano a tutte le navi mercantili di cui all'Art. 1 della legge e successive modificazioni. (b) per quanto pratico e ragionevole anche alle navi mercantili straniere non soggette alla convenzione, che toccano porti italiani. A condizione di reciprocita', possono essere accettate per le predette navi certificazioni valide rilasciate in applicazione di norme nazionali. (c) anche alle navi straniere, soggette alla convenzione, che toccano i porti italiani, limitatamente agli articoli nei quali tale applicazione e' espressamente prevista. (d) a tutte le navi indipendentemente dalla data di costruzione, salvo che siano previste apposite disposizioni applicabili solo a navi costruite in un determinato periodo. 2. Alle navi soggette alla convenzione si applicano, in aggiunta alle pertinenti norme della stessa, tenendo conto della loro data di costruzione, le disposizioni del presente regolamento che siano integrative o addizionali rispetto a quelle stabilite dalla convenzione. 3. Alle navi da carico trasformate in navi da passeggeri a decorrere da 1 luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, si applicano le norme del presente regolamento per navi da passeggeri costruite dopo le date suddette. 4. Il grado di sicurezza complessivo posseduto, in base alla precedente normativa, da una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero il maggior grado di sicurezza eventualmente da essa posseduto, non possono essere comunque ridotti per effetto delle disposizioni del presente regolamento. 5. Per le navi munite di marca di stazza e che conseguentemente hanno due serie di stazza, ai fini dell'applicazione dei regolamenti di sicurezza, sara' sempre considerata la serie piu' elevata.

Regolamento-art. 3

Art. 3 Aumento di passeggeri Estensione di navigazione 1. L'autorita' marittima, previa direttiva del Ministero, puo' concedere un aumento del numero di passeggeri trasportabili ovvero l'abilitazione ad una navigazione piu' estesa a navi costruite anteriormente al 1 luglio 1986 o alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, solo se le navi stesse soddisfino le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento per navi costruite posteriormente alle date suddette, la cui applicazione sentito l'ente tecnico sia ritenuta necessaria in relazione all'entita' delle varianti richieste, nonche' alle eventuali prescrizioni addizionali proposte dalla commissione di visita, quando l'autorita' marittima stessa abbia ritenuto di convocarla.

Regolamento-art. 4

Art. 4 Navi ad uso privato 1. Le navi adibite ad uso privato non possono trasportare passeggeri a titolo gratuito, ma possono effettuare tale trasporto solo a titolo amichevole. 2. Il Ministero puo' esentare le navi adibite ad uso privato, tenuto conto del loro tipo e del relativo impiego, dall'applicazione di prescrizioni giudicate non pratiche o non ragionevoli e disporre o concedere, sentito l'ente tecnico, che siano adottate sistemazioni equivalenti a quelle prescritte.

Regolamento-art. 5

Art. 5 Esclusioni 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) alle navi dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonche', in generale, alle imbarcazioni non provviste di motore di lunghezza non superiore a 10 metri; b) ai mezzi speciali che operino solamente in presenza di nave appoggio, essendo ad essa collegati fisicamente, per svolgere attivita' di ricerca o altre operazioni connesse con l'attivita' della nave appoggio.

Regolamento-art. 6

Art. 6 Navi con caratteristiche nuove 1. Il Ministero, previ accertamenti dell'ente tecnico, puo' esentare ogni nave che presenti caratteristiche nuove da qualsiasi disposizione del presente regolamento - tranne le norme sulla sicurezza della navigazione di cui al libro IV - che rischi di ostacolare seriamente le ricerche volte a migliorare tali caratteristiche e la pratica attuazione di esse. 2. Una nave che abbia ottenuto esenzioni a norma del precedente comma deve soddisfare alle prescrizioni che il Ministero, sentito l'ente tecnico, avuto riguardo al servizio al quale essa e' destinata, stimi sufficienti per assicurarne la sicurezza generale. Tali prescrizioni, quando si tratta di navi che effettuano viaggi internazionali, devono essere giudicate accettabili dai Governi degli Stati nei quali la nave si reca. 3. ll Ministro per la Marina Mercantile adotta con proprio decreto tutte le disposizioni particolari non aventi carattere regolamentare relative a navi di caratteristiche speciali e nuove, per l'applicazione di disposizioni adottate da organismi internazionali, sentito l'ente tecnico ed acquisito il parere del Comitato centrale per la sicurezza della navigazione.

Regolamento-art. 7

Art. 7 Riparazioni, modifiche e trasformazioni 1. Le navi sulle quali sono effettuate riparazioni, modifiche o trasformazioni e le sistemazioni che ne risultano devono continuare a soddisfare alle prescrizioni che erano ad esse applicabili prima delle riparazioni, modifiche o trasformazioni. 2. Una nave costruita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non deve discostarsi dalle prescrizioni del regolamento stesso applicabili ad una nave costruita a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo piu' di quanto non si discostava prima della riparazione, modifica o trasformazione. 3. Nel caso di riparazioni, modifiche e trasformazioni giudicate "di grande importanza" dall'ente tecnico devono essere applicate le norme per navi costruite a decorrere dal 1o luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, sia alle parti sottoposte a dette riparazioni, modifiche o trasformazioni, sia alle relative dotazioni. Nel caso che le suddette trasformazioni cambino il tipo di nave da carico secco a cisterna per trasporto di prodotti infiammabili o di gas liquefatti o di prodotti chimici liquidi pericolosi, le norme della convenzione e del presente regolamento per navi costruite a decorrere dal 1o luglio 1986, ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, devono essere applicate anche a quelle altre parti della nave e relative dotazioni stabilite dall'ente tecnico in relazione alle caratteristiche della trasformazione. Il Ministero puo' concedere deroghe dall'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente punto. 4. Il precedente comma 3 non si applica per modifiche e trasformazioni, anche se di grande importanza, che vengono eseguite per rendere la nave conforme alle prescrizioni della MARPOL 73/78 e al protocollo 78 della convenzione.

Regolamento-art. 8

Art. 8 Equivalenze 1. Quando il presente regolamento prescrive di sistemare un determinato impianto, dispositivo o apparecchio oppure un tipo dei medesimi oppure e' stabilita una particolare sistemazione, il Ministero, fatto salvo quanto previsto all'Art. 28 del presente regolamento, puo' accettare in sostituzione, ai sensi dell'[Art. 12 della Legge 5.6.62 n. 616](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art12), qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio o tipo dei medesimi o qualsiasi altra sistemazione, se, previ accertamenti da parte dell'ente tecnico, ritenga che detto impianto, dispositivo o apparecchio o sistemazione sia di carattere equivalente a quello richiesto.

