LEGGE 24 dicembre 1993, n. 538

Type Legge
Publication 1993-12-24
Ultimo aggiornamento 1995-03-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 1/1/1994

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1.Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1994 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 294.700 miliardi per l'anno finanziario 1994.

2.Per gli anni 1995 e 1996 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 154.000 miliardi ed in lire 159.300 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 262.200 miliardi ed in lire 302.300 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1995 e 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 123.000 miliardi ed in lire 105.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 231.200 miliardi ed in lire 248.800 miliardi.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988 (Nuove norme in materia di bilancio, e di contabilita' dello Stato), e' il seguente: "Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. 3. La legge finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse e contributi, ne' puo' disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene: a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantun della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate; c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati; d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale; g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle; h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale; i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese. 5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extra-tributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. 6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento".

Art. 2

1.Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico- finanziaria.

2.Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire 11.834,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.710,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3.Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4.E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5.A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire 4.150 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6.A termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7.Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8.A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9.Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1994, 1995 e 1996 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1994-1996 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome e delle universita', e' determinata, rispettivamente, in lire 480 miliardi, lire 2.650 miliardi e lire 4.380 miliardi. (1) ((2))

10.Le somme di cui al comma 9, che comprendono quelle occorrenti per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. ((2))

11.Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unita' sanitarie, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per lo stesso triennio. ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1994, n. 725 ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "In relazione a quanto stabilito dai commi 9 e 10 del presente articolo, la spesa prevista al comma 9 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 538, e' incrementata, rispettivamente, per gli anni 1995 e 1996, di lire 500 miliardi e di lire 960 miliardi." ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito senza modificazioni dalla legge 17 maggio 1995, n. 186 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La spesa di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, e' integrata, per l'anno 1994, di lire 220 miliardi ed il relativo onere fa carico ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno medesimo."

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3

1.In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del dispositivo dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.100 miliardi, 1.200 miliardi e 1.200 miliardi.

3.Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4.Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Note all'art.3: - Il testo completo dell'art. 3 del D.L. n. 69/1989 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfettaria del reddito e dell'I.V.A., nuovi termini per presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote I.V.A. e di tasse sulle concessioni governative), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 154/1989, e' il seguente: "Art. 3. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvedera' mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila per difetto se la frazione non e' superiore a lire 50 mila o per eccesso se e' superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sara' emanato entro il 30 settembre 1989. 3. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il decreto di cui al comma 2 si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto. 4. E' soppresso il comma 1 dell'art. 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67". - Il testo dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 384/1992 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, e' il seguente: "Art. 9 (Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote). - 1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". - Il testo dell'art. 13, limitatamente ai commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' il seguente: "1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di lire 492 mila, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito. 2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 228 mila. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente e' superiore a 11 milioni di lire, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al disotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a 11 milioni di lire". - Il testo degli artticoli 23 e 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e' rispettivamente, il seguente: "Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). - Gli enti e le societa' indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le societa' e associazioni indi- cate nell'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto articolo o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa. La ritenuta da operare e' determinata: a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere b), e c), sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennita' di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura (18/a); b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito; c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera a), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulla altrte indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera a) con i criteri di cui all'articolo 15 dello stesso decreto. I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente nonche' sugli emolumenti di cui alla lettera b) dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera a), e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta gia' applicate a norma della lettera a), del secondo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del lavoro reddito di lavoro autonomo. Per le pensioni e per le indennita' di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione e' demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione la responsabilita' solidale del datore di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazione di attivita' lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente alle detrazioni di imposta previste dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma; la parte eccedente e' soggetta a ritenuta con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche computando anche le somme non assoggettate a ritenuta. Ai fini del precedente comma si tiene conto soltanto delle detrazioni d'imposta di cui il lavoratore, giusta apposita dichiarazione che deve essere fatta al datore di lavoro, non abbia gia' fruito in relazione a precedente rapporto di lavoro dello stesso periodo d'imposta". "Art. 29 (Ritenuta su compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato). - Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui all'articolo 23 devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta e' operata: 1) sugli stipendi, pensioni, vitalizi e retribuzioni aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalita' di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 23; 2) sulle mensilita' aggiuntive o sui compensi della stessa natura, nonche' su ogni altro compenso o retribuzione diversi da quelli di cui n. 1) e sulla parte imponibile delle indennita' di cui all'art. 48, terzo comma, del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 597, con l'aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del 10 per cento; 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai n. 1 e 2), con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente; 4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennita' equipollenti e sulle altre indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 del decreto indicato nel n. 2), con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto. Gli uffici che dispongono il pagamento degli emolumenti di cui al n. 1) devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' anteriore alla fine dell'anno, il conguaglio tra le ritenute operate su tutti gli emulumenti di cui ai numeri 1) e 2) corrisposti al dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni con- siderate nella lettera a) dell'articolo 23. A tal fine i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al n. 2) devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e comunque non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte al lordo ed al netto delle ritenute oper- ate; per i compensi a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata con note riepilogative annuali; entro lo stesso termine deve essere altresi' effettuata la comunicazione per gli arretrati di cui al n. 3). Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta l'integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza e' recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Per i rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato di durata inferiore all'anno si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 23. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale per i compensi e le altre somme di cui al primo comma corrisposti ai propri dipendenti effettuano all'atto del pagamento una ritenuta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma ed osservando le disposizioni di cui al secondo comma e terzo comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'articolo 47 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma. Per le pensioni, i vitalizi e indennita' dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche e delle funzioni la ritenuta deve essere applicata sull'intero ammontare delle pensioni e dei vitalizi e sulla parte imponibile delle indennita'. Le amministrazioni di cui al primo comma e quelle di cui al quarto comma che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, primo comma 25, 25-bis, 26, quinto comma e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse".

