DECRETO 16 giugno 1994, n. 527

Type Decreto
Publication 1994-06-16
Ultimo aggiornamento 1994-11-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21/9/1994

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la nota con la quale ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'amministrazione dell'ambiente, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, ove gia' non disciplinati da puntuali disposizioni normative relativamente ai termini e alle modalita' di partecipazione al procedimento e di informazione.

2.I procedimenti di competenza dell'amministrazione dell'ambiente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni. 4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". "Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note alle premesse: - La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". - Per il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 1: - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1.Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione dell'ambiente abbia notizia legale del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2.Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione dell'ambiente, della richiesta o della proposta.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1.Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2.La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme, nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3.All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.

4.Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5.Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Note all'art. 3: - Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990: "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista". "Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare". - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20". "Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1.Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2.I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3.L'omissione, il ritardo e l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4.Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Nota all'art. 4: - Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Art. 5

Partecipazione al procedimento

1.Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.

2.Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentata oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo dell'art. 10 della legge n. 241/1990: "Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24; b) di presentazione memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

Art. 6

Termine finale del procedimento

1.I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2.Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione dell'ambiente, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministro dell'ambiente provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3.I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4.Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5.Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6.Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.

Nota all'art. 6: - Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990: "Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza. 5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti". "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamentte acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazione che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".

Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1.Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2.Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dell'ambiente individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro dell'ambiente non avra' provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Nota all'art. 7: - Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota all'art. 6.

Art. 8

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi in materie di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

1.Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente conclude accordi procedimentali con gli organi consultivi competenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, volti ad accelerare le procedure di adozione dei pareri necessari all'emissione di provvedimenti di competenza del Ministero, al fine della adozione dei pareri stessi entro il termine di novanta giorni decorrente dal ricevimento della richiesta.

2.Nello stesso termine e con le stesse modalita' sono definiti i tempi e le modalita' per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi ed enti competenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini, necessarie, ai sensi di legge o regolamento, ai fini dell'adozione di provvedimenti di competenza del Ministero dell'ambiente.

3.Sulla base delle intese previste dai commi precedenti, il Ministro dell'ambiente adeguera' i termini indicati nelle tabelle allegate.

Art. 9

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1.Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2.L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Nota all'art. 9: - Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Art. 10

Unita' organizzative

1.Per unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale deve intendersi la divisione competente.

Art. 11

Responsabile del procedimento

1.Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2.Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Note all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990: "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Art. 12

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

1.I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'ambiente verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 13

Pubblicita' aggiuntiva

1.Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro dell'ambiente. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2.Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 14

Norme transitorie

1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

2.Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nelle tabelle allegate, detratto il periodo di tempo gia' trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.

Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Art. 15

Attivita' endoprocedimentali

1.Con successivo regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno definiti i termini entro i quali il Ministero dell'ambiente deve compiere gli atti in procedimenti per i quali un'altra amministrazione e' competente all'adozione dell'atto finale.

