Act 093G0288
Entrata in vigore del decreto: 28-7-1993
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visti i decreti ministeriali:
3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;
27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975;
13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;
2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 13 maggio 1985;
7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1991;
30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
recanti modificazioni ed aggiornamenti al sopracitato decreto ministeriale 21 marzo 1973;
Vista la direttiva del Consiglio n. 82/711/CEE che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva del Consiglio n. 85/572/CEE che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva della Commissione n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materla plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Vista la direttiva della Commissione n. 92/39/CEE recante la prima modifica della direttiva della Commissione n. 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari;
Ritenuto di dover provvedere alle modificazioni ed integrazioni del decreto ministeriale 21 marzo 1973 necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie sopra citate;
Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 24 giugno 1992;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Sentito il Consiglio Superiore di Sanita';
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A: il seguente regolamento:
Art. 1
1.I commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono sostituiti dal seguente: "Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al Quadrato)) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione). Tuttavia, tale limite e' pari a 50 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l; b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non e' possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare; c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 21 marzo 1973 detta la disciplina igienica degli imballagi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali: a) materie plastiche; b) gomma; c) cellulosa rigenerata; d) carta e cartone; e) vetro; f) acciaio inossidabile. - Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777/1982 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) cosi' come modificato dall'art. 3 del D.leg. 25 gennaio 1992, n. 108 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. 2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243. 3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2. 4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni". - il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1.L'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. Materie plastiche sono anche con- siderate i siliconi e gli altri composti macromolecolari simili. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze. 2. Per la preparazione di materiali ed oggetti, costituiti esclusivamente di materia plastica o composti da due o piu' strati - ognuno dei quali e' costituito esclusivamente di materia plastica - fissati fra loro mediante adesivi o con qualunque altro mezzo, possono essere impiegati esclusivamente: a) i monomeri e le altre sostanze di partenza indicate nell'allegato I, sezioni A e B, del presente decreto alle condizioni e limitazioni eventualmente indicate per le singole voci; b) gli additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B del decreto ministeriale 21 marzo 1973 alle condizioni e limitazioni di impiego eventualmente indicate per le singole voci. 3. Per quanto riguarda i composti a basso peso molecolare, gli intermedi, i catalizzatori, i solventi e gli agenti emulsionanti utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 10. 4. Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1, parti A e B, del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato per ultimo con il decreto ministeriale 30 ottobre 1991, n. 408, possono essere impiegati, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste per la produzione di: rivestimenti superficiali, applicati su materiali diversi da quelli di cui al comma 1, ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.; siliconi; resine epossidiche; materiali e oggetti composti di due o piu' strati, di cui quello destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito di materia plastica e almeno uno strato non e' costituito esclusivamente di materia plastica".
Art. 3
Dopo l'art. 9 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' inserito il seguente art. 9-bis: "Art. 9.- bis - 1. I materiali e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2 non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantita' superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al Quadrato)) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione); tale limite e' di 60 mg/kg di prodotto alimentare (mg/kg) nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacita' non inferiore a 500 ml e non superiore a 10 l; b) oggetti che possono essere riempiti ma dei quali non e' possibile determinare l'area della superficie di contatto con il prodotto alimentare; c) coperchi, guarnizioni, tappi o altri dispositivi di chiusura simili. 2. I limiti di migrazione specifica riportati nell'allegato I del presente decreto sono espressi in mg/kg. Tali limiti sono espressi in mg/dm(Elevato al Quadrato) nei seguenti casi: a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti che possono essere riempiti, di capacita' inferiore a 500 ml o superiore a 10 l; b) fogli, pellicole o altri articoli che non possono essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra l'area della superficie di tali oggetti e la quantita' di prodotti alimentari a contatto. In tali casi, i limiti indicati nell'allegato I, espressi in mg/kg, vanno divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 per poterli esprimere in mg/dm(Elevato al Quadrato). 3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai materiali ed oggetti di cui al comma 4 dell'art. 9.
Art. 4
1.L'art. 10 del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituito dal seguente: "Art. 10.- 1. Le resine di cui all'allegato II, sezione 1 devono rispondere ai saggi indicati nell'allegato IV, sezione 2 e sezione 3, e comunque non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi, catalizzatori, solventi, agenti emulsionanti".
Art. 5
Art. 6
1.Le sostanze riportate nell'allegato I, sezione B del presente decreto, anche se utilizzate nei materiali e negli oggetti di cui al comma 4 dell'art. 9, possono essere impiegate fino al 31 dicembre 1996.
2.La commercializzazione e l'uso di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, non conformi alle disposizioni del presente regolamento ma conformi alle disposizioni preesistenti, sono consentiti fino al 31 marzo 1995.
