DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1994, n. 770

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1994-10-27
Ultimo aggiornamento 1995-04-05
State In force
Source Normattiva
articles 8
Reform history JSON API

Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 37 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546: "5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformita' all'art. 51, commi 1 e 2". - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93: "Art. 16. - Nella relazione al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 23 ottobre 1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione. La relazione e' allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 463. Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione previsionale e programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da una apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di stipulazione". - Si riporta il testo degli articoli 45, 46, 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249: "Art. 45. - I dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola e singolarmente per ciascuna azienda autonoma. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali in relazione alla rappresentativita' delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate". "Art. 46. - Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente art. 45 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica o categoria o classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale". "Art. 47. - I dipendenti civili delle amministrazioni di cui al precedente art. 45 che siano componenti degli organi collegiali statutari delle varie organizzazioni sindacali del personale civile dello Stato e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio, stabilimento o scuola per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti per Ministero, azienda autonoma od ordine scolastico e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tal fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, le amministrazioni possono eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti". "Art. 48. - Al personale di cui al precedente art. 47 competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese. I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici". - Si riporta il testo degli articoli 16 e 119 della legge 11 luglio 1980, n. 312: "Art. 16 (Aspettativa sindacale). - Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1963, n. 249, e' fissato in 80 unita' complessive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verra' annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio". "Art. 119 (Aspettative e permessi per motivi sindacali). - Il numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e' stabilito con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il consiglio di amministrazione. Il contingente delle aspettative e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentativita' da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione. Il numero delle assenze da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249 e' fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalita' di cui al precedente primo comma". - Si riporta il testo degli articoli 56 e 57 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411: "Art. 56 (Dirigenti sindacali). - Sono dirigenti sindacali i componenti degli organi direttivi ed esecutivi previsti dagli statuti delle singole organizzazioni alle quali aderiscono le rappresentanze sindacali di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Lo statuto delle organizzazioni sindacali, i nomi dei dirigenti di cui al precedente comma e le successive variazioni devono essere tempestivamente comunicati all'amministrazione ai fini della titolarita' dei diritti sindacali attribuiti dalla legge e dal presente accordo. I dirigenti sindacali di cui al primo comma: a) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando sono esonerati, per l'esercizio delle loro funzioni, dal lavoro d'ufficio; b) durante il periodo di mandato sindacale conservano tutti i diritti e le aspettative a contenuto giuridico ed economico connessi alla qualifica rivestita; c) non possono essere trasferiti dall'unita' funzionale di appartenenza senza nulla osta della propria organizzazione sindacale di categoria (provinciale, regionale o nazionale, in relazione al corrispondente livello del dirigente interessato) e fino ad un anno dopo la cessazione del mandato. Sia il trasferimento che l'eventuale opposizione devono essere adeguatamente motivati". "Art. 57 (Congedi e permessi). - I dirigenti sindacali di cui al precedente articolo possono, su richiesta delle organizzazioni sindacali di appartenenza, essere collocati in congedo sindacale per l'intera durata del mandato. Il numero dei dirigenti da collocare in congedo per ciascuna delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo e' cosi' fissato cumulativamente per tutti gli enti contemplati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70: 1) fino ad un massimo di 7 dirigenti, per incarichi sindacali nazionali; 2) un dirigente per ogni 5000 dipendenti in servizio o frazione di 5000, per ciascuna regione, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita' produttive della regione; 3) un dirigente per ogni 3000 dipendenti in servizio o frazione di 3000, per ciascuna provincia, in base all'organico complessivo degli enti di cui all'allegato n. 1 della suddetta legge n. 70, riferito alle unita' produttive della provincia. Ai dirigenti sindacali indicati da ciascuna rappresentanza sindacale sono concessi, per ciascuna unita' funzionale, permessi orari nei limiti complessivi appresso indicati: fino a 40 dipendenti.................... 1 ora sett da 41 a 80 dipendenti................... 2 ore sett da 81 a 150 dipendenti.................. 3 ore sett da 151 a 300 dipendenti................. 8 ore sett da 301 a 500 dipendenti................. 12 ore sett da 501 a 800 dipendenti................. 16 ore sett da 801 a 1000 dipendenti................ 24 ore sett da 1001 a 1200 dipendenti............... 27 ore sett da 1201 a 1400 dipendenti............... 30 ore sett da 1401 a 1600 dipendenti............... 33 ore sett da 1601 a 1800 dipendenti............... 36 ore sett da 1801 a 2000 dipendenti............... 40 ore sett da 2001 a 2500 dipendenti............... 45 ore sett da 2501 a 3000 dipendenti............... 50 ore sett da 3001 a 3500 dipendenti............... 55 ore sett da 3501 a 4000 dipendenti............... 60 ore sett oltre 4000 dipendenti................... 