Regolamento-art. 9

Art. 9 Esenzioni 1. Il Ministero, salve le speciali esenzioni previste dal presente regolamento, se ritiene che le condizioni del viaggio e quelle favorevoli della navigazione siano tali da rendere non ragionevole o non necessaria l'applicazione di prescrizioni del presente regolamento relative alla compartimentazione, alla stabilita', ai mezzi di esaurimento, alle installazioni e macchinari elettrici, alla protezione contro gli incendi ed ai mezzi di salvataggio, puo' esonerare dalle prescrizioni stesse, previ accertamenti dell'ente tecnico, singole navi o categorie di navi nazionali o di Stati cui non si applichi la convenzione, le quali, nel corso del viaggio, non si allontanino piu' di 20 miglia dalla costa. 2. In ogni caso i mezzi di estinzione incendi, le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio devono essere di pronta utilizzazione, in conformita' alle disposizioni del presente regolamento, e deve essere sempre disponibile una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. 3. Le navi nucleari non possono essere esonerate dall'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento. ((3-bis. Le navi lagunari non possono essere esonerate dall'osservanza delle specifiche disposizioni ad esse applicabili contenute nel presente regolamento.))

Regolamento-art. 10

Art. 10 Norme varie 1. Il Ministero, allo scopo di recepire disposizioni adottate da organismi internazionali, approva con decreto, sentito l'ente tecnico: a) le caratteristiche di tutte le dotazioni dei mezzi di salvataggio ed altre particolari dotazioni dei mezzi stessi; per le razioni viveri, i recipienti dell'acqua, il corredo farmaceutico e gli apparecchi di dissalazione dell'acqua di mare deve essere effettuato il concerto con il Ministero della Sanita'; b) i particolari requisiti delle imbarcazioni di salvataggio a motore, delle zattere di salvataggio e degli apparecchi galleggianti, dei salvagente anulari, dei segnali di soccorso del ponte di comando; c) i criteri ed i requisiti concernenti la sistemazione a bordo delle zattere di salvataggio, nonche' i requisiti dei dispositivi per la messa in mare delle zattere di salvataggio ammainabili; d) le modalita' delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio; e) le caratteristiche, le sistemazioni di sicurezza e le dotazioni delle navi di salvataggio e dei rimorchiatori; f) le norme relative alle caratteristiche, manutenzione, esame e prove periodiche degli estintori e degli eventuali criteri di equivalenza per nuovi tipi di essi; g) le norme sulle caratteristiche dei contenitori cisterna ed i veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato gassoso, da trasportare via mare. h) la normativa di sicurezza relativa alle operazioni di atterraggio e partenza di elicotteri su e dal ponte di coperta delle navi, nel rispetto della normativa del Ministero dell'Interno. Eventuali disposizioni che impongano specifiche prestazioni al comando dell'elicottero devono essere emanate con decreto del Ministro per la Marina Mercantile di concerto con il Ministro dei Trasporti. 2. Con decreto del Ministro per la Marina Mercantile sono emanate istruzioni in ordine ai seguenti argomenti concernenti le navi nucleari: a) contenuto del rapporto di sicurezza di cui all'Art. 40; b) contenuto del manuale di esercizio di cui all'Art. 41; c) misure da comprendere nel controllo speciale di cui all'Art. 34; d) principi generali di sicurezza; e) requisiti di massima dell'impianto di energia nucleare; f) protezione ed involucro di contenimento dell'impianto reattore; g) schermo e protezione contro le radiazioni; h) rifiuti radioattivi: i) ricarica e manutenzione del reattore; l) personale di bordo.

Regolamento-art. 11

Art. 11 Tipi di navi 1. Le navi si distinguono nei seguenti tipi: a) piroscafo; b) motonave; c) nave nucleare; d) veliero; e) motoveliero; f) veliero con motore ausiliario; g) aliscafo; h) aeroscafo; i) imbarcazioni a remi. 2. Il tipo di nave viene indicato nelle matricole o nei registri e nei documenti di bordo di cui all'[Art. 169 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art169).

Regolamento-art. 12

Art. 12 Specie di navigazione 1. Le specie di navigazione cui possono essere abilitate le navi sono le seguenti: a) navigazione internazionale lunga (Nav. I.L.); b) navigazione internazionale breve (Nav. I.B.); c) navigazione internazionale costiera (Nav. I.C.); d) navigazione nazionale (Nav. N.); e) navigazione nazionale costiera (Nav. N.C.); f) navigazione nazionale litoranea (Nav. N.Li.); g) navigazione nazionale locale (Nav. N.Lo.); ((g-bis) navigazione nelle acque protette della laguna di Venezia (NAV.A.P.LV.);)) h) navigazione speciale (Nav. S.). 2. Per le navi da pesca le specie di navigazioni cui esse possono essere abilitate sono quelle relative alle categorie di pesca indi- cate nell'Art. 408, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione del [codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327), nonche' ai tipi di pesca di cui all'Art. 1 del regolamento per l'esecuzione della [legge 14 luglio 1965, n. 963](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965-07-14;963), approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-10-02;1639). 3. Fermo quanto disposto al libro III titolo VI, le navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, se a propulsione meccanica, ed a 25 tonnellate se a propulsione diversa da quella meccanica, non possono essere abilitate a navigazioni piu' estese di quella nazionale litoranea; e' consentita eccezionale autorizzazione a navigazione nazionale costiera da parte dell'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico. 4. La specie di navigazione viene annotata nei documenti di bordo di cui all'[Art. 169 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art169).

