Act 094G0222
Entrata in vigore del decreto: 8/4/1994
IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;
Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito, senza modificazioni, nella legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato e, in particolare, l'art. 4, comma 1, il quale demanda al Ministero del tesoro, di concerto con quello delle finanze, l'individuazione dei termini e delle modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto-legge;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 397009 del 24 gennaio 1994);
ADOTTA
il seguente regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito, senza modificazioni, nella legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato:
Art. 1
2.Qualora l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli del debito pubblico tenga in deposito i titoli stessi direttamente presso un ente creditizio italiano di cui alla lettera b), detto ente assume la veste sia di banca di primo livello, sia di banca di secondo livello.
3.Per proventi si intendono sia gli interessi sia gli "scarti di emissione" dei titoli del debito pubblico, maturati nel periodo di godimento della cedola in relazione al periodo di possesso dei titoli da parte dell'investitore non residente, attestato dal deposito dei titoli stessi presso la banca di primo livello.
4.La procedura di cui al presente regolamento e' applicabile a tutti i proventi soggetti a ritenuta derivante da tipologie di titoli del debito pubblico attualmente in circolazione con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli "scarti di emissione" dei certificati di credito del tesoro a sconto.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Le obbligazioni e i titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) sono i titoli del debito pubblico, i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e le altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. - Il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 377/1993 (Rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato) prevede che: "Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, per le quali potranno essere utilizzati anche sistemi telematici di comunicazione dei dati". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota agli articoli 1 e 4: - Il testo dell'art. del citato D.L. n. 377/1993 e' il seguente: "Art. 1. - 1. Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle disposizioni contenute in convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito o in altri accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, sul trattamento tributario degli interessi ed altri proventi dei titoli di debito pubblico, il Ministero delle finanze comunica periodicamente al Ministero del tesoro l'ammontare delle ritenute non applicabili ai predetti redditi in forza delle disposizioni medesime. Il Ministero delle finanze effettua tale comunicazione sulla base di idonea documentazione fornita dagli effettivi beneficiari degli interessi e degli altri proventi dei titoli del debito pubblico, dalle autorita' fiscali estere e dagli enti creditizi o finanziari, residenti in Italia o in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni o altri accordi internazionali contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, presso i quali gli effettivi beneficiari tengono in deposito, direttamente o indirettamente, i titoli del debito pubblico. 2. Il Ministero del tesoro riconosce l'ammontare delle somme conseguenti all'applicazione della ritenuta nella misura prevista dalle convenzioni o altri accordi internazionali alle aziende di credito italiane sub- depositarie dei titoli, affinche' esse provvedano, anche per il tramite di altri soggetti, al pagamento in favore degli effettivi beneficiari non residenti e versa all'erario le ritenute effettivamente operate sugli interessi e sugli altri proventi dei titoli del debito pubblico. 3. Il riconoscimento dei maggiori proventi per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sugli scarti di emissione avviene in occasione della scadenza di ogni cedola, relativamente alla quota maturata nel periodo di godimento della cedola stessa; l'importo dei predetti maggiori proventi viene determinato attualizzando l'ammontare dovuto, rispetto alla scadenza del titolo, ad un tasso pari al rendimento effettivo del titolo medesimo all'emissione. 4. Ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono equiparati alle aziende di credito italiane sub-depositarie gli enti internazionali di compensazione e di deposito titoli aderenti al sistema dei conti accentrati titoli della Banca d'Italia, i quali devono nominare un rappresentante in Italia. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutti i redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti dai diversi tipi di titoli del debito pubblico in circolazione, con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli scarti di emissione dei certificati di credito del Tesoro a sconto. Le predette disposizioni si applicano alle nuove tipologie dei titoli del debito pubblico sulla base di appositi decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con il Ministro delle finanze".
Art. 2
1.La banca di primo livello raccoglie dal beneficiario effettivo dei proventi dei titoli del debito pubblico la richiesta di applicazione della convenzione, contenente l'attestazione dell'autorita' fiscale competente o, nel caso degli organismi internazionali, la richiesta di applicazione della legge di ratifica dell'atto costitutivo.
2.La richiesta non produce effetti se non redatta in conformita' agli allegati modelli 113/IMP e 114/IMP e produce effetti fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' presentata.
Art. 3
1.La banca di primo livello completa i modelli di cui al precedente art. 2 con la propria dichiarazione di responsabilita' circa la completezza dei dati ivi indicati, l'autenticita' dell'attestazione dell'autorita' fiscale nonche' la correttezza dei dati che essa fornira' ai fini del successivo art. 4 ed invia alla banca di secondo livello l'originale dei modelli medesimi entro il quinto giorno successivo alla ricezione della richiesta stessa.
2.La banca di secondo livello e' tenuta a conservarli a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a 10 anni.
3.Nello stesso arco temporale la banca di secondo livello e' altresi' tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, tutta la documentazione idonea a comprovare il diritto alla percezione degli ulteriori proventi da parte dell'investitore non residente, eventualmente richiedendola alla banca di primo livello.
Art. 4
1.Alla data di scadenza di ogni cedola la banca di primo livello, sulla base dei dati di cui e' in possesso, definisce l'importo dei maggiori interessi, derivanti dall'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 377 del 24 settembre 1993, da corrispondere agli investitori "non residenti" che abbiano presentato la richiesta di cui al precedente art. 2.
Art. 5
1.La banca di secondo livello deve presentare all'Amministrazione finanziaria apposita richiesta di utilizzo della procedura conforme al modello 115/IMP allegato al presente regolamento.
2.La banca di secondo livello, oltre ai controlli formali sui dati ricevuti dalla banca di primo livello, verifica: - l'esistenza della cedola; - l'esistenza di idonea richiesta di cui all'art. 2 avanzata dall'investitore non residente; - l'assenza di duplicazione e la congruenza nei periodi di possesso del titolo; - l'uguaglianza tra l'importo dei maggiori interessi richiesto dalla banca di primo livello e l'importo calcolato dalla banca di secondo livello.
3.I controlli formali sui dati e quelli di cui agli ultimi due punti del precedente comma devono essere effettuati utilizzando una procedura automatica, realizzata e distribuita dall'Amministrazione finanziaria.
