LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146
Entrata in vigore della legge: 19-3-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. ((2))
2.Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.
3.I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.
4.Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.
5.Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."
Art. 2
(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).
Note all'art. 2: - La legge 9 marzo 1989, n. 86, contiene le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 9 recita: "Art. 9 (Competenze delle regioni e delle province autonome). - 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria successiva alla notifica della direttiva. 3. La legge comunitaria o altra legge dello Stato che dia attuazione a direttive in materia di competenza regionale indica quali disposizioni di principio non sono derogabili dalla legge regionale sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente gia' emanate dagli organi regionali. Nelle materie di competenza esclusiva, le regioni a statuto speciale e le province autonome si adeguano alla legge dello Stato nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti. 4. In mancanza degli atti normativi della regione, previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano tutte le disposizioni dettate per l'adempimento degli obblighi comunitari dalla legge dello Stato ovvero dal regolamento di cui all'art. 4. 5. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attivita' amministrative delle regioni, nelle materie cui hanno riguardo le direttive, attiene ad esigenze di carattere unitario, anche in riferimento agli obiettivi della programmazione economica ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. 6. Fuori dei casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge nei modi indicati dal comma 3 o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'art. 4, la funzione di indirizzo e coordinamento di cui al comma 5 e' esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti". - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, riguarda l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di delega e di trasferimento di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario. L'art. 6, comma 1, recita: "Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunita' economica europea nonche' all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio". - La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca modifiche al sistema penale. Gli articoli 34 e 35 cosi' recitano: "Art. 34. (Esclusione della depenalizzazione). - La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati precisi: a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33 lettera a); b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza; c) da disposizioni di legge concernente le armi, le munizioni e gli esplosivi; d) dell'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie approvato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283; f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici; g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento; h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico; i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare; l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia; m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35; n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1960, n. 570, in materia elettorale". "Art. 35 (Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie). - Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda. Per le violazioni consistenti nell'ommissione totale o parziale del versamento di contributi e premi l'ordinanza-ingiunzione e' emessa ai sensi dell'articolo 18, degli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento del contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa e' applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza-ingiunzione puo' essere proposta nel termine previsto dall'art. 22 opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 ed il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione e' regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Si osservano in ogni caso gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 28, 29 e 38 in quanto applicabili. L'esecuzione forzata, quando non e' diversamente stabilito e' regolata dalle disposizioni del codice di procedura civile. L'ordinanza- ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore nei casi in cui essa e' consentita quando la opposizione non e' stata proposta ovvero e' stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca e' autorizzata dal pretore se vie e' pericolo nel ritardo. Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo scherma connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo capo in quanto applicabili. La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonche' per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatore, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, disciplina il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Gli articoli 5 e 21 recitano: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amminsitrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto pressola tesoreria centrale dello Stato denominato 'Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie', nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente de- terminate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748". "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5". - La legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. L'art. 11- ter, comma 2, recita: "2. I disegni di legge e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture, con la specializzazione, per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari".
Art. 3
(Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86).
1.Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente: " 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere".
Note all'art. 3: - La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e le procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. L'art. 4 recita: "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere". - L'art. 5, comma 1, recita: "1. Fermo quanto previsto dall'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo".
Art. 4
(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).
1.Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.
2.Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
Nota all'art. 4: - Per la legge 9 marzo 1989, n. 86, vedi nota precedente. Gli articoli 3, 4 e 5 recitano: "Art. 3 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e' assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, mediante: a) disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'art. 1, comma 1; b) disposizioni occorrenti per dare attuazione, o assicurare l'applicazione, agli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunita' europee di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa; c) autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'art. 4". "Art. 4 (Attuazione in via regolamentare). - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria. 2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c). 3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni. 4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. 5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere. 6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'articolo 3, lettera b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o di minori entrate. 7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. 8. Al disegno di legge comunitaria e' allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa". "Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)".
Art. 5
(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).
1.Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato E.
