Act 093G0626

Type Decreto Ministeriale
Publication 1993-11-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20-01-1994

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO

DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169;

Visto il regolamento CEE n. 2568/91 della commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonche' ai metodi ad essi attinenti;

Ritenuto che occorre dettare norme di attuazione della disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini, ai sensi dell'art. 34 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 169;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza generale del 24 giugno 1993;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio, ai sensi del citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 60361 dell'11 settembre 1993,

A D O T T A

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO

concernente norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.

Capo I NOMI GEOGRAFICI UTILIZZABILI E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE CONTROLLATA DEGLI OLI.

Art. 1

Nomi geografici delle denominazioni di origine controllata degli oli

1.I nomi geografici utilizzabili per designare le denominazioni di origine controllate degli oli vergini ed extravergini devono corrispondere a zone di coltivazione dell'olivo di interesse plurimo, essere individuabili su cartografia 1:25.000 e far riferimento ad un territorio omogeneo per condizioni naturali, ecopedologiche e di coltura dell'olivo. Possono essere compresi, oltre il territorio di stretta pertinenza geografica indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini che abbiano analoghe condizioni ambientali ed in cui siano praticate le medesime tecniche colturali, purche' gli oli prodotti abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

2.Nell'ambito della zona di produzione possono essere individuate aree piu' ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali tradizionalmente note e che possono essere localizzate con specifico nome geografico o storico geografico in aggiunta a quello riferito alla denominazione. L'uso del nome di una sottozona deve essere specificamente previsto nel disciplinare di produzione e deve essere indicato unitamente alla denominazione di origine. Il disciplinare di produzione puo' eventualmente prevedere l'uso, in abbinamento al nome geografico della denominazione, di una menzione geografica di uso tradizionale, purche' tale menzione sia tale da rafforzare l'identita' dell'olio e non indica il consumatore in errore circa l'origine o la qualita' dell'olio. I caratteri con cui vengono indicate le sottozone o le menzioni geografiche aggiuntive devono essere di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per designare la denominazione di origine. I nomi delle sottozone e le menzioni aggiuntive non devono ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome geografico gia' attribuito ad altro olio a denominazione di origine controllata.

4.Ove si verifichino casi di omonimia tra nomi geografici di due o piu' denominazioni, il Comitato nazionale di cui all'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, d'ora in avanti denominato "Comitato nazionale", propone al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali l'opzione per nomi geografici aventi rilevanza economica prevalente per tradizione oppure prevede altri nomi o menzioni aggiuntive atte ad una migliore definizione della localita'.

5.Non e' consentito l'impiego del nome geografico utilizzato per designare l'origine di un olio quando tale nome non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione.

6.Non e' consentito, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'uso di marchi o di ragioni sociali che contengano un nome geografico gia' riservato a una D.O.C., o che abbiano nomi o logotipi la cui assonanza o la cui immagine imitino un nome geografico o siano suscettibili di creare confusione nel consumatore circa l'origine o la qualita' merceologica dell'olio, nonche' l'utilizzo di dizioni simili o associate con l'indicazione "denominazione di origine controllata" anche espresse in forma abbreviata o in sigla. Per i marchi, i nomi e le ragioni sociali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che contengano nomi geografici, possono, su istanza degli interessati e sentito il Comitato nazionale, essere stabilite misure idonee al fine di evitare confusione con la denominazione di origine controllata, quali la minimizzazione dei caratteri o la modifica della ragione sociale ovvero l'uso di codici.

7.Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, l'uso di toponomi e di nomi relativi ad aziende agrarie comunque denominate e' sempre consentito purche' l'olio cosi' designato provenga esclusivamente dalle localita' di riferimento e sia stato oggetto di specifica denuncia delle olive e di registrazione secondo le modalita' previste nel presente regolamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 5 febbraio 1992, n. 169, reca: "Disciplina per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini". - Il regolamento CEE n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 248 del 5 settembre 1991 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 21 ottobre 1993, 2a serie speciale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - L'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, istituisce il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; prevede che con decreto del Presidente della Repubblica ne siano stabilite le norme di organizzazione e funzionamento; ne fissa la composizione e stabilisce che con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne siano nominati i componenti. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive CEE 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari". - L'art. 7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, non estende il divieto all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni o frazioni per i prodotti che recano la denominazione di origine controllata, purche' le stesse specificazioni siano riportate graficamente in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

Art. 2

Procedura per il riconoscimento delle denominazioni

1.Ai sensi dell'art. 6 della legge del 5 febbraio 1992, n. 169, per assicurare la rappresentativita' dei produttori che intendano presentare domanda per la denominazione di origine, puo' costituirsi un comitato promotore della denominazione di origine controllata (D.O.C.). Il comitato promotore non ha scopi di lucro e persegue l'obiettivo del riconoscimento della denominazione; esso nomina un proprio rappresentante che, in nome e per conto dei produttori interessati, puo' intervenire con proposte e suggerimenti presso le amministrazioni pubbliche e gli enti che intervengano nel provvedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine.