4.Le informazioni relative alle posizioni riscontrate regolari sono trasmesse per via telematica all'Amministrazione finanziaria entro e non oltre cinque giorni lavorativi successivi alle scadenze previste dall'ultimo comma dell'art. 4; le posizioni riscontrate irregolari sono invece restituite alle banche di primo livello.
5.Per i titoli in valuta estera le informazioni relative agli importi devono essere segnalate nella stessa valuta. Il pagamento delle somme spettanti viene effettuato in lire sulla base del medesimo cambio utilizzato per la corresponsione in lire degli interessi.
Art. 6
2.L'Amministrazione finanziaria fornisce semestralmente alle autorita' fiscali estere, in un'ottica di interscambio, i dati relativi agli investitori di ciascun Paese e al Ministero del tesoro i dati analitici e di consuntivo relativi ai proventi riconosciuti.
Art. 7
1.Il Ministero del tesoro, sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, emette con riferimento a ciascuno dei periodi di cui all'art. 4 un ordinativo diretto cumulativo che invia alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Roma- Tuscolano, per l'accreditamente delle somme alle banche di secondo livello.
2.L'indicazione delle banche di secondo livello e degli importi a ciascuna spettanti e' specificata in un supporto cartaceo da conservare presso l'Amministrazione emittente e in un supporto magnetico recante una numerazione progressiva per esercizio che costituisce parte integrante dell'ordinativo di pagamento. Sull'ordinativo e' riportato anche il numero progressivo del predetto supporto magnetico.
3.Gli adempimenti riguardanti le verifiche alle quali la Sezione di tesoreria provinciale di Roma-Tuscolano deve assoggettare il supporto magnetico e le chiavi che identificano le informazioni contenute nello stesso sono concordati fra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 17 gennaio 1992.
4.La Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Roma- Tuscolano, comunica al Ministero del tesoro ed all'Amministrazione finanziaria l'avvenuto accreditamento degli importi alle banche di secondo livello e provvede, con le consuete modalita', alla resa della contabilita' dei titoli di spesa estinti.
Art. 8
1.L'allegato A, contenente le specifiche tecniche e le modalita' di calcolo degli interessi e degli "scarti di emissione", costituisce parte integrante del presente regolamento.
2.La procedura di cui al presente regolamento e' operativa a partire dalle cedole in scadenza il 1 dicembre 1993. Il presente regolamento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 gennaio 1994 Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro delle finanze: GALLO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1994 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 192
Allegato
Allegato Parte di provvedimento in formato grafico AVVERTENZE La sezione 1 del mod. 113/IMP deve essere compilata dal depositario dei titoli in ogni sua parte ivi compreso il codice identificativo che deve essere indicato a pena di inaccettabilita' della richiesta. Tale modello non puo' essere presentato dagli eredi che dovranno utilizzare la procedura tramite l'intendenza di Finanza di Roma compilando il mod. 111 e allegando la documentazione successoria. L'originale del mod. 113/IMP deve essere presentato ad ogni banca di primo livello all'atto del deposito dei titoli. La sezione 3 deve essere compilata dalla banca di primo livello in ogni sua parte, ivi compreso il codice BIC. La banca di primo livello deve inviare il mod. 113/IMP alla banca di secondo livello non oltre la scadenza della prima cedola per la quale si richiede l'applicazione della procedura di cui al Decreto Legge 24.9.1993, n. 377 convertito dalla Legge 18.11.1993, n. 467. La banca di secondo livello deve controllare che il modello sia compilato in ogni sua parte ivi compresi timbri e firme la dove richiesto. Gli affidavit successivi al modello devono essere prodotti dalla banca su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria. Il mod. 113/IMP ha validita' fino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce e va rinnovato annualmente. Qualsiasi modifica dei dati comunicati col suddetto modello richiede la presentazione di un nuovo mod. 113/IMP. ELENCO A ELENCO B CODICE ISO PAESE CODICE ISO PAESE AR ARGENTINA AR ARGENTINA AU AUSTRALIA AU AUSTRALIA AT AUSTRIA AT AUSTRIA BG BULGARIA BG BULGARIA CA CANADA CA CANADA CS CECOSLOVACCHIA CS CECOSLOVACCHIA CN CINA CN CINA CY CIPRO CY CIPRO KP COREA DEL SUD KP COREA DEL SUD DK DANIMARCA DK DANIMARCA EC ECUADOR EC ECUADOR EG EGITTO EG EGITTO PH FILIPPINE PH FILIPPINE FI FINLANDIA FI FINLANDIA FR FRANCIA FR FRANCIA DE GERMANIA DE GERMANIA JP GIAPPONE JP GIAPPONE GB GRAN BRETAGNA GB GRAN BRETAGNA GR GRECIA GR GRECIA IN INDIA IN INDIA IE IRLANDA IE IRLANDA YU IUGOSLAVIA IT ITALIA KW KUWAIT YU IUGOSLAVIA LU LUSSEMBURGO KW KUWAIT MT MALTA LU LUSSEMBURGO MA MAROCCO MT MALTA NO NORVEGIA MA MAROCCO NE NUOVA ZELANDA NO NORVEGIA NL PAESI BASSI NE NUOVA ZELANDA PK PAKISTAN NL PAESI BASSI PL POLONIA PK PAKISTAN PT PORTOGALLO PL POLONIA RO ROMANIA PT PORTOGALLO ES SPAGNA RO ROMANIA LK SRI LANKA ES SPAGNA SE SVEZIA LK SRI LANKA TW THAILANDIA SE SVEZIA TT TRINIDAD E TOBAGO TW THAILANDIA TN TUNISIA TT TRINIDAD E TOBAGO HU UNGHERIA TN TUNISIA VE VENEZUELA HU UNGHERIA ZM ZAMBIA VE VENEZUELA Parte di provvedimento in formato grafico ELENCO A ELENCO B CODICE ISO PAESE CODICE ISO PAESE AR ARGENTINA AR ARGENTINA AU AUSTRALIA AU AUSTRALIA AT AUSTRIA AT AUSTRIA BG BULGARIA BG BULGARIA CA CANADA CA CANADA CS CECOSLOVACCHIA CS CECOSLOVACCHIA CN CINA CN CINA CY CIPRO CY CIPRO KP COREA DEL SUD KP COREA DEL SUD DK DANIMARCA DK DANIMARCA EC ECUADOR EC ECUADOR EG EGITTO EG EGITTO PH FILIPPINE PH FILIPPINE FI FINLANDIA FI FINLANDIA FR FRANCIA FR FRANCIA DE GERMANIA DE GERMANIA JP GIAPPONE JP GIAPPONE GB GRAN BRETAGNA GB GRAN BRETAGNA GR GRECIA GR GRECIA IN INDIA IN INDIA IE IRLANDA