DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992, n. 336
Entrata in vigore del decreto: 15/7/1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che, all'art. 12, demanda ad apposito regolamento l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 5 riguardanti la Scuola centrale tributaria;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 marzo 1992 e del 26 maggio 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Capo I ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Art. 1
Sede, dipendenza ed organi della Scuola centrale tributaria
1.La Scuola centrale tributaria ha sede in Roma. Essa e' posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze.
2.Sono organi della Scuola il rettore, il comitato e il direttore amministrativo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Compiti della Scuola centrale tributaria
1.La Scuola centrale tributaria provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonche' all'aggiornamento del personale finanziario mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio. La relativa programmazione ha carattere di flessibilita' ed e' sia annuale che pluriennale.
2.La Scuola provvede, altresi', d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, ad organizzare: a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)). b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 1993, N. 29)). c) le procedure selettive ed i corsi ad essa demandati da norme di legge o di regolamento.
3.La Scuola organizza e tiene corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonche' per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri. A tal fine, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dalle amministrazioni ed enti richiedenti mediante il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria.
4.I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio sono istituiti, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze a livello centrale e periferico.
5.La Scuola dispone di un convitto interno per i partecipanti ai corsi e seminari.
Art. 3
Il rettore
1.Il rettore, scelto tra i professori ordinari dell'Universita', e' nominato con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica due anni e puo' essere confermato.
2.Il rettore sovraintende alla programmazione dell'attivita' didattica e di ricerca, alla predisposizione ed allo svolgimento dei programmi didattici, nonche' al conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca, coadiuvato dal comitato di cui all'art. 4.
3.Il rettore, con proprio provvedimento, puo' costituire gruppi di lavoro e commissioni specializzati per materia e per obiettivo.
4.Il rettore fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze. Egli puo' delegare il direttore amministrativo a parteciparvi in sua vece.
5.Al rettore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennita', cumulabile con le indennita' eventualmente corrisposte ad altro titolo, nella misura massima prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310.
Nota all'art. 3: - La legge n. 310/1957 istituisce la Scuola centrale tributaria "Ezio Vanoni". Si trascrive il testo del relativo art. 8: "Art. 8. - Al direttore della Scuola, qualora sia scelto fra persone estranee all'Amministrazione finanziaria, spetta per la durata dell'incarico, una indennita' mensile cumulabile con le indennita' corrisposte ad altro titolo, nel limite massimo previsto dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni. Per ogni corso di 60 ore di insegnamento la retribuzione globale sara' pari alla meta' dello stipendio annuo iniziale previsto per i dipendenti statali della carriera direttiva con qualifica di consigliere di 1a classe, esclusa l'aggiunta di famiglia e le eventuali indennita' inerenti alla qualifica suindicata. Per i docenti che appartengono all'Amministrazione finanziaria la retribuzione anzidetta sara' ridotta alla meta' in caso di lezioni e ad un quarto in caso di esercitazione. Qualora l'incarico di insegnamento o di esercitazione comporti un numero di ore superiore od inferiore a 60 la retribuzione sara' proporzionalmente aumentata o ridotta. Il trattamento di cui ai precedenti commi e' comprensivo della retribuzione per le interrogazioni, per gli esami e del diritto di pubblicazione da parte della Scuola del testo dei corsi tenuti. L'indennita' di missione eventualmente spettante al direttore della Scuola e ai docenti deve essere attribuita, nei limiti e con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni, soltanto per i giorni strettamente necessari al funzionamento della Scuola".
Art. 4
Il comitato
1.Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il rettore nella predisposizione e nello svolgimento dei programmi didattici, nonche' nel conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca.
3.In caso di assenza o impedimento del rettore il comitato e' presieduto dal piu' anziano di eta' dei docenti stabili componenti il comitato.
4.I membri di cui alla lettera g) sono nominati, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio.
5.Il comitato si riunisce di regola tre volte l'anno e puo' essere convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessita'.
6.In caso di parita' nelle votazioni, il voto del rettore vale il doppio.
Art. 5
Il direttore amministrativo
1.Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente superiore, e' nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.