Nota all'art. 5: - Per la legge n. 86/1989 vedi nota precedente.
Art. 6
Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489).
1.La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e succes- sive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.
2.Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.
3.La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e' estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992.
4.La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.
5.Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2))
6.All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
7.Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8.Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489. ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142."
Art. 7
Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).
1.Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.
Nota all'art. 7: - Per la legge n. 400/1988 vedi nota all'art. 1.
Art. 8
Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
1.Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2.I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale.
3.Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza di detto parere.
Nota all'art. 8: - Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 1. L'art. 17, comma 2, recita: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO I LIBERA CIRCOLAZIONE
Art. 9
(Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega).
Note all'art. 9: - La direttiva 92/51/CEE e' pubblicata in GUCE L. 209 del 24 luglio 1992. - Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, concerne l'attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.
Art. 10
Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni).
1.I cittadini degli Stadi membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.
Note all'art. 10: - Il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, concerne le professioni di avvocato e procuratore. Gli articoli 17 e 27 dispongono: "Art. 17. - Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e' necessario: 1› essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia; 2› godere il pieno esercizio dei diritti civili; 3› essere di condotta specchiatissima ed illibata; 4› essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una universita' della Repubblica; 5› avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentato lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero aver esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8; 6› essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20; 7› avere la residenza nel capoluogo del circondario nel quale si chiede la iscrizione. Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1›, 2›, 3› e 4›. Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dell'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria agli interessi della Nazione". "Art. 27. - Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e' necessario: 1›. possedere i requisiti indicati nei numeri 1›, 2›, 3› e 4› dell'art. 17; 2›. avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'art. 28; 3› avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo l'iscrizione e' domandata. E' applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'art. 17, comma terzo. - Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 134 cosi' dispone: "Art. 134. (art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale".
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))
Art. 12
Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega).
Note all'art. 12: - La dir. 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346 del 27 novembre 1992. - La legge 22 aprile 1941, n. 633, concerne la protezione del diritto d'autore e di altri diritti commessi al suo esercizio.
Art. 13
Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche).
1.L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente: "ART. 5-bis. - 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, nonche' per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma".
2.Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
Note all'art. 13: - Il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concerne norme generali sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. L'art. 5- bis dispone: "Art. 5- bis. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale, nonche' per l'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati alle forze armate e forniti dall'industria nazionale, non si applica il disposto del precedente art. 5 e quello del successivo art. 6, secondo comma". - Il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, concerne la Cassa per il Mezzogiorno. Gli artt. 113 e 114 recitano: "Art. 113 (Riserva del 30 per cento delle forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche a favore delle imprese industriali e artigiane). (Art. 1, L. n. 835/1950; art. 16. c. 1›, 2› e 3›, L. n. 717/1965; D.L. n. 40/1947; art. 7, c. 8›, L. n. 833/1971). - Salve le disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi vigenti, e' fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome, agli enti