IE IRLANDA YU IUGOSLAVIA IT ITALIA KW KUWAIT YU IUGOSLAVIA LU LUSSEMBURGO KW KUWAIT MT MALTA LU LUSSEMBURGO MA MAROCCO MT MALTA NO NORVEGIA MA MAROCCO NE NUOVA ZELANDA NO NORVEGIA NL PAESI BASSI NE NUOVA ZELANDA PK PAKISTAN NL PAESI BASSI PL POLONIA PK PAKISTAN PT PORTOGALLO PL POLONIA RO ROMANIA PT PORTOGALLO ES SPAGNA RO ROMANIA LK SRI LANKA ES SPAGNA SE SVEZIA LK SRI LANKA TW THAILANDIA SE SVEZIA TT TRINIDAD E TOBAGO TW THAILANDIA TN TUNISIA TT TRINIDAD E TOBAGO HU UNGHERIA TN TUNISIA VE VENEZUELA HU UNGHERIA ZM ZAMBIA VE VENEZUELA ZM ZAMBIA Parte di provvedimento in formato grafico AVVERTENZE Il mod. 115/IMP deve essere necessariamente compilato in ogni sua parte ivi compresi il codice ABI, il codice BIC e il codice fiscale anche per gli enti internazionali equiparati. I quadri B e C devono essere integralmente compilati anche se coincidono in tutto o in parte con quelli riportati nel quadro A. Euroclear e Cedel devono presentare un mod. 115/IMP aggiuntivo relativo all'azienda procuratrice speciale in Italia, compilando in ogni sua parte i quadri A e B con apposizione della firma del rappresentante legale dell'azienda procuratrice stessa. Qualora il rappresentante in Italia di cui all'articolo 1 comma 4 del Decreto Legge 24.9.1993, n. 377 sia diverso dall'azienda procuratrice speciale, occorre presentare un ulteriore mod. 115/IMP compilando in ogni sua parte il quadro A con apposizione della firma del rappresentante legale dell'ente internazionale equiparato. Qualsiasi modifica dei dati comunicati con il mod. 115/IMP richiede la presentazione di un nuovo modello. Gli enti creditizi italiani e gli enti internazionali ad essi equiparati che presentano il mod. 115/IMP vengono abilitati ad utilizzare la procedura di cui al Decreto Legge 24.9.1993, n. 377, convertito dalla Legge 18.11.1993, n. 467, solo per i titoli pubblici per i quali abbiano effettuato contratti di sub-deposito per le banche di primo livello o di deposito per gli investitori finali. Relativamente ai modelli 115/IMP viene richiesta alla Banca d'Italia la conferma che il richiedente sia un'azienda di credito che intrattiene rapporti di conto corrente con la Banca d'Italia stessa. Ricevuta la conferma il Centro Informativo delle entrate comunica al richiedente le modalita' di ritiro del materiale necessario ad effettuare il collegamento telematico.
Allegato A
ALLEGATO A PROCEDURA PER LA APPLICAZIONE DELLE RITENUTE CONVENZIONALI SUGLI INTERESSI DEI TITOLI DI STATO ITALIANI 1. ROUTINE DI CONTROLLO DELLE RICHIESTE Caratteristiche tecniche Linguaggio: OS/VS Cobol Standard ANSI 85. Non effettua operazioni di I/O; la lettura e/o scrittura di files resta totalmente a carico del software chiamante realizzato dalla banca di secondo livello. La routine viene fornita su supporto magnetico alle singole banche di secondo livello all'atto dell'autorizzazione all'utilizzo della procedura. Il supporto magnetico contiene i seguenti files: FSSUTG50.COB FSSUTG70.COB BEGIN.ASM SSUTE4.ASM SSUTG4.ASM SSUTG5.ASM PREZ02.COB PREZ03.COB FPREZ031.COB FPREZ021.COB FPREZ121.COB Poiche' i programmi vengono forniti sotto forma di modulo sorgente, e' necessario, una volta trasferiti su mainframe, effettuarne la compilazione ed il linkedit nell'ordine seguente: SSUTE4 SSUTG4 SSUTG5 PREZ03 PREZ02 CHIAMANTE (programma chiamante realizzato dalla banca di secondo livello). Nel floppy sono presenti due file indicanti le modalita' di compilazione rispettivamente per i file in linguaggio assembler e per quelli in linguaggio Cobol: ASM COBOL La gestione delle modifiche da apportare alla routine e' completamente a carico dell'Anagrafe Tributaria. Modalita' di utilizzo La routine viene attivata per ciascun gruppo di dati identificati dalla terna: banca di primo livello, investitore, cedola. La routine viene richiamata con una "CALL" di tipo dinamico nel seguente modo: CALL 'nome campo' USING area-input, area-output, cod-rit. "Nome campo" e' un'area definita nella working-storage del programma chiamante inizializzata al valore "PREZ02". Area input E' un'area di 6.592 caratteri, che contiene le informazioni appresso riportate: parte di provvedimento in formato grafico Laddove non specificato, i campi numerici sono in formato "display". La tabella e' inizializzata a "space" ed e' ordinata per data variazione strettamente crescente. Il primo elemento della tabella deve contenere: - il valore nominale in deposito il giorno precedente a quello di inizio godimento cedola, se diverso da zero; - la data di variazione impostata al giorno precedente alla data di inizio godimento cedola. Per ciascun elemento, l'importo richiesto e' calcolato secondo le modalita' successivamente esposte e si riferisce al periodo che va da quella data variazione alla data variazione successiva, o, in assenza, alla data scadenza cedola. L'importo richiesto, nel caso di titoli in valuta, deve essere espresso senza decimali. Area output E' un'area di 6.348 caratteri che viene impostata dalla routine in caso di errori riscontrati sulle informazioni ricevute in input. Tale area riporta le seguenti informazioni: parte di provvedimento in formato grafico e per ciascuna variazione di deposito del titolo (max 300) nell'ambito del periodo di vita della cedola: parte di provvedimento in formato grafico Cod-rit Viene impostato dalla routine e assume i seguenti valori: 0 = nessuna irregolarita' riscontrata; in tale eventualita' la rou- tine imposta a blank area-output; 1 = irregolarita' riscontrata; in tale eventualita' la routine imposta anche i campi "Cod-errore", "Indice" ed eventualmente "Importo calcolato" di area-output. 