2.Il direttore ha la direzione dei servizi amministrativi della Scuola e delle sedi decentrate e ne e' responsabile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; riferisce periodicamente al rettore circa l'andamento dei servizi.
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) e' il seguente: "Art. 19 (Responsabilita' per l'esercizio delle funzioni dirigenziali). - Ferma restando la responsabilita' penale, civile, amministrativa contabile e disciplinare prevista per tutti gli impiegati civili dello Stato, i dirigenti delle diverse qualifiche sono responsabili, nell'esercizio delle rispettive funzioni, del buon andamento, dell'imparzialita' e della legittimita' dell'azione degli uffici cui sono preposti. I dirigenti medesimi sono specialmente responsabili sia dell'osservanza degli indirizzi generali dell'azione amministrativa emanati dal Consiglio dei Ministri, e dal Ministro per il dicastero di competenza, sia della rigorosa osservanza dei termini e delle altre norme di procedimento previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, sia del conseguimento dei risultati dell'azione degli uffici cui sono preposti. I risultati negativi, eventualmente rilevati, dell'organizzazione del lavoro e dell'attivita' dell'ufficio sono contestati ai dirigenti con atto del Ministro, sentito, per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti, il competente dirigente generale. Il Ministro, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, riferisce al Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali e qualifiche superiori, e al consiglio di amministrazione, negli altri casi. In casi particolari, il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento dei dirigenti generali a disposizione dell'amministrazione di appartenenza. Salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso la posizione di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso, i dirigenti generali possono rimanere in tale posizione per un periodo di tre anni, trascorso il quale sono collocati a riposo di diritto. I dirigenti generali e qualifiche superiori a disposizione non possono eccedere il dieci per cento dei corrispondenti posti di ruolo organico. In caso di rilevante gravita' o di reiterata responsabilita', il Consiglio dei Ministri puo' deliberare il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, dei dirigenti generali o qualifiche superiori, anche se non siano mai stati collocati a disposizione. Ai dirigenti generali, o qualifiche superiori, collocati a riposo ai sensi dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, comma secondo, e 52 del testo unico delle disposizioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, nonche' il disposto dell'art. 10 del regio decreto 5 aprile 1925, n. 441. Il consiglio di amministrazione, nei confronti dei funzionari con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente, puo' deliberare il loro trasferimento ad altre funzioni di corrispondente livello".
Art. 6
Organizzazione dei servizi amministrativi della Scuola e delle sedi decentrate
2.La Scuola dispone delle seguenti sedi decentrate: Bari, Palermo e Scafati. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno istituite altre sedi decentrate della Scuola, di cui almeno tre nelle regioni del nord, al fine di razionalizzarne la distribuzione territoriale.
3.Presso ogni sede decentrata e' istituita una segreteria, cui e' preposto un direttore di segreteria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 7
Dipartimenti
2.I coordinatori dei singoli dipartimenti sono nominati dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, tra i docenti stabili della Scuola.
3.Il rettore, con atto interno, effettua l'assegnazione ai vari dipartimenti degli altri docenti stabili, dei docenti incaricati e degli assistenti, compresi quelli che prestano servizio presso le sedi decentrate.
4.Il personale di segreteria dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni dipende dalla direzione amministrativa.
Art. 8
Docenti incaricati ed istruttori
1.Gli incarichi di insegnamento per le attivita' didattiche di cui all'art. 2 sono conferiti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Quest'ultimo puo', altresi', invitare a tenere conferenze docenti ed esperti, italiani e stranieri.
2.Ai docenti incaricati spetta un compenso orario determinato dividendo per sessanta la meta' dello stipendio annuo iniziale lordo spettante al dipendente dell'Amministrazione dello Stato inquadrato nella nona qualifica funzionale.
3.Ai conferenzieri e' attribuito per ciascuna conferenza un compenso forfettario pari a tre volte il compenso di un'ora di lezione previsto per i docenti incaricati.
4.Agli istruttori spetta, per le esercitazioni, un compenso orario pari al 50 per cento di quello previsto per i docenti dal comma 2.
5.Ai componenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni di cui all'art. 3, comma 3, spetta un compenso giornaliero pari ad un quarto del compenso orario previsto dal comma 2.