3.Il presente regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
Il Ministro: COSTA
Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1993
Registro n. 5 Sanita', foglio n. 141
Allegato 1
Allegato 1 ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA INTRODUZIONE GENERALE 1. Questo allegato contiene un elenco di monomeri e di altre sostanze di partenza. L'elenco include: - sostanze sottoposte al processo di polimerizzazione attraverso policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile, atto ad ottenere macromolecole; - sostanze macromolecolari naturali o sintetiche impiegate nella fabbricazione di macromolecole modificate qualora i monomeri o le altre sostanze di partenza necessari per sintetizzarle non siano inclusi nell'elenco; - sostanze utilizzate per modificare sostanze macromolecolari naturali o sintetiche preesistenti. 2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate: sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale," compaiono nella lista se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i; sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come zinco) La stessa restrizione dello Zn si applica a: i) sostanze il cui nome contiene i termini " acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non e/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i; ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI. 3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze sebbene esse possano risultare presenti: a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito quali: impurezze delle sostanze utilizzate; intermedi di reazione; prodotti di decomposizione; b) oligomeri e sostanze macromolecolari naturali o sintetiche nonche' loro miscele qualora i monomeri o le sostanze di partenza necessarie per sintetizzarli siano inclusi nell'elenco; c) miscele delle sostanze autorizzate. 4. Le sostanze devono essere di buona qualita' tecnica. 5. L'elenco contiene le seguenti informazioni: colonna 1 (Numero PM/REF): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco; colonna 2 (Numero CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service); colonna 3 (Nome): la denominazione chimica; colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): puo' comprendere: il limite di migrazione specifica (LMS); la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM); la quantita' massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA); ogni altra restrizione specificamente indicata; ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero; 6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine piu' generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola. 7. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, e' quest'ultima che prevale. Nel caso di incongruenza tra il numero CAS riportato in EINECS e quello riportato nel registro CAS, e' quest'ultimo che prevale. 8. Nella colonna 4 della tabella sono utilizzate alcune abbreviazioni o espressioni aventi il seguente significato: LR: limite di rivelabilita' del metodo di analisi; PF: prodotto finito; NCO: gruppo isocianico; NR: non rilevabile. Ai fini della presente direttiva s'intende per "non rilevabile" che la sostanza non deve essere rilevabile con uno dei metodi analitici riconosciuti che dovrebbero rilevare la sostanza al limite di rilevabilita' (LR) indicato. Se un tale metodo attualmente non esiste, puo' essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualita' adeguate al limite di rilevabilita' in attesa dello sviluppo di un metodo riconosciuto QM=Quantita' massima di sostanza «residua» ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini del presente decreto, la quantita' di sostanza nel materiale o nell'oggetto e' determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato. QM(T) = Quantita' massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa come quantita' totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). La sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato. QMA=Quantita' massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto finito espressa in mg per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantita' della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato; QMA(T)=Quantita' massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. La quantita' della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato. LMS=Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato. LMS(T) = Limite di migrazione specifica nel prodotto o simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o sostanza(e) indicata(e). La migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, puo' essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa di elaborazione di un metodo convalidato. SEZIONE A ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA
Numero PM/REF.
Numero CAS
N O M E
R E S T R I Z I O N I
(1) (2) (3) (4)