2. ARCHIVIO "RICHIESTE" La banca di secondo livello, predispone i dati relativi alle richieste che hanno superato i controlli, in un archivio che viene inviato all'Anagrafe Tributaria con modalita' di "file transfer", come descritte nel sub-allegato 2. L'archivio richieste puo' essere trasmesso, con le modalita' suddette nei periodi previsti dal presente decreto. L'archivio sequenziale contiene 5 tipi records, tutti di lunghezza 280 bytes: - tipo record 0: record di testa dell'archivio, contiene i dati che identificano univocamente il file inviato; - tipo record 1: uno per ogni richiesta "banca di primo livello - investitore"; - tipo record 2: nell'ambito del record di tipo 1, in numero pari alle cedole su cui l'investitore chiede i maggiori interessi e scarti di emissione; - tipo record 3: uno per ogni gruppo di 19 variazioni di deposito nel periodo di vita della cedola; - tipo record 9: record di coda del file, contiene il totale dei records di tipo 1 inviati. Nella figura e' riportata la sequenza logica dei records: parte di provvedimento in formato grafico Tipo record 0 (record testa) parte di provvedimento in formato grafico () Il codice SWIFT deve avere gli ultimi tre caratteri (branch-code) impostati al valore: "XXX" nel caso non esista il branch-code; "BIC" nel caso esista il branch-code ma esso non sia un codice assegnato dalla SWIFT. () Il progressivo del file nell'anno solare e' formato per i primi due byte dalle ultime due cifre dell'anno solare di riferimento mentre per gli ultimi tre byte da un numero che inizia da 1 per il primo file inviato nell'anno e cresce progressivamente per ogni ulteriore invio. () Il progressivo prec. e' impostato solo nel caso in cui l'invio sia una sostituzione di un invio precedente e assume il valore del progressivo dell'invio che viene sostituito. Tipo record 1 (record anagrafico) parte di provvedimento in formato grafico (*) La banca di secondo livello puo' essere anche banca di primo livello () Il codice SWIFT deve avere gli ultimi tre caratteri (branch- code) impostati al valore: "XXX" nel caso non esista il branch-code; "BIC" nel caso esista il branch-code ma esso non sia un codice assegnato dalla SWIFT. Tipo record 2 (record cedola) parte di provvedimento in formato grafico Tipo record 3 (record variazione deposito) parte di provvedimento in formato grafico La tabella delle variazioni deve essere: - inizializzata a space; - ordinata per data variazione strettamente crescente. Tipo record 9 (record di coda) parte di provvedimento in formato grafico Tutti i dati nei campi di formato alfanumerico devono essere impostati con caratteri maiuscoli 3. RISPOSTA DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA L'Anagrafe Tributaria elabora le richieste pervenute e predispone: - un archivio relativo all'esito della elaborazione con indicazione delle eventuali irregolarita' riscontrate; - un archivio con gli importi concessi relativi agli interessi e agli scarti di emissione, per ogni richiesta priva di irregolarita'. 3.1 Archivio esito L'archivio esito viene prodotto per ogni archivio richieste ricevuto e viene trasmesso con modalita' di file-transfer su richiesta della banca di secondo livello. Tale archivio e' a disposizione dal giorno successivo alla ricezione del corrispondente invio. Gli esiti relativi alle richieste di un periodo sono disponibili fino al periodo successivo. L'archivio sequenziale contiene 3 tipi records, tutti di lunghezza 100 bytes: - tipo record 0: record di testa dell'archivio, contiene i dati che identificano univocamente il file inviato; - tipo record 1: uno per ogni errore riscontrato nelle richieste elaborate; - tipo record 9: record di coda del file, contiene il totale dei records di tipo 1 inviati. Tipo record 0 (record testa) parte di provvedimento in formato grafico (*) Il progressivo dell'archivio esito corrisponde al progressivo dell'archivio richieste Tipo record 1 (record irregolarita') parte di provvedimento in formato grafico Tipo record 9 (record di coda) parte di provvedimento in formato grafico Nel caso in cui il file non contenga alcun record di tipo 1, l'esito della elaborazione si intende regolare. 3.2 Archivio risposta L'archivio risposta viene trasmesso con modalita' di file-transfer su richiesta della banca di secondo livello ed e' messo a disposizione contestualmente all'invio al Ministero del Tesoro dell'ammontare complessivo degli importi da riconoscere. La risposta relativa alle richieste di un periodo e' disponibile fino alla produzione della risposta relativa al periodo successivo. L'archivio contiene 5 tipi records, tutti di lunghezza 70 bytes: - tipo record 0: record di testa dell'archivio, contiene i dati che identificano univocamente il file inviato; - tipo record 1: uno per ogni richiesta "banca di primo livello"; - tipo record 2: nell'ambito del record di tipo 1, in numero pari agli investitori; - tipo record 3: nell'ambito del record di tipo 2, in numero pari alle cedole su cui l'investitore chiede i maggiori interessi e gli scarti di emissione; - tipo record 9: record di coda del file, contiene il totale dei records di tipo 1 inviati. parte di provvedimento in formato grafico Tipo record 0 (record testa) parte di provvedimento in formato grafico Tipo record 1 (interessi banca di primo livello) parte di provvedimento in formato grafico Tipo record 2 (interessi investitore) parte di provvedimento in formato grafico Tipo record 3 (interessi per titolo) parte di provvedimento in formato grafico Tipo record 9 (record di coda) parte di provvedimento in formato grafico 4. MODALITA' DI CALCOLO DEI MAGGIORI INTERESSI Gli importi dei maggiori interessi da corrispondere agli investitori "non residenti" vengono calcolati sulla base della seguente formula: Gp * VN * i MI = * (t - tc) G dove: MI = maggiori interessi da corrispondere; Gp = giorni di deposito del titolo nell'ambito del periodo di godimento della cedola calcolati come illustrato successivamente; VN = valore nominale del titolo relativo ai giorni di deposito Gp (in ECU per i BTE e i CTE, in lire per gli altri titoli); i = tasso unitario d'interesse relativo alla cedola in scadenza; G = giorni di vita della cedola; t = aliquota unitaria del prelievo alla fonte prevista dalla legislazione italiana; tc = aliquota unitaria del prelievo massimo applicabile in base agli accordi internazionali. Gp Si calcola secondo la seguente formula: -(AAAAF-AAAAI) * 12 - MMI + (MMF-1)- * 30 + (30-GGI) + GGF dove: DATA INIZIALE (AAAAI, MMI, GGI) e' la data di variazione; e' l'ultimo giorno in cui viene considerato in deposito il valore nominale del periodo precedente. DATA FINALE (AAAAF, MMF, GGF) e' la data di variazione successiva o il giorno precedente alla data di scadenza cedola. Nel calcolo viene considerato l'anno commerciale per tutti i titoli di Stato, tranne per i BTE per i quali viene considerato l'anno solare. Nel calcolo gli importi sono arrotondati alla quinta cifra decimale; l'importo dei maggiori interessi viene arrotondato all'unita'. Per i titoli in valuta si utilizza il cambio italiano fornito dalla Banca d'Italia. 