LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146
Note all'art. 53: - La dir. 92/44/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 165 del 19 giugno 1992. L'art. 5 reca: "Art. 5 (Condizioni per la cessazione delle offerte). - Gli Stati membri garantiscono che le offerte esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo; puo' essere decisa la cessazione di un'offerta soltanto previa consultazione degli utenti interessati. Fatti salvi altri diritti di ricorso, previsti dalle legislazioni nazionali, gli Stati membri garantiscono che gli utenti possano adire l'autorita' nazionale di regolamentazione qualora essi non accettino la data di cessazione dell'offerta decisa dall'organismo di telecomunicazione". - L'art. 8 della dir. sopracitata reca: "Art. 8 (Controllo dell'autorita' nazionale di regolamentazione). - 1. Gli Stati membri provvedono affinche' l'autorita' nazionale di regolamentazione stabilisca la procedura per decidere, caso per caso e nel piu' breve tempo possibile, se autorizzare o meno gli organismi di telecomunicazione a prendere misure quali il rifiuto di fornire una linea affittata, l'interruzione di tale fornitura o la riduzione della disponibilita' delle prestazioni delle linee affittate in base al presunto mancato rispetto delle condizioni di utilizzo da parte degli utenti. Tale procedura puo', inoltre prevedere la possibilita' che l'autorita' nazionale di regolamentazione autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determi- nate violazioni delle condizioni di utilizzazione. Gli Stati membri provvedono affinche' tale procedura garantisca un procedimento decisionale trasparente in cui vengano presi in debita considerazione i diritti delle parti. La decisione deve essere presa dopo aver offerto la possibilita' ad entrambe le parti di esporre i propri argomenti del caso. La decisione deve essere debitamente motivata e notificata alle parti entro una settimana dalla sua adozione; essa non e' esecutoria prima di essere notificata agli interessati. Questa disposizione non pregiudica il diritto delle parti in causa di adire un tribunale. 2. L'autorita' nazionale di regolamentazione provvede affinche' gli organismi di telecomunicazione rispetto il principio della non discriminazione quando utilizzano le reti pubbliche di telecomunicazione per fornire servizi che sono o possono essere forniti anche da altri fornitori di servizi. Qualora gli organismi di telecomunicazione utilizzino linee affittate per la fornitura di servizi che non sono coperti da diritti speciali e/o esclusivi, lo stesso tipo di linee affittate deve essere fornito alle stesse condizioni ad altri utilizzatori che ne facciano richiesta. 3. Qualora, in risposta a una richiesta particolare, un organismo di telecomunicazione ritenga che non sia ragionevole fornire una linea affittata applicando le tariffe e le condizioni di fornitura pubblicate, deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' nazionale di regolamentazione per modificare dette condizioni nel caso in questione". - L'art. 12 della dir. sopracitata recita: "Art. 12 (Procedura di conciliazione). - Fatti salvi: a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare ai sensi del trattato, in particolare degli articoli 169 o 170; b) i diritti di chi invochi la procedura di cui ai punti da 1) a 5) del presente articolo, degli organismi di telecomunicazione interessati o di qualunque altra persona in forza del diritto nazionale applicabile, nonche' un eventuale accordo concluso tra le parti per la soluzione delle questioni, l'utente potra' avvalersi della seguente procedura di conciliazione: 1) l'utente che ritenga di essere stato o di poter essere leso da infrazioni alla presente direttiva, in particolare per quanto concerne le linee intracomunitarie affittate, ha il diritto di ricorrere alla o alle autorita' nazionali di regolamentazione; 2) se non e' possibile addivenire a un accordo a livello nazionale, la parte lesa puo' ricorrere alla procedura di cui ai punti 3) e 4) mediante notifica scritta all'autorita' nazionale di regolamentazione e alla Commissione; 3) se ritiene, a seguito della notifica di cui al punto 2), che vi siano i presupposti per un riesame, l'autorita' nazionale di regolamentazione o la Commissione puo' rinviare il caso al comitato ONP; 4) nel caso di cui al punto 3) il presidente del comitato ONP avvia il seguente procedimento se e' convinto che tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale siano stati fatti: a) egli costituisce quanto prima un gruppo di lavoro composto almeno di due membri del comitato e da un rappresentante delle autorita' nazionali di regolamentazione interessate, oltre al presidente stesso o ad un altro funzionario della Commissione da questi designato. Il gruppo di lavoro si riunisce di norma entro 10 giorni. Il presidente puo' decidere, su proposta di qualsiasi componente del gruppo di lavoro, di sollecitare al consulenza di al massimo altre due persone in qualita' di esperti; b) il gruppo di lavoro offre alla parte che ricorre a questo procedimento, alle autorita' nazionali di regolamentazione degli Stati membri e gli organismi di telecomunicazione interessati, la possibilita' di presentare osservazioni orali o scritte; c) il gruppo di lavoro si adopera affinche' sia raggiunto un accordo tra le parti interessate. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP sui risultati di questa procedura; 5) le parti che ricorrono a questa procedura sostengono i costi della loro partecipazione".