10060 000075-07-0 Acetaldeide 10120 000108-05-4 Acetato di vinile LMS = 12 mg/kg 10210 000074-86-2 Acetilene 24070 073138-82-6 Acidi di colofonia 17170 061788-47-4 Acidi grassi del- l'olio di cocco 17200 068308-53-2 Acidi grassi del- l'olio di soia 17230 061790-12-3 Acidi grassi di tallolio 10030 000514-10-3 Acido abietico 10090 000064-19-7 Acido acetico 10690 000079-10-7 Acido acrilico 12130 000124-04-9 Acido adipico 12788 002432-99-7 Acido 11-amminoun- LMS = 5 mg/kg decanoico 12820 000123-99-9 Acido azelaico 13090 000065-85-0 Acido benzoico 14140 000107-92-6 Acido butirrico 14320 000124-07-2 Acido caprilico 14680 000077-92-9 Acido citrico 18250 000115-28-6 Acido esacloroen- LMS=NR (LR=0,01 mg/kg) dometilentetrai- droftalico 23170 007664-38-2 Acido fosforico Vedi "Acido tereftalico" Acido ftalico 23200 000088-99-3 Acido o-ftalico 17290 000110-17-8 Acido fumarico 18010 000110-94-1 Acido glutarico 18880 000099-96-7 Acido p-idrossi- benzoico 19470 000143-07-7 Acido laurico 19540 000110-16-7 Acido maleico LMS(T) = 30 mg/kg 20020 000079-41-4 Acido metacrilico 22350 000544-63-8 Acido miristico 22763 000112-80-1 Acido oleico 22780 000057-10-3 Acido palmitico 23890 000079-09-4 Acido propionico 24270 000069-72-7 Acido salicilico 24280 000111-20-6 Acido sebacico 24887 006362-79-4 Acido 5-solfoisof- LMS = 0,05 mg/kg talico, sale mono- sodico 24550 000057-11-4 Acido stearico 24820 000110-15-6 Acido succinico 24910 000100-21-0 Acido tereftalico LMS = 7,5 mg/kg 10630 000079-06-1 Acrilammide LMS = NR (LR=0,01 mg/kg) 10780 000141-32-2 Acrilato di n. LMS = NR (LR=0,01 mg/kg) butile 10810 002998-08-5 Acrilato di sec- butile 10840 001663-39-4 Acrilato di terz- butile 11470 000140-88-5 Acrilato di etile 000818-61-1 Acrilato di idros- Vedi "Monoacrilato di sietile etilenglicole" 11590 000106-63-8 Acrilato di isobu- tile 11680 000689-12-3 Acrilato di isopro- pile 11710 000096-33-3 Acrilato di metile 11980 000925-60-0 Acrilato di propile 12100 000107-13-1 Acrilonitrile LMS = non rilevabile (LR = 0,020 mg/kg, tolleranza analitica compresa) 12310 Albumina 12340 Albumina coagulata con formaldeide 13150 000100-51-6 Alcool benzilico 12670 002855-13-2 1-Ammino-3-ammino- LMS = 6 mg/kg metil-3,5,5-trimetil -cicloesano 10150 000108-24-7 Anidride acetica 12280 002035-75-8 Anidride adipica 12970 004196-95-6 Anidride azelaica 14170 000106-31-0 Anidride butirrica 18280 000115-27-5 Anidride esacloro- LMS = NR (LR=0,01 mg/kg) endometilentetra- idroftalica 23380 000085-44-9 Anidride ftalica 18070 000108-55-4 Anidride glutarica 19960 000108-31-6 Anidride maleica LMS(T) = 30 mg/kg (espresso come acido maleico) 21460 000760-93-0 Anidride metacrilica 23950 000123-62-6 Anidride propionica 24430 002561-88-8 Anidride sebacica 24850 000108-30-5 Anidride succinica 13000 001477-55-0 1,3-Benzendimetanam-LMS = 0,05 mg/kg mina 000080-05-7 Bisfenolo A Vedi "2,2-Bis(4- idrossifenil)propano" 13530 038103-06-9 Bis(anidride LMS = 0,05 mg/kg ftalica) di 2,2-bis (4-idrossifenil) propano 13614 038103-06-9 Bis(anidride fta- Cfr 13530 lica) di bisfenolo A 13480 000080-05-7 2,2-Bis(4-idrossi- LMS = 3 mg/kg fenil)propano 000077-99-6 2,2-Bis(idrossi- Vedi "1,1,1-Trimetilol- metil)-1-butanolo propano" 13390 000105-08-8 1,4-Bis(idrossime- til)cicloesano 005124-30-1 Bis(4-isocianato- Vedi "4,4-Diisocianato cicloesil)metano di dicicloesilmetano" 13600 047465-97-4 3,3-Bis(3-metil-4- LMS = 1,8 mg/kg idrossifenil)-2- indolinone 13630 000106-99-0 Butadiene QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = non rilevabile (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa) 13690 000107-88-0 1,3-Butandiolo 13840 000071-36-3 1-Butanolo 13870 000106-98-9 1-Butene 13900 000107-01-7 2-Butene 14110 000123-72-8 Butirraldeide 14200 000105-60-2 Caprolattame LMS(T) = 15 mg/kg 14230 002123-24-2 Caprolattame, sale LMS(T) = 15 mg/kg di sodio (espresso come capro- lattane) 14500 009004-34-6 Cellulosa 000105-08-8 1,4-Cicloesandi- Vedi "1,4-Bis(idros- metanolo simetil)cicloesano" 14530 007782-50-5 Cloro 000106-89-8 1-Cloro-2,3- Vedi "Epicloridrina" epossipropano 14380 000075-44-5 Cloruro di carbo- QM = 1 mg/kg nel PF nile 26050 000075-01-4 Cloruro di vinile Vedi D.M. 2 dicembre 1980 e D.M. 2 giugno 1982 26110 000075-35-4 Cloruro di vinili- QM = 5 mg/kg nel PF o dene LMS = non rilevabile (LR = 0,05 mg/kg) 24100 008050-09-7 Colofonia 14710 000108-39-4 m-Cresolo 14740 000095-48-7 o-Cresolo 14770 000106-44-5 p-Cresolo 15100 000112-30-1 1-Decanolo 15250 000110-60-1 1,4-Diamminobutano 000124-09-4 1,6-Diamminoesano Vedi "Esametilendiam- mina" 000107-15-3 1,2-Diamminoetano Vedi "Etilendiammina" 15760 000111-46-6 Dietilenglicole LMS(T) = 30 mg/kg solo o con etilenglicole 15880 000120-80-9 1,2-Diidrossiben- LMS = 6 mg/kg zene 15910 000108-46-3 1,3-Diidrossiben- LMS = 2,4 mg/kg zene 15940 000123-31-9 1,4-Diidrossiben- LMS = 0,6 mg/kg zene 15970 000611-99-4 4,4'-Diidrossiben- LMS = 6 mg/kg zofenone 16000 000092-88-6 4,4'-Diidrossidi- LMS = 6 mg/kg fenile 16570 004128-73-8 4,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel dell'etere difeni- PF (espresso come NCO) lico 15700 005124-30-1 4,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF di dicicloesilme- (espresso come NCO) tano 16600 005873-54-1 2,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF di difenilmetano (espresso come NCO) 16630 000101-68-8 4,4'-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF di difenilmetano (espresso come NCO) 18640 000822-06-0 Diisocianato di QM(T) = 1 mg/kg nel PF esametilene (espresso come NCO) 22420 003173-72-6 1,5-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF di naftalene (espresso come NCO) 25210 000584-84-9 2,4-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF di toluene (espresso come NCO) 25240 000091-08-7 2,6-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF di toluene (espresso come NCO) 25270 026747-90-0 2,4-Diisocianato QM(T) = 1 mg/kg nel PF di toluene, dimero (espresso come NCO) 16240 000091-97-4 4,4'-Diisocianato- QM(T) = 1 mg/kg nel PF 3,3'-diaetildife- (espresso come NCO) nile 16150 000108-01-0 Dimetilamminoeta- LMS = 18 mg/kg nolo 16480 000126-58-9 Dipentaeritrite 16660 000110-98-5 Dipropilenglicole 16750 000106-89-8 Epicloridrina QM = 1 mg/kg nel PF 18310 036653-82-4 1-Esadecanolo 18430 000116-15-4 Esafluoropropilene LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg) 18460 000124-09-4 Esametilendiammina LMS = 2,4 mg/kg 18670 000100-97-0 Esametilentetram- LMS(T) = 15 mg/kg mina (espresso come formaldeide) 16780 000064-17-5 Etanolo 13510 001675-54-3 Etere Bis(2,3- QM = 1 mg/kg nel PF epossipropilico) o LMS = non rilevabile di 2,2-bis (4-idros-(LR= 0,020 mg/kg, sifenil) propano tolleranza analitica compresa) 001675-54-3 Etere Bis(2,3-epos- Vedi "Etere bis sipropilico) di (2,3-epossipropilico) bisfenolo A di 2,2 bis(4-Idrossife- nil)-propano 000111-46-6 Etere bis(2-idros- Vedi "Dietilenglicole" sietilico) 000110-98-5 Etere Bis(idrossi- Vedi "Dipropilenglicole" propilico) 16960 000107-15-3 Etilendiammina LMS = 12 mg/kg 16950 000074-85-1 Etilene 16990 000107-21-1 Etilenglicole LMS(T) = 30 mg/kg solo o con dietilenglicole 17005 000151-56-4 Etilenimmina LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg) 23050 000108-45-2 1,3-Fenilendiam- QM = 1 mg/kg nel PF mina 22960 000108-95-2 Fenolo 17260 000050-00-0 Formaldeide LMS = 15 mg/kg 000075-44-5 Fosgene Vedi "Cloruro di carbo- nile" 23230 000131-17-9 Ftalato di dial- LMS = NR (LR = 0,01 lile mg/kg) 18100 000056-81-5 Glicerina 17530 000050-99-7 Glucosio 24130 008050-09-7 Gomma di colofonia 24250 009006-04-6 Gomma naturale 000123-31-9 Idrochinone Vedi "1,4-Diidrossiben- zene" 19000 000115-11-7 Isobutene 14950 003173-53-3 Isocianato di QM(T) = 1 mg/kg nel PF cicloesile (espresso come NCO) 22570 000112-96-9 Isocianato di QM(T) = 1 mg/kg nel PF ottadecile (espresso come NCO) 19510 011132-73-3 Lignocellulosa 000108-78-1 Melammina Vedi "2,4,6,-Triammino- 1,3,5-triazina" 20110 000097-88-1 Metacrilato di butile 20140 002998-18-7 Metacrilato di sec-butile 20170 000585-07-9 Metacrilato di terz-butile 20890 000097-63-2 Metacrilato di etile 21010 000097-86-9 Metacrilato di iso- butile 21100 004655-34-9 Metacrilato di iso- propile 21130 000080-62-6 Metacrilato di meti- le 21340 002210-28-8 Metacrilato di pro- pile 21490 000126-98-7 Metacrilonitrile LMS = non rilevabile (LR = 0,20 mg/kg, tolleranza analitica compresa) 21550 000067-56-1 Metanolo 22150 000691-37-2 4-Metil-1-pentene LMS = 0,02 mg/kg 21940 000924-42-5 N-Metilolacrilam- LMS = NR (LR = 0,01 mide mg/kg) 11830 000818-61-1 Monoacrilato di etilenglicole 12375 Monoalcoli alifa- tici saturi, li- neari, primari (C4-C22) 21190 000868-77-9 Monometacrilato di etilenglicole 14350 000630-08-0 Monossido di car- bonio 22450 009004-70-0 Nitrocellulosa 22480 000143-08-8 1-Nonanolo 14410 008001-79-4 Olio di ricino (commestibile) 23520 008001-22-7 Olio di soia 17020 000075-21-8 Ossido di etilene QM = 1 mg/kg nel PF 24010 000075-56-9 Ossido di propilene QM = 1 mg/kg nel PF 22600 000111-87-5 1-Ottanolo 22660 000111-66-0 1-Ottene LMS = 15 mg/kg 22840 000115-77-5 Pentaeritrite 22870 000071-41-0 1-Pentanolo 23470 000080-56-8 alfa-Pinene 23500 000127-91-3 beta-Pinene 000120-80-9 Pirocatecolo Vedi "1,2-Diidrossiben- zene" 23590 025322-68-3 Polietilenglicole 23650 025322-69-4 Polipropilenglicole (peso molecolare superiore a 400) 23740 000057-55-6 1,2-Propandiolo 23800 000071-23-8 1-Propanolo 23830 000067-63-0 2-Propanolo 23980 000115-07-1 Propilene 23860 000123-38-6 Propionaldeide 24190 009014-63-5 Resina di legno 24160 008052-10-6 Resina di tallolio 000108-46-3 Resorcinolo Vedi "1,3-Diidrossiben- zene" 24880 000057-50-1 Saccarosio 24490 000050-70-4 Sorbitolo 24610 000100-42-5 Stirene 24970 000120-61-6 Tereftalato di dimetile 25090 000112-60-7 Tetraetilengli- cole 25150 000109-99-9 Tetraidrofurano LMS = 0,6 mg/kg 25180 000102-60-3 N,N,N',N'-Tetrakis (2-idrossipropil) etilendiammina 25360 Trialchil(C5-C15) LMS = 6 mg/kg acetato di 2,3- epossipropile 25420 000108-78-1 2,4,6-Triammino- LMS = 30 mg/kg 1,3,5-triazina 25510 000112-27-6 Trietilenglicole 25600 000077-99-6 1,1,1-Trimetilol- LMS = 6 mg/kg propano 25910 024800-44-0 Tripropilenglicole 25960 