5. MODALITA' DI CALCOLO DELLO "SCARTO DI EMISSIONE" Se esplicitamente previsto nelle convenzioni internazionali, tra i proventi da corrispondere agli investitori esteri devono essere compresi anche gli "scarti di emissione". Per tutti i titoli per i quali e' operativa la procedura lo scarto d'emissione, se richiesto, viene calcolato sulla base della seguente formula: 100 - PE VN se = x Gp x G 100 dove: SE = scarto di emissione maturato nel periodo di possesso del titolo, nell'ambito del godimento della cedola; PE = prezzo di emissione rilevante ai fini fiscali, di cui al decreto di emissione del titolo, relativo a L. 100 del valore nominale; G = durata complessiva del titolo espressa in giorni; Gp = giorni di deposito del titolo, nell'ambito del periodo di godimento della cedola, calcolati come illustrato al precedente punto 4; VN = valore nominale del titolo posseduto dall'investitore non residente. L'applicazione delle disposizioni previste dagli accordi internazionali relativamente agli "scarti di emissione" comportera' il riconoscimento all'investitore non residente di una quota dello scarto medesimo cosi' determinata: SE (t - tc) QRse = n - m (1 + i) x 100 dove: QRse = quota dello scarto di emissione da riconoscere all'investitore "non residente"; SE = scarto di emissione maturato nel periodo di deposito del titolo di cui al comma precedente; t = aliquota percentuale del prelievo alla fonte prevista dalla legislazione italiana; tc = aliquota percentuale del prelievo massimo applicabile in base agli accordi internazionali (tc minore t); i = tasso d'interesse lordo unitario d'aggiudicazione in asta relativo alla prima tranche; n = numero di cedole successive a quella in scadenza; m = numero di cedole scadenti in un anno.
Sub-Allegato 1
SUB-ALLEGATO 1 TABELLA DEI CODICE-ERRORE DELLA ROUTINE DI CONTROLLO - Cod-errore-nn 0101 Codice banca primo livello non impostato 0102 Codice nazione banca non previsto 0201 Codice titolo non impostato 0301 Tipo titolo non impostato 0302 Tipo titolo non valido 0401 Prezzo d'emisione non impostato 0501 Aliquota fiscale non impostata 0601 Giorni non impostato 0701 Data inizio cedola non impostata 0801 Data scadenza cedola non impostata 0802 Data scadenza cedola incongruente con data inizio cedola 0901 Tasso di interesse non impostato 1001 Codice identificativo investitore non impostato 1101 Nominativo investitore non impostato 1201 Domicilio investitore non impostato 1301 Codice nazione di residenza investitore non impostato 1302 Codice nazione di residenza investitore non previsto 1501 Natura giudirica non impostata 1502 Natura giudirica non prevista 1503 Incongruenza tra natura giuridica e data di nascita 1601 Valore del flag scarto non ammesso 1602 Scarto non previsto dalla convenzione 1603 Scarto incongruente con prezzo di emissione 1701 Progr. periodo non impostato 1702 Progr. periodo errato 1801 Data di variazione non impostata 1802 Data di variazione duplicata o non in sequenza temporale 1901 Valore nominale non impostato 2001 Importo richiesto non impostato 2002 Importo calcolato diverso da importo richiesto SUB-ALLEGATO 2 PROCEDURE DI TRASFERIMENTO DATI TRA ISTITUTI BANCARI ED ANAGRAFE TRIBUTARIA Allegato tecnico relativo alle procedure per le applicazioni delle ritenute convenzionali sugli interessi dei titoli di Stato Italiani 1. ARCHITETTURA DEL SISTEMA DI TRASFERIMENTO DATI 1.1 Introduzione Lo scambio di dati tra Istituto bancario ed Anagrafe Tributaria (A.T.) relativo alle ritenute convenzionali sugli interessi dei titoli di stato italiani (per brevita' definito flusso Titoli) prevede un invio di dati dalla banca verso A.T. e una successiva ricezione di dati di risposta; l'attivazione delle operazioni di trasmissione dei dati verso A.T. e di ricezione delle risposte e' a carico dell'Istituto bancario. 1.2 Funzioni collegate con il trasferimento dati Per garantire opportuni livelli di sicurezza e gestibilita' alle trasmissioni dati tra Istituto bancario ed Anagrafe Tributaria sono state individuate una serie di funzioni collegate al trasferimento dei dati; tali funzioni sono: - funzioni di congruenza, integrita', sicurezza e compressione dei dati; - funzioni di controllo accessi, logging e protocollazione delle trasmissioni; - funzioni accessorie di ausilio alle trasmissioni. Le funzioni del primo gruppo, relative ai dati, garantiscono che i dati scambiati con A.T. abbiano le seguenti caratteristiche: - coerenza sintattica con le relative applicazioni che li tratteranno sul polo remoto; la funzione e' realizzata tramite appositi controlli, di sequenza e di formattazione del records, attivati prima della trasmissione vera e propria, in modo da bloccare, con opportuni diagnostici, le trasmissioni di dati formalmente non corretti; - garanzia di integrita' consistente nella certezza che la copia remota del dato sia identica al dato trasferito; la funzione e' realizzata associando ai normali controlli dello strumento trasmissivo, una serie di controlli utente realizzati tramite codici numerici CRC (Controllo di Ridondanza Ciclico) calcolati