Art. 54
Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega).
Note all'art. 54: - La dir. 90/388/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 203 del 24 luglio 1987. - Il D.P.R. 13 agosto 1984, n. 523, concernente l'approvazione ed esecuzione delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico alle societa' SIP, Italcable e Telespazio.
Art. 55
(Transito di gas naturale sulle grandi reti).
1.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.
Nota all'art. 55: - La dir. 91/296/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 147 del 12 giugno 1991.
Art. 56
Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole).
1.In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita' europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono soppresse.
Note all'art. 56: - La decisione 91/523/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 283 dell'11 ottobre 1991. - La legge 22 dicembre 1984, n. 887, concerne l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato. L'art. 19, ultimo comma disponeva: "Ai trasporti di sostanze minerali gregge prodotte nelle isole e in partenza dalle isole stesse e' applicata una riduzione pari al trenta per cento sulle tariffe delle ferrovie dello Stato. Detta agevolazione e' elevata al sessanta per cento per le sostanze prodotte e lavorate nelle isole. L'ammontare delle riduzioni accordate e' posto a carico del Ministero del tesoro, che provvede ai rimborsi a favore dell'Azienda ferroviaria in base alla regolamentazione comunitaria".
Art. 57
(Esplosivi per uso civile: criteri di delega).
Note all'art. 57: - La dir. 93/15/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 121 del 15 maggio 1993. L'art. 7 recita: "Art. 7. - 1. La marcatura CE di conformita' e' apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sugli esplosivi o su una lastra di identificazione fissata su di essi. La piastra di identificazione deve essere concepita in modo da non poter essere riutilizzata. L'allegato IV riporta il modello da utilizzare per la marcatura CE. 2. E' vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni proprie ad ingannare i terzi sul significato ed il grafismo o la marcatura CE. Tuttavia puo' essere apposto sugli esplosivi qualsiasi altro marchio, purche' non riduca la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE. 3. Fatto salvo l'articolo 8: a) la constatazione da parte di uno Stato membro dell'indebita apposizione della marcatura CE comporta per il fabbricante, il suo mandatario o, in mancanza di questi, il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario del prodotto in questione, l'obbligo di ristabilire la conformita' del prodotto per quanto concerne le disposizioni sulla marcatura e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate dallo Stato membro; b) nel caso in cui la non conformita' persista, lo Stato membro deve prendere tutte le misure appropriate per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o per assicurarne il ritiro dal mercato, secondo la procedura prevista all'articolo 8". - L'art. 8 della dir. sopracitata recita: "Art. 8. - 1. Lo Stato membro che constati che un esplosivo, munito della marcatura CE di conformita' ed impiegato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere la sicurezza, prende tutte le misure provvisorie utili per ritirare tale esplosivo dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato o la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi e, in particolare, se la non conformita' risulta: - dall'inosservanza dei requisiti essenziali; - da una scorretta applicazione delle norme; - o da una lacuna di tali norme. 2. La Commissione si consulta il piu' presto possibile con le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, essa constata che la misura e' giustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se invece la Commissione, dopo tale consultazione, constata che la misura e' ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso la decisione. Nel caso particolare in cui le misure di cui al paragrafo 1 siano motivate da una lacuna delle norme, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, adisce il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso le misure intende mantenerle ed avvia le procedure di cui all'articolo 5. 3. Se un esplosivo non conforme e' munito della marcatura CE di conformita', lo Stato membro competente prende nei confronti dell'autore della dichiarazione le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri". - L'art. 9 della dir. sopracitata recita: "Art. 9. - 1. Gli esplosivi oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi seguenti. 2. I controlli effettuati in applicazione del diritto comunitario o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinari nella presente direttiva non vengono piu' effettuati in quanto controlli alle frontiere interne, ma rientrano unicamente nell'ambito dei controlli normali effettuati in modo non discriminatorio su tutto il territorio della Comunita'. 3. Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorita' competente del luogo di destinazione. L'autorita' competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o piu' Stati membri deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorita' competenti di questo o questi Stati membri, che devono approvarlo. 4. Se uno Stato membro ritiene che esiste un problema concernente la verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo 3, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che, senza indugio, adisce il comitato previsto all'articolo 13. 