000057-13-6 Urea 10750 002495-35-1 Acrilato di benzi- le 11890 002499-59-4 Acrilato di n- ottile () 15095 000334-48-5 Acido decanoico 15565 000106-46-7 1,4-Diclorobenzene LMS = 12mg/kg 15790 000111-40-0 Dietilentriammina LMS = 5mg/kg 15820 000345-92-6 4,4'-Difluorobenzo- LMS = 0,05mg/kg fenone 17160 000097-53-0 Bugenolo LMS = 0,01mg/kg 19210 001459-93-4 Isoftloto di LMS = 0,05mg/kg dimetile () 20080 002495-37-6 Metacrilato di benzile () 21280 002177-70-0 Metacrilato di fenile () 22390 000840-65-3 2,6-Naftalendicar- LMS = 0,05mg/kg bossilato di dimetile 24057 000089-32-7 Anidride piromel- LMS = 0,05mg/kg litica (espresso come acido piromellitico) 24475 001313-82-2 Solfuro di sodio 24550 009005-25-8 Acido commestibile 24888 003965-55-7 5-Solfoisoftalato LMS = 0,05mg/kg di dimetile, sale monosodico 24940 000100-20-9 Dicloruro del- LMS(T)=7,5mg/kg l'acido tereftalico (espresso come acido tereftalico) 25120 000116-14-3 Tetrafluoroerilene LMS = 0,05mg/kg () () Sono depennate dalla sezione B. Parte di provvedimento in formato grafico ==================================================================== N. PM/ N. CAS NOME RESTRIZIONI E/O REF SPECIFICHE ==================================================================== 11530 00999-61-1 Acrilato di QMA=0.05 2-idrossipropile mg/6 dm2 -------------------------------------------------------------------- 12763 00141-43-5 2-Amminoetanolo LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali ? previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET -------------------------------------------------------------------- 12765 84434-12-8 N-(2-Amminoetil) LMS = 0,05 mg/kg betaalaninato di sodio -------------------------------------------------------------------- 13075 00091-76-9 Benzoguanamina Cfr 2,4-diamino -6-fenil-1,3,5 -triazina -------------------------------------------------------------------- 13395 04767-03-7 Acido 2,2-bis QMA = 0,05 (idrossimetil)propionico mg/6 dm2 -------------------------------------------------------------------- 13617 00080-09-1 Bisfenolo S Cfr 4,4' -Diidrossi- difenilsulfone -------------------------------------------------------------------- 13620 10043-35-3 Acido borico LMS(T) = 6 mg/kg (23) (espresso come boro), fatte salve le disposizioni di cui al D.L.vo 2 febbraio 2001, n. 31, cos? come modificato dal D.L.vo 2 feb- braio 2002, n.27 concernenti la qualit? delle acque destinate al consumo umano -------------------------------------------------------------------- 13720 00110-63-4 1,4-butandiolo LMS(T) = 0,05 mg/kg (24) -------------------------------------------------------------------- 13810 00505-65-7 1,4-Butandiolo formale QMA = 0,05 mg/6 dm2 -------------------------------------------------------------------- 13932 00598-32-3 3-Buten-2-olo QMA = NR (LR = 0,02 mg/6 dm2) Solo per uso come comonomero per la prepara- zione di additivi polimerici -------------------------------------------------------------------- 15030 00931-88-4 Cicloottene LMS 0,05 mg/kg. Solo per polimeri in contatto con alimenti per i quali e' previsto l'uso del simulante A -------------------------------------------------------------------- 15310 00091-76-9 2,4-diamino-6-fenil QMA = 5mg/6 dm2 -1,3,5-triazina -------------------------------------------------------------------- 15610 00080-07-9 4,4'-Diclorodifenil- LMS = 0,05 mg/Kg sulfone -------------------------------------------------------------------- 16090 00080-09-1 4,4'-Diidrossidifenil- LMS = 0,05 mg/Kg sulfone -------------------------------------------------------------------- 16390 00126-30-7 2,2'-Dimetil-1.3 LMS = 0,05 mg/Kg -propandiolo -------------------------------------------------------------------- 16650 00127-63-9 Difenilsolfone LMS(T) = 3 mg/kg (25) -------------------------------------------------------------------- 16690 01321-74-0 Divinilbenzene QMA = 0,01 mg/6 dm2 LMS = NR(LR = 0,02 mg/Kg, tolleranza analitica compresa) per la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene e conforme alle specifiche di cui all'allega- to V -------------------------------------------------------------------- 16697 00693-23-2 Acido n-dodecandioico -------------------------------------------------------------------- 18897 16712-64-4 Acido 2 idrossi-6-naftoico LMS 0,05 mg/kg -------------------------------------------------------------------- 18898 103-90-2 N-(4-idrossifenil) Da usarsi acetamide soltanto come cristalli liquidi e dietro uno strato barriera in plastiche multistrato -------------------------------------------------------------------- 19110 04098-71-9 1-Isocianato-3 QM(T) = 1 mg/kg isocianatometil (espresso come -3,5,5 NCO) (26) trimetilcicloesano -------------------------------------------------------------------- 19243 00078-79-5 Isoprene Cft 2-Metil-1,3 -butadiene -------------------------------------------------------------------- 19490 00947-04-6 Laurolattame LMS = 5mg/Kg -------------------------------------------------------------------- 20260 00101-43-9 Metacrilato LMS = 0,05 mg/Kg di