Art. 9
Docenti stabili
1.L'insegnamento puo' essere affidato anche a docenti stabili, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. I docenti stabili svolgono l'incarico per un triennio, salvo conferma. Il loro numero non puo' essere inferiore a quattro, ne' superiore a dieci.
2.La chiamata a far parte del corpo stabile dei docenti e' diretta ed e' effettuata, previo consenso degli interessati, su proposta del rettore, dal Ministro delle finanze.
3.I professori universitari di ruolo ordinari ed associati, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato e i dipendenti civili dello Stato chiamati a far parte del corpo stabile dei docenti sono collocati nella posizione di fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti, per tutto il periodo dell'incarico, il quale e' computato come anzianita' di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche.
4.I docenti stabili della Scuola sono tenuti, a tempo pieno, a provvedere alla preparazione delle dispense, a curare l'approntamento di altro materiale didattico ed a prestare assistenza individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi ed ai seminari, nonche' a partecipare alle attivita' dipartimentali di programmazione didattica e di ricerca ed a quelle dei gruppi di lavoro. Per il regime a tempo pieno dei professori universitari si applica l'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
5.Ai docenti stabili della Scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica; essi conservano il diritto a percepire le indennita' erogate dalle Amministrazioni di appartenenza.
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 della legge n. 705/1985 e dagli articoli 3 e 4 della legge n. 118/1989, e' il seguente: "Art. 11 (Tempo pieno e tempo definito). - L'impegno dei professori ordinari e' a tempo pieno o a tempo definito. Ciascun professore puo' optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio. L'opzione puo' essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorche' dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito. Il regime d'impegno a tempo definito: a) e' incompatibile con le funzioni di rettore, pre- side, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca; b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' professionali e di attivita' di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma e' incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria. Il regime a tempo pieno: a) e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonche' le attivita', comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purche' prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) e' compatibile con lo svolgimento di attivita' scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonche' con lo svolgimento di attivita' didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purche' tali attivita' non corrispondano ad alcun esercizio professionale; c) da' titolo preferenziale per la partecipazione alle attivita' relative alle consulenze o ricerche affidate alle universita' con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale. Le incompatibilita' di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tale fine, e' necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 382/1980, richiamato nell'art. 11: "Art. 19 (Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo). - I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attivita' didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorita' accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito".
Capo II CORSI PER IL RECLUTAMENTO
Art. 10
Concorsi di ammissione e determinazione dei posti da mettere a concorso
1.Ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati tecnici ed amministrativi, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali settima ed ottava del ruolo del Ministero delle finanze, si e' ammessi mediante pubblici concorsi per esami, distinti per qualifica funzionale e profili professionali.
2.La determinazione dei posti da mettere a concorso per detti corsi di preparazione avviene con decreto del Ministro delle finanze, su proposta della Direzione generale degli affari generali e del personale.
3.Ai corsi puo' essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso, maggiorato di una percentuale non superiore al venti per cento.
Art. 11
Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi
1.I bandi relativi ai concorsi di cui all'art. 10 sono emessi, su proposta del rettore, dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 12
Procedure selettive
2.Possono essere ammessi alle prove scritte soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione; dei candidati risultati idonei alla preselezione e' compilata una graduatoria in base alla quale e' ammesso alle prove scritte un numero di essi pari al triplo dei posti messi a concorso. In caso di parita' si applicano le norme vigenti in materia di preferenza nei concorsi pubblici.
3.Non potranno essere ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media inferiore a ventuno punti su trenta nelle due prove scritte ed una votazione inferiore a diciotto punti su trenta nell'una o nell'altra di dette prove.
4.Puo' farsi a meno della prova di preselezione qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a 200.
Art. 13
Graduatorie
1.Le graduatorie di ammissione ai corsi sono compilate dalle commissioni esaminatrici e approvate con decreto del Ministro delle finanze.
Art. 14
Commissioni esaminatrici
1.Le commissioni esaminatrici delle prove per l'ammissione al corso sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Esse comprendono almeno due docenti della Scuola.
Art. 15
Svolgimento dei corsi
1.I corsi sono tenuti presso la Scuola o presso le sedi decentrate. La durata dei corsi e' stabilita in quattro mesi. Le materie di insegnamento, i criteri di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni e quelli di verifica dell'apprendimento sono stabiliti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.