5. Se l'autorita' competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento che materializza la licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorita' competenti. Una copia del documento e' conservata dal destinatario che lo presentera' all'autorita' competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima. 6. Se l'autorita' competente di uno Stato membro ritiene che non siano richieste esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 7, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio puo' essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 7. L'autorita' competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, ma che puo' essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento. 7. Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o su una parte dello stesso, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorita' competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti: - il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, di accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione; - il numero e la quantita' degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento; - una descrizione completa dell'esplosivo in questione e i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite; - le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione; - il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario; - le date previste di partenza e di arrivo; - se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita dagli Stati membri. Le autorita' competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui deve aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento e' autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalita', le informazioni relative al trasferimento. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esecita sul proprio territorio conformemente alla presente direttiva, i destinatari o gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorita' competenti dello Stato membro di partenza nonche' a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi, a richiesta delle autorita' competenti interessate gli acquirenti trasmettono tutte le informazioni utili di cui dispongono per quanto concerne i trasferimenti di esplosivi agli Stati membri di partenza, nonche' agli Stati membri di transito. 9. Nessun fornitore potra' trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7". - Gli articoli 11 e 12 della dir. sopracitata recitano: "Art. 11. - In deroga all'articolo 9, paragrafi 3, 5, 6 e 7 ed all'articolo 10, uno Stato membro nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, puo' prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti. Queste misure rispettano il principio di proporzionalita'. Esse non devono costituire ne' un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione de'guise'e nel commercio tra Stati membri. Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri". "Art. 12. - 1. Gli Stati membri istituiscono le reti di scambio delle informazioni per la messa in applicazione della presente direttiva. Essi indicano agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorita' nazionali incaricate di trasmettere o di ricevere le informazioni e di espletare le formalita' di cui agli articoli 9 e 10. 2. Ai fini della messa in applicazione della presente direttiva, sono applicabili mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81, in particolare quelle rela- tive alla riservatezza". - L'allegato I alla direttiva sopracitata e' il seguente: "Allegato I REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA I. Requisiti generali: 1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonche' da evitare danni alla proprieta' o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui vengono utilizzati. 2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilita'. 3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se vengono impiegate tecniche adeguate. II. Requisiti speciali: 1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprieta'. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realta'. Qualora cio' non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli vanno effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste. a) la concezione e le proprieta' specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela e, eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione; b) la stabilita' fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui puo' essere esposto; c) la sensibilita' agli urti e alle frizioni; d) la compatibilita' di tutti i componenti per quanto riguarda la loro stabilita' chimica e fisica; e) la purezza chimica dell'esplosivo; f) la resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidita' o di bagnato e qualora l'acqua possa pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilita'; g) la resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilita' possano essere compromesse dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo; h) l'idoneita' dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisu', di masse calde, ecc.) ove sia destinato ad essere impiegato in tali condizioni; i) la sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri; j) il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando e' impiegato per lo scopo a cui e' destinato; k) le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di sicurezza; l) la capacita' dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri componenti di resistere al deterioramente durante il deposito fino alla 'data di scadenza' indicata dal produttore; m) l'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo. 2. Le varie categorie di esplosivi devono inoltre rispondere almeno ai seguenti requisiti: A) Esplosivi detonanti: a) il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, viene verificata l'attitudine alla deflagrazione; b) gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilita' lungo tutta la colonna di cartucce; c) i gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantita' tali da non danneggiare la sa- lute in condizioni d'uso normali. B) Cordoncini detonanti, micce di sicurezza e cordoncini di accensione: a) il rivestimento dei cordoncini detonanti, delle micce di sicurezza e dei cordoncini di accensione devono avere una resistenza meccanica adeguata e proteggere adeguatamente l'interno esplosivo quando sono esposti ad una sollecitazione meccanica normale; b) i parametri per la velocita' di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti; c) i cordoncini detonanti selezionati devono poter essere innescati in condizioni di affidabilita', avere una capacita' di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari. C) Detonatori (inclusi detonatori a scoppio ritardato): a) i detonatori devono innescare in condizioni di affidabilita' lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili; b) i detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilita'; c) la capacita' di innesco non deve essere compromessa dall'umidita'; d) i tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinche' sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano; e) le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ossia corrente che non provoca incendi, resistenza, ecc.); f) i fili dei detonatori elettrici devono avere una sufficiente isolazione e resistenza meccanica, anche a livello di connessioni con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto. D) Propellenti e propellenti per endoreattori: a) questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati; b) se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione; c) i propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi". - Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, approva il T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. Gli articoli 39 e 40 recitano: "Art. 39. - Per ottenere la licenza ad esportare materiale da guerra, si deve indicare, con le generalita' del richiedente: a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, il cui sono ceduti; b) la fabbrica o il deposito da cui partono; c) la specie e la quantita' dei materiali. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza". "Art. 40 (Art. 39 T.U. 1926). - Il prefetto puo', per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorita' di pubblica sicurezza o dell'autorita' militare". - L'art. 55 recita: "Art. 55 (Art. 54 T.U. 1926). - Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate, le generalita' delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori: ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che non diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire cinquantamila. L'acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire cinquantamila". - L'art. 53 del R.D. sopracitato recita: "Art. 53 (Art. 52 T.U. 1926). - E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica. Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno".
TITOLO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo VIII RELAZIONI DELLA COMUNITA'
Art. 58
(Sviluppo della formazione comunitaria).
1.Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attivita' delle Comunita' europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.
2.Il Comitato e' assistito dalle strutture del Dipartimento e puo' valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.
3.I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.
4.Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonche' alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle attivita' del Comitato.
Nota all'art. 58: - Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota all'art. 1. Il testo dell'art. 17 e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necesita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 59
Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo).
1.Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo.
2.Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo.
Nota all'art. 59: - La legge 16 aprile 1987, n. 183, concerne il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. L'art. 5 recita: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amminsitrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto pressola tesoreria centrale dello Stato denominato 'Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie', nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748".
Art. 60
Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunita' europea).
1.Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le prov- ince autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunita' europea.
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Nota all'art. 60: - Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, opera il trasferimento alle regioni di alcune funzioni amministrative dello Stato. Il testo dell'art. 4, comma 2, e' il seguente: "Le regioni non possono svolgere all'estero attivita' promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente".