cicloesile -------------------------------------------------------------------- 20410 02082-81-7 Dimetacrilato di 1,4 LMS = 0,05 mg/Kg -butandiolo -------------------------------------------------------------------- 20590 00106-91-2 Metacrilato di 2,3 QMA = 0,02 -epossipropile mg/6 dm2 -------------------------------------------------------------------- 21520 01561-92-8 Metallilsolfonato LMS = 5 mg/Kg di sodio -------------------------------------------------------------------- 21640 00078-79-5 2-Metil-1,3-butadiene QM = 1 mg/Kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/Kg tolleranza analitica compresa) -------------------------------------------------------------------- 21765 106246-33-7 4,41-Metilenbis QMA = 0,05 (3-cloro-2,6- mg/6 dm2 dietilanilina) -------------------------------------------------------------------- 21821 00505-65-7 1,4-(Metilendiossi) Cfr 1,4- butano Butandiolo formale ------------------------------------------------------------------- 22332 28679-16-5 Miscela di (40% p/p) QM(T) = 1 mg/kg 2,2,4-trimetilesano (espresso come -1,6-diisocianato e NCO (26) (60% p/p) 2,4,4- trimetilesano-1,6 diisocianato -------------------------------------------------------------------- 22360 01141-38-4 Acido 2,6- LMS = 5 mg/Kg naftalendicarbossilico -------------------------------------------------------------------- 22437 00126-30-7 Neopentilglicol Cft 2,2-Dimetil -1,3-propandiolo -------------------------------------------------------------------- 22778 07456-68-0 4,4'-Ossibis QMA = 0,05 mg/6 (benzensolfonilazide) dm2 -------------------------------------------------------------------- 22900 00109-67-1 1-Pentene LMS 5 mg/Kg -------------------------------------------------------------------- 24073 000101-90-6 Etere diglicidilico QMA = 0,005 mg/6 di resorcinolo dm2 Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali e' previsto l'uso del simulante D e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET ------------------------------------------------------------------- 25380 - Trialchii(C7-C17) QMA = 0,05 mg/6 acetato di vinile dm2 (= versatato di vinile) ------------------------------------------------------------------- 25450 26896-48-0 Triciclodecandimetanolo LMS 0,05 mg/Kg ------------------------------------------------------------------- 25840 03290-92-4 Trimetacrilato di 1,1,1- LMS = 0,05 mg/Kg trimetilproflano ------------------------------------------------------------------- 25900 00110-88-3 Triossano LMS = 0,05 mg/Kg ------------------------------------------------------------------- la sostanza viene depennata dalla sezione B ===================================================================== (4)(5)(6)(7)((8)) SEZIONE B ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA CHE POSSONO CONTINUARE AD ESSERE UTILIZZATI Parte di provvedimento in formato grafico (4)
Allegato 2
Allegato 2 SIMULANTI DA IMPIEGARE PER LA VERIFICA DELLA MIGRAZIONE DEI COSTITUENTI DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI P R E M E S S A 1. Nella tabella che figura qui appresso e che comporta un elenco esemplificativo di prodotti alimentari, i simulanti da impegare nelle prove di migrazione in corrispondenza del prodotto alimentare o del gruppo di prodotti alimentari sono indicati con le abbreviazioni seguenti: simulante A: acqua distillata o acqua di qualita' equivalente; simulante B: acido acetico al 3% (p/v) in soluzione acquosa; simulante C: etanolo al 15% (v/v) in soluzione acquosa; simulante D: olio di oliva rettificato (1); se per motivi tecnici connessi con il metodo di analisi e' necessario utilizzare altri simulanti, l'olio di oliva deve essere sostituito da una miscela di trigliceridi sintetici (2) o dall'olio di girasole(3) . 2. Per ogni prodotto alimentare o per ogni gruppo di prodotti alimentari si impiegano solo il simulante o i simulanti indicati con il segno X, utilizzando per ciascun simulante un nuovo campione dei materiali e oggetti in questione. L'assenza del segno X indica che per quella voce o sottovoce non e' richiesta alcuna prova di migrazione. ((3. Quando il segno "X" e' seguito da una barretta obliqua e da un numero, dividere il risultato delle prove di migrazione per tale numero. Nel caso di alcuni tipi di alimenti grassi, questo numero convenzionale, noto come "coefficiente di riduzione per il simulante D (DRF)" viene utilizzato in modo da tener conto del maggior potere estraente del simulante rispetto a quello dell'alimento)). 4. Quando accanto al segno X compare tra parentesi la lettera a, utilizzare solo uno dei due simulanti indicati: - se il pH del prodotto alimentare e' superiore a 4,5, utilizzare il simulante A, - se il pH del prodotto alimentare e' inferiore o uguale a 4,5, utilizzare il simulante B. ((4 bis. Se dopo il segno "X" compare tra parentesi la lettera "b", la prova va effettuata con etanolo al 50% (v/v))). 