Il Ministro: MATTEOLI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1994

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 198

Allegato

ALLEGATO SERVIZIO ACQUE - RIFIUTI SUOLO Procedimento Unita' Termine Note organizzativa (giorni) Spedizioni transfrontaliere Divisione I 180 di rifiuti continuative e assimilabili: fissazione specifici importi, modalita' di prestazione e liberazione garanzia. (Art. 9-bis legge 9 novembre 1988, n. 475 - Art. 4 D.M. 26 aprile 1989) Ordinanze cautelari per le Divisione I 90 misure di salvaguardia ambientale. (Art. 8 legge 8 luglio 1986, n. 349 - Art. 3 legge 3 marzo 1987, n. 59) Potere sostitutivo nei Divisione I 180 confronti delle regioni che non provvedano o che provvedano negativamente all'autorizzazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati per la raccolta, il trasporto lo stoccaggio degli oli usati. (Art. 5, comma 4, D. leg. 27 gennaio 1992, n. 95) Autorizzazione di sperimen- Divisione I 180 tazioni in deroga ai divieti ed alle limitazioni del D. Leg. 27 gennaio 1992, n. 99. (Art. 5, comma 1, n. 3, D. Leg. 27 gennaio 1992, n. 99) Autorizzazioni all'atterrag- Divisione I 180 1-bis gio e al decollo di aeromobili per trasporto rifiuti. (Art. 9-bis legge 9 novembre 1988, n. 475 - Comma 7 D.M. 22 ottobre 1988, n. 457) Potere sostitutivo nei Divisione I 360 confronti delle regioni inadempienti per l'adozione dei piani di smaltimento e per l'individuazione dei siti per gli impianti. (Art. 6 D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - Art. 3 legge 29 ottobre 1987, n. 441) Potere sostitutivo nei Divisione I 360 confronti delle regioni inadempienti per l'adozione dei piani di bonifica delle aree inquinate. (Art. 5 legge 29 ottobre 1987, n. 441 - Art. 9-ter legge 9 novembre 1988, n. 475) Potere sostitutivo nei Divisione I 360 confronti delle regioni inadempienti per l'affidamento in concessione di costruzione ed esercizio impianti di smaltimento. (Art. 7 legge 9 novembre 1988, n. 475) Valutazione garanzie in caso Divisione I 120 di esportazione rifiuti. (Legge 9 novembre 1988, n. 475 - Art. 6 D.M. 22 ottobre 1988, n. 457 - Art. 1 D.M. 26 aprile 1989 ed all.) Pubblicazione tabelle sugli Divisione I 180 Termine previsto importi minimi delle dalla legge garanzie da prestare per l'esportazione di rifiuti. (Legge 9 novembre 1988, n. 475 - Art. 6 D.M. 22 ottobre 1988, n. 457) Liberazione garanzie Divisione I 30 Il termine de- esportazione rifiuti. (Legge corre dall'ac- 9 novembre 1988, n. 475 - quisizione della Art. 6, comma 4, D.M. 22 documentazione ottobre 1988, n. 457 - Art. probatoria 2 D.M. 26 aprile 1989) Liberazione parziale Divisione I 30 Il termine garanzia esportazione decorre rifiuti a fronte di dall'acquisizione comunicazione cumulativa. della (Art. 9-bis legge 9 novembre documentazione 1988, n. 475 - Art. 10, probatoria comma 3, D.M. 22 ottobre 1988, n. 457) Iscrizione all'Albo Comitato 180 nazionale smaltitori. (Art. nazionale 10 legge 29 ottobre 1987, n. dell'albo 441 - Art. 13 D.M. 21 giugno 1991, n. 324) Nomina membri Comitato Vice 60 nazionale Sez. reg. e prov. direzione (Art. 6 D.M. 21 giugno 1991, amministrativa n. 324) Rideterminazione diritti di Vice 90 iscrizione dal 1993. (Art. direzione 22 D.M. 21 giugno 1991, n. amministrativa 324) Approvazione dei bollettini Vice 120 per la riscossione dei direzione diritti iscrizione annuale. amministrativa (Art. 22 D.M. 21 giugno 1991, n. 324) Quote diritto iscrizione per Vice 180 spese di funzionamento direzione Comitato naz. e delle amministrativa sezioni. (Art. 22 D.M. 21 giugno 1991, n. 324) Determinazione del Vice 100 Presidente del Comitato direzione naz.le e degli esperti. amministrativa (Legge 29 ottobre 1987, n. 441 - Art. 6 D.M. 21 giugno 1991, n. 324) Provvedimenti per disporre Divisione II 150 opere necessarie all'eliminazione del danno ambientale. (Art. 19, comma 1, D. leg. 27 gennaio 1992, n. 132) Potere sostitutivo nei Divisione II 180 confronti delle regioni inadempienti agli obblighi derivanti dal D. leg. n. 133/1992. (Art. 2, comma 6, D. leg. 27 gennaio 1992, n. 133) Provvedimento motivato Divisione II 200 prescrivente opere per eliminare il danno o prevenirlo. (Art. 14, comma 1, D. leg. 27 gennaio 1992, n. 133) Acque: autorizzazioni agli (( Divisione II )) (( 200 )) scarichi nelle acque del mare da parte di navi ed aeromobili. (Art. 11 legge 10 giugno 