Allegato A
Allegato A (articolo 1, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA LIBERA CIRCOLAZIONE 92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. 92/51/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE. 92/100/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprieta' intellettuale. 92/101/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1992, che modifica la direttiva 77/91/CEE per quanto riguarda la costituzione della societa' per azioni nonche' la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa. ASSICURAZIONI 91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione. 92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita). 92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita. PROTEZIONE DEL CONSUMATORE 90/314/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". SANITA' 91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. 92/65/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e la importazione nella Comunita' di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE. 92/73/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione delle direttive 65/65/CEE e 75/319/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici. 92/74/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, che amplia il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE concernenti il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali veterinari e che fissa disposizioni complementari per i medicinali omeopatici veterinari. 92/109/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. 92/118/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE. LAVORO 91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale. 91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. 92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recanti le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/104/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). AMBIENTE E AGRICOLTURA 87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto. 91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. 91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. PRODUZIONE INDUSTRIALE 90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. 92/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision-ONP) alle linee affittate. 92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 93/15/CEE: Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
Allegato B
ALLEGATO B (articolo 1, comma 4) ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI LIBERA CIRCOLAZIONE 92/50/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. ASSICURAZIONI 91/674/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle imprese di assicurazione. 92/49/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita). 92/96/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita). SANITA' 91/414/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. LAVORO 91/383/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale. 91/533/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. 92/57/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai densi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/58/CEE: Direttiva del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/85/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 92/91/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). 92/104/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). AMBIENTE E AGRICOLTURA 87/217/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causa dall'amianto. 91/156/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti. 91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernenti il trattamento delle acque reflue urbane. 91/676/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 91/689/CEE: Direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. PRODUZIONE INDUSTRIALE 90/388/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. 92/59/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Allegato C
ALLEGATO C (articolo 4, comma 1) ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE 89/360/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 maggio 1989, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda le zone amministrative e l'abolizione dell'esame sierologico per la brucellosi per taluni tipi di suini. 89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 91/269/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose. 91/342/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/643/CEE relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri. 91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 91/499/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1991, che modifica la direttiva 64/432/CEE in relazione alla diagnosi della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica. 91/672/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna. 91/685/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. 91/687/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica le direttive 64/432/CEE, 72/461/CEE e 80/215/CEE per quanto riguarda talune misure concernenti la peste suina classica. 92/33/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. 92/34/CEE: Direttiva del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. 92/35/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina. 92/40/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria. 92/42/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi. 92/43/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali o seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 92/45/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni. 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. 92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. 92/66/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle. 92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. 92/90/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione. 92/102/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali. 92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni e le procedure per la loro sostituzione. 92/110/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 88/657/CEE che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni. 92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile. 92/117/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari. 92/119/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che intro- duce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. 92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale. 93/44/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 93/68/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1993, che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici, pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilita' elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE ) dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione).
Allegato D
ALLEGATO D (articolo 4, comma 2) ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI REGOLAMENTI 89/392/CEE: Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 91/368/CEE: Direttiva del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. 91/440/CEE: Direttiva del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 92/46/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. 92/47/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte. 92/75/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. 92/105/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunita' e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonche' le condizioni e le procedure per la loro sostituzione. 92/116/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile 92/120/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
Allegato E