sui dati prima e dopo la trasmissione; - garanzia di sicurezza del dato rispetto ad illegittimi accessi in lettura durante il trasferimento; la funzione e' realizzata tramite la crittografia del dato originario e la strasmissione di soli dati crittografati; - comprensione per ottimizzare il traffico di linea. Le funzioni del secondo gruppo, relativo alla singola trasmissione, prevedono: - controllo dell'identita' dell'ente trasmittente per bloccare operazioni eseguite senza autorizzazione; tale controllo e' effettuato a livello di collegamento fisico e di sessione di file transfer, - logging dell'avventura trasmissione in entrambi i poli trasmissivi; il logging deve essere assicurato per tutti gli eventi e quindi anche per i tentativi di trasmissione non andati a buon fine; - protocollazione della singola trasmissione per poter identificare ogni singola operazione nelle successive attivita' elaborative. Le funzioni accessorie sono: - funzioni di "pooling" degli archivi da trasmettere per garantire la possibilita' di predisporre gli archivi per nuove trasmissioni anche nel caso di interruzione del collegamento; - funzioni di attivazione guidata delle richieste di trasmissione; - funzioni accessorie di amministrazione del prodotto di trasmissione dati. 1.3 Modalita' di trasferimento dati Lo scambio di dati viene realizzato in maniera diversificata in dipendenza della disponibilita' presso l'Istituto bancario della particolare piattaforma hardware/software, nell'ambito delle possibili alternative di seguito indicate: 1) utilizzo del prodotto programma IBM NetView/FTP V.2 in ambiente MVS; 2) utilizzo del prodotto programma IBM NetView/FTP V.1 in ambiente MVS; 3) utilizzo di protocolli di trasferimento dati standard (FTP su TCP/IP, FTAM OSI). Le funzionalita' descritte nel paragrafo 1.2 vengono realizzate tramite appositi moduli di interfaccia, realizzati a cura di Anagrafe Tributaria. Il modulo di interfaccia per il prodotto Netview/FTP V.2 consiste in una serie di exit routines che, operando in modo sincrono con la trasmissione, realizzano una sessione parallela di controllo per garantire tutte le funzioni collegate con il trasferimento dati individuate. Il modulo di interfaccia per il prodotto Netview/FTP V.1 e' realizzato tramite exit, come nel caso precedente, con l'unica differenza che la sessione sincrona di controllo termina prima della notifica finale presso l'Istituto bancario del completamento dell'intera operazione trasmissiva. Il modulo di interfaccia per gli altri protocolli di file transfer opera in modo asincrono con la trasmissione e garantisce le funzioni di congruenza, integrita' e sicurezza dei dati nonche' la protocollazione della trasmissione, mentre le funzioni di logging della singola trasmissione e eventuali funzioni accessorie saranno quelle dello specifico prodotto (FTP su TCP/IP, FTAM) che implementa la trasmissione. 2. TRASFERIMENTO MEDIANTE NETVIEW/FTP I trasferimenti dati (invio da Istituto bancario ad A.T. e successiva ricezione delle risposte da parte dello stesso) realizzati con NetView/FTP hanno la caratteristica di svolgersi tramite una serie di exit routines, fornite da A.T., che operando in modo sincrono con la trasmissione e agendo in cooperazione tra loro, realizzano una sessione parallela di controllo per garantire l'attivazione di tutte le funzioni collegate con il trasferimento dati individuate: - funzioni di congruenza, integrita', sicurezza e compressione dei dati; - funzioni di controllo accessi, logging e protocollazione delle trasmissioni; - funzioni accessorie di ausilio alle trasmissioni. 2.1 Trasmissione da Istituto bancario ad Anagrafe Tributaria La gestione del flusso trasmissivo si articola cronologicamente nella esecuzione delle seguenti 7 fasi: 1) la routine di gestione inserimento richiesta, richiamata dalla procedura di predisposizione dei dati nel nodo trasmittente (Istituto bancario), consente di selezionare un archivio disponibile nel pool su cui descrivere i dati da trasferire e di inserire la relativa richiesta di trasmissione; 2) la PRE-TRANSFER User Exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (Istituto bancario) prima di eseguire il trasferimento dei dati, esegue le seguenti funzioni: - controllo della esatta sequenza dei tipi record all'interno dell'archivio da trasmettere e della congruenza di alcune informazioni contenute nei dati, - calcolo del CRC (CRC1) sui dati originari, compressione, crittografia e calcolo del CRC (CRC2) sui dati "ombra" (crittografati e compressi); - inserimento dei due CRC in coda all'archivio "ombra" compresso e nella parameter-list che e' utilizzata dalla sessione sincrona di controllo; - acquisizione del codice identificativo del richiedente e del progressivo trasmissione dal record di tipo 0 e suo inserimento nella parameter-list; 3) la PRE-TRANSFER User Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (A.T.) prima di eseguire il trasferimento dei dati, esegue le seguenti funzioni: - autorizzazione alla trasmissione, mediante controllo del codice identificativo del richiedente nel database degli utenti abilitati; - selezione del primo archivio disponibile nel pool di ricezione e suo inserimento nella parameter-list (la selezione punta a due files, uno per la copia espansa e uno per la copia "ombra" compattata e crittografata), - protocollazione della trasmissione e logging iniziale in A.T.; 4) esecuzione della trasmissione dell'archivio "ombra"; 5) la POST-TRANSFER User Exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (Istituto bancario), esegue le seguenti funzioni: - logging con l'esito della trasmissione e il relativo protocollo; - prima segnalazione sul file di controllo del pool di trasmissione del corretto trasferimento dell'archivio; 6) la POST-TRANSFER User Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (A.T.), esegue le seguenti funzioni: - calcolo CRC (CRC2) dell'archivio "ombra" ricevuto, espansione, decrittografia e calcolo CRC (CRC1) dell'archivio in chiaro conforme all'originario; - confronto dei CRC calcolati con i CRC della parameter-list; - logging con l'esito della trasmissione e aggiornamento del file di controllo del pool; - creazione dell'archivio "report" della trasmissione; 7) la POST-CONVERSATION User Exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (Istituto bancario), esegue le seguenti funzioni: - logging della completa esecuzione della trasmissione; - segnalazione finale sul file di controllo del pool di trasmissione del corretto trasferimento dell'archivio. Nel caso di utilizzo del prodotto IBM Netview/FTP V.1 non e' disponibile la POST-CONVERSATION User Exit; in tal caso la notifica presso l'Istituto bancario del completamento dell'intera operazione trasmissiva non puo' essere fornita in modo sincrono alla trasmissione. Tale informazione e' comunque disponibile nell'archivio "report" creato in A.T. della POST-TRANSFER User Exit. L'Istituto bancario puo' richiedere la ricezione dell'archivio "report" con le modalita' descritte nel paragrafo 2.2. 2.2 Gestione delle risposte In A.T. vengono predisposti per ogni singola banca: - un archivio "report" contenente un report relativo alla singola trasmissione dati; in tale archivio sono riportati data e ora della trasmissione, numero di record utente ricevuti a numero di protocollo; - un archivio "esiti" contenente eventuali irregolarita' riscontrate nei dati inviati nella singola trasmissione; - un archivio "risposte" contenente i dati dei maggiori interessi e sconti di emissione concessi, relativo alle richieste prive di irregolarita'. Tutti gli archivi suddetti avranno una denominazione che identifica univocamente l'Istituto bancario e il tipo; in tale modo, anche in caso di prolungata mancanza di collegamento o di ripetuti errori nella ricezione, lo specifico archivio potra' essere richiesto dall'Istituto bancario anche in caso ne sia stato prodotto uno successivo. La gestione della ricezione si articola cronologicamente nella esecuzione delle seguenti fasi: 1) presso l'Istituto bancario richiedente viene inserita la richiesta di ricezione dello specifico archivio preparato in A.T.; 2) la PRE-TRANSFER User Exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (A.T.) prima di eseguire il trasferimento dati, esegue le seguenti funzioni: - autorizzazione alla trasmissione, mediante controllo del codice identificativo del richiedente nel database degli utenti abilitati; - determinazione del nome del file richiesto in base all'identificativo del richiedente e al tipo di richiesta verifica che il file richiesto esiste e non sia vuoto; - calcolo del CRC (CRC1) dei dati in chiaro, compressione, crittografia e calcolo del CRC (CRC2) dei dati "ombra" (crittografati e compressi), - inserimento dei due CRC in coda all'archivio "ombra" compresso e nella parameter-list; 3) la PRE-TRANSFER User Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (Istituto bancario) prima di eseguire il trasferimento dati, non esegue alcuna funzione; 4) esecuzione della trasmissione dell'archivio "ombra"; 5) la POST-TRANSFER User Exit, richiamata dal server nel nodo trasmittente (A.T.), esegue le seguenti funzioni: - logging con l'esito della trasmissione; 6) la POST-TRANSFER User Exit, richiamata dal server nel nodo ricevente (Istituto bancario), esegue le seguenti funzioni: - calcolo CRC (CRC2) dell'archivio "ombra" ricevuto, espansione, decrittografia e calcolo CRC (CRC1) dell'archivio in chiaro conforme all'originario; - confronto dei CRC calcolati con i CRC della parameter-list; - logging finali con l'esito della trasmissione. 3. TRASFERIMENTO MEDIANTE ALTRI PRODOTTI Per questi tipi di trasferimenti dati le funzioni di logging e eventuali funzioni accessorie di ausilio alla trasmissione sono quelle dello specifico prodotto che implementa la trasmissione con protocollo FTP su TCP/IP o FTAM poiche' la sessione di controllo parallela al trasferimento dati non verra' effettuata in modo sincrono con il trasferimento stesso. Per garantire comunque le indispensabili funzioni di congruenza, integrita', sicurezza e compressione dei dati e' stato realizzato un modulo di interfaccia, a cura di Anagrafe Tributaria, che opera in modo asincrono con la trasmissione. Il modulo di interfaccia e' costituito da una procedura di PRE-TRANSFER e da una procedura di POST-TRANSFER. Il modulo di interfaccia e' realizzato in linguaggio C per sistemi DOS, UNIX, OS/400 e in linguaggio Assembler per il sistema MVS; i meccanismi che assicurano i controlli di integrita', la crittografia e la compressione sono gli stessi usati nel caso di trasmissioni mediante NetView/FTP, cio' permette di reinserire in Anagrafe Tributaria gli archivi pervenuti con tale modalita' nel circuito gestionale previsto per gli archivi pervenuti via NetView/FTP. I File Transfer tra banca ed A.T. verranno effettuati sempre con dati crittografati e compressi. 3.1 Trasmissione da Istituto bancario ad Anagrafe Tributaria La gestione del flusso trasmissivo si articola cronologicamente nelle seguenti fasi: 1) esecuzione, presso l'Istituto bancario, della procedura di PRE-TRANSFER che svolge le seguenti funzioni: - segnalare le eventuali incongruenze nei dati da trasmettere; - preparare, a partire dall'archivio in chiaro, la copia "ombra" (crittografata e compressa) dell'archivio originale nonche' il relativo file di controllo che contiene le informazioni necessarie per la ricostruzione e la validazione dell'archivio trasmesso; 2) trasmissione dell'archivio "ombra" e, in un momento differito, del relativo file di controllo con il prodotto che si intende utilizzare; 3) esecuzione, presso A.T., della procedura di POST-TRANSFER che svolge le seguenti funzioni: - ripristinare, a partire dall'archivio "ombra" e dal file di controllo, il contenuto in chiaro dell'archivio originale; - creazione di un archivio di "report" della trasmissione (cfr. par. 2.2). 