CAPO III DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4

1.Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, gia' confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, e' confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1993 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed e' comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

2.Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento, senza riduzioni di linee, della rete ferroviaria nazionale e locale di lire 8.050 miliardi, di cui lire 2.600 miliardi per i raddoppi e i quadruplicamenti delle linee necessari allo sviluppo del trasporto passeggeri e merci e alla velocizzazione della rete, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995. L'eventuale disattivazione temporanea del servizio avverra', previa intesa con le regioni, in presenza di obiettive condizioni di eccezionale squilibrio altrimenti irriducibile tra servizio e utenza.((1))

3.In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1994 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo Pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 2.000 miliardi.

4.A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Per quanto concerne il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura, ferroviaria ai sensi dell'articolo 7 della predetta direttiva CEE, la relativa quota verra' iscritta in apposito fondo di riserva nel bilancio della predetta Societa', destinabile anche a compensare le riduzioni di valore dei cespiti facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria. Tale ultima disposizione si intende applicabile anche in sede di definizione contabile del bilancio relativo all'esercizio 1993. ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 23 dicembre 1994, n. 725 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, ha luogo a decorrere dall'anno 1996."

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 5

1.

La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 in lire 137 miliardi. 2. A decorrere dall'anno 1994 il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente allo stesso titolo. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Note all'art. 5. - Il testo dell'intero comma 1 dell'art. 3 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e' il seguente: "1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' costituito: a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'artitolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (3), al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo; b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore". - Per l'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, si veda in nota all'art. 4.

CAPO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 6

1.

L'importo dei versamenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1994 in lire 1.039 miliardi, di cui lire 39 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ai sensi del comma 3, lettera c), del citato articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per l'anno 1994, resta stabilita in lire 17.469 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 685 miliardi gia' operato sull'importo relativo al predetto anno con la legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed e' assegnata per lire 13.070 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 894 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 925 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.516 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 61 miliardi all'ENPALS. 2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1994 in lire 66.800 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

Note all'art. 6: Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) - 1. E' istituita presso l'I.N.P.S. la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali". 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione- lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivati dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' dalle rel- ative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". Il testo dell'art. 21, comma 3, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "3. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza e' fissato per l'anno 1988 un contributo straordinario di lire 16.504 miliardi a carico dello Stato a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 12.390 miliardi e delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente per lire 877 miliardi, 849 miliardi, 2.385 miliardi e 3 miliardi, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e succesive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1511 miliardi, 98 miliardi, 95 miliardi, 282 miliardi, per complessive lire 1986 miliardi, del 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per lire 410 miliardi, nonche' del finanziamento di cui all'art. 11, legge 15 aprile 1985 n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.396 miliardi". Per il titolo della legge n. 500/1992 si veda in nota all'art. 4.

CAPO VI NORME FINALI

Art. 7

1.

La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato. 2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Nota all'art. 7: Per l'art. 11 della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.