1976, n. 319) Ordinanze cautelari per le Divisione II 90 misure di salvaguardia dell'ambiente. (Art. 8 legge 8 luglio 1986, n. 349 - Art. 8 legge 3 marzo 1987, n. 59) Potere sostitutivo delle Divisione II 180 regioni inadempienti degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 130/1992. (Art. 9, comma 3, Decreto leg. 25 gennaio 1992, n. 130) Riduzione frequenza dei Divisione II 180 campionamenti qualora la qualita' acque sia superiore da quella risultante dall'applicazione dell'art. 3, comma 1, decreto leg. n. 131/1992. (Art. 4, comma 4, lett. d), D. leg. 27 gennaio 1992, n. 131) Sospensione cautelare Divisione II 180 attivita' di molluschicoltura. (Art. 7, comma 3, Decreto leg. 27 gennaio 1992, n. 131) Chiusura impianti di Divisione II 90 molluschicoltura. (Art. 7, comma 3, Decreto leg. 27 gennaio 1992, n. 131) SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE, INFORMAZIONE AI CITTADINI E PER LA REALIZZAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE Procedimento Unita' Termine Note organizzativa (giorni) Valutazione di impatto ambientale: Art. 6 legge n. 349/1986 e D.P.C.M. attuativi: Istruttoria Comm.ne 75 Tempi previsti V.I.A. dalla legge Predisposizione del prov- Divisione I 15 vedimento Valutazione di impatto ambientale centrali turbogas e T.E.: Nomina esperti designati Divisione I 60 da altre amministrazioni Istruttoria Comm.ne 120 Tempi previsti V.I.A. dalla legge Inchiesta pubblica Presidente 90 Tempi previsti inchiesta dalla legge pubb. Acquisizione parere regio- Divisione I 105 ne e predisposizione provv. Autorizzazione paesaggistica in via sostitutiva: Art. 2 legge n. 349/1986 Divisione I 60 Tempi previsti ed art. 1 legge n. 431/1985 dalla legge Annullamento autorizzazioni paesaggistiche: Art. 2 legge n. 349/1986 Divisione I 60 Tempi previsti ed art. 1 legge n. 431/1985 dalla legge Sospensione lavori difformi: Art. 6, comma 6, legge n. 349/1986: Fase preparatoria Divisione I 30 Conclusione istruttoria e Divisione I 90 preparazione atti Ordinanze cautelari per la misura della salvaguardia dell'ambiente: Art. 8 legge n. 349/1986 Divisione I 90 ed art. 8 legge n. 59/1987 SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA Procedimento Unita' Termine Note organizzativa (giorni) Procedimento istitutivo aree protette: Leggi n. 349/1986, n. 59/1987, n. 394/1991, n. 150/1992, n. 157/1992: Istruttoria a seguito Divisione I 30 Se limitata a istanza ed emanazione richiesta dati provvedimento relativo Divisione I 90 Se la richiesta fa riferimento ad eventuali procedure istruttorie preliminari gia' avviate Divisione I 120 Se la richiesta fa riferimento ad eventuali procedure istruttorie da avviare ex novo Divisione I 120 Se di competen- za di questa amministrazione Divisione I 180 Se provvedimen- to e' di con- certo il termi- ne che si da all'altra amministrazione e' di sessanta giorni Provvedimento Divisione I 120 Acquisizione amministrativo legge n. risultanze 394/1991 istruttorie e parere segr. tecnica 30 Emanazione provvedimento se di competen- za solo Mini- stero dell'am- biente 90 Se il provvedi- mento e' con- certato con altre amministrazioni Interventi e misure di salvaguardia relative a flora e fauna: Leggi n. 349/1986, n. 349/1991, n. 59/1987: Istruttoria a seguito Divisione II 30 Se limitata a istanza ed emanazione richiesta dati relativo provvedimento in possesso della divisio- ne Divisione II 90 Se la richiesta fa riferimento ad eventuali procedure i- struttorie gia' avviate Divisione II 120 Se la richiesta fa riferimento ad eventuali procedure istruttorie da avviare ex novo Designazione provvisoria Divisione II 120 Se di competen- za di questa amministrazione Divisione II 180 Se ilprovvedi- mento e' di concerto, il termine che si da' all'altra amministrazione e' di sessanta giorni Provvedimento Divisione II 120 Acquisizione amministrativo (leggi numero parere 150/1992, n. 157/1992, n. commissione 394/1991) fauna o commissione flora o commissione scientifica C.I.T.E.S. per le rispettive competenze 30 Emanazione provvedimento se di competen- za solo del Ministero dell'ambiente 120 Emanazione provvedimento se concertato con altra amministrazione Ordinanze cautelari per Divisione II 90 la salvaguardia dell'ambiente (art. 8 legge n. 349/1986, art. 8 legge n. 59/1987) SERVIZIO C.O.C. Procedimento Unita' Termine Note organizzativa (giorni) Riconoscimento