5. Se il prodotto alimentare e' indicato nell'elenco sia con una voce specifica, sia con una voce generale, impiegare solo i(il) simulanti(e) previsti(o) sotto la voce specifica. ---------------- (1) Caratteristiche dell'olio d'oliva rettificato Numero di iodio (Wijs) = 80-88 Indice di rifrazione a 25 C = 1,4665-1,4679 Acidita' (espressa in % acido oleico) = 0,5 % max Numero di perossidi (espressi in milliequivalenti di ossigeno per kg di olio) = 10 max (2) Composizione di una miscela di trigliceridi sintetici Distribuzione dell'acido grasso Numero di atomi di C nel residuo di acido grasso 6 8 10 12 14 16 18 altri Zona GLC ~1 6-9 8-11 45-52 12-15 8-10 8-12 (maggiore o uguale a) 1 Purezza Tenore di monogliceridi (determinato per via enzimatica) (maggiore o uguale a)0,2% Tenore di digliceridi (determinato per via enzimatica) (maggiore o uguale a) 2,0% Sostanze non saponificabili (maggiore o uguale a) 0,2% Numero di iodio (Wijs) (maggiore o uguale a) 0,1% Acidita' (maggiore o uguale a) 0,1% Tenore d'acqua (K. Fischer) (maggiore o uguale a) 0,1% Punto di fusione 28 (Piu' o Meno) 2 C Spettro si assorbimento tipico (spessore dello stato: d = 1 cm; riferimento: acqua, 35 C Lunghezza d'onda (nm) 290 310 330 350 370 390 430 470 510 Trasmittanza (%) ~2 ~15 ~37 ~64 ~80 ~88 ~95 ~97 ~98 Minimo 10% di trasmittanza della luce a 310 nm (cella di 1 cm, riferimento: acqua a 35 C) (3) Caratteristiche dell'olio di girasole Numero di iodio (Wijs) = 120-145 Indice di rifrazione a 20 C = 1,474-1,476 Indice di saponificazione = 188-193 Densita' relativa a 20 C = 0,918-0,925 Materie non saponificabili = 0,5%-1,5%. TABELLA
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Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
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01 Bevande 01 01 Bevande non alcoliche o bevande con gradazione alcolica inferiore a 5% vol: Acque, sidri, succhi di frutta o di ortaggi semplici o concentrati, mosti, cremogenati di frutta, limonate, soda, sciroppi, bitter, infusi vegetali, caffe', te', cioccolato liquido, birre ed altri X(a) X(a) 01 02 Bevande con gradazione alcolica eguale o superiore a 5% vol: Bevande indicate alla voce 01 01 ma con gradazione alcolica eguale o superiore a 5% vol: Vini, acquavite, liquori X() X() 01 03 Altri: alcole etilico non denaturato X() X() 02 Cereali, derivati di cereali, prodotti della biscotteria, della panetteria e della pasticceria 02 01 Amidi e fecole 02 02 Cereali allo stato originario, in fiocchi, in pagliuzze (compresi pop corn, corn flakes e simili) 02 03 Farine di cereali e semole 02 04 Paste alimentari 02 05 Prodotti della panetteria secca, della biscotteria e della pasticceria secca: A. aventi sostanze grasse in superficie X/5 B. altri 02 06 Prodotti della panetteria e della pasticceria fresca: A. aventi sostanze grasse in superficie X/5 B. altri X 03 Cioccolato, zucchero e loro derivati, dolciumi 03 01 Cioccolato, prodotti rivestiti di cioccolato, succedanei e prodotti rivestiti di succedanei X/5 03 02 Dolciumi: A. sotto forma solida: I. aventi sostanze grasse in superficie X/5 II. altri ------------ (*) Questa prova e' effettuata solo se il pH e' inferiore o uguale a 4,5. () Questa prova puo' essere effettuata nel caso di liquidi o di bevande con gradazione alcolica superiore a 15% vol con etanolo in soluzione acquosa di concentrazione analoga.
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Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
03 02 B. sotto forma di pasta: I. aventi sostanze grasse in superficie X/3 II. umidi X 03 03 ((zuccheri)) e prodotti a base di zuccheri: A. sotto forma solida B. Miele e simili X C. Melassa e sciroppi di zucchero X 04 Frutta, ortaggi e loro derivati 04 01 Frutta intera, fresca o refrigerata 04 02 Frutta trasformata: A. Frutta secca o disidratata, intera o sotto forma di farina o polvere B. Frutta in pezzi o sotto forma di purea o di pasta X(a) X(a) C. Frutta conservata (marmellate e prodotti similari - frutta intera o in pezzi, o sotto forma di farina o di polvere, conservate in un mezzo liquido): I. in mezzo acquoso X(a) X(a) II. in mezzo oleoso X(a) X(a) III. in mezzo alcolico (> 5% vol) X() X 04 03 Frutta in guscio (arachidi, castagne, mandorle, marroni, nocciole, noci comuni, pinoli e simili): A. sbucciata, secca B. sbucciata e tostata X/5() C. sotto forma di pasta o di X X/3() crema 04 04 Ortaggi interi, freschi o refrigerati 04 05 Ortaggi trasformati A. Ortaggi secchi o disidratati, interi o sotto forma di farina di polvere B. Ortaggi in pezzi, sotto forma di purea X(a) X(a) C. Ortaggi conservati: I. in mezzo acquoso X(a) X(a) II. in mezzo oleoso X(a) X(a) X III. in mezzo alcolico X() X (> 5% vol) 05 Grassi e oli 05 01 Grassi e oli animali e vegetali, naturali o lavorati (compresi il burro di cacao, lo strutto, il burro fuso) X 05 02 Margarina, burro ed altri grassi costituiti da emulsioni di acqua in olio X/2 ------------ () Questa prova e' effettuata solo se il pH e' inferiore o uguale a 4,5. (*) Si puo' omettere la prova con il simulante D se si puo' dimostrare, con una prova appropriata, che non vi e' "contatto grasso" con la materia plastica.