Art. 16
Norme di rinvio
1.Per quanto non previsto nel presente capo si applicano, ove compatibili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e 20 giugno 1977, n. 701, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1985.
Note all'art. 16: - Il D.P.R. n. 472/1972 reca: (Riordinamento o potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione). - Il D.P.R. n. 701/1977 reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione". - Il D.P.C.M. 9 gennaio 1985 reca: "Nuovo regolamento concernente le modalita' di ammissione ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alle qualifiche funzionali settima ed ottava delle amministrazioni dello Stato, nonche' le modalita' di organizzazione e di svolgimento dei corsi medesimi".
Capo III CORSI-CONCORSI DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE
Art. 17
Corso di formazione dirigenziale
1.Le discipline di insegnamento e i relativi programmi del corso di formazione dirigenziale, per l'accesso ai posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.
2.Il corso ha la durata di quattro mesi ed e' completato da un periodo di applicazione di un mese presso imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale.
3.Il corso si svolge presso la sede centrale della Scuola centrale tributaria.
4.La Scuola organizza il periodo di applicazione e ne segue lo svolgimento. Per ciascun partecipante il rettore provvede a nominare tra i docenti della Scuola un "tutor" che lo segua durante detto periodo di applicazione. Il numero massimo di partecipanti al corso che possono essere seguiti da un "tutor" e' stabilito dal rettore.
Art. 18
Esami e commissioni giudicatrici
1.Al termine del periodo di applicazione i candidati redigono la relazione scritta di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.
2.La relazione formera' oggetto di dibattito e di valutazione, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso art. 3 della predetta legge n. 301 del 1984, ad opera di una commissione giudicatrice nominata dal Ministro delle finanze, presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due docenti della Scuola, proposti dal rettore.
3.I candidati che avranno ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi saranno ammessi a sostenere l'esame finale del corso di formazione, che si svolgera' con le modalita' indicate in un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il consiglio di amministrazione. La commissione giudicatrice, nominata dal Ministro delle finanze, e' presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola, proposti dal rettore, e da un dirigente superiore del Ministero delle finanze. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Scuola centrale tributaria con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
4.Il completamento dei lavori della commissione di cui al comma 3 dovra' avvenire entro due mesi dalla costituzione.
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) e' il seguente: "Art. 3 (Corso-concorso). - Sono ammessi al corso- concorso di formazione dirigenziale a domanda gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il concorso. L'ammissione al corso di formazione avviene, per i posti disponibili in ciascuna amministrazione, mediante valutazione dei titoli anche di servizio secondo l'ordine di graduatoria. La valutazione dei titoli di servizio, che avviene sulla base degli incarichi e dei servizi speciali, dei lavori originali prodotti nell'interesse del servizio, delle pubblicazioni scientifiche attinenti all'attivita' d'istituto, nonche' dei titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale, di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione o conclusivi di concorsi interni, e' effettuata da una commissione nominata con decreto del Ministro competente e composta da un dirigente generale dello Stato appartenente all'amministrazione interessata, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato. Il corso di formazione, cui attende la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sara' ad indirizzo spiccatamente professionale e vertera' essenzialmente sulle tecniche direttive ad assicurare la piu' razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicita', oltre che l'efficienza e l'efficacia, della sua azione, in un quadro di approfondimento della cultura giuridico- amministrativa, socio-economica e tecnico-scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. Le discipline di insegnamento e i relativi programmi, comuni e di settore, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il comitato didattico della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Il corso avra' durata di sei mesi. Esso sara' completato da un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale. Al termine del periodo di applicazione il candidato redigera' una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo cui e' stato applicato, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, e avanzando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio dei cittadini. Le relazioni formeranno oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneita' o affinita', condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sara' attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti. Il candidato che avra' ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi e' ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione. Esso consistera' in due prove scritte e in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico. La commissione giudicatrice e' nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed e' composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola superiore della pubblica amministrazione designato dal comitato didattico e da un dirigente superiore dello Stato. Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, e' espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove e' considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24. La votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio. Si applicano le norme di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. La commissione di cui al precedente undicesimo comma completera' i propri lavori entro due mesi dalla costituzione. Il corso di formazione dirigenziale costituisce sezione funzionale autonoma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed e' diretto da un responsabile nominato espressamente, per ciascun corso, dal Ministro per la funzione pubblica, su proposta del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione". Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei commi decimo ed undicesimo dell'art. 23 del D.P.R. n. 748/1972, richiamati nell'articolo sopratrascritto: "Art. 23 (Corso di formazione dirigenziale). - Gli impiegati che non hanno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute, o per adempiere ad obblighi militari, possono essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che si'ano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria. Il corso di formazione per dirigenti amministrativi e' tenuto congiuntamente per gli impiegati appartenenti a tutte le amministrazioni; l'insegnamento e gli esami sulle discipline comuni sono integrati da quelli speciali, relativi alla legislazione ed ai servizi dell'amministrazione di rispettiva appertenenza, con particolare riferimento alle attribuzioni dei dirigenti di ciascun ruolo; si procede alla formazione di distinte graduatorie di merito. Analogamente si procede per le carriere dei dirigenti tecnici con funzioni omogenee. Per la formazione dei dirigenti tecnici la Scuola superiore della pubblica amministrazione puo' avvalersi delle universita' e degli istituti superiori, nonche' delle scuole di perfezionamento o specializzazione".
Capo IV CORSI DI SPECIALIZZAZIONE, ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO
Art. 19
Specializzazione, addestramento ed aggiornamento
1.La Scuola provvede alla specializzazione ed all'addestramento, nonche' all'aggiornamento, del personale finanziario mediante l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2.I corsi sono strutturati su base modulare con progressione sistematica di interventi didattici nell'ambito di un medesimo corso. Di regola, fatta eccezione per i corsi di lingue straniere, la durata di ciascun modulo non puo' essere superiore ad una settimana.
3.Le iniziative formative debbono essere, di regola, inserite in un percorso di sviluppo professionale dei singoli dipendenti, concordato dalla Scuola con il dipartimento o con la direzione generale degli affari generali e del personale da cui dipende l'interessato.
Nota all'art. 19: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 349/1989 (Proroga del termine relativo alle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina) e' il seguente: "Art. 3 (Principi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette). - 1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi: a) sara' istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituira' l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti; b) al dipartimento di cui alla lettera a) sara' riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunita' europee, prevedendosi in particolare: 1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non piu' di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti, con criteri di omogeneita', in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo; c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera b), numero 1), saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di: 1)-4) (omissis); 5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle universita' ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della scuola tributaria 'Ezio Vanoni' istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310". Per opportuna conoscenza si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4 del D.P.R. n. 266/1987, richiamato nell'articolo di cui sopra: "4. La graduatoria degli aspiranti sara' formata da una commissione paritetica, composta da rappresentanti dell'amministrazione e da un numero di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione compreso tra cinque e sette in proporzione ai suffragi conseguiti nelle elezioni per la rappresentanza nei consigli di amministrazione, tenuto conto dei seguenti requisiti: a) condizioni di famiglia; b) eventuali necessita' di studio del dipendente, del coniuge e dei figli; c) servizio gia' prestato in sedi disagiate; d) anzianita' di servizio; e) anzianita' di sede di provenienza; f) motivi di salute".
Art. 20
Esami e commissioni esaminatrici
1.Al termine dei corsi previsti nell'art. 19 i partecipanti ai corsi stessi dovranno sostenere una prova d'esame orale. Le votazioni sono espresse in trenta trentesimi; la votazione minima e' di diciotto trentesimi.
2.Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore.
Capo V PERSONALE DELLA SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA
Art. 21
Personale della Scuola centrale tributaria
1.Le piante organiche della Scuola centrale tributaria sono deter- minate, nei limiti delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rettore, sulla base dei carichi di lavoro individuati anche in relazione alle esigenze didattiche e di politica tributaria, nonche' ai servizi di cui all'art. 6 e all'attivita' dipartimentale di cui all'art. 7.