Tabella A

PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 7, comma 1) COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTA DAL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 1994 (articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

```

```

| 1994 | 1995 | 1996 |

|_______|_______|______|

(importi in miliardi di lire) 1) Oneri di natura corrente da coprire. Tabella "A" del disegno di legge finanziaria (1) (differenza rispetto a legislazione vigente)... 2.448 5.965 6.42 Nuove o maggiori spese correnti: - Articolato legge finanziaria rinnovi contrattuali ....................... 480 2.650 4.38 disavanzo Fondo pensioni Ferrovie S.p.A. ... 2.000 - - separazione assistenza-previdenza .......... 1.039 1.039 1.03 - Provvedimento collegato ..................... 1.390 935 1.12 Minori entrate correnti: - Articolato legge finanziaria recupero fiscal drag ........................ 1.100 1.200 1.20 ulteriore recupero fiscal drag .............. 1.200 - - - Provvedimento collegato ..................... 1.708 1.298 1.63 Tabella "C" del disegno di legge finanziaria .. 623 305 31 Tabella "F" del disegno di legge finanziaria .. 45 159,5 - ____ Totali oneri da coprire ... 12.033 13.551,5 16.11

```

```

| 1994 | 1995 | 1996 | |_|_|_|

(importi in miliardi di lire) 2) Mezzi di copertura. Nuove o maggiori entrate: - accantonamenti negativi della tabella "A" del disegno di legge finanziaria ......... 5.566 6.000 6.000 - provvedimento collegato .................. 2.701 2.100 2.368 - decreto-legge 357/93 ..................... 2.000 - - - Tabella "C" del disegno di legge finanziaria 30 30 30 Riduzioni spese correnti: - tabelle legge finanziaria: Tabella "C" ............................ 409 159 368 Tabella "E" ............................ 62 1,5 1,5 Tabella "F" ............................ 25 - 179,5 - Provvedimento collegato .................. 8.583 8.705 8.115 ____ Totali mezzi di copertura .. 19.376 16.995,5 17.062 ____ Disponibilita' residue di copertura (+) o risorse da reperire (-) +7.343 +3.444 +944 ========================================================================= NOTE (1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tabella A) al netto delle regolazioni debitorie concernenti il rimborso dei crediti d'imposta risultano cosi' determinati:

```

```

| 1994 | 1995 | 1996 | |_|_|______|

(importi in miliardi di lire) Fondo speciale di parte corrente: - Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni (A) ......................... 6.025 10.827 12.551 meno: Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente emendato allegato C-3) (B) ............................ 3.577 4.862 6.126 ____ Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C) ............ +2.448 +5.965 +6.425 TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (milioni di lire) _________ MINISTERI | 1994 | 1995 | 1996 ____|_|_|___ 1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate. Presidenza del Consiglio (a) (a) (a) dei ministri ............. 228.000 408.500 488.500 ----------------------------------------- (b) (b) (b) Ministeri del tesoro ..... 12.409.700 15.116.700 16.610.200 Di cui; regolazione debitoria - 1994: 11.375.000 - 1995: 10.000.000 - 1996: 10.000.000 di cui rate ammortamento mutui - 1994: 25.000 - 1995: 875.000 - 1996: 650.000 ------------------------------------------ Ministero del bilancio e della programmazione economica ............... 5.000 10.000 15.000 ----------------------------------------- (c) Ministero delle finanze .. 1.100.000 - - ----------------------------------------- Ministero di grazia e (c) (c) (c) giustizia ............... 100.000 200.000 200.000 ------------------------------------------ Ministero degli affari (c) (c) (c) esteri ................... 101.000 119.000 116.000 --------------------------------------- Ministero della pubblica (c) (c) (c) istruzione ............... 33.000 419.000 511.000 ----------------------------------------- (d) (d) (d) Ministero dell'interno ... 178.500 141.000 141.000 ----------------------------------------- (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1994: 138.000; 1995: 338.500; 1996: 418.500. (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1994: 879.700; 1995: 3.171.700; 1996: 3.340.950. (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato della medesima lettera (c) per l'intero importo. (d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1994: 175.000; 1995: 141.000; 1996: 141.000. __________ MINISTERI | 1994 | 1995 | 1996 ___|_|__|___ Ministero dei trasporti e (e) (e) (e) della navigazione ........ 14.050 973.050 1.025.050 Di cui: rate ammortamento mutui - 1995: 960.000 - 1996: 1.020.000 --------------------------------------- Ministero della difesa ... 22.750 22.750 22.750 ------------------------------------- Ministero dell'industria, del commercio e (c) (c) dell'artigianato ........ - 40.000 40.000 -------------------------------------- Ministero del lavoro e (f) (f) (f) della previdenza sociale . 3.010.000 3.160.000 3.160.000 -------------------------------------- Ministero del commercio (g) (g) (g) con l'estero ............. 30.000 30.000 30.000 -------------------------------------- (c) (c) (c) Ministero dell'ambiente .. 7.000 8.000 8.000 -------------------------------------- Ministero dell'universita' e della ricerca (c) (c) (c) scientifica e tecnologica 91.500 106.500 111.500 -------------------------------------- Ministero delle risorse agricole, alimentari e (c) (c) (c) forestali ................ 70.000 72.000 72.000 -------------------------------------- Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate ... . 17.400.500 20.826.500 22.551.000 ------------------------------------------ (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per l'intero importo. (e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (e) per i seguenti importi: 1994: 1.050; 1995: 936.050; 1996: 971.050. (f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per i seguenti importi: 1994: 2.850.000; 1995: 428.250; 1996: 50.000. (g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negatico contrassegnato dalla medesima lettera (g) per i seguenti importi: 1994: 20.000; 1995: 20.000; 1996: 20.000. _________ MINISTERI | 1994 | 1995 | 1996 ___|__|_|______ 2) Accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie (a)(b)(c)(d) (a)(b)(c)(d) (a)(b)(c)(d) (e)(f)(g) (e)(f)(g) (e)(f)(g) Ministero delle finanze .. -5.566.250 -6.000.000 -6.000.000 ---------------------------------------- Totale accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie .............. -5.566.250 -6.000.000 -6.000.000 ---------------------------------------- TOTALE TABELLA A.... 11.834.250 14.826.500 16.551.000 (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1994: 138.000; 1995: 338.500; 1996: 418.500. (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato della medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1994; 879.700; 1995: 3.171.700; 1996: 3.340.950. (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti positivi contrassegnati dalla medesima lettera (c). (d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1994: 175.000; 1995: 141.000; 1996: 141.000. (e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (e) per i seguenti importi: 1994: 1.050; 1995: 936.050; 1996: 971.050. (f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per i seguenti importi: 1994: 2.850.000; 1995: 428.250; 1996: 50.000. (g) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (g) per i seguenti importi: 1994: 20.000; 1995: 20.000; 1996: 20.000.