70 ore sett I dirigenti che hanno facolta' di fruire di permessi di cui al precedente comma non possono essere in numero superiore ad un terzo delle ore previste per ciascuna unita' funzionale, con arrotondamento all'unita' dell'eventuale frazione. Per le unita' funzionali che occupano fino a 150 dipendenti, il numero massimo dei suddetti dirigenti e' pari al numero delle ore settimanali. I permessi orari sono altresi' concessi ai dirigenti degli organi di coordinamento (sindacali nazionali aziendali) previsti dall'art. 19, ultimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella misura del 50% dei limiti di cui al terzo comma, per gli enti con non piu' di 4000 dipendenti. Per gli altri enti i permessi - che non possono in ogni caso eccedere 160 ore settimanali - sono stabiliti d'intesa tra le singole amministrazioni e i predetti organi di coordinamento. Ai dirigenti sindacali e agli altri lavoratori eletti o designati a partecipare a trattative, convegni, riunioni riguardanti problemi di interesse sindacale sono concessi altresi', per ciascuna rappresentanza sindacale, permessi retribuiti e non retribuiti in misura, rispettivamente, non superiore a 20 ed a 40 giorni l'anno. Le organizzazioni sindacali devono comunicare all'amministrazione i nomi dei dipendenti interessati nonche' i periodi in cui i permessi sono fruiti". - Si riporta il testo dell'art. 61 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509: "Art. 61. - I congedi vanno richiesti e concessi in proporzione al numero dei dipendenti dei singoli enti in modo che il relativo onere possa essere in stretto rapporto con la consistenza del personale dei vari enti. A richiesta dell'organizzazione sindacale interessata, nelle province ove i dipendenti degli enti siano in numero complessivamente non superiore a cinquecento, il congedo sindacale di cui all'art. 57, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, puo' essere ridotto a 20 ore settimanali. La concessione dei permessi orari deve essere rapportata non al numero dei dipendenti complessivamente considerati ma alla consistenza numerica della categoria rappresentata da ciascuna organizzazione sindacale. I dirigenti sindacali dipendenti dagli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, collocati in congedo sindacale ai sensi dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, conservano tale posizione per l'intera durata del mandato e comunque non oltre la data del loro inquadramento definitivo presso altro ente o amministrazione diversi da quelli destinatari della legge 20 marzo 1975, n. 70". - Si riporta il testo dell'art. 9 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395: "Art. 9 (Aspettative e permessi sindacali). - 1. In sede di accordi di comparto, ove gia' non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno definiti i criteri, le modalita' ed i limiti della disciplina e della ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8. 2. Alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per quanto riguarda il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per quanto riguarda il personale dipendente dalle comunita' montane e con la Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali provvedono le singole amministrazioni. 3. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti". - Si riporta il testo degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333: "Art. 9 (Aspettative sindacali). - 1. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in 1100 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra. 3. Il numero complessivo delle aspettative, di cui al comma 2, e' riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento nelle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto. 4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa: con l'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed lPAB; con l'UPI per il personale dipendente dalle province; con l'UNCEM per il personale dipendente dalle comunita' montane; con l'UNIONCAMERE per quanto riguarda il personale delle camere di commercio; con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle Regioni, degli enti pubblici non economici da essi dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari e dai consorzi per le aree di sviluppo industriale. 5. Al personale degli enti locali e' riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attivita' di servizio in detti enti, distinta per comuni, province e comunita' montane. Analoga quota proporzionale e' riservata al personale in servizio presso le camere di commercio, le Regioni, gli istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale. 6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale degli enti ed amministrazioni del comparto sono presentate all'associazione o unioni o Conferenza di cui al comma 4. L'associazione o unione o Conferenza rispettivamente competenti curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni o enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla richiesta della revoca dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alla associazione, unioni o Conferenza di cui al comma 4. 7. Eventuali modifiche, in forma compensativa, alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che provvede, sentite le associazioni, le unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessati, anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire. 8. L'associazione, le unioni e la Conferenza di cui al comma 4, provvedono a redistribuire tra tutti gli enti rappresentati gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo. 9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla associazione, unione e Conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti". "Art. 10 (Disciplina del personale in aspettativa sindacale). - 1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 9 sono corrisposti, a carico della amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 9 puo' essere sostituito con le modalita' e i limiti di cui all'art. 7, commi 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, commi 1, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, prescindendo dalle apicalita' del posto". "Art. 11 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sinadacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. 2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 12, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3". "Art. 12 (Monte orario complessivo dei permessi sindacali). - 1. Nell'ambito di ciascuna amministrazione ed ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 11 e' determinato in ragione di numero tre ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella amministrazione interessata e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato, per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 7 sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali -territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati a partecipare quali delegati ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. 