Regolamento-art. 13

Art. 13 Abilitazione di una nave a determinati servizi 1. Una nave puo' essere abilitata ad uno o piu' dei seguenti servizi: a) trasporto di passeggeri; b) trasporto di merci; c) servizi speciali (servizi scientifici o di ricerca, scuola, salvataggio, appoggio flottiglia da pesca, conservazione o trasformazione dei prodotti della pesca, posa cavi, sfruttamento fauna, flora e fondo marino diverso dalla pesca, uso privato ed altri servizi stabiliti con decreto del Ministro della Marina Mercantile); d) servizio di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino; e) pesca; f) rimorchio. 2. Una nave cisterna puo' trasportare altre merci oltre ai liquidi cui e' particolarmente destinata, sempre che abbia le sistemazioni adatte. 3. Salvo quanto disposto ai successivi commi 5, 6 e 7, l'autorita' marittima, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare il trasporto di passeggeri in numero non superiore a dodici su nave che non e' da passeggeri, purche' provvista di congrui mezzi di salvataggio ed adeguate sistemazioni per i passeggeri, rilasciando un attestato rinnovabile annualmente. 4. Le modalita' per il trasporto dei passeggeri su navi cisterna adibite al trasporto di idrocarburi o altre sostanze pericolose, quando cariche o non degassificate, sono stabilite dall'autorita' marittima. 5. Sulle navi da passeggeri e, limitatamente alla navigazione nazionale, sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo e' consentito l'imbarco di personale tecnico, di operai e di conducenti di autoveicoli industriali gommati a condizione che: a) sulle navi da passeggeri le persone non appartenenti all'equipaggio siano comprese nel numero massimo di passeggeri che le navi stesse sono abilitate a trasportare; b) sulle navi da carico destinate ad uno qualsiasi dei servizi di cui al comma 1 di questo articolo le persone non appartenenti all'equipaggio non superino il numero di trentaquattro; tale numero puo' essere aumentato su autorizzazione del Ministero, sentito l'ente tecnico, nel caso in cui la nave abbia compartimentazione di galleggiabilita', stabilita' in allagamento e mezzi di esaurimento adeguati a garantirne la sopravvivenza secondo i regolamenti dell'ente tecnico in caso di allagamento di uno qualsiasi dei suoi compartimenti, abbia protezione attiva e passiva contro gli incendi conforme ai regolamenti dell'ente tecnico e purche' tutte le altre sistemazioni conferiscano alla nave un grado di sicurezza adeguato alla salvaguardia della vita umana in mare; c) non venga superato il numero di persone imbarcabili accertato ai fini della stabilita dall'ente tecnico; d) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio; e) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali e' consentito l'imbarco a norma del presente comma esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dei passeggeri o dell'equipaggio; f) i lavori da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa o menomazione dell'efficienza dei servizi di bordo; g) il numero dei conducenti non sia superiore a due per ogni autoveicolo imbarcato. 6. Sulle navi destinate a servizi speciali e su quelle destinate a servizi di impianti off-shore e di navi adibite alla esplorazione o sfruttamento del fondo marino, abilitate a navigazione internazionale e' consentito l'imbarco di personale speciale e di personale industriale a condizione che siano soddisfatte le disposizioni ema- nate dal Ministero, sentito l'ente tecnico, anche sulla base di raccomandazioni poste in essere da organismi internazionali. 7. Il Ministero puo' autorizzare il trasporto di passeggeri su navi di stazza lorda inferiore a 100 tonnellate che non sono da passeggeri tenuto conto di particolari esigenze locali, limitatamente alla navigazione nazionale litoranea, di massima nel periodo estivo, in ore diurne ed in buone condizioni di tempo e di mare. 8. Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente comma l'armatore deve presentare domanda al capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave, il quale provvede all'istruttoria sentendo l'ente tecnico ai fini delle condizioni da osservarsi per la sicurezza della vita umana in mare, relativamente al numero massimo di persone trasportabili, alla zona d'impiego, alle dotazioni e mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, nonche' alla protezione contro gli incendi.

Regolamento-art. 14

Art. 14 Viaggi oltre i limiti di abilitazione 1. In casi eccezionali il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi internazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata, a condizione che alla nave stessa venga conferito un grado di sicurezza ritenuto adeguato al particolare viaggio da effettuare. 2. Alle stesse condizioni le capitanerie di porto, sentito l'ente tecnico, possono autorizzare l'effettuazione di singoli viaggi nazionali oltre i limiti della specie di navigazione cui la nave e' abilitata.

Regolamento-art. 15

Art. 15 ((ARTICOLO ABROGATO DAL [D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;347)))

Regolamento-art. 16

Art. 16 Prove di navigazione 1. Il capo del circondario marittimo, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare l'imbarco del personale necessario per l'esecuzione di prove di navigazione di nuove costruzioni o di navi che abbiano subito lavori di trasformazione o riparazione.

Regolamento-art. 17

Art. 17 Tipi di visite 1. L'insieme degli accertamenti tecnici e delle ispezioni concernenti l'idoneita' della nave alla navigazione costituisce una visita. 2. Ai fini degli accertamenti per il rilascio e per la conferma dei documenti di sicurezza di cui alla legge ed alla convenzione, le visite alle quali devono essere sottoposte le navi, sono: "visite iniziali", prima dell'entrata in servizio o, per navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima dell'ottenimento dei certificati definitivi; "visite periodiche", alla scadenza dei periodi di validita' dei certificati di sicurezza, di idoneita' e delle annotazioni di sicurezza; "visite intermedie", con intervalli piu' brevi delle periodiche, come stabilito nel presente regolamento; "visite occasionali", quando se ne verifichi la necessita' come previsto dal successivo Art. 27.

Regolamento-art. 18

Art. 18 Esecuzione delle visite 1. Le visite di cui all'articolo precedente, ferme le prescrizioni dell'[Art. 165 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art165), sono disposte dal capo del circondario marittimo su richiesta dell'armatore o di un suo rappresentante e, per navi estere, su richiesta della competente autorita' consolare. 2. Il capo del circondario marittimo, su richiesta degli interessati di cui al precedente comma, puo' consentire che una visita iniziata in un porto del proprio circondario venga completata in un altro porto, purche' la visita stessa sia compiuta entro i due mesi precedenti la data di scadenza dei certificati o delle annotazioni di sicurezza di cui e' provvista la nave; copia del verbale riguardante gli accertamenti effettuati deve essere inviata all'autorita' marittima interessata al completamento della visita. 3. Nei porti esteri le visite di cui all'articolo precedente sono disposte dall'autorita' consolare su richiesta del comandante della nave. 4. Fermo il disposto dell'Art. 27 della legge, l'ente tecnico effettua accertamenti tecnici preliminari ai lavori della commissione di cui all'Art. 28 della legge e degli organi di esecuzione delle visite di cui all'Art. 19 del presente regolamento in base ai quali rilascia apposita documentazione. 5. I comandanti delle navi ed i direttori di macchina o loro delegati, nel corso delle visite, hanno l'obbligo di denunciare le avarie e gli inconveniente attinenti le norme del presente regolamento, verificatisi nel corso dell'esercizio.