di gestione, alle aziende a partecipazione statale, agli enti di sviluppo agricolo, ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale nel Mezzogiorno, nonche' agli enti pubblici indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato, di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277. (Art. 2, c. 1›, L. n. 835/1950; art. 16, c. 1›, L. n. 717/1965). Le amministrazioni e gli enti indicati nel comma precedente sono tenuti a bandire una gara a parte per una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e lavorazioni di ciascun anno finanziario, riservata alle imprese indicate nello stesso comma, fatta eccezione per quelle forniture e lavorazioni tecnicamente non frazionabili, o che non possono essere effettuate dalle predette imprese. (Art. 2, c. 2›, L. n. 835/1950; art. 16, c. 1›, L. n. 717/1965). La percentuale che viene esclusa dalla riserva del 30 per cento sara' comunque recuperata con il proporzionale aumento delle lavorazioni e delle forniture che le ditte ubicate nei territori di cui al primo comma sono in grado di offrire, fino a raggiungere una quota non inferiore al 30 per cento delle forniture e delle lavorazioni di ciascun anno finanziario. (Art. 16, c. 4›, L. n. 717/1965). Le amministrazioni e gli enti indicati nel primo comma precedente annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro per l'industria, commercio e artigianato una relazione contenente i dati relativi alle forniture e lavorazioni complessivamente assegnate specificanto la quota riservata alle imprese industriali e alle imprese artigiane, ubicate nei territori di cui al primo comma. (Art. 7, c. 7›, L. n. 853/1971). Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo della riserva, i decreti di approvazione dei contratti stipulati dalle amministrazioni dello Stato, debbono contenere le indicazioni relative alla quota riservata ai sensi del secondo e terzo comma. In mancanza, i decreti in questione non possono essere ammessi al visto da parte delle competenti Ragionerie centrali delle amministrazioni anzidette. (Idem, c. 9›). Per gli enti pubblici e per le aziende, obbligati alla riserva, il controllo del rispetto della riserva stessa e' demandato all'organo vigilante e al collegio dei revisori. (Art. 16, c. 5›, L. n. 717/1965). Le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono fissate con il regolamento di esecuzione emanato su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro per l'industria, commercio e artigianato. (Art. 16, c. 1› e 2›, L. n. 717/1965). Le disposizioni previste dal presente articolo in materia di riserva di forniture e lavorazioni delle amministrazioni pubbliche si applicano anche alle imprese artigiane ubicate nei territori di cui all'art. 1, ivi compreso l'intero Lazio, nonche' nel territorio indicato nella legge 29 marzo 1956, n. 277". "Art. 114 (Riserva di forniture e lavorazioni relative ad impianti ferroviari). (Art. 6, c. 2›, L. n. 377/1974). - E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere destinate alla realizzazione del programma di interventi straordinari di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 377, pari ad almeno il 42 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali ubicati nei territori di cui all'art. 1, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse Regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti occorrenti per l'espletamento delle commesse acquisite. - La legge 10 aprile 1981, n. 151, concernente il trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea. L'art. 12 recita: "Art. 12. - Le regioni, dopo aver quantificato, con il concorso degli enti locali interessati e sentite le rappresentanze delle imprese a gestione privata, il fabbisogno degli investimenti accertandone la congruenza con la politica di programmazione regionale, sottopongono al Ministero dei trasporti le corrispondenti richieste di finanziamento. Il Ministro dei trasporti effettua la ripartizione del fondo alle regioni, d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 28, tenendo conto della densita' di popolazione e dei flussi del traffico, nonche' dei programmi di sviluppo e di assetto territoriale. Le quote del fondo assegnate alle regioni devono essere utilizzate dalle stesse per la concessione agli enti o alle imprese di trasporto di contributi nella misura massima del 75 per cento della spesa ammissibile. Le regioni possono aumentare tali quote con la destinazione di propri mezzi finanziari. Per l'acquisto di materiale rotabile con caratteristiche unificate di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 49, le regioni concordano, in sede di commssione consultiva interregionale, un programma di ripartizione, a livello nazionale o regionale, in modo da assicurare che almeno il 50 per cento delle forniture sia riservato alle imprese industriali ubicate nei territori indicati dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Le regioni sono tenute a comunicare semestralmente al Ministero dei trasporti lo stato della spesa dei fondi concessi".
Art. 14
Salvaguardia del capitale delle societa' per azioni: criteri di delega).