5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti". - Si riporta il testo degli articoli 8, 9, 10 e 11 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335: "Art. 8 (Aspettative sindacali). - 1. Per l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici continua ad applicarsi, in relazione alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 9, 10 e 11, la normativa vigente di cui, rispettivamente, agli articoli 119, 120 e 121 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli articoli 23, 24 e 25 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. A decorrere dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa per le amministrazioni od aziende di seguito indicate e' fissato: a) in 15 unita' per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) in 8 unita' per l'Azienda nazionale autonoma delle strade. 3. Il numero delle unita' di personale in aspettativa sindacale che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si trovi in eccedenza rispetto al limite massimo previsto nel comma 2 e' riassorbito entro tale limite nel termine perentorio di due anni dalla data di cui sopra. 4. I dipendenti delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione ed organizzazione sindacale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 5. Alla ripartizione tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare del Ministro per la funzione pubblica in data 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, d'intesa per ciascuna amministrazione con il Ministro competente. 6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle amministrazioni di appartenenza, che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate. 7. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse per ciascuna amministrazione, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle amministrazioni interessate, per i conseguenziali adempimenti". "Art. 9 (Disciplina del personale in aspettativa sindacale). - 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 8 sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi e le indennita' per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed all'amministrazione di appartenenza". "Art. 10 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. 2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 11, non possono superare per ciascun dirigente sindacale, settimanalmente, le 3 giornate o le 18 ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3". "Art. 11 (Monte orario complessivo dei permessi sindacali). - 1. Per l'Azienda nazionale autonoma delle strade e per l'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 10 e' determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. Per l'Azienda Cassa depositi e prestiti e per l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in considerazione che nell'art. 8 non sono state determinate aspettative sindacali per la ridotta entita' del personale, il rapporto di cui sopra e' determinato in ragione di 4 ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1 e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata nazionale a livello di singola amministrazione o azienda, in modo che una quota, pari al 10 per cento, del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e la quota restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del Ministro competente per ciascuna azienda e amministrazione e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari. 4. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'azienda o amministrazione e delle loro eventuali articolazioni territoriali, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 10, possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali ed ai congressi nazionali previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. 6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti". - Il testo dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, cosi' dispone: "Art. 8. - Per i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' consentito il cumulo delle giornate di permesso relative ad amministrazioni operanti nella stessa provincia. In tale ipotesi i nominativi dei beneficiari dovranno essere segnalati, oltreche' ai Ministeri intreressati, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la designazione avra' durata annuale, salva la possibilita' di sostituzione per i casi di decadenza dall'incarico sindacale elettivo ovvero di impedimento per cause di forza maggiore. I permessi sindacali retribuiti sono concessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale". - Si riporta il testo dell'art. 9 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432: "Art. 9. - I permessi sindacali provinciali previsti dall'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, possono essere cumulati centralmente e redistribuiti secondo le proprie esigenze dalle organizzazioni sindacali del personale dei monopoli a carattere nazionale, fermo restando in ogni caso il rispetto delle esigenze di servizio da valutarsi autonomamente dall'amministrazione". - Si riporta il testo degli articoli 27, 28, 29, 30, 95, 96, 97 e 98 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384: "Art. 27 (Aspettative sindacali). - 1. I dipendenti delle Amministrazioni destinatarie del presente regolamento che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni od organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione od organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 dipendenti in attivita' di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per gli enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in 875 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 e' riservato per il 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante 10 per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 7 ottobre 1989, e successive modificazioni, garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale. 4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva a. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), sentite le confederazioni e organizzazioni sindacali interessate. 5. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale e' presentata dalla confederazione od organizzazione sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dagli enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva confederazione od organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.N.C.I. 6. La regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo. 7. Diverse intese intervenute tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero delle stesse, sono comunicate all'A.N.C.I. ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti". "Art. 28 (Disciplina del personale in aspettativa sindacale). - 1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 27 sono corrisposti dall'ente da cui dipende tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonche' le quote di retribuzione accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed all'incentivo della produttivita', escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessita' dello svolgimento di prestazioni ai sensi dell'art. 61, comma 13. Sono altresi' esclusi i compensi per lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario. 3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 27 e' sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni, ovvero, per i profili per l'accesso ai quali e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo, secondo le modalita' dell'art. 16 della legge 2 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni". "Art. 29 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'art. 25, comma 3, non collocati in aspettativa usufruiscono per l'espletamento del loro mandato di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente. 2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 30, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 18 ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3". "Art. 30 (Monte orario complessivo). - 1. Nell'ambito di ciascun ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 29 e' determinato in ragione di 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale, risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 25 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. 5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli enti per i conseguenziali adempimenti". "Art. 95 (Aspettative sindacali). - 1. Il personale medico dipendente delle amministrazioni destinatarie del presente regolamento, che ricopre cariche statutarie in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e' collocato in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 2. Il numero globale dei medici dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 3.000 medici dipendenti in attivita' di servizio di ruolo. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per gli enti compresi nel comparto. Nella prima applicazione, il numero dei medici dipendenti da collocare in aspettativa sindacale e' fissato in 55 unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra. 3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con la Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.), sentite le organizzazioni sindacali interessate. La ripartizione e' effettuata in modo da garantire a tutte le organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative una aspettativa per ogni organizzazione sindacale, mentre la parte restante e' attribuita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna organizzazione sindacale in base alla normativa di cui sopra. 4. La domanda di collocamento in aspettativa sindacale e' presentata dalla organizzazione sindacale interessata all'A.N.C.I., che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dagli enti interessati e protrae i suoi effetti fino alla revoca della richiesta della aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed all'A.N.C.I. 5. La regione, previa segnalazione dell'A.N.C.I., provvede alla ridistribuzione tra gli enti del proprio territorio degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo. 6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali mediche sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate all'Associazione nazionale comuni italiani ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per i conseguenziali adempimenti". "Art. 96 (Disciplina del personale in aspettativa sindacale). - 1. Al personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 95, sono corrisposti, dall'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni per la posizione funzionale di appartenenza, nonche' le quote di retribuzione accessoria fisse e ricorrenti relative alla professionalita' ed alla incentivazione della produttivita', escluse in questo caso quelle conseguenti alla necessita' di svolgimento di prestazioni. Sono, altresi', esclusi i compensi per lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del computo del congedo ordinario. 3. Il personale medico collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 25 e' sostituito, per la durata del mandato, con le procedure di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e successive modificazioni". "Art. 97 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui al comma 3 dell'art. 93, non collocati in aspettativa, usufruiscono, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato negli enti. 2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 98, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le 19 ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 73". "Art. 98 (Monte orario complessivo). - 1. Nell'ambito di ciascun ente il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 97 e' determinato in ragione di 3 ore per dipendente medico in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi indicati nell'art. 93, comma 3, operanti nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei medici dipendenti, delle dimensioni, delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale, in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 4. Ai dirigenti sindacali di cui al comma 3 dell'art. 93 sono concessi, a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 73, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. 5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali mediche sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate agli enti per i conseguenziali adempimenti". - Il testo degli articoli 30, 31, 32 e 33 del D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, dispone: "Art. 30 (Aspettative sindacali). - 1. A partire dal 31 dicembre 1990, il numero complessivo dei dipendenti da collocare in aspettativa sindacale per tutte le istituzioni e gli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' fissato in sessanta unita'. 