Regolamento-art. 19

Art. 19 Organi di esecuzione delle visite e degli accertamenti 1. Agli accertamenti previsti dall'ultimo comma dell'Art. 28 della legge, per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate, ma uguale o superiore a 25 tonnellate, provvede il capo del circondario marittimo o un ufficiale da lui designato, di grado non inferiore a tenente di vascello, assistito, secondo modalita' concordate con l'ente tecnico, da un ingegnere o perito designato da tale ente e da un funzionario del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, nonche' da un sottufficiale di porto o impiegato civile dell'ufficio di circondario marittimo, che svolge le funzioni di segretario. Ove ritenuto opportuno dal capo del circondario marittimo anche il medico di porto puo' essere chiamato a dare la propria assistenza nell'espletamento dei predetti accertamenti. 2. Degli accertamenti effettuati viene redatto processo verbale.

Regolamento-art. 20

Art. 20 Visite nei porti esteri 1. Nei porti esteri le visite di cui al terzo comma dell'Art. 6 della legge, nonche' gli eventuali accertamenti di cui al [secondo comma dell'Art. 165 del codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art165-com2), sono eseguiti a cura dell'autorita' consolare con l'assistenza del locale ufficio dell'ente tecnico o, in mancanza, di quello piu' vicino dell'ente stesso. 2. Nei casi di urgenza, ovvero quando ragioni di distanza o difficolta' di comunicazioni con l'ufficio piu' vicino dell'ente tecnico consigliano di provvedere altrimenti, l'autorita' consolare puo' farsi assistere da ingegneri navali o da capitani di lungo corso o da capitani di macchina di nazionalita' italiana o, in mancanza, da periti locali, a seconda della natura degli accertamenti da eseguire.

Regolamento-art. 21

Art. 21 Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilita' 1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell'Art. 5 della legge per il rilascio del certificato di navigabilita' devono essere eseguiti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui all'Art. 23. 2. Il certificato di navigabilita' ha validita' quadriennale e possibilita' di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell'Art. 5 della legge, con obbligo di visite intermedie da effettuarsi annualmente secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico il quale ha la facolta' di differirne l'esecuzione di non oltre tre mesi. Per i galleggianti e per le altre unita' aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate le visite intermedie sono biennali. ((2-bis. Il certificato di navigabilita' per le unita' da pesca, ove prescritto, ha validita' sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.)) 3. Gli accertamenti di cui ai precedenti commi sono prescritti anche per le navi di cui alla [lettera a) dell'Art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-01-22;340~art2-leta), ratificato con [legge 17 aprile 1956, n. 561](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956-04-17;561), abilitate al trasporto di passeggeri in acque tranquille. 4. Il certificato di navigabilita' e' rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero, e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico.

Regolamento-art. 22

Art. 22 Visite iniziali 1. Le visite iniziali sono intese ad accertare che la nave soddisfa alle prescrizioni della legge e del presente regolamento in relazione al tipo della nave stessa, alla specie di navigazione ed al servizio per il quale e' richiesta l'abilitazione. 2. Le visite comprendono un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale di armamento, un'ispezione della carena a secco e un'ispezione interna ed esterna delle caldaie. Per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero puo' consentire che l'ispezione della carena sia effettuata a nave galleggiante. 3. Le visite devono essere effettuate in modo da attestare che le sistemazioni, il materiale, i dimensionamenti della struttura, le caldaie e gli altri recipienti a pressione e loro ausiliari, le macchine principali ed ausiliarie, le installazioni elettriche, le installazioni radio, tutte le altre parti dell'armamento, gli apparecchi ricetrasmettitori fissi e portatili per mezzi collettivi di salvataggio, i mezzi di salvataggio, i dispositivi antincendio, i radar, le ecosonde, le girobussole, la scaletta per i piloti, i mezzi di segnalazione, la lavorazione di tutte le parti della nave e del relativo armamento, siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme in materia di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare. 4. Ai fini della visita iniziale per le navi provenienti da bandiera estera, gli accertamenti possono essere effettuati sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico per le materie in essi trattate. 5. Nella visita iniziale di navi costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento deve anche essere controllato che siano state eseguite le prove idrauliche concernenti: a) le caldaie principali ed ausiliarie; b) le relative connessioni e tubolature di vapore; c) le bombole ed i serbatoi d'aria compressa; d) le relative connessioni e tubolature d'aria compressa; e) i depositi e le casse di combustibile liquido per uso dell'apparato motore; f) le cisterne, le casse, i doppi fondi strutturali dello scafo. 6. Le prove idrauliche possono essere sostituite con altre ritenute idonee secondo i regolamenti dell'ente tecnico.

Regolamento-art. 23

Art. 23 Visita iniziale per la navigabilita' 1. La visita iniziale deve essere effettuata sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico, tenuto conto del tipo di nave e del servizio al quale e' destinata. 2. L'ente tecnico: a) per le navi in acciaio, costruite a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo' non effettuare il collaudo dei materiali costituenti lo scafo purche' per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica che indichi la qualita' e le caratteristiche dei materiali stessi e la loro idoneita' in relazione ai mezzi di collegamento adottati; b) per tutte le navi puo' non effettuare il collaudo dell'apparato principale di propulsione, di potenza fino a 300 cavalli, e relativa linea d'asse (o linee d'assi), purche' per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica. 3. Non sono richiesti certificati di collaudo: a) per le navi costruite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dei materiali costituenti lo scafo purche' si tratti di navi con almeno quattro anni di effettivo esercizio; dell'apparato motore e dell'asse portaelica (o assi portaeliche), se in servizio da almeno quattro anni; b) per tutte le navi, dei macchinari ausiliari i quali devono comunque essere assoggettati a prova di funzionamento, a giudizio dell'ente tecnico.

Regolamento-art. 24

Art. 24 Visite iniziali per costruzioni in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e relativi apparati motori 1. Per la costruzione in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate e dei relativi apparati motori, la visita iniziale si effettua al solo prototipo, mentre le corrispondenti unita' di serie sono soggette ad una ricognizione intesa ad accertare la loro rispondenza alle caratteristiche del prototipo.