2.Alla formazione dell'organico delle qualifiche funzionali si provvede con decreto del Ministro delle finanze mediante assegnazione alla Scuola centrale tributaria degli impiegati civili del Ministero delle finanze, vincitori di pubblici concorsi o delle procedure selettive di cui all'art. 2.
Art. 22
Disposizioni transitorie per la copertura dei posti del personale dirigente
1.Ai fini di assicurare l'immediata funzionalita' della nuova struttura organizzativa della Scuola, la titolarita' delle divisioni di cui all'art. 6 viene affidata con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il consiglio di amministrazione, in reggenza a quei dipendenti appartenenti al ruolo ad esaurimento o alla nona qualifica funzionale che svolgano presso la Scuola stessa, da almeno un biennio, compiti e servizi corrispondenti alle competenze delle previste divisioni. La reggenza viene affidata secondo le procedure previste dall'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
2.I posti nella qualifica di primo dirigente sono assegnati secondo le modalita' previste nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.
Nota all'art. 22: - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 873/1982, e' il seguente: "Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 17 della legge n. 146/1980, richiamato nel comma soprariportato: "Art. 17. - Durante l'assenza del titolare, dovuta a vacanza del posto o a qualsiasi altra causa, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di dirigente superiore, puo' essere affidata, a titolo di temporanea reggenza e con provvedimento del competente direttore generale, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta la qualifica di primo dirigente e possegga in tale qualifica un'anzianita' di almeno tre anni. Nelle stesse ipotesi e con le stesse modalita' di cui al precedente comma, la direzione degli uffici delle amministrazioni periferiche del Ministero delle finanze, che per legge spetta ad un funzionario con qualifica di primo dirigente, puo' essere affidata, a titolo di reggenza temporanea, ad un funzionario della corrispondente carriera direttiva che rivesta una qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione o equiparata". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972, richiamati anch'essi nell'ultimo comma dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982, di cui sopra: "Art. 8 (Attribuzioni particolari dei dirigenti superiori). - Ai dirigenti superiori preposti ai servizi dipendenti organicamente dal Ministro spettano, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni stabilite nel primo comma del precedente art. 7. Salvo quanto previsto dal successivo art. 9, ai dirigenti superiori preposti agli altri uffici indicati nell'art. 5 spetta, in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 150 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione s'intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 30 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi 30 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 30 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva in ogni caso la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio, esclusi i dirigenti; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale; l) provvedere, previa diffida, ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Ministro, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. Art. 9 (Attribuzioni particolari dei primi dirigenti). - Ai funzionari con qualifica di primo dirigente preposti alle divisioni ed agli uffici centrali equiparati spetta in particolare, nell'ambito della competenza del proprio ufficio, di: a) esercitare le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti anche ministeriali; b) approvare, in attuazione dei programmi stabiliti dal Ministro, i progetti per lavori, forniture e prestazioni fino all'importo di 75 milioni di lire, ridotto alla meta' quando all'esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonche', ove occorra, provvedere all'approvazione dei contratti o alla concessione dei lavori; c) concludere ed approvare le transazioni relative a lavori e forniture e servizi da essi gestite, quando cio' che si chiede di promettere, di abbandonare o di pagare non superi 15 milioni di lire, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto o per l'esecuzione dello stesso contratto; d) disporre la non applicazione di clausole penali quando la somma controversa o che l'amministrazione abbandona, non superi 15 milioni di lire; e) provvedere a tutte le operazioni successive all'approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la nomina dei collaudatori, la liquidazione ed il pagamento del saldo, e, ove occorra, la formazione e l'approvazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nelle precedenti lettere; f) promuovere liti attive e resistere a quelle passive quando l'oggetto della controversia non superi 15 milioni di lire; g) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti dalla legge o dal regolamento anche ministeriale e salva, in ogni caso, la facolta' del Ministro di avocare i singoli affari; h) disporre il movimento, tra le maggiori ripartizioni del proprio ufficio, del personale in servizio; i) provvedere agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale che comportino impegni di spesa non superiore a 50 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento anche ministeriale. I provvedimenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), i), sono definitivi. I dirigenti di cui al primo comma emettono, altresi', i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi, qualunque sia l'importo, e dispongono per gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza degli organi superiori. Ai predetti primi dirigenti spettano, infine, sempre nell'ambito della competenza del proprio ufficio, le attribuzioni non espressamente devolute dalla legge o dal regolamento anche ministeriale agli altri organi dell'amministrazione, salvo quanto e' previsto dalla lettera m) dell'art. 7". I limiti di somma previsti dagli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 748/1972, successivamente, sono stati raddoppiati dalla legge n. 233/1978.