Note all'art. 14: - La dir. 92/101/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 347 del 28 novembre 1992. - Il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, concerne le borse di commercio. L'art. 5 recita: "Art. 5. - Tutti coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in borsa, o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto, in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonche' la societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto che partecipano in una societa' le cui azioni non sono quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto o in una societa' a responsabilita' limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta alla societa' stessa ed alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) entro quarantotto ore dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la meta' della percentuale stessa o la partecipazione si e' ridotta entro il limite percentuale. La CONSOB deve dare immediata pubblica notizia della comunicazione ricevuta. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma precedente, per capitale della societa' si intende quello sottoscritto rappresentato da azioni o quote con diritto di voto. Agli stessi fini la partecipazione e' determinata senza tenere conto delle azioni o quote prive del diritto di voto. Sempre agli stessi fini si tiene conto anche: delle azioni o quote possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di societa' controllate o di societa' fiduciarie o per interposta persona; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente, a titolo di pegno o di usufrutto, sempreche' i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; delle azioni o quote possedute, direttamente o indirettamente a titolo di deposito, quota il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti; delle azioni o quote oggetto di contratto di riporto delle quali si tiene conto, direttamente o indirettamente, tanto nei confronti del riportato che del riportatore. Le societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto portano a conoscenza del pubblico, con modalita' stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ogni variazione superiore al cinque per cento del proprio capitale sottoscritto e rappresentato da quote o azioni con diritto di voto. Le comunicazioni vengono redatte in conformita' ad apposito modello, approvato con deliberazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni, per ciascuna partecipazione: 1) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o dell'aumento o della diminuzione della stessa; 2) il numero, il valore nominale, il valore percentuale e la categoria delle azioni o quote possedute; 3) il numero delle azioni o quote possedute indirettamente, con l'indicazione delle societa' controllate o fiduciarie o delle persone interposte, nonche' di quelle possedute in pegno o in usufrutto o in deposito e di quelle oggetto di contratto di riporto; nelle comunicazioni fatte da societa' fiduciarie devono essere indicati gli effettivi proprietari delle azioni o quote; 4) il nominativo della o delle persone fisiche o giuridiche cui spetta il diritto di voto qualora il socio se ne sia privato in virtu' di un accordo. Al fine di verificare l'oservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' chiedere informazioni ai soggetti che partecipano all'operazione. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono state consegnate o spedite per lettera raccomandata, salva la facolta' della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di permettere in via generale l'adozione di altri mezzi idonei alla trasmissione. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il voto degli aventi diritto che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma, la societa' che esegue la comunicazione di cui al presente articolo ed al successivo, dopo avere ricevuto quella dell'altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si stende all'intera partecipazione. Se le due societa' ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo, che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917".
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128))
Art. 16
Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie).
1.Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, e' abrogato.
2.Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4".
Nota all'art. 16: - Il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 560, regolamenta l'attuazione della direttiva 91/670/CEE concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile. Gli artt. 1 e 2 recitavano: "Art. 1. - 1. Le licenze aeronautiche professionali con le relative abilitazioni rilasciate da uno Stato membro della Comunita' economica europea, possono essere rese valide per svolgere attivita' professionali di volo o connesse al volo. 2. Ai cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea, per lo svolgimento di attivita' non professionali su aeromobili immatricolati in Italia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566. 3. Ai cittadini italiani la convalida delle licenze rilasciata da un Paese membro della Comunita' economica europea viene accordata purche' sussistano i requisiti previsti per il rilascio delle corrispondenti licenze italiane. 4. La durata degli atti di convalida delle licenze rilasciate dai Paesi membri non puo' superare il periodo di validita' dei titoli che si riconoscono". "Art. 2. - 1. Qualora la licenza da convalidare non risponda ai requisiti di equivalenza delle licenze aeronautiche italiane, si applicano i criteri stabiliti dall'art. 4 della direttiva 91/670/CEE, indicata nelle premesse".
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO II ASSICURAZIONI
Art. 17
(Assicurazione vita: criteri di delega).
Note all'art. 17: - La dir. 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L360 del 9 dicembre 1992. L'art. 21, lett. a), b) e c), concerne: "A. Investimenti: a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali; b) prestiti; c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile; d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento; e) terreni e fabbricati, nonche' diritti reali immobiliari. B. Crediti: f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche; g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse; h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione; i) anticipazioni su polizze; j) crediti d'imposta; k) crediti verso fondi di garanzia. C. Altri attivi: l) immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente; m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi; n) spese di acquisizione da ammortizzare; o) interessi o canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti; p) interessi reversibili". - L'art. 22, lett. a), della direttiva sopracitata concerne: " a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in piu' terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come unico investimento;".