Regolamento-art. 25

Art. 25 Visite periodiche e visite intermedie 1. Le visite periodiche sono effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale. 2. Le visite intermedie sono effettuate per gli scopi indicati all'Art. 47 del presente regolamento.

Regolamento-art. 26

Art. 26 Visite periodiche ai galleggianti 1. In occasione delle visite periodiche possono essere omesse, per i galleggianti destinati a servizi nei porti o relative adiacenze, le visite di carena e quelle ai macchinari, che devono comunque essere eseguite almeno ogni quattro anni. 2. Allorche' trattasi di carene particolarmente protette, gli intervalli fra le visite della carena possono essere prolungati dall'autorita' marittima, su parere dell'ente tecnico. Cio' deve risultare nella annotazione di sicurezza prevista dall'Art. 36 del presente regolamento. 3. Se un galleggiante deve affrontare navigazione in mare aperto e sono trascorsi due anni dall'ultima visita senza che sia stata effettuata quella della carena, quest'ultima visita deve essere preventivamente eseguita. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' autorizzare la predetta navigazione a determinate condizioni al solo fine di consentire il trasferimento del galleggiante in altro porto per l'esecuzione della visita.

Regolamento-art. 27

Art. 27 Visite occasionali 1. Una visita occasionale, generale o parziale secondo i casi, deve essere effettuata ogni volta che si verifichi un sinistro o si manifesti un difetto che comprometta la sicurezza della nave o l'efficienza o l'integrita' dei mezzi di salvataggio o di altri apparati, ed ogni qualvolta la nave subisca riparazioni o innovazioni importanti. La visita deve essere eseguita in modo da garantire che le riparazioni o innovazioni sono state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni o innovazioni e la loro esecuzione sono soddisfacenti e che la nave risponde a tutte le prescrizioni vigenti. 2. Le navi di cui al successivo libro III, titolo VI, sono soggette a visite occasionali quando cio' sia ritenuto opportuno dall'autorita' marittima o quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o a macchinari della medesima vengono meno i requisiti in base ai quali sono state effettuate le annotazioni di sicurezza di cui all'Art. 36. 3. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore a tre mesi deve essere eseguita una visita occasionale mirante ad accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilita' attestate dal certificato in vigore. 4. Dopo un periodo di disarmo di qualunque durata, ma nei limiti di validita' delle annotazioni di sicurezza, sono esentate dalla visita occasionale: a) le navi per la pesca oceanica e per quella d'altura di stazza lorda uguale o inferiore a 200 tonnellate; b) le navi ad uso privato; c) i galleggianti di stazza lorda uguale o inferiore a 400 tonnellate.

Regolamento-art. 28

Art. 28 Tipo approvato: equivalenza di apparecchi, dispositivi e materiali 1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di equivalenza di cui all'Art. 12 della legge deve essere corredata da una relazione tecnica. 2. Il Ministero puo' incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale riconoscimento, salva in ogni caso la competenza del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni per gli impianti, i dispositivi e gli apparecchi radioelettrici.

Regolamento-art. 29

Art. 29 Accertamenti per le annotazioni di sicurezza 1. Ai fini delle annotazioni di sicurezza delle navi e dei galleggianti di cui alla lettera n) dell'Art. 36 del presente regolamento l'ente tecnico esegue sulla base dei suoi regolamenti gli accertamenti relativi allo scafo, al macchinario principale ed ausiliario, alle caldaie e agli altri recipienti a pressione, ai macchinari azionati da energia elettrica e all'impianto elettrico. L'autorita' marittima sente l'ente tecnico in ogni altra circostanza in cui ritenga necessario procedere a particolari accertamenti tecnici.

Regolamento-art. 30

Art. 30 Visite di controllo sulla preparazione degli equipaggi; sulla organizzazione ed efficienza dei servizi di bordo 1. Per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, l'autorita' marittima deve procedere alla visita dei servizi di bordo secondo quanto previsto dal successivo libro IV al fine di accertarne l'organizzazione e l'efficienza e per controllare il corrispondente grado di preparazione dell'equipaggio. 2. La visita deve essere eseguita in occasione di ogni nuovo armamento e, periodicamente, ogni anno, compatibilmente con l'impiego commerciale della nave. L'intervallo fra due visite non deve super- are i 15 mesi. 3. La visita deve anche essere eseguita ogni qualvolta l'autorita' marittima abbia motivo di dubitare che la preparazione dell'equipaggio e i servizi di bordo per l'emergenza non abbiano mantenuto il livello di efficienza iniziale. 4. L'autorita' marittima che provvede alle visite ne fa annotazione nel ruolo di equipaggio e nella licenza. Di detta visita e' redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero; copia di esso deve essere conservato a bordo, un'altra copia deve essere trasmessa al Ministero. 5. Qualora la nave non rientri in Italia per oltre 14 mesi, la visita ai servizi di bordo viene eseguita da una commissione composta dal comandante, dal direttore di macchina, dall'ufficiale alla sicurezza e da un membro dell'equipaggio. Di detta visita viene redatto verbale su apposito modello approvato dal Ministero. Il verbale firmato dai componenti la commissione e, ove possibile, vistato dall'autorita' consolare, deve essere inviato all'ufficio di iscrizione della nave.

Regolamento-art. 31

Art. 31 Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili 1. Qualora, durante le visite iniziali, periodiche od occasionali, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo stabilisce, sentita la commissione di visita, il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. Per le visite intermedie tale termine e' proposto dall'ente tecnico che ne da' comunicazione all'autorita' marittima o a quella consolare. In tali casi i certificati e le annotazioni di sicurezza sono rinnovati o convalidati dall'autorita' marittima con validita' limitata.

Regolamento-art. 32

Art. 32 Mantenimento delle condizioni dopo le visite 1. Dopo che una delle visite di cui all'Art. 17 e' stata compiuta, nessun cambiamento puo' essere apportato alle sistemazioni strutturali, al macchinario, all'armamento e in generale a tutto cio' che ha formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occasionale. 2. L'autorita' marittima, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, puo' ammettere i cambiamenti che, a suo giudizio, siano di lieve entita'. 3. Le condizioni della nave e delle sue apparecchiature devono essere mantenute conformi alle prescrizioni del presente regolamento, allo scopo di assicurare che la nave sotto tutti gli aspetti si conservi idonea ad affrontare il mare senza rischi per la nave stessa e per le persone imbarcate. 4. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. ((4-bis. Il comando di bordo di una nave lagunare segnala all'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, al responsabile da esso delegato, le dotazioni che presentano deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza, i quali provvedono senza ritardo alla loro sostituzione.))