ALLEGATO E (articolo 5) ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA 88/599/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle pro- cedure uniformi concernenti l'applicazione del regolamento CEE n. 3820/85 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento CEE n.3821/85 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. 89/338/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 aprile 1989, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di alcuni veicoli stradali. 89/369/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani. 89/429/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani. 90/211/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la direttiva 80/390/CEE, per quanto riguarda il reciproco riconoscimento dei prospetti di offerta pubblica come prospetti di ammissione alla quotazione ufficiale ad una borsa valori. 90/487/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione. 91/31/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di "banche multilaterali di sviluppo" di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilita' degli enti creditizi. 91/126/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 febbraio 1991, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nella alimentazione degli animali. 91/127/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 febbraio 1991, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate. 91/157/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose. 91/188/CEE: Direttiva della Commissione, del 19 marzo 1991, recante quinta modifica dell'allegato della direttiva 79/117/CEE del Consiglio relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive. 91/224/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri. 92/226/CEE: Direttiva del Consiglio, del 27 marzo 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi. 91/287/CEE: Direttiva del Consiglio, del 3 giugno 1991, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunita' di un sistema digitale di telecomunicazioni senza filo (DECT). 91/296/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 maggio 1991, concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti. 91/321/CEE: Direttiva della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. 91/325/CEE: Direttiva della Commissione, del 1› marzo 1991, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (limitatamente all'allegato V). 91/334/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 giugno 1991, recante modifica della direttiva 82/475/CEE che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari. 91/336/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 giugno 1991, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 91/356/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano. 91/357/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari. 91/410/CEE: Direttiva della Commissione, del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 91/412/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari. 91/632/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 ottobre 1991, recante quindicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 91/659/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico l'allegato 1 della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legis- lative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto). 91/662/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 dicembre 1991, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/297/CEE del Consiglio in relazione al comportamento del volante e della colonna di sterzo in caso di urto. 91/671/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. 91/681/CEE: Direttiva del Consiglio, del 19 dicembre 1991, recante modifica della direttiva 90/44/CEE che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali. 91/688/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi. 91/692/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. 92/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 92/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalita' di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana. 92/6/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego dei limitatori di velocita' per talune categorie di autoveicoli nella Comunita'. 92/7/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali. 92/14/CEE: Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988). 92/19/CEE: Direttiva della Commissione, del 23 marzo 1992, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere. 92/21/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M1. 92/22/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi. 92/23/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' al loro montaggio. 92/24/CEE: Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocita' o sistemi analoghi di limitazione della velocita' montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore. 92/32/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 aprile 1992, recante settima modifica della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 92/37/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 aprile 1992, recante sedicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 92/52/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi. 92/53/CEE: Direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1992, che modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 92/54/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (dispositivi di frenatura). 92/55/CEE: Direttiva del Consiglio, del 22 giugno 1992, che modifica la direttiva 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (emissione dei gas di scarico). 92/61/CEE: Direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. 92/62/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 luglio 1992, per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/311/CEE del Consiglio relativa al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 92/63/CEE: Direttiva della Commissione, del 10 luglio 1992, che modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 92/64/CEE: Direttiva della Commissione, del 13 luglio 1992, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 92/69/CEE: Direttiva della Commissione, del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. 92/71/CEE: Direttiva della Commissione, del 2 settembre 1992, che stabilisce la percentuale delle partite soggette ad ispezione fitosanitaria, a controlli sui documenti e a controlli di identita' nel passaggio da uno Stato membro all'altro. 92/72/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 settembre 1992, sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono. 92/76/CEE: Direttiva della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunita'. 92/86/CEE: Quindicesima direttiva della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai prodotti cosmetici. 92/87/CEE: Direttiva della Commissione, del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari. 92/88/CEE: Direttiva del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la direttiva 74/63/CEE relative alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. 92/89/CEE: Direttiva della Commissione, del 3 novembre 1992, che modifica l'allegato I della quarta direttiva 73/46/CEE, che fissa i metodi di analisi comunitari per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali. 92/95/CEE: Direttiva della Commissione, del 9 novembre 1992, che modifica l'allegato della settima direttiva 76/372/CEE che fissa i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali. 92/97/CEE: Direttiva del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. 92/98/CEE: Direttiva del Consiglio, del 16 novembre 1992, che modifica l'allegato V della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 92/99/CEE: Direttiva della Commissione, del 17 novembre 1992, che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali. 92/103/CEE: Direttiva della Commissione, del 1› dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'. 92/106/CEE: Direttiva del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri. 92/107/CEE: Direttiva della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante modifica della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra. 92/112/CEE: Direttiva del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalita' di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio. 92/114/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativa alle sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina dei veicoli a motore della categoria N. 92/115/CEE: Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che modifica per la prima volta la direttiva 88/344/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti. 92/121/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. 93/1/CEE: Direttiva della Commissione, del 21 gennaio 1993, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e di analisi dei concimi (Metodi di analisi per gli oligoelementi). 93/2/CEE: Direttiva della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali. 93/3/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 febbraio 1993, che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate. 93/4/CEE: Direttiva del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che modifica la direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. 93/5/CEE: Direttiva del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari. 93/8/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali o degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 93/9/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, recante modificazione della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 93/10/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 93/11/CEE: Direttiva della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N- nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale. 93/12/CEE: Direttiva del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi. 93/17/CEE: Direttiva della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi seme di base delle patate, nonche' i relativi requisiti e le relative denominazioni. 93/18/CEE: Direttiva della Commissione, del 5 aprile 1993, che adegua per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legisla- tive, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. 93/76/CEE: Direttiva del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica.
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