Art. 18
Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega).
Note all'art. 18: - La dir. 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992. L'art. 21, par. 1, recita: Art. 21. - 1. Lo Stato membro d'origine puo' autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti: A. Investimenti: a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali; b) prestiti; c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile; d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento; e) terreni e fabbricati, nonche' diritti reali immobiliari. B. Crediti: f) crediti sui riassicuratori, includendo la parte di riassicuratori nelle riserve tecniche; g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse; h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione; i) crediti a seguito di salvataggio o per surrogazione; j) crediti d'imposta; k) crediti verso fondi di garanzia. C. Altri attivi: l) immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente; m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi e altri istituti autorizzati a ricevere depositi; n) spese di acquisizione da ammortizzare; o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti. Per l'associazione di sottoscrittori denominata 'Lloyd', le categorie di attivi includono altresi' le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE o dalle imprese di assicurazione, nonche' le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartemnenti ai membri. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi nell'elenco figurante nel primo comma sopra non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme piu' particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguardo esso puo' esigere garanzie reali o altre garanzie in particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori. Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti: i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi; ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a coperture delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente; iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo allo loro sicurezza, garanzie basate sulla qualita' del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie; iv) gli strumenti derivati quali 'options', 'futures' e 'swaps' in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti; v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine; vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo; vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi; viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in una impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine puo' applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie; le imprese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se cio' e' coerente con i metodi di calcolo delle riserve per i rischi in corso". - La legge 10 giugno 1978, n. 295 concerne norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni. L'art. 31 recita: "Art. 31 (Copertura delle riserve tecniche). - Nel bilancio delle imprese debbono essere iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui al precedente art. 30, disponibilita' comprese tra quelle delle seguenti specie: 1) depositi in numerario e in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; 2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti, obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali, titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti nonche' da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata; 3) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al successivo numero 9), autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni; 4) annualita' dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione; 5) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano; 6) beni immobili situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche; 7) mutui, debitamente garantiti, a comuni, prov- ince e regioni e ad altri enti pubblici, mutui garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili per una somma che non ecceda la meta' del valore degli immobili stessi debitamente accertato; tale limite potra' arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooper- ative o consorzi di cooperative costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951 n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni; 8) quote di partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dei Mediocrediti regionali, delle Casse di risparmio e del Consorzio di credito per le opere pubbliche: azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario; 9) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'ENEL, dell'EFIM, dell'IMI, del C.C.OO.PP. e del Mediocredito centrale ed azioni ed obbligazioni di societa' da queste controllate nonche' di societa' nazionali le cui azioni siano quotate in borsa o al mercato ristretto da almeno tre anni, o il cui bilancio sia da almeno tre anni sottoposto a revisione da parte di una societa' iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e quote di societa' cooperative i cui bilanci siano stati certificati da almeno tre anni. Il valore dell'investimento in titoli di una stessa societa' non puo' comunque superare il 7 per cento dell'ammontare delle riserve tecniche ne, se si tratta di azioni o quote, il 20 per cento del capitale della socita' emittente. Non e' consentita la copertura delle riserve tecniche con azioni o quote emesse dalle societa' controllate di cui al numero 3) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile; 10) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta al netto dei debiti; 11) azioni o quote di societa' di capitale, delle quali l'impresa detenga piu' della meta' del capitale sociale, che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili, ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attivita' agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della societa' assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuta ed al netto dei debiti; 12) azioni emesse da societa' aventi sede legale nella Comunita' economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del Paese della sede legale; 13) quote di fondi di investimento; 14) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi; 15) provvigioni d'acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni; 16) previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da rilasciarsi, su parere dell'ISVAP, in ogni singolo caso, tenendo conto della liquidita', della sicurezza e della redditivita' dell'investimento, disonibilita' diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti. Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attivita': a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare; b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi nonche' crediti per quote di premi in corso di riscossione nel limite del 12 per cento dei premi emessi. Le attivita' ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto di debiti contratti per l'acquisizione delle attivita' stesse, debbono essere di proprieta' dell'impresa e debbono soddisfare al principio di congruenza di cui ai successivi articoli 31- bis e 31-ter. Esse, salvo, per quanto riguarda le attivita' di cui alla lettera a) del predecente comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 82. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per le assicurazioni contro i rischi della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per le quali resta ferma la disciplina disposta dal decreto- legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, salvo quanto stabilito dal n. 5) del primo comma, il quale sostituisce, il n. 5) dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1977, n. 39". - Il ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE concerne la responsabilita' civile per autoveicoli terrestri.