Regolamento-art. 33

Art. 33 Controlli 1. L'autorita' marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell'Art. 1 della legge, puo' farsi assistere dall'ente tecnico secondo modalita' con questo concordate ovvero puo' disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel comma citato.

Regolamento-art. 34

Art. 34 Controllo speciale a navi nucleari 1. Le navi di bandiera estera a propulsione nucleare devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per accedere nei porti nazionali. 2. Prima di entrare nei porti le navi a propulsione nucleare devono essere sottoposte a controllo speciale allo scopo di verificare che vi sia a bordo un certificato valido di sicurezza per navi a propulsione nucleare e l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque. 3. Il controllo speciale, per i porti nazionali, deve essere effettuato da una commissione composta da: a) un ufficiale della capitaneria di porto; b) un rappresentante del Ministero dell'Interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi; c) un rappresentante del Ministero della Sanita'; d) un esperto del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); e) un rappresentante dell'ente tecnico. 4. La commissione deve accertare il sussistere delle condizioni di sicurezza per tutta la durata della sosta della nave nell'area portuale.

Regolamento-art. 35

Art. 35 Piani da presentare alla commissione di visita 1. Almeno sette giorni prima della visita iniziale della nave gli interessati devono mettere a disposizione della commissione di visita, con il visto di approvazione dell'ente tecnico, i seguenti piani o computi, salvo quelli che non siano ritenuti necessari dall'ente tecnico in relazione alla grandezza o al tipo della nave o al servizio cui essa e' destinata, riguardanti: a) la compartimentazione di galleggiabilita', per le navi che vi sono soggette; b) l'impianto centralizzato di manovra delle porte stagne, se esiste; c) l'impianto di esaurimento sentina; d) la compartimentazione tagliafuoco, per le navi che vi sono soggette; e) tutte le sistemazioni antincendio mobili e fisse, compresi gli impianti fissi per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, per le navi che devono esserne dotate; f) i mezzi di sfuggita; g) la sistemazione dei mezzi di salvataggio; h) la sistemazione degli organi di governo; i) la sistemazione delle bussole; l) la sistemazione dei fanali; m) le trasmissioni degli ordini; n) i computi relativi alla stabilita' a nave integra e in condizioni di allagamento, per le navi che sono soggette a norme su tali condizioni, nonche' gli elementi delle carene diritte. Nel corso delle procedure per l'approvazione suddetta, che attesta la corrispondenza di detti piani e computi alle norme della convenzione e del presente regolamento, l'ente tecnico provvede altresi' alla verifica della corrispondenza ai seguenti requisiti ricorrenti nella convenzione: "efficace", "soddisfacente", "accettabile", "prescritto dall'amministrazione", "approvato dall'amministrazione" e simili di materiali, sistemazioni, impianti e apparecchiature di cui ai disegni relativi ai punti suddetti. 2. I piani ed i computi di cui al comma precedente devono essere tenuti a bordo ed aggiornati a cura del comandante o di un ufficiale responsabile ed ogni modifica vi deve essere riportata con ogni possibile sollecitudine; in occasione delle visite periodiche, intermedie o occasionali essi devono essere messi a disposizione degli organi che effettuano le visite stesse ogni qualvolta da questi ritenuto necessario. ((2-bis. Sulle navi lagunari, i piani e i computi sono tenuti in originale presso la sede della societa' armatrice e in copia a bordo e sono aggiornati a cura dell'armatore o, se previsto dal manuale di cui all'articolo 106-bis, di un suo delegato. I piani delle navi lagunari nuove di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate possono essere sostituiti da un piano di sicurezza, approvato dall'ente tecnico, contenente le informazioni di cui al comma 1, lettere e) e g).)) 3. Deve essere messo a disposizione della commissione ogni eventuale altro piano prescritto dal Ministero o richiesto dall'ente tecnico.

Regolamento-art. 36

Art. 36 Certificati 1. I documenti comprovanti l'adempimento delle prescrizioni relative alla sicurezza della vita umana in mare sono: a) "certificato di sicurezza per navi da passeggeri": per le navi da passeggeri in navigazioni internazionali; b) "certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate in navigazioni internazionali; c) "certificato di sicurezza per le dotazioni di navi da carico": per le navi da carico di cui al precedente punto b); d) "certificato di bordo libero": per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate, la cui chiglia e' stata impostata anteriormente al 21 luglio 1968 e per quelle di lunghezza uguale o superiore a 24 metri la cui chiglia e' stata impostata il 21 luglio 1968 o successivamente, destinate a viaggi internazionali, fatta eccezione per i pescherecci, per le navi da diporto e in genere per le navi che non trasportano merci e passeggeri; per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 150 tonnellate destinate al trasporto di passeggeri in viaggi tra porti nazionali; per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 500 tonnellate destinate a viaggi tra porti nazionali. e) "certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate in navigazioni internazionali; f) "certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore e 300 tonnellate e inferiori a 1600 tonnellate, in navigazioni internazionali; g) "certificato di sicurezza per nave da passeggeri a propulsione nucleare": per le navi da passeggeri a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; h) "certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare": per le navi da carico a propulsione nucleare in navigazioni sia internazionali sia nazionali; i) "certificato di esenzione": per le navi indicate nelle lettere precedenti, per le quali sia stata accordata l'esenzione dell'applicazione di una o piu' norme della legge o del presente regolamento; l) "allegato al certificato di sicurezza per nave da passeggeri o di idoneita'": per le navi da passeggeri di cui all'Art. 45 del presente regolamento; m) "certificato di idoneita'": per le navi da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate ma inferiore e 500 tonnellate in navigazioni internazionali, per i galleggianti di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, nonche' per le navi da passeggeri o da carico di stazza lorda uguale o superiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, comprese quelle destinate a servizi speciali quali pesca, traghetto, rimorchio, salvataggio; n) "annotazioni di sicurezza": per le navi ed i galleggianti di cui al secondo comma della lettera f) dell'Art. 4 della legge e cioe': navi da passeggeri di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni nazionali, compresi i traghetti abilitati al trasporto di passeggeri nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi da carico di stazza lorda inferiore a 25 tonnellate in navigazioni sia internazionali sia nazionali, compresi i traghetti non abilitati al trasporto di passeggeri, i rimorchiatori, le navi di salvataggio, le navi da pesca, nei suddetti limiti di stazza e navigazioni; navi ad uso privato di qualsiasi stazza e abilitate a qualsiasi navigazione; galleggianti di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate. ((3))