Art. 23
Disposizioni transitorie per la partecipazione ai corsi di formazione
1.Gli impiegati delle qualifiche funzionali settima ed ottava, provenienti dai concorsi ordinari di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, o dal reclutamento effettuato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non abbiano partecipato ai corsi di formazione previsti dalle previgenti disposizioni, dovranno partecipare a detti corsi della durata complessiva, rispettivamente, di quattro o due mesi.
2.La durata dei corsi, utile anche ai fini del computo del periodo di prova, e' diretta, oltre che ad impartire le nozioni indispensabili per facilitare l'inserimento dei partecipanti nell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo organizzativo e professionale, anche a verificare le loro attitudini all'esercizio delle funzioni.
3.Il comportamento tenuto dai partecipanti durante il corso costituisce elemento di valutazione ai fini del superamento del periodo di prova.
5.I corsi di formazione possono essere svolti presso la sede centrale della Scuola, oppure presso le sue sedi decentrate.
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 14 del citato D.P.R. n. 472/1972 e' il seguente: "Art. 14 (Corsi di formazione, integrazione ed aggiornamento). - Le amministrazioni dello Stato sono tenute a far frequentare agli impiegati delle carriere direttive amministrative e tecniche, che provengono dai concorsi ordinari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, un corso di formazione, presso la Scuola superiore o presso gli istituti o le scuole previsti dall'art. 1, n. 3), della durata di sei mesi. La frequenza dei corsi indicati nel precedente comma e l'esito favorevole espresso con giudizio di idoneita' nel colloquio sostenuto a conclusione del corso, costituiscono requisito di valutazione nello scrutinio per la promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla qualifica di direttore di sezione o equiparata. I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto, hanno la durata di sei mesi e si concludono con un esame finale per il giudizio di idoneita'; essi sono organizzati dalla Scuola superiore e svolti anche presso le singole amministrazioni. L'ammissione ai corsi avviene secondo l'ordine di ruolo, previo parere favorevole dei rispettivi consigli di amministrazione, in relazione anche alle esigenze dei servizi ed a quelle organizzative dei corsi. All'aggiornamento permanente dei funzionari della carriera direttiva la scuola provvede mediante corsi o seminari". Per opportuna conoscenza, si riporta il testo degli articoli 15 e 16, sesto comma, del D.P.R. n. 1077/1970, richiamato nell'articolo sopratrascritto: "Art. 15 (Promozione a direttore di sezione). - La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico. La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria. "Art. 16 (Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto), sesto comma. - L'ammissione al concorso per coloro che non si'ano provvisti del prescritto titolo di studio e' subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualita' del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione". - Per il testo dell'art. 1, n. 3), del D.P.R. n. 472/1972 si veda la nota all'art. 2.
Art. 24
Spese di gestione
1.Le spese per i compensi e le indennita' spettanti al rettore, ai docenti, agli istruttori, ai conferenzieri, ai componenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni esaminatrici fanno carico, nei limiti dell'ordinario stanziamento di bilancio, al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze relativo al funzionamento della Scuola centrale tributaria.
2.Sul capitolo di spesa citato nel comma 1 fanno carico altresi' le seguenti spese: manutenzione dei locali sia della sede centrale che di quelle periferiche; arredamento dei locali; acquisto di materiale didattico; acquisto di libri di testo; stampa delle dis- pense; acquisto di materiale per il funzionamento della direzione didattica ed amministrativa della Scuola; concessione di borse di studio previste dall'art. 10 agli allievi che non siano gia' dipendenti civili dello Stato; acquisto di beni e servizi occorrenti per l'espletamento di corsi, seminari, conferenze ed incontri di stu- dio.
Capo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 25
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1992
Atto di Governo, registro n. 86, foglio n. 18
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