Art. 19
Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera).
1.In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 19: - La dir. 91/371/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 205 del 27 luglio 1991. - La legge 10 giugno 1978, n. 295, concerne norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.
Art. 20
(Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega)
Note all'art. 20: - La dir. 91/674/CEE concerne i conti annuali e consolidati dalle imprese di assicurazione. L'art. 5 recita: "Art. 5. - Per le imprese di assicurazione il raggruppamento delle voci alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) o b) della direttiva 78/660/CEE e' limitato: - per quanto riguarda lo stato patrimoniale, alle voci precedute da un numero arabo, eccettuate le voci riguardanti le riserve tecniche e - per quanto riguarda il conto profitti e perdite, alle voci precedute da una o piu' lettere minuscole, eccettuate le voci I 1, I 4, II 5 e II 6. Il raggruppamento e' autorizzato unicamente nell'ambito delle normative adottate dagli Stati membri". - L'art. 1, par. 1, recita: "Art. 1. - 1. Gli articoli 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, gli articoli 6, 7, 13 e 14, l'articolo 15, paragrafi 3 e 4, gli articoli da 16 a 21, da 29 a 35 e da 37 a 42, l'articolo 43, paragrafo 1, punti da 1 a 7 e da 9 a 13, l'articolo 45, paragrafo 1, gli articoli 46, da 48 a 50, l'articolo 51, paragrafo 1 e gli articoli 54, da 56 a 59 e 61 della direttiva 78/660/CEE riguardano le imprese di cui all'articolo 2 della presente direttiva, nella misura in cui questa non disponga altrimenti". - Il testo dell'art. 6 della dir. sopracitata e' il seguente: "Art. 6. - Per la presentazione dello stato patrimoniale, gli Stati membri prescrivono lo schema seguente: Attivo A. Capitale sottoscritto non versato di cui: capitale richiamato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato nel passivo. In tal caso la parte di capitale richiamata, ma non ancora versata, deve figurare all'attivo, nella voce A o nella voce E IV) B. Attivi immateriali quali descritti ai titoli B e C I dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE, di cui: - spese d'impianto, quali definite dalla legislazione nazionale e a condizione che questa ne autorizzi l'iscrizione all'attivo (sempreche' la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato); - avviamento, nella misura in cui e' stato acquisito a titolo oneroso (sempreche' la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato). C. Investimenti I. Terreni e fabbricati: di cui: terreni e fabbricati utilizzati dall'impresa di assicurazione nel quadro della sua attivita' (sempreche' la legislazione nazionale non ne preveda l'indicazione nell'allegato). II. Investimenti in imprese collegate e partecipazioni: 1. Quote in imprese collegate; 2. Obbligazioni emesse da imprese collegate e crediti verso tali imprese; 3. Partecipazioni; 4. Obbligazioni emesse da imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione e crediti a tali imprese. III. Altri investimenti finanziari: 1. Azioni, altri titoli a reddito variabile e quote nei fondi comuni d'investimento; 2. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso; 3. Quote in investimenti comuni; 4. Prestiti ipotecari; 5. Altri prestiti; 6. Depositi presso enti creditizi; 7. Altri. IV. Depositi presso imprese cedenti. D. Investimenti a beneficio di assicurati del ramo 'vita' i quali sopportano il rischio dell'investimento E. Crediti (con indicazione separata, in quanto sottovoci delle voci I, II e III, dei crediti verso: - imprese collegate; - imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione): I. Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta nei confronti di: 1) assicurati, 2) intermediari di assicurazione II. Crediti derivanti da operazioni di riassicurazione. III. Altri crediti. IV. Capitale sottoscritto, richiamato ma non versato (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato ma non versato nella voce A dell'attivo). F. Altri elementi dell'attivo I. Attivi materiali e scorte elencate nell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE, nelle voci C II e D I, diverse da terreni e fabbricati, fabbricati in costruzione o accordi versati su terreni e fabbricati. II. Depositi bancari, in conto corrente postale, assegni e consistenza di cassa. III. Azioni o quote proprie (con l'indicazione del loro valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, della loro parita' contabile) sempreche' la legislazione nazionale ne ammetta l'iscrizione nello stato patrimoniale. IV. Altri. G. Ratei e risconti I. Interessi e canoni di locazione maturati non scaduti. II. Spese di acquisizione da ammortizzare (distinguendo quelle derivanti dall'attivita' di assicurazione dei rami non vita e vita). III. Altri ratei e risconti. H. Perdita dell'esercizio (a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione alla voce A VI del passivo). Passivo A. Patrimonio I. Capitale sottoscritto o fondo equivalente. (a meno che la legislazione nazionale preveda l'iscrizione del capitale richiamato in questa voce. In tal caso gli importi del capitale sottoscritto e del capitale versato devono essere menzionati separatamente). II. Sovrappezzi di emissione. III. Riserva di rivalutazione. IV. Riserve. V. Utili (perdite) portati e nuovo. VI. Utile (perdite) di esercizio. (a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce H dell'attivo o nella voce I del passivo). B. Passivita' postergate C. Riserve tecniche 1. Riserva per premi non acquisiti: a) importo lordo .............. b) importo di riassicurazione (-) .............. ............. 2. Riserve del ramo 'vita': a) importo lordo .............. b) importo di riassicurazione (-) .............. ............. 3. Riserva per sinistri: a) importo lordo .............. b) importo di riassicurazione (-) .............. ............. 4. Riserve per partecipazioni agli utili e ristorni (sempreche' non rientri nella voce C 2): a) importo lordo .............. b) importo di riassicurazione (-) .............. ............. 5. Riserve di partecipazione. 6. Altre riserve tecniche: a) importo lordo .............. b) importo di riassicurazione (-) .............. ............. D. Riserve tecniche relative all'assicurazine del ramo "vita" allorche' il rischio dell'investimento e' sopportato dagli assicurati: a) importo lordo .............. b) importo di riassicurazione (-) .............. ............. E. Riserve per altri rischi e oneri 1. Fondi trattamento di quiescenza ed obblighi simili. 2. Fondi per imprese. 3. Altri accantonamenti. F. Depositi ricevuti da riassicuratori G. Debiti (con indicazione separata, in quanto sottovoci, dei debiti verso: - imprese collegate; - imprese con cui l'impresa di assicurazione ha un legame di partecipazione; I. Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta; II. Debiti derivanti da operazioni di riassicurazione; III. Prestiti obbligazionari, specificando quelli convertibili; IV. Debiti verso enti creditizi; V. Altri debiti, tra cui debiti fiscali e debiti per la sicurezza sociale. H. Ratei e risconti I. Utile di esercizio (a meno che la legislazione nazionale ne preveda l'iscrizione nella voce A VI del passivo)". - L'art. 66 della dir. sopracitata recita: "Art. 66. - La direttiva 83/349/CEE e' applicabile secondo le modalita' seguenti: 1) gli articoli 4, 6 e 40 non sono applicabili; 2) le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo trattino, cioe' concernenti: - importo delle immobilizzazioni e - l'importo netto del volume d'affari, sono sostituite da informazioni relative ai premi lordi contabilizzati, ai sensi dell'articolo 35 della presente direttiva. 3) Uno Stato membro puo' applicare l'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE quando due o piu' imprese di assicurazione che, pur non trovandosi nelle relazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 o 2, sono sottoposte ad una direzione unitaria senza che essa debba essere stabilita in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria. La direzione unitaria puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione. 4) Gli Stati membri possono consentire deroghe all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 83/349/CEE quando le operazioni sono state concluse alle normali condizioni del mercato e hanno conferito diritti agli assicurati. Queste deroghe sono in- dicate e, qualora abbiano un effetto non irrilevante sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di tutte le imprese comprese nel consolidamento, ne va fatta menzione nell'allegato dei conti consolidati. 5) L'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva 83/349/CEE e' applicabile a condizione che la data della chiusura dello stato patrimoniale di un'impresa compresa nel consolidamento non sia anteriore di piu' di sei mesi alla data di chiusura dei conti consolidati. 