Regolamento-art. 37

Art. 37 Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri 1. Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico; b) il materiale d'armamento; c) la galleggiabilita' e la relativa compartimentazione; d) la stabilita'; e) i mezzi di esaurimento; f) gli organi di governo; g) i mezzi di marcia indietro; h) i mezzi di trasmissione d'ordine; i) le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed i relativi piani; l) i mezzi di sfuggita; m) i mezzi di salvataggio; n) la scaletta per il pilota; o) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora); p) le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche; q) le sistemazioni e dotazioni varie; r) il numero dei marittimi abilitati per imbarcazioni di salvataggio.

Regolamento-art. 38

Art. 38 Oggetto dei certificati di sicurezza di costruzione e per le dotazioni per navi da carico 1. Il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ad essa applicabili che riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico; b) il materiale d'armamento; c) la stabilita'; d) i mezzi di esaurimento; e) gli organi di governo; f) i mezzi di marcia indietro; g) i mezzi di trasmissione di ordini; h) le sistemazioni di protezione passiva contro gli incendi; i) i mezzi di sfuggita. 2. All'esecuzione delle visite concernenti il certificato di sicurezza di costruzione per nave da carico ed al rilascio del certificato medesimo provvede l'ente tecnico secondo i propri regolamenti. 3. Il certificato di sicurezza per le dotazioni di nave da carico deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano: a) i mezzi per la protezione attiva contro gli incendi ed i relativi piani; b) i mezzi di salvataggio; c) la scaletta per il pilota; d) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora); e) girobussola, ecoscandaglio; f) impianto di gas inerte; g) le sistemazioni e le dotazioni varie.

Regolamento-art. 39

Art. 39 Oggetto dei certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare 1. Il certificato di sicurezza per nave passeggeri a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescrizioni indicate nell'Art. 37 del presente regolamento, alle altre prescrizioni stabilite per le navi di questo tipo. 2. Il certificato di sicurezza per nave da carico a propulsione nucleare deve comprovare che la nave soddisfa, oltre che alle prescrizioni indicate nell'Art. 38 del presente regolamento, alle altre prescrizioni stabilite per le navi di questo tipo. 3. I certificati di sicurezza per navi da passeggeri e da carico a propulsione nucleare sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel capo IV della legge. La commissione di visita di cui all'Art. 25 della legge deve essere integrata con un ispettore del corpo nazionale dei vigili del fuoco e con un esperto del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA).

Regolamento-art. 40

Art. 40 Rapporto di sicurezza per le navi nucleari 1. La nave nucleare deve essere in possesso di un "Rapporto di sicurezza" che permetta la valutazione della sicurezza dell'impianto nucleare e della nave al fine di assicurare l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque. 2. Tale rapporto deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero, e deve essere sempre tenuto aggiornato. Deve altresi' essere reso disponibile con sufficiente anticipo per i Governi dei Paesi in cui la nave nucleare intende recarsi in modo che essi possano valutare la sicurezza della nave.

Regolamento-art. 41

Art. 41 Manuale di esercizio per le navi nucleari 1. Deve essere preparato un completo e dettagliato manuale, ad uso del personale addetto, contenente informazioni e direttive per la condotta della installazione nucleare con speciale riguardo alle norme da osservare ai fini della sicurezza. Tale manuale deve essere sottoposto all'approvazione del Ministero e deve sempre essere tenuto aggiornato. Alcune copie del manuale devono essere tenute a bordo della nave a disposizione del personale interessato.

Regolamento-art. 42

Art. 42 Oggetto dei certificati di sicurezza radiotelegrafica e radiotelefonica per navi da carico 1. Il certificato di sicurezza radiotelegrafica per nave da carico deve comprovare che la stazione radiotelegrafica, gli impianti radiogoniometrico e di radioguida, i radar della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 2. Il certificato di sicurezza radiotelefonica per nave da carico deve comprovare che la stazione radiotelefonica della nave, gli impianti radiotelegrafici delle imbarcazioni di salvataggio a motore e gli apparecchi radio portatili per imbarcazioni o zattere di salvataggio soddisfano alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento. 3. Per le navi non dotate di stazione radiotelegrafica il certificato di sicurezza radiotelefonica deve comprovare anche che il radar, il radiogoniometro e la radioguida corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento.

Regolamento-art. 43

Art. 43 Oggetto del certificato di esenzione 1. Il certificato di esenzione deve elencare le singole esenzioni concesse.

Regolamento-art. 44

Art. 44 Oggetto del certificato di idoneita' 1. Il certificato di idoneita' deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni applicabili dell'Art. 37 ovvero dell'Art. 38, primo e terzo comma del presente regolamento.

Regolamento-art. 45

Art. 45 Allegato al certificato di sicurezza o di idoneita' per navi da passeggeri 1. Le navi da passeggeri che nel corso di un particolare viaggio hanno a bordo un numero di persone inferiore al numero totale stabilito nel "certificato di sicurezza o di idoneita' per nave da passeggeri" possono essere autorizzate, secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avere un numero di imbarcazioni o di altri mezzi di salvataggio inferiore a quello stabilito in tali certificati. Tale autorizzazione deve risultare da un'allegato al certificato di sicurezza o di idoneita' per nave da passeggeri". 2. L'"allegato" deve specificare che, nelle suddette circostanze, non vi e' alcuna violazione delle disposizioni del presente regolamento. Esso puo' sostituire il certificato di sicurezza o di idoneita' solo per quanto riguarda le imbarcazioni e gli altri mezzi di salvataggio ed e' valido limitatamente al viaggio per il quale e' stato rilasciato.

Regolamento-art. 46

Art. 46 Oggetto delle annotazioni di sicurezza 1. Le annotazioni di sicurezza di cui all'Art. 4 della legge comprovano che la nave e' conforme alle prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico ad essa applicabili e vengono apposte sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.