Tabella B

TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (milioni di lire)

MINISTERI 1994 1995 1996

1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.u' Presidenza del Consiglio dei ministri............. 1.000 10.000 10.000 ------------------------------------------ (a) Ministero del tesoro .... 1.888.000 5.886.000 10.080.000 ------------------------------------------ Ministero delle finanze.. 50.000 50.000 50.000 ------------------------------------------ Ministero del bilancio e della programmazione economica................ 40.000 60.000 60.000 ------------------------------------------ Ministero di grazia e giustizia ............... 120.000 155.000 170.000 ------------------------------------------ Ministero della pubblica istruzione (limiti di impegno) ................ - 50.000 100.000 ------------------------------------------ Ministero dell'interno .. 200.000 200.000 200.000 Di cui: rate ammortamento mutui: - 1994: 125.000 - 1995: 125.000 - 1996: 125.000 ------------------------------------------ Ministero dei lavori pubblici ................ 35.000 20.000 45.000 __ (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'importo di lire 1.133.750 milioni per l'anno 1994. Ministero dei trasporti e della navigazione ..... 220.000 280.000 500.000 Di cui: limiti di impegno: -1994: 100.000 -1995: 200.000 -1996: 300.000 ------------------------------------------ Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ........ 30.000 370.000 380.000 Di cui: rate ammortamento mutui: -1994: 25.000 -1995: 75.000 -1996: 75.000 ------------------------------------------ Ministero del lavoro e della previdenza sociale ................. 170.000 170.000 170.000 ------------------------------------------ Ministero per i beni culturali e ambientali __ 180.000 180.000 ------------------------------------------ Ministero dell'ambiente . 8.000 12.000 15.000 ------------------------------------------ Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica 12.000 732.000 852.000 ----------------------------------------- Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali .............. 70.000 1.848.000 1.848.000 ----------------------------------------- Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate... 2.844.000 10.023.000 14.660.000 ------------------------------------------ 2) Accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie (a) Ministero delle finanze . - 1.133.750 - - ------------------------------------------ Totale accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie ............. - 1.133.750 - - ------------------------------------------- TOTALE TABELLA B... 1.710.250 10.023.000 14.660.000 (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2,della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'importo di lire 1.133.750 milioni per l'anno 1994.

Tabella C

TABELLA C STAZIONAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA TABELLA C STAZIONAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1994 1995 1996

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