6) L'articolo 29 della direttiva 83/349/CEE non e' applicabile agli elementi del passivo la cui valutazione da parte delle imprese comprese nel consolidamento e' basata sull'applicazioine di disposizioni specifiche al campo assicurativo ne' agli elementi dell'attivo le cui variazioni di valore inoltre hanno un'incidenza sui diritti dei contraenti dell'assicurazione o ne sono la base. Se e' applicata tale deroga, ne va fatta menzione nell'allegato dei conti consolidati". - La direttiva 78/660/CEE concerne i conti annuali di taluni tipi di societa'. L'art. 4, par. 1, recita: "Art. 4. - 1. nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite si devono iscrivere separatamente, nell'ordine indicato, le voci previste dagli articoli 9, 10 e da 23 a 26. E' ammessa una suddivisione piu' particolareggiata delle voci, purche' rispetti la struttura degli schemi. Si possono aggiungere nuove voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi. Siffatta suddivisione o siffatte aggiunte possono essere imposte dagli Stati membri".
Art. 21
(Albo dei mediatori di assicurazione).
1.Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e' sostituito dal seguente: "Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita' di agente di assicurazione".
Nota all'art. 21: - La legge 28 novembre 1984, n. 792, concerne le assicurazioni private. L'art. 6 recitava: "Art. 6 (Condizioni per l'iscrizione di persone fisiche della Comunita' economica europea). - Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' economica europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione in uno dei qualsiasi dei Paesi della Comunita' economica europea, come dipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita'. Il termine di quattro anni di cui al comma precedente e' ridotto: a) a due anni se si sono altresi' svolte per almeno tre anni funzioni con responsabilita' in materia di acquisizione, gestione ed esecuzione di contratti di assicurazione al servizio di uno o piu' mediatori di assicurazione o di riassicurazione o di una o piu' imprese di assicurazione; b) ad un anno se si e' ricevuta per l'attivita' di mediatore una formazione preliminare comprovata da un certificato rilasciato o riconosciuto dalla comptetente autorita' dello Stato di origine o di provenienza. L'interessato deve inoltre provare per documento equipollente o dichiarazione sostitutiva il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c) , d), e), f) e g)".
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO III PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
Art. 22
(Norme per l'informazione del consumatore).
Nota all'art. 22: - La legge 10 aprile 1991, n. 126, reca norme per l'informazione del consumatore. Il testo degli artt. 1 e 2, precedente alle modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1 (Informazione del consumatore). - 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunita' economica europea; c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto; e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1. 3. resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o piu' indicazioni di cui al comma 1 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. 5. i prodotti e le confesioni dei prodotti commercializzati sul territorio nazionale per i quali la vigente normativa impone di riportare indicazioni per l'informazione del consumatore devono riportare le medesime indicazioni in lingua italiana e in forma chiaramente visibili e leggibili". "Art. 2 (Sanzioni). - 1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riproduca in lingua italiana e in forme chiaramente visibili e leggibili le indicazioni di cui all'articolo 1. 2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224, per quanto attiene alle responsabilita' del produttore, i contravvettori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita".
Art. 23
Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo
1.In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, e' vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.
2.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )).
3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).
4.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).
5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).
Art. 24
(Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega).
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