Regolamento-art. 47

Art. 47 Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche 1. I certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare hanno validita' non superiore a dodici mesi. 2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validita' di quattro anni con possibilita' di proroga di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali intermedie prorogabili di tre mesi. ((3. Le annotazioni di sicurezza hanno validita' non superiore a due anni, ad eccezione delle unita' da pesca per le quali la validita' non puo' superare i tre anni.)) 4. Gli altri certificati indicati nell'Art. 36 del presente regolamento hanno la validita' stabilita dall'Art. 6, penultimo ed ultimo comma, della legge con obbligo per le navi da carico di visite intermedie da parte dell'ente tecnico alla scadenza di un anno dalla visita periodica di rinnovo del certificato di sicurezza delle dotazioni o di idoneita', allo scopo di accertare lo stato di manutenzione e di conservazione dei mezzi di salvataggio, dei mezzi di protezione attiva contro gli incendi, delle porte stagne e dei mezzi di esaurimento. 5. Sulle scadenze della visita intermedia di cui al comma precedente e' ammessa una tolleranza in piu' od in meno di tre mesi. 6. L'avvenuta esecuzione della visita intermedia suddetta viene annotata sul certificato di sicurezza o di idoneita' dall'autorita' marittima. Qualora l'esito della visita riveli deficienze e inconvenienti non tollerabili neppure temporaneamente, l'ente tecnico ne da' comunicazione all'autorita' marittima o consolare che, sentito l'ente tecnico stesso, adotta i provvedimenti opportuni. 7. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validita' di un certificato di sicurezza radiotelegrafica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato puo' essere ritirato e puo' essere rilasciato un nuovo certificato con validita' fino a 12 mesi dopo la scadenza del suddetto periodo.

Regolamento-art. 48

Art. 48 Rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza 1. Il rinnovo dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ha luogo con le stesse modalita' stabilite per il rilascio.

Regolamento-art. 49

Art. 49 Decadenza dei certificati e delle annotazioni di sicurezza 1. I certificati e le annotazioni di sicurezza decadono se non vengono eseguite le visite periodiche, incluse le intermedie, entro i termini di tempo specificati nel presente regolamento e nei casi di cui al primo comma dell'Art. 9 della legge riguardanti le avarie o i mutamenti apportati alle navi. 2. La denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi prescritte nel secondo comma dell'Art. 9 della legge deve contenere ogni necessario elemento tecnico e, unitamente ad un estratto del giornale nautico, del giornale di macchine e del giornale radiotelegrafico, secondo i casi, deve essere presentata subito dopo l'arrivo della nave al primo porto di approdo se si tratta di avvenimento occorso in navigazione, o immediatamente se l'avvenimento si e' verificato in porto. 3. L'autorita' marittima o consolare che riceve la denuncia deve subito disporre i provvedimenti che a suo giudizio sono ritenuti opportuni per accertare, se necessario a mezzo di periti, l'entita' dei fatti denunciati. 4. Qualora dagli accertamenti risulti che le avarie sono state gravi od i mutamenti notevoli, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali sono rilasciati i documenti di sicurezza, l'autorita' marittima o consolare ritira i certificati o annulla le annotazioni di sicurezza, sospendendo le spedizioni fino al rilascio di nuovi certificati o all'effettuazione di nuove annotazioni di sicurezza. 5. Per le avarie di lieve entita' l'autorita' marittima o consolare, prima di procedere al rilascio delle spedizioni, si assicura che le avarie stesse siano state riparate; ove cio' non sia praticamente possibile e sempre che non ne derivi pregiudizio per la sicurezza del viaggio, la stessa autorita' puo' consentire al comandante di provvedere alla riparazione di tali avarie lievi nel primo porto di approdo.

Regolamento-art. 50

Art. 50 Trasferimento di navi sprovviste dei prescritti certificati 1. L'autorita' marittima che, nei casi previsti dall'Art. 10 della legge, autorizza il trasferimento di una nave senza i prescritti documenti relativi alla sicurezza della navigazione deve informarne quella del porto dove la nave e' diretta.

Regolamento-art. 51

Art. 51 Modelli dei certificati 1. I certificati di sicurezza sono conformi ai modelli approvati dal Ministero.

Regolamento-art. 52

Art. 52 Affissione a bordo dei certificati 1. Gli originali o le copie conformi dei certificati di sicurezza devono essere affissi in un punto della nave ben visibile e di facile accesso. ((1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le navi lagunari si applicano le seguenti disposizioni: a) i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda uguale o superiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo in originale o in copia fotostatica non autenticata; b) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 168-septies, i certificati di sicurezza e i documenti relativi alla stazione radio delle navi di stazza lorda inferiore alle venticinque tonnellate sono conservati a bordo o presso la sede della societa' armatrice; in tale ultimo caso devono essere prodotti, a richiesta, agli organi di controllo entro il termine dagli stessi indicato.))

Regolamento-art. 53

Art. 53 Annotazioni del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati 1. Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale proroga dei certificati di sicurezza devono essere annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza a cura dell'autorita' marittima e, all'estero, dell'autorita' consolare.

Regolamento-art. 54

Art. 54 Documenti di sicurezza per le navi provenienti da bandiera estera 1. Nel caso di nazionalizzazione: a) di navi soggette alla convenzione; possono essere rilasciati documenti con validita' non superiore a 6 mesi, dopo aver accertato che la nave e' in possesso di documenti validi di conformita' alla convenzione e dopo aver constatato l'assenza di elementi che facciano ritenere che siano intervenute, dopo l'ultima visita, varianti tali da rendere la nave ed il suo equipaggiamento non corrispondenti a quanto risulta dal possesso di tali documenti e, comunque, da rendere la nave stessa inidonea ad affrontare il mare; b) di navi non soggette alla convenzione: possono essere rilasciati documenti di sicurezza per un unico viaggio verso un porto italiano ovvero verso un porto estero per l'esecuzione della visita iniziale dopo aver accertato che la nave e' in possesso di validi documenti nazionali di sicurezza e dopo aver constatato che la nave e' idonea ad affrontare il mare. 2. I documenti di sicurezza di cui al comma 1 non sono prorogabili e alla loro scadenza deve essere eseguita la visita iniziale, salvo per le navi acquistate all'estero e battenti bandiera di Paesi con i quali sussistono specifici accordi in materia di sicurezza della navigazione per le quali il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' concedere attenuazioni alle sopraindicate disposizioni.

Regolamento-art. 55

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