personalita' di associazioni di protezione ambientale (art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349): a) Emissione parere Funz. amm.vo 90 C.N.A. 8 livello b) Predisposizione 30 decreto Riconoscimento personalita' (art. 12 codice civile): a) Istruttoria e 1 Dirigente 60 relazione al Consiglio di Stato b) Emissione parere 90 Consiglio di Stato c) Emissione decreto 60 SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE Procedimento Unita' Termine Note organizzativa (giorni) Provvedimenti concernenti il personale - Reclutamento concorsi - Assunzioni e promozioni: A) Concorsi pubblici per esami e di accesso alla dirigenza: 1) Ricevimento ed Divisione IV 150 istruttoria domande. Decreto esclusione candidati privi di requisiti, atti organizzativi e nomina commissione esaminatrice 2) Adempimenti commissione Divisione IV 180 esaminatrice 3) Approvazione Divisione IV 100 graduatoria chiamata in servizio dei vincitori 4) Istruttoria documenti e Divisione IV 80 decreto di nomina dei vincitori 5) Decreto di decadenza Divisione IV 90 della nomina B) Reclutamento di Divisione IV 540 personale fino alla quarta qualifica mediante prove selettive da effettuarsi tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento C) Assunzioni appartenenti Divisione IV 180 a categorie protette Stato giuridico: Nomina in ruolo Divisione IV 140 Riammissione in servizio Divisione IV 270 Applicazione art. 4 - 9 Divisione IV 160 legge 11 luglio 1992, n. 312 Cambio profilo Divisione IV 180 professionale per inidoneita' fisica Aspettativa a vario Divisione IV 90 titolo Decadenza dall'impiego Divisione IV 120 Dispense dal servizio Divisione IV 210 Congedi straordinari vari Divisione IV 90 Assenza per maternita' e Divisione IV 90 paternita' Cessazioni per dimissioni Divisione IV 60 Cessazioni per Divisione IV 120 collocamento a riposo (eta' domanda d'ufficio) Cessazione per opzione ad Divisione IV 90 altro ente od altra amministrazione Comandi Divisione IV 180 Mobilita' Divisione IV - Trattamento economico: Determinazione e 60 liquidazione del trattamento economico A) Equo indennizzo: 1) Esame istanza e 90 predisposizione atti per richiesta parere alla C.P.P.O. 2) Dal ricevimento del 60 parere favorevole al provvedimento conclusivo 3) Dal ricevimento del 60 parere sfavorevole del C.P.P.O. alla richiesta di parere del C.M. 4) Dal ricevimento del 60 parere del C.M. del decreto conclusivo o di rigetto B) Rimborso spese di cura 60 Trattamento pensionistico: Riscatto durata legale studi universitari: a) comunicazione Divisione IV 15 all'interessato del contributo di riscatto b) dall'accettazione del Divisione IV 30 dipendente al decreto dirigenziale di riscatto Computo servizi pre-ruolo: a) richiesta all'INPS Divisione IV 15 accertamento posizione assicurativa b) dalla risposta INPS Divisione IV 30 al decreto dirigenziale di computo Ricongiunzione periodi Divisione IV 210 assicurativi Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione posizione assicurativa: a) invio all'INPS Divisione IV 15 posizione per assicurativa dipendente nullaosta b) dal nullaosta Divisione IV 30 dell'INPS al decreto dirigenziale di liquidazione indennita' "una tantum" e costituzione posizione assicurativa Liquidazione trattamento Divisione IV 60 di quiescenza ordinario: pensione provvisoria; pensione definitiva Materia contrattuale: Affitto locali Divisione I 210 Lavori di manutenzione Divisione I 95 Acquisto di beni Divisione I 175 Manutenzione mezzi di Divisione I 85 trasporto Servizi: Nomina consegnatari per Divisione I 30 debito di custodia Richiesta di pareri del consiglio di amministrazione: Procedimenti che prevedono Divisione IV 120 il parere del consiglio di amministrazione SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED INDUSTRIE A RISCHIO Procedimento Unita' Termine Note organizzativa (giorni) D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175: Per i rischi di incidente Il D.P.R. n. rilevante connessi con de- 175/1988 e' in terminate attivita' modifica al industriali: Senato (d.d.l. n. 500/1992) Art. 18 - Istruttoria 365 Emanazione provvedimento 90 finale D.P.R. n. 203/1988 - Inquinamento atmosferico: Autorizzazione in 30 Termine previ- sostituzione della regione sto dall'art. 7, art. 7 comma 2, D.P.R. n. 203/1988 Art. 17 - Parere Divisione I 90

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