2. I dipendenti delle istituzioni e degli enti destinatari del presente accordo che ricoprono cariche elettive o statutarie in seno alle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 1 e' riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ognuna delle predette confederazioni sindacali. Nell'ambito del novanta per cento del numero complessivo delle aspettative riservate alle predette organizzazioni sindacali - tenuto conto della particolare struttura organizzativa degli enti e delle istituzioni del comparto, della specifica dislocazione territoriale degli stessi e delle relative strutture periferiche nonche' del limitato numero di addetti del comparto medesimo, che non supera le ventimila unita' - in via eccezionale, a richiesta delle stesse organizzazioni sindacali, una quota pari al 30 per cento delle aspettative attribuite a ciascuna delle predette organizzazioni sindacali puo' essere utilizzata, con riferimento a due dipendenti dirigenti sindacali responsabili di strutture sindacali regionali del comparto medesimo, nell'arco dell'anno per assenze dal servizio per un massimo di tre giornate lavorative di ciascuna settimana. 4. Alla ripartizione tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate. 5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale sono presentate alle istituzioni ed agli enti di appartenenza che curano gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle amministrazioni interessate entro sessanta giorni a far data dalla richiesta delle confederazioni ed organizzazioni sindacali e protrae i suoi effetti fino alla richiesta di revoca della aspettativa stessa da parte delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali, che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 6. Diverse intese intervenute tra le confederazioni e tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alle istituzioni ed agli enti interessati per i conseguenziali adempimenti". "Art. 31 (Disciplina del personale in aspettativa sindacale). - 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 30, sono corrisposti, a carico della istituzione o dell'ente da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita' con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed alla istituzione o all'ente di appartenenza". "Art. 32 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi e degli organi di cui all'art. 28 non collocati in aspettativa possono usufruire per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'ente o istituzioni. 2. I permessi giornalieri nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nell'art. 33, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, tre giornate lavorative o, in ogni caso, le diciotto ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3". "Art. 33 (Monte orario complessivo dei permessi sindacali retribuiti). - 1. Nell'ambito di ciascuna istituzione o ente di ricerca e sperimentazione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 32 e' determinato in ragione di 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore e' effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno in sede di trattativa decentrata in modo che una quota pari al 10% del monte orario sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nell'istituzione o nell'ente interessato e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. Le modalita' per la concessione dei permessi retributivi vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, del numero dei dipendenti, delle dimensioni e delle condizioni organizzative dell'ente e del suo eventuale decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate. 4. Ai dirigenti sindacali di cui all'art. 28 sono concessi a richiesta, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare servizi minimi essenziali di cui all'art. 3 ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai congressi e convegni nazionali, regionali e provinciali-territoriali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma. 5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali, sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alle istituzioni o agli enti per i conseguenziali adempimenti". - Si riporta il testo degli articoli 442, comma 1, 590, comma 2, 591 e 592 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 442, comma 1. - Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna, nonche' le dotazioni organiche provinciali della scuola media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo". "Art. 590, comma 2. - Fino alla stipulazione dell'apposito accordo previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si osservano, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni degli articoli 591 e 592". "Art. 591 (Aspettative sindacali e trattamento economico). - 1. I dipendenti che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali. 2. Fatta salva la riduzione da operare ai sensi del comma 12, il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni 5.000 dipendenti in attivita' di servizio. Il conteggio per l'assegnazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per le amministrazioni dello Stato e per la scuola. 3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativa delle medesime, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni interessate. 4. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 5. Sono altresi' annualmente pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto. 6. Gli elenchi di cui ai commi 4 e 5 devono riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o del collocamento fuori ruolo. 7. Al personale collocato in aspettativa sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti nella qualifica di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese. 8. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese. 9. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 10. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale. 11. Contestualmente alla definizione, nell'ambito della contrattazione collettiva, degli accordi che, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni disciplinano l'intera materia delle aspettative e dei permessi sindacali, cessa l'efficacia delle norme recate dai commi precedenti. 12. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti, previsti dagli accordi sindacali di comparto, in atto alla data del 12 gennaio 1994, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento". "Art. 592 (Permessi sindacali). - 1. Fino alla definizione degli accordi di cui al comma 11 dell'art. 591 si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 262. 2. Fino alla medesima data, al personale che usufruisce di permessi annuali retribuiti si applicano in materia di trattamento economico le disposizioni contenute nell'art. 591. 3. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale e' stato utilizzato il permesso. E' vietato il cumulo dei permessi sindacali giornalieri ed orari". - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 11 agosto 1991, n. 262: "Art. 1. - 1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1990, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato art. 