3.2 Gestione delle risposte In A.T. vengono predisposti gli archivi "report", "esiti" e "risposte" contenenti le informazioni indicate nel paragrafo 2.2. Di tali archivi viene messo a disposizione dall'Istituto bancario la corrispondente copia "ombra" (crittografata e compressa) e il relativo file di controllo. La gestione della ricezione si articola cronologicamente nelle seguenti fasi: 1) ricezione, attivata dall'Istituto bancario, della copia "ombra" dell'archivio che si intende ricevere e, in un momento differito, del relativo file di controllo; 2) esecuzione, presso l'Istituto bancario, della procedura di POST-TRANSFER per la ricostruzione degli archivi ricevuti. 4. DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI ACCESSORIE ALLE TRASMISSIONI EFFETTUATE MEDIANTE NETVIEW/FTP 4.1 Gestione pool di archivi Per gestire trasmissioni multiple nel corso della stessa giornata o interruzioni prolungate dei collegamenti, il nodo trasmittente e il nodo ricevente possono utilizzare, al posto degli archivi di produzione, un pool di archivi di transito destinati esclusivamente alla trasmissione dei dati. Il particolare meccanismo che pilota l'utilizzo di tali archivi permette infatti di disporre sempre di un'archivio destinato alla trasmissione o alla ricezione anche nei casi di anomalie nel flusso trasmissivo o nel corrispondente flusso elaborativo, senza correre rischi di "ricoprire" archivi da trasmettere o gia' trasmessi. L'interfaccia tra le suddette fasi e' realizzata mediante files di controllo nel nodo trasmittente e nel nodo ricevente. 4.2. Gestione automatizzata degli errori non recoverabili Il prodotto programma IBM NetView/FTP e' dotato di un meccanismo di 'AUTOMATIC TRANFER RESTART' che consente di recuperare automaticamente alcune situazioni di errore, mediante un riaccodamento delle richieste e una loro successiva schedulazione. Esistono tuttavia degli eventi per cui il prodotto non e' in grado di effettuare un restart automatico. Per recuperare queste situazioni di errore e' stata predisposta una procedura batch da utilizzare periodicamente nel nodo che ha inserito la richiesta che, in base alle informazioni presenti sulla coda e sui file di controllo dei pool, inserisce nuovamente le richieste termi- nate in errore. Tale procedura, realizzata in A.T., puo' essere, su richiesta, messa a disposizione dell'Istituto bancario. 5. STRUMENTI DI CONTROLLO DELLE TRASMISSIONI EFFETTUATE MEDIANTE NETVIEW/FTP Per effettuare il controllo sull'esito dello scambio dati con A.T., il singolo Istituto bancario ha a disposizione: - l'interfaccia interattiva standard del prodotto NetView/FTP per l'inquiry delle richieste nella coda; - un'interfaccia interattiva utente (opzionalmente fornita da A.T.) che consente di eseguire un inquiry della coda delle richieste secondo criteri selettivi (data, esito, ecc.); - l'archivio di log dove vengono registrate le informazioni sulle singole trasmissioni; - l'archivio degli errori dove vengono registrati gli eventuali errori. SUB-ALLEGATO 3 TABELLA DEI CODICE-ERRORE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA - Cod-errore-nn 0011 Tipo record 0 mancante 0021 Codice banca secondo livello non impostato su record di tipo 0 0022 Codice banca secondo livello errato sul record di tipo 0 0031 Progressivo errato sul record di tipo 0 0032 Progressivo duplicato 0041 Data produzione errata sul record di tipo 0 0051 Progressivo precedente errato su record 0 0052 Progressivo precedente non trasmesso 1021 Codice banca secondo livello nel record di tipo 1 diverso da quello del record di tipo 0 1031 Progressivo file nel record di tipo 1 diverso da quelle del record di tipo 0 1041 Progressivo record 1 non in sequenza 1051 Codice banca primo livello non impostato 1052 Codice banca primo livello errato 1061 Codice investitore non impostato 1071 Nominativo non impostato 1081 Domicilio fiscale non impostato 1091 Codice nazione non impostato 1092 Codice nazione errato o nazione priva di convenzione 1101 Data di nascita errata 1111 Natura giuridica non impostata 1112 Natura giudirica errata 1113 Incongruenza tra natura giuridica e data nascita 1121 Totale records 2 diverso dal numero di records di tipo 2 effettivi 2021 Codice banca secondo livello nel record di tipo 2 diverso da quello indicato nel record di tipo 0 2031 Progressivo nel record di tipo 2 diverso da quello indicato nel record di tipo 0 2041 Progressivo record 1 nel record di tipo 2 diverso da quello indicato nel record di tipo 1 2051 Progressivo record 2 non in sequenza 2061 Codice titolo non impostato 2062 Codice titolo inesistente 2071 Tipo titolo non impostato 2072 Tipo titolo errato 2081 Data fine cedola non impostata 2082 Data fine cedola errata 2083 Richiesta pervenuta oltre i limiti 2091 Totale records 3 diverso dal numero di records di tipo 3 effettivi 3021 Codice banca secondo livello nel record di tipo 3 diverso da quello indicato nel record di tipo 0 3031 Progressivo nel record di tipo 3 diverso da quello indicato nel record di tipo 0 3041 Progressivo record 1 nel record di tipo 3 diverso da quello indicato nel record di tipo 1 3051 Progressivo record 2 nel record di tipo 3 diverso da quello indicato nel record di tipo 2 3061 Progressivo record 3 non in sequenza 3071 Data di variazione errata 3081 Importo depositato non numerico 3082 Richiesta con importi depositati tutti a zero 3091 Scarto errato o non previsto dalla convenzione 5000 Record fuori sequenza 5001 Titolo inesistente 5002 Richiesta duplicata 5003 Dati anagrafici diversi da quelli precedentemente inviati 9011 Tipo record 9 mancante 9021 Codice banca secondo livello nel record di tipo 9 diverso da quello indicato nel record di tipo 0 9031 Progressivo nel tipo record 9 diverso da quello indicato nel record di tipo 0 9041 Totale records 1 diverso dal numero di records di tipo 1 effettivi
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