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Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
06 Prodotti animali e uova 06 01 Pesci: A. freschi, refrigerati, salati, affumicati X X/3() B. sotto forma di pasta X X/3() 06 02 Crostacei e molluschi (comprese le ostriche, i mitili, le lumache), non naturalmente protetti dalla loro conchiglia X 06 03 Carni d'ogni specie zoologica (compresi i volatili e la selvaggina): A. fresche, refrigerate, salate, affumicate X X/4 B. sotto forma di pasta, di crema X X/4 06 04 Prodotti trasformati a base di carne (prosciutto, salame, pancetta ed altri) X X/4 06 05 Conserve e semiconserve di carne e di pesce: A. in mezzo acquoso X(a) X(a) B. in mezzo oleoso X(a) X(a) 06 06 Uova senza guscio: A. in polvere o secche B. altre X 06 07 Giallo d'uovo: A. liquido X B. in polvere o congelato 06 08 Bianco d'uovo secco 07 Prodotti lattieri 07 01 Latte: A. intero X B. parzialmente disidratato X C. parzialmente o totalmente scremato X D. totalmente disidradato X 07 02 Latte fermentato come lo yogurt, il latte battuto e le loro associazioni con frutta e derivati di frutta X 07 03 Crema e crema acida X(a) X(a) 07 04 Formaggi: A. interi e con crosta B. fusi X(a) X(a) C. tutti gli altri X(a) X(a) X/3() -------------------------------------------------------- () Si puo' omettere la prova con il simulante D e se si puo' dimostrare, con una prova appropriata, che non vi e' "contatto grasso" con la materia plastica.
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Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
07 05 Presame: A. liquido o pastoso X(a) X(a) B. in polvere o secco 08 Prodotti vari 08 01 Aceto X 08 02 Alimenti fritti o arrostiti: A. patate fritte, frittelle e simili X/5 B. di origine animale X/4 08 03 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, zuppe, minestre o brodi preparati (estratti, concentrati); preparazioni alimentari composte omogeneizzate, piatti pronti: A. in polvere o secchi: I. aventi sostanze grasse in superficie X/5 II. altri B. liquidi o pastosi: I. aventi sostanze grasse in superficie X(a) X(a) X/3 II. altri X(a) X(a) 08 04 Lieviti e sostanze fermentanti: A. in pasta X(a) X(a) B. secchi 08 05 Sale alimentare 08 06 Salse: A. non aventi sostanze grasse in superficie X(a) X(a) B. Maionese, salse derivate dalla maionese, creme per insalata ed altre salse di condimento emulsionate (emulsioni del tipo olio in acqua) X(a) X(a) X/3 C. Salse che contengono olio e acqua in due strati X(a) X(a) 08 07 Mostarde (ad eccezione di quelle in polvere comprese nella voce 08.17) X(a) X(a) X/3() 08 08 Tartine, sandwichs, toasts e simili che contengono ogni genere di alimenti: A. aventi sostanze grasse in superficie X/5 B. altri 08 09 Gelati X 08 10 Alimenti secchi: A. aventi sostanze grasse in superficie X/5 B. altri -------------------------------------------------------- () Si puo' ottenere la prova con il simulante D se si puo' dimostrare, con una prova appropriata, che non vi e' "contatto grasso" con la materia plastica.
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Numero di | Denominazione | Sumulanti da utilizzare
riferimento| degli alimenti | A | B | C | D
08.11 Alimenti congelati e surgelati 08.12 Estratto concentrato idroalcolico con gradazione alcolica eguale superiore a 5% vol X() X 08.13 Cacao: A. Cacao in polvere X/5() B. Cacao in pasta X/3() 08.14 Caffe' anche torrefatto o decaffeinato o solubile, surrogati di caffe' in grani o in polvere 08.15 Estratto di caffe' liquido X 08.16 Piante aromatiche ed altre piante: camomilla, malva, menta, te', tiglio ed altre 08.17 Spezie ed aromi allo stato naturale: cannella, chiodi di garofano, mostarda in polvere, pepe, vaniglia, zafferano ed altre -------------------------------------------------------- (*) Si puo' omettere la prova con il simulante D se si puo' dimostrare, con una prova appropriata, che non vi e' "contatto grasso" con la materia plastica. () Questa prova e' effettuata solo se il pH e' inferiore o eguale a 4,5. ((8))
Allegato 3
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