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico. 3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 5, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative, o ad esse collegate, non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni sindacali facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1990. 4. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, e' effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale. 5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715. 6. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 5 e' effettuata, per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715. 7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'art. 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'art. 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715. 8. Il disposto di cui all'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando non sara' data attuazione all'art. 14, comma 8, del medesimo decreto. 9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. 10. Sono altresi' annualmente pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto. 11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarita', anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo". - Si riporta il testo degli articoli 23, 24, 25 e 26 del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319: "Art. 23 (Aspettative sindacali). - 1. I dipendenti delle universita' o istituzioni universitarie che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare dalla competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnate. 2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' per ogni tremila dipendenti in attivita' di servizio di ruolo e con rapporto d'impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unita' da collocare in aspettativa e' effettuato globalmente per tutte le amministrazioni comprese nel comparto. In sede di prima applicazione, il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa e' fissato in settanta unita' fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra. 3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al comma 2 e' riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 3 agosto 1989. 4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e della circolare-direttiva n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1988, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale, comunicate alle singole amministrazioni di appartenenza, sono presentate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali e' emanato dalle singole amministrazioni, previa autorizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti". "Art. 24 (Disciplina del personale in aspettativa sindacale). - 1. Al personale collocato in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 23, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione da cui dipende, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalita' e alla produttivita', con esclusione dei compensi e delle indennita' per il lavoro straordinario. 2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. 3. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed all'amministrazione interessata". "Art. 25 (Permessi sindacali retribuiti). - 1. I dirigenti degli organismi rappresentativi, costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione. 2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 26, non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le tre giornate lavorative e, in ogni caso, le diciotto ore lavorative. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3". "Art. 26 (Monte orario complessivo dei permessi sindacali). - 1. Nell'ambito di ciascuna universita' o istituzione universitaria il monte ore orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 25 e' determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre di ogni anno. 2. La ripartizione del monte ore e' effettuata, entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata a livello di singola istituzione in modo che una parte, pari al dieci per cento, del monte ore sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, operanti nella istituzione stessa, e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno. 3. La ripartizione di cui al comma 2 viene effettuata con provvedimento del rettore e comunicata agli organismi rappresentativi destinatari entro il 31 marzo di ciascun anno. 4. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di negoziazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle condizioni organizzative dell'istituzione. 5. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 25 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed ai congressi e convegni nazionali ed organismi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni e di organizzazioni sindacali. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. 6. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate alle amministrazioni per i conseguenziali adempimenti".

Art. 7

Norme transitorie

1.Il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative retribuite di cui al presente regolamento puo' essere, a richiesta, trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile di altra sede della propria o di altra amministrazione dello stesso comparto, quando dimostri di aver svolto attivita' sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta.

2.Il trasferimento del dipendente di cui al comma 1 non puo' avere luogo in uffici o amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3.Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 e' collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianita' di qualifica e conserva, ove piu' favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

4.Il dipendente trasferito ai sensi del comma 1 non puo' essere discriminato per l'attivita' in precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non puo' essere assegnato ad attivita' che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attivita' sindacale svolta.

Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 3 (Pubblico impiego), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gia' citato, vedi note alle premesse.

Art. 8

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI Il Ministro per la funzione pubblica URBANI Il Ministro del tesoro DINI

Visto, il Guardasigilli: BIONDI Non registrato alla Corte dei conti a seguito della deliberazione

della sezione di controllo, I collegio, n. 41/95 del 2 febbraio 1995,

depositata il 24 marzo 1995, dichiarativa di "non luogo a deliberare"

in merito al presente regolamento, divenuto pertanto efficace ed

esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio

1994, n. 20, come sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge

23 dicembre 1994, n. 718.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)