2.Al fine di acquisire utili elementi per l'espressione del parere previsto dall'art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, l'assessorato regionale competente puo' costituire un comitato olivicolo di esperti e rappresentanti del settore olivicolo. Il parere della regione analiticamente reso su ciascuno degli elementi che devono figurare nei disciplinari, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, deve essere espresso nel termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine, anche in assenza del parere della regione competente, la domanda e' trasmessa da parte del Comitato promotore interessato al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, che provvede a richiedere il parere del Comitato nazionale. Il parere del Comitato nazionale, se favorevole, e' corredato dal disciplinare di produzione relativo alla denominazione di origine richiesta.

3.Gli interessati possono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del parere del Comitato nazionale nella Gazzetta Ufficiale, far pervenire al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, eventuali istanze o controdeduzioni.

4.Avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del parere favorevole del Comitato nazionale e dopo l'esame da parte del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle istanze o delle controdeduzioni eventualmente pervenute, i conduttori degli oliveti situati nella zona di produzione che intendano richiedere l'iscrizione delle proprie superfici nell'albo previsto dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, devono esprimere il proprio assenso all'utilizzo della denominazione di origine controllata. L'assenso e' comunicato da ciascun conduttore entro trenta giorni dalla pubblicazione del parere favorevole nella Gazzetta Ufficiale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata camera di commercio, competente per territorio, anche per il tramite del comitato promotore della D.O.C., indicando, altresi', gli elementi utili alla localizzazione ed alla individuazione della superficie degli oliveti aventi presuntivamente titolo a produrre olio con caratteristiche fissate dal disciplinare proposto. Decorso il termine di cui sopra, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio redige un documento riepilogativo generale relativo alle comunicazioni ricevute e lo in- via immediatamente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli adempimenti di competenza. Nell'eventualita' che il comitato promotore della denominazione di origine, di cui al comma 1, abbia gia' raccolto tali elementi in fase di istruttoria regionale li deve immediatamente convalidare ed inviare al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per la valutazione di cui al comma precedente.

Note all'art. 2: - L'art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, stabilisce che la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata puo' essere presentata da una pluralita' di produttori o da una o piu' Associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674, e successive modificazioni. Lo stesso articolo definisce le modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento della denominazione di origine controllata. - L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, indica gli elementi che devono essere contenuti nei disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata. - L'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, prescrive l'iscrizione ad un apposito albo istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, degli oliveti siti nelle zone di produzione a denominazione di origine controllata.

Art. 3

Caratteristiche dei disciplinari di produzione

Note all'art. 3: - L'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, prevede la costituzione ed il riconoscimento dei consorzi di tutela per ogni denominazione di origine controllata e ne fissa i requisiti. - Per l'art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, si veda in nota all'art. 2.

Art. 4

Modifica dei disciplinari di produzione

1.Per le proposte di modificazione dei disciplinari di produzione si osservano le procedure previste dall'art.

2.Le domande devono essere corredate da documentazione atta a fornire le motivazioni di carattere tecnico, economico e di opportunita' delle modifiche proposte. Non possono essere accolte le proposte di modificazioni che pregiudichino il mantenimento del livello qualitativo della produzione o che impediscano l'ulteriore valorizzazione economica della denominazione. 2. Il comitato promotore comunica le proposte di modificazione a tutti gli utilizzatori della denominazione.

3.Qualora la proposta sia diretta all'allargamento della zona di produzione, deve essere corredata da documentazione contenente il parere della maggioranza degli utilizzatori della D.O.C. che abbiano presentato denunce di produzione in ciascuno degli ultimi tre anni.

4.La stessa documentazione relativa al parere della maggioranza degli utilizzatori della denominazione deve essere prodotta anche nel caso in cui sia proposta una denominazione di origine riferita allo stesso territorio nel quale insista una preesistente denominazione. In tale caso, il Comitato nazionale evidenzia i parametri tecnici differenziali che consentono di distinguere con sufficiente oggettivita' le due denominazioni.

Capo II ALBO DEGLI OLIVETI

Art. 5

Costituzione degli albi degli oliveti

1.L'albo degli oliveti di cui all'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e' istituito, per ciascun olio vergine o extravergine di oliva, e comprende tutti i terreni olivati le cui caratteristiche consentono la produzione della denominazione di origine controllata. Esso e' denominato "Albo degli oliveti dell'olio vergine o extravergine della denominazione di origine controllata" seguito dalla relativa denominazione di origine.

2.L'albo e' annualmente aggiornato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'olio a denominazione di origine. Qualora tale zona sia estesa a piu' province, ciascuna camera di commercio istituisce l'albo per il territorio di propria competenza e trasmette